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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/09/2024, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1198/2023
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Attore/Ricorrente
e
[...]
[...]
Controparte_1
Convenuto/Resistente
Oggi 26 settembre 2024, alle ore 9:05, innanzi al Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto, sono comparsi: per l'Avv. TURANO FRANCESCO, il quale discute la causa precisando le Parte_1 conclusioni come da atto di citazione introduttivo del presente giudizio, richiamando altresì la giurisprudenza di cui al Tribunale di Foggia depositata in atti;
per l'Avv. GANGAROSSA ELISABETTA, la quale discute la causa precisando le CP_1 conclusioni come da memoria costitutiva, richiamando altresì la giurisprudenza di cui al Tribunale di
Foggia depositata in atti;
per l'avv. Di Maio, la quale precisa le conclusioni come da memoria Controparte_1 costitutiva.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio, rilevando alle parti che darà lettura della sentenza mediante deposito telematico.
Le parti nulla oppongono.
Il Giudice
Dott. ssa Maria Grazia Barbuto
Successivamente alle ore 15:20 viene data lettura della sentenza di seguito riportata.
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 1198/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. TURANO FRANCESCO, giusta mandato Parte_1 allegato all'atto di citazione
Attore contro rappresentata e difesa dall'Avv. ZAMBELLA PIERPAOLO e dall'Avv. CP_1
GANGAROSSA ELISABETTA, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta rappresentata e difesa dall'Avv. DI MAIO CATERINA ANTONELLA, Controparte_1 giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta contumace) Controparte_2
Convenute
Avente ad oggetto: Opposizione ex art. 617 c.p.c. - esecuzione mobiliare n. 665/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue: Parte_1 Piaccia all'Ill. mo sig. Giudice del Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa e respinta, accogliere, per le causali di cui in narrativa, le seguenti conclusioni:
In accoglimento della presente opposizione, e per le ragioni meglio esplicitate in narrativa, DICHIARARE INEFFICACE il pignoramento presso terzi promosso e notificato da ,
contro
CP_1 Parte_1
, con terzi e , per mancata osservanza degli adempimenti previsti
[...] Controparte_3 Controparte_4 dall'art. 543/V comma cpc, e, per l'effetto, DICHIARARE improcedibile e/o inammissibile l'azione esecutiva n. 665/2022 di R.G. Es. Mobiliari, Tribunale della Spezia, promossa dalla sig.ra contro , CP_1 Parte_1
contestualmente, l'assegnazione delle somme come disposta dal G.E. con ordinanza in data 26/04/2023, CP_5 emessa nel procedimento esecutivo sopra meglio indicato.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali ex art. 15 T.F. accessori fiscali ed ogni altro spesa successiva occorrenda.
pagina 2 di 6 Parte convenuta ha concluso come segue: CP_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, preliminarmente provvedere alla conversione del rito, dichiarando le preclusioni e decadenze legate all'errata scelta del rito. Nel merito respingere l'opposizione all'esecuzione promossa da , in quanto del tutto infondata in fatto ed Parte_2 in diritto, per i motivi sopra indicati, con la condanna dell'opponente al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa avendo lo stesso agito con dolo o colpa grave, per evidente temerarietà dell'opposizione avanzata al mero fine di procrastinare il pagamento di quanto dovuto.
Il tutto con vittoria di competenze professionali, oltre accessori di legge, nonché rimborso spese generali ex art. 15 L.P.F..
Parte convenuta ha concluso come segue: Controparte_1 Voglia Codesto Onorevole Tribunale:
- Accertare e dichiarare il corretto operato di e conseguentemente dare atto che la dichiarazione di terzo Controparte_1 resa da in data 8.8.2023 è conforme a legge; Controparte_1
- Giudicare secondo giustizia in merito alle conclusioni formulate dall'opponente senza pregiudizio nei confronti di
[...]
e mandando assolta la stessa Società da qualsivoglia pretesa, in quanto infondata in fatto e diritto;
CP_1 Con ogni riserva di legge e di ragione, una volta pure lette anche le memorie di costituzione delle altre parti Spese per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.6.2023 e successiva iscrizione a ruolo in data 20.6.2024, introduceva il presente giudizio di merito, a seguito di opposizione svolta in Parte_1 sede di esecuzione mobiliare presso terzi già pendente innanzi all'intestato Tribunale e iscritta al n.
