Sentenza 13 gennaio 2004
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- 1. Controllo dei flussi migratori e disciplina dell’ingresso e della permanenza degli stranieri nel territorio nazionale: opportuno un sollecito intervento del…Costituzionalismo.It · https://www.costituzionalismo.it/ · 3 febbraio 2007
La Corte con la sentenza n. 22 del 2007 affronta le questioni di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 27, co. 3, Cost., sollevate avverso la disposizione del Testo unico sull'immigrazione, come introdotta nel 2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene impartitogli dal questore. L'inammissibilità delle questioni, dettata dalla «rigorosa osservanza dei limiti dei poteri del giudice costituzionale», non impedisce alla Corte di rilevare l'opportunità di un sollecito intervento del legislatore volto ad …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2004, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE AT - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. NT IO - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL ON OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO OLIVETI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO PICCOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avvocati dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n. 12658/01 proposto da:
FIDAMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO OLIVETI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO PICCOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 13243/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 06/12/00 R.G.N. 926/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/03 dal Consigliere Dott. IO NT;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO PE che ha concluso previa riunione rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 luglio 1999 il RE di Legnano, decidendo sui ricorsi proposti da AT LL ON e dalla MA s.r.l. contro l'INPS, dichiarava la nullità dei contratti di formazione e lavoro stipulati da LL ON con i signori PA, LI, NA e IO, e condannava il signor LL ON al pagamento della differenza tra i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti e quelli versati, oltre sanzioni civili ed oneri accessori;
revocava i decreti ingiuntivi emessi a favore dell'INPS ed a carico di MA e condannava la società al pagamento delle differenze contributive relativamente ai contratti di apprendistato con i signori LI e TT e ai contratti di formazione e lavoro con OR, MO e RC, oltre sanzioni civili ed oneri accessori.
Gli appelli proposti, con separati ricorsi, da AT LL ON e dalla MA s.r.l. venivano rigettati dal Tribunale di Milano con sentenza dell'11 luglio/6 dicembre 2000. Premesso che il contratto di formazione e lavoro deve considerarsi nullo quando non venga assolto l'obbligo della formazione, e che l'istruzione è elemento essenziale anche per il contratto di apprendistato, i giudici di secondo grado rilevavano che tutti i lavoratori per cui è causa risultavano aver prestato, prima della assunzione con contratto di formazione, o nello stesso periodo, attività lavorativa per l'uno o l'altro degli appellanti. Osservavano che dalle dichiarazioni rese dai lavoratori si evinceva che tutti avevano lavorato con identiche modalità e svolgendo identiche mansioni sia per LL ON che per MA, tanto da non sapere se lavorassero per l'uno o per l'altra.
Aggiungevano che gli appellanti non avevano neppure allegato di avere provveduto a destinare un numero di ore all'insegnamento e alla formazione o di avere comunque provveduto ad impartire le necessarie istruzioni.
Il ricorso ai contratti di apprendistato e di formazione e lavoro costituiva, per il Tribunale, una pratica reiterata, svincolata dalle regole legali e diretta esclusivamente a fruire del regime contributivo più favorevole.
Per la cassazione di tale decisione hanno proposto separati ricorsi AT LL ON e la MA s.r.l..
L'INPS resiste con distinti controricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Ricorso LL ON.
Il ricorso proposto da AT LL ON si articola in sette motivi.
Si premette che il rag. LL ON è titolare di uno studio di commercialista con sede in Sedriano, via Leonardo da Vinci 1, e si occupa di consulenza fiscale e tributaria, e che lo stesso è altresì legale rappresentante della società MA, che ha sede legale in Milano ed ha ad oggetto attività di elaborazione di contabilità, paghe e contributi, nonché procacciamento di polizze assicurative per conto di Helvetia Assicurazioni.
Si espone che il 19 dicembre 1995, a seguito di visita ispettiva dell'INPS, veniva contestato al LL ON di aver costituito fittizi contratti di formazione e lavoro con i lavoratori RO IN, SA PA, RE NA, PE RI e IN IO, nonché un contratto di apprendistato con AN OR, nullo sia perché di durata eccedente il periodo massimo previsto dal ccnl sia perché incompatibile con le prestazioni di lavoro autonomo rese dalla lavoratrice alla MA nel corso dell'anno 1988.
Si richiama un altro accertamento ispettivo, di pari data, a carico della MA, con la contestazione della validità dei contratti di formazione e lavoro posti in essere da tale società con i lavoratori IC VI, AN OR, RO MO e IA RC, nonché dei contratti di apprendistato relativi ai lavoratori LU TT e PE RI.
Si assume che era stato contestato alla MA anche resistenza di rapporti di lavoro subordinato con 23 lavoratori.
Si deduce che il rag. LL ON aveva proposto ricorso al RE di Legnano per contestare le risultanze del verbale INPS nei suoi confronti, e che il RE, riunita la causa alle opposizioni proposte da MA avverso due decreti ingiuntivi ottenuti dall'INPS per differenze contributive e per omesso versamenti dei contributi al SSN, aveva dichiarato la nullità dei contratti di formazione e lavoro stipulati da LL ON con PA, RI, NA e IO, nonché la nullità del contratto di apprendistato dallo stesso stipulato con OR, e condannato il rag. LL ON al pagamento delle differenze contributive, oltre sanzioni civili ed oneri accessori.
Per quanto concerne la posizione MA, il RE aveva revocato i decreti ingiuntivi opposti e condannato la società al pagamento dei contributi dovuti per i contratti di apprendistato stipulati dalla società con RI e TT, ritenuti nulli, e per i contratti di formazione e lavoro, anch'essi ritenuti nulli, stipulati con OR, MO e RC;
oltre sanzioni civili e oneri accessori.
Il RE aveva rigettato tutte le altre domande proposte dall'INPS, in particolare quelle relative ai contratti di formazione e lavoro con RO IN e con IC CI.
Ricordato l'esito degli appelli proposti tanto dal LL ON che dalla società, con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce che la sentenza impugnata ha omesso di accertare la legittimità dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato con riferimento ad ogni singolo lavoratore, motivando in maniera apodittica e con riferimento all'intero gruppo dei lavoratori. Aggiunge che la affermazione dei giudici di appello ("il ricorso ai contratti di apprendistato e formazione e lavoro da parte degli appellanti è risultato costituire una pratica reiterata e sistematica del tutto svincolata dalle regole legali, all'evidente esclusivo fine di fruire del regime contributivo più favorevole") è smentita dal fatto che il RE aveva accertato la legittimità del contratto di formazione e lavoro relativo al lavoratore RO IN, assunto dal rag. LL ON nel giugno 1988, nonché del contratto di formazione e lavoro stipulato da MA con IC CI e del contratto della stessa natura stipulato da MA con RE NA per il periodo dal 3.8.90 al 10.4.92. Rileva che vi sono stati due lavoratori, RI e OR, che hanno lavorato sia per LL ON che per MA.
Assume che la motivazione adottata dal Tribunale per escludere la legittimità dei contratti relativi a AN OR ( "OR prima dell'assunzione da parte di MA ha lavorato come apprendista per LL ON (dal 1988 al 1992) e prima ancora come lavoratrice autonoma per MA" )non lascia intendere per quale ragione siano stati ritenuti nulli tanto il contratto con MA che quello con LL ON.
Deduce che i due accenni di motivazione relativi a RI ( "PA, IO e RI prima della assunzione da parte di LL ON hanno lavorato come lavoratori autonomi per MA. " e "Stesso discorso per RC nonché per RI che assunto da MA con contratto di apprendistato ha svolto anche prima dell'assunzione le stesse mansioni") non lasciano intendere i motivi dell'annullamento tanto del contratto di apprendistato tra MA e RI che del contratto di formazione e lavoro tra LL ON e RI.
Assume che non è certo sufficiente alla declaratoria di nullità il fatto che il lavoratore, prima dell'assunzione da parte di LL ON, avesse lavorato come lavoratore autonomo per MA, non essendo specificato per quanto tempo e con quali mansioni ciò fosse avvenuto.
Rileva la diversità del lavoro di commercialista svolto dallo studio LL ON (attività di consulenza aziendale, consulenza fiscale e tributaria, redazione di bilanci, dichiarazioni dei redditi, assistenza tecnica ai contribuenti avanti le commissioni tributarie etc.) dall'attività della MA (elaborazione della contabilità aziendale, elaborazione di paghe e contributi, attività di procacciamento di polizze assicurative per la Helvetia Assicurazioni) .
Deduce che è pertanto contraddittoria e insufficiente la sentenza nella parte in cui afferma che tutti i lavoratori hanno lavorato con identiche modalità e svolgendo identiche mansioni sia per LL ON che per MA, tanto da non sapere se lavorassero per l'una o per l'altra.
Assume che l'esame delle dichiarazione dei tesi dimostra l'infondatezza di tale affermazione. I testi hanno dichiarato alcune volte di non sapere se i colleghi lavorassero per MA o per LL ON, ma essi stessi sapevano bene per chi lavoravano e quando erano stati assunti.
Riporta stralci delle dichiarazioni di ZI, RI, TT, OR, MO e RC e lamenta, ancora, una omessa valutazione delle singole posizioni lavorative. Con il secondo motivo la difesa del rag. LL ON denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.. Deduce che il Tribunale ha fatto derivare la nullità dei contratti anche dalla mancata allegazione di avere provveduto a destinare un numero di ore all'insegnamento e alla formazione dei dipendenti. Rileva che il principio dell'onere della prova non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto debba ricercarsi esclusivamente nelle allegazioni e nelle prove offerte dal soggetto onerato, dovendo invece essere valutate tutte le risultanze istruttorie, quale che sia la parte che le abbia fatte acquisire al processo.
Il Tribunale avrebbe dovuto analizzare tutti gli atti di causa per accertare se risultavano comunque "impartite le istruzioni per lo svolgimento delle mansioni" cui i lavoratori erano adibiti. E avrebbe dovuto considerare le dichiarazioni testimoniali di ZI ("Mi risulta che tutti questi lavoratori fossero assoggettati alle direttive del rag. LL ON "), di OR (la quale riceveva "istruzioni da RC IA e MP IN ") e di RC ("Tutti gli altri all'inizio della loro attività sono stati seguiti con istruzioni dai colleghi o dal titolare").
Con il terzo, quarto, quinto e sesto motivo la difesa del rag. "LL ON" denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nonché vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove in relazione alla posizione della lavoratrice SA PA (terzo motivo), PE RI quarto motivo), RE NA (quinto motivo) e IN IO (sesto motivo).
a) Posizione PA.
Deduce che il fatto che la lavoratrice avesse lavorato come autonoma per MA, prima di essere assunta con contratto di formazione e lavoro dal rag. LL ON, non giustifica la ritenuta nullità del contratto.
Assume che la ritenuta identità di mansioni (affermata, in sentenza, indistintamente per tutti i lavoratori) è smentita dalle dichiarazioni del teste ZI, secondo il quale la signora PA ha iniziato a lavorare alla elaborazione delle paghe dal 1989; gli altri testi avrebbero confermato "le mansioni svolte dalla lavoratrice".
Quanto alla formazione, rileva che il teste ZI ha dichiarato che "tutti i lavoratori che si occupavano di paghe e contabilità (tra cui evidentemente anche PA ) erano tutti organizzati e diretti da LL ON;
e che la teste RC ha detto che tutti i dipendenti, ad eccezione di NA, all'inizio della propria attività sono stati seguiti con istruzioni dai colleghi e dal titolare.
b) Posizione RI.
La difesa assume che il signor RI è stato assunto dallo studio LL ON, con contratto di formazione e lavoro, il 9.3.1992 ed ha lavorato fino al 14.10.1993, acquisendo il quarto livello.
Deduce che la prestazione autonoma nel mese di dicembre 1988 e il rapporto di apprendistato con MA dall'1.3.1989 al 28.2.1991 (quando era ancora studente) non giustificano la ritenuta nullità del contratto di formazione e lavoro, non risultando, dalle dichiarazioni dei testi (di cui riporta brevi stralci, attestanti che il RI si era sempre occupato di paghe), che il lavoratore avesse raggiunto quella professionalità che impediva la stipulazione di un valido contratto di formazione e lavoro.
Quanto alla formazione, ripete quanto riferito dai testi ZI e RC e riportato a proposito della posizione di SA PA.
e) Posizione NA.
