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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1631 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv. BERRUTI MARIO, CHIOZZI VERA e STERLI ANDREA
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. FORMENTI STEFANO
- RESISTENTE
Oggetto: qualificazione
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse
Con ricorso del 11.09.2023 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
rappresentando di aver lavorato alle dipendenze di titolare di omonima CP_1 ditta individuale, presso il bar “Il Vinacolo” come aiuto cameriera di ristorante, inquadrata al livello 6 CCNL Turismo Pubblici Esercizi, orario part time.
Ha rappresentato altresì di aver appreso solo dalle comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego che il rapporto risultava regolarizzato mediante contratto di lavoro a tempo determinato, con termine al 31.12.2021, successivamente prorogato al 31.03.2022, al
31.08.2022 e infine al 31.12.2022, data di effettiva interruzione.
Ha dedotto: - di aver percepito regolarmente la retribuzione fino al mese di luglio 2022 e di essersi vista consegnare, successivamente, solo i cedolini dei mesi di agosto, settembre e dicembre 2022;
- di non aver mai sottoscritto alcun contratto a tempo determinato con orario parziale, né alcuna proroga, né tantomeno un atto di proroga con indicazione di una delle causali di cui all'art. 19 d.lgs. 81/2015, obbligatoria a fronte di un rapporto di durata maggiore di 12 mesi.
Ha chiesto, alla luce di quanto esposto: la condanna di controparte al versamento delle retribuzioni maturate e non versate, quantificate in Euro 2.468,49 lordi;
l'accertamento dell'illegittimità del contratto a termine e/o delle relative proroghe, con applicazione delle tutele di cui all'art. 28 d.lgs. 81/2015 e riconoscimento di un contratto full time.
Con memoria di costituzione ha chiesto il rigetto delle avversarie domande CP_1
o, in subordine – nell'ipotesi di conversione del contratto a tempo indeterminato – la determinazione dell'orario part time al 25% e l'applicazione delle tutele risarcitorie nella misura minima.
In via preliminare, ha ammesso di essere debitore della ricorrente con riferimento alle retribuzioni non versate, come quantificate nei cedolini paga allegati alla memoria.
Quanto al rapporto intercorso, ha sostenuto di aver consegnato alla dipendente il contratto di lavoro a tempo determinato, part time, sottoscritto da entrambe le parti, confermando invece quanto dedotto in ricorso circa le proroghe, comunque concordate con la Pt_1
Ha evidenziato, sul punto, l'assenza di un obbligo in tal senso, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
In ordine all'effettiva esistenza della causale ex art. 19 d.lgs. 81/2015 – necessaria con riferimento all'ultima delle proroghe stesse – ha evidenziato di essersi separato dalla moglie nel mese di luglio 2022, con conseguente necessità di reperire una nuova abitazione ed effettuare tutte le attività connesse al trasferimento. Ha sostenuto, dunque, di non aver potuto presenziare presso l'esercizio commerciale – nel quale anch'egli lavorava – con la stessa frequenza di prima e di avere quindi per questo prorogato il contratto della ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Non vi è contestazione tra le parti in ordine al mancato versamento delle retribuzioni spettanti alla ricorrente da agosto 2022 al termine del rapporto.
2 In ordine all'importo spettante alla alla luce delle buste paga allegate alla Pt_1
memoria sub doc.2, lo stesso deve quantificarsi in Euro 2.436,87 netti;
all'udienza del
29.11.2023 parte ricorrente ha, in effetti, modificato la domanda in tal senso, su autorizzazione del Tribunale.
Da tale somma deve detrarsi quanto già versato nel corso del giudizio – nella prospettiva di una definizione bonaria della controversia, poi venuta meno – per l'importo complessivo di Euro 1.200, la cui ricezione è stata confermata dalla lavoratrice all'udienza del 28.01.2025.
Il resistente deve dunque essere condannato a versare la residua somma di Euro 1.236,87 oltre accessori.
2 - Con riferimento alle ulteriori domande, invece, si osserva quanto segue.
È documentale – ed è stato riconosciuto dalla all'udienza del 28.01.2025 – che le Pt_1
parti abbiano sottoscritto un contratto di lavoro a tempo parziale al 25%, con scadenza al
31.12.2021 (doc. 4 parte resistente). È pacifico, inoltre, che tale contratto sia stato prorogato tre volte, sino al 31.12.2022, senza sottoscrizione delle proroghe.
A prescindere dalla necessità che le proroghe stesse venissero o meno sottoscritte dalla lavoratrice, è dirimente la circostanza che l'ultima delle proroghe, datata 1.09.2022, abbia determinato una durata complessiva del rapporto oltre 12 mesi.
Ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 81/2015 ratione temporis applicabile, ciò comportava l'obbligo della sussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 19 del medesimo decreto a pena di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Il resistente ha sostenuto che vi fossero esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività ed idonee a giustificare la proroga stessa ai sensi dell'art. 19 comma
1 lett. a) cit.: egli, in particolare, sarebbe stato impossibilitato a presenziare presso l'esercizio commerciale nel quale lavorava, in ragione della separazione in corso e delle conseguenti attività necessarie al reperimento di una nuova abitazione.
L'assunto non si condivide.
Innanzitutto, le asserite esigenze sono prospettate in modo del tutto generico, soprattutto con riferimento all'incidenza delle stesse sulla posizione della In memoria si Pt_1 legge il riferimento all'“esigenza di prorogare ulteriormente il contratto della ricorrente al fine di sopperire alla propria assenza” ma non è stato, a titolo esemplificativo, indicato che orario osservasse il prima della separazione e in che termini specifici la CP_1
3 presenza della ricorrente, dopo la separazione, fosse necessaria alla prosecuzione regolare dell'attività. Non è stato nemmeno chiarito quali “attività connesse al trasferimento” sarebbero state poste in essere, nel periodo indicato, in misura tale da imporre al resistente una riduzione della sua presenza nell'esercizio commerciale.
A ciò si aggiunga che nel corso dell'interrogatorio libero esperito all'udienza del
28.01.2025, la ricorrente ha chiarito quale fosse l'organizzazione dell'attività lavorativa presso “Il Vinacolo”, specificando di alternarsi nei turni con una collega nel servizio ai tavoli, mentre il resistente svolgeva la mansione di cuoco. Parte resistente, tramite proprio difensore, non solo non ha formulato istanze istruttorie per dimostrare la non veridicità di tali affermazioni, ma ha confermato che le due dipendenti si occupassero del servizio bar, ai tavoli, mentre il era cuoco e factotum. CP_1
A fronte di tale ricostruzione dell'organigramma aziendale, è del tutto evidente che – anche ammettendo che il resistente da luglio 2022 fosse presente al lavoro con minor continuità in ragione di impegni personali – tale circostanza era del tutto ininfluente rispetto alla posizione della I due, infatti, svolgevano mansioni differenti e la Pt_1
maggiore o minore presenza del , adibito alle attività di cucina, non era idonea ad CP_1
incidere su quella della che doveva comunque essere presente per occuparsi del Pt_1 servizio ai tavoli, in alternanza con l'unica altra cameriera assunta presso il bar.
Deve dunque escludersi che la causale indicata nell'ultima proroga non sottoscritta dalla lavoratrice fosse effettivamente esistente;
con conseguente applicazione delle tutele di cui al combinato disposto degli artt. 19, 21 e 28 d.lgs. 81/2015, tenendo conto dei termini contratto precedentemente sottoscritto tra le parti.
In ordine alla quantificazione dell'indennità, innanzitutto si osserva che la retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto deve essere parametrata all'orario part time al 25%, con conseguente importo pari ad Euro 405,25.
In ordine al numero delle mensilità, le dimensioni ridotte della ditta individuale nonché la durata relativamente breve del rapporto e soprattutto del contratto che ha determinato il superamento del limite di 12 mesi, inducono a non discostarsi dal minimo legale.
3 – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e dell'effettivo valore della controversia, nonché dell'assenza di istruttoria;
con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – condanna a versare in favore di Euro CP_1 Parte_1
1.236,87 netti a titolo di retribuzioni maturate da agosto a dicembre 2022 (già detratto quanto versato in corso di giudizio) oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
2 – accerta l'illegittimità della proroga, datata 1.09.2022, del contratto a tempo determinato part time al 25% intercorso tra le parti e per l'effetto trasforma il contratto stesso a tempo indeterminato;
3 – condanna parte resistente all'immediata riammissione in servizio della ricorrente, riassegnandola alle mansioni precedentemente svolte nonché a versare in favore della lavoratrice Euro 1.013,12 a titolo di indennità ex art. 28 d.lgs.
