Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 31/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Donatella Aru Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 31 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
Oristano presso lo studio dell'avvocato Antonio Tola, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Murgia, giusta procura speciale CP_1
come in atti, presso il cui studio in elettivamente domiciliato;
Pt_1
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 26 febbraio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza appellata, previa autorizzazione alla chiamata in causa della Regione Sardegna,
1
- In via subordinata e in caso di mancato accoglimento della domanda dispiegata;
- dichiarare la , in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2
tenuta a rilevare e mantenere indenne il da tutti gli effetti pregiudizievoli Parte_1
dei decreti ingiuntivi opposti e della emananda sentenza, ivi compreso il pagamento delle spese legali.
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Nell'interesse dell'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
- rigettare l'appello proposto dal e confermare integralmente l'impugnata Parte_1
sentenza.
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93, comma 1 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 maggio 2022 il ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto n. 49/2022 col quale il Tribunale di Oristano gli ha ingiunto il pagamento in favore di di complessivi 1.731,14 euro, oltre accessori di legge e spese di lite ivi CP_1
meglio dettagliate.
A sostegno della opposizione ha premesso che il era stato assunto come bracciante CP_1
agricolo a tempo parziale e determinato dal 7 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, scadenza poi prorogata all'8 ottobre 2020, presso i cantieri finanziati dalla Regione Sardegna siccome impegnati nella manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, la cui disciplina è
contenuta nella legge regionale n. 1/2009.
Ha proseguito esponendo che a cagione della nota emergenza pandemica iniziata nel corso del
2020 detti cantieri erano stati sospesi talchè il aveva interrotto l'attività lavorativa e che, CP_1
successivamente, la Giunta regionale sarda aveva adottato una deliberazione, segnatamente la n.
18/10, con la quale forniva linee di indirizzo per la gestione dei cantieri occupazionali e Lsu
2 autorizzando i soggetti pubblici interessati a garantire la corresponsione degli emolumenti al personale nonostante la forzata sospensione delle attività.
La stessa amministrazione regionale, in seguito, riscontrando apposite richieste pervenute dal comune appellante, aveva escluso che ai cantieri forestali, quale era quello ove operava il CP_1
potesse applicarsi la predetta deliberazione n. 18/10 dell'8 aprile 2020.
Tanto premesso ha rilevato che il non aveva svolto alcuna attività lavorativa nel periodo CP_1
per il quale ha rivendicato le somme concernenti le retribuzioni oggetto di ingiunzione.
Conseguentemente ha escluso che fosse insorto il relativo credito posto che l'obbligo retributivo doveva intendersi sospeso in presenza di una causa di forza maggiore (la pandemia da SARS-
CoV-2).
Sotto altro profilo ha poi contestato la correttezza del calcolo in base al quale il credito azionato in via monitoria era stato quantificato in ragione di 1.731,14 euro per i mesi di marzo ed aprile
2020 sulla scorta di un conteggio basato sul parametro della retribuzione giornaliera nella specie inutilizzabile stante la mancanza di qualsivoglia attività lavorativa nel periodo in questione.
Ha quindi chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio la Controparte_2
onde essere manlevato da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dal decreto opposto
[...]
ovvero dalla emananda sentenza domandando nel merito dichiararsi nullo o disporsi la revoca del decreto opposto.
Il si è ritualmente costituito in giudizio ed ha resistito contestando la fondatezza delle CP_1
avverse doglianze e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto monitorio opposto.
Il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della con la sentenza n. 207/2022 del Controparte_2
30 settembre 2022 ha accertato l'effettiva insorgenza del credito rivendicato dal e, per CP_1
l'effetto, ha rigettato il ricorso proposto dal con contestuale conferma del Parte_1
decreto monitorio opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il propone appello incentrandolo su tre distinti motivi di gravame che Parte_1
verranno successivamente e partitamente affrontati nello stesso ordine nel quale sono stati esposti dalla difesa appellante.
3 2. Reputa il collegio, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., dover riportare testualmente la esaustiva motivazione, pienamente condivisibile, contenuta nella recente sentenza n. 138/2024, resa da questa Corte di Appello il 16 ottobre 2024, concernente una vicenda del tutto sovrapponibile a quella in disamina.
3. Il collegio ha infatti così argomentato al fine di disattendere i motivi di appello invero identici a quelli formulati in questo giudizio:
I. Violazione degli artt.113 e 115 cpc - Errata valutazione delle prove acquisite – Violazione
di legge - Motivazione inadeguata.
A parere dell'appellante, il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l'art. 87, comma
3, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 avesse attribuito ad ogni dipendente pubblico, assunto con qualsiasi contratto a tempo determinato e/o indeterminato, il diritto alla retribuzione nel periodo della pandemia.
In realtà, ha osservato l'appellante, il contratto di lavoro a termine, nel pubblico impiego, è strettamente connesso allo svolgimento di una determinata attività che ne giustifica l'esistenza,
nella fattispecie lo svolgimento delle attività previste nel progetto di finanziamento, cosicché se si applicasse la disposizione nazionale suindicata ad ogni contratto a termine si arriverebbe al risultato assurdo che, corrisposta la retribuzione per il periodo non lavorato, il contratto si dovrebbe concludere malgrado il mancato svolgimento delle attività programmate. Nella
fattispecie oggetto del giudizio, in particolare, i lavoratori risulterebbero pagati per 8 mesi a fronte di un contratto agricolo che “trovava la sua legittimità nel termine di sei mesi”.
In secondo luogo, ha sostenuto l'appellante, la norma statale applicata dal primo giudice non conteneva alcun riferimento alla retribuzione, ma si limitava ad autorizzare l'utilizzo di altre forme lavorative, tutte peraltro incompatibili con il lavoro agricolo a tempo determinato, ove la retribuzione è oraria e non sono previste ferie, permessi o la possibilità di utilizzare il lavoro agile. Ciò che avrebbe dovuto condurre il Tribunale a concludere per l'inapplicabilità, nella fattispecie, della norma generale contenuta nell'art. 87, comma 3, del Decreto Cura Italia.
Il motivo di appello è infondato.
L' art. 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile
2020 n. 27, aveva stabilito che “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei
4 dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da
COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista”.
Come correttamente affermato dal primo giudice, il legislatore nazionale, in pieno periodo pandemico, tra le altre misure straordinarie adottate a favore delle famiglie e delle imprese,
aveva inteso introdurre, in favore di tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che fossero stati esentati dal servizio a cagione dei provvedimenti di contenimento del contagio, un'ipotesi eccezionale di sospensione della prestazione di lavoro con diritto alla retribuzione, con deroga,
quindi, al principio di corrispettività.
Non può, d'altra parte, ritenersi, come sostenuto dal appellante, che la norma in Pt_1
discussione fosse applicabile ai soli dipendenti a tempo indeterminato, visto che nella stessa non
è presente alcuna distinzione di tal genere, ma unicamente il riferimento ai “dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, tra cui non possono che annoverarsi anche i dipendenti a tempo determinato dei Comuni.
D'altra parte, la natura emergenziale ed eccezionale della norma in discussione, la quale aveva la finalità, analogamente ad altre misure straordinarie introdotte nel medesimo periodo, di contemperare le esigenze di salvaguardia della salute pubblica con le esigenze di sostentamento dei lavoratori, consente di escludere che l'intera categoria dei lavoratori a tempo determinato fosse stata (e potesse legittimamente essere) esclusa dall'ambito di applicazione della norma medesima, trovandosi gli stessi, se non per la durata predeterminata del rapporto di lavoro instaurato con l'amministrazione pubblica, in situazione non dissimile dai lavoratori a tempo indeterminato.
5 Né può giungersi ad una diversa conclusione in considerazione della peculiarità dei contratti di lavoro agricolo a tempo determinato, visto che la norma sopra richiamata aveva espressamente previsto che le amministrazioni potessero esentare il personale dal servizio una volta esperita infruttuosamente la possibilità di utilizzare gli altri strumenti indicati (ferie pregresse, congedo,
banca ore, rotazione, altri istituti analoghi), e ciò indipendentemente dalle ragioni per le quali gli strumenti alternativi non potessero essere utilizzati.
Tra l'altro il riferimento contenuto nella norma, in relazione all'utilizzo degli strumenti alternativi, al “rispetto della contrattazione collettiva” implica proprio che la mancata previsione degli istituti per talune categorie di lavoratori o la mancanza della possibilità di fruirne in determinate circostanze o in una determinata misura fosse stata specificamente presa in considerazione dal legislatore tra le ragioni che avrebbero potuto rendere non possibile il ricorso alle misure meno drastiche indicate in via prioritaria.
Né può condividersi, come, invece, sostenuto dal appellante, che la norma statale Pt_1
applicata dal primo giudice non contenesse alcun riferimento al fatto che l'esenzione dal lavoro disposta dall'amministrazione non avrebbe fatto venir meno il diritto alla retribuzione, considerato che la previsione secondo la quale “il periodo di esenzione dal servizio” avrebbe costituito “servizio prestato a tutti gli effetti di legge” non può che essere interpretata nel senso che il contratto di lavoro avrebbe continuato a produrre tutti gli effetti giuridici che avrebbe prodotto in presenza di un effettivo svolgimento del servizio, tra cui, quindi, principalmente, la maturazione, in capo al lavoratore, del diritto alla retribuzione.