Si assume che la NA è stata assunta come contabile dallo studio LL ON dall'agosto 1988 al luglio 1990, e che avrebbe effettuato prestazioni autonome per MA dal luglio al dicembre 1988 occupandosi di procacciare contratti per la Helvetia Assicurazioni.
Si sostiene che non vi è prova che le prestazioni autonome fossero state rese nello stesso ambito professionale di quello relativo al contratto di formazione e lavoro, e si riportano brevi stralci delle deposizioni ZI, RI, TT, OR, MO e RC, deponenti per lo svolgimento della attività di contabile. Quanto alla formazione, si evidenzia che è esatta la affermazione del teste MO (secondo il quale la lavoratrice era assoggettata alle direttive del rag. LL ON ) piuttosto di quella della teste RC (secondo la quale la lavoratrice era in grado, al momento della assunzione, di svolgere la propria attività autonomamente), perché non è credibile che la lavoratrice, priva di esperienze lavorative, possa avere imparato il complesso lavoro di contabile senza alcuna istruzione o formazione.
d) Posizione IO.
La difesa del rag. LL ON deduce che IN IO aveva svolto una prestazione autonoma per MA nel dicembre 1991 e che, assunta per tre mesi come impiegata nel periodo maggio/luglio 1991, aveva stipulato con LL ON un contratto di formazione e lavoro, per l'acquisizione del terzo livello, dal gennaio 1992. Riporta stralci delle deposizioni OM, ZI, RI, TT, OR, MO e RC (dalle quali risulta che alcuni testi non ricordano le mansioni, altri riferiscono che si occupava di contabilità).
Quanto alla formazione, la difesa assume che è esatta la affermazione del teste MO (secondo il quale la lavoratrice era assoggettata alle direttive del rag. LL ON ) piuttosto di quella della teste RC (secondo la quale la lavoratrice era in grado, al momento della assunzione, di svolgere la propria attività autonomamente), perché non è credibile che la lavoratrice, priva di esperienze lavorative, possa avere imparato il complesso lavoro di contabile senza alcuna istruzione o formazione.
Con il settimo motivo la difesa LL ON denuncia violazione falsa applicazione dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove in relazione alla posizione della lavoratrice AN OR. Deduce che AN OR, nata il [...], è stata assunta come apprendista contabile dallo studio LL ON dal giugno 1988, e risulta vere svolto prestazioni autonome per MA dal gennaio al dicembre 1988.
Assume che non vi è prova che l'attività svolta per MA avesse attinenza con le mansioni svolte come apprendista, ne' che la lavoratrice avesse ricevuto una istruzione tale da rendere nullo il contratto di apprendistato per mancanza di causa.
Riporta stralci delle dichiarazioni della lavoratrice e di quelle rese dai testi ZI, RI, TT, MO e RC.
Assume che non è credibile che la lavoratrice in soli sei mesi (dal gennaio al giugno 1988) avesse acquisito la professionalità sufficiente a svolgere il complesso lavoro di contabile. La stessa lavoratrice aveva dichiarato di avere ricevuto istruzioni da altre lavoratoci e pertanto si deve ritenere realizzata la causa del contratto di apprendistato.
Ricorso MA.
Si articola in cinque motivi.
Ricordati gli accertamenti ispettivi già indicati nell'altro ricorso e l'esito dei due gradi di merito, il primo motivo del ricorso della società, che denuncia vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, ricalca integralmente il primo motivo del ricorso LL ON, relativo al mancato accertamento della ritenuta nullità dei contratti con riferimento a ciascun lavoratore. Anche il secondo motivo del ricorso MA è identico al secondo motivo del ricorso LL ON, relativo al principio dell'onere della prova.
Con il terzo e il quarto motivo la difesa della società denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché vizio di motivazione in ordine alla vantazione delle prove in relazione alla posizione del lavoratore PE RI (terzo motivo) e a quella della lavoratrice LU TT (quarto motivo).
a) Posizione RI.
La difesa deduce che il signor RI fu assunto con contratto di apprendistato dal 1^ marzo 1989 al 28 febbraio 1991, dopo che aveva svolto una prestazione di lavoro autonomo nel solo mese di dicembre 1988.
