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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 175 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1
Donvito (c.f. ) del Foro di Milano, presso il cui studio di Milano, via Paolo C.F._1
Andreani n. 4, elegge domicilio
Reclamante
CONTRO
[...]
Controparte_1
; Controparte_2
; Controparte_3
; Controparte_4
Reclamati non costituiti
OGGETTO: Reclamo ex art. 630 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 27.1.2025, Parte_1
ha proposto reclamo avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva n. 278/2018
[...]
emessa in data 14.12.2024 e notificata il 27.12.2024 chiedendo, in primo luogo, di essere rimesso in termini deducendo, nello specifico: a) di aver effettuato il deposito del ricorso nei termini previsti dall'art. 630 c.p.c. (20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza) e che in pari data, pervenuta l'accettazione e la conferma del deposito, veniva inviata altresì la ricevuta telematica relativa ai controlli automatici recante la dicitura “attesa verifica da parte della cancelleria”; b) che, nelle more, la cancelleria non comunicava l'esito del deposito e che, a seguito di contatti telefonici, a fronte dei quali veniva a conoscenza della mancata ricezione del deposito, si attivava per iscrivere nuovamente il ricorso;
c) che la parte non sarebbe incorsa in alcuna decadenza, dal momento che “la ricevuta di avvenuta consegna” (“RdAC” - c.d. “seconda pec”) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo”.
Nel merito, parte ricorrente ha dedotto: 1) di essere intervenuta, quale cessionaria del credito, nella procedura esecutiva oggetto di ordinanza estintiva reclamata, in data 30.6.2021; 2) che in data
8.2.2023 l'immobile pignorato è stato oggetto di vendita;
3) che, a seguito di precisazione del credito da parte di tutti i creditori, in data 12.4.2024, è stato approvato il progetto di distribuzione;
4) che il
Gestore nominato dall'OCC, Avv. De Zolt, in data 24.4.2024, ha comunicato l'apertura della procedura di liquidazione controllata, avvenuta con sentenza n. 37/2024, resa dal Tribunale di Teramo in composizione collegiale, nell'ambito del procedimento rubricato al n. 20/2024 REG. ed ha indicato l'intervenuta apertura di un conto corrente intestato alla procedura;
5) che, con istanza del 18.6.2024, il delegato ha chiesto la chiusura del conto corrente della procedura esecutiva e l'autorizzazione al trasferimento della somma residua giacente sul c/c della procedura di liquidazione 20/2024; 6) che il
Giudice dell'Esecuzione ha autorizzato quanto richiesto dichiarando l'estinzione della procedura esecutiva con provvedimento reclamato.
Nello specifico, il reclamante ha lamentato la violazione dell'art. 41 TUB dal momento che tale fattispecie, nel dare origine ad un privilegio processuale che consente al creditore fondiario di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari dal giorno dell'apertura della liquidazione giudiziale, troverebbe applicazione anche per le altre procedure concorsuali e, nello specifico, nell'ambito della liquidazione controllata.
Ha precisato, inoltre, di aver formulato istanza ex art. 41 TUB (volta alla distribuzione del riparto all'interno della stessa procedura esecutiva) in data 14.2.2023, ossia in sede di precisazione del credito.
Onerata la cancelleria ad effettuare la notifica del ricorso e del decreto alle parti della procedura estinta e preso atto del mancato deposito delle memorie di risposta da parte dei soggetti evocati entro il termine di cui all'art. 178 c.p.c., la causa è pervenuta in fase decisoria.
*
In primo luogo, deve essere accolta l'istanza formulata ex art. 153 co. 2 c.p.c.
Da quanto emerso e debitamente provato, il reclamante ha effettuato il deposito del ricorso in data 15.1.2025, ossia due giorni prima della scadenza dei 20 giorni di cui all'art. 630 c.p.c. A tale incombente, pertanto, ha fatto seguito la ricezione delle ricevute di accettazione e di consegna nonché la terza pec di esito dei controlli automatici, recante Codice esito -1 e riportante la descrizione dell'esito “Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”, senza mai ricevere la quarta pec. (cfr. allegato all'istanza di remissione in termini di parte opponente).
E' opportuno precisare che, a seguito della spedizione telematica dell'atto processuale, l'avvocato riceve quattro messaggi PEC:
- la ricevuta di accettazione (presa in carico) del messaggio contenente la busta telematica, da parte del proprio gestore PEC;
- la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore PEC;
- il messaggio contenente l'esito dei controlli automatici (formali) sulla busta, proveniente dall'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario destinatario del deposito;
- il messaggio contenente l'esito dell'intervento (accettazione o rifiuto) operato dalla cancelleria, sempre proveniente dall'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario destinatario (cfr. art. 13 D.M. 44/2011
“Regole tecniche” e art. 14 “Specifiche tecniche“).
Secondo l'art. 16-bis, comma 7, del D.L. 179/2012, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna determina il tempo del deposito: quest'ultimo è tempestivamente eseguito solo in caso di generazione della ricevuta entro la fine del giorno di scadenza. Una volta eseguiti i controlli automatici da parte del gestore dei servizi telematici, alla cancelleria spetta accettare o rifiutare il deposito.
Quanto ai controlli automatici sulla busta telematica (il cui esito, come visto, è comunicato al difensore con il terzo messaggio PEC), le possibili anomalie riscontrabili sono di tre tipi: “WARN”
(“WARNING”), “ERROR” o “FATAL”.
Richiamando l'art. 14, comma 7, delle Specifiche tecniche (D.M. Giustizia del 16 aprile 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2015), si può dire che le anomalie di tipo “WARN” (lett. a) non sono bloccanti, trattandosi in sostanza di segnalazioni di carattere giuridico, come a esempio la mancanza nella busta della procura alle liti;
quelle di tipo “ERROR” (lett. b) sono bloccanti ma forzabili, e la relativa determinazione è lasciata alla cancelleria che può intervenire, appunto, forzando l'accettazione del deposito o rifiutandolo (esempi sono “certificato di firma non valido” e “mittente non firmatario dell'atto“); viceversa, le eccezioni di tipo “FATAL” (lett. c) non sono gestibili dalla cancelleria (esempi: “impossibile decifrare la busta depositata“; “elementi della busta mancanti ma fondamentali per l'elaborazione”).
Il Collegio ritiene di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui non può “ritenersi esigibile che il legale, avendo ricevuto l'avviso di avvenuta consegna del messaggio PEC in epoca idonea a considerare il deposito tempestivamente eseguito (ex art. 16 bis, co. 7 D.L. 179/2012), in difetto di esplicita segnalazione di errore fatale, implicante in quanto tale l'impossibilità del rifiuto dell'accettazione da parte di cancelleria, ed altresì di esplicito rifiuto dell'accettazione, provveda a nuovo deposito nel termine perentorio normativamente previsto, e non si attivi piuttosto per ottenere informazioni sull'errore e sull'esito del deposito, confidando pertanto nell'accettazione del deposito da parte della cancelleria”.
In sostanza, quando l'errore segnalato postula la necessità di svolgere ulteriori controlli da parte dell'Ufficio Amministrativo, ciò determina l'insorgere di un vero e proprio legittimo affidamento in capo al mittente, il quale non può che attendere gli esiti del controllo.
Nel caso di specie il difensore, constata la mancata attivazione da parte dell'amministrazione, si è dopo pochi giorni (in data 22.1.2025) attivato per richiedere informazioni e provvedere nuovamente al deposito.
Alcuna condotta negligente può ritenersi quindi imputabile al difensore, dal momento che, dall'esito della terza PEC, non è risultato alcun errore fatale bensì un errore possibilmente forzabile dalla cancelleria, postulando, quindi, la necessità di ultimare controlli di pertinenza e discrezionalità dell'ufficio amministrativo e sui quali il ricorrente non poteva che riporre il proprio affidamento.
Solo ove fosse emerso che l'errore era fatal, il difensore avrebbe dovuto capire che il deposito non era andato a buon fine ed avrebbe avuto quindi l'onere di ritentarlo immediatamente.
L'istanza, quindi, deve essere accolta.
Nel merito il reclamo è inammissibile.
Il Giudice dell'esecuzione ha estinto la procedura esecutiva per effetto dell'intervenuta apertura della procedura di liquidazione controllata la quale avrebbe determinabilità del procedimento esecutivo.
Il reclamante ha lamentato l'erroneità dell'operato del GE sulla scorta dell'operatività, nel caso di specie, del privilegio processuale di cui all'art. 41 TUB, che consentirebbe al creditore fondiario ipotecario di determinare la prosecuzione della procedura esecutiva e la distribuzione del ricavato pur in via provvisoria e sino all'esatta determinazione della posizione creditoria in sede concorsuale.
Ebbene, quella in esame è, come è evidente, una causa di estinzione “atipica” della procedura esecutiva, soggetta, per giurisprudenza consolidata, al rimedio impugnatorio di cui all'art.617 c.p.c.
Come è noto, tutto ciò che non è espressamente riconducibile ad una previsione normativa, è evidentemente considerato 'atipico'. Detta 'atipicità', per quanto di interesse in questa sede, comporta degli inevitabili effetti di carattere processuale che non possono non essere considerati e che, nel caso di specie, non possono che essere considerati dirimenti. La Suprema Corte ha chiarito (si veda Cass.
n.30201/2008) che “nell'espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilità, come nella specie per difetto di appartenenza dei beni pignorati al debitore) ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo ed è, pertanto, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ. che, invece, rappresenta lo strumento impugnatorio per la dichiarazione di estinzione tipica”. Dello stesso tenore Cass. sez. III 29.4.2020 n. 8404 che afferma come nei casi in cui il giudice dell'esecuzione, esercitando il potere officioso, dichiari l'improcedibilità (o l'estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via, né, sommaria, né, provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, sia impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Il rimedio impugnatorio prescritto dall'art. 630 c.p.c. è infatti esclusivamente riservato alle c.d. ipotesi di estinzione tipica, non ricorrenti nella fattispecie in esame.
Le ipotesi tipiche, disciplinate dall'art. 630 c.p.c, seppur con un richiamo per relationem a fattispecie diverse proprie della disciplina del procedimento esecutivo, hanno, quale elemento comune, la mancata prosecuzione o riassunzione del processo esecutivo entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.
Costituiscono ipotesi “tipiche” di estinzione della procedura esecutiva quelle previste dagli articoli da 629, 630, 631 e 631 bis c.p.c. e riconducibili alla rinuncia dei creditori agli atti esecutivi (art. 629
c.p.c.), all'inattività delle parti derivanti dalla mancata prosecuzione o riassunzione del processo nel termine stabilito dalla legge o dal giudice (art. 630 c.p.c.), alla duplice consecutiva mancata comparizione delle parti all'udienza (art. 631 c.p.c.) e al mancato espletamento della pubblicazione della notizia della vendita sul Portale delle vendite pubbliche (art. 631 bis c.p.c.).
In particolare, “l'inattività delle parti” che comporta l'estinzione della procedura è solo quella specificamente tipizzata nell'art. 630 c.p.c. e cioè la mancata prosecuzione o riassunzione della procedura nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice (i.e. la mancata riassunzione o prosecuzione del processo esecutivo sospeso nei casi previsti dagli artt. 627 e 549 c.p.c.; la mancata introduzione del giudizio di divisione nella fattispecie prevista dagli artt. 600 c.p.c. e 181 disp att.
c.p.c.; il mancato deposito della sentenza di condanna esecutiva richiesto dall'art. 156 disp. att.
c.p.c. a seguito della conversione del sequestro conservativo in pignoramento;
l'ipotesi di inefficacia del pignoramento prevista dall'art. 497 c.p.c. e le altre ipotesi di cui agli artt. 567, 624 co.3 c.p.c.). Rientrano, invece, nella categoria delle estinzioni cd. “atipiche” i provvedimenti di chiusuraanticipata del processo esecutivo, non qualificabili in termini di estinzione, che vengono adottati quando il processo esecutivo risulta improcedibile per difetto di una delle condizioni che legittimano l'azione esecutiva.
Tanto premesso in termini esegetici, si osserva come nel caso in esame il reclamante abbia fatto valere, innanzi al Giudice reclamato, ipotesi di estinzione non espressamente disciplinate dalla legge e, quindi, da classificarsi atipiche.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione delle parti reclamate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe indicato, ogni diversa istanza e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile il reclamo;
2) nulla per le spese.
Si dà atto che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
115/2002 per il pagamento del doppio contributo unificato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Teramo, così deciso nella camera di consiglio del 28.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Angela Di Girolamo
(atto sottoscritto digitalmente)
Il Giudice relatore
Dott.ssa Daniela d'Adamo
(atto sottoscritto digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 175 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1
Donvito (c.f. ) del Foro di Milano, presso il cui studio di Milano, via Paolo C.F._1
Andreani n. 4, elegge domicilio
Reclamante
CONTRO
[...]
Controparte_1
; Controparte_2
; Controparte_3
; Controparte_4
Reclamati non costituiti
OGGETTO: Reclamo ex art. 630 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 27.1.2025, Parte_1
ha proposto reclamo avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva n. 278/2018
[...]
emessa in data 14.12.2024 e notificata il 27.12.2024 chiedendo, in primo luogo, di essere rimesso in termini deducendo, nello specifico: a) di aver effettuato il deposito del ricorso nei termini previsti dall'art. 630 c.p.c. (20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza) e che in pari data, pervenuta l'accettazione e la conferma del deposito, veniva inviata altresì la ricevuta telematica relativa ai controlli automatici recante la dicitura “attesa verifica da parte della cancelleria”; b) che, nelle more, la cancelleria non comunicava l'esito del deposito e che, a seguito di contatti telefonici, a fronte dei quali veniva a conoscenza della mancata ricezione del deposito, si attivava per iscrivere nuovamente il ricorso;
c) che la parte non sarebbe incorsa in alcuna decadenza, dal momento che “la ricevuta di avvenuta consegna” (“RdAC” - c.d. “seconda pec”) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo”.
Nel merito, parte ricorrente ha dedotto: 1) di essere intervenuta, quale cessionaria del credito, nella procedura esecutiva oggetto di ordinanza estintiva reclamata, in data 30.6.2021; 2) che in data
8.2.2023 l'immobile pignorato è stato oggetto di vendita;
3) che, a seguito di precisazione del credito da parte di tutti i creditori, in data 12.4.2024, è stato approvato il progetto di distribuzione;
4) che il
Gestore nominato dall'OCC, Avv. De Zolt, in data 24.4.2024, ha comunicato l'apertura della procedura di liquidazione controllata, avvenuta con sentenza n. 37/2024, resa dal Tribunale di Teramo in composizione collegiale, nell'ambito del procedimento rubricato al n. 20/2024 REG. ed ha indicato l'intervenuta apertura di un conto corrente intestato alla procedura;
5) che, con istanza del 18.6.2024, il delegato ha chiesto la chiusura del conto corrente della procedura esecutiva e l'autorizzazione al trasferimento della somma residua giacente sul c/c della procedura di liquidazione 20/2024; 6) che il
Giudice dell'Esecuzione ha autorizzato quanto richiesto dichiarando l'estinzione della procedura esecutiva con provvedimento reclamato.
Nello specifico, il reclamante ha lamentato la violazione dell'art. 41 TUB dal momento che tale fattispecie, nel dare origine ad un privilegio processuale che consente al creditore fondiario di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari dal giorno dell'apertura della liquidazione giudiziale, troverebbe applicazione anche per le altre procedure concorsuali e, nello specifico, nell'ambito della liquidazione controllata.
Ha precisato, inoltre, di aver formulato istanza ex art. 41 TUB (volta alla distribuzione del riparto all'interno della stessa procedura esecutiva) in data 14.2.2023, ossia in sede di precisazione del credito.
Onerata la cancelleria ad effettuare la notifica del ricorso e del decreto alle parti della procedura estinta e preso atto del mancato deposito delle memorie di risposta da parte dei soggetti evocati entro il termine di cui all'art. 178 c.p.c., la causa è pervenuta in fase decisoria.
*
In primo luogo, deve essere accolta l'istanza formulata ex art. 153 co. 2 c.p.c.
Da quanto emerso e debitamente provato, il reclamante ha effettuato il deposito del ricorso in data 15.1.2025, ossia due giorni prima della scadenza dei 20 giorni di cui all'art. 630 c.p.c. A tale incombente, pertanto, ha fatto seguito la ricezione delle ricevute di accettazione e di consegna nonché la terza pec di esito dei controlli automatici, recante Codice esito -1 e riportante la descrizione dell'esito “Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”, senza mai ricevere la quarta pec. (cfr. allegato all'istanza di remissione in termini di parte opponente).
E' opportuno precisare che, a seguito della spedizione telematica dell'atto processuale, l'avvocato riceve quattro messaggi PEC:
- la ricevuta di accettazione (presa in carico) del messaggio contenente la busta telematica, da parte del proprio gestore PEC;
- la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore PEC;
- il messaggio contenente l'esito dei controlli automatici (formali) sulla busta, proveniente dall'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario destinatario del deposito;
- il messaggio contenente l'esito dell'intervento (accettazione o rifiuto) operato dalla cancelleria, sempre proveniente dall'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario destinatario (cfr. art. 13 D.M. 44/2011
“Regole tecniche” e art. 14 “Specifiche tecniche“).
Secondo l'art. 16-bis, comma 7, del D.L. 179/2012, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna determina il tempo del deposito: quest'ultimo è tempestivamente eseguito solo in caso di generazione della ricevuta entro la fine del giorno di scadenza. Una volta eseguiti i controlli automatici da parte del gestore dei servizi telematici, alla cancelleria spetta accettare o rifiutare il deposito.
Quanto ai controlli automatici sulla busta telematica (il cui esito, come visto, è comunicato al difensore con il terzo messaggio PEC), le possibili anomalie riscontrabili sono di tre tipi: “WARN”
(“WARNING”), “ERROR” o “FATAL”.
Richiamando l'art. 14, comma 7, delle Specifiche tecniche (D.M. Giustizia del 16 aprile 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2015), si può dire che le anomalie di tipo “WARN” (lett. a) non sono bloccanti, trattandosi in sostanza di segnalazioni di carattere giuridico, come a esempio la mancanza nella busta della procura alle liti;
quelle di tipo “ERROR” (lett. b) sono bloccanti ma forzabili, e la relativa determinazione è lasciata alla cancelleria che può intervenire, appunto, forzando l'accettazione del deposito o rifiutandolo (esempi sono “certificato di firma non valido” e “mittente non firmatario dell'atto“); viceversa, le eccezioni di tipo “FATAL” (lett. c) non sono gestibili dalla cancelleria (esempi: “impossibile decifrare la busta depositata“; “elementi della busta mancanti ma fondamentali per l'elaborazione”).
Il Collegio ritiene di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui non può “ritenersi esigibile che il legale, avendo ricevuto l'avviso di avvenuta consegna del messaggio PEC in epoca idonea a considerare il deposito tempestivamente eseguito (ex art. 16 bis, co. 7 D.L. 179/2012), in difetto di esplicita segnalazione di errore fatale, implicante in quanto tale l'impossibilità del rifiuto dell'accettazione da parte di cancelleria, ed altresì di esplicito rifiuto dell'accettazione, provveda a nuovo deposito nel termine perentorio normativamente previsto, e non si attivi piuttosto per ottenere informazioni sull'errore e sull'esito del deposito, confidando pertanto nell'accettazione del deposito da parte della cancelleria”.
In sostanza, quando l'errore segnalato postula la necessità di svolgere ulteriori controlli da parte dell'Ufficio Amministrativo, ciò determina l'insorgere di un vero e proprio legittimo affidamento in capo al mittente, il quale non può che attendere gli esiti del controllo.
Nel caso di specie il difensore, constata la mancata attivazione da parte dell'amministrazione, si è dopo pochi giorni (in data 22.1.2025) attivato per richiedere informazioni e provvedere nuovamente al deposito.
Alcuna condotta negligente può ritenersi quindi imputabile al difensore, dal momento che, dall'esito della terza PEC, non è risultato alcun errore fatale bensì un errore possibilmente forzabile dalla cancelleria, postulando, quindi, la necessità di ultimare controlli di pertinenza e discrezionalità dell'ufficio amministrativo e sui quali il ricorrente non poteva che riporre il proprio affidamento.
Solo ove fosse emerso che l'errore era fatal, il difensore avrebbe dovuto capire che il deposito non era andato a buon fine ed avrebbe avuto quindi l'onere di ritentarlo immediatamente.
L'istanza, quindi, deve essere accolta.
Nel merito il reclamo è inammissibile.
Il Giudice dell'esecuzione ha estinto la procedura esecutiva per effetto dell'intervenuta apertura della procedura di liquidazione controllata la quale avrebbe determinabilità del procedimento esecutivo.
Il reclamante ha lamentato l'erroneità dell'operato del GE sulla scorta dell'operatività, nel caso di specie, del privilegio processuale di cui all'art. 41 TUB, che consentirebbe al creditore fondiario ipotecario di determinare la prosecuzione della procedura esecutiva e la distribuzione del ricavato pur in via provvisoria e sino all'esatta determinazione della posizione creditoria in sede concorsuale.
Ebbene, quella in esame è, come è evidente, una causa di estinzione “atipica” della procedura esecutiva, soggetta, per giurisprudenza consolidata, al rimedio impugnatorio di cui all'art.617 c.p.c.
Come è noto, tutto ciò che non è espressamente riconducibile ad una previsione normativa, è evidentemente considerato 'atipico'. Detta 'atipicità', per quanto di interesse in questa sede, comporta degli inevitabili effetti di carattere processuale che non possono non essere considerati e che, nel caso di specie, non possono che essere considerati dirimenti. La Suprema Corte ha chiarito (si veda Cass.
n.30201/2008) che “nell'espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilità, come nella specie per difetto di appartenenza dei beni pignorati al debitore) ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo ed è, pertanto, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ. che, invece, rappresenta lo strumento impugnatorio per la dichiarazione di estinzione tipica”. Dello stesso tenore Cass. sez. III 29.4.2020 n. 8404 che afferma come nei casi in cui il giudice dell'esecuzione, esercitando il potere officioso, dichiari l'improcedibilità (o l'estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via, né, sommaria, né, provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, sia impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Il rimedio impugnatorio prescritto dall'art. 630 c.p.c. è infatti esclusivamente riservato alle c.d. ipotesi di estinzione tipica, non ricorrenti nella fattispecie in esame.
Le ipotesi tipiche, disciplinate dall'art. 630 c.p.c, seppur con un richiamo per relationem a fattispecie diverse proprie della disciplina del procedimento esecutivo, hanno, quale elemento comune, la mancata prosecuzione o riassunzione del processo esecutivo entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.
Costituiscono ipotesi “tipiche” di estinzione della procedura esecutiva quelle previste dagli articoli da 629, 630, 631 e 631 bis c.p.c. e riconducibili alla rinuncia dei creditori agli atti esecutivi (art. 629
c.p.c.), all'inattività delle parti derivanti dalla mancata prosecuzione o riassunzione del processo nel termine stabilito dalla legge o dal giudice (art. 630 c.p.c.), alla duplice consecutiva mancata comparizione delle parti all'udienza (art. 631 c.p.c.) e al mancato espletamento della pubblicazione della notizia della vendita sul Portale delle vendite pubbliche (art. 631 bis c.p.c.).
In particolare, “l'inattività delle parti” che comporta l'estinzione della procedura è solo quella specificamente tipizzata nell'art. 630 c.p.c. e cioè la mancata prosecuzione o riassunzione della procedura nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice (i.e. la mancata riassunzione o prosecuzione del processo esecutivo sospeso nei casi previsti dagli artt. 627 e 549 c.p.c.; la mancata introduzione del giudizio di divisione nella fattispecie prevista dagli artt. 600 c.p.c. e 181 disp att.
c.p.c.; il mancato deposito della sentenza di condanna esecutiva richiesto dall'art. 156 disp. att.
c.p.c. a seguito della conversione del sequestro conservativo in pignoramento;
l'ipotesi di inefficacia del pignoramento prevista dall'art. 497 c.p.c. e le altre ipotesi di cui agli artt. 567, 624 co.3 c.p.c.). Rientrano, invece, nella categoria delle estinzioni cd. “atipiche” i provvedimenti di chiusuraanticipata del processo esecutivo, non qualificabili in termini di estinzione, che vengono adottati quando il processo esecutivo risulta improcedibile per difetto di una delle condizioni che legittimano l'azione esecutiva.
Tanto premesso in termini esegetici, si osserva come nel caso in esame il reclamante abbia fatto valere, innanzi al Giudice reclamato, ipotesi di estinzione non espressamente disciplinate dalla legge e, quindi, da classificarsi atipiche.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione delle parti reclamate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe indicato, ogni diversa istanza e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile il reclamo;
2) nulla per le spese.
Si dà atto che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
115/2002 per il pagamento del doppio contributo unificato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Teramo, così deciso nella camera di consiglio del 28.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Angela Di Girolamo
(atto sottoscritto digitalmente)
Il Giudice relatore
Dott.ssa Daniela d'Adamo
(atto sottoscritto digitalmente)