Sentenza 7 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 07/03/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00205/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00683/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 683 del 2016, proposto da
AR MO, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Ceci e Pierluigi Ceci, con domicilio eletto presso lo studio GR PO in Latina, viale dello Statuto, 41;
contro
Comune di Alatri, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 26571 del 19.7.2016, notificato in data 20.7.2016, di accertamento di inottemperanza rispetto all’ordinanza di demolizione n. 40/2014 ed acquisizione del bene al patrimonio immobiliare comunale;
nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. RO AR BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto, il ricorso notificato a mezzo servizio postale e depositato il 6 ottobre 2016 con cui la sig.ra AR MO ha impugnato l’atto in epigrafe specificato col quale il Responsabile del Settore edilizio del Comune di Alatri, richiamati:
- l’ordinanza prot. 2889 del 27.1.2014, con cui veniva ingiunta la demolizione del fabbricato in corso di costruzione allo stato grezzo costituito da n. 3 piani (seminterrato, terra e primo) ivi meglio specificato, ubicato in Via Martiggi s.n.c., sul terreno contraddistinto in catasto al foglio 81 con mappale 915;
- l’atto di verifica della inottemperanza prot. 32330 del 12.9.2015, effettuata dal Comando di POizia Locale;
- la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2007NC/2007 del 14.12.2007 che ha disposto la demolizione delle opere in argomento;
ha accertato l’inottemperanza alla predetta ordinanza di demolizione e la contestuale acquisizione del bene al patrimonio immobiliare del Comune;
Considerato, che a sostegno del gravame la ricorrente, in un unico motivo deduce la violazione dell’art. 31 del DPR 380/2001 e dell’art. 15 L.R. Lazio n. 15/2008, lamentando che il provvedimento non contiene alcuna analitica individuazione dell’area interessata salvo il generico riferimento al mappale catastale riferito al fabbricato;
Ritenuto, che il ricorso è inammissibile è infondato per le seguenti ragioni:
- la ricorrente non ha depositato la cartolina di ricevimento attestante il perfezionamento dell’avvenuta notificazione del ricorso al Comune resistente, che peraltro non risulta costituito;
- in ogni caso il ricorso è infondato perché l’atto di acquisizione impugnato riporta specificamente particella e mappale, con ciò individuando con precisione l’area ove il manufatto è ubicato; inoltre, secondo l’orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, il previo frazionamento catastale non è necessario affinché l'acquisizione in proprietà comunale del bene si produca, ma è richiesto solo per la successiva trascrizione (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 22/11/2023, n.10033);
Ritenuto, in conclusione che il ricorso è inammissibile e infondato;
Nulla per le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 683/16 lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO AR BU, Presidente, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
Caterina Lauro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO AR BU |
IL SEGRETARIO