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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/12/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2017/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2017/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELISABETTA Parte_1 C.F._1
MA ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Ravenna, via A. Meucci n. 1
- ATTORE - contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEQUESTRO EX ART. 473-BIS.36 C.P.C.
CONCLUSIONI Parte attrice concludeva come da verbale d'udienza dello 06.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.36 c.p.c. depositato in data 18.09.2025, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale, deducendo quanto segue: CP_1
- di aver instaurato una relazione sentimentale con il convenuto e che, da tale relazione e in costanza di convivenza, erano nati i due figli in data 10.11.2008 e in data 01.04.2011; Per_1 Persona_2
- che, a seguito della rottura della relazione, adiva assieme al convenuto il Tribunale di Ravenna al fine di disciplinare i reciproci rapporti e quelli con i figli e che il suddetto Tribunale, con decreto cron n. pagina 1 di 4 6334/2015 emesso in data 14.12.2015, stabiliva l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori e la loro collocazione presso di sé, disciplinava l'esercizio del diritto di visita paterno e poneva a carico del sig. un contributo al mantenimento dei due figli pari alla somma CP_1 complessiva mensile di euro 400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
- che, ad oggi, il contributo mensile al mantenimento ordinario per i figli, aggiornato alla rivalutazione monetaria in base agli indici Istat, ammonta ad euro 446,85;
- che il sig. non ha mai rispettato né il calendario delle visite né tantomeno l'obbligo di CP_1 contribuzione al mantenimento dei figli, come si evince dalle numerose iniziative giudiziarie che era stata costretta a promuovere;
- che in particolare, nell'ottobre 2016 promuoveva un procedimento di pignoramento presso la Rafar Multiservice Soc. Coop., ove il convenuto lavorava con contratto a tempo indeterminato, che si definiva all'udienza del 30.11.2016 con l'assegnazione a suo favore di 1/5 della retribuzione netta del sig. eccedente l'importo di euro 720,00 sino alla concorrenza della somma precettata ma che il CP_1 convenuto rassegnava le dimissioni da tale società in data 09.01.2017;
- di aver chiesto ed ottenuto con decreto inaudita altera parte, che veniva successivamente confermato con ordinanza del 20.06.2017, il sequestro del trattamento di fine rapporto ex art. 3, secondo comma, l. n. 219/2012;
- che, dopo aver appreso tramite accesso agli atti presso il Centro per l'impiego di Ravenna che il sig. era stato riassunto dalla Rafar Multiservice Soc. Coop., depositava ulteriore ricorso ex art. 3, CP_1 secondo comma, l. n. 219/2012, chiedendo il versamento diretto del contributo al mantenimento per i figli da parte del datore di lavoro del convenuto e che il Tribunale di Ravenna accoglieva il ricorso con provvedimento emesso in data 31.07.2018;
- che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con Rafar Multiservice Soc. Coop., il convenuto riprendeva a non corrisponderle il contributo al mantenimento per i figli;
- di aver richiesto ai sensi dell'art. 473-bis.37 c.p.c. il pagamento diretto del contributo al mantenimento per i figli alla società di lavoro interinale EC Italia S.p.A. presso la quale il sig. risulta attualmente assunto;
CP_1
- che, da informazioni apprese, il rapporto di lavoro del convenuto con EC iniziato in data 02.10.2024 si concluderà in data 26.09.2025, con liquidazione del trattamento di fine rapporto ad ottobre;
- di aver intimato al sig. il pagamento della somma di euro 7.750,00 dovuta a titolo di mancata CP_1 corresponsione del contributo al mantenimento dei figli con raccomandata del 22.03.2024 e di aver nuovamente messo in mora il convenuto con missiva inviata in data 09.12.2024 ove richiedeva il pagamento della superiore somma maturata a tale titolo pari ad euro 11.772,00;
- che, all'attualità, il credito di cui è titolare in virtù delle causali sopra indicate è pari alla somma totale di euro 13.559,67. Alla luce delle suddette circostanze e di quanto meglio esposto nel ricorso, l'attrice chiedeva al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “che l'ill.mo Tribunale adito voglia disporre, inaudita altera parte, il sequestro del trattamento di fine rapporto che la EC Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 48123 20132 Milano (MI), via Tomezzo n. 15, C.F. P.IVA pec è in procinto di P.IVA_1 P.IVA_2 Email_1 versare al sig. nato a [...] il [...] (C.F. )”. CP_1 C.F._2
pagina 2 di 4 Con decreto di fissazione di udienza, il Giudice relatore delegato fissava udienza per l'esame della domanda in data 06.11.2025. Nessuno si costituiva nel procedimento per CP_1
All'udienza dello 06.11.2025, la difesa di parte attrice dava atto che il rapporto di lavoro del sig. CP_1 era stato prorogato e che il TFR sarebbe stato presumibilmente erogato a metà gennaio e insisteva per l'accoglimento del ricorso per il sequestro del trattamento di fine rapporto. Con ordinanza emessa in data 02.12.2025 a scioglimento della riserva ivi assunta, il Giudice delegato, dopo aver dichiarato la contumacia del convenuto, visto il riferimento dell'ultimo comma dell'art. 473- bis.36 c.p.c. in punto di rito all'art. 473-bis.29 c.p.c. con conseguente competenza collegiale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che la domanda di sequestro sia fondata. Giova rammentare come le norme di riferimento siano contenute nell'art. 473-bis.36 c.p.c. che stabilisce al terzo comma che “(i)l creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all'adempimento, può chiedere al giudice di autorizzare il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore”, al quarto comma che “(q)ualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca
o la modifica dei provvedimenti” e al quinto comma che “(i) provvedimenti di cui al secondo, terzo e quarto comma sono richiesti al giudice del procedimento in corso o, in mancanza, ai sensi dell'articolo 473-bis.29”. Reputa il Collegio che, sulla base della formulazione testuale di cui al terzo comma dell'art. 473-bis.36, l'istituto del sequestro ivi delineato sia del tutto assimilabile a quelli previsti, prima dell'introduzione della riforma Cartabia, dall'art. 156, sesto comma, c.c. e dall'art. 8, settimo comma, l. n. 898/1970. I sequestri che erano disciplinati dalle suddette norme prima della loro abrogazione per effetto del d.lgs. n. 149/2022 erano istituti del tutto peculiari, non assimilabili al sequestro conservativo previsto dall'art. 671 c.p.c. in quanto per la loro concessione non era necessaria la sussistenza del requisito del periculum in mora. Tali misure non avevano funzione in senso stretto cautelare bensì di garanzia dell'adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dall'autorità giudiziaria con la separazione o il divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, 28.05.2004, n. 10273). Come affermato dalla Corte di Cassazione, “il provvedimento di sequestro di beni del coniuge obbligato, previsto dall'articolo 156, 6 co., c.c., in caso di separazione personale, e dall'articolo 8, ult. Co., legge n. 898-1970, in caso di divorzio, è stato ritenuto di natura atipica, cioè differente da quella del sequestro conservativo disciplinato dagli articoli 671 e ss., c.p.c. (Cass. nn. 4776-1998, 961-1992, 1261-1988); tale atipicità dipende principalmente dalle speciali condizioni che ne giustificano la concessione (titolo esecutivo già formato, in luogo del fumus boni iuris;
inadempimento dell'obbligato, in luogo del periculum in mora) e la revoca (sopravvenienza di giustificativi motivi, prevista dall'articolo 156, ult. Co., c.c., in luogo dei motivi d'inefficacia previsti dagli articoli 669 novies e 675 c.p.c.)” (Corte di Cass., sez. I, 19.02.2003, n. 2479). Ebbene, nel caso di specie, vi è un titolo esecutivo a fondamento della misura richiesta, costituito dal decreto cron n. 6334/2015 emesso dal Tribunale di Ravenna che ha posto in capo al sig. un CP_1 obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli pari alla somma mensile di euro 400,00, oltre al 50