D'altra parte, il riferimento all'indennità sostitutiva di mensa, contenuto nella norma al fine espresso di escludere l'obbligo dell'amministrazione di corrisponderla, conferma l'obbligo dell'amministrazione di corrispondere, invece, al lavoratore tutti gli altri emolumenti che allo stesso sarebbero stati dovuti in caso di avvenuta prestazione di lavoro.
II. Violazione degli artt. 113 e 115 cpc - Errata valutazione delle note del 7 e del 14 maggio
2020 della Regione Sardegna – Violazione di legge - Motivazione inadeguata e contradditoria
Il Tribunale aveva altresì errato nell'attribuire portata generale all'art. 87, comma 3, del decreto Cura Italia, in quanto non aveva considerato che la condizione dei dipendenti pubblici in Sardegna era stata dettagliatamente disciplinata dalla delibera regionale 18/10 del
08.04.2020.
6 Era stato, quindi, erroneo non attribuire alcun valore alle interpretazioni fornite dalla stessa
Regione Sardegna, soggetto erogatore del finanziamento e titolare del rapporto presupposto che giustificava il contratto di assunzione, nel quale era stato espressamente previsto che i lavoratori sarebbero stati assunti a tempo determinato nei cantieri Comunali - Forestali.
Il motivo di appello è manifestamente infondato.
Come già correttamente evidenziato dal primo giudice e a prescindere da qualunque altra considerazione, è noto, infatti, che gli atti ammnistrativi, anche generali, non costituiscono fonti del diritto e, pertanto, non potendo innovare l'ordinamento, neanche possono, in alcun modo, derogare alle norme di legge.
III. Violazione degli artt. 113 e 115 cpc - Errata valutazione delle prove acquisite in ordine alla mancata chiamata in causa di terzo.
Il primo giudice aveva, infine, errato per non aver accolto l'istanza di chiamata in causa della
Regione Sardegna, in quanto, per un verso, non era sussistente il paventato rischio di aumento della durata del processo e di pregiudizio dei soggetti deboli e, per altro verso, non si era tenuto conto del fatto che il rapporto a termine dei dipendenti aveva come presupposto il progetto ed il finanziamento regionale di cui il aveva beneficiato. Parte_1
Il motivo di appello è inammissibile e, comunque, infondato.
Il provvedimento con il quale il Tribunale non aveva autorizzato la chiamata in causa della
Regione Sardegna non può formare oggetto di appello, coinvolgendo il medesimo valutazioni assolutamente discrezionali (si vedano, tra le altre, Cass. 2331/22 e Cass. 25676/14).
In ogni caso, il provvedimento in questione è esente da censure, visto che la Regione Sardegna
è estranea al rapporto di lavoro che costituisce il presupposto della domanda proposta dall'attuale appellato e che la finalità della richiesta di chiamata in causa, la quale era stata formulata dal Comune di fin dal deposito del ricorso in opposizione, al solo fine di Pt_1
esercitare nei confronti dell'amministrazione regionale l'azione derivante dal rapporto interno di finanziamento, avrebbe ritardato l'esito del presente procedimento, maturo per la decisione fin dalla prima udienza di trattazione.
4. Sulla scorta delle esposte motivazioni l'appello deve essere rigettato in quanto infondato.
5. Le spese della presente fase del giudizio vanno poste a carico del Parte_1
secondo il criterio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da parte
7 dispositiva in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche ( applicazione dei parametri medi previsti per ciascuna fase, esclusa quella istruttoria/di trattazione nelle sostanza non svoltasi, utilizzo dello scaglione di valore da €. 1.100,01 e €. 5.200,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello).
6. Va disposta la distrazione delle spese anzidette in favore del difensore dell'appellato dichiaratosi antistatario.
7. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta, siccome infondato, l'appello proposto dal Parte_1
2. Condanna il alla rifusione in favore di delle spese del Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 1.923,00 per compenso professionale,
oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori dovuti per legge;
3. Dispone la distrazione delle spese di giudizio di cui al capo che precede in favore dell'avvocato Daniela Murgia quale difensore antistatario di CP_1
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del Pt_1
appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Così deciso in Cagliari il 18 marzo 2025.
L'estensore Il Presidente
Dott. Giorgio Murruu Dott.ssa Donatella Aru
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