Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 22/07/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01256/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00968/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 968 del 2025, proposto da
BE SO IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 925001168D, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Di Pardo, Flavio Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. Piemonte S.p.A., non costituita in giudizio;
nei confronti
Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi S.r.l. in breve Gepa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Micaela Grandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione del Direttore Appalti di SCR n. 74 del 20/03/2025, nella parte in cui è stata annullata l’aggiudicazione a BE SO IT S.p.a. del Lotto n. 69 della procedura di gara n. 58/2022 e contestualmente disposta l’aggiudicazione a PA S.r.l.
- nella nota SCR prot. 2072 del 20/03/2025;
- ove occorrer possa, della nota SCR prot. 3393 del 26/03/2025;
- della Determinazione del Direttore Appalti di SCR n. 86 del 26/03/2025
- della Determinazione del Direttore Appalti di SCR n. 107 del10/04/2025;
- della nota SCR prot. 3940 del 10/04/2025;
- di tutti gli atti inerenti alla gara regionale centralizzata per la fornitura di aghi, siringhe e deflussori e la prestazione dei servizi connessi per le ASR delle Regioni Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Molise (58-2022), limitatamente al Lotto n. 69;
- della Determinazione di indizione del Direttore Appalti n. 151 del 9 giugno 2022;
- della Determinazione del Direttore Appalti n. 194 del 15 luglio 2022, recante rettifica alla lex specialis di gara;
- dell’avviso di rettifica e proroga termini del 15/07/2022;
- della Determinazione del Direttore Appalti n. 281 del 24/11/2022, recante nomina delle Commissioni Giudicatrici;
- della documentazione di gara, così come rettificata, e segnatamente del Bando di gara, del Disciplinare di gara e suoi allegati, dello Schema di Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e suoi allegati, inclusi l’Allegato “A - Tabella Prodotti” e l’Allegato “B – Criteri di Valutazione”, dei Modelli di gara;
- di tutti i chiarimenti e precisazioni fornite dalla Stazione Appaltante;
- di tutti gli avvisi e/o le comunicazioni pubblicate in occasione della procedura di gara;
- di tutti i verbali di gara, ivi inclusi i verbali relativi alle sedute del 10 e 25 novembre 2022, del 2 e 21 dicembre 2022, del 13 gennaio 2023, del 10 e 17 febbraio 2023, del 8 e 17 marzo 2023, del 18 aprile 2023, del 10, 18 e 24 maggio 2023, del 14 e 29 giugno 2023, del 19 e 31 luglio 2023, del 2 e 3 agosto 2023, del 18 settembre 2023, del 17 giugno 2024, del 25 giugno 2024 del 29 luglio 2024, ivi compresi i rispettivi allegati;
- della determinazione del Direttore Appalti n. 263 del 7 agosto 2024;
- del provvedimento di nomina del seggio di gara;
- del provvedimento di ammissione alle successive fasi di gara di tutti iconcorrenti;
- della graduatoria finale e della proposta di aggiudicazione;
- dell’eventuale provvedimento di declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo, ancorché non conosciuto;
nonché per l’annullamento, la declaratoria di inefficacia e/o di nullità della convenzione eventualmente stipulata con PA relativamente al Lotto n. 68;
nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica o, in via subordinata, per equivalente in favore di BD.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi S.r.l. in breve Gepa S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La presente controversia si colloca nell’ambito del contenzioso riferito alla gara regionale centralizzata n. 58/2022, bandita dalla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. - Piemonte S.p.A. per la fornitura, nella forma dell’accordo quadro, di aghi, siringhe e deflussori e la prestazione dei servizi connessi per le aziende del servizio sanitario delle Regioni Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Molise; oggetto della lotto n. 69 qui controverso è una siringa per emogasanalisi, così descritta “siringa da 3 ml ± 0,5 con ago 23G x 25 mm non ventilate per dialisi” .
2. Hanno presentato pertinente offerta due operatori, Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi S.r.l. (di seguito, breviter , anche “PA”) e BE SO IT S.p.a. (di seguito, breviter , anche “BD”).