pagina 3 di 4 % delle spese straordinarie. L'attrice ha dedotto l'inadempimento per un importo complessivo pari all'attualità ad euro 13.559,67 e il convenuto non si è costituito nel procedimento al fine di provare, come era suo onere, di aver adempiuto all'obbligo di mantenimento dei figli. Deve altresì rilevarsi come negli anni passati la sig.ra abbia dovuto promuovere plurime Pt_1 iniziative giudiziarie nei confronti del sig. al fine di ottenere le somme dovute, come risulta dalla CP_1 documentazione agli atti, di talché si inferisce che l'inadempimento del sig. all'obbligo di CP_1 contribuzione non ha carattere saltuario od episodico ma perdura da un lungo periodo. Posto che la quantificazione del credito operata dall'attrice appare corretta, in applicazione dell'art. 473-bis.36, terzo comma, c.p.c. deve pertanto essere autorizzato il sequestro del trattamento di fine rapporto del sig. sino alla concorrenza dell'importo di euro 13.559,67. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014, nella versione emendata dal d.m. 147/2022, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sul ricorso per sequestro ex art. 473-bis.36, terzo comma, c.p.c. promosso da nei confronti di così decide: Parte_1 CP_1
- AUTORIZZA il sequestro del trattamento di fine rapporto dovuto dalla EC S.p.A. al sig. alla cessazione del rapporto di lavoro sino alla concorrenza dell'importo di euro CP_1
13.559,67;
- CONDANNA a rifondere a le spese del procedimento, liquidate in CP_1 Parte_1 euro 2500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 03.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2017/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELISABETTA Parte_1 C.F._1
MA ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Ravenna, via A. Meucci n. 1
- ATTORE - contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEQUESTRO EX ART. 473-BIS.36 C.P.C.
CONCLUSIONI Parte attrice concludeva come da verbale d'udienza dello 06.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.36 c.p.c. depositato in data 18.09.2025, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale, deducendo quanto segue: CP_1
- di aver instaurato una relazione sentimentale con il convenuto e che, da tale relazione e in costanza di convivenza, erano nati i due figli in data 10.11.2008 e in data 01.04.2011; Per_1 Persona_2
- che, a seguito della rottura della relazione, adiva assieme al convenuto il Tribunale di Ravenna al fine di disciplinare i reciproci rapporti e quelli con i figli e che il suddetto Tribunale, con decreto cron n. pagina 1 di 4 6334/2015 emesso in data 14.12.2015, stabiliva l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori e la loro collocazione presso di sé, disciplinava l'esercizio del diritto di visita paterno e poneva a carico del sig. un contributo al mantenimento dei due figli pari alla somma CP_1 complessiva mensile di euro 400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
- che, ad oggi, il contributo mensile al mantenimento ordinario per i figli, aggiornato alla rivalutazione monetaria in base agli indici Istat, ammonta ad euro 446,85;
- che il sig. non ha mai rispettato né il calendario delle visite né tantomeno l'obbligo di CP_1 contribuzione al mantenimento dei figli, come si evince dalle numerose iniziative giudiziarie che era stata costretta a promuovere;
- che in particolare, nell'ottobre 2016 promuoveva un procedimento di pignoramento presso la Rafar Multiservice Soc. Coop., ove il convenuto lavorava con contratto a tempo indeterminato, che si definiva all'udienza del 30.11.2016 con l'assegnazione a suo favore di 1/5 della retribuzione netta del sig. eccedente l'importo di euro 720,00 sino alla concorrenza della somma precettata ma che il CP_1 convenuto rassegnava le dimissioni da tale società in data 09.01.2017;
- di aver chiesto ed ottenuto con decreto inaudita altera parte, che veniva successivamente confermato con ordinanza del 20.06.2017, il sequestro del trattamento di fine rapporto ex art. 3, secondo comma, l. n. 219/2012;
- che, dopo aver appreso tramite accesso agli atti presso il Centro per l'impiego di Ravenna che il sig. era stato riassunto dalla Rafar Multiservice Soc. Coop., depositava ulteriore ricorso ex art. 3, CP_1 secondo comma, l. n. 219/2012, chiedendo il versamento diretto del contributo al mantenimento per i figli da parte del datore di lavoro del convenuto e che il Tribunale di Ravenna accoglieva il ricorso con provvedimento emesso in data 31.07.2018;
- che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con Rafar Multiservice Soc. Coop., il convenuto riprendeva a non corrisponderle il contributo al mantenimento per i figli;
- di aver richiesto ai sensi dell'art. 473-bis.37 c.p.c. il pagamento diretto del contributo al mantenimento per i figli alla società di lavoro interinale EC Italia S.p.A. presso la quale il sig. risulta attualmente assunto;
CP_1
- che, da informazioni apprese, il rapporto di lavoro del convenuto con EC iniziato in data 02.10.2024 si concluderà in data 26.09.2025, con liquidazione del trattamento di fine rapporto ad ottobre;
- di aver intimato al sig. il pagamento della somma di euro 7.750,00 dovuta a titolo di mancata CP_1 corresponsione del contributo al mantenimento dei figli con raccomandata del 22.03.2024 e di aver nuovamente messo in mora il convenuto con missiva inviata in data 09.12.2024 ove richiedeva il pagamento della superiore somma maturata a tale titolo pari ad euro 11.772,00;
- che, all'attualità, il credito di cui è titolare in virtù delle causali sopra indicate è pari alla somma totale di euro 13.559,67. Alla luce delle suddette circostanze e di quanto meglio esposto nel ricorso, l'attrice chiedeva al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “che l'ill.mo Tribunale adito voglia disporre, inaudita altera parte, il sequestro del trattamento di fine rapporto che la EC Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 48123 20132 Milano (MI), via Tomezzo n. 15, C.F. P.IVA pec è in procinto di P.IVA_1 P.IVA_2 Email_1 versare al sig. nato a [...] il [...] (C.F. )”. CP_1 C.F._2
pagina 2 di 4 Con decreto di fissazione di udienza, il Giudice relatore delegato fissava udienza per l'esame della domanda in data 06.11.2025. Nessuno si costituiva nel procedimento per CP_1
All'udienza dello 06.11.2025, la difesa di parte attrice dava atto che il rapporto di lavoro del sig. CP_1 era stato prorogato e che il TFR sarebbe stato presumibilmente erogato a metà gennaio e insisteva per l'accoglimento del ricorso per il sequestro del trattamento di fine rapporto. Con ordinanza emessa in data 02.12.2025 a scioglimento della riserva ivi assunta, il Giudice delegato, dopo aver dichiarato la contumacia del convenuto, visto il riferimento dell'ultimo comma dell'art. 473- bis.36 c.p.c. in punto di rito all'art. 473-bis.29 c.p.c. con conseguente competenza collegiale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che la domanda di sequestro sia fondata. Giova rammentare come le norme di riferimento siano contenute nell'art. 473-bis.36 c.p.c. che stabilisce al terzo comma che “(i)l creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all'adempimento, può chiedere al giudice di autorizzare il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore”, al quarto comma che “(q)ualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca
o la modifica dei provvedimenti” e al quinto comma che “(i) provvedimenti di cui al secondo, terzo e quarto comma sono richiesti al giudice del procedimento in corso o, in mancanza, ai sensi dell'articolo 473-bis.29”. Reputa il Collegio che, sulla base della formulazione testuale di cui al terzo comma dell'art. 473-bis.36, l'istituto del sequestro ivi delineato sia del tutto assimilabile a quelli previsti, prima dell'introduzione della riforma Cartabia, dall'art. 156, sesto comma, c.c. e dall'art. 8, settimo comma, l. n. 898/1970. I sequestri che erano disciplinati dalle suddette norme prima della loro abrogazione per effetto del d.lgs. n. 149/2022 erano istituti del tutto peculiari, non assimilabili al sequestro conservativo previsto dall'art. 671 c.p.c. in quanto per la loro concessione non era necessaria la sussistenza del requisito del periculum in mora. Tali misure non avevano funzione in senso stretto cautelare bensì di garanzia dell'adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dall'autorità giudiziaria con la separazione o il divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, 28.05.2004, n. 10273). Come affermato dalla Corte di Cassazione, “il provvedimento di sequestro di beni del coniuge obbligato, previsto dall'articolo 156, 6 co., c.c., in caso di separazione personale, e dall'articolo 8, ult. Co., legge n. 898-1970, in caso di divorzio, è stato ritenuto di natura atipica, cioè differente da quella del sequestro conservativo disciplinato dagli articoli 671 e ss., c.p.c. (Cass. nn. 4776-1998, 961-1992, 1261-1988); tale atipicità dipende principalmente dalle speciali condizioni