81/2015, oltre interessi e rivalutazione dal 31.12.2022 al saldo;
4 - condanna altresì parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 3.400, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 03/04/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv. BERRUTI MARIO, CHIOZZI VERA e STERLI ANDREA
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. FORMENTI STEFANO
- RESISTENTE
Oggetto: qualificazione
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse
Con ricorso del 11.09.2023 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
rappresentando di aver lavorato alle dipendenze di titolare di omonima CP_1 ditta individuale, presso il bar “Il Vinacolo” come aiuto cameriera di ristorante, inquadrata al livello 6 CCNL Turismo Pubblici Esercizi, orario part time.
Ha rappresentato altresì di aver appreso solo dalle comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego che il rapporto risultava regolarizzato mediante contratto di lavoro a tempo determinato, con termine al 31.12.2021, successivamente prorogato al 31.03.2022, al
31.08.2022 e infine al 31.12.2022, data di effettiva interruzione.
Ha dedotto: - di aver percepito regolarmente la retribuzione fino al mese di luglio 2022 e di essersi vista consegnare, successivamente, solo i cedolini dei mesi di agosto, settembre e dicembre 2022;
- di non aver mai sottoscritto alcun contratto a tempo determinato con orario parziale, né alcuna proroga, né tantomeno un atto di proroga con indicazione di una delle causali di cui all'art. 19 d.lgs. 81/2015, obbligatoria a fronte di un rapporto di durata maggiore di 12 mesi.
Ha chiesto, alla luce di quanto esposto: la condanna di controparte al versamento delle retribuzioni maturate e non versate, quantificate in Euro 2.468,49 lordi;
l'accertamento dell'illegittimità del contratto a termine e/o delle relative proroghe, con applicazione delle tutele di cui all'art. 28 d.lgs. 81/2015 e riconoscimento di un contratto full time.
Con memoria di costituzione ha chiesto il rigetto delle avversarie domande CP_1
o, in subordine – nell'ipotesi di conversione del contratto a tempo indeterminato – la determinazione dell'orario part time al 25% e l'applicazione delle tutele risarcitorie nella misura minima.
In via preliminare, ha ammesso di essere debitore della ricorrente con riferimento alle retribuzioni non versate, come quantificate nei cedolini paga allegati alla memoria.
Quanto al rapporto intercorso, ha sostenuto di aver consegnato alla dipendente il contratto di lavoro a tempo determinato, part time, sottoscritto da entrambe le parti, confermando invece quanto dedotto in ricorso circa le proroghe, comunque concordate con la Pt_1
Ha evidenziato, sul punto, l'assenza di un obbligo in tal senso, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
In ordine all'effettiva esistenza della causale ex art. 19 d.lgs. 81/2015 – necessaria con riferimento all'ultima delle proroghe stesse – ha evidenziato di essersi separato dalla moglie nel mese di luglio 2022, con conseguente necessità di reperire una nuova abitazione ed effettuare tutte le attività connesse al trasferimento. Ha sostenuto, dunque, di non aver potuto presenziare presso l'esercizio commerciale – nel quale anch'egli lavorava – con la stessa frequenza di prima e di avere quindi per questo prorogato il contratto della ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Non vi è contestazione tra le parti in ordine al mancato versamento delle retribuzioni spettanti alla ricorrente da agosto 2022 al termine del rapporto.
2 In ordine all'importo spettante alla alla luce delle buste paga allegate alla Pt_1
memoria sub doc.2, lo stesso deve quantificarsi in Euro 2.436,87 netti;
all'udienza del
29.11.2023 parte ricorrente ha, in effetti, modificato la domanda in tal senso, su autorizzazione del Tribunale.
Da tale somma deve detrarsi quanto già versato nel corso del giudizio – nella prospettiva di una definizione bonaria della controversia, poi venuta meno – per l'importo complessivo di Euro 1.200, la cui ricezione è stata confermata dalla lavoratrice all'udienza del 28.01.2025.
Il resistente deve dunque essere condannato a versare la residua somma di Euro 1.236,87 oltre accessori.
2 - Con riferimento alle ulteriori domande, invece, si osserva quanto segue.
È documentale – ed è stato riconosciuto dalla all'udienza del 28.01.2025 – che le Pt_1
parti abbiano sottoscritto un contratto di lavoro a tempo parziale al 25%, con scadenza al
31.12.2021 (doc. 4 parte resistente). È pacifico, inoltre, che tale contratto sia stato prorogato tre volte, sino al 31.12.2022, senza sottoscrizione delle proroghe.
A prescindere dalla necessità che le proroghe stesse venissero o meno sottoscritte dalla lavoratrice, è dirimente la circostanza che l'ultima delle proroghe, datata 1.09.2022, abbia determinato una durata complessiva del rapporto oltre 12 mesi.
Ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 81/2015 ratione temporis applicabile, ciò comportava l'obbligo della sussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 19 del medesimo decreto a pena di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Il resistente ha sostenuto che vi fossero esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività ed idonee a giustificare la proroga stessa ai sensi dell'art. 19 comma
1 lett. a) cit.: egli, in particolare, sarebbe stato impossibilitato a presenziare presso l'esercizio commerciale nel quale lavorava, in ragione della separazione in corso e delle conseguenti attività necessarie al reperimento di una nuova abitazione.
L'assunto non si condivide.
Innanzitutto, le asserite esigenze sono prospettate in modo del tutto generico, soprattutto con riferimento all'incidenza delle stesse sulla posizione della In memoria si Pt_1 legge il riferimento all'“esigenza di prorogare ulteriormente il contratto della ricorrente al fine di sopperire alla propria assenza” ma non è stato, a titolo esemplificativo, indicato che orario osservasse il prima della separazione e in che termini specifici la CP_1
3 presenza della ricorrente, dopo la separazione, fosse necessaria alla prosecuzione regolare dell'attività. Non è stato nemmeno chiarito quali “attività connesse al trasferimento” sarebbero state poste in essere, nel periodo indicato, in misura tale da imporre al resistente una riduzione della sua presenza nell'esercizio commerciale.
A ciò si aggiunga che nel corso dell'interrogatorio libero esperito all'udienza del
28.01.2025, la ricorrente ha chiarito quale fosse l'organizzazione dell'attività lavorativa presso “Il Vinacolo”, specificando di alternarsi nei turni con una collega nel servizio ai tavoli, mentre il resistente svolgeva la mansione di cuoco. Parte resistente, tramite proprio difensore, non solo non ha formulato istanze istruttorie per dimostrare la non veridicità di tali affermazioni, ma ha confermato che le due dipendenti si occupassero del servizio bar, ai tavoli, mentre il era cuoco e factotum. CP_1
A fronte di tale ricostruzione dell'organigramma aziendale, è del tutto evidente che – anche ammettendo che il resistente da luglio 2022 fosse presente al lavoro con minor continuità in ragione di impegni personali – tale circostanza era del tutto ininfluente rispetto alla posizione della I due, infatti, svolgevano mansioni differenti e la Pt_1
maggiore o minore presenza del , adibito alle attività di cucina, non era idonea ad CP_1
incidere su quella della che doveva comunque essere presente per occuparsi del Pt_1 servizio ai tavoli, in alternanza con l'unica altra cameriera assunta presso il bar.
Deve dunque escludersi che la causale indicata nell'ultima proroga non sottoscritta dalla lavoratrice fosse effettivamente esistente;
con conseguente applicazione delle tutele di cui al combinato disposto degli artt. 19, 21 e 28 d.lgs. 81/2015, tenendo conto dei termini contratto precedentemente sottoscritto tra le parti.
In ordine alla quantificazione dell'indennità, innanzitutto si osserva che la retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto deve essere parametrata all'orario part time al 25%, con conseguente importo pari ad Euro 405,25.
In ordine al numero delle mensilità, le dimensioni ridotte della ditta individuale nonché la durata relativamente breve del rapporto e soprattutto del contratto che ha determinato il superamento del limite di 12 mesi, inducono a non discostarsi dal minimo legale.
3 – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e dell'effettivo valore della controversia, nonché dell'assenza di istruttoria;
con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – condanna a versare in favore di Euro CP_1 Parte_1
1.236,87 netti a titolo di retribuzioni maturate da agosto a dicembre 2022 (già detratto quanto versato in corso di giudizio) oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
2 – accerta l'illegittimità della proroga, datata 1.09.2022, del contratto a tempo determinato part time al 25% intercorso tra le parti e per l'effetto trasforma il contratto stesso a tempo indeterminato;
3 – condanna parte resistente all'immediata riammissione in servizio della ricorrente, riassegnandola alle mansioni precedentemente svolte nonché a versare in favore della lavoratrice Euro 1.013,12 a titolo di indennità ex art. 28 d.lgs.
81/2015, oltre interessi e rivalutazione dal 31.12.2022 al saldo;
4 - condanna altresì parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 3.400, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 03/04/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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