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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/10/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2481/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2481/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 29 ottobre 2025 alle ore 10,46 innanzi al dott. Lorella Scelli, sono comparsi:
Per la ricorrente in sostituzione dell'Avv. Giovanni Micati, è presente l'Avv. Corrado Parte_2
Piscione.
L'Avv. Piscione precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto, eccepito, prodotto e richiesto negli scritti difensivi dell'Avv. Micati ed in particolare nelle note illustrative del 25.09.2025, depositate nel fascicolo telematico nell'ambito della trattazione scritta ex art. 281 sexies cpc, come disposto dal Giudice. Dato atto che il in persona del Sindaco p.t., non rendeva Controparte_1 interrogatorio formale, regolarmente devoluto, chiede che si abbiano per ammesse le circostanze di cui ai capitoli di prova, lettere da A a K , del ricorso introduttivo. Chiede che l'On. Giudicante Voglia dichiarare l'esclusiva responsabilità del nel verificarsi dell'evento in parola ai danni Controparte_1 dell'odierna ricorrente e condannarlo al pagamento in favore della stessa, a titolo di ristoro, dell'importo meglio quantificato nell'atto introduttivo ed in corso di causa, o di quello ritenuto di giustizia, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. Torna ad impugnare quanto pagina 1 di 7 dedotto, eccepito, prodotto e richiesto dall'ente resistente in tutti gli scritti difensivi ed in corso di giudizio, in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché inammissibile, improponibile ed improcedibile. Dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.
Per il Comune è presente, in sostituzione dell'avvocato Francesca D'Orsi, l'avvocato Cristian Catapano il quale si riporta alle proprie note conclusive ritualmente depositate chiedendone l'accoglimento. impugna e contesta le avverse deduzioni odierne in particolare in punto di mancata risposta all'interrogatorio formale, essendo stata prodotta dichiarazione che attestava la non conoscenza da parte del sindaco dei fatti di causa. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove e chiede che la causa passi in decisione.
I predetti difensori si riportano alle rispettive note conclusive chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in esse indicate.
Il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori alle ore 10,48 ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornata in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott.ssa Lorella Scelli alle ore 15,30 pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2481/2023 r.g., vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI MICATI Parte_2 C.F._1
RICORRENTE
E
in persona del Sindaco pro-tempore (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. D'ORSI FRANCESCA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza – premesso Parte_1 che il 14.06.2022, alle ore 11.00 circa, nel alla Via De Sanctis, a bordo della Controparte_1 propria bicicletta, accostatasi a lato della carreggiata, nello scendere dal mezzo, poggiava il piede sinistro a terra e cadeva rovinosamente sull'asfalto a causa di una buca formatasinei pressi di un tombino quale conseguenza del cedimento di parte del manto stradale, riportava lesioni e si recava presso l'ospedale civile di ove le venivano riscontrate lesioni - qui conveniva il CP_1 CP_1
ad oggetto sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito,
“accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c,c., nel Controparte_1 verificarsi dell'evento in parola ai danni della ricorrente e, per l'effetto condannare il Parte_2
in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore della medesima, della somma Controparte_1 complessiva di € 12.362,25, oltre interessi e rivalutazione, sino all'effettivo soddisfo, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito dell'attività istruttoria. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Precisava che nello specifico l'asfalto sconnesso aveva formato, nei pressi della buca anche una sorta di gradino, scivoloso, privo di aderenza alcuna, non visibile e non segnalato e che al sinistro assistevano dei testimoni.
Con comparsa di costituzione e risposta e istanza ex art. 269 c.p.c. per chiamata in causa del terzo, il per quanto qui interessa, eccepiva quanto segue: Controparte_1
1)carenza di legittimazione passiva dell'amministrazione comunale e, comunque, carenza di titolarità del rapporto del lato passivo e sul punto richiamava la convenzione intercorsa, in data 10.12.2015, tra Contr Contr l' (di seguito, ) - di cui faceva parte il - e l' , Parte_3 CP_1 CP_1 avente ad oggetto l' “Affidamento del Servizio Idrico Integrato” ed il relativo addendum del
26.05.2017 eccezione poi superata in quanto nel corso dell'udienza del 21.02.2024 parte resistente ha dichiarato che, nelle more tra il provvedimento di autorizzazione alla chiamata in causa e il termine perentorio per la notifica, il aveva acquisito ulteriori accertamenti dai quali è risultata CP_1
l'estraneità di rispetto all'evento per cui è causa, cosicché ha ritenuto non Controparte_4 dover provvedere alla notifica dell'atto di chiamata in causa;
2)assoluta carenza di prova della domanda ex art. 2051 c.c.;
3)carenza di prova di una carenza di custodia o manutenzione del tombino e della parte circostante di manto stradale;
pagina 3 di 7 4)interruzione del rapporto di causa tra cosa ed evento dannoso.
Istruita la causa per tabulas e per testi giungeva a decisione sull'an previa concessione dei termini per il deposito di note illustrative.
A) Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito con riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
(Cass. 13.7.2011 n.15389).
Quindi, una volta che il danneggiato abbia dato prova delle sopra richiamate circostanze il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile e che, per questo, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15389 del
13/07/2011; Cass. n. 6640/98; n. 18094/05; n. 8096/06).
Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (Cass. 18/09/2015 n.18317); anche nell'ipotesi in cui il custode non abbia attuato sulla cosa tutte le precauzioni astrattamente ipotizzabili, la causa sufficiente, sopravvenuta con i tratti del casus ed idonea da sola a provocare l'evento, interrompe il nesso eziologico e produce gli effetti liberatori, pur quando si concreti, appunto, nel fatto del danneggiato (Cass. 19.12.2006 n.27168, Cass.
8346/2024, Cass. 1404/2025, Cass. Sez. unite n. 20943/2022, Cass. Sez III 01.08.2025 n. 22242).
Se ciò vale per la responsabilità presunta, a più forte ragione può dirsi per la fattispecie aquiliana ordinaria, dove l'attore è gravato di onere probatorio pieno. Pure la responsabilità contrattuale da inadempimento dell'obbligo di sicurezza resta esclusa qualora l'evento di danno sia causalmente pagina 4 di 7 ascrivibile ad un fortuito esterno al sinallagma, anche se concernente la condotta del creditore di protezione (Cass.
6.2.2007 n. 2563).
Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (Cass. 20.01.2014
n.999).
B)Sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio.
Nella specie, parte attrice ritiene di poter imputare il verificarsi del sinistro oggetto di causa, alla presenza di una insidiosa buca, non visibile, non segnalata da cartellonistica indicante il pericolo sulla quale si sarebbe imbattuta ed ha allegato n. 11 riproduzioni fotografiche mentre non si rinviene alcuna relazione da parte dell'Autorità che avrebbe potuto offrire quantomeno degli spunti per individuare l'effettivo svolgimento dei fatti.
La ricorrente però non ha in alcun modo assolto all'onere della prova che incombe sul danneggiato ex art. 2051 c.c..
Sul punto, attraverso la riproduzione fotografica in atti, non è possibile rinvenire una puntuale ricostruzione sulla dinamica del sinistro in quanto le foto, in assenza del nome della via, non esplicitano in alcun modo un riferimento spaziale e temporale cosicché le stesse, potrebbero ritrarre una qualsiasi strada e non quella di cui al sinistro in parola.
Inoltre il dissesto si trova al centro della carreggiata mentre nel ricorso si fa riferimento all'avvenuto accostamento della bicicletta al lato della carreggiata e quindi tali circostanze non permettono di ricostruire con esattezza i fatti.
Occorre precisare, inoltre, che il tratto di strada sarebbe stato percorso comunque alle ore 11:00 del 14 giugno 2022 nel corso di una mattinata con visibilità nitida, peraltro esattamente davanti l'abitazione della ricorrente (cfr. dichiarazione al perito della Compagnia, doc. 1).
Sul punto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che nel caso in cui il danneggiato sia edotto della presenza delle “fosse” sulla strada perché, ad esempio, vive in quella zona e percorre quotidianamente quella strada, la circostanza che le buche non risultino visibili, non rileva, giacché l'utente della strada,
pagina 5 di 7 conoscendone l'esistenza, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela (cfr.
Cass. 17443/2019).
Ed infatti secondo l'orientamento giurisprudenziale chi entra in contatto con la cosa custodita nel caso di specie la strada, è gravato dal dovere di cautela in virtù del principio di solidarietà.
Ciò posto occorre passare al vaglio delle prove testimoniali.
Il ha contestato che all'evento fosse presente , e rispetto a tale eccezione parte CP_1 Persona_1 ricorrente non ha preso alcuna posizione ciò significa che i fatti non contestati si hanno per ammessi e non richiedono ulteriore prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Dall'analisi della documentazione in atti e precisamente dalla dichiarazione spontanea per la ricostruzione dell'evento sottoscritta da parte ricorrente, la stessa ha testualmente dichiarato al perito della Compagnia assicurativa che “come testimone vi era la signora ” senza Testimone_1 alcuna menzione di altri soggetti, né tantomeno della sig.ra cosicché la testimonianza Persona_1 resa dalla teste non può assumere alcuna rilevanza. Persona_1
Parimenti non può essere dirimente la testimonianza resa dal teste , figlio della Testimone_2 il quale non ha assistito all'occorso, ha dichiarato di trovarsi a casa durante il sinistro e di essere Pt_1 arrivato sui luoghi successivamente alla caduta dopo essere stato chiamato per prestare soccorso alla madre (cfr. verbale di udienza del 09.10.2024).
Con riferimento all'eccezione reiterata in data odierna da parte ricorrente in quanto il CP_1
, in persona del Sindaco p.t., non ha reso l'interrogatorio formale deferitogli, con conseguente
[...] ammissione delle circostanze di cui ai capitoli di prova, lettere da A a K , del ricorso introduttivo, occorre evidenziare che, nel corso dell'udienza del 16.05.2025, parte resistente aveva rilevato che in atti era stata depositata una dichiarazione del Sindaco relativa alla non conoscenza degli accadimenti di causa né dello stato dei luoghi.( cfr. dichiarazione del Sindaco del 14.01.2025 all. alla memoria del
13.05.2025).
Alla luce delle predette argomentazioni, risulta che la ricorrente conoscesse lo stato dei luoghi e che peraltro era ben visibile attese le condizioni meteorologiche.
Ne consegue che nessuna responsabilità può essere imputa al ravvisandosi la causa esclusiva CP_1 della caduta nella “colpevole inavvedutezza comportamentale” del danneggiato cosicché la condotta di quest'ultimo integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), quando il soggetto, come nel caso di specie sia a conoscenza pagina 6 di 7 della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente (cfr. Cass.
16034/2023).
Ciò posto il titolare della strada ammalorata, non risponde per la caduta del danneggiato, CP_1 cagionata dalla buca, quando le pessime condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo.
La domanda proposta da va respinta;
il regime delle spese segue la soccombenza, non Parte_1 ravvisandosi ragioni per derogarvi.
PQM
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, così definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta da nei confronti del in persona del Sindaco legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro-tempore respinge la domanda e condanna alla refusione delle spese Parte_1 legali, in favore dell'Ente convenuto, nella misura di euro 5.077,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Pescara, 29.10.2025
Il Giudice dott. Lorella Scelli
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2481/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 29 ottobre 2025 alle ore 10,46 innanzi al dott. Lorella Scelli, sono comparsi:
Per la ricorrente in sostituzione dell'Avv. Giovanni Micati, è presente l'Avv. Corrado Parte_2
Piscione.
L'Avv. Piscione precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto, eccepito, prodotto e richiesto negli scritti difensivi dell'Avv. Micati ed in particolare nelle note illustrative del 25.09.2025, depositate nel fascicolo telematico nell'ambito della trattazione scritta ex art. 281 sexies cpc, come disposto dal Giudice. Dato atto che il in persona del Sindaco p.t., non rendeva Controparte_1 interrogatorio formale, regolarmente devoluto, chiede che si abbiano per ammesse le circostanze di cui ai capitoli di prova, lettere da A a K , del ricorso introduttivo. Chiede che l'On. Giudicante Voglia dichiarare l'esclusiva responsabilità del nel verificarsi dell'evento in parola ai danni Controparte_1 dell'odierna ricorrente e condannarlo al pagamento in favore della stessa, a titolo di ristoro, dell'importo meglio quantificato nell'atto introduttivo ed in corso di causa, o di quello ritenuto di giustizia, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. Torna ad impugnare quanto pagina 1 di 7 dedotto, eccepito, prodotto e richiesto dall'ente resistente in tutti gli scritti difensivi ed in corso di giudizio, in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché inammissibile, improponibile ed improcedibile. Dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.
Per il Comune è presente, in sostituzione dell'avvocato Francesca D'Orsi, l'avvocato Cristian Catapano il quale si riporta alle proprie note conclusive ritualmente depositate chiedendone l'accoglimento. impugna e contesta le avverse deduzioni odierne in particolare in punto di mancata risposta all'interrogatorio formale, essendo stata prodotta dichiarazione che attestava la non conoscenza da parte del sindaco dei fatti di causa. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove e chiede che la causa passi in decisione.
I predetti difensori si riportano alle rispettive note conclusive chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in esse indicate.
Il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori alle ore 10,48 ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornata in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott.ssa Lorella Scelli alle ore 15,30 pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2481/2023 r.g., vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI MICATI Parte_2 C.F._1
RICORRENTE
E
in persona del Sindaco pro-tempore (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. D'ORSI FRANCESCA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza – premesso Parte_1 che il 14.06.2022, alle ore 11.00 circa, nel alla Via De Sanctis, a bordo della Controparte_1 propria bicicletta, accostatasi a lato della carreggiata, nello scendere dal mezzo, poggiava il piede sinistro a terra e cadeva rovinosamente sull'asfalto a causa di una buca formatasinei pressi di un tombino quale conseguenza del cedimento di parte del manto stradale, riportava lesioni e si recava presso l'ospedale civile di ove le venivano riscontrate lesioni - qui conveniva il CP_1 CP_1
ad oggetto sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito,
“accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c,c., nel Controparte_1 verificarsi dell'evento in parola ai danni della ricorrente e, per l'effetto condannare il Parte_2
in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore della medesima, della somma Controparte_1 complessiva di € 12.362,25, oltre interessi e rivalutazione, sino all'effettivo soddisfo, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito dell'attività istruttoria. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Precisava che nello specifico l'asfalto sconnesso aveva formato, nei pressi della buca anche una sorta di gradino, scivoloso, privo di aderenza alcuna, non visibile e non segnalato e che al sinistro assistevano dei testimoni.
Con comparsa di costituzione e risposta e istanza ex art. 269 c.p.c. per chiamata in causa del terzo, il per quanto qui interessa, eccepiva quanto segue: Controparte_1
1)carenza di legittimazione passiva dell'amministrazione comunale e, comunque, carenza di titolarità del rapporto del lato passivo e sul punto richiamava la convenzione intercorsa, in data 10.12.2015, tra Contr Contr l' (di seguito, ) - di cui faceva parte il - e l' , Parte_3 CP_1 CP_1 avente ad oggetto l' “Affidamento del Servizio Idrico Integrato” ed il relativo addendum del
26.05.2017 eccezione poi superata in quanto nel corso dell'udienza del 21.02.2024 parte resistente ha dichiarato che, nelle more tra il provvedimento di autorizzazione alla chiamata in causa e il termine perentorio per la notifica, il aveva acquisito ulteriori accertamenti dai quali è risultata CP_1
l'estraneità di rispetto all'evento per cui è causa, cosicché ha ritenuto non Controparte_4 dover provvedere alla notifica dell'atto di chiamata in causa;
2)assoluta carenza di prova della domanda ex art. 2051 c.c.;
3)carenza di prova di una carenza di custodia o manutenzione del tombino e della parte circostante di manto stradale;
pagina 3 di 7 4)interruzione del rapporto di causa tra cosa ed evento dannoso.
Istruita la causa per tabulas e per testi giungeva a decisione sull'an previa concessione dei termini per il deposito di note illustrative.
A) Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito con riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
(Cass. 13.7.2011 n.15389).
Quindi, una volta che il danneggiato abbia dato prova delle sopra richiamate circostanze il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile e che, per questo, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15389 del
13/07/2011; Cass. n. 6640/98; n. 18094/05; n. 8096/06).
Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (Cass. 18/09/2015 n.18317); anche nell'ipotesi in cui il custode non abbia attuato sulla cosa tutte le precauzioni astrattamente ipotizzabili, la causa sufficiente, sopravvenuta con i tratti del casus ed idonea da sola a provocare l'evento, interrompe il nesso eziologico e produce gli effetti liberatori, pur quando si concreti, appunto, nel fatto del danneggiato (Cass. 19.12.2006 n.27168, Cass.
8346/2024, Cass. 1404/2025, Cass. Sez. unite n. 20943/2022, Cass. Sez III 01.08.2025 n. 22242).
Se ciò vale per la responsabilità presunta, a più forte ragione può dirsi per la fattispecie aquiliana ordinaria, dove l'attore è gravato di onere probatorio pieno. Pure la responsabilità contrattuale da inadempimento dell'obbligo di sicurezza resta esclusa qualora l'evento di danno sia causalmente pagina 4 di 7 ascrivibile ad un fortuito esterno al sinallagma, anche se concernente la condotta del creditore di protezione (Cass.
6.2.2007 n. 2563).
Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (Cass. 20.01.2014
n.999).
B)Sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio.
Nella specie, parte attrice ritiene di poter imputare il verificarsi del sinistro oggetto di causa, alla presenza di una insidiosa buca, non visibile, non segnalata da cartellonistica indicante il pericolo sulla quale si sarebbe imbattuta ed ha allegato n. 11 riproduzioni fotografiche mentre non si rinviene alcuna relazione da parte dell'Autorità che avrebbe potuto offrire quantomeno degli spunti per individuare l'effettivo svolgimento dei fatti.
La ricorrente però non ha in alcun modo assolto all'onere della prova che incombe sul danneggiato ex art. 2051 c.c..
Sul punto, attraverso la riproduzione fotografica in atti, non è possibile rinvenire una puntuale ricostruzione sulla dinamica del sinistro in quanto le foto, in assenza del nome della via, non esplicitano in alcun modo un riferimento spaziale e temporale cosicché le stesse, potrebbero ritrarre una qualsiasi strada e non quella di cui al sinistro in parola.
Inoltre il dissesto si trova al centro della carreggiata mentre nel ricorso si fa riferimento all'avvenuto accostamento della bicicletta al lato della carreggiata e quindi tali circostanze non permettono di ricostruire con esattezza i fatti.
Occorre precisare, inoltre, che il tratto di strada sarebbe stato percorso comunque alle ore 11:00 del 14 giugno 2022 nel corso di una mattinata con visibilità nitida, peraltro esattamente davanti l'abitazione della ricorrente (cfr. dichiarazione al perito della Compagnia, doc. 1).
Sul punto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che nel caso in cui il danneggiato sia edotto della presenza delle “fosse” sulla strada perché, ad esempio, vive in quella zona e percorre quotidianamente quella strada, la circostanza che le buche non risultino visibili, non rileva, giacché l'utente della strada,
pagina 5 di 7 conoscendone l'esistenza, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela (cfr.
Cass. 17443/2019).
Ed infatti secondo l'orientamento giurisprudenziale chi entra in contatto con la cosa custodita nel caso di specie la strada, è gravato dal dovere di cautela in virtù del principio di solidarietà.
Ciò posto occorre passare al vaglio delle prove testimoniali.
Il ha contestato che all'evento fosse presente , e rispetto a tale eccezione parte CP_1 Persona_1 ricorrente non ha preso alcuna posizione ciò significa che i fatti non contestati si hanno per ammessi e non richiedono ulteriore prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Dall'analisi della documentazione in atti e precisamente dalla dichiarazione spontanea per la ricostruzione dell'evento sottoscritta da parte ricorrente, la stessa ha testualmente dichiarato al perito della Compagnia assicurativa che “come testimone vi era la signora ” senza Testimone_1 alcuna menzione di altri soggetti, né tantomeno della sig.ra cosicché la testimonianza Persona_1 resa dalla teste non può assumere alcuna rilevanza. Persona_1
Parimenti non può essere dirimente la testimonianza resa dal teste , figlio della Testimone_2 il quale non ha assistito all'occorso, ha dichiarato di trovarsi a casa durante il sinistro e di essere Pt_1 arrivato sui luoghi successivamente alla caduta dopo essere stato chiamato per prestare soccorso alla madre (cfr. verbale di udienza del 09.10.2024).
Con riferimento all'eccezione reiterata in data odierna da parte ricorrente in quanto il CP_1
, in persona del Sindaco p.t., non ha reso l'interrogatorio formale deferitogli, con conseguente
[...] ammissione delle circostanze di cui ai capitoli di prova, lettere da A a K , del ricorso introduttivo, occorre evidenziare che, nel corso dell'udienza del 16.05.2025, parte resistente aveva rilevato che in atti era stata depositata una dichiarazione del Sindaco relativa alla non conoscenza degli accadimenti di causa né dello stato dei luoghi.( cfr. dichiarazione del Sindaco del 14.01.2025 all. alla memoria del
13.05.2025).
Alla luce delle predette argomentazioni, risulta che la ricorrente conoscesse lo stato dei luoghi e che peraltro era ben visibile attese le condizioni meteorologiche.
Ne consegue che nessuna responsabilità può essere imputa al ravvisandosi la causa esclusiva CP_1 della caduta nella “colpevole inavvedutezza comportamentale” del danneggiato cosicché la condotta di quest'ultimo integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), quando il soggetto, come nel caso di specie sia a conoscenza pagina 6 di 7 della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente (cfr. Cass.
16034/2023).
Ciò posto il titolare della strada ammalorata, non risponde per la caduta del danneggiato, CP_1 cagionata dalla buca, quando le pessime condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo.
La domanda proposta da va respinta;
il regime delle spese segue la soccombenza, non Parte_1 ravvisandosi ragioni per derogarvi.
PQM
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, così definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta da nei confronti del in persona del Sindaco legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro-tempore respinge la domanda e condanna alla refusione delle spese Parte_1 legali, in favore dell'Ente convenuto, nella misura di euro 5.077,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Pescara, 29.10.2025
Il Giudice dott. Lorella Scelli
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