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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/12/2025, n. 4752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4752 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14201/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa Simona Merra pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14201/2016 R.G. proposta da
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi, anche disgiuntamente dall'avv. Antonio Leonardo Deramo e
[...] dall'avv. ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti sito in Bari alla Parte_3 via F. S. Abbrescia, n. 83/B, giusta mandato in atti;
- attori -
CONTRO
- oggi in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Angelo Michele Abbattista e Vincenzo Matera, presso il cui studio sito in Bitonto alla p.zza La
Maja n. 15 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuta creditrice procedente-
E in persona del curatore pro Controparte_3 tempore;
- debitrice esecutata contumace -
NONCHÉ CONTRO
e per essa quale mandataria in Controparte_4 Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Diego D'Ayala Valva, presso il cui studio sito in Roma alla via Del Corso n. 300 è elettivamente domiciliata giusta mandato in atti;
- parte intervenuta avente causa di – Controparte_6
OGGETTO: opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare (619 c.p.c.).
Il Giudice Simona Merra CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 12.06.2025 e nei rispettivi scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso ex art. 619 c.p.c. del 14.05.2016, , , Parte_1 Parte_2 [...]
e proponevano opposizione di terzo nella procedura esecutiva Parte_3 Parte_4 immobiliare iscritta al n. 798/2014 R.G. Es., intentata dalla a Parte_5 danno della debitrice esecutata Curatela assumendo di essere Parte_6 promissari acquirenti e/o eredi di promissari acquirenti, tutti trascriventi la domanda ex art. 2932 c.c., di una parte degli immobili oggetto di espropriazione facenti parte del complesso condominiale edificato nel Comune di Sammichele di Bari tra via Oreste Lizzadri e via Nicolò Piccini dalla
[...]
(oggi . Parte_6 Controparte_7
A carico di detta Società è poi intervenuto fallimento, dichiarato con sentenza n. 4/2015 resa in data 11.03.2015 dal Tribunale di Matera.
In particolare, le unità immobiliari e compromesse in vendita sono individuate al Catasto
Fabbricati del Comune di Sammichele di Bari al fg. 7, p.lla n. 2787 e subalterni, come di seguito indicato:
- : appartamento sub 5 Categoria A/3 Piano Primo - box sub 55 Categoria C/6 Parte_1
Piano Interrato S1 – cantinola sub 82 categoria C/2, Piano Interrato S1;
- : appartamento sub 91 (ex 7) Categoria A/3, Pia-no Secondo - cantinola Parte_2 sub 84, Categoria C/2, Piano Interrato S1 - box sub 38 Categoria C/6 Piano S1;
- appartamento sub 92 (ex 8) Categoria A/3, Piano Secondo - box sub 56 Parte_3
Categoria C/6, Piano Interrato S1 - cantinola sub 78 categoria C/2, Paino S1; CP_8
- e sig.ra (quali eredi legittimi della de cuius Parte_3 Parte_4 Per_1
: appartamento sub 3 Categoria A/3, Piano Terra - box sub 52 Categoria C/6, Piano
[...] CP_8
S1 - cantinola sub 80 categoria C/2 Piano S1. CP_8
Gli atti definitivi di vendita avrebbero dovuto stipularsi entro l'anno 2012/2013.
Il Giudice Simona Merra Tuttavia, decorso inutilmente il termine contrattualmente convenuto, la Parte_6 non proseguiva i lavori sebbene i promissari acquirenti avessero anticipato considerevoli somme, né addiveniva alla stipula del rogito notarile.
Pertanto, con riferimento ai contratti preliminari aventi ad oggetto dette unità immobiliari, gli attori incardinavano i giudizi finalizzati all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c. e contestuale azione di riduzione del corrispettivo dedotto in vendita, in ragione dell'omessa ultimazione delle relative opere interne e condominiali.
Tutte le domande giudiziali venivano trascritte in data 12.02.2014 presso l'Agenzia per il
Territorio - Ufficio Provinciale di Bari - Servizio Pubblicità Immobiliare.
I giudizi ex art. 2932 c.c. venivano riassunti nei confronti della curatela fallimentare.
Con avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c. notificato presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari, gli opponenti venivano resi edotti della pendenza della procedura esecutiva, avente R.G.
Es. n. 798/2014, avviata dalla a carico della Controparte_1 Parte_6
Cont Gli odierni attori apprendevano, pertanto, che la , in qualità di creditore procedente aveva notificato in data 27.05.2014 atto di precetto di pagamento su contratto di mutuo con garanzia ipotecaria in danno della Società dichiarata fallita, dando inizio in data 31.07.2014, all'esecuzione a mezzo di atto di pignoramento immobiliare eseguito su alcune delle unità immobiliari facenti parte del complesso condominiale insistente nel territorio di Sammichele di Bari alla via Oreste Lizzadri, trascrivendo l'atto di pignoramento, in data 16.9.2014 presso l'Agenzia per Territorio - Ufficio
Provinciale di Bari ai numeri 30392 registro Generale e 23127 Registro Particolare.
Ciò premesso, gli attori intervenivano nella procedura esecutiva immobiliare chiedendo la sospensione dell'esecuzione relativamente ai lotti compromessi in vendita.
Con provvedimento reso in data 18.06.2016 il G.E. sospendeva l'esecuzione limitatamente ai lotti 2, 37, 22, 40, 38, 13, 41, 34, 23, 1, 36, 20, compensava le spese processuali fra le parti e assegnava il termine di giorni 90 per l'instaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato in data 14.09.2016 , , Parte_1 Parte_2 [...]
e , instaurata la fase di merito dell'opposizione chiedevano: in Parte_3 Parte_4 via pregiudiziale, che venisse accertata la ritualità del deposito del titolo esecutivo, del precetto, Cont dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione eseguito dalla ex art. 557 comma 2 c.p.c. con declaratoria di estinzione della pendente procedura esecutiva in caso di accertata irritualità; la rinnovazione delle indagini, ovvero in caso di gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico d'ufficio; nel merito, la declaratoria di nullità e/o inefficacia del pignoramento dei beni pignorati e compromessi loro in vendita;
la declaratoria di nullità e/o inefficacia del pignoramento e della procedura esecutiva per difetto dei requisiti di fondiarietà dei mutui erogati alla Parte_6
previa declaratoria di nullità dei relativi contratti e delle ipoteche iscritte sui lotti compromessi
[...]
Il Giudice Simona Merra in vendita agli attori;
la condanna della in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.01.2017 si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza delle avverse domande e Parte_5 chiedendo, conseguentemente, il rigetto, con il beneficio delle spese e delle competenze di lite.
Equitalia Sud S.p.a., Controparte_10 Controparte_11 rimanevano contumaci.
[...]
Con comparsa di costituzione depositata in data 05.70.2018 interveniva in giudizio quale cessionaria del credito vantato dalla giusta contratto di cessione di Controparte_12 crediti del 16.11.2017, la a mezzo della propria mandataria Controparte_13 facendo valere le ragioni di credito di cui alla cessione. Controparte_14
Con comparsa di costituzione depositata in data 17.10.2020 interveniva in giudizio
[...]
e, per essa quale mandataria con rappresentanza quale CP_6 Controparte_5 cessionaria di giusta contratto di cessione di crediti stipulato in data Controparte_13
27.09.2019 al fine di far valere le proprie ragioni di cui alla cessione del credito.
Con comparsa depositata in data 25.04.2023 interveniva in giudizio e, per Controparte_4 essa quale mandataria giusta contratto di cessione di crediti Controparte_5 pecuniari concluso con in data 20.09.2021 e modificato in data 22.09.2021, al fine di far CP_6 valere le proprie ragioni di cui alla cessione del credito.
Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare R.G. Es. n. 798/2014 e della c.t.u. allegata, ed espletata la prova testimoniale richiesta da parte attrice, all'udienza del 12.06.2025, celebrata, ai sensi degli artt. 127 ult. co. e 127
c.p.c. mediante lo scambio ed il deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, la causa veniva introitata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento e di difetto di legittimazione attiva di quale cessionaria del credito originariamente Controparte_4 vantato da eccezione ritenuta tardiva da detta cessionaria. Controparte_12
Orbene, come statuito dalla Suprema Corte Sezioni Unite con sentenza n. 2951/2016 e poi ribadito da Cassazione ord. n. 39528/2021, la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa come tale aperta al contraddittorio processuale,
Il Giudice Simona Merra nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e non già un'eccezione in senso stretto.
Inoltre i giudici di legittimità, richiamando consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno anche sottolineato come essendo la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio elemento costitutivo della domanda ed attinente al merito della decisione, spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
Ne consegue, pertanto, che in ipotesi di cessione di crediti alla controparte è sempre riconosciuta e data la possibilità di dedurre la titolarità del diritto di credito, così come richiederne prova, sicchè l'eccezione non può ritenersi tardiva e deve essere oggetto di valutazione.
In linea generale, l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB non esonera la parte che afferma di essere titolare del credito, dalla prova della cessione e del suo contenuto al fine di dimostrare che oggetto della cessione sia proprio il credito del quale viene prospettata in giudizio la titolarità; “ la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta
Ufficiale ha la funzione di surrogare la notifica individuale ai debitori ceduti ai fini dell'opponibilità della cessione (ex art. 1264 c.c.), ma non costituisce prova sufficiente dell'esistenza del contratto di cessione né dell'inclusione di uno specifico credito nel perimetro dei rapporti ceduti, specialmente a fronte di una contestazione del debitore. Il cessionario che agisce in giudizio ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, producendo il contratto di cessione o fornendo altri elementi probatori idonei. La pubblicazione in G.U. può assumere, al più, un valore indiziario, da valutare nel contesto di un accertamento complessivo delle risultanze di fatto” (cfr. Cass. Civ. sent. n.
21279/2025).
Sempre in linea generale deve affermarsi che: i) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma per cui la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario;
ii) opera il principio di non contestazione;
iii) occorre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B .
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, la giurisprudenza più recente ha chiarito che in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente
Il Giudice Simona Merra precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, “in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum)” essendo il fatto da provare “costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 5 aprile 2023,
n. 9412).
Ove, invece, sia contestata l'esistenza stessa del contratto di cessione “di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, anche se “ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. civ., n. 17944/2023 cit.).
Dagli atti di causa risulta che:
- il credito originariamente vantato da si fonda sul contratto Controparte_12 di mutuo fondiario stipulato ai sensi degli artt. 38 e segg. del D.l.vo 385/93 a rogito del notaio dott.
del 23.12.2010 rep. N. 63483, racc. n. 25305, registrato a Matera il 28.12.2010 al n. Persona_2
4551/1T, munito di formula esecutiva in data 18.01.2011;
- nell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138/2017 del 23.11.2017 si legge che ha stipulato con un Controparte_13 Controparte_12
Il Giudice Simona Merra contratto di cessione di crediti in data 16.11.2017, acquistando pro soluto dalla Banca cedente i crediti derivanti da “i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra dicembre 2000 e ottobre 2016” e che Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, le Banche Cedenti e la Societa' renderanno disponibili nella pagina web: http://www.popolarebari.it/content/bpb/it/il-gruppo/investor-relation, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti.;
- nell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116/2019 del 03.10.2019 si legge che ha stipulato con in data 27.09.2019 Controparte_6 Controparte_13 un contratto di cessione di crediti in forza del quale il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente un portafoglio di crediti pecuniari non-performing derivanti da mutui fondiari e ipotecari, finanziamenti fondiari ed ipotecari, anche in pool, scoperti di conto corrente e, in generale, finanziamenti e aperture di credito, in varie forme tecniche, garantiti e non garantiti, e/o relativi a taluni contratti specificamente ed esclusivamente connessi ed accessori a questi, sorti nel periodo tra il 2001 e il 2012, vantati verso debitori segnalati come "a sofferenza" sulla base della classificazione di Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresi' trasferiti al Cessionario senza ulteriori Controparte_6 formalita' o annotazioni, tutti gli altri diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, piu' in generale, ogni diritto, azione, facolta' o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai Crediti. Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6 della
Legge sulla Cartolarizzazione, il Cedente e il Cessionario renderanno disponibili sul sito internet www.securitisation-services.com, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti;
- nell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114/2021 del 25.09.2021
e successiva rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda n. 129/2021 del 30.10.2021 si legge che ha stipulato con un contratto di cessione in data Controparte_4 Controparte_6
20.09.2021 avente ad oggetto … crediti nascenti da (i) contratti di mutuo ipotecario ed immobiliare, anche in pool, in qualsiasi forma tecnica, (ii) prestiti a breve, medio e lungo termine, in qualsiasi forma tecnica, non garantiti da ipoteche e/o (iii) contratti specificamente ed esclusivamente connessi con e accessori ai Crediti;
crediti i cui debitori sono classificati come “a sofferenza” sulla base della classificazione redatta dalla Banca d'Italia.
