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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/12/2024, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2097/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/02/2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 18.04.1985
Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alfonso Pilato presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3 nata a [...] il [...] cittadina: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...](Spagna) a calle Fastenrath 8 atico 1 con l'Avv. Alfonso Pilato presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 05.01.2023 (anno 2023 atto n.
19 Registri dello stato civile del Comune di Milano parte 1 serie A)
separati con sentenza del Tribunale di Milano n. 309/2024 del 17/04/2024
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/02/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Barcellona (Spagna) in 08035, Calle Fastenrath, 8, condotta in locazione, resta nella definitiva ed esclusiva disponibilità del marito. I coniugi si ripartiranno di comune accordo mobili e arredi;
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non vantare reciprocamente diritto alcuno al concorso nel proprio mantenimento;
3. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver compiutamente regolamentato ogni altro rapporto economico e finanziario intercorrente tra di loro con reciproca soddisfazione
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 17.04.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con successiva ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 05.01.2023 tra Pt_3
e
[...] Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 04.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/02/2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 18.04.1985
Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alfonso Pilato presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3 nata a [...] il [...] cittadina: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...](Spagna) a calle Fastenrath 8 atico 1 con l'Avv. Alfonso Pilato presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 05.01.2023 (anno 2023 atto n.
19 Registri dello stato civile del Comune di Milano parte 1 serie A)
separati con sentenza del Tribunale di Milano n. 309/2024 del 17/04/2024
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/02/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Barcellona (Spagna) in 08035, Calle Fastenrath, 8, condotta in locazione, resta nella definitiva ed esclusiva disponibilità del marito. I coniugi si ripartiranno di comune accordo mobili e arredi;
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non vantare reciprocamente diritto alcuno al concorso nel proprio mantenimento;
3. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver compiutamente regolamentato ogni altro rapporto economico e finanziario intercorrente tra di loro con reciproca soddisfazione
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 17.04.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con successiva ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 05.01.2023 tra Pt_3
e
[...] Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 04.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG