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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1688/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. PAOLO RAMPINI PRESIDENTE
Dott. ELGA BULGARELLI GIUDICE
Dott. GIULIA P.E. BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1688/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. MARENGO GIONNI in Parte_1 C.F._1
forza di procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. MARENGO in forza di Controparte_1 C.F._2
procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Per parte ricorrente e parte resistente, come da memoria di conclusioni congiunte sottoscritte da entrambe le parti di cui le stessa hanno dato atto all'udienza del 17.12.24 , nei seguenti termini pagina 1 di 4 “Contrariis rejectis, voglia il Tribunale Ill.mo, previa ammissione degli incombenti che si renderanno necessari in corso di causa:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
13.06.1999 in Lequio Berria fra , nato a [...] in data [...] (C.F. Controparte_1
e , nata a [...] in data [...] (C.F. ), C.F._2 Parte_1 C.F._1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Alba, Parte II - serie B – n. 27 e nei Registri dello
Stato Civile del Comune di San Bartolomeo al Mare Parte II – Serie B – n.4, ordinando di procedere alle relative annotazioni;
2) affidare il figlio minore , nato ad [...] in data [...], congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori che conserveranno l'esercizio congiunto della potestà parentale sulle decisioni relative all'istruzione (comprese le attività complementari di tipo didattico, ricreativo, culturale e sportivo), educazione e salute. L'abitazione principale del minore viene fissata presso la madre in
Rodello, Via San Rocco n.35/A. Per i viaggi/vacanze fuori dai confini nazionali occorrerà il consenso di entrambi i genitori;
3) disporre che il padre possa tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo vorrà compatibilmente Per_1
con gli impegni scolastici ed extrascolastici del medesimo e dando congruo preavviso di almeno 24 ore alla madre;
4) disporre che, oltre alle visite di cui sopra, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio : Per_1
• durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività Pasquali, ad anni alterni, il figlio minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
• due settimane anche non consecutive nel periodo estivo con preavviso alla madre da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno;
• per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) disporre a carico di il versamento alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio minore della somma mensile di €. 300,00 (euro trecento/00) entro i Per_1
primi cinque giorni lavorativi di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici
ISTAT;
6) disporre che le spese mediche specialistiche non rimborsabili dall'ASL, gli oneri scolastici e le spese connesse all'esercizio di attività sportive vengano concordate e sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori, previa esibizione delle relative pezze giustificative. In ogni caso, per le spese
pagina 2 di 4 straordinarie si richiama in toto il Protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati del Tribunale diASti sottoscritto in data 7.07.2017.
Nulla in punto spese”.
Per il P.M.
Nulla oppone alla domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
QU ER il 13/06/1999 .
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di QU ER
(Parte II - serie B – n. 27 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999) e nei Registri dello Stato
Civile del Comune di San Bartolomeo al Mare Parte II – Serie B – n.4 dell'anno 1999)
Dall'unione dei coniugi nascevano in data 22.10.1999, in data Parte_2 Persona_2
11.11.2002 e in data 27.06.2016 Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 7.1.20 omologata dal Tribunale di ASTI in data 15.1.20.
Con ricorso depositato il 7.8.24 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898.
Chiedeva inoltre disporsi l'affido condiviso del figlio con collocazione presso di sé e Per_1
regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, e previsione di un contributo al mantenimento del minore carico del padre.
Si costituiva in giudizio dando atto di aver depositato memoria di conclusioni Controparte_1
congiunte unitamente a controparte
Alla prima udienza la difesa dava atto di aver depositato memoria di conclusioni congiunte sottoscritte da entrambe in cui le stesse si accordavano nei termini indicati in epigrafe.
Visto l'art. 473 bis .22 u.c. c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 3 di 4 Il ricorso appare accoglibile, poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
E' provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il periodo di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda attorea di scioglimento del matrimonio.
Le condizioni previste per l'affidamento, collocazione e visita del figlio minore nonché per il mantenimento sono conformi all'interesse degli stessi e non contrarie all'ordine pubblico.
Le spese sono compensate tra le parti.
