Trib. La Spezia, sentenza 26/09/2024, n. 666
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Sentenza 26 settembre 2024

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di La Spezia dalla Dott.ssa Maria Grazia Barbuto, riguarda un'opposizione ex art. 617 c.p.c. contro un'azione esecutiva mobiliare. L'attore ha richiesto la dichiarazione di inefficacia del pignoramento, sostenendo che la creditrice non avesse rispettato i termini di legge per la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo, mentre la parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione e ha chiesto il risarcimento dei danni per temerarietà.

Il giudice ha ritenuto inammissibile l'opposizione, evidenziando che l'attore avrebbe dovuto presentare un reclamo ex art. 630 c.p.c. contro l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione (GE) che aveva rigettato la richiesta di inefficacia. La Dott.ssa Barbuto ha argomentato che l'interesse dell'esecutato a eccepire l'inefficacia del pignoramento era dubbio, poiché la ratio dell'art. 543 c.p.c. è quella di garantire la tempestiva conoscenza della procedura da parte del terzo pignorato. Inoltre, ha sottolineato che la sanzione per il mancato rispetto dei termini di deposito è la perdita di efficacia del pignoramento, che richiede un reclamo e non un'opposizione. Pertanto, ha condannato l'opponente al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. La Spezia, sentenza 26/09/2024, n. 666
    Giurisdizione : Trib. La Spezia
    Numero : 666
    Data del deposito : 26 settembre 2024

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