Critica la sentenza nella parte in cui ha desunto la nullità del contratto di apprendistato dallo svolgimento delle stesse mansioni prima dell'assunzione; assume che la prestazione resa nel dicembre 1988 non era idonea all'acquisizione di una professionalità sufficiente, tanto più che il RI si era diplomato ragioniere nel 1990.
Riporta stralci delle dichiarazioni rese dal lavoratore, nonché di quelle rese dai testi MO, TT, RC e ZI (sullo svolgimento di attività di contabilità e varie, di paghe e contributi).
Quanto alla formazione, rileva che il teste ZI ha dichiarato che "tutti i lavoratori che si occupavano di paghe e contabilità (tra cui evidentemente anche RI ) erano tutti organizzati e diretti da LL ON"; e che la teste RC ha detto che tutti i dipendenti, ad eccezione di NA, all'inizio della propria attività sono stati seguiti con istruzioni dai colleghi e dal titolare.
b) Posizione TT.
Si deduce che la lavoratrice, nata il [...], ha percepito L. 837.000 nel 1989 a titolo di lavoro autonomo, è stata assunta come apprendista nel settembre 1989 da MA e, in seguito, sempre come apprendista, da LL ON.
Si sostiene che la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto la nullità dei contratti di apprendistato ( TT ha lavorato prima come dipendente MA, poi come dipendente di LL ON, sempre con le stesse mansioni) è idonea a sorreggere la nullità del secondo contratto di apprendistato ma non del primo. Si rileva che l'INPS aveva annullato il primo contratto per la presenza della prestazione di lavoro autonomo e per il possesso, da parte della lavoratrice, di un diploma regionale di operatore di ufficio;
si deduce che il possesso di un titolo di studio non è di ostacolo alla stipulazione di un contratto di apprendistato. Si riportano stralci delle dichiarazioni della lavoratrice, nonché delle dichiarazioni rese dai testi ZI ( TT era segretaria), RI ( TT lavorava come addetta al centralino e segretaria), OR ( TT aveva mansioni di segretaria), MO ( TT iniziò penso con la contabilità) e RC (che aveva riferito alla TT quanto già dichiarato per la CI e dichiarato: "Tutti gli altri (tra cui TT ) all'inizio della loro attività sono stati seguiti con istruzioni dai colleghi e dal titolare. Non mi risulta che abbiano frequentato corsi").
Con il quinto motivo la difesa della società denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'art., 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nonché vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove in relazione alla posizione del lavoratore RO MO.
Assume che il MO ha dichiarato di avere lavorato nel 1989/1990 come lavoratore autonomo dapprima e come dipendente (gli sembrava per MA, anche se non era sicuro di ricordare bene), facendo contabilità; prima aveva svolto attività di procacciatore di affari per Helvetia Assicurazioni.
Deduce che, a fronte di tali chiare dichiarazioni, la sentenza afferma che il MO aveva lavorato come autonomo per MA dal 1989 al 1990 e poi era stato assunto con contratto di formazione da MA, senza peraltro affermare che il lavoratore avesse svolto le stesse mansioni. Le dichiarazioni rese dal lavoratore deporrebbero per lo svolgimento, da autonomo, della sola attività di procacciatore di affari.
Riporta brevi stralci delle dichiarazioni rese dai testi ZI, RI, TT, OR e RC.
Quanto alla formazione, rileva che il teste ZI ha dichiarato che "tutti i lavoratori che si occupavano di paghe e contabilità (tra cui evidentemente anche MO ) erano tutti organizzati e diretti da LL ON "; e che la teste RC ha detto che tutti i dipendenti, ad eccezione di NA, all'inizio della propria attività sono stati seguiti con istruzioni dai colleghi e dal titolare.
Osserva la Corte che il primo motivo di entrambi i ricorsi, sostanzialmente identico, a parte la posizione dei lavoratori che hanno lavorato tanto per lo studio LL ON che per la società MA, non è fondato.
La motivazione con la quale i giudici di appello hanno respinto le impugnazioni è completa, ancorché stringata, e fa leva sia sull'accertato svolgimento di lavoro con identiche modalità e identiche mansioni sia per LL ON che per MA (tanto che i lavoratori non sapevano se lavoravano per l'uno o per l'altra), sia sulla mancata allegazione, da parte degli appellanti, di avere destinato un certo numero di ore all'insegnamento e alla formazione dei dipendenti, o di avere comunque provveduto ad impartire le necessarie istruzioni.
Non è vero che manca un accertamento riferito a ciascuno dei lavoratori, atteso che la motivazione del Tribunale, pur raggruppando la posizione di alcuni lavoratori, non manca di fare riferimento a ciascuno di essi.
Per quanto riguarda i lavoratori RI e OR, che sono i soli ad avere instaurato formali rapporti di lavoro tanto con LL ON che con MA, come si ricava dalla parte narrativa della sentenza, non è vero che la motivazione adottata nella sentenza impugnata sia valida ad escludere la legittimità del solo secondo rapporto e non del primo.
Per RI (o LI, come si legge nella sentenza di appello) si afferma che lo stesso, prima della assunzione da parte di LL ON, aveva lavorato come lavoratore autonomo per MA;
e si aggiunge che lo stesso, assunto da MA con contratto di apprendistato, aveva svolto anche prima dell'assunzione le stesse mansioni.
Per OR si afferma che, prima della assunzione da parte di MA, ha lavorato come apprendista per LL ON (dal 1988 al 1992) e prima ancora come lavoratrice autonoma per MA. Per tutti si afferma, poi, che hanno lavorato con identiche modalità e svolgendo identiche mansioni sia per LL ON che per MA, tanto da non sapere se lavorassero per l'uno o per l'altra. Si tratta di un giudizio di sintesi, emesso sulla scorta del materiale istruttorio raccolto in primo grado e con condivisione delle motivazioni della sentenza confermata.
Il primo, in ordine cronologico, dei rapporti lavorativi instaurati dai due lavoratori citati è stato ritenuto anch'esso nullo, sia per lo svolgimento di identiche mansioni in precedenza, sia pure in forma autonoma, sia per la mancata allegazione, prima che per la mancata prova, della destinazione di un certo numero di ore all'insegnamento e alla formazione.
A tale ricostruzione la difesa dei ricorrenti si limita a contrapporre un diverso accertamento dei fatti, sollecitando, sulla scorta di stralci di deposizioni, un riesame del merito inammissibile in questa sede.
Anche il secondo motivo di entrambi i ricorsi, identico nel denunciare violazione dell'art. 2697 c.c., è infondato. Si assume che il Tribunale non doveva limitarsi a prendere atto che non era stata allegata la destinazione di un certo numero di ore all'insegnamento e alla formazione, ma doveva accertare se dalle risultanze istruttorie era risultato comunque che i lavoratori avevano ricevuto o meno delle direttive o istruzioni. E si assume che tali direttive erano risultate dalle deposizioni ZI ("Mi risulta che tutti questi lavoratori fossero assoggettati alle direttive del rag. LL ON "), di OR (la quale riceveva "istruzioni da RC IA e MP IN ") e di RC ("Tutti gli altri all'inizio della loro attività sono stati seguiti con istruzioni dai colleghi o dal titolare").
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato, atteso che da un lato si tende a trasformare il giudizio di legittimità in un giudizio di merito, con la rilettura di parte delle dichiarazioni acquisite al processo, e dall'altra si vuole confondere il tempo esclusivamente dedicato all'insegnamento complementare e alla formazione, secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11 della legge n. 25 del 1955 e dai progetti di formazione, in linea con le disposizioni di cui all'art. 3 del d.l. n. 726 del 1984, con le normali direttive o istruzioni che qualsiasi lavoratore riceve dal datore di lavoro, soprattutto all'inizio dell'attività. È vero, invece, che tanto nel rapporto che consegue ad un contratto di apprendistato che nel rapporto che origina da un contratto di formazione e lavoro l'insegnamento teorico e l'addestramento pratico hanno una rilevanza diversa da quelle che sono le istruzioni che si danno ad un lavoratore assunto con un normale contratto di lavoro (a tempo indeterminato o, quando è consentito, anche a tempo determinato), entrando a far parte della causa di tali contratti. Anche i motivi terzo, quarto, quinto e sesto del ricorso LL ON sono infondati.
Con essi la difesa del ricorrente si limita ad un diverso apprezzamento della attività, autonoma o meno, svolta dai lavoratori PA, RI, NA e IO prima di essere assunti con contratto di formazione e lavoro da parte dello studio LL ON, contrapponendo a quella del Tribunale una diversa vantazione ed addirittura pretendendo di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quella ritenuta maggiormente idonea a dimostrare la propria tesi (così si assume che la testimonianza MO è esatta, mentre non lo è quella di RC, quanto alle capacità dei lavoratori NA e IO ).
E, quanto alla formazione, si insiste sulle generiche istruzioni dei colleghi e del titolare, senza nulla obiettare sulla mancanza, rilevata dai giudici di appello, della stessa allegazione di un programma di insegnamento consono alla natura di quei contratti. Il settimo motivo ripete le stesse vantazioni di merito in ordine alla lavoratrice AN OR.
Si svaluta il periodo di prestazioni autonome svolto per MA dal gennaio al dicembre 1988 (prima, quindi, dell'assunzione con contratto di apprendistato, avvenuta nel giugno 1988), e si nega l'identità delle mansioni, pur riportando le dichiarazioni della lavoratrice che afferma che le sembra di non aver fatto contratti con l' Helvetia.
Va qui ribadito che, in caso di contestazione, la sussistenza dello speciale rapporto di apprendistato deve essere provata dalla parte che l'allega, mediante la dimostrazione dei relativi requisiti essenziali e, soprattutto, dell'insegnamento professionale impartito al lavoratore tirocinante allo scopo di farlo diventare lavoratore qualificato, mentre non assume, al detto fine, a significato decisivo il fatto che il lavoratore assunto sia privo di una precedente esperienza lavorativa, trattandosi di circostanza non incompatibile con la costituzione di un normale rapporto di lavoro (Cass., 14 marzo 2001 n. 3696). Anche il settimo motivo, pertanto, va rigettato.
Il terzo e il quarto motivo del ricorso MA ripetono, in ordine ai contratti di apprendistato relativi ai lavoratori RI e TT, le stesse diverse valutazioni delle fonti di prova acquisite al processo, negando, diversamente da quanto ritenuto dai giudici del merito, che la prestazione di lavoro autonomo del dicembre 1988 svolta dal RI fosse sufficiente a formarlo, anche perché non era ancora diplomato ragioniere;
e svalutando allo stesso modo la prestazione lavorativa autonoma espletata da LU TT nel 1989, prima della assunzione come apprendista. E, del pari, si contrappongono alla ritenuta mancanza di allegazione della predisposizione di un monte ore destinato all'insegnamento le generiche affermazioni del teste RC (peraltro riportate solo in relazione alla posizione TT ) sul fatto che "tutti gli altri all'inizio della attività sono stati seguiti con istruzioni dai colleghi e dal titolare. Non mi risulta che abbiano frequentato corsi".
La mancata prova dell'insegnamento professionale è già di per sè sufficiente a giustificare la decisione del Tribunale. Si può comunque aggiungere che la mancanza del diploma di ragioniere non costituisce elemento decisivo per escludere la instaurazione di un normale rapporto di lavoro.
Ne consegue il rigetto anche di questi motivi.
Il quinto ed ultimo motivo del ricorso MA ripropone, per il lavoratore MO, le stesse vantazioni di merito difformi da quelle fatte proprie dai giudici di merito: irrilevanza del lavoro autonomo espletato prima dell'assunzione con contratto di formazione e lavoro, perché avrebbe riguardato, secondo le dichiarazioni dello stesso lavoratore, solo l'attività di procacciatore di affari per Helvetia;
identificazione dell'insegnamento previsto per i contratti di formazione e lavoro con l'organizzazione e direzione che il LL ON aveva, secondo la testimonianza ZI, su tutti i lavoratori che si occupavano di paghe e contabilità, e con le istruzioni date dai colleghi e dal titolare all'inizio della attività di ciascuno (teste RC ).
Non può non ribadirsi quanto già rilevato in ordine al diverso carattere dell'insegnamento professionale proprio del contratto di formazione e le istruzioni o direttive date dal datore di lavoro in un normale rapporto di lavoro subordinato.
Per tutto quanto esposto i ricorsi vanno rigettati ed i ricorrenti vanno condannati al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti del resistente INPS.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna ciascuno dei ricorrenti al rimborso, in favore dell'INPS, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida, per ognuno, in euro 11,00 ed in euro 2.000,00 per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004.