Non ci sono altre richieste economiche sulle quali pronunciarsi essendosi dichiarate le parti indipendenti economicamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori , trascrizione i cui estremi sono precisati in Parte_1 Controparte_1
narrativa; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di QU ER e del Comune di SAN
BARTOLOMEO AL MARE di provvedere alle incombenze di legge;
dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e riportate nelle conclusioni in epigrafe dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Asti in data 30.12.24
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO PAOLO RAMPINI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. PAOLO RAMPINI PRESIDENTE
Dott. ELGA BULGARELLI GIUDICE
Dott. GIULIA P.E. BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1688/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. MARENGO GIONNI in Parte_1 C.F._1
forza di procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. MARENGO in forza di Controparte_1 C.F._2
procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Per parte ricorrente e parte resistente, come da memoria di conclusioni congiunte sottoscritte da entrambe le parti di cui le stessa hanno dato atto all'udienza del 17.12.24 , nei seguenti termini pagina 1 di 4 “Contrariis rejectis, voglia il Tribunale Ill.mo, previa ammissione degli incombenti che si renderanno necessari in corso di causa:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
13.06.1999 in Lequio Berria fra , nato a [...] in data [...] (C.F. Controparte_1
e , nata a [...] in data [...] (C.F. ), C.F._2 Parte_1 C.F._1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Alba, Parte II - serie B – n. 27 e nei Registri dello
Stato Civile del Comune di San Bartolomeo al Mare Parte II – Serie B – n.4, ordinando di procedere alle relative annotazioni;
2) affidare il figlio minore , nato ad [...] in data [...], congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori che conserveranno l'esercizio congiunto della potestà parentale sulle decisioni relative all'istruzione (comprese le attività complementari di tipo didattico, ricreativo, culturale e sportivo), educazione e salute. L'abitazione principale del minore viene fissata presso la madre in
Rodello, Via San Rocco n.35/A. Per i viaggi/vacanze fuori dai confini nazionali occorrerà il consenso di entrambi i genitori;
3) disporre che il padre possa tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo vorrà compatibilmente Per_1
con gli impegni scolastici ed extrascolastici del medesimo e dando congruo preavviso di almeno 24 ore alla madre;
4) disporre che, oltre alle visite di cui sopra, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio : Per_1
• durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività Pasquali, ad anni alterni, il figlio minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
• due settimane anche non consecutive nel periodo estivo con preavviso alla madre da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno;
• per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) disporre a carico di il versamento alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio minore della somma mensile di €. 300,00 (euro trecento/00) entro i Per_1
primi cinque giorni lavorativi di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici
ISTAT;
6) disporre che le spese mediche specialistiche non rimborsabili dall'ASL, gli oneri scolastici e le spese connesse all'esercizio di attività sportive vengano concordate e sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori, previa esibizione delle relative pezze giustificative. In ogni caso, per le spese
pagina 2 di 4 straordinarie si richiama in toto il Protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati del Tribunale diASti sottoscritto in data 7.07.2017.
Nulla in punto spese”.
Per il P.M.
Nulla oppone alla domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
QU ER il 13/06/1999 .
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di QU ER
(Parte II - serie B – n. 27 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999) e nei Registri dello Stato
Civile del Comune di San Bartolomeo al Mare Parte II – Serie B – n.4 dell'anno 1999)
Dall'unione dei coniugi nascevano in data 22.10.1999, in data Parte_2 Persona_2
11.11.2002 e in data 27.06.2016 Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 7.1.20 omologata dal Tribunale di ASTI in data 15.1.20.
Con ricorso depositato il 7.8.24 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898.
Chiedeva inoltre disporsi l'affido condiviso del figlio con collocazione presso di sé e Per_1
regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, e previsione di un contributo al mantenimento del minore carico del padre.
Si costituiva in giudizio dando atto di aver depositato memoria di conclusioni Controparte_1
congiunte unitamente a controparte
Alla prima udienza la difesa dava atto di aver depositato memoria di conclusioni congiunte sottoscritte da entrambe in cui le stesse si accordavano nei termini indicati in epigrafe.
Visto l'art. 473 bis .22 u.c. c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 3 di 4 Il ricorso appare accoglibile, poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
E' provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il periodo di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda attorea di scioglimento del matrimonio.
Le condizioni previste per l'affidamento, collocazione e visita del figlio minore nonché per il mantenimento sono conformi all'interesse degli stessi e non contrarie all'ordine pubblico.
Le spese sono compensate tra le parti.
Non ci sono altre richieste economiche sulle quali pronunciarsi essendosi dichiarate le parti indipendenti economicamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori , trascrizione i cui estremi sono precisati in Parte_1 Controparte_1
narrativa; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di QU ER e del Comune di SAN
BARTOLOMEO AL MARE di provvedere alle incombenze di legge;
dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e riportate nelle conclusioni in epigrafe dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Asti in data 30.12.24
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO PAOLO RAMPINI
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