3. L’odierna ricorrente BD era stata inizialmente esclusa dalla competizione per asserita insussistenza dei requisiti minimi previsti, per i lotti 68 e 69, dall’art. 4.2.3. del capitolato tecnico, sub specie “specifiche tecniche del materiale oggetto della fornitura” con riferimento alla caratteristica di atraumaticità dell’ago e alla chiusura non a perfetta tenuta del tappino delle siringhe; la Società ha vittoriosamente gravato tale (duplice) decisione espulsiva, che è stata annullata da questo Tribunale con le sentenze nn. 381 e 382 del 2024, confermate in appello dal Consiglio di Stato con sentenze nn. 8351/2024 e 8386/2024.
4. Ottenuta così la riammissione, la deducente BD è risultata aggiudicataria della gara, disposta da SCR con determinazione prot. n. 263 del 07.08.2024; la controinteressata PA ne ha quindi contestato l’esito, deducendo plurime censure incentrate sulla difformità dei prodotti vincitori dai requisiti minimi stabiliti dalla legge di gara ( in primis , la carenza di apirogenicità, ovvero la garanzia che il prodotto non provochi eventuali reazioni febbrili al paziente), avanzando un portato contestativo diverso ed ulteriore rispetto a quello agitato dalla stazione appaltante nell’originario – poi annullato - provvedimento di esclusione di BD; l’odierna deducente BD, in qualità di controinteressata nel suddetto giudizio, ha sollevato plurime eccezioni in rito, tra le quali la tardività e l’inammissibilità del ricorso, per supposta, omessa contestazione dei citati profili attinenti il rispetto dei requisiti minimi dei prodotti offerti nel precedente giudizio avente ad oggetto la propria esclusione.
5. Questo Tribunale, con sentenza n. 419 del 20.2.2025 (accompagnata da coeva pronuncia n. 418 per il lotto n. 68), respinte le eccezioni preliminari di BD, ivi compresa la citata tardività dell’impugnativa, ha accolto il ricorso con riferimento alla doglianza secondo la quale la siringa offerta nel lotto 69 (la siringa senza ago preassemblato recante codice 364378, offerta assieme all’ago avente codice 305892) non possiede il requisito della apirogenicità, assorbendo i restanti profili in applicazione del principio della ragione più liquida ( ex multis , Cons. Stato, V, 23.02.2023, n. 1898; T.A.R. Piemonte, I, 16.03.2024, n. 290). La decisione ha annullato la contestata aggiudicazione e dichiarato l’inefficacia dell’accordo quadro stipulato e di quelli esecutivi eventuali, disponendo espressamente “il subentro di Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi S.r.l. nei predetti accordi quadro e nei contratti esecutivi non ancora esauriti, previa verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti in capo alla subentrante ai sensi di legge e del disciplinare di gara” .
6. La stazione appaltante con il qui impugnato provvedimento prot. 74 del 20.3.2025, ha deciso, tra l’altro, di:
“(…) 2) di prendere atto delle sentenze del TAR Piemonte n. 00418/2025 (…) e n. 00419/2025 (…) del 20 febbraio 2025 (…);
3) di aggiudicare, per l’effetto di cui al precedente punto 2), i lotti 68 e 69 della gara in oggetto al concorrente Gepa S.r.l. per un importo massimo spendibile, comprensivo di opzioni, pari a € 8.234.620,90 IVA esclusa, per le tipologie ed alle condizioni economiche riportate in dettaglio, per ciascun lotto, nell’Allegato 1 “Prospetto di aggiudicazione”, allegato alla presente Determinazione a farne parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che si è conclusa positivamente l’istruttoria circa l’assenza in capo al concorrente Gepa S.r.l. delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che in data 26 febbraio 2025 sono state avviate dalla Direzione Appalti le verifiche antimafia, di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
5) di disporre il subentro di Gepa S.r.l. negli Accordi quadro stipulato tra S.C.R. Piemonte S.p.A. e BE SO IT S.p.a.” .
7. Avverso la richiamata decisione n. 419/2025 ha infruttuosamente interposto appello BD; il Consiglio di Stato, con decisione n. 5218 del 16.6.2025 (coeva alla omologa pronuncia n. 5217 di conferma della sentenza n. 418/2025 sul lotto 68), ha infatti rigettato il gravame, diffusamente argomentando in merito all’infondatezza delle eccezioni in rito di BD e confermando le statuizioni di primo grado circa la carenza di apirogenicità del prodotto da quest’ultima offerto.
8. L’efficacia della nuova aggiudicazione veniva medio tempore sospesa in ragione dei decreti e delle ordinanze che nel giudizio d’appello avevano interinalmente a monte sospeso l’efficacia della pronuncia di questo Tribunale n. 419/2025.
9. Avverso la nuova aggiudicazione in favore di PA è qui insorta BD, chiedendone l’annullamento con aggiudicazione in proprio favore e, in ogni caso, l’esclusione di PA dalla procedura, agitando il proprio interesse strumentale alla ripetizione della gara, nell’ipotesi di consolidamento della propria esclusione per effetto del rigetto dell’appello avverso la più volte citata sentenza n. 419/2025 (al tempo della proposizione del ricorso non ancora definito). L’impianto censorio si incentra sui motivi in diritto come di seguito raggruppati, rubricati e sintetizzati:
I. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per vizi propri. Violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 30, 68, 83, 94, 95 d.lgs. 50/2016, della Dir. 2014/24/UE, della Dir. 93/42/CE, del D.lgs. 46/1997, della Dir. 98/79/CE, del Reg. 2017/745, degli artt. 1, 3, 10, 10-bis, 21-octies, 21-nonies, della legge n. 241/1990 degli artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 15, 20, 21, 22, 25 del disciplinare; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4.2., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. del capitolato tecnico, dell’allegato a) tabella prodotti e dell’ulteriore documentazione di gara. Violazione dei principi parità di trattamento, parità di condizioni, trasparenza, imparzialità dell’azione amministrativa, buon andamento, tutela della concorrenza, di economicità, di efficacia, proporzionalità, ragionevolezza; difetto di istruttoria; difetto di motivazione, travisamento dei fatti; falsità dei presupposti; eccesso di potere, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza; sviamento.
La doglianza si concentra sulla carenza in capo al prodotto offerto da PA della medesima caratteristica tecnica minima ritenuta da parte di questo Tribunale assente nel prodotto BD, ossia l’apirogenicità, che non risulterebbe né dichiarata né provata dal concorrente;
II. Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per l’erroneità e ingiustizia della sentenza del T.A.R. Torino n. 419/2025. Il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto adottato in esecuzione della sentenza, n. 419/2025, gravata in Consiglio di Stato per i motivi di seguito integralmente riportati cui si rinvia.
La censura si appunta sui medesimi motivi dedotti in appello avverso la citata decisione n. 419/2025, di cui si ommette la trascrizione, in applicazione del principio di sinteticità e stante l’intervenuta, pertinente decisione di secondo grado n. 5218/2025, cui per completezza si rinvia.
10. Si è costituita la controinteressata Gepa, eccependo l’improcedibilità del secondo motivo, in virtù del rigetto dell’appello avverso la sentenza di questo Tribunale n. 419/2025, nonché, in via preliminare rispetto all’infondatezza nel merito dell’impugnativa e con riferimento al primo motivo:
a) la tardività del ricorso, in quanto BD avrebbe omesso di proporre ricorso incidentale nel giudizio proposto da PA avverso l’aggiudicazione disposta in favore della stessa BD nel termine di cui dall’art. 42 cpa, ovvero con atto da notificarsi entro il 30.10.2024; a sostegno dell’eccezione afferma che a tali conclusioni sarebbe già giunto il Consiglio di Stato, al punto n. 4 delle sentenze n. 5217/2025 e 5218/2025, a mente del quale, rispetto alla successiva aggiudicazione “il provvedimento di ammissione della sua offerta [si riferisce a PA ha consolidato i propri effetti” ;
b) l’inammissibilità dell’impugnativa, sotto i profili:
I. della carenza di legittimazione al ricorso, in quanto, con le sentenze n. 418/2025 e 419/2025 dell’intestato Tribunale, confermate dalle sentenze n. 5217/2025 e 5218/2025 del Consiglio di Stato, è stato annullato sia il provvedimento di aggiudicazione dei lotti 68 e 69 della procedura di gara a BD sia lo stesso provvedimento di ammissione della medesima alla procedura per carenza di apirogenicità dei prodotti. BD, quindi, sarebbe totalmente carente di legittimazione al ricorso, in quanto esclusa dalla competizione in conseguenza delle sentenze citate e non più titolare di una posizione sostanziale differenziata abilitante all’esercizio dell’azione;
II. della carenza di interesse ad agire, poiché BD, in quanto esclusa dalla procedura di gara, non ricaverebbe alcuna utilità dall’accoglimento della domanda di annullamento poiché non potrebbe comunque ottenere l’aggiudicazione dell’appalto.
11. A seguito dell’ulteriore scambio di atti difensivi, all’udienza pubblica del 9.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Il Collegio ritiene di esaminare in via preliminare l’eccezione di tardività dell’impugnativa sollevata dalla parte controinteressata in relazione alla prima censura.
13. L’eccezione è fondata nei sensi appresso precisati.
13.1. L’oggetto della presente impugnativa deve essere circoscritto allo scrutinio dell’epigrafato provvedimento di affidamento dell’appalto n. 74/2025, adottato dalla stazione appaltante in dichiarata esecuzione delle ivi citate pronunce, rese da questo Tribunale e successivamente confermate dal Giudice d’appello. Come visto, il Collegio, con la sopra richiamata, non riformata decisione n. 419/2025, aveva disposto l’aggiudicazione alla controinteressata PA, con subentro della stessa nei contratti stipulati, previa “…verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti in capo alla subentrante ai sensi di legge e del disciplinare di gara” .
13.2. Orbene, tale ultimo inciso, non implicando la retrocessione della procedura alla fase di ammissione dei concorrenti e la riedizione dell’ivi svolto esame circa il possesso delle caratteristiche tecniche minime capitolari in capo ai prodotti offerti, ha correttamente innescato unicamente la verifica del possesso dei requisiti soggettivi posseduti dall’operatore economico. La stazione appaltante ha in tal senso espressamente dato atto, nella gravata determina n. 74/2025, che “si è conclusa positivamente l’istruttoria circa l’assenza in capo al concorrente PA S.r.l. delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che in data 26 febbraio 2025 sono state avviate dalla Direzione Appalti le verifiche antimafia, di cui al D. Lgs. n. 159/2011” .
13.3. La Società di committenza regionale ha quindi mosso i propri passi emendando, in conformità con le statuizioni giudiziali richiamate, solo l’ultimo segmento procedimentale, che si era in precedenza concluso con l’aggiudicazione della gara a BD, espungendo quest’ultima dalla procedura con sostanziale scorrimento della graduatoria in favore del secondo, unico altro offerente; mancando nella nuova aggiudicazione una riedizione della pregressa fase procedimentale di ammissione dei prodotti offerti, deve pertanto ritenersi che quest’ultima non sia più sindacabile in questa sede; ciò si pone in linea con le statuizioni rese dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5218/2025 che, al punto 4, ha ritenuto, in relazione al succedersi delle contestazioni in giudizio di diversi segmenti della gara, che “il provvedimento di ammissione della sua offerta [ovvero quella della controinteressata PA ha consolidato i propri effetti” .
13.4. Per il qui conteso lotto n. 69, infatti, lo scrutinio in merito al possesso dei requisiti capitolari in capo a tutti i concorrenti si è svolto per l’ultima volta nell’ambito della precedente aggiudicazione a BD, oggetto del giudizio di cui alle pronunce di primo grado n. 419/2025 e d’appello n. 5218/2025, cosicché in tale sede dovevano essere sollevate tutte le pertinenti contestazioni, impiegando lo strumento processuale del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 42 del cod. proc. amm. e nei termini ivi previsti. Già dalla instaurazione delle suddette controversie, ove PA assumeva la veste di ricorrente contro l’aggiudicazione allora disposta in favore di BD, era sorto l’interesse di BD a contestare l’illegittima ammissione dell’offerta della stessa PA.
13.5. Non depone per una diversa ricostruzione la tesi di BD secondo la quale il proprio interesse contestativo qui fatto valere sarebbe scaturito dalla positiva evasione, da parte della stazione appaltante, della sua successiva istanza ostensiva (doc. 84 ricorrente), verificatasi dopo l’instaurazione del citato, pregresso giudizio di primo grado.
Infatti la stessa Società di committenza, in risposta alla suddetta istanza di accesso agli atti, con nota prot. 2531 del 10.03.2025 (doc. 85 ricorrente), ha precisato che “con riferimento ai lotti 68 e 69, si accoglie quanto richiesto. Per quanto riguarda la documentazione amministrativa, tecnica ed economica, si segnala che la stessa Vi è stata inviata a mezzo raccomandata A/R con nota prot. SCR. n. 9692 del 19 novembre 2024” . A ben vedere, le qui proposte contestazioni in merito all’asserita carenza di apirogenicità del prodotto di PA si fondano principalmente sul contenuto dell’offerta tecnica della stessa PA e solo marginalmente sul contenuto del carteggio inerente al soccorso istruttorio attivato dall’amministrazione, in tesi solo successivamente conosciuto. È la stessa ricorrente BD, a pag. 13 del ricorso qui in decisione, ad argomentare confessoriamente sul punto che “in nessuna parte dell’offerta viene dichiarato che il prodotto è apirogeno, né viene apposto il relativo simbolo, né sono stati eseguiti e documentati dei test sui prodotti PA per escluderne la pirogenicità” . Ciò corrobora i superiori approdi argomentativi: è infatti dalla conoscenza dell’avversaria offerta che la stessa BD ha acquisito gli elementi in base ai quali muovere le contestazioni in questa sede tardivamente proposte, cosicché, poiché tale conoscenza si è perfezionata nel corso del precedente giudizio (R.G. 1271/2024) culminato con la decisione di questo Tribunale n. 419/2025, tale era la sede per sollevarle ai sensi dell’art. 42 del cod. proc. amm.. La stessa BD, nella memoria depositata il 20.1.2025 (non notificata e quindi non assimilabile al ricorso incidentale) relativa al citato ricorso n. 1271/2024, aveva contestato proprio la non apirogenicità del prodotto avversario, ritenendo su tale base il ricorso contro la propria aggiudicazione viziato da abuso del processo, così dimostrando la remota conoscenza del vizio dedotto con il presente ricorso.
13.6. L’esposta ricostruzione si pone altresì in coerenza con quanto statuito da questo Tribunale nella sentenza n. 419/2025, che ha richiamato il pertinente e calzante principio a mente del quale è “solo l’aggiudicatario (quantomeno provvisorio) che, quale controinteressato in senso tecnico, non solo deve essere chiamato a contraddire nel giudizio avverso l’esclusione di un altro concorrente (a pena di inammissibilità dell’altrui ricorso), ma è anche onerato di proporre in quella sede, a mezzo di ricorso incidentale, le eventuali ulteriori doglianze avverso tale provvedimento di esclusione (ovviamente, per mancata considerazione, da parte della stazione appaltante, di altri profili a carattere escludente), essendo inammissibile la proposizione delle stesse con ricorso autonomo avverso l’eventuale successivo provvedimento di aggiudicazione in favore del concorrente prima escluso e poi riammesso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31/03/2015 n. 1674; Cons. Stato, Sez. V, 13/06/2012, 3467)” .
14. Quanto al secondo motivo di ricorso, prescindendo dai profili di possibile inammissibilità in quanto surrettiziamente introduttivo - ovvero riproduttivo - di motivi di censura avverso la sentenza n. 419/2025 di questo Giudice al di fuori del pertinente giudizio di appello, deve essere dichiarato improcedibile. Le doglianze ivi dedotte, infatti, si incentrano sulla pretesa invalidità derivata della gravata aggiudicazione n. 74/2025, in quanto adottata in esecuzione della suddetta sentenza di primo grado n. 419/2025 che BD ritiene ingiusta, richiamando integralmente i motivi di appello con cui ne chiede la riforma al Consiglio di Stato. Come visto, tuttavia, il Giudice d’appello si è nel frattempo pronunciato con la sentenza n. 5218/2025 rigettando il gravame, così consolidando la decisione di primo grado anche ai fini del presente giudizio e rendendo il motivo improcedibile, che sarebbe comunque anche infondato sulla base delle stesse ragioni reiettive espresse dal Consiglio di Stato.
15. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso in epigrafe deve essere considerato in parte tardivo e, pertanto, irricevibile con riferimento alla prima censura e in parte improcedibile quanto alla seconda censura.
16. La complessità delle questioni trattate depone per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte improcedibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Marco Costa, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Costa | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO