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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 07/10/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1510/2022 R.G.
REPUBBLICA LI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, all'esito dello spirare del termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 06.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1510 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Antonello Cozzi, presso lo studio del quale elettivamente do- micilia in Lauria (PZ), alla C.da Milordo n. 20
ATTORE
E
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
e , tutti rappresentati e difesi, C.F._3 Controparte_3
giusta procura in atti, dall'avv. Maria Sorrentino, presso il cui Studio in Sapri (SA), al- la1^ Traversa di C.so Umberto I, n. 7, elettivamente domiciliano
CONVENUTI
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio i Parte_1
, e , chiedendo che fosse accertata CP_2 Controparte_3 CP_1
e dichiarata la propria esclusiva proprietà, per intervenuta usucapione, degli appezza-
1
menti di terreno siti in Maratea (PZ), località Linnaria, censiti al catasto terreni di Mara- tea al foglio n. 47, particelle nn. 64, 65, 66, 67 e 121. Domandava altresì la declaratoria di nullità, inefficacia e/o inopponibilità dell'atto di donazione del 19.08.2022, rogato dal notaio , in favore del convenuto , nonché la condanna di Persona_1 CP_1 quest'ultimo al rilascio dei terreni e la trascrizione della sentenza.
A fondamento della domanda, l'attore deduceva di aver posseduto i terreni in modo esclusivo, pacifico e continuativo per oltre quindici anni, esercitando attività corrispon- denti al diritto di proprietà.
Si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, trattandosi di controversia in materia di diritti reali. Nel merito, contestavano la fonda- tezza delle domande attoree, deducendo di aver maturato essi stessi l'usucapione sui ter- reni oggetto di causa e rivendicando la validità dell'atto di donazione.
All'udienza di prima comparizione, il Giudice rilevava l'omesso esperimento della me- diazione obbligatoria e, con ordinanza del 21.03.2023, assegnava alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando per la veri- fica della condizione di procedibilità all'udienza del 19.12.2023, da tenersi mediante scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento del 20.12.2023, il Giudice disponeva la prosecuzione del giudizio, assegnando i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istrutto- rie e repliche. Le parti depositavano tempestivamente le memorie, precisando e modifi- cando le domande ed eccezioni, nonché indicando i mezzi istruttori.
All'udienza del 07.10.2024, sostituita da trattazione scritta, il Giudice si riservava sulle richieste istruttorie. Con ordinanza dell'08.10.2024, ritenuta la causa matura per la deci- sione, rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti e fissava l'udienza del
06.10.2025 per la precisazione delle conclusioni nonché per la discussione e la decisio- ne ex art. 281-sexies da tenersi anch'essa mediante scambio di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.
Allo spirare del termine perentorio fissato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 06.10.2025, la causa viene decisa nei seguenti termini.
L'attore ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta usucapione dei terreni siti in Mara- tea, località Linnaria, deducendo di aver esercitato sugli stessi un possesso esclusivo, pacifico e continuativo per oltre quindici anni.
Il riferimento al dato temporale appare in questo caso decisivo ai fini della qualificazio-
2
ne della domanda attorea: il , infatti, riferendosi al decorso di un lasso tempo Parte_1 superiore a quindici anni, ha, seppur implicitamente, inteso senz'altro invocare l'usucapione per la piccola proprietà rurale di cui all'art. 1159-bis, co.1, c.c., norma che consente l'acquisto della proprietà di fondi rustici con annessi fabbricati situati in co- muni classificati montani dalla legge per effetto del possesso continuato per almeno quindici anni.
Tuttavia, l'attore non ha allegato né dimostrato di aver intrapreso il procedimento spe- ciale previsto dall'art. 1159-bis c.c. e dalla legge n. 346/1976, che richiede, tra le altre cose, l'osservanza di particolari formalità pubblicitarie e notificatorie.
Ne discende che, sotto tale profilo, la domanda risulta inammissibile.
Né la domanda stessa può trovare ingresso quale accertamento dell'usucapione ordina- ria ex art. 1158 c.c. – che richiede il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto e non equivoco per almeno venti anni - dal momento che parte attrice non ha allegato né tan- tomeno tentato di dimostrare la sussistenza del relativo presupposto temporale: tanto la prospettazione contenuta nell'atto di citazione quanto la prova testimoniale articolata (e non ammessa) nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., sono tese ad affermare l'esistenza di un possesso sui fondi per causa per un lasso di tempo superiore a quindici anni, ma non anche un possesso ultraventennale come richiesto dall'art. 1158
c.c.
La domanda di usucapione non può, quindi, essere accolta.
Quanto alle ulteriori domande attoree - domanda di declaratoria di nullità, inefficacia e/o inopponibilità dell'atto di donazione del 19.08.2022, condanna di al CP_1
rilascio dei fondi, ordine di trascrizione al Conservatore dei RR.II. e fissazione di una misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. -, trattandosi di pronunce conse- quenziali all'accertamento dell'usucapione in favore dell'attore, le stesse vanno senz'altro rigettate, in mancanza del relativo presupposto fondante.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate come in di- spositivo in base al valore della causa, in applicazione dei parametri minimi – valore in- determinabile, complessità bassa - di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modifica- to dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
3
- rigetta integralmente le domande attoree;
- condanna al pagamento, in favore delle parti convenute, delle Parte_1
spese che liquida nella somma di € 3.809,00,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Lagonegro, 07/10/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, all'esito dello spirare del termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 06.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1510 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Antonello Cozzi, presso lo studio del quale elettivamente do- micilia in Lauria (PZ), alla C.da Milordo n. 20
ATTORE
E
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
e , tutti rappresentati e difesi, C.F._3 Controparte_3
giusta procura in atti, dall'avv. Maria Sorrentino, presso il cui Studio in Sapri (SA), al- la1^ Traversa di C.so Umberto I, n. 7, elettivamente domiciliano
CONVENUTI
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio i Parte_1
, e , chiedendo che fosse accertata CP_2 Controparte_3 CP_1
e dichiarata la propria esclusiva proprietà, per intervenuta usucapione, degli appezza-
1
menti di terreno siti in Maratea (PZ), località Linnaria, censiti al catasto terreni di Mara- tea al foglio n. 47, particelle nn. 64, 65, 66, 67 e 121. Domandava altresì la declaratoria di nullità, inefficacia e/o inopponibilità dell'atto di donazione del 19.08.2022, rogato dal notaio , in favore del convenuto , nonché la condanna di Persona_1 CP_1 quest'ultimo al rilascio dei terreni e la trascrizione della sentenza.
A fondamento della domanda, l'attore deduceva di aver posseduto i terreni in modo esclusivo, pacifico e continuativo per oltre quindici anni, esercitando attività corrispon- denti al diritto di proprietà.
Si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, trattandosi di controversia in materia di diritti reali. Nel merito, contestavano la fonda- tezza delle domande attoree, deducendo di aver maturato essi stessi l'usucapione sui ter- reni oggetto di causa e rivendicando la validità dell'atto di donazione.
All'udienza di prima comparizione, il Giudice rilevava l'omesso esperimento della me- diazione obbligatoria e, con ordinanza del 21.03.2023, assegnava alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando per la veri- fica della condizione di procedibilità all'udienza del 19.12.2023, da tenersi mediante scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento del 20.12.2023, il Giudice disponeva la prosecuzione del giudizio, assegnando i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istrutto- rie e repliche. Le parti depositavano tempestivamente le memorie, precisando e modifi- cando le domande ed eccezioni, nonché indicando i mezzi istruttori.
All'udienza del 07.10.2024, sostituita da trattazione scritta, il Giudice si riservava sulle richieste istruttorie. Con ordinanza dell'08.10.2024, ritenuta la causa matura per la deci- sione, rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti e fissava l'udienza del
06.10.2025 per la precisazione delle conclusioni nonché per la discussione e la decisio- ne ex art. 281-sexies da tenersi anch'essa mediante scambio di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.
Allo spirare del termine perentorio fissato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 06.10.2025, la causa viene decisa nei seguenti termini.
L'attore ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta usucapione dei terreni siti in Mara- tea, località Linnaria, deducendo di aver esercitato sugli stessi un possesso esclusivo, pacifico e continuativo per oltre quindici anni.
Il riferimento al dato temporale appare in questo caso decisivo ai fini della qualificazio-
2
ne della domanda attorea: il , infatti, riferendosi al decorso di un lasso tempo Parte_1 superiore a quindici anni, ha, seppur implicitamente, inteso senz'altro invocare l'usucapione per la piccola proprietà rurale di cui all'art. 1159-bis, co.1, c.c., norma che consente l'acquisto della proprietà di fondi rustici con annessi fabbricati situati in co- muni classificati montani dalla legge per effetto del possesso continuato per almeno quindici anni.
Tuttavia, l'attore non ha allegato né dimostrato di aver intrapreso il procedimento spe- ciale previsto dall'art. 1159-bis c.c. e dalla legge n. 346/1976, che richiede, tra le altre cose, l'osservanza di particolari formalità pubblicitarie e notificatorie.
Ne discende che, sotto tale profilo, la domanda risulta inammissibile.
Né la domanda stessa può trovare ingresso quale accertamento dell'usucapione ordina- ria ex art. 1158 c.c. – che richiede il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto e non equivoco per almeno venti anni - dal momento che parte attrice non ha allegato né tan- tomeno tentato di dimostrare la sussistenza del relativo presupposto temporale: tanto la prospettazione contenuta nell'atto di citazione quanto la prova testimoniale articolata (e non ammessa) nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., sono tese ad affermare l'esistenza di un possesso sui fondi per causa per un lasso di tempo superiore a quindici anni, ma non anche un possesso ultraventennale come richiesto dall'art. 1158
c.c.
La domanda di usucapione non può, quindi, essere accolta.
Quanto alle ulteriori domande attoree - domanda di declaratoria di nullità, inefficacia e/o inopponibilità dell'atto di donazione del 19.08.2022, condanna di al CP_1
rilascio dei fondi, ordine di trascrizione al Conservatore dei RR.II. e fissazione di una misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. -, trattandosi di pronunce conse- quenziali all'accertamento dell'usucapione in favore dell'attore, le stesse vanno senz'altro rigettate, in mancanza del relativo presupposto fondante.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate come in di- spositivo in base al valore della causa, in applicazione dei parametri minimi – valore in- determinabile, complessità bassa - di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modifica- to dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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- rigetta integralmente le domande attoree;
- condanna al pagamento, in favore delle parti convenute, delle Parte_1
spese che liquida nella somma di € 3.809,00,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Lagonegro, 07/10/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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