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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/06/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 765/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi -Presidente
2) Dott. Stefano Rago -Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli -Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 765/2025 vertente tra: TRA
, , con l'avv. CARLETTI Parte_1 C.F._1
DAVIDE;
- RICORRENTE E
, , con l'avv. CARPI ELENA;
CP_1 C.F._2
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/6/2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti sono genitori delle minori e , nate il 2/6/2020 Per_1 Per_2
e il 26/10/2021.
ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1 reg di affidamento e mantenim A tal fine ha allegato che il resistente è poco collaborativo e non contribuisce alle spese delle minori. Ha, pertanto, chiesto l'affidamento esclusivo delle minori, che le visite paterne avvengano nei weekend dal venerdì al lunedì mattina con pernottamento, e che il resistente corrisponda la somma mensile di € 600 per il loro mantenimento. In sede di prima udienza, ha modificato la propria domanda chiedendo l'affidamento condiviso delle bambine.
si è costituito e, allegando di essere un padre CP_1 presente e collaborativo, e di aver concordato con la ricorrente il regime di visite attualmente praticato, ha chiesto che ciascun genitore possa contribuire direttamente al mantenimento delle bambine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sul regime di affidamento condiviso, sicché non vi è motivo per provvedere diversamente. Vi è anche convergenza sui tempi di permanenza delle minori presso i genitori, che questi ultimi hanno chiesto di regolamentare stabilendo che le figlie stiano con il tutti i weekend dal venerdì dopo scuola fino al Pt_1 lunedì mattina, quando il padre le accompagnerà a scuola. Il resistente ha anche chiesto l'introduzione di un ulteriore pernottamento infrasettimanale. Tuttavia – considerata l'età delle minori e l'opportunità di evitare alle bambine spostamenti mattutini troppo lunghi (confermata dallo stesso padre in udienza) – il Collegio ritiene preferibile confermare il collocamento prevalente presso la madre e limitare le visite paterne ai weekend, come peraltro già praticato dalle parti.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento delle figlie in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (cinque e quasi quattro anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Con riguardo a queste ultime, va evidenziato quanto segue:
-la ricorrente, nata nel 1994, ha dichiarato in ricorso di essere in cerca di lavoro, ma ha anche depositato dichiarazioni dei redditi da cui si desume che, per i tre anni antecedenti alla causa, ella risulta aver percepito un reddito lordo annuo di circa € 19.000, corrispondente a circa € 1.400 mensili;
-il resistente, nato nel 1998, lavora per la Croce Rossa, e ha documentato un reddito netto mensile medio di circa € 1.500-1.600. Considerati questi dati, tenuto conto delle situazioni economiche e delle capacità lavorative pressoché equivalenti delle parti, degli ampi tempi di permanenza delle minori presso il padre, e delle scarse esigenze connesse all'età, il Collegio ritiene di quantificare in € 200 l'importo che il dovrà Pt_1 corrispondere mensilmente alla ricorrente.
3. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida le minori in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre e visite paterne come in motivazione;
-dispone che le parti potranno trascorrere 15 giorni di ferie anche non consecutivi con le figlie nel periodo estivo (in periodi, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno: le parti dovranno comunicare il luogo di destinazione e l'indirizzo, questo incombente potrà essere assolto fino ad una settimana prima della partenza per la vacanza), quanto alle vacanze natalizie, ad anni alterni, le figlie trascorreranno il 24 e 31 dicembre con un genitore e il 25 dicembre e il 6 gennaio con l'altro, mentre quanto al periodo Pasquale ad anni alterni le figlie lo trascorreranno con uno dei genitori per tutta la durata delle vacanze scolastiche:
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200 per il mantenimento delle figlie, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie delle figlie, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 5/6/2025 Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi -Presidente
2) Dott. Stefano Rago -Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli -Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 765/2025 vertente tra: TRA
, , con l'avv. CARLETTI Parte_1 C.F._1
DAVIDE;
- RICORRENTE E
, , con l'avv. CARPI ELENA;
CP_1 C.F._2
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/6/2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti sono genitori delle minori e , nate il 2/6/2020 Per_1 Per_2
e il 26/10/2021.
ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1 reg di affidamento e mantenim A tal fine ha allegato che il resistente è poco collaborativo e non contribuisce alle spese delle minori. Ha, pertanto, chiesto l'affidamento esclusivo delle minori, che le visite paterne avvengano nei weekend dal venerdì al lunedì mattina con pernottamento, e che il resistente corrisponda la somma mensile di € 600 per il loro mantenimento. In sede di prima udienza, ha modificato la propria domanda chiedendo l'affidamento condiviso delle bambine.
si è costituito e, allegando di essere un padre CP_1 presente e collaborativo, e di aver concordato con la ricorrente il regime di visite attualmente praticato, ha chiesto che ciascun genitore possa contribuire direttamente al mantenimento delle bambine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sul regime di affidamento condiviso, sicché non vi è motivo per provvedere diversamente. Vi è anche convergenza sui tempi di permanenza delle minori presso i genitori, che questi ultimi hanno chiesto di regolamentare stabilendo che le figlie stiano con il tutti i weekend dal venerdì dopo scuola fino al Pt_1 lunedì mattina, quando il padre le accompagnerà a scuola. Il resistente ha anche chiesto l'introduzione di un ulteriore pernottamento infrasettimanale. Tuttavia – considerata l'età delle minori e l'opportunità di evitare alle bambine spostamenti mattutini troppo lunghi (confermata dallo stesso padre in udienza) – il Collegio ritiene preferibile confermare il collocamento prevalente presso la madre e limitare le visite paterne ai weekend, come peraltro già praticato dalle parti.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento delle figlie in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (cinque e quasi quattro anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Con riguardo a queste ultime, va evidenziato quanto segue:
-la ricorrente, nata nel 1994, ha dichiarato in ricorso di essere in cerca di lavoro, ma ha anche depositato dichiarazioni dei redditi da cui si desume che, per i tre anni antecedenti alla causa, ella risulta aver percepito un reddito lordo annuo di circa € 19.000, corrispondente a circa € 1.400 mensili;
-il resistente, nato nel 1998, lavora per la Croce Rossa, e ha documentato un reddito netto mensile medio di circa € 1.500-1.600. Considerati questi dati, tenuto conto delle situazioni economiche e delle capacità lavorative pressoché equivalenti delle parti, degli ampi tempi di permanenza delle minori presso il padre, e delle scarse esigenze connesse all'età, il Collegio ritiene di quantificare in € 200 l'importo che il dovrà Pt_1 corrispondere mensilmente alla ricorrente.
3. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida le minori in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre e visite paterne come in motivazione;
-dispone che le parti potranno trascorrere 15 giorni di ferie anche non consecutivi con le figlie nel periodo estivo (in periodi, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno: le parti dovranno comunicare il luogo di destinazione e l'indirizzo, questo incombente potrà essere assolto fino ad una settimana prima della partenza per la vacanza), quanto alle vacanze natalizie, ad anni alterni, le figlie trascorreranno il 24 e 31 dicembre con un genitore e il 25 dicembre e il 6 gennaio con l'altro, mentre quanto al periodo Pasquale ad anni alterni le figlie lo trascorreranno con uno dei genitori per tutta la durata delle vacanze scolastiche:
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200 per il mantenimento delle figlie, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie delle figlie, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 5/6/2025 Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli