TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1259/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g.1259/2024 tra
(C.F.: ), nato a [...] nel Frignano (Mo), il Parte_1 C.F._1
13.05.1968 ivi residente in [...] int. 9, elettivamente domiciliato in Pavullo n/F
(Mo), in via del Molinetto n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Sara Ruggeri;
RICORRENTE OPPONENTE contro
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Viale Reiter n. 72 presso la Sede Provinciale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Oreste CP_1
Manzi;
RESISTENTE OPPOSTO
Oggi 15/04/2025 ad ore 10.15 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. SARA RUGGERI ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. BASILE Controparte_1
GIUSEPPE ha depositato tardivamente le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1259/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] nel Frignano (Mo), il Parte_1 C.F._1
13.05.1968, ivi residente in [...] int. 9, elettivamente domiciliato in Pavullo n/F
(Mo), in via del Molinetto n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Sara Ruggeri;
RICORRENTE OPPONENTE contro
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Viale Reiter n. 72 presso la Sede Provinciale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Oreste CP_1
Manzi;
RESISTENTE OPPOSTO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/04/2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 155/2024 del 08/04/2024 RG n. 554/2024 emesso dal Tribunale di
Modena, Sezione Lavoro e notificato in data 13.06.2024, con cui è stato intimato: “di pagare a CP_1 la somma di € 21.195,12, oltre interessi in misura legale decorrenti dalla data di deposito del ricorso ed alla rifusione delle spese e competenze relative alla procedura monitoria, che si liquidano in complessivi € 1.300,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, oltre spese di contributo unificato”, a titolo restitutorio dell'indennità di disoccupazione indebitamente percepita.
In particolare, il sig. ha dedotto: Parte_1
pagina 2 di 4 - di essere stato licenziato da Sichenia Gruppo Ceramiche Spa il 4.2.2016 “per superamento del comporto”;
- di aver presentato tramite il Sindacato CGIL, in data 11.02.2024, domanda di ricezione della
Naspi, essendo stato erroneamente indicato dal sindacato nella domanda di “non essere stato licenziato a causa di malattia”; CP_
- di essersi sottoposto a visita medico-legale presso proprio a seguito della domanda di erogazione della Naspi e di essere l'Istituto in possesso di tutti i certificati medici emessi dal medico di base, perché inviati automaticamente;
- che, al più, solo i certificati medici rilasciati nel periodo 3.02.2016 - 30.04.2016 - unici attestanti la mancanza di piena capacità lavorativa del sig. - avrebbero potuto Pt_1
comportare la sospensione della Naspi, risultando comunque sfornita la domanda monitoria
CP_ dell' della benché minima allegazione, probante l'assenza di capacità lavorativa, su cui fondare una richiesta restitutoria.
Con memoria del 16.12.2024, ha ammesso che, pur essendosi generato un indebito a carico CP_1 dell'opponente, sia residuata la restituzione solo di una minor somma pari a € 3.267,42, a fronte dell'maggior importo ottenuto in sede monitoria, giusta le allegazioni relative all'arco temporale
3.02.2016 - 30.04.2016.
Parte opponente, con note scritte del 12.03.2025, ha aderito alla diminuita richiesta restitutoria dell' pari ad € 3.267,42, così come quantificata in memoria e riferita all'indennità Naspi erogata CP_1
per il periodo 12.2.2016 – 30.04.2016.
All'esito dello scambio di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato quanto sopra, tenuto conto che l'opponente ha aderito alle conclusioni dell'Istituto circa da debenza della minor somma, l'opposizione merita parziale accoglimento ed il decreto ingiuntivo va revocato.
E ciò in accordo con le difese spiegate dall'opponente, secondo cui “Il periodo nel quale è, infatti, certificato che il sig. non fosse nel pieno possesso della capacità lavorativa e, quindi, il periodo Pt_1 nel quale avrebbe dovuto SOSPENDERE l'erogazione della NASPI, va unicamente dal CP_1
12.02.2016 al 30.04.2016”.
Quanto alla decorrenza degli interessi, è noto che, in materia di indebito oggettivo, la buona fede CP_ dell'accipiens – nel caso de quo riconosciuta da - rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione pagina 3 di 4 giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso
(recentemente Cass. n. 12362 del 07/05/2024).
Spese di lite.
La Suprema Corte ha chiarito che “nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento” (Cass. n. 17469/2007). Si ritiene di lasciare a carico dell'Istituto opposto le spese del procedimento monitorio (quale effetto della revoca del decreto ingiuntivo) e di compensare integralmente fra le parti le spese di lite della fase di opposizione in ragione dell'intervenuto accordo sulla somma dovuta in restituzione da parte dell'opponente, tenuto conto della pur residua debenza della minor somma suindicata all'esito del giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 155/2024 del 08/04/2024 RG n. 554/2024;
2. condanna a pagare a la somma di €. 3.267,42, oltre interessi legali Parte_1 CP_1
legale decorrenti dalla domanda giudiziale al saldo;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Modena, 15 aprile 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g.1259/2024 tra
(C.F.: ), nato a [...] nel Frignano (Mo), il Parte_1 C.F._1
13.05.1968 ivi residente in [...] int. 9, elettivamente domiciliato in Pavullo n/F
(Mo), in via del Molinetto n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Sara Ruggeri;
RICORRENTE OPPONENTE contro
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Viale Reiter n. 72 presso la Sede Provinciale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Oreste CP_1
Manzi;
RESISTENTE OPPOSTO
Oggi 15/04/2025 ad ore 10.15 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. SARA RUGGERI ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. BASILE Controparte_1
GIUSEPPE ha depositato tardivamente le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1259/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] nel Frignano (Mo), il Parte_1 C.F._1
13.05.1968, ivi residente in [...] int. 9, elettivamente domiciliato in Pavullo n/F
(Mo), in via del Molinetto n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Sara Ruggeri;
RICORRENTE OPPONENTE contro
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Viale Reiter n. 72 presso la Sede Provinciale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Oreste CP_1
Manzi;
RESISTENTE OPPOSTO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/04/2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 155/2024 del 08/04/2024 RG n. 554/2024 emesso dal Tribunale di
Modena, Sezione Lavoro e notificato in data 13.06.2024, con cui è stato intimato: “di pagare a CP_1 la somma di € 21.195,12, oltre interessi in misura legale decorrenti dalla data di deposito del ricorso ed alla rifusione delle spese e competenze relative alla procedura monitoria, che si liquidano in complessivi € 1.300,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, oltre spese di contributo unificato”, a titolo restitutorio dell'indennità di disoccupazione indebitamente percepita.
In particolare, il sig. ha dedotto: Parte_1
pagina 2 di 4 - di essere stato licenziato da Sichenia Gruppo Ceramiche Spa il 4.2.2016 “per superamento del comporto”;
- di aver presentato tramite il Sindacato CGIL, in data 11.02.2024, domanda di ricezione della
Naspi, essendo stato erroneamente indicato dal sindacato nella domanda di “non essere stato licenziato a causa di malattia”; CP_
- di essersi sottoposto a visita medico-legale presso proprio a seguito della domanda di erogazione della Naspi e di essere l'Istituto in possesso di tutti i certificati medici emessi dal medico di base, perché inviati automaticamente;
- che, al più, solo i certificati medici rilasciati nel periodo 3.02.2016 - 30.04.2016 - unici attestanti la mancanza di piena capacità lavorativa del sig. - avrebbero potuto Pt_1
comportare la sospensione della Naspi, risultando comunque sfornita la domanda monitoria
CP_ dell' della benché minima allegazione, probante l'assenza di capacità lavorativa, su cui fondare una richiesta restitutoria.
Con memoria del 16.12.2024, ha ammesso che, pur essendosi generato un indebito a carico CP_1 dell'opponente, sia residuata la restituzione solo di una minor somma pari a € 3.267,42, a fronte dell'maggior importo ottenuto in sede monitoria, giusta le allegazioni relative all'arco temporale
3.02.2016 - 30.04.2016.
Parte opponente, con note scritte del 12.03.2025, ha aderito alla diminuita richiesta restitutoria dell' pari ad € 3.267,42, così come quantificata in memoria e riferita all'indennità Naspi erogata CP_1
per il periodo 12.2.2016 – 30.04.2016.
All'esito dello scambio di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato quanto sopra, tenuto conto che l'opponente ha aderito alle conclusioni dell'Istituto circa da debenza della minor somma, l'opposizione merita parziale accoglimento ed il decreto ingiuntivo va revocato.
E ciò in accordo con le difese spiegate dall'opponente, secondo cui “Il periodo nel quale è, infatti, certificato che il sig. non fosse nel pieno possesso della capacità lavorativa e, quindi, il periodo Pt_1 nel quale avrebbe dovuto SOSPENDERE l'erogazione della NASPI, va unicamente dal CP_1
12.02.2016 al 30.04.2016”.
Quanto alla decorrenza degli interessi, è noto che, in materia di indebito oggettivo, la buona fede CP_ dell'accipiens – nel caso de quo riconosciuta da - rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione pagina 3 di 4 giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso
(recentemente Cass. n. 12362 del 07/05/2024).
Spese di lite.
La Suprema Corte ha chiarito che “nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento” (Cass. n. 17469/2007). Si ritiene di lasciare a carico dell'Istituto opposto le spese del procedimento monitorio (quale effetto della revoca del decreto ingiuntivo) e di compensare integralmente fra le parti le spese di lite della fase di opposizione in ragione dell'intervenuto accordo sulla somma dovuta in restituzione da parte dell'opponente, tenuto conto della pur residua debenza della minor somma suindicata all'esito del giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 155/2024 del 08/04/2024 RG n. 554/2024;
2. condanna a pagare a la somma di €. 3.267,42, oltre interessi legali Parte_1 CP_1
legale decorrenti dalla domanda giudiziale al saldo;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Modena, 15 aprile 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 4 di 4