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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 16/06/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 340/2020 R.G., di appello avverso la sentenza n. 279/2020, pronunciata dal Tribunale di Isernia il 19.11.2020 nella controversia n. 405/2019 R.G., avente ad oggetto accertamento negativo del credito;
TRA
( , in persona del l. r. in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, dalle Avv.te Barbara
Tavoni e Marta Evangelisti, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
( ), in persona del l. r. in carica, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
Fabio Di Salvo, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1 in accoglimento del proposto gravame e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata n. 279/2020 pubblicata in data 19.11.2020 Rg 405/2019 Rep. 538/2020 del
20.11.2020 del Tribunale di Isernia, depositata in Cancelleria in data 19.11.2020, notificata a mezzo pec in data 20.11.2020, a definizione del procedimento RG 405/2019
Tribunale di Isernia.
In via preliminare di rito: valutare l'ammissibilità e la rilevanza ex art. 348 bis c.p.c. del proposto appello in relazione alla ragionevole probabilità di accoglimento dello stesso;
concedere ex art. 351 c.p.c. in combinato disposto all'art 283 c.p.c. la sospensione della esecutività della sentenza impugnata sussistendo, nel caso di specie, i presupposti richiesti dalla legge;
in via principale di rito: acquisire la documentazione, già prodotta nel giudizio positivo pendente di fronte al
Tribunale di Bologna rg 19481/19, stante il rispetto del disposto dell'art. 345 c.p.c., come riformato, e trattandosi di atti processuali importanti e decisivi per la ricostruzione dei fatti processuali storici occorsi in lesione del contraddittorio a danno della parte Parte_1 già tutti, appunto, inseriti nel contraddittorio con la parte appellata nel giudizio di accertamento positivo del credito pendente di fronte al Tribunale di Bologna;
in via principale di merito: dichiarare nulla e priva di efficacia ex art. 161 c.p.c. e art 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e art.
111 comma VI Cost per mancanza di motivazione del provvedimento la sentenza n.
279/2020 pubblicata in data 19.11.2020 Rg 405/2019 Rep. 538/2020 del 20.11.2020 del
Tribunale di Isernia, depositata in Cancelleria in data 19.11.2020, notificata a mezzo pec in data 20.11.2020 emessa a definizione del procedimento RG 405/2019 Tribunale di
Isernia, avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, e quindi pronunciare la nullità per mancanza degli elementi di diritto e per mancanza di motivazione, accogliendo al contempo le eccezioni presentate in primo grado da intendersi qui riproposte;
dichiarare nulla la sentenza impugnata (n. 279/2020 pubblicata in data 19.11.2020 Rg
405/2019 Rep. 538/2020 del 20.11.2020 del Tribunale di Isernia, depositata in
Cancelleria in data 19.11.2020, notificata a mezzo pec in data 20.11.2020 emessa a definizione del procedimento RG 405/2019 Tribunale di Isernia) per nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ex art. 161 c.p.c. e 118 disp att c.p.c. e per l'effetto decidere con potere di cognizione piena sui temini controversi di cui al presente atto e agli atti di primo grado di parte convenuta oggi appellante;
riformare la appellata sentenza e per l'effetto:
2 A) rigettare la domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla società
Controparte_1
B) accogliere le eccezioni proposte nelle conclusioni della convenuta oggi appellante e quindi conseguentemente, accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare di rito: dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Isernia a favore del Tribunale di Bologna competente territorialmente a conoscere la causa per legge sia ai sensi dell'art. 19 c.p.c. (foro generale persone giuridiche) sia ai sensi dell'art.
20 c.p.c. (foro alternativo), riformando la sentenza nella parte in cui accerta la propria competenza a conoscere la causa, trattandosi di decisione non motivata e quindi nulla,
e comunque errata, contraddittoria ed illogica e posta in contrasto con i principi giuridici fondamentali del nostro Ordinamento volti ad individuare nel Tribunale di Bologna il
Giudice naturale precostituito per legge.
In via subordinata alla eccezione di incompetenza territoriale: in via preliminare di merito: dichiarare con sentenza di mero rito ex art. 279 c.p.c. la mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di parte attrice per le ragioni rappresentante nel presente atto, trattandosi di mero accertamento negativo sprovvisto del necessario interesse legittimo da tutelare e non avendo parte convenuta oggi appellante esteso il contraddittorio con eccezioni o domande volte all'accertamento positivo del credito;
dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi ex adverso allegati, con conseguente nullità della sentenza impugnata ex art.
161 c.p.c. e 118 disp attuazione c.p.c. e giudicare con cognizione piena;
in via principale subordinato al rigetto dell'eccezione preliminare rigettare le domande poste dalla società in via di mero Controparte_1 accertamento negativo e quindi respingere la domanda volta ad accertare e dichiarare la insussistenza di qualsivoglia credito vantato dalla nei confronti della società Parte_1
nonché la domanda volta ad accertare e dichiarare che la Controparte_1 società non vanta un credito nei confronti della società Parte_1 Controparte_1 di Euro 123.320,00 né di Euro 354.570,40 come da fatture n. 26.27.28 del
[...]
09.04.2019: rigettare, inoltre, la domanda di richiesta di condanna al pagamento delle spese;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre iva e cpa dovute come per legge;
3 C) condannare la società al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 giudizio di primo grado e per l'effetto revocare la condanna al pagamento delle spese di lite a carico della Parte_2 con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ed anche del giudizio di primo grado.
Per l'appellata: in via preliminare e processuale:
A. dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto dalla Parte_1
per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 348 bis cpc;
[...] rigettare la proposta istanza ex artt. 283 e 350 cpc, per infondatezza, inammissibilità ed abnormità rispetto alla materia del contendere;
B. sempre in via preliminare e processuale, ai sensi dell'art. 345, comma 3, cpc, dichiarare inammissibile la produzione documentale nuova – eseguita da controparte nella presente fase di appello – e disporne, per l'effetto, l'espunzione dagli atti di causa;
C. nel merito: accertare e dichiarare – in forza delle argomentazioni tutte che precedono –
l'infondatezza, inammissibilità e pretestuosità di ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione;
per effetto, rigettare integralmente l'appello proposto dalla Parte_1
con conferma della sentenza n. 279/2020, emessa dal Tribunale di Isernia e
[...] depositata il 19 novembre 2020;
D. condannare la , in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., alla refusione – in favore della – delle spese legali Controparte_1 tutte del presente grado di giudizio, oltre oneri ed accessori come per legge.
FATTI DI CAUSA
1. ha agito nei confronti di Controparte_1 Parte_1
(di seguito, per semplicità, OC), con cui aveva stipulato un contratto di nolo a freddo di macchinari e uno di assistenza in cantiere, al fine di sentire accertare l'insussistenza di qualsiasi credito reclamato dalla odierna appellante “salvo quelli già riconosciuti contrattualmente ed in forza delle contabilizzazioni via via intervenute in contraddittorio fra le parti”, sostenendo di aver proceduto al pagamento di tutte le fatture emesse da OC Par in conformità ai s.a.l.; in particolare ha chiesto di accertare che “non vanta un credito residuo nei confronti della né di € 123.320,00, come da Controparte_1
4 comunicazione del 25/10/2018, né, tantomeno, di € 354.570,40, come da fatture nn. 26,
27 e 28 del 09/04/2019, trasmesse a mezzo Pec in pari data”.
Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 279 del 19.11.2020, disattese le eccezioni di Par incompetenza per territorio e di mancanza di interesse ad agire sollevate da ha accolto la domanda, ritenendo fornita la prova documentale del pagamento di tutte le fatture emesse da Pt_3 Par
2. Avverso la sentenza, notificata il 20.11.2020, ha proposto appello con atto di
[...] citazione notificato il 15.12.2020, chiedendone, previa sospensione della provvisoria esecutività, la totale riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riprodotte.
Si è costituita , con comparsa di risposta depositata il 12.3.2021, e ha insistito CP_1 nella declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, nel suo rigetto nel merito.
3. Rigettata, con ordinanza del 25.7.2022, l'istanza di inibitoria, all'esito dell'udienza del
13.9.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta ex artt. 127-ter c.p.c. e 35 del d. lgs. n. 149 del 10.10.2022, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare deve essere rilevata l'inammissibilità di una parte della produzione documentale allegata all'atto di appello, come eccepito da parte appellata.
Ricadono, in particolare, nel divieto di produzione di documenti nuovi in appello di cui all'art. 345 comma 3 c.p.c., i documenti nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 di cui all'indice in calce all'atto di impugnazione, in quanto mai prodotti in primo grado.
In base al disposto della norma indicata, nella versione introdotta dall'art. 54 del d. l. n.
83/2012, convertito con l. n. 134/2012, applicabile alla presente controversia, il divieto di produzione di nuovi documenti in appello può essere superato solo in ipotesi, accertata dal giudice, di impossibilità di provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, mentre è ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (Cass., n. 16289/2024; Cass., n. 29506/2023, nel senso della inammissibilità della produzione di documenti nuovi in persino nel caso in cui essi siano prodotti a sostegno di un'eccezione in senso lato sollevata per la prima volta in appello).
Non vale in senso contrario il rilievo per cui tali documenti sarebbero già conosciuti da controparte, in quanto prodotti nel giudizio pendente tra le stesse parti dinanzi al
5 Tribunale di Bologna: è evidente, infatti, che il concetto di novità dei documenti la cui produzione è preclusa in appello debba essere riferito alla produzione fatta nel primo grado dello stesso giudizio e non già alla conoscenza degli stessi documenti che la parte contro cui sono prodotti abbia eventualmente acquisito aliunde, come nel caso di loro rituale produzione nell'ambito di giudizi pendenti tra le stesse parti.
Sono, invece, ammissibili i documenti 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, in quanto già prodotti in primo grado, il primo dall'odierna appellante con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., gli altri dall'odierna appellata con l'atto di citazione in primo grado (all. 5).
Sono, altresì, ammissibili tutti gli altri documenti, in quanto relativi ad atti e verbali giudiziari del primo grado e del giudizio pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Bologna.
2. L'impugnazione si fonda su tredici motivi, con cui sono articolate diverse censure, in alcuni casi ripetute, in altri strettamente connesse.
3. Con il primo motivo (pagg. 25-26 dell'atto di appello) si deduce la violazione degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e. 111 comma 6 Cost., con conseguente nullità della sentenza di primo grado per mancanza della motivazione, e si ripropongono eccezioni già svolte in sede di costituzione e successive memorie istruttorie.
Le stesse censure, ulteriormente motivate, sono riproposte con il dodicesimo motivo
(pagg. 66-69), che va quindi trattato congiuntamente.
Deduce l'appellante che la sentenza impugnata non consente di identificare il percorso Par logico posto a base della decisione impugnata, non esamina le difese svolte da non indica i principi di diritto applicati o fa riferimento a principi di diritto errati.
Tali omissioni e mancanze sarebbero causa di nullità della sentenza impugnata.
3.1. Premesso che la mancanza o apparenza della motivazione della sentenza di primo grado deve essere emendata dal giudice di appello, il quale, una volta rilevata la nullità della sentenza per tale ragione, non può rimettere la causa al primo giudice ex art. 354
c.p.c., la pronuncia di primo grado consente di percepire il ragionamento posto dal primo giudice alla base del proprio convincimento, in ordine sia alle eccezioni di incompetenza per territorio e di carenza di interesse sia al merito della controversia;
altro discorso è quello relativo alla completezza ed esaustività delle argomentazioni svolte, al cui difetto può sopperirsi mediante integrazione della motivazione sui singoli punti oggetto di doglianza.
6 4. Con il secondo motivo (pagg. 27-28) si lamenta la violazione degli artt. 161 c.p.c. e
118 dip. att. c.p.c., per nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, tempestivamente eccepita e non decisa dal primo giudice.
Strettamente collegato, e quindi da trattare congiuntamente, è il tredicesimo motivo
(pagg. 69-72), con cui si deduce la mancata qualificazione giuridica della domanda da parte del tribunale.
Le doglianze sono palesemente infondate.
4.1. Quanto al secondo motivo, la tesi della nullità della domanda è smentita dalla stessa prospettazione contenuta nell'atto di impugnazione, che ripete l'eccezione formulata con la comparsa di risposta in primo grado, secondo cui essa sarebbe fondata sull'inesistenza di elementi probatori e di argomentazioni in diritto (“la società CP_1
agendo in mero accertamento negativo, argomenta adducendo motivi che non
[...] vengono in alcun modo supportati da elementi probatori, né risultano argomentati in via di diritto con ogni conseguenza”).
L'odierna società appellata, in realtà, ha fondato la sua domanda di accertamento negativo su documenti (contratti e fatture), ritualmente prodotti con l'atto di citazione in primo grado;
in ogni caso, se è vero che “l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione” è prevista come elemento dell'atto di citazione (art. 163 n. 5 c.p.c.), alla sua mancanza non è collegata alcuna sanzione di nullità ex art. 164 c.p.c.
Stesso discorso va fatto per l'asserita mancanza di argomentazione indiritto della domanda, dal momento che l'art. 164 c.p.c. stabilisce la sanzione di nullità per vizi dell'editio actionis nel solo caso di mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c., non anche in ipotesi di mancata indicazione degli elementi di diritto, pure previsti dalla suddetta disposizione nella versione applicabile al presente giudizio ratione temporis.
4.2. La compiuta esposizione dei fatti e l'indicazione delle conclusioni con l'atto di citazione in primo grado rendono, poi, evidente l'infondatezza del tredicesimo motivo, relativo alla assunta non corretta qualificazione giuridica della domanda, a dire dell'appellante discendente dai vizi dell'atto di citazione denunciati con il secondo motivo.
Parte appellante, peraltro, neppure indica in che cosa sarebbe consistita l'errata qualificazione giuridica della domanda, ma al contrario espressamente riconosce, difendendosi sul punto, che controparte ha proposto una domanda di accertamento negativo relativo a una vicenda contrattuale e che su tale domanda si è pronunciato il tribunale.
7 5. Per ragioni di priorità logica vanno poi esaminati i motivi ottavo, rubricato come lett. f
(pagg. 56-60 dell'atto di appello), nono, rubricato come lett. g (pagg. 60-62), decimo, rubricato come lett. h (pagg. 62-64) e undicesimo (pagg. 64-66), da trattare congiuntamente in quanto tutti aventi ad oggetto la lesione, per diverse ragioni, del diritto al contraddittorio.
Le doglianze riguardano: 1) la mancata pronuncia sull'istanza di reclamo presentata il
13.8.2020 avverso l'ordinanza adottata all'udienza del 30.7.2020, con cui il giudice istruttore, anziché pronunciarsi sulle istanze istruttorie delle parti, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni;
2) la mancata pronuncia sull'istanza di remissione in termini depositata in via telematica il 18.11.2020, mai accettata o rifiutata, e comunque allegata al verbale di udienza del 19.11.2020; 3) la concessione del termine di soli 19 giorni per il deposito di note conclusive, all'atto del rinvio dell'udienza del 21.10.2020 a quella del 19.11.2020, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con fissazione del termine di almeno dieci giorni prima per il deposito di note;
4) la violazione del contraddittorio in tutta la fase relativa alla decisione della causa.
Le censure sono infondate.
5.1. Con riferimento alla prima censura (motivo ottavo), le violazioni in cui sarebbe incorso il primo giudice, tempestivamente denunciate con reclamo ex art. 177 c.p.c., mai preso in considerazione dal tribunale, sarebbero consistite, secondo la prospettazione dell'appellante: nell'aver tenuto l'udienza del 30.7.2020, a cui era stata rinviata d'ufficio quella del 30.6.2020, fissata per provvedere sulle richieste istruttorie delle parti, in presenza, anziché nella forma della trattazione scritta, come stabilito con ordinanza del
15.6.2020 in applicazione della normativa emergenziale per l'emergenza epidemiologica da Covid 19; nell'aver fissato, a seguito di richiesta di parte appellata (la sola presente nell'udienza in presenza, per mezzo di un procuratore delegato con modalità anomale), udienza di precisazione delle conclusioni, senza provvedere, quindi, sulle richieste istruttorie delle parti.
Ricostruito lo svolgimento dei fatti e considerata la condotta difensiva tenuta dalle parti, le violazioni lamentate non hanno comportato alcuna conseguenza sul pieno esplicarsi del diritto di difesa di parte appellante e sul diritto al contraddittorio.
Se è vero, infatti, che l'ordinanza del 15.6.2020 aveva stabilito lo svolgimento dell'udienza del 30.7.2020 mediante trattazione scritta, con fissazione di termini per il deposito di note scritte e di memorie di replica, la celebrazione di un'udienza in presenza, peraltro con le modalità singolari rappresentate nell'atto di appello (per le quali nessuno dei difensori delle parti era presente nella sede del tribunale e la cancelleria avrebbe
8 acquisito in modo irrituale la disponibilità di un legale per delega del solo procuratore della ), non ha comportato alcun pregiudizio per la difesa di parte appellante, in CP_1 quanto: controparte, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha implicitamente rinunciato alla prova testimoniale articolata con la Par seconda memoria ex art. 183 c.p.c., in senso conforme all'interesse di che, con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 4.2.2020 (v. in particolare, pagg. 3 e 4), si era opposta alla sua ammissione, deducendo la genericità e indeterminatezza di tutti i capitoli di prova articolati;
la mancata ammissione della prova testimoniale a sua volta articolata dall'appellante non è stata censurata con specifico motivo di impugnazione, avendo, anzi, la OC rassegnato, con le note del 12.9.2023 conclusioni che non fanno alcun riferimento alla richiesta istruttoria (prova testimoniale) sulla quale il primo giudice non si è pronunciato, richiesta non riproposta in alcuna delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza e, quindi, da intendersi implicitamente abbandonata.
5.2. Con la seconda e terza censura (motivi nono e decimo) si deduce la lesione del diritto di difesa e al contraddittorio che sarebbe conseguita alla concessione, all'udienza del 21.10.2020, con cui è stata fissata l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. del 19.11.2020, di un termine di soli 19 giorni per il deposito di note conclusionali e alla mancata decisione sull'istanza di remissione in termini per il deposito delle stesse note conclusionali, sul presupposto che, a causa di un malfunzionamento del sistema, le stesse non sarebbero risultate visibili al giudice.
Anche queste censure sono infondate.
Il modello decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c., nella formulazione applicabile al giudizio di primo grado, non prevede la concessione di un termine per il deposito di note riepilogative conclusionali, né come obbligo né come facoltà per il giudice, il quale “fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione”.
Il fatto che nella prassi sia concesso un termine anteriore all'udienza di discussione, non previsto dalla legge, per il deposito di note conclusionali, non consente di invocare la giurisprudenza in tema di nullità della sentenza pronunciata prima del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (o in mancanza di concessione di tali termini), dal momento che in tale ultima ipotesi è la legge stessa che, fissando termini perentori per lo svolgimento di difese conclusive, considera queste ineludibili e, quindi, valuta la violazione degli stessi termini, in via
9 astratta e definitiva, come lesiva, in sé, del diritto di difesa (Cass., n. 26883/2019; Cass.,
SU n. 36596/2021).
Nel caso di decisione a seguito di discussione orale, invece, il termine eventualmente concesso non trova fondamento in alcuna disposizione di legge e, quindi, la sua violazione (che nella prospettazione dell'appellante sarebbe conseguente al fatto che la decisione è stata assunta senza tener conto delle note conclusionali dalla stessa depositate ma non accettate dal sistema) non è idonea a determinare alcuna conseguenza.
Sarebbe, del resto, illogico ipotizzare la sanzione della nullità della sentenza nel caso che viene qui in rilievo, mentre tale conseguenza è pacificamente da escludere nel caso in cui il giudice, in adesione alla previsione dell'art. 281 sexies c.p.c., non concede alcun termine per il deposito di note conclusionali prima dell'udienza di discussione;
opinando diversamente si dovrebbe ammettere la possibilità per il giudice di attribuire alle parti del processo diritti non previsti dal codice di rito.
Le considerazioni che precedono, per il loro carattere assorbente, rendono superfluo l'esame della questione relativa alla mancata decisione sull'istanza di remissione in termini allo scopo di consentire il deposito delle note conclusionali di parte appellante, che, secondo quanto dalla stessa prospettato, non sarebbero state accettate dal sistema.
In ogni caso va osservato che dal fascicolo telematico del giudizio di primo grado, visionabile dall'applicativo Consolle del Magistrato, le note conclusionali di OC risultano ritualmente depositate il 9.11.2020, così come risultano depositate il 7.11.2020 (quindi anch'esse entro il termine fissato dal giudice) le note conclusionali di : ciò induce CP_1
a ritenere che le problematiche evidenziate dall'appellante non abbiano comportato alcuna conseguenza dal lato del giudice, il quale ha potuto prendere cognizione delle note delle parti.
6. In ordine di priorità deve, poi, esaminarsi il terzo motivo, con il quale viene dedotta la violazione degli articoli 115, 116, 132 e 161 c.p.c. nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e la conseguente nullità della sentenza di primo grado, in relazione alla decisione di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da OC.
Le censure possono riassumersi nei seguenti termini: non trova riscontro negli atti l'affermazione secondo cui il contratto sarebbe stato stipulato in Venafro, mai fatta dalla
, e comunque contrastante con la realtà, essendo la stipula avvenuta in CP_1
Casalecchio di Reno;
la clausola del contratto indicante la competenza del Tribunale di
Isernia deve considerarsi come non apposta, in difetto di specifica e separata
10 approvazione per iscritto, nel caso di specie non intervenuta;
la clausola in questione, poi, ha un campo di applicazione (controversie relative all'interpretazione e/o applicazione del contatto) che esula da quello dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
la materia del contendere è più ampia rispetto a quella individuata dai contratti stipulati;
il contratto prevede elementi di nullità ulteriori derivanti dalla effettiva natura del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Il motivo è infondato.
6.1. Tra le diverse ragioni che il tribunale ha posto a fondamento della decisione di rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio vi è il rilievo della previsione, nel regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti, di quello di Isernia quale foro competente in via esclusiva per le controversie nascenti dal contratto: nei due contratti prodotti, di nolo a freddo di macchinari e di assistenza in cantiere, si tratta, rispettivamente, della clausola 9 e della clausola 5.
Premesso che nessuna delle parti del contratto (entrambe società) può considerarsi consumatore ai fini dell'applicabilità della disciplina di tutela in tema di clausole vessatorie di cui agli artt. 33 e ss. del d. lgs. n. 206/2005, le clausole di cui sopra, che individuano il foro convenzionale esclusivo relativo ai contratti stipulati tra le parti ex art. 28 c.p.c., non necessitavano di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., venendo in rilievo contratti, che, anche ove predisposti unilateralmente da
, erano destinati a regolare unicamente il rapporto contrattuale con OC. CP_1
In ordine all'obbligo della specifica approvazione, infatti, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma “è necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie” (Cass., n. 20461/2020; Cass., n. 17073/2013), circostanze sicuramente da escludere nel caso in esame, in cui il regolamento contrattuale è stato elaborato con riferimento a specifici negozi da stipulare con un'unica controparte.
Non vi è dubbio, poi, che l'ambito di applicazione delle clausole in esame (si fa riferimento, nel contratto di nolo a freddo, alle controversie relative all'”interpretazione
e/o applicazione del contratto” e, in quello di assistenza in cantiere, alle controversie insorte “in relazione o in conseguenza del contratto”) sia tale da comprendervi tutte le
11 controversie che hanno ad oggetto pretese il cui fatto costitutivo sono i contratti in oggetto.
Si fonda, senza dubbio, sui contratti, attenendo alla fase della loro esecuzione o applicazione, la controversia avente ad oggetto l'accertamento negativo relativo alla debenza di somme richieste in forza dei contratti stessi, non rilevando in senso contrario la circostanza che le difese dell'appellante abbiano ampliato il campo di indagine attraverso il riferimento a pretese relative a opere eseguite extra contratto, dal momento che queste sono pure sempre collegate funzionalmente alle opere contrattuali: a tal proposito si richiama l'insegnamento di Cass., n. 21503/2013, pronunciata con riferimento a un contratto di appalto, secondo cui sono sottratte al foro convenzionale stabilito tra le parti soltanto le opere realizzate in esecuzione di un diverso appalto, in alcun modo collegato al primo, “non potendosi logicamente separare la cognizione del contenzioso tra opere strettamente connesse” che in parte siano state eseguite al di fuori delle previsioni contrattuali.
Non osta all'applicazione della clausola relativa al foro convenzionale la dedotta natura del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, che parte appellante qualifica come subappalto: alla deduzione dell'appellante non si accompagna la richiesta di declaratoria di nullità o inefficacia dei contratti in esame e, comunque, la deduzione della reale volontà delle parti costituisce prospettazione di una simulazione relativa dei contratti, per effetto della quale essi (e quindi la previsione del foro convenzionale) non perdono efficacia.
La correttezza di una delle rationes decidendi utilizzate dal tribunale per giustificare la decisione sulla competenza territoriale, rende superfluo l'esame delle censure mosse alle altre, in particolare di quella con cui si critica l'affermazione secondo cui i contratti sarebbero stati stipulati in Venafro.
7. Con il quarto motivo l'appellante deduce la errata, illogica e carente motivazione del tribunale in ordine all'eccezione di difetto di interesse di a proporre domanda di CP_1 accertamento negativo, evidenziando che l'azione è stata proposta a fini meramente dilatori, per limitare od ostacolare la possibilità per OC di azionare il proprio diritto di credito.
Il motivo è infondato.
7.1. Il primo giudice ha correttamente richiamato l'insegnamento giurisprudenziale, secondo cui l'interesse ad agire ricorre in presenza di uno stato di incertezza suscettibile di determinare un pregiudizio e risolvibile soltanto con l'intervento del giudice.
12 In termini più specifici, la Cassazione ha chiarito che l'incertezza rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo non è di tipo puramente soggettivo, ma deve estrinsecarsi in fatti oggettivi quali “l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività” (Cass., n. 24552/2024).
Non vi è dubbio che l'iniziativa giudiziaria di sia collegata a plurimi atti di esercizio, CP_1 in via stragiudiziale, del diritto da parte della controparte contrattuale OC, indicati sin dalla narrativa dell'atto di citazione in primo grado: l'invio di nota del 25.10.2018, avente ad oggetto la pretesa di ulteriori somme, rispetto alle disposizioni contrattuali e, Par soprattutto, l'invio di comunicazione pec del 4.4.2019 con cui faceva pervenire ulteriore richiesta di somme di danaro, per complessivi € 354.570,40, a cui seguiva, con successiva pec del 9.4.2019, la trasmissione di 3 fatture dell'importo complessivo indicato.
È quindi concreto l'interesse a sentire accertare la non debenza delle somme richieste, come, del resto, palesato dal grado di specificità delle conclusioni formulate, in particolare quella di cui alla lett. b) dell'atto di citazione in primo grado: “accertare e dichiarare che la non vanta un credito residuo nei Parte_1 confronti della né di € 123.320,00, come da comunicazione del Controparte_1
25/10/2018, né, tantomeno, di € 354.570,40, come da fatture nn. 26, 27 e 28 del
09/04/2019, trasmesse a mezzo Pec in pari data”.
8. Attengono al merito della controversia i motivi quinto, rubricato con la lett. c (pagg. 42-
50 dell'atto di appello), sesto, rubricato con la lett. d (pagg. 50-53) e settimo, rubricato con la lett. e (pagg. 53-55), in cui sono esposte censure che, per la loro stretta connessione, devono essere trattate congiuntamente.
I motivi possono essere così riassunti.
Secondo l'appellante, il tribunale ha errato nell'affermare che grava sul convenuto in accertamento negativo l'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto di credito;
al contrario, spettava alla società appellata dimostrare l'inesistenza dei fatti costitutivi della pretesa avanzata dall'appellante oppure l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto vantato dall'appellante.
Aggiunge OC che non aveva interesse a proporre le proprie domande in via riconvenzionale nel giudizio iniziato da , avendo preferito azionarle in via CP_1 monitoria presso il Tribunale di Bologna, e che, quindi, ha legittimamente scelto di limitarsi a contestare la domanda, deducendo la natura di subappalto del rapporto
13 contrattuale intercorso tra le parti e affermando che, per mere esigenze contabili, “veniva presentata una fattura parziale di pagamento (con previa sottoscrizione di SAL obbligatorio per poter ottenere anche quel minimo pagamento parziale che la società
di mese in mese disponeva) e con espressa promessa (elemento facilmente CP_1 provabile in corso di causa) di regolarizzazione dei conteggi effettivamente dovuti”; inoltre nel corso del rapporto la società , appaltante dei lavori, aveva richiesto CP_1 lavori che avevano impegnato la subappaltante in ulteriori attività (trasporto di beni, vendita di materiale per cantiere, lavorazioni extra contratto, noleggio container marittimo per ricovero attrezzature, cisterna per gasolio, pompe per travaso acqua), il cui corrispettivo era stato riportato nelle fatture contestate.
Il tribunale ha, in ogni caso, pronunciato ultra petita rispetto alle difese svolte da , CP_1 la quale ha riconosciuto in atti la debenza degli importi indicati nelle fatture nn. 27/18 e
28/19.
Le censure sono fondate solo in minima parte.
8.1. L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato, secondo un orientamento giurisprudenziale che può dirsi consolidato, grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto e intende farlo valere in giudizio, anche se assume la posizione di convenuto in giudizio di accertamento negativo (in materia di somministrazione, Cass., n.
28984/2023; Cass., n. 15771/2022, Cass., n. 297/2020; in materia di rapporto di lavoro,
Cass., n. 16917/2012; Cass., n. 22862/2010; da ultimo, in materia di credito contrattuale fondato su fatture, Cass., n. 9706/2024).
Secondo l'orientamento indicato, le regole di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. si fondano sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti: tali principi trovano applicazione indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, “con la conseguenza che, in caso di azione di accertamento negativo del credito, sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria” (Cass., n. 9706/2024, cit.).
A fondamento di tale interpretazione, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, vi è, innanzitutto, il rilievo che, sul piano letterale, l'art. 2697 c.c. si riferisce a “chi vuol far valere un diritto in giudizio”, quindi prende in considerazione, quale punto di partenza,
l'iniziativa finalizzata a far valere un diritto, non a negare un diritto altrui.
La Suprema corte ritiene che sia necessario “non aggravare ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o
14 giudiziali della controparte”, precisando, al contempo, che le iniziative meramente vessatorie e dilatorie sono impedite dall'applicazione del principio secondo cui l'interesse ad agire deve essere attuale e giuridicamente apprezzabile.
Si pone in evidenza, infine, che attribuire rilievo, nelle azioni di accertamento negativo, alla posizione processuale delle parti, comporterebbe la conseguenza che “svanirebbero
i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza ai fini della distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, e, in particolare, quello secondo il quale è maggiormente ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare”
(Cass., n. 9706/2024, cit.).
L'applicazione al caso in esame del principio generale di cui sopra comporta che la Par società pur rivestendo la posizione processuale di convenuta e pur non avendo proposto nel presente giudizio domanda riconvenzionale di accertamento positivo dei crediti vantati, era gravata dall'onere di dimostrare il fatto costitutivo di tali crediti, la cui inesistenza aveva chiesto di accertare con l'azione proposta. CP_1
8.2. Come si ricava dalle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado, l'azione Par proposta si riferisce espressamente al credito vantato da in forza di specifiche fatture
(nn. 26, 27 e 28 del 9.4.2019), per un ammontare complessivo di € 354.570,40; è unicamente con riferimento alle prestazioni in esse indicate, quindi, che occorre verificare se la società appellante ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo del credito.
Sulla base della documentazione ritualmente acquisita non può dirsi fornita la prova del fatto costitutivo del credito predetto.
La stessa società appellante riconosce di aver tenuto una linea difensiva di semplice contestazione della fondatezza dell'accertamento negativo richiesto, ritenendo di non essere tenuta a provare la fondatezza del credito vantato, per la cui tutela aveva agito, successivamente alla proposizione della presente azione, dinanzi al Tribunale di
Bologna. Par si è limitata a sostenere che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, dietro lo schermo del nolo a freddo di macchinari e dell'assistenza in cantiere, celava in realtà un subappalto e che i pagamenti parziali disposti mensilmente da , eseguiti a seguito CP_1 di sottoscrizione dei s.a.l., erano destinati ad essere regolarizzati a seguito di conteggi relativi agli effettivi lavori svolti.
A tal riguardo ha affermato che vi era stata un'”espressa promessa” di regolarizzazione dei conteggi e che questo fatto è “facilmente provabile in corso di causa”, senza, tuttavia, fornire dimostrazione, mediante documenti ritualmente depositati (inutilizzabili sono i
15 documenti nuovi, inammissibilmente prodotti con l'atto di appello), né di patti aggiunti ai documenti contrattuali sottoscritti (prova da fornire per iscritto ex art. 2722 c.c.), né di una controdichiarazione attestante la simulazione relativa dei contratti, in quanto dissimulanti un subappalto (anche in questo caso la prova doveva essere fornita per iscritto ai sensi dell'art. 1417 c.c.). Par In ogni caso la prova testimoniale articolata da con la seconda memoria istruttoria, pur se inammissibile, in quanto diretta a dimostrare l'esecuzione di un contratto di subappalto e, quindi, la simulazione relativa dei contratti di nolo e di assistenza al cantiere, dopo un generico richiamo nell'atto di appello, non è stata richiesta con le note depositate in sostituzione di udienza (incentrate, sul piano istruttorio, esclusivamente sulla questione dell'ammissione dei documento depositati in appello) e non è stata neppure riportate nelle note di precisazione delle conclusioni del 12.9.2023.
8.3. Posto che il rapporto contrattuale tra le parti è regolato, in mancanza di prova di un contratto di subappalto o, comunque, di accordi diversi, dai contratti di nolo del 21.8.2017
e relativo addendum del 30.10.2017, e dal contratto di assistenza in cantiere del'8.1.2018, parte appellata ha dedotto (e dimostrato) che nel corso del rapporto OC ha emesso fatture corrispondenti alle quantità (giorni di impiego dei singoli mezzi presi a nolo) accertate in contraddittorio mensilmente (sono stati prodotti i s.a.l. sottoscritti dalle parti e dal responsabile di cantiere), con l'eccezione dell'ultima fattura n. 27 del
31.5.2018, che, secondo quanto prospettato da , non corrispondeva ai giorni di CP_1 utilizzo effettivo dei mezzi in cantiere, fattura che, tuttavia, non costituisce oggetto dell'azione di accertamento negativo.
Al contrario, i corrispettivi indicati nelle fatture oggetto di contestazione (come detto, si tratta delle fatture nn. 26, 27 e 28 del 9.4.2019), non trovano riscontro, se non in minima parte, nel regolamento contrattuale di cui si è detto.
Esaminando nel dettaglio i crediti portati dalle singole fatture poste a base della pretesa Par avanzata da si osserva quanto segue.
8.3.1. Il corrispettivo di € 286.822,00, indicato nella fattura n. 26/E del 9.4.2019, relativo al “saldo noleggio a freddo di macchine operatrici da agosto 2017 a giugno 2018” si riferisce a quantità (giorni di utilizzo in cantiere dei singoli mezzi indicati) che non trovano alcun riscontro nei s.a.l. mensili sottoscritti in contraddittorio (riepiloghi contabili mensili previsti, quale condizione del pagamento del corrispettivo, dalla clausola 4 del contratto di nolo del 21.8.2017, ribadita nell'addendum del 30.10.2017), né in altre prove, documentali o di altra natura, che era onere dell'appellante fornire.
16 A tal proposito va aggiunto che è rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio la Par prospettazione di (fatta per la prima volta in appello), secondo cui il reale tenore degli accordi tra le parti prevedeva il corrispettivo di € 40.000,00 mensili per l'esecuzione del contratto di subappalto e l'importo di € 286.822,00 rappresenterebbe la differenza tra Par l'importo complessivo dovuto a di € 400.000,00 (per dieci mesi di lavoro), e l'importo corrisposto da , pari a € 163.210,00 oltre Iva (fatture nn. 52, 55, 60, 68 del 2017 CP_1
e 3, 9, 11, 16 e 27 del 2018).
Priva di fondamento è, poi, la deduzione secondo cui non avrebbe contestato i CP_1 Par fatti su cui la pretesa di pagamento di è fondata, in quanto il solo fatto di aver agito in accertamento negativo implica di per sé la negazione della pretesa e dei fatti su cui la stessa si fonda, spettando a chi afferma quei fatti darne la dimostrazione.
8.3.2. Il corrispettivo di € 58.950,40, indicato nella fattura n. 27/E del 9.4.2019, relativo a
“
1. noleggio container marittimo per ricovero attrezzature;
2. vendita materiale per cantiere;
3. trasporti del materiale di cui sopra” si riferisce ad attività non previste in contratto, non remunerabili sulla base dei titoli ritualmente acquisiti in giudizio, e la cui effettiva esecuzione non è stata, comunque, dimostrata da OC, come era suo onere, per quanto detto in precedenza.
8.3.3. Discorso in parte diverso va fatto per quanto attiene al credito di cui alla fattura n.
28/E del 9.4.2019, emessa per il corrispettivo di € 12.200,00, relativo ad “assistenza cantiere relativa ai mesi gennaio 2018 a giugno 2018”.
Parte appellata ha sempre contestato la spettanza della somma indicata (così come quella portata dalla fattura n. 27/18, comunque non oggetto dell'azione di accertamento negativo), ritenendo che il titolo della pretesa, costituito dal contratto di assistenza in cantiere dell'8.1.2018, giustifichi il pagamento della minore somma di € 2.000,00 oltre
Iva.
La deduzione è fondata, in considerazione della chiara previsione della clausola 3 del contratto in esame, secondo cui “il corrispettivo per l'attività come sopra descritta è pattuito tra le parti “A CORPO” in € 2.000,00, oltre Iva se dovuta”.
Né la clausola suddetta né altre previsioni del contratto autorizzano a ritenere che il compenso pattuito fosse mensile;
depongono, anzi, in senso contrario sia la chiara indicazione della pattuizione “a corpo”, sia la previsione, contenuta nella clausola 2, secondo cui alle attività delegate dal responsabile di cantiere incaricato da , CP_1 elencate nella stessa clausola, il socio accomandatario di OC avrebbe provveduto
“laddove richiesto”, fatto che indica un'attività non continuativa, ma legata alle contingenti richieste di controparte.
17 8.4. All'esito della disamina che precede resta confermata la fondatezza della domanda di accertamento negativo relativa alla pretesa di pagamento di cui alle fatture emesse da OC nn. 26 e 27 del 9.4.2019, mentre, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve accertarsi la fondatezza parziale di quella relativa alla pretesa di pagamento di cui alla fattura n. 28 del 9.4.2019, per le cui prestazioni deve accertarsi la non debenza dell'importo di € 9.760,00, dato dalla differenza di € 12.200,00 ed € 2.440,00 (€ 2.000,00
+ Iva).
Dell'importo di € 2.440,00 deve, quindi, diminuirsi il complessivo ammontare delle somme pretese da parte appellante, rispetto al quale viene accolta la domanda di accertamento negativo.
9. L'accoglimento, sia pure in minima parte, dell'appello comporta la necessità di nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellante resta pure sempre soccombente e la sua vittoria parziale con riferimento alla riduzione dell'importo di cui alla fattura n. 28 del 9.4.2019 non consegue a una situazione di reale contrasto tra le parti, dal momento che ha sempre riconosciuto CP_1 di essere debitrice dell'importo di € 2.000,00 oltre Iva in base al contratto dell'8.1.2018.
L'esito del giudizio giustifica, quindi, una compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un sesto;
per la restante parte esse vanno poste a carico dell'appellante, con liquidazione del totale che per il primo grado resta quella operata dalla sentenza impugnata e per il presente grado viene operata nei termini di cui al dispositivo, con applicazione del D.M. 55/14 e ss. mm. in relazione allo scaglione applicabile e tenuto conto dell'attività espletata e del livello di complessità del processo.
La regolamentazione delle spese comporta l'assorbimento del tredicesimo motivo (pag.
72 dell'atto di impugnazione), con cui si lamenta la mancata motivazione della decisione con cui il tribunale ha posto a carico di parte appellante le spese processuali del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 279/2020 pronunciata dal Tribunale di Isernia in data 19.11.2020, proposto da Parte_1
con citazione notificata il 15.12.2020, nei confronti di così
[...] Controparte_1 provvede:
18 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in accoglimento parziale della domanda proposta da dichiara non dovute dalla Controparte_1 predetta società a le somme di cui alle fatture Parte_1 nn. 26 e 27 del 9.4.2019, e quelle di cui alla fattura n. 28 del 9.4.2019 limitatamente all'importo di € 9.760,00;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata 5/6 delle spese di entrambi gradi di giudizio, che per il primo grado restano liquidate per l'intero nell'importo indicato nella sentenza impugnata e per il presente grado si liquidano, sempre per l'intero, in € 7.120,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e
Cpa come per legge;
dichiara compensato tra le parti il restante sesto.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 6.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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