Alla luce di quanto precede, in applicazione dei sopraesposti principi, ritiene il Tribunale che le società intervenute non hanno fornito la prova dell'inclusione del credito per cui è causa nelle cessioni intervenute, facendosi negli avvisi ex art. 58 TUB riferimento ad una lista di crediti non depositata in atti e non essendo neppure depositata la dichiarazione di cessione da parte della cedente.
In altri termini, in assenza dell'indicazione negli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale delle caratteristiche dei crediti oggetto di cessione deve ritenersi che solo la produzione in giudizio del
Il Giudice Simona Merra contratto di cessione ovvero dell'elenco dei crediti ceduti avrebbe consentito di ritenere provate le avvenute cessioni e, conseguentemente, di ritenere sussistente la legittimazione in giudizio delle società intervenute ex art. 111 c.p.c. Ne deriva che deve essere dichiarato il difetto di titolarità attiva di (e per essa della mandataria Controparte_13 [...]
, (per il tramite della mandataria Controparte_14 Controparte_6 Controparte_5
e (e, per essa, della mandataria ) e, per
[...] Controparte_4 Controparte_5
l'effetto, l'inammissibilità dei loro interventi in giudizio.
L'accertata carenza di legittimazione attiva in capo alle società intervenute ex art. 111 c.p.c. non impedisce – tuttavia – l'accertamento del credito vantato da Controparte_12
la quale è ancora parte del presente giudizio, non potendo dal mancato deposito di atti
[...] processuali successivamente agli interventi ex art. 111 c.p.c. desumersi il riconoscimento della cessione del credito. Invero, in pendenza del processo esecutivo la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in forza del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c. (dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo), continua tra le parti originarie, con la conseguenza che il cedente mantiene la sua legittimazione attiva anche in caso di intervento del cessionario, fino a quando non sia estromesso con il consenso delle altre parti (cfr. Cass. civ., sez. 3, 20 aprile 2016, n. 7780), circostanza insussistente nel caso di specie.
Passando alla disamina della domanda proposta da parte attrice per la prima volta con l'odierno giudizio avente ad oggetto l'accertamento della ritualità del deposito del titolo esecutivo, Cont del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione eseguito dalla ex art. 557 comma 2 c.p.c. con conseguente declaratoria di estinzione della pendente procedura esecutiva, in caso di accertata irritualità, se ne deve dichiarare l'inammissibilità, trattandosi di domanda nuova.
Tale principio, riaffermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez.
III Ord., 14 marzo 2024, n. 6892), implica che il giudizio di merito eventualmente introdotto dopo la fase cautelare debba fondarsi esattamente sugli stessi motivi proposti innanzi al G.E. per l'accoglimento dell'istanza di sospensione. Conseguentemente, le domande formulate per la prima volta in sede di introduzione del giudizio di merito e che non risultino prospettate in sede sommaria sono inammissibili, atteso che la struttura bifasica dei giudizi di opposizione comporta inevitabili ricadute sullo jus variandi e, più in generale, sulle facoltà di allegazione di differenti ragioni di opposizione ad opera della stessa parte, sotto forma di una vera e propria nuova opposizione oppure di nuovi motivi nella fase di merito dell'opposizione; ne consegue che il giudizio di merito non può contenere nuovi motivi di contestazione basati su fatti esistenti e deducibili al momento della proposizione del ricorso sommario.
Il Giudice Simona Merra Parimenti inammissibile si appalesa la domanda fondata sul difetto dei requisiti di fondiarietà dei mutui erogati alla società trattandosi, invero, di censura avanzata da terzi Parte_6 estranei ai rapporti contrattuali intercorsi tra Banca e Parte_6
Agli odierni attori, in qualità di titolari di una situazione giuridica soggettiva sul bene esecutato, è preclusa la domanda volta a far valere eventuali vizi da cui possa essere affetto il titolo esecutivo.
Quanto, poi, alla domanda di condanna della al risarcimento dei danni patiti e patiendi, CP_12 nel premettere l'assoluta genericità di detta richiesta, va rilevato che non sono stati allegati elementi da cui desumere la sussistenza dell'an e del quantum dei lamentati danni, né del nesso eziologico tra la dedotta concessione abusiva del credito – peraltro neppure provata trattandosi di mutuo concesso previa valutazione a monte del progetto e dell'investimento – e i danni lamentati dagli attori.
Con riferimento all'eccepito difetto di imparzialità del Consulente Tecnico di Ufficio, mette conto rilevare che trattasi di contestazione inammissibile in questa sede, atteso che avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al G.E. mediante osservazioni all'elaborato peritale ed entro il termine concesso dal Giudice dell'Esecuzione.
Invero, giova precisare che il G.E., con il provvedimento del 18.06.2016 con cui aveva disposto la sospensione parziale delle vendite, non aveva ritenuto di disporre la rinnovazione delle operazioni di stima, non essendo emersi elementi da cui desumere una valutazione non corretta degli immobili, né gli opponenti hanno allegato alcun utile elemento a sostegno dell'assunto.
Ad abundantiam mette conto rilevare che i lotti non interessati dalla sospensione sono stati venduti, a comprova della validità della stima sugli stessi effettuata.
Resta da scrutinare la domanda di nullità e/o inefficacia del pignoramento dei beni pignorati e compromessi in vendita.
L'azione incoata dagli opponenti va inquadrata nel paradigma normativo dell'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c., che legittima colui che, estraneo all'esecuzione forzata, pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati a proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.
Nel caso in esame, peraltro, occorre verificare in che modo l'ordinamento giuridico risolve il conflitto tra il terzo il cui diritto reale – in ipotesi contrastante con la pretesa creditoria azionata in sede di esecuzione coattiva - sia sub iudice e lo stesso diritto di credito di chi abbia trascritto il pignoramento, alla luce degli artt. 2912 ss. c.c. e del principio generale di priorità sancito dall'art. 2644 c.c. e dei successivi artt. 2652 e 2653, nonché della clausola generale della buona fede.
In particolare, soccorre l'art. 2915 co. 2 c.c., secondo cui “non hanno (…) effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le
Il Giudice Simona Merra domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento”.
Al riguardo, deve rammentarsi che il terzo che proponga opposizione all'esecuzione immobiliare, a norma dell'art. 619 cod. proc. civ., assumendo di essere proprietario dell'immobile pignorato in danno del debitore, deve dedurre un titolo di proprietà - od una domanda giudiziale, definita poi con l'accertamento della sua esclusiva proprietà - dei beni pignorati, trascritto anteriormente al pignoramento, a nulla rilevando - non ammettendo la trascrizione deroghe od equipollenti – l'effettiva conoscenza che il creditore procedente abbia della reale titolarità del bene esecutato (Cass. 23 ottobre 1985, n. 5194; Cass. 29 settembre 1997, n. 9525). Infatti, solo se quel terzo ha trascritto la domanda di accertamento del proprio diritto di acquisto della proprietà sull'immobile prima che il creditore abbia trascritto il pignoramento ha diritto di fare opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. e di chiedere la sospensione del processo esecutivo (e di ottenerla, se sussiste il fumus boni iuris), fino alla definitiva attribuzione del diritto di proprietà all'esito del giudizio di cognizione per cui era stata trascritta la domanda. In tal caso, l'esito vittorioso del giudizio di merito con l'accertamento giudiziale definitivo della proprietà del bene staggito in capo ad un soggetto diverso dal debitore pignorato retroagisce al momento della trascrizione della domanda giudiziale, rendendo nullo il pignoramento e l'intera procedura, anche in virtù della previsione dell'art. 2652, n. 4, c.c.
La Suprema Corte con sentenza n. 22456/2023 ha dettato taluni principi applicabili al caso di specie: “Nel caso in cui un contratto preliminare di vendita, non ancora seguito dal contratto definitivo, sia stato trascritto prima della trascrizione del pignoramento (di modo che il promittente venditore risulti ancora proprietario del bene pignorato), ciò non è di per sé sufficiente a determinare, di per sé, l'illegittimità e la radicale inefficacia del pignoramento.
In siffatta evenienza, il pignoramento deve ritenersi di per sé valido ed efficace e l'immobile pignorato - più precisamente, i diritti sullo stesso ancora spettanti al suo titolare nonostante il contratto preliminare di vendita - in linea puramente teorica e astratta sarebbe anche assoggettabile
a vendita forzata, purché venga adeguatamente chiarito ai potenziali acquirenti che sul loro diritto potrà legittimamente prevalere quello del promissario acquirente, senza quindi dar luogo ad alcuna ipotesi di responsabilità per evizione, nel caso in cui questi ne ottenesse il trasferimento in base al contratto trascritto anteriormente, nella sussistenza delle condizioni previste dalla legge (salve le evidenti difficoltà concrete che, di fatto, renderebbero molto difficilmente praticabile nella realtà una siffatta opzione nell'ambito del processo esecutivo, a meno che il contratto preliminare di vendita non fosse nel suo corso definitivamente caducato). Del resto, è principio generale che la normativa sulla trascrizione non ha effetto sulla validità degli atti che ne sono oggetto, ma solo sull'opponibilità dei medesimi, regolando i conflitti tra più aspiranti a quel bene”.
Il Giudice Simona Merra Dunque si appalesa infondato l'assunto degli attori, secondo cui il pignoramento oggetto del presente giudizio sarebbe stato ab origine nullo o inefficace, già solo in virtù dell'esistenza dell'anteriore trascrizione di un contratto preliminare di vendita relativo al medesimo immobile.
Proseguono gli “…se l'immobile oggetto di contratto preliminare di vendita sia Parte_7 gravato da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare, i diritti del creditore ipotecario prevalgono certamente - anche in sede esecutiva - su quelli del promissario acquirente, non solo nel caso in cui quest'ultimo abbia acquistato definitivamente l'immobile prima del suo pignoramento (nel qual caso resterebbe esposto all'azione esecutiva di quel creditore, quale terzo proprietario non debitore), ma anche, a maggior ragione, laddove l'acquisto definitivo non sia ancora avvenuto (nel qual caso l'immobile dovrà necessariamente essere espropriato in danno del suo attuale titolare, cioè il promittente venditore).
Dunque, il creditore che vanti sull'immobile un'ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare di vendita dello stesso, può certamente ottenere in sede esecutiva la vendita del bene "libero da vincoli", con conseguente piena validità dell'acquisto dell'aggiudicatario, indipendentemente dalle vicende del contratto preliminare trascritto dopo
l'iscrizione ipotecaria e, quindi, con prevalenza sui diritti del promissario acquirente.
La situazione non e', sotto tale profilo, diversa nel caso in cui il pignoramento sia stato effettuato da un creditore non ipotecario, ma il creditore ipotecario intervenga sulla base di un proprio titolo esecutivo, assistito da privilegio ipotecario opponibile al promissario acquirente, e ciò anche se (come nella specie) l'intervento sia successivo all'opposizione ex art. 619 c.p.c. del promissario acquirente.
Anche in tal caso la vendita dell'immobile deve ritenersi certamente regolare ed opponibile e
i diritti del creditore ipotecario (e, quindi, dell'aggiudicatario) prevalgono sulle ragioni del promissario acquirente”.
Sotto ulteriore profilo, mette conto rilevare che gli odierni attori non hanno dato prova della definitività della sentenza che sancisce il loro acquisto, e quindi non hanno neanche dimostrato di essere proprietari degli immobili oggetto di causa.
Alla luce di quanto precede l'opposizione merita la sorte del rigetto con assorbimento di ogni ulteriore domanda.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, assumendo quale scaglione di riferimento quello compreso tra €. 1.000.001,00 e €. 2.000.000,00 in considerazione del valore del credito (€. 1.491.224,73).
Nei rapporti tra gli attori opponenti e la Banca creditrice procedente le spese sono poste a carico degli attori soccombenti secondo i valori medi previsti per la fase di studio e introduttiva.
Il Giudice Simona Merra Nei rapporti tra gli attori e la società cessionaria intervenuta, in considerazione del rigetto dell'opposizione, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla fase di merito del giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta con atto di citazione notificato in data 14.09.2016, da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e nei confronti di Parte_3 Parte_4 Controparte_12 [...]
Equitalia Sud S.p.a., CP_10 Controparte_11 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA il difetto di legittimazione attiva della società intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Controparte_4
2) RIGETTA l'opposizione;
3) NA , , e Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3 Parte_4
in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in €. 23.946,467 per compensi, Controparte_12 oltre esborsi, a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge;
4) COMPENSA integralmente le spese di lite tra gli attori e in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t..
Così deciso in Bari, il 27.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Merra
Il Giudice Simona Merra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa Simona Merra pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14201/2016 R.G. proposta da
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi, anche disgiuntamente dall'avv. Antonio Leonardo Deramo e
[...] dall'avv. ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti sito in Bari alla Parte_3 via F. S. Abbrescia, n. 83/B, giusta mandato in atti;
- attori -
CONTRO
- oggi in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Angelo Michele Abbattista e Vincenzo Matera, presso il cui studio sito in Bitonto alla p.zza La
Maja n. 15 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuta creditrice procedente-
E in persona del curatore pro Controparte_3 tempore;
- debitrice esecutata contumace -
NONCHÉ CONTRO
e per essa quale mandataria in Controparte_4 Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Diego D'Ayala Valva, presso il cui studio sito in Roma alla via Del Corso n. 300 è elettivamente domiciliata giusta mandato in atti;
- parte intervenuta avente causa di – Controparte_6
OGGETTO: opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare (619 c.p.c.).
Il Giudice Simona Merra CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 12.06.2025 e nei rispettivi scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso ex art. 619 c.p.c. del 14.05.2016, , , Parte_1 Parte_2 [...]
e proponevano opposizione di terzo nella procedura esecutiva Parte_3 Parte_4 immobiliare iscritta al n. 798/2014 R.G. Es., intentata dalla a Parte_5 danno della debitrice esecutata Curatela assumendo di essere Parte_6 promissari acquirenti e/o eredi di promissari acquirenti, tutti trascriventi la domanda ex art. 2932 c.c., di una parte degli immobili oggetto di espropriazione facenti parte del complesso condominiale edificato nel Comune di Sammichele di Bari tra via Oreste Lizzadri e via Nicolò Piccini dalla
[...]
(oggi . Parte_6 Controparte_7
A carico di detta Società è poi intervenuto fallimento, dichiarato con sentenza n. 4/2015 resa in data 11.03.2015 dal Tribunale di Matera.
In particolare, le unità immobiliari e compromesse in vendita sono individuate al Catasto
Fabbricati del Comune di Sammichele di Bari al fg. 7, p.lla n. 2787 e subalterni, come di seguito indicato:
- : appartamento sub 5 Categoria A/3 Piano Primo - box sub 55 Categoria C/6 Parte_1
Piano Interrato S1 – cantinola sub 82 categoria C/2, Piano Interrato S1;
- : appartamento sub 91 (ex 7) Categoria A/3, Pia-no Secondo - cantinola Parte_2 sub 84, Categoria C/2, Piano Interrato S1 - box sub 38 Categoria C/6 Piano S1;
- appartamento sub 92 (ex 8) Categoria A/3, Piano Secondo - box sub 56 Parte_3
Categoria C/6, Piano Interrato S1 - cantinola sub 78 categoria C/2, Paino S1; CP_8
- e sig.ra (quali eredi legittimi della de cuius Parte_3 Parte_4 Per_1
: appartamento sub 3 Categoria A/3, Piano Terra - box sub 52 Categoria C/6, Piano
[...] CP_8
S1 - cantinola sub 80 categoria C/2 Piano S1. CP_8
Gli atti definitivi di vendita avrebbero dovuto stipularsi entro l'anno 2012/2013.
Il Giudice Simona Merra Tuttavia, decorso inutilmente il termine contrattualmente convenuto, la Parte_6 non proseguiva i lavori sebbene i promissari acquirenti avessero anticipato considerevoli somme, né addiveniva alla stipula del rogito notarile.
Pertanto, con riferimento ai contratti preliminari aventi ad oggetto dette unità immobiliari, gli attori incardinavano i giudizi finalizzati all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c. e contestuale azione di riduzione del corrispettivo dedotto in vendita, in ragione dell'omessa ultimazione delle relative opere interne e condominiali.
Tutte le domande giudiziali venivano trascritte in data 12.02.2014 presso l'Agenzia per il
Territorio - Ufficio Provinciale di Bari - Servizio Pubblicità Immobiliare.
I giudizi ex art. 2932 c.c. venivano riassunti nei confronti della curatela fallimentare.
Con avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c. notificato presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari, gli opponenti venivano resi edotti della pendenza della procedura esecutiva, avente R.G.
Es. n. 798/2014, avviata dalla a carico della Controparte_1 Parte_6
Cont Gli odierni attori apprendevano, pertanto, che la , in qualità di creditore procedente aveva notificato in data 27.05.2014 atto di precetto di pagamento su contratto di mutuo con garanzia ipotecaria in danno della Società dichiarata fallita, dando inizio in data 31.07.2014, all'esecuzione a mezzo di atto di pignoramento immobiliare eseguito su alcune delle unità immobiliari facenti parte del complesso condominiale insistente nel territorio di Sammichele di Bari alla via Oreste Lizzadri, trascrivendo l'atto di pignoramento, in data 16.9.2014 presso l'Agenzia per Territorio - Ufficio
Provinciale di Bari ai numeri 30392 registro Generale e 23127 Registro Particolare.
Ciò premesso, gli attori intervenivano nella procedura esecutiva immobiliare chiedendo la sospensione dell'esecuzione relativamente ai lotti compromessi in vendita.
Con provvedimento reso in data 18.06.2016 il G.E. sospendeva l'esecuzione limitatamente ai lotti 2, 37, 22, 40, 38, 13, 41, 34, 23, 1, 36, 20, compensava le spese processuali fra le parti e assegnava il termine di giorni 90 per l'instaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato in data 14.09.2016 , , Parte_1 Parte_2 [...]
e , instaurata la fase di merito dell'opposizione chiedevano: in Parte_3 Parte_4 via pregiudiziale, che venisse accertata la ritualità del deposito del titolo esecutivo, del precetto, Cont dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione eseguito dalla ex art. 557 comma 2 c.p.c. con declaratoria di estinzione della pendente procedura esecutiva in caso di accertata irritualità; la rinnovazione delle indagini, ovvero in caso di gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico d'ufficio; nel merito, la declaratoria di nullità e/o inefficacia del pignoramento dei beni pignorati e compromessi loro in vendita;
la declaratoria di nullità e/o inefficacia del pignoramento e della procedura esecutiva per difetto dei requisiti di fondiarietà dei mutui erogati alla Parte_6
previa declaratoria di nullità dei relativi contratti e delle ipoteche iscritte sui lotti compromessi
[...]
Il Giudice Simona Merra in vendita agli attori;
la condanna della in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.01.2017 si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza delle avverse domande e Parte_5 chiedendo, conseguentemente, il rigetto, con il beneficio delle spese e delle competenze di lite.
Equitalia Sud S.p.a., Controparte_10 Controparte_11 rimanevano contumaci.
[...]
Con comparsa di costituzione depositata in data 05.70.2018 interveniva in giudizio quale cessionaria del credito vantato dalla giusta contratto di cessione di Controparte_12 crediti del 16.11.2017, la a mezzo della propria mandataria Controparte_13 facendo valere le ragioni di credito di cui alla cessione. Controparte_14
Con comparsa di costituzione depositata in data 17.10.2020 interveniva in giudizio
[...]
e, per essa quale mandataria con rappresentanza quale CP_6 Controparte_5 cessionaria di giusta contratto di cessione di crediti stipulato in data Controparte_13
27.09.2019 al fine di far valere le proprie ragioni di cui alla cessione del credito.
Con comparsa depositata in data 25.04.2023 interveniva in giudizio e, per Controparte_4 essa quale mandataria giusta contratto di cessione di crediti Controparte_5 pecuniari concluso con in data 20.09.2021 e modificato in data 22.09.2021, al fine di far CP_6 valere le proprie ragioni di cui alla cessione del credito.
Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare R.G. Es. n. 798/2014 e della c.t.u. allegata, ed espletata la prova testimoniale richiesta da parte attrice, all'udienza del 12.06.2025, celebrata, ai sensi degli artt. 127 ult. co. e 127
c.p.c. mediante lo scambio ed il deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, la causa veniva introitata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento e di difetto di legittimazione attiva di quale cessionaria del credito originariamente Controparte_4 vantato da eccezione ritenuta tardiva da detta cessionaria. Controparte_12
Orbene, come statuito dalla Suprema Corte Sezioni Unite con sentenza n. 2951/2016 e poi ribadito da Cassazione ord. n. 39528/2021, la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa come tale aperta al contraddittorio processuale,
Il Giudice Simona Merra nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e non già un'eccezione in senso stretto.
Inoltre i giudici di legittimità, richiamando consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno anche sottolineato come essendo la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio elemento costitutivo della domanda ed attinente al merito della decisione, spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
Ne consegue, pertanto, che in ipotesi di cessione di crediti alla controparte è sempre riconosciuta e data la possibilità di dedurre la titolarità del diritto di credito, così come richiederne prova, sicchè l'eccezione non può ritenersi tardiva e deve essere oggetto di valutazione.
In linea generale, l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB non esonera la parte che afferma di essere titolare del credito, dalla prova della cessione e del suo contenuto al fine di dimostrare che oggetto della cessione sia proprio il credito del quale viene prospettata in giudizio la titolarità; “ la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta
Ufficiale ha la funzione di surrogare la notifica individuale ai debitori ceduti ai fini dell'opponibilità della cessione (ex art. 1264 c.c.), ma non costituisce prova sufficiente dell'esistenza del contratto di cessione né dell'inclusione di uno specifico credito nel perimetro dei rapporti ceduti, specialmente a fronte di una contestazione del debitore. Il cessionario che agisce in giudizio ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, producendo il contratto di cessione o fornendo altri elementi probatori idonei. La pubblicazione in G.U. può assumere, al più, un valore indiziario, da valutare nel contesto di un accertamento complessivo delle risultanze di fatto” (cfr. Cass. Civ. sent. n.
21279/2025).
Sempre in linea generale deve affermarsi che: i) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma per cui la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario;
ii) opera il principio di non contestazione;
iii) occorre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B .
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, la giurisprudenza più recente ha chiarito che in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente
Il Giudice Simona Merra precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, “in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum)” essendo il fatto da provare “costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 5 aprile 2023,
n. 9412).
Ove, invece, sia contestata l'esistenza stessa del contratto di cessione “di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, anche se “ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. civ., n. 17944/2023 cit.).
Dagli atti di causa risulta che:
- il credito originariamente vantato da si fonda sul contratto Controparte_12 di mutuo fondiario stipulato ai sensi degli artt. 38 e segg. del D.l.vo 385/93 a rogito del notaio dott.
del 23.12.2010 rep. N. 63483, racc. n. 25305, registrato a Matera il 28.12.2010 al n. Persona_2
4551/1T, munito di formula esecutiva in data 18.01.2011;
- nell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138/2017 del 23.11.2017 si legge che ha stipulato con un Controparte_13 Controparte_12
Il Giudice Simona Merra contratto di cessione di crediti in data 16.11.2017, acquistando pro soluto dalla Banca cedente i crediti derivanti da “i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra dicembre 2000 e ottobre 2016” e che Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, le Banche Cedenti e la Societa' renderanno disponibili nella pagina web: http://www.popolarebari.it/content/bpb/it/il-gruppo/investor-relation, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti.;
- nell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116/2019 del 03.10.2019 si legge che ha stipulato con in data 27.09.2019 Controparte_6 Controparte_13 un contratto di cessione di crediti in forza del quale il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente un portafoglio di crediti pecuniari non-performing derivanti da mutui fondiari e ipotecari, finanziamenti fondiari ed ipotecari, anche in pool, scoperti di conto corrente e, in generale, finanziamenti e aperture di credito, in varie forme tecniche, garantiti e non garantiti, e/o relativi a taluni contratti specificamente ed esclusivamente connessi ed accessori a questi, sorti nel periodo tra il 2001 e il 2012, vantati verso debitori segnalati come "a sofferenza" sulla base della classificazione di Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresi' trasferiti al Cessionario senza ulteriori Controparte_6 formalita' o annotazioni, tutti gli altri diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, piu' in generale, ogni diritto, azione, facolta' o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai Crediti. Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6 della
Legge sulla Cartolarizzazione, il Cedente e il Cessionario renderanno disponibili sul sito internet www.securitisation-services.com, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti;
- nell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114/2021 del 25.09.2021
e successiva rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda n. 129/2021 del 30.10.2021 si legge che ha stipulato con un contratto di cessione in data Controparte_4 Controparte_6
20.09.2021 avente ad oggetto … crediti nascenti da (i) contratti di mutuo ipotecario ed immobiliare, anche in pool, in qualsiasi forma tecnica, (ii) prestiti a breve, medio e lungo termine, in qualsiasi forma tecnica, non garantiti da ipoteche e/o (iii) contratti specificamente ed esclusivamente connessi con e accessori ai Crediti;
crediti i cui debitori sono classificati come “a sofferenza” sulla base della classificazione redatta dalla Banca d'Italia.
Alla luce di quanto precede, in applicazione dei sopraesposti principi, ritiene il Tribunale che le società intervenute non hanno fornito la prova dell'inclusione del credito per cui è causa nelle cessioni intervenute, facendosi negli avvisi ex art. 58 TUB riferimento ad una lista di crediti non depositata in atti e non essendo neppure depositata la dichiarazione di cessione da parte della cedente.
In altri termini, in assenza dell'indicazione negli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale delle caratteristiche dei crediti oggetto di cessione deve ritenersi che solo la produzione in giudizio del
Il Giudice Simona Merra contratto di cessione ovvero dell'elenco dei crediti ceduti avrebbe consentito di ritenere provate le avvenute cessioni e, conseguentemente, di ritenere sussistente la legittimazione in giudizio delle società intervenute ex art. 111 c.p.c. Ne deriva che deve essere dichiarato il difetto di titolarità attiva di (e per essa della mandataria Controparte_13 [...]
, (per il tramite della mandataria Controparte_14 Controparte_6 Controparte_5
e (e, per essa, della mandataria ) e, per
[...] Controparte_4 Controparte_5
l'effetto, l'inammissibilità dei loro interventi in giudizio.
L'accertata carenza di legittimazione attiva in capo alle società intervenute ex art. 111 c.p.c. non impedisce – tuttavia – l'accertamento del credito vantato da Controparte_12
la quale è ancora parte del presente giudizio, non potendo dal mancato deposito di atti
[...] processuali successivamente agli interventi ex art. 111 c.p.c. desumersi il riconoscimento della cessione del credito. Invero, in pendenza del processo esecutivo la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in forza del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c. (dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo), continua tra le parti originarie, con la conseguenza che il cedente mantiene la sua legittimazione attiva anche in caso di intervento del cessionario, fino a quando non sia estromesso con il consenso delle altre parti (cfr. Cass. civ., sez. 3, 20 aprile 2016, n. 7780), circostanza insussistente nel caso di specie.
Passando alla disamina della domanda proposta da parte attrice per la prima volta con l'odierno giudizio avente ad oggetto l'accertamento della ritualità del deposito del titolo esecutivo, Cont del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione eseguito dalla ex art. 557 comma 2 c.p.c. con conseguente declaratoria di estinzione della pendente procedura esecutiva, in caso di accertata irritualità, se ne deve dichiarare l'inammissibilità, trattandosi di domanda nuova.
Tale principio, riaffermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez.
III Ord., 14 marzo 2024, n. 6892), implica che il giudizio di merito eventualmente introdotto dopo la fase cautelare debba fondarsi esattamente sugli stessi motivi proposti innanzi al G.E. per l'accoglimento dell'istanza di sospensione. Conseguentemente, le domande formulate per la prima volta in sede di introduzione del giudizio di merito e che non risultino prospettate in sede sommaria sono inammissibili, atteso che la struttura bifasica dei giudizi di opposizione comporta inevitabili ricadute sullo jus variandi e, più in generale, sulle facoltà di allegazione di differenti ragioni di opposizione ad opera della stessa parte, sotto forma di una vera e propria nuova opposizione oppure di nuovi motivi nella fase di merito dell'opposizione; ne consegue che il giudizio di merito non può contenere nuovi motivi di contestazione basati su fatti esistenti e deducibili al momento della proposizione del ricorso sommario.
Il Giudice Simona Merra Parimenti inammissibile si appalesa la domanda fondata sul difetto dei requisiti di fondiarietà dei mutui erogati alla società trattandosi, invero, di censura avanzata da terzi Parte_6 estranei ai rapporti contrattuali intercorsi tra Banca e Parte_6
Agli odierni attori, in qualità di titolari di una situazione giuridica soggettiva sul bene esecutato, è preclusa la domanda volta a far valere eventuali vizi da cui possa essere affetto il titolo esecutivo.
Quanto, poi, alla domanda di condanna della al risarcimento dei danni patiti e patiendi, CP_12 nel premettere l'assoluta genericità di detta richiesta, va rilevato che non sono stati allegati elementi da cui desumere la sussistenza dell'an e del quantum dei lamentati danni, né del nesso eziologico tra la dedotta concessione abusiva del credito – peraltro neppure provata trattandosi di mutuo concesso previa valutazione a monte del progetto e dell'investimento – e i danni lamentati dagli attori.
Con riferimento all'eccepito difetto di imparzialità del Consulente Tecnico di Ufficio, mette conto rilevare che trattasi di contestazione inammissibile in questa sede, atteso che avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al G.E. mediante osservazioni all'elaborato peritale ed entro il termine concesso dal Giudice dell'Esecuzione.
Invero, giova precisare che il G.E., con il provvedimento del 18.06.2016 con cui aveva disposto la sospensione parziale delle vendite, non aveva ritenuto di disporre la rinnovazione delle operazioni di stima, non essendo emersi elementi da cui desumere una valutazione non corretta degli immobili, né gli opponenti hanno allegato alcun utile elemento a sostegno dell'assunto.
Ad abundantiam mette conto rilevare che i lotti non interessati dalla sospensione sono stati venduti, a comprova della validità della stima sugli stessi effettuata.
Resta da scrutinare la domanda di nullità e/o inefficacia del pignoramento dei beni pignorati e compromessi in vendita.
L'azione incoata dagli opponenti va inquadrata nel paradigma normativo dell'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c., che legittima colui che, estraneo all'esecuzione forzata, pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati a proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.
Nel caso in esame, peraltro, occorre verificare in che modo l'ordinamento giuridico risolve il conflitto tra il terzo il cui diritto reale – in ipotesi contrastante con la pretesa creditoria azionata in sede di esecuzione coattiva - sia sub iudice e lo stesso diritto di credito di chi abbia trascritto il pignoramento, alla luce degli artt. 2912 ss. c.c. e del principio generale di priorità sancito dall'art. 2644 c.c. e dei successivi artt. 2652 e 2653, nonché della clausola generale della buona fede.
In particolare, soccorre l'art. 2915 co. 2 c.c., secondo cui “non hanno (…) effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le
Il Giudice Simona Merra domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento”.
Al riguardo, deve rammentarsi che il terzo che proponga opposizione all'esecuzione immobiliare, a norma dell'art. 619 cod. proc. civ., assumendo di essere proprietario dell'immobile pignorato in danno del debitore, deve dedurre un titolo di proprietà - od una domanda giudiziale, definita poi con l'accertamento della sua esclusiva proprietà - dei beni pignorati, trascritto anteriormente al pignoramento, a nulla rilevando - non ammettendo la trascrizione deroghe od equipollenti – l'effettiva conoscenza che il creditore procedente abbia della reale titolarità del bene esecutato (Cass. 23 ottobre 1985, n. 5194; Cass. 29 settembre 1997, n. 9525). Infatti, solo se quel terzo ha trascritto la domanda di accertamento del proprio diritto di acquisto della proprietà sull'immobile prima che il creditore abbia trascritto il pignoramento ha diritto di fare opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. e di chiedere la sospensione del processo esecutivo (e di ottenerla, se sussiste il fumus boni iuris), fino alla definitiva attribuzione del diritto di proprietà all'esito del giudizio di cognizione per cui era stata trascritta la domanda. In tal caso, l'esito vittorioso del giudizio di merito con l'accertamento giudiziale definitivo della proprietà del bene staggito in capo ad un soggetto diverso dal debitore pignorato retroagisce al momento della trascrizione della domanda giudiziale, rendendo nullo il pignoramento e l'intera procedura, anche in virtù della previsione dell'art. 2652, n. 4, c.c.
La Suprema Corte con sentenza n. 22456/2023 ha dettato taluni principi applicabili al caso di specie: “Nel caso in cui un contratto preliminare di vendita, non ancora seguito dal contratto definitivo, sia stato trascritto prima della trascrizione del pignoramento (di modo che il promittente venditore risulti ancora proprietario del bene pignorato), ciò non è di per sé sufficiente a determinare, di per sé, l'illegittimità e la radicale inefficacia del pignoramento.
In siffatta evenienza, il pignoramento deve ritenersi di per sé valido ed efficace e l'immobile pignorato - più precisamente, i diritti sullo stesso ancora spettanti al suo titolare nonostante il contratto preliminare di vendita - in linea puramente teorica e astratta sarebbe anche assoggettabile
a vendita forzata, purché venga adeguatamente chiarito ai potenziali acquirenti che sul loro diritto potrà legittimamente prevalere quello del promissario acquirente, senza quindi dar luogo ad alcuna ipotesi di responsabilità per evizione, nel caso in cui questi ne ottenesse il trasferimento in base al contratto trascritto anteriormente, nella sussistenza delle condizioni previste dalla legge (salve le evidenti difficoltà concrete che, di fatto, renderebbero molto difficilmente praticabile nella realtà una siffatta opzione nell'ambito del processo esecutivo, a meno che il contratto preliminare di vendita non fosse nel suo corso definitivamente caducato). Del resto, è principio generale che la normativa sulla trascrizione non ha effetto sulla validità degli atti che ne sono oggetto, ma solo sull'opponibilità dei medesimi, regolando i conflitti tra più aspiranti a quel bene”.
Il Giudice Simona Merra Dunque si appalesa infondato l'assunto degli attori, secondo cui il pignoramento oggetto del presente giudizio sarebbe stato ab origine nullo o inefficace, già solo in virtù dell'esistenza dell'anteriore trascrizione di un contratto preliminare di vendita relativo al medesimo immobile.
Proseguono gli “…se l'immobile oggetto di contratto preliminare di vendita sia Parte_7 gravato da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare, i diritti del creditore ipotecario prevalgono certamente - anche in sede esecutiva - su quelli del promissario acquirente, non solo nel caso in cui quest'ultimo abbia acquistato definitivamente l'immobile prima del suo pignoramento (nel qual caso resterebbe esposto all'azione esecutiva di quel creditore, quale terzo proprietario non debitore), ma anche, a maggior ragione, laddove l'acquisto definitivo non sia ancora avvenuto (nel qual caso l'immobile dovrà necessariamente essere espropriato in danno del suo attuale titolare, cioè il promittente venditore).
Dunque, il creditore che vanti sull'immobile un'ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare di vendita dello stesso, può certamente ottenere in sede esecutiva la vendita del bene "libero da vincoli", con conseguente piena validità dell'acquisto dell'aggiudicatario, indipendentemente dalle vicende del contratto preliminare trascritto dopo
l'iscrizione ipotecaria e, quindi, con prevalenza sui diritti del promissario acquirente.
La situazione non e', sotto tale profilo, diversa nel caso in cui il pignoramento sia stato effettuato da un creditore non ipotecario, ma il creditore ipotecario intervenga sulla base di un proprio titolo esecutivo, assistito da privilegio ipotecario opponibile al promissario acquirente, e ciò anche se (come nella specie) l'intervento sia successivo all'opposizione ex art. 619 c.p.c. del promissario acquirente.
Anche in tal caso la vendita dell'immobile deve ritenersi certamente regolare ed opponibile e
i diritti del creditore ipotecario (e, quindi, dell'aggiudicatario) prevalgono sulle ragioni del promissario acquirente”.
Sotto ulteriore profilo, mette conto rilevare che gli odierni attori non hanno dato prova della definitività della sentenza che sancisce il loro acquisto, e quindi non hanno neanche dimostrato di essere proprietari degli immobili oggetto di causa.
Alla luce di quanto precede l'opposizione merita la sorte del rigetto con assorbimento di ogni ulteriore domanda.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, assumendo quale scaglione di riferimento quello compreso tra €. 1.000.001,00 e €. 2.000.000,00 in considerazione del valore del credito (€. 1.491.224,73).
Nei rapporti tra gli attori opponenti e la Banca creditrice procedente le spese sono poste a carico degli attori soccombenti secondo i valori medi previsti per la fase di studio e introduttiva.
Il Giudice Simona Merra Nei rapporti tra gli attori e la società cessionaria intervenuta, in considerazione del rigetto dell'opposizione, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla fase di merito del giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta con atto di citazione notificato in data 14.09.2016, da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e nei confronti di Parte_3 Parte_4 Controparte_12 [...]
Equitalia Sud S.p.a., CP_10 Controparte_11 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA il difetto di legittimazione attiva della società intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Controparte_4
2) RIGETTA l'opposizione;
3) NA , , e Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3 Parte_4
in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in €. 23.946,467 per compensi, Controparte_12 oltre esborsi, a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge;
4) COMPENSA integralmente le spese di lite tra gli attori e in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t..
Così deciso in Bari, il 27.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Merra
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