665/2022, nei termini concessi dal GE.
L'attore conveniva in giudizio sia la creditrice che i terzi pignorati ( e CP_1 Controparte_3
e introduceva erroneamente il presente giudizio nelle forme del rito di cognizione ordinario, sebbene il titolo esecutivo fondante l'esecuzione forzata promossa da fosse costituito dalla CP_1 sentenza n. 412/2022, con cui il debitore era stato condannato al pagamento di Euro 6.259,66 oltre interessi e spese legali, a titolo di canoni di locazione mai versati alla locatrice e dunque anche il presente giudizio di merito dovesse svolgersi nelle forme di cui all'art. 618bis c.p.c.
A sostegno dell'opposizione, l'attore allegava:
a) L'inammissibilità di una doppia trattenuta sulla propria retribuzione, che alla data di notifica dell'atto di pignoramento da parte della sig.ra risultava già gravato dal precedente CP_1 pignoramento eseguito dalla ex moglie, a titolo di contributo al mantenimento e ordinanza di assegnazione nei limiti di 1/5 dello stipendio;
b) L'inefficacia dell'atto di pignoramento, in quanto la creditrice non aveva rispettato il termine di cui all'art. 543 co. 5 c.p.c.: l'udienza di comparizione delle parti era stata fissata dalla creditrice nell'atto di citazione al 27.9.2022 ed entro tale termine non era stata depositata prova della l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura notificato all'esecutato (perfezionatasi solo il 4.10.2022) e ai terzi pignorati, avendovi il creditore provveduto entro la successiva udienza, rinviata d'ufficio al 7.11.2022.
L'esecutato aveva quindi eccepito l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 543 co. 5 c.p.c. e tuttavia il GE aveva rigettato l'eccezione, ritenendo che la costituzione in giudizio dell'esecutato avesse sanato eventuali vizi, avendo la notifica raggiunto il suo scopo e aveva provveduto ad assegnare le somme pignorate, subordinandone il pagamento all'esito della definizione del precedente pignoramento e trattenuta in favore dell'ex coniuge.
pagina 3 di 6 In sede di merito l'opponente insisteva esclusivamente per l'accoglimento del motivo di opposizione sub. b) e, in particolare, affinché il GI dichiarasse l'inefficacia del pignoramento, per le ragioni esposte e revocasse l'ordinanza di assegnazione delle somme in favore della conventua.
Costituitasi in giudizio, la creditrice insisteva per il rigetto delle domande avversarie, eccependo preliminarmente l'errore nell'introduzione del giudizio di merito nelle forme del rito ordinario e ribadendo che il termine entro cui il creditore avrebbe dovuto provvedere agli incombenti imposti dall'art. 543 co. 5 c.p.c. avrebbe dovuto individuarsi non già con l'udienza fissata in atto di citazione, ma con quella effettivamente svoltasi, così sostenendo la tempestività del deposito effettuato entro il
7.11.2022 e citando, a tal fine, l'orientamento sostenuto da un recente arresto giurisprudenziale reso dal
Tribunale di Genova in sede di reclamo ex art. 630 c.p.c.
Si costituiva in giudizio anche rimettendosi alle decisioni del GI. Controparte_1
Il Giudice, con ordinanza del 18.12.2023, disponeva la conversione del rito da ordinario al rito lavoro, ribadendo in ogni caso la tempestiva introduzione del giudizio di merito entro il termine perentorio concesso dal GE, tenuto conto della data di iscrizione a ruolo della causa e concedendo alle parti termine per l'eventuale deposito di memorie integrative ai sensi dell'art. 426 c.p.c.
All'esito, veniva fissata udienza per discussione in data odierna.
L'opposizione non può essere esaminata nel merito, in quanto l'opponente si è limitato a svolgere opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del GE che ha rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia e conseguente estinzione del processo esecutivo. Avverso tale atto, tuttavia, l'esecutato avrebbe dovuto svolgere tempestivo reclamo nelle forme di cui all'art. 630 c.p.c. per ottenerne la riforma.
Ancor prima, si osserva come l'interesse dell'esecutato ad eccepire la sopravvenuta inefficacia del pignoramento per il tardivo deposito dell'avviso di cui all'art. 543 co. 5 c.p.c. è da porre in dubbio.
A tal fine si rende opportuno ricostruire la ratio dell'art. 543 c.p.c., il cui comma 5 è stato introdotto con L. 26.11.2021 n.206.
La norma prevede quale termine ultimo entro cui il creditore procedente deve depositare l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e lo fa coincidere con la data di udienza che lo stesso creditore ha fissato.
Nello specifico, è lo stesso tenore letterale della norma a non lasciare dubbi: l'art. 543 co. 5 c.p.c. fa espresso riferimento alla data di udienza indicata nell'atto di pignoramento e non già un generico riferimento alla “data di udienza di comparizione”, sicché non possono condividersi le argomentazioni spese dal Tribunale di Genova nella pronuncia citata dal creditore, anche per quanto di seguito specificato (cfr. in tal senso anche Trib. Foggia 12.1.2024; Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 3.2.2023).
La ratio della novella non è infatti quella di garantire la partecipazione all'udienza da parte del debitore e del terzo pignorato, bensì quella di portare a conoscenza di quest'ultimo, dell'effettiva pendenza della procedura, evitando che le somme pignorate restino immobilizzate sine die.
Lo scopo della norma è cioè quella di impedire che il vincolo imposto dal creditore sulle somme pignorate in capo al debitore permanga, in caso di mancata iscrizione a ruolo dell'esecuzione, oltre il termine originariamente fissato dal creditore medesimo per la prima udienza nell'atto di citazione e non pagina 4 di 6 già quello di permettere al GE di verificare, tramite il deposito entro l'udienza effettivamente tenuta, la regolarità della notifica dell'avviso.
Né risulta conferente (sotto questo specifico profilo) la tesi del raggiungimento dello scopo, come richiamato dal GE, atteso che la stessa attiene alle nullità processuali e non alle fattispecie di inefficacia per omesso tempestivo deposito di atti di cui sia onerato il procedente.
In conclusione, ribadito che:
a) La ratio del termine imposto dall'art. 543 co. 5 c.p.c. va individuata nell'esigenza di stabilire una barriera temporale oltre la quale il terzo, in mancanza della diligente coltivazione della procedura da parte del procedente, può liberare le somme pignorate;
b) Il termine in questione ha natura perentoria e la notifica dell'avviso assume la funzione di atto di impulso, sicché -per la medesima ragione- non opera il principio della scissione degli effetti della notifica, la cui applicazione frustrerebbe la ratio della disposizione;
c) La tesi sostenuta dalla giurisprudenza di merito allegata dal creditore procedente, secondo cui l'attività in questione debba essere compiuta entro l'udienza di comparizione “effettiva”, si fonda sul presupposto che l'avviso in questione assolva alla funzione di “conoscenza della data di udienza”, funzione che, però, è già assolta dall'atto di pignoramento, atteso che i successivi eventuali differimenti dell'udienza devono essere comunicati alle parti del procedimento secondo le modalità indicate dalla legge (cfr. in tal senso Trib. Napoli Nord, 7.12.2023)
Per tali ragioni, l'interesse per l'esecutato ad eccepire l'omesso/tardivo deposito dell'avviso, tenuto conto della ratio della norma, è da porre in dubbio.
Tali circostanze sono tuttavia idonee ad escludere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. nei termini invocati dalla convenuta opposta: il pignoramento avrebbe sì dovuto essere dichiarato inefficace, sicché – fermi i rilievi assorbenti in rito- le contestazioni svolte dall'esecutato sarebbero fondate nel merito.
Ferme tali premesse, l'opposizione è da considerarsi comunque inammissibile in quanto, come anticipato, la sanzione prevista dall'art. 543 co. 5 c.p.c. è la perdita di efficacia del pignoramento, che conduce ad una ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo.
Di conseguenza l'accoglimento o il rigetto dell'eccezione di estinzione del processo avrebbe dovuto essere impugnata con lo strumento del reclamo innanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 630 c.p.c. (non a caso, tutti i precedenti giurisprudenziali citati dalle parti e in sentenza sono stati resi proprio a seguito di reclamo proposto avverso l'ordinanza con cui il GE aveva dichiarato estinta la procedura esecutiva per inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 543 co. 5 c.p.c.).
Né potrebbe operare alcuna sanatoria, atteso che né il reclamo potrebbe essere riqualificato come opposizione agli atti esecutivi, né viceversa l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza che ha rigettato l'eccezione di estinzione per sopravvenuta inefficacia del pignoramento potrebbe essere riqualificata come reclamo (cfr. sul punto Cass. n. 11241/2022; Cass. n. 35365/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono quindi essere poste a carico dell'opponente, sia nei confronti del creditore procedente che del terzo pignorato, litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione (cfr. Cass. n. 30491/2022; Cass. n. 28788/2022), sulla base dei parametri di cui al DM
55/2014 s.m.i.- scaglione di riferimento indicato dall'opponente in base al credito azionato in sede esecutiva e dell'istruttoria meramente documentale, nonché dei criteri indicati all'art. 4 co. 1 DM cit.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Dichiara inammissibile l'opposizione svolta da;
Parte_1
Condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_1
Euro 2.000,000 oltre rimborso forfetario, CPA e IVA se dovuta;
Condanna a rifondere a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in Euro 1.500,00 oltre rimborso forfetario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 26.9.2024
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Attore/Ricorrente
e
[...]
[...]
Controparte_1
Convenuto/Resistente
Oggi 26 settembre 2024, alle ore 9:05, innanzi al Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto, sono comparsi: per l'Avv. TURANO FRANCESCO, il quale discute la causa precisando le Parte_1 conclusioni come da atto di citazione introduttivo del presente giudizio, richiamando altresì la giurisprudenza di cui al Tribunale di Foggia depositata in atti;
per l'Avv. GANGAROSSA ELISABETTA, la quale discute la causa precisando le CP_1 conclusioni come da memoria costitutiva, richiamando altresì la giurisprudenza di cui al Tribunale di
Foggia depositata in atti;
per l'avv. Di Maio, la quale precisa le conclusioni come da memoria Controparte_1 costitutiva.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio, rilevando alle parti che darà lettura della sentenza mediante deposito telematico.
Le parti nulla oppongono.
Il Giudice
Dott. ssa Maria Grazia Barbuto
Successivamente alle ore 15:20 viene data lettura della sentenza di seguito riportata.
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 1198/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. TURANO FRANCESCO, giusta mandato Parte_1 allegato all'atto di citazione
Attore contro rappresentata e difesa dall'Avv. ZAMBELLA PIERPAOLO e dall'Avv. CP_1
GANGAROSSA ELISABETTA, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta rappresentata e difesa dall'Avv. DI MAIO CATERINA ANTONELLA, Controparte_1 giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta contumace) Controparte_2
Convenute
Avente ad oggetto: Opposizione ex art. 617 c.p.c. - esecuzione mobiliare n. 665/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue: Parte_1 Piaccia all'Ill. mo sig. Giudice del Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa e respinta, accogliere, per le causali di cui in narrativa, le seguenti conclusioni:
In accoglimento della presente opposizione, e per le ragioni meglio esplicitate in narrativa, DICHIARARE INEFFICACE il pignoramento presso terzi promosso e notificato da ,
contro
CP_1 Parte_1
, con terzi e , per mancata osservanza degli adempimenti previsti
[...] Controparte_3 Controparte_4 dall'art. 543/V comma cpc, e, per l'effetto, DICHIARARE improcedibile e/o inammissibile l'azione esecutiva n. 665/2022 di R.G. Es. Mobiliari, Tribunale della Spezia, promossa dalla sig.ra contro , CP_1 Parte_1
contestualmente, l'assegnazione delle somme come disposta dal G.E. con ordinanza in data 26/04/2023, CP_5 emessa nel procedimento esecutivo sopra meglio indicato.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali ex art. 15 T.F. accessori fiscali ed ogni altro spesa successiva occorrenda.
pagina 2 di 6 Parte convenuta ha concluso come segue: CP_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, preliminarmente provvedere alla conversione del rito, dichiarando le preclusioni e decadenze legate all'errata scelta del rito. Nel merito respingere l'opposizione all'esecuzione promossa da , in quanto del tutto infondata in fatto ed Parte_2 in diritto, per i motivi sopra indicati, con la condanna dell'opponente al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa avendo lo stesso agito con dolo o colpa grave, per evidente temerarietà dell'opposizione avanzata al mero fine di procrastinare il pagamento di quanto dovuto.
Il tutto con vittoria di competenze professionali, oltre accessori di legge, nonché rimborso spese generali ex art. 15 L.P.F..
Parte convenuta ha concluso come segue: Controparte_1 Voglia Codesto Onorevole Tribunale:
- Accertare e dichiarare il corretto operato di e conseguentemente dare atto che la dichiarazione di terzo Controparte_1 resa da in data 8.8.2023 è conforme a legge; Controparte_1
- Giudicare secondo giustizia in merito alle conclusioni formulate dall'opponente senza pregiudizio nei confronti di
[...]
e mandando assolta la stessa Società da qualsivoglia pretesa, in quanto infondata in fatto e diritto;
CP_1 Con ogni riserva di legge e di ragione, una volta pure lette anche le memorie di costituzione delle altre parti Spese per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.6.2023 e successiva iscrizione a ruolo in data 20.6.2024, introduceva il presente giudizio di merito, a seguito di opposizione svolta in Parte_1 sede di esecuzione mobiliare presso terzi già pendente innanzi all'intestato Tribunale e iscritta al n.
665/2022, nei termini concessi dal GE.
L'attore conveniva in giudizio sia la creditrice che i terzi pignorati ( e CP_1 Controparte_3
e introduceva erroneamente il presente giudizio nelle forme del rito di cognizione ordinario, sebbene il titolo esecutivo fondante l'esecuzione forzata promossa da fosse costituito dalla CP_1 sentenza n. 412/2022, con cui il debitore era stato condannato al pagamento di Euro 6.259,66 oltre interessi e spese legali, a titolo di canoni di locazione mai versati alla locatrice e dunque anche il presente giudizio di merito dovesse svolgersi nelle forme di cui all'art. 618bis c.p.c.
A sostegno dell'opposizione, l'attore allegava:
a) L'inammissibilità di una doppia trattenuta sulla propria retribuzione, che alla data di notifica dell'atto di pignoramento da parte della sig.ra risultava già gravato dal precedente CP_1 pignoramento eseguito dalla ex moglie, a titolo di contributo al mantenimento e ordinanza di assegnazione nei limiti di 1/5 dello stipendio;
b) L'inefficacia dell'atto di pignoramento, in quanto la creditrice non aveva rispettato il termine di cui all'art. 543 co. 5 c.p.c.: l'udienza di comparizione delle parti era stata fissata dalla creditrice nell'atto di citazione al 27.9.2022 ed entro tale termine non era stata depositata prova della l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura notificato all'esecutato (perfezionatasi solo il 4.10.2022) e ai terzi pignorati, avendovi il creditore provveduto entro la successiva udienza, rinviata d'ufficio al 7.11.2022.
L'esecutato aveva quindi eccepito l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 543 co. 5 c.p.c. e tuttavia il GE aveva rigettato l'eccezione, ritenendo che la costituzione in giudizio dell'esecutato avesse sanato eventuali vizi, avendo la notifica raggiunto il suo scopo e aveva provveduto ad assegnare le somme pignorate, subordinandone il pagamento all'esito della definizione del precedente pignoramento e trattenuta in favore dell'ex coniuge.
pagina 3 di 6 In sede di merito l'opponente insisteva esclusivamente per l'accoglimento del motivo di opposizione sub. b) e, in particolare, affinché il GI dichiarasse l'inefficacia del pignoramento, per le ragioni esposte e revocasse l'ordinanza di assegnazione delle somme in favore della conventua.
Costituitasi in giudizio, la creditrice insisteva per il rigetto delle domande avversarie, eccependo preliminarmente l'errore nell'introduzione del giudizio di merito nelle forme del rito ordinario e ribadendo che il termine entro cui il creditore avrebbe dovuto provvedere agli incombenti imposti dall'art. 543 co. 5 c.p.c. avrebbe dovuto individuarsi non già con l'udienza fissata in atto di citazione, ma con quella effettivamente svoltasi, così sostenendo la tempestività del deposito effettuato entro il
7.11.2022 e citando, a tal fine, l'orientamento sostenuto da un recente arresto giurisprudenziale reso dal
Tribunale di Genova in sede di reclamo ex art. 630 c.p.c.
Si costituiva in giudizio anche rimettendosi alle decisioni del GI. Controparte_1
Il Giudice, con ordinanza del 18.12.2023, disponeva la conversione del rito da ordinario al rito lavoro, ribadendo in ogni caso la tempestiva introduzione del giudizio di merito entro il termine perentorio concesso dal GE, tenuto conto della data di iscrizione a ruolo della causa e concedendo alle parti termine per l'eventuale deposito di memorie integrative ai sensi dell'art. 426 c.p.c.
All'esito, veniva fissata udienza per discussione in data odierna.
L'opposizione non può essere esaminata nel merito, in quanto l'opponente si è limitato a svolgere opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del GE che ha rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia e conseguente estinzione del processo esecutivo. Avverso tale atto, tuttavia, l'esecutato avrebbe dovuto svolgere tempestivo reclamo nelle forme di cui all'art. 630 c.p.c. per ottenerne la riforma.
Ancor prima, si osserva come l'interesse dell'esecutato ad eccepire la sopravvenuta inefficacia del pignoramento per il tardivo deposito dell'avviso di cui all'art. 543 co. 5 c.p.c. è da porre in dubbio.
A tal fine si rende opportuno ricostruire la ratio dell'art. 543 c.p.c., il cui comma 5 è stato introdotto con L. 26.11.2021 n.206.
La norma prevede quale termine ultimo entro cui il creditore procedente deve depositare l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e lo fa coincidere con la data di udienza che lo stesso creditore ha fissato.
Nello specifico, è lo stesso tenore letterale della norma a non lasciare dubbi: l'art. 543 co. 5 c.p.c. fa espresso riferimento alla data di udienza indicata nell'atto di pignoramento e non già un generico riferimento alla “data di udienza di comparizione”, sicché non possono condividersi le argomentazioni spese dal Tribunale di Genova nella pronuncia citata dal creditore, anche per quanto di seguito specificato (cfr. in tal senso anche Trib. Foggia 12.1.2024; Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 3.2.2023).
La ratio della novella non è infatti quella di garantire la partecipazione all'udienza da parte del debitore e del terzo pignorato, bensì quella di portare a conoscenza di quest'ultimo, dell'effettiva pendenza della procedura, evitando che le somme pignorate restino immobilizzate sine die.
Lo scopo della norma è cioè quella di impedire che il vincolo imposto dal creditore sulle somme pignorate in capo al debitore permanga, in caso di mancata iscrizione a ruolo dell'esecuzione, oltre il termine originariamente fissato dal creditore medesimo per la prima udienza nell'atto di citazione e non pagina 4 di 6 già quello di permettere al GE di verificare, tramite il deposito entro l'udienza effettivamente tenuta, la regolarità della notifica dell'avviso.
Né risulta conferente (sotto questo specifico profilo) la tesi del raggiungimento dello scopo, come richiamato dal GE, atteso che la stessa attiene alle nullità processuali e non alle fattispecie di inefficacia per omesso tempestivo deposito di atti di cui sia onerato il procedente.
In conclusione, ribadito che:
a) La ratio del termine imposto dall'art. 543 co. 5 c.p.c. va individuata nell'esigenza di stabilire una barriera temporale oltre la quale il terzo, in mancanza della diligente coltivazione della procedura da parte del procedente, può liberare le somme pignorate;
b) Il termine in questione ha natura perentoria e la notifica dell'avviso assume la funzione di atto di impulso, sicché -per la medesima ragione- non opera il principio della scissione degli effetti della notifica, la cui applicazione frustrerebbe la ratio della disposizione;
c) La tesi sostenuta dalla giurisprudenza di merito allegata dal creditore procedente, secondo cui l'attività in questione debba essere compiuta entro l'udienza di comparizione “effettiva”, si fonda sul presupposto che l'avviso in questione assolva alla funzione di “conoscenza della data di udienza”, funzione che, però, è già assolta dall'atto di pignoramento, atteso che i successivi eventuali differimenti dell'udienza devono essere comunicati alle parti del procedimento secondo le modalità indicate dalla legge (cfr. in tal senso Trib. Napoli Nord, 7.12.2023)
Per tali ragioni, l'interesse per l'esecutato ad eccepire l'omesso/tardivo deposito dell'avviso, tenuto conto della ratio della norma, è da porre in dubbio.
Tali circostanze sono tuttavia idonee ad escludere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. nei termini invocati dalla convenuta opposta: il pignoramento avrebbe sì dovuto essere dichiarato inefficace, sicché – fermi i rilievi assorbenti in rito- le contestazioni svolte dall'esecutato sarebbero fondate nel merito.
Ferme tali premesse, l'opposizione è da considerarsi comunque inammissibile in quanto, come anticipato, la sanzione prevista dall'art. 543 co. 5 c.p.c. è la perdita di efficacia del pignoramento, che conduce ad una ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo.
Di conseguenza l'accoglimento o il rigetto dell'eccezione di estinzione del processo avrebbe dovuto essere impugnata con lo strumento del reclamo innanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 630 c.p.c. (non a caso, tutti i precedenti giurisprudenziali citati dalle parti e in sentenza sono stati resi proprio a seguito di reclamo proposto avverso l'ordinanza con cui il GE aveva dichiarato estinta la procedura esecutiva per inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 543 co. 5 c.p.c.).
Né potrebbe operare alcuna sanatoria, atteso che né il reclamo potrebbe essere riqualificato come opposizione agli atti esecutivi, né viceversa l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza che ha rigettato l'eccezione di estinzione per sopravvenuta inefficacia del pignoramento potrebbe essere riqualificata come reclamo (cfr. sul punto Cass. n. 11241/2022; Cass. n. 35365/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono quindi essere poste a carico dell'opponente, sia nei confronti del creditore procedente che del terzo pignorato, litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione (cfr. Cass. n. 30491/2022; Cass. n. 28788/2022), sulla base dei parametri di cui al DM
55/2014 s.m.i.- scaglione di riferimento indicato dall'opponente in base al credito azionato in sede esecutiva e dell'istruttoria meramente documentale, nonché dei criteri indicati all'art. 4 co. 1 DM cit.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Dichiara inammissibile l'opposizione svolta da;
Parte_1
Condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_1
Euro 2.000,000 oltre rimborso forfetario, CPA e IVA se dovuta;
Condanna a rifondere a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in Euro 1.500,00 oltre rimborso forfetario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 26.9.2024
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto
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