Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
L'azienda, quale complesso di elementi materiali ed immateriali organizzati in un'individualità oggettiva per la funzione imprenditoriale, può essere oggetto di conferimento sociale, che comporta l'automatica cessione dei crediti relativi all'azienda trasferita, ivi compreso quello costituito dall'indennizzo da accessione invertita (per avvenuta esecuzione di opera pubblica su terreno già facente parte dell'azienda stessa), il quale è privo di quel carattere "personale" che, ai sensi dell'art. 2558 cod. civ. è preclusivo della suddetta cessione automatica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA V. VENETO 108, presso l'avvocato CLAUDIO ROSSANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GERHARD BRANDSTATTER, WILMA VALENTINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NC AUTONOMA DI BOLZANO,
MA RE Sas di ING. GI & C.;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 04714/97 proposto da:
MA RE Sas di DE TO & C., in persona del socio accomandatario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO ORESTE GIORGI 10, presso l'avvocato ANTONIO APPELLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO PASQUALI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente -
contro
AN FR,
NC AUTONOMA DI BOLZANO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 58/96 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 26/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/98 dal Consigliere Dott. Enrico PAPA;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Pasquali, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
FR MA convenne -con citazione notificata il 1^ giugno 1979- davanti al Tribunale di Bolzano la Provincia Autonoma, per il riconoscimento del diritto alla retrocessione di un'area (facente parte di una maggiore estensione), già da destinare alla esecuzione di un'opera pubblica al prezzo da stabilirsi secondo la normativa in :materia; l'Ente convenuto si oppose alla domanda;
intervenne poi in giudizio - con carparsa del 18 ottobre 1983- la Società Maso Renner di Ing. Piergiorgio Gazzini & C. S.a.s. di Lavier, deducendo di avere acquistato, con contratto di conferimento di azienda dell'11 ottobre 1982, il complesso immobiliare ricomprendente i suoli oggetto della domanda, e chiedendone la restituzione in proprio favore;
respinta l'istanza di estromissione dell'attore e sulle conclusioni di lui limitate al rimborso delle spese processuali ad opera del convenuto, mentre la Società interventrice insistette nell'accoglimento della sua domanda e l'Ente mantenne la propria opposizione -in via gradata formulando richieste circa le modalità di determinazione -del prezzo di retrocessione-, il Tribunale (con sentenza n. 887 del 13 luglio 1990) respinse entrambe le domande: ritenne, infatti, di non poter pronunziare su quella principale, non riproposta in sede di precisazione, e di non potere accogliere quella della Società interventrice, non essendo trasferibile il diritto alla retrocessione.
Appellarono separatamente il MA e la Società Maso Renner - la quale propose anche separata inpugnazione incidentale-: il primo affermò l'inefficacia della rinunzia alla domanda ad opera del difensore, sfornito di potere dispositivo del diritto in contesa e, nel merito, ribadì l'esattezza della conclusione -negativa per l'interventrice- del primo giudice, in quanto le vicende dei beni confinanti con quelli espropriati restavano estranee alla retrocessione, spettante unicamente al proprietario espropriato;
la seconda contrastò, in particolare, la conclusione medesima, per essere il diritto alla retrocessione espressamente inteso a tutelare l'unità produttiva. L'Ente appellato tenne ferma la propria opposizione, formulando comunque rilievi circa le modalità di determinazione del corrispettivo della (eventuale) retrocessione. Riuniti i gravami, la Corte di Appello di Trento, con sentenza del 19 dicembre 1995 depositata col n. 58 il 26 gennaio 1996, ha respinto nel merito la impugnazione del MA, con integrale compensazione delle spese, contestualmente- ordinando la prosecuzione del giudizio fra la Società Maso Renner e la Provincia Autonoma di Bolzano.
Ha, in primo luogo, escluso l'efficacia della rinunzia del difensore alla domanda, affermando la possibilità per la parte di riproporre nel corso del medesimo giudizio (sia pure in diversa fase processuale) la domanda inefficacemente abbandonata;
ha considerato preclusa la produzione (attuata solo col deposito degli scritti conclusivi in appello) di una lettera del MA contenente l'autorizzazione al difensore stesso alla rinunzia;
ha, quindi, sulla scorta di Cass., Sez.un., 6144/1991, affermato la trasferibilità del diritto alla retrocessione, stante il diritto soggettivo (di natura potestativa) alla restituzione del bene, non di carattere personale ma con contenuto patrimoniale, esercitabile quindi anche da soggetto diverso dall'originario titolare;
ha, poi, affrontato il problema della forma del negozio traslativo corrispondente, rilevando -con riguardo all'art. 69 r.d. 2440/1923 in materia di cessione dei crediti dei privati nei confronti della p.A.- la necessità non solo della forma scritta 'ad substantiam' ma anche, quanto meno, della scrittura privata autenticata, e puntualizzando che l'unico atto munito di tale forma era quello di conferimento della azienda del MA nella società Maso Renner s.a.s.
Su tali premesse, ha considerato che il complesso immobiliare oggetto del procedimento ablatorio riguardava una 'porzione' dell'azienda agricola MA per ubicazione, natura e collegamento funzionale, ritenendo, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti al processo, 'comprovato che l'azienda MA in sede di conferimento venne considerata come un complesso unitario e che dell'originario complesso unitario certamente faceva parte quella porzione di beni immobili espropriati dalla Provincia Autonoma al fine di realizzare una opera pubblica'. Ha dunque affermato la natura aziendalè del diritto alla retrocessione, come tale trasferito al cessionario secondo la disciplina in materia di cessione d'azienda (artt. 2558, 2559, 2560 c.c.), applicabile anche al conferimento d'azienda (Cass. 6270/1980). Nella medesima direttiva -con evidente riferimento alla prospettazione difensiva, ancora nella presente sede riproposta dal MA- ha ritenuto applicabile, per il caso del trasferimento dell'azienda della quale faceva parte il fondo espropriato, la regola desumibile dall'art. 44 legge reg. Trentino n. 7/1956 (conforme all'art. 60 legge 2359/1865), sulla attribuzione dell'interesse legittimo alla retrocessione parziale non solo agli espropriati ma anche 'agli aventi ragione che abbiano la proprieta' dei beni da cui fu staccato quello espropriatò, escludendo la rilevanza del riferimento del successivo art. 48 ('rectè: 47, di tenore analogo allart. 63 della legge statale) ad un diritto del (solo) soggetto destinato a subentrare, dovendosi riguardare non la diversa qualificazione soggettiva, sibbene la 'intrinseca valenza reale trasferibile unitamente alla cosa' oggetto del diritto (o dell'interesse) alla retrocessione. Ha ritenuto la costruzione compatibile con la natura del provvedimento di retrocessione, avente efficacia 'ex nunc' e non influente sul procedimento espropriativo, concludendo che 'sembra quindi possibile ritenere che la posizione dell'espropriato ai fini dell'esercizio (del diritto) alla retrocessione possa essere assunta anche da soggetti diversi qualora essi siano divenuti titolari di posizioni soggettive collegate ai beni da cui fu staccato il fondo oggetto della espropriazione e non utilizzabile a fini pubblici, con la conseguenza che 'il trasferimento dell'azienda nella quale era inserito il fondo oggetto dell'espropriazione imponga di ritenere trasferito il diritto (non reale e quindi obbligatorio, ma a contenuto reale) alla retrocessione'. Talche', dopo aver ribadito, alla stregua dei rilievi già svolti ed in particolare della relazione giurata di stima redatta ai fini del conferimento, che il bene oggetto della domanda era ubicato 'al centro dei terreni coltivati dal MA e successivamente conferiti nella Societa'', ha concluso per la legittimazione attiva esclusiva di quest'ultimo alla domanda di retrocessione, considerando irrilevante, ai fini dell'efficacia nei confronti dell'amministrazione ceduta, la mancata notifica, per essere intervenuta la cessione in corso di causa, con applicabilità alla fattispecie, anche ai fini sostanziali, della disciplina dettata dall'art. 111 c.p.c. in ordine alla successione a titolo particolare nel diritto controverso.
Per la cassazione della sentenza ricorre FR MA, formulando due motivi, illustrati da memoria.
La Società Maso Renner, nel resistere con controricorso, propone ricorso incidentale affidato ad unico mezzo, il tutto illustrato da memoria.
La Provincia Autonoma di Bolzano non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione
Denunzia il ricorrente, in ordine successivo, violazione di legge, sotto un triplice profilo (artt. 2555, 2556, 2558-2560 c.c.;
1350 c.c. e 69 r.d. 2440/1923; 44 e 47 legge reg. Trentino Alto Adige n. 7/56), e collegati difetti di motivazione, articolando i propri rilievi nella maniera che segue.
a) Il carattere globale della cessione (e del conferimento) d'azienda, desumibile dalla disciplina degli artt. 2558-2560 c.c. comporta la limitazione del subingresso dell'acquirente ai 'diritti aziendali', i quali presuppongono un vincolo di organizzazione dei beni, desumibile dalla stessa definizione di azienda, contenuta nell'art. 2555: una caratteristica siffatta non è attribuibile al diritto alla retrocessione, dovendosi, in aggiunta, considerare che il conferimento ha avuto ad oggetto agricola funzionante, contrattualmente descritta nei suoi elementi, integrà, cui non poteva collegarsi la pretesa alla retrocessione, 'relativa ad un fondo espropriatogli molto prima del conferimento. b) Ne', in ragione delle stesse considerazioni, è applicabile in via analogica al caso in esame la disciplina sulla cessione dei diritti facenti capo all'azienda. In aggiunta, va poi considerato che l'istituto della retrocessione comporta la restituzione dell'indennità da parte dell'avente diritto, talché, dovendo la successione ipotizzata riferirsi alla posizione complessiva di lui, in mancanza di conferimento dell'importo percepito a titolo d'indennità, si ravviserebbe un conferimento con 'forti connotati di aleatorieta', certamente non connaturali ad un contratto di conferimento d'aziendà: rilievo, questo, per nulla considerato nella motivazione della Corte territoriale.
c) Lo stesso giudice 'a quo', ha confuso le diverse ipotesi considerate nella legge regionale sulle espropriazioni (analogamente a quanto si stabilisce nella legge generale statale in materia), in relazione alle quali deve ribadirsi che la trasferibilità del diritto è limitata alla retrocessione parziale, mentre, per quella totale, è legislativamente previsto il diritto alla restituzione in capo esclusivamente all'espropriato.
d) Una volta individuato -come ha fatto la Corte di merito-l'unico atto astrattamente idoneo al trasferimento nel conferimento dell'azienda, andava considerato che, in esso, oltre a non essere conferita l'indennità, non si legge alcun cenno -nemmeno 'per relationem'- al diritto che si assume trasferito, malgrado la necessità della forma 'ad substantiam', fissata, in materia di diritti immobiliari, nello stesso art. 2556 c. c. e) La mancata notifica alla p.A. della (ipotizzata) cessione non può essere superata attraverso il richiamo all'art. 111 c.p.c., poiché in tal modo si perverrebbe al superamento dei requisiti di validità dell'atto in presenza di un giudizio.
Oppone la Società, sotto il profilo della denunziata violazione di legge: a) la trasferibilità del diritto alla retrocessione del bene non utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica;
b) la sussistenza della forma 'ad substantiam' in relazione all'atto di conferimento d'azienda, di agevole interpretazione anche alla stregua di altri dati documentali (contratto preliminare dell'11 ottobre 1982, nel quale risulta previsto il diritto alla retrocessione;
lettera del MA del 10 ottobre 1983 al proprio legale, con avvertenza del passaggio al 'successore' del diritto in contesa); c) l'impossibilità di ipotizzare un difetto di forma, in ordine sempre al conferimento d'azienda, con riguardo all'art. 69 r.d. 2440/1923, disposizione applicabile solo alle amministrazioni statali in senso stretto;
d) l'effetto in realtà 'controproducente' dell'argomento tratto dalla legge regionale in materia di retrocessione, stante l'espresso richiamo dell'art. 47 all'art. 44, che dimostrerebbe, per altro verso, la non necessità della forma prevista dall'art. 69 r.d. 2440/1923 cit. Deduce, quindi, la mancata esposizione autonomia di vizi di motivazione nel ricorso avversario, ribadendo il superamento della disposizione circa la notifica all'amministrazione ceduta, per essere intervenuta, la cessione, in corso di causa.
A tali contestazioni, fa seguire il proprio ricorso incidentale, espressamente 'chiedendo la refusione delle spese processuali di I e II grado', sulla considerazione della mala fede di controparte, alla stregua dei dati processuali (fra cui, in aggiunta ai due documenti già menzionati, una 'promessa di compravendita' del 30 novembre 1982, contenente la cessione al MA, proprio a titolo di corrispettivo del diritto alla retrocessione, di un appartamento e di una somma di danaro), in tal modo censurando, per vizio di motivazione, il regolamento delle spese contenuto nella sentenza impugnata.
Riuniti i ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., rileva il collegio che quello principale risulta infondato e va, dunque, rigettato.
Si premette che i singoli spunti di censura investono come esplicitamente risulta da p. 7 del ricorso principale- la conclusione della Corte territoriale, la quale 'ravvisa nel vincolo produttivo, che a causa ampiamente inoltrata, continuerebbe a legare il bene espropriato all'azienda ceduta, l'elemento giustificante il trasferimento del diritto alla retrocessione unitamente all'azienda agricola -dal quale era rimasto separato- in quanto di natura "aziendale"; cio' senza la necessità di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento stessò.
Ciò posto, deve esaminarsi per primo, stante l'intrinseco carattere di pregiudizialità logica, il profilo attinente alla legittimazione dell'avente causa dallo espropriato, in caso di retrocessione totale, negata 'sub' e) nel ricorso -ed, attraverso riferimenti giurisprudenziali, nella memoria-, col dedurre la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956 n. 7 (di contenuto analogo a quello dell'art. 63 della legge 2359/1865), che non ne prevede l'estensione agli aventi causa dall'espropriato, affermata invece nel precedente art. 44 (il quale a sua volta riecheggia l'art. 60 della legge statale sulle espropriazioni), sulla base di una 'ratio' del tutto peculiare. L'impostazione nuove da considerazioni esatte, circa la natura delle due posizioni soggettive, per trarne nondimeno conseguenze inaccettabili.
In caso di retrocessione parziale, viene tutelata la posizione (di interesse legittimo: Cass., Sez.un., 9131/1994) degli espropriati o degli aventi causa (secondo la dizione dell'art. 44 della legge regionale, laddove la legge statale parla, con :maggiore ampiezza, di 'aventi ragionè) da essi, 'che abbiano la proprieta' dei beni da cui fu staccato quello espropriatò, mentre, in ipotesi di retrocessione totale, viene considerata (nell'art. 47 della legge regionale, omologo all'art. 63 di quella statale) la posizione -di diritto soggettivo- dei soli 'espropriati'. La diversità di disciplina, sotto il profilo che direttamente interessa (essendo incontestata l'ipotesi di retrocessione totale, in presenza delle richieste, sia dell'espropriato che della pretesa avente causa, della 'previa declaratoria di decadenza della dichiarazione di pubblica utilita' relativa alla costruzione dell'Istituto Psicopedagogicò: cfr. conclusioni del MA e della Società Maso Renner riportate nella sentenza impugnata), sta a significare non già l'impossibilità di subingresso nella posizione dell'espropriato in ipotesi di retrocessione totale -regola prospettata dal ricorrente, che risulterebbe contraria ai principi-, sibbene la peculiarità del subingresso medesimo, nei casi di retrocessione parziale, che richiede un 'quid pluris' rispetto alle regole generali sulla successione nei diritti.
Ed infatti, nell'ipotesi di retrocessione parziale, la ragione della tutela del privato non è riconducibile alla inutilizzabilità del bene in relazione all'opera pubblica per cui fu appreso e, quindi, alla mancanza dell'interesse generale che legittima l'espropriazione -come si verifica invece per quella totale-, ma va ravvisata 'nella finalita' di soddisfare l'esigenza d'interesse generale di ricostituire (nella misura possibile) l'originaria unità fondiaria, attraverso la reintegrazione della proprietà smembrata ed il ricongiungimento del relitto alla parte residua del fondo espropriatò (Cass. 3708/1980, citata dal ricorrente). Per questo, nelle disposizioni omologhe richiamate, si legge il riferimento sia agli espropriati che agli aventi ragione (aventi causa, secondo la legislazione regionale) da essi, con la precisazione -introdotta da un pronome relativo, il quale va riferito sia ai primi che ai secondi che sono ammessi alla retrocessione i soggetti 'che abbiano la proprieta' dei beni da cui fu staccato il fondo espropriatò. La peculiarità è data appunto dalla indicata qualificazione soggettiva, che porta ad individuare i soggetti legittimati, sia nell'ambito di più proprietari (si pensi all'ipotesi di espropriazione 'pro quota', con domanda di retrocessione dopo l'apporzionamento), sia tra più aventi causa (con tutela assicurata a quello cui sia toccato l'immobile da 'reintegrare'), sia, naturalmente, fra originario espropriato e soggetto subentratogli:
ed, anzi, a tale ultimo riguardo, la richiamata Cass. 3708/1980, dopo avere affermato che l'avente causa dall'espropriato esercita la pretesa relativa all'acquisto dei relitti 'iure proprio', pure essendo rimasto estraneo al rapporto di espropriazione, significativamente rileva cime -preferendo la legge all'espropriato l'acquirente della parte residua non espropriata dell'immobile, che nessun sacrificio ha sopportato- debba ritenersi che, nell'ipotesi prevista dall'art. 60, la tutela del diritto di proprietà - contrariamente a quanto avviene in caso di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità- non funga come criterio assolutò.
Onde, lungi dal potersi condividere la conclusione del ricorrente principale, la quale indurrebbe ad 'escludere dalla fattispecie della retrocessione totale la eccezionale legittimazione dell'avente causa, introdotta invece -per le ragioni esposte- nell'ipotesi di restituzione parziale' (memoria, p. 7; in contrasto, forse, con l'introduzione della censura nel ricorso, dove si riscontra essere 'la trasferibilita' del diritto su cui si disputa, in sè non contestatà -p. 10-), deve ribadirsi la consolidata affermazione (Cass. 575/1985, richiamata, con altre anteriori, in Cass., Sez. un., 6144/1991, alla quale ultima si fa riferimento nella sentenza impugnata), secondo cui gli espropriati sono, in ipotesi di retrocessione totale, titolari di uno 'ius ad rem' di carattere potestativo a contenuto patrimoniale, come tale trasmissibile secondo le regole generali -sia 'mortis causa' che per atto fra vivi-. Si può passare quindi all'esame dei profili 'sub' d) ed e), in qualche misura fra loro collegati, avuto riguardo alla premessa enunciazione del vizio dedotto, come 'violazione e falsa applicazione dell'art. 1350 c.c. e dell'art. 69 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 in tema di forma richiesta "ad subastantiam", rispettivamente per i negozi traslativi di immobili e per gli atti di cessione dei crediti vantati da privati nei confronti della Pubblica Amministrazione'. Il primo profilo non riveste, in realtà, autonoma rilevanza, stante l'affermazione del giudice 'a quo' circa l'applicabilità al trasferimento del -diritto alla retrocessione, vantato nei confronti di Ente territoriale diverso dallo Stato, della disciplina dettata, dall'art. 69 (comma 3) r.d. 2240/1923 cit., da cui è stata tratta la conclusione 'che per la riconosciuta necessita' che il negozio di trasferimento del diritto alla retrocessione sia disposto con scrittura privata autenticata, il solo negozio astrattamente valido ai fini del trasferimento non può che essere considerato l'atto di conferimento dell'azienda del MA nella società Maso Renner sas, il solo tra gli atti processuali avente il requisito di forma richiestò. Si osserva, in primo luogo, che non hanno pregio le contrarie deduzioni della controricorrente incidentale sul punto, poiché gli atti dalla stessa richiamati sono stati espressamente esclusi dalla corte territoriale, in parte per ragioni d'indole processuale e, comunque , proprio in virtù dell'impostazione e della conclusione riportate, che non risultano investite dal ricorso incidentale. Si aggiunge, quindi, che la premessa della successiva indagine è appunto quella della mancata previsione espressa della contestata cessione, talché il problema si pone come un aspetto della stessa questione circa la natura 'aziendale' del diritto, negata nel ricorso principale attraverso il punto a). Il secondo profilo, attinente non alla forma propriamente detta dell'atto implicante la cessione, sibbene alla necessità della relativa notifica alla p.A., desunta sempre dall'art. 69 (comma 1) r.d. 2440/1923, è infondato, di fronte al rilievo della corte 'di merito secondo cui, essendo intervenuto il trasferimento in corso di causa, la regolamentazione prevista nell'art. 111 c.p.c. ha riverberato i suoi effetti anche sull'aspetto sostanziale dei rapporti fra le varie parti in causa: difatti, sotto il profilo qui in esame, non e' contestabile che la notifica condiziona la sola opponibilità alla p.A., onde non può essere invocata, ai fini proposti, dal cedente (arg. art. 69 cit. comma 2; cfr. Cass. 7020/1997, che riconduce nella categoria dell'inopponibilità gli stessi requisiti formali rimasti comunque definitivamente fissati con la decisione impugnata, per quanto detto in relazione al precedente punto).
Residua pertanto la doglianza puntualizzata in premessa, la quale, superati gli aspetti circa la legittimazione del cessionario e la intrinseca validità/efficacia dell'atto individuato come fonte del subingresso all'espropriato nel diritto potestativo alla retrocessione totale, risulta articolata nei punti a) e b) primo motivo, estendendosi all'aspetto restante del punto d), da esaminarsi -si ripete- in relazione al primo profilo.
I profili di censura in questione sono infondati, quanto alla dedotta 'violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in tema di cessione di azienda (artt. 2555, 2556, 2558-2560 c.c.)', una volta precisato che qui non si tratta di successione nei contratti aventi per oggetto beni aziendali non appartenenti all'imprenditore (od. contratti d'azienda) ne' di contratti dal medesimo stipulati per l'esercizio dell'impresa (od. contratti d'impresa), sibbene di cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta ('idest', conferita:
Cass. 6270/1980), intesa come subingresso nei crediti, con oggetto diverso dalla moneta, relativi all'azienda ceduta, nella prospettiva segnata dall'art. 2559 c.c. Significativo, in questa prospettiva, si rivela il precedente di Cass., Sez.un., 9802/1993, che, nello specifico caso di conferimento d'azienda, ha affermato essere ricompreso nei crediti automaticamente ceduti, ai sensi del cit. art. 2559, quello costituito dall'indennizzo da accessione invertita relativamente ad immobile già facente parte dell'azienda medesima -escludendone la natura personale, nell'ottica del comma 1 del precedente art. 2558-. Da tale orientamento il collegio non ha ragione di discostarsi, attesa la 'ratiò della complessiva disciplina legislativa, nella materia in esame, che è quella di mantenerne integra l'unità funzionale dell'azienda come 'universitas' (Cass. 8219/1990), fermo restando che tutti gli oneri di forma devono intendersi riferiti allo stesso atto di cessione -più precisamente: di conferimento-, poiché il subingresso, ricorrendone gli altri requisiti, si verifica automaticamente, in forza della disciplina medesima, vale a dire 'ipso iurè (cfr., oltre la stessa Cass. 9802, in via generale, Cass. 2714/1996, 8219/1990 cit., ed, in relazione ad una impostazione riscontrata da valida dottrina, già Cass. 5152/1983, 632/1979, 2031/1973, 171/1972, 707/1968). Ne deriva il superamento del residuo profilo `sub' d), dove dalla 'natura immobiliare del diritto controverso` si fa discendere la necessita' di forma scritta 'ad subastantiam', mentre nell'atto `non vi è traccia dell'immobile, oggetto del diritto contesò (ricorso, p. 11). Da tale ultimo spunto, poi, può trarsi materia per ribadire -escludendo la violazione di legge- la riconducibilità della posizione soggettiva del subentrante ad un rapporto di credito, posto che qui si tratta (non della pretesa al risarcimento dei danni da occupazione appropriativa, presa in esame da Cass. 9802/1993, ma) del diritto a conseguire la retrocessione totale del bene per decadenza della dichiarazione di pubblica utilità. Difatti, una volta esercitato il diritto potestativo alla restituzione del bene rimasto inutilizzato -tanto più se, come sottolinea il ricorrente principale, prima dello stesso conferimento dell'azienda-, fra le parti intercorre un rapporto obbligatorio avente ad oggetto il ritrasferimento ad opera dell'espropriante, previo pagamento del prezzo in capo all'espropriato, con effetto acquisitivo 'ex nunc', in uno schema che denota, pertanto, un diritto 'ad rem' e non 'in re', - aspetti sottolineati entrambi nella sentenza impugnata, p. 16 seg., 17 seg.; cfr. fra le altre, nei sensi indicati, Cass. 7628/1994). Deve dunque concludersi che le ragioni di censura, articolate 'sub' a) del primo motivo, risultano infondate sotto il profilo della violazione di legge, e vanno ulteriormente considerate sotto quello, connesso, del difetto di motivazione, cui viene dal ricorrente esteso, attraverso una specifica prospettazione, l'aspetto illustrato al punto b) .
Il vizio, così dedotto, non appare tuttavia configurabile, in entrambe le articolazioni proposte.
Quanto alla prima, va considerato che il giudice 'a quo', nell'attenersi ai principi finora enunciati -nell'esame dei profili ancora in questa sede censurati-, ha affermato la natura 'aziendale' del diritto della società cessionaria alla retrocessione totale, considerando gli elementi di fatto risultanti dal conferimento dell'azienda MA alla Società Maso Renner. Ha per tale via accertato che 'il complesso immobiliare oggetto del provvedimento ablativo concerneva una porzione della azienda agricola unitariamente considerata', in ragione della ubicazione (esattamente al centro dei terreni coltivati dal MA e successivamente conferiti alla Società), della destinazione produttiva unitaria (vigneto e bosco ceduo), della sottoposizione globale ad ipoteca in favore di un istituto di credito, concentratasi, per effetto del procedimento espropriativo, sulla parte di immobili non interessata da esso, m pur sempre a garanzia del debito residuo verso l'istituto mutuante, valutato come passività dell'azienda, con 'ammontare detratto dall'attivo considerato ai fini del conferimento' (sent., p. 13 seg., 18). Si tratta di valutazioni complessive, immuni da vizi logici, che rendono non censurabile il giudizio circa l'inclusione 'ipso iure' del diritto alla retrocessione nell'atto di conferimento dell'azienda.
Quanto alla seconda articolazione, si osserva che il mancato esame specifico in sede di merito, di per sè inidoneo a configurare il vizio denunziato (Cass. 4388/1996), va correlato alla inconciliabilità della tesi addotta dalla parte con la 'ratio decidendi' complessiva della sentenza impugnata. Afferma il ricorrente che, in mancanza di conferimento espresso dell'indennità, ne risulterebbe il carattere aleatorio del contratto, incompatibile con la natura del conferimento d'azienda: e l'assunto, nel delineato contesto, non è idoneo a far acquistare il carattere della decisività all'argomento offerto, il quale risulta in contrasto con i principi, seguiti dal giudice 'a quo' ed in precedenza riaffermati. Alla stregua di essi, deve ribadirsi che il rapporto espropriativo propriamente detto, e quello instauratosi in conseguenza dell'esercizio del diritto potestativo alla retrocessione totale, sono autonomi e separati, stante la già rilevata efficacia 'ex nunc' di eventuali accordi amichevoli ovvero della sentenza costitutiva della retrocessione medesima, onde non 'rivive' l'obbligazione dell'espropriante di pagare la scam depositata a titolo di indennità, ma 'nasce' la (nuova) obbligazione dell'espropriato -o dell'avente causa da esso- di pagare il prezzo del ritrasferimento (Cass. 6253/1994): talché l'argomento medesimo si rivela, ai fini proposti, irrilevante.
Respinto il ricorso principale, quello incidentale risulta inammissibile.
La Società Maso Renner, dopo aver contestato la prospettazione avversaria, espressamente afferma che 'non puo' limitarsi a resistere al ricorso di natura defatigatoria promosso dal MA, ma deve proporre ricorso incidentale, chiedendo la rifusione delle spese processuali di primo e secondo gradò (ivi, p. 7): onde, richiamati gli argomenti ritenuti favorevoli alla propria tesi -peraltro risultanti anche da atti non esaminati dal giudice 'a quo', per irrituale produzione ovvero per affemata irrilevanza-, denunzia il vizio di motivazione in ordine alla intervenuta compensazione delle spese processuali, contrastata attraverso il rilievo della illegittimità ed infondatezza del gravame a suo tempo proposto da controparte. La doglianza risulta inammissibile, in quanto, una volta esclusa la violazione di legge (non essendo state poste le spese, neppure in parte, a carico della parte vittoriosa), la valutazione discrezionale del giudice 'a quo' non è stata impugnata in positivo, sotto il profilo della illogicità o erroneità della giustificazione data a fondamento della disposta compensazione (in concreto individuata nella 'complessita' della vicenda sia sotto il profilo fattuale che giuridicò), sibbene soltanto contrapponendovi considerazioni diverse (le quali, alla stregua dei richiamati elementi, si compendiano nella 'totale assenza di buona fede nella interpretazione del rapporto negoziale'), in tal modo inannissibilmente contrastando le modalità di esercizio dei poteri discrezionali dello stesso giudice di merito, cui non corrisponde nemmeno un dovere di motivazione specifica (cfr., fra le più recenti, Cass. 4997/1998, 9762 e 5174/1997). La soccombenza ripartita, rapportata alla differenziata rilevanza dei contrapposti motivi di censura, giustifica la compensazione delle spese processuali, relative al giudizio di cassazione, in ragione di un terzo fra le parti costituite;
la restante frazione di quelle anticipate, per il giudizio medesimo, dalla Società Maso Renner va invece posta, in applicazione del medesimo criterio della soccombenza, a carico del ricorrente principale.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara inamnissibile l'incidentale.
Condanna il ricorrente principale alla refusione dei due terzi delle spese processuali anticipate dalla ricorrente incidentale - compensato fra le parti il terzo residuo-, liquidando tale frazione in complessive lire 4.170.210, di cui lire 4.000.000 per due terzi di onorari.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria IL 22 gennaio 1999