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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/09/2025, n. 6197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6197 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza dell'11.9.2025 mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 221 co.4 Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (di conversione del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) e successive modifiche, nella causa iscritta al n. 17736 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv. SCALA
Parte_1 P.IVA_1
BIANCAMARIA , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. OREFICE VINCENZO presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
in persona del rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi CP_2 CP_3
dall'avv.to Maria Sofia Lizzi, come da procura in atti e presso la stessa elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Laura CP_4
Lembo, come da procura in atti e presso la stessa elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.8.2024 il sito in Forio rappresentava Parte_1
di aver ricevuto in data 18/07/2024 notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400004951000 in relazione ad un presunto debito per complessivi
€.328.261,68, relativo a svariati atti, e per quanto oggetto del presente giudizio, specificamente:
1. Cartella n. 07120150086225829000, per €.4.318,78;
2. Cartella n.07120160069051237000, per €.1.319,77;
3. Cartella n.07120170062925954000, per €.17,61;
4. Avviso di addebito n. 37120140017402403000, per €.13.806,73; a
5. Aviso di addebito n. 37120220000587144000, per €.583,58; per complessivi €.20.046,47 s.e.o.
A sostegno della domanda deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici alla comunicazione di preavviso e l'intervenuta decadenza e prescrizione delle pretese azionate.
In particolare ha dedotto che per: “- la cartella n. 07120150086225829000, porta crediti del
2013 e del 2014 e, anche a voler ritenere valida la presunta notifica, la stessa sarebbe intervenuta nel 2016 e quindi ben oltre cinque anni orsono;
- le cartelle n.07120160069051237000 e n.07120170062925954000, portano crediti del 2015
e 2016 e sarebbero state notificate (cosa contestata) nel 2017 e nel 2018, quindi oltre 5 anni fa rispetto alla notifica del preavviso qui impugnato (pur volendo considerare la sospensione per il Covid);
- l'avviso di addebito n. 37120140017402403000 porta crediti degli anni 2012, 2013 e 2014 e sarebbe stato notificato nel 2015;
- l'avviso di addebito n. 37120220000587144000, infine, porta crediti del 2018”.
Concludeva, quindi, chiedendo al Giudice adito di;
“Previa sospensione della procedura esecutiva minacciata nonché degli atti impugnati, sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inesistenza e/o comunque l'invalidità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400004951000 per tutti i motivi dedotti e, di conseguenza, delle cartelle di pagamento Cartelle n. 07120150086225829000, n.07120160069051237000,
n.07120170062925954000, e degli avvisi di addebito n. 37120140017402403000 e n.
37120220000587144000;
b) nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati;
2 c) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti oggetto della presente opposizione per decorrenza dei termini di legge;
d) accertare e dichiarare, in conseguenza, l'inesistenza di qualsivoglia credito dei resistenti nei confronti del riferito a presunte e indimostrate pretese vantate Parte_1 dagli Enti convenuti, mai comunicate né notificate all'odierno ricorrente;
e) annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400004951000
e con essa le cartelle di pagamento Cartelle n. 07120150086225829000,
n.07120160069051237000, n.07120170062925954000, ed agli avvisi di addebito n.
37120140017402403000 e n. 37120220000587144000, nonché tutti gli atti ad essi dipendenti e collegati;
f) conseguentemente, ordinare ai resistenti di disporre lo sgravio e la cancellazione dal ruolo esattoriale dell'intero carico di cui alla presente opposizione;
g) condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze, in solido, o ciascuno per quanto di ragione con attribuzione agli scriventi procuratori che si dichiarano antistatar”.
Si costituiva che preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione passiva in CP_5
relazione alle doglianze attinenti alla notifica degli avvisi di addebito;
nel merito ha dedotto che in ogni caso erano stati ritualmente notificati alla parte ricorrente sia le cartelle opposta che altri e successivi atti interruttivi e che la stessa parte aveva presentato domanda di definizione agevolata;
invocata poi la disciplina di interruzione del termine per le disposizioni emergenziali ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano anche , ed , quest'ultima eccependo la propria carenza di CP_2 CP_3 CP_4
legittimazione passiva.
Nel merito in ogni caso l' ha eccepito la regolarità della notifica al condominio CP_2 ricorrente degli avvisi di addebito. In ordine infine al quomodo dell'esecuzione ha eccepito la violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c.
All'udienza dell'11.9.2025 , tenutasi con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
In via preliminare deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' che CP_4
è del tutto estranea alle doglianze per come espresse nel presente giudizio dal condominio ricorrente.
Nel merito la domanda avanzata dall'odierno ricorrente deve essere correttamente interpretata quale accertamento negativo secondo il costante orientamento espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione (vedi da ultimo Cassazione civile sez. VI - 23/02/2021, n.
4871).
3 Si tratta, quindi, di accertare se le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito richiamati nella comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria e posti – seppure in parte- a fondamento della stessa siano stati effettivamente e ritualmente notificati alla parte ricorrente .
Stante l'impossibilità per il contribuente di fornire la prova negativa circa l'intervenuta notifica, grava al concessionario, giustamente chiamato in causa in quanto i motivi di censura attengono ai vizi propri dell'atto, l'onere di fornire detta prova.
Le cartelle esattoriali indicate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata sono le seguenti e per ciascuna ha depositato la seguente documentazione CP_5
attestante la intervenuta notifica. :
1. per la cartella n. 07120150086225829000, relativa a contributi 2013 2014 risultano depositate tre relate ma con la sola indicazione dell'accesso infruttuoso all'indirizzo senza indicazione di espletamento di altra attività notificatoria;
2. per la cartella n.07120160069051237000 risulta la notifica effettuata a mani dell'amministratore in data 21.3.2017;
3. per la cartella n.07120170062925954000, risulta la notifica in data 21.5.2018;
4. per l'avviso di addebito n. 37120140017402403000 per crediti degli anni 2012, 2013 e
2014 16.1. 2015 risulta notifica in data 5.2.2022;
5. per l'avviso di addebito n. 37120220000587144000 risulta notifica in data 5.2.2022 .
Le resistenti hanno quindi – eccettuato che per la cartella n. 07120150086225829000- adeguatamente provato la notifica degli atti presupposti e ha anche depositato CP_5
documentazione attestante la ricezione di successivi atti interruttivi del termine in particolare:
intimazione di pagamento n. 071 2022 90088566 65/000 relativa alla cartella n.07120150086225829000 ricevuta in data 26.5.2022 che quindi avrebbe dovuto essere impugnata all'esito della ricezione di tale atto per far valere la mancata notifica dell'atto presupposto. intimazione di pagamento n. 071 2024 90254504 57/000 relativa alle cartelle n.07120170062925954000 ed avvisi di addebito nn.37120220000587043000 e
37120220000587144000 ricevuta in data 21.6.2024. intimazione di pagamento n. 071 2022 90042817 72/000 relativa alla cartella n.07120160069051237000 ricevuta in data 31.3.2022.
Pertanto nessuna prescrizione si è perfezionata per le somme richieste negli atti sopra
4 indicati mentre per la cartella 07120160069051237000 l'atto interruttivo è intervenuto tardivamente a quinquennio ornai trascorso (ultima notifica in data 21.3.2017)
Il ricorso deve essere quindi accolto limitatamente alla cartella n.07120160069051237000 e rigettato per il resto.
Le spese di lite considerata la reciproca parziale soccombenza possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; CP_4
accoglie il ricorso limitatamente alla cartella n. .07120160069051237000 per essersi il credito in essa portato prescritto prima della notifica dell'ultimo atto interruttivo;
rigetta per il resto il ricorso compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 14/09/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza dell'11.9.2025 mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 221 co.4 Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (di conversione del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) e successive modifiche, nella causa iscritta al n. 17736 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv. SCALA
Parte_1 P.IVA_1
BIANCAMARIA , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. OREFICE VINCENZO presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
in persona del rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi CP_2 CP_3
dall'avv.to Maria Sofia Lizzi, come da procura in atti e presso la stessa elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Laura CP_4
Lembo, come da procura in atti e presso la stessa elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.8.2024 il sito in Forio rappresentava Parte_1
di aver ricevuto in data 18/07/2024 notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400004951000 in relazione ad un presunto debito per complessivi
€.328.261,68, relativo a svariati atti, e per quanto oggetto del presente giudizio, specificamente:
1. Cartella n. 07120150086225829000, per €.4.318,78;
2. Cartella n.07120160069051237000, per €.1.319,77;
3. Cartella n.07120170062925954000, per €.17,61;
4. Avviso di addebito n. 37120140017402403000, per €.13.806,73; a
5. Aviso di addebito n. 37120220000587144000, per €.583,58; per complessivi €.20.046,47 s.e.o.
A sostegno della domanda deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici alla comunicazione di preavviso e l'intervenuta decadenza e prescrizione delle pretese azionate.
In particolare ha dedotto che per: “- la cartella n. 07120150086225829000, porta crediti del
2013 e del 2014 e, anche a voler ritenere valida la presunta notifica, la stessa sarebbe intervenuta nel 2016 e quindi ben oltre cinque anni orsono;
- le cartelle n.07120160069051237000 e n.07120170062925954000, portano crediti del 2015
e 2016 e sarebbero state notificate (cosa contestata) nel 2017 e nel 2018, quindi oltre 5 anni fa rispetto alla notifica del preavviso qui impugnato (pur volendo considerare la sospensione per il Covid);
- l'avviso di addebito n. 37120140017402403000 porta crediti degli anni 2012, 2013 e 2014 e sarebbe stato notificato nel 2015;
- l'avviso di addebito n. 37120220000587144000, infine, porta crediti del 2018”.
Concludeva, quindi, chiedendo al Giudice adito di;
“Previa sospensione della procedura esecutiva minacciata nonché degli atti impugnati, sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inesistenza e/o comunque l'invalidità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400004951000 per tutti i motivi dedotti e, di conseguenza, delle cartelle di pagamento Cartelle n. 07120150086225829000, n.07120160069051237000,
n.07120170062925954000, e degli avvisi di addebito n. 37120140017402403000 e n.
37120220000587144000;
b) nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati;
2 c) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti oggetto della presente opposizione per decorrenza dei termini di legge;
d) accertare e dichiarare, in conseguenza, l'inesistenza di qualsivoglia credito dei resistenti nei confronti del riferito a presunte e indimostrate pretese vantate Parte_1 dagli Enti convenuti, mai comunicate né notificate all'odierno ricorrente;
e) annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400004951000
e con essa le cartelle di pagamento Cartelle n. 07120150086225829000,
n.07120160069051237000, n.07120170062925954000, ed agli avvisi di addebito n.
37120140017402403000 e n. 37120220000587144000, nonché tutti gli atti ad essi dipendenti e collegati;
f) conseguentemente, ordinare ai resistenti di disporre lo sgravio e la cancellazione dal ruolo esattoriale dell'intero carico di cui alla presente opposizione;
g) condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze, in solido, o ciascuno per quanto di ragione con attribuzione agli scriventi procuratori che si dichiarano antistatar”.
Si costituiva che preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione passiva in CP_5
relazione alle doglianze attinenti alla notifica degli avvisi di addebito;
nel merito ha dedotto che in ogni caso erano stati ritualmente notificati alla parte ricorrente sia le cartelle opposta che altri e successivi atti interruttivi e che la stessa parte aveva presentato domanda di definizione agevolata;
invocata poi la disciplina di interruzione del termine per le disposizioni emergenziali ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano anche , ed , quest'ultima eccependo la propria carenza di CP_2 CP_3 CP_4
legittimazione passiva.
Nel merito in ogni caso l' ha eccepito la regolarità della notifica al condominio CP_2 ricorrente degli avvisi di addebito. In ordine infine al quomodo dell'esecuzione ha eccepito la violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c.
All'udienza dell'11.9.2025 , tenutasi con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
In via preliminare deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' che CP_4
è del tutto estranea alle doglianze per come espresse nel presente giudizio dal condominio ricorrente.
Nel merito la domanda avanzata dall'odierno ricorrente deve essere correttamente interpretata quale accertamento negativo secondo il costante orientamento espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione (vedi da ultimo Cassazione civile sez. VI - 23/02/2021, n.
4871).
3 Si tratta, quindi, di accertare se le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito richiamati nella comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria e posti – seppure in parte- a fondamento della stessa siano stati effettivamente e ritualmente notificati alla parte ricorrente .
Stante l'impossibilità per il contribuente di fornire la prova negativa circa l'intervenuta notifica, grava al concessionario, giustamente chiamato in causa in quanto i motivi di censura attengono ai vizi propri dell'atto, l'onere di fornire detta prova.
Le cartelle esattoriali indicate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata sono le seguenti e per ciascuna ha depositato la seguente documentazione CP_5
attestante la intervenuta notifica. :
1. per la cartella n. 07120150086225829000, relativa a contributi 2013 2014 risultano depositate tre relate ma con la sola indicazione dell'accesso infruttuoso all'indirizzo senza indicazione di espletamento di altra attività notificatoria;
2. per la cartella n.07120160069051237000 risulta la notifica effettuata a mani dell'amministratore in data 21.3.2017;
3. per la cartella n.07120170062925954000, risulta la notifica in data 21.5.2018;
4. per l'avviso di addebito n. 37120140017402403000 per crediti degli anni 2012, 2013 e
2014 16.1. 2015 risulta notifica in data 5.2.2022;
5. per l'avviso di addebito n. 37120220000587144000 risulta notifica in data 5.2.2022 .
Le resistenti hanno quindi – eccettuato che per la cartella n. 07120150086225829000- adeguatamente provato la notifica degli atti presupposti e ha anche depositato CP_5
documentazione attestante la ricezione di successivi atti interruttivi del termine in particolare:
intimazione di pagamento n. 071 2022 90088566 65/000 relativa alla cartella n.07120150086225829000 ricevuta in data 26.5.2022 che quindi avrebbe dovuto essere impugnata all'esito della ricezione di tale atto per far valere la mancata notifica dell'atto presupposto. intimazione di pagamento n. 071 2024 90254504 57/000 relativa alle cartelle n.07120170062925954000 ed avvisi di addebito nn.37120220000587043000 e
37120220000587144000 ricevuta in data 21.6.2024. intimazione di pagamento n. 071 2022 90042817 72/000 relativa alla cartella n.07120160069051237000 ricevuta in data 31.3.2022.
Pertanto nessuna prescrizione si è perfezionata per le somme richieste negli atti sopra
4 indicati mentre per la cartella 07120160069051237000 l'atto interruttivo è intervenuto tardivamente a quinquennio ornai trascorso (ultima notifica in data 21.3.2017)
Il ricorso deve essere quindi accolto limitatamente alla cartella n.07120160069051237000 e rigettato per il resto.
Le spese di lite considerata la reciproca parziale soccombenza possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; CP_4
accoglie il ricorso limitatamente alla cartella n. .07120160069051237000 per essersi il credito in essa portato prescritto prima della notifica dell'ultimo atto interruttivo;
rigetta per il resto il ricorso compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 14/09/2025 Il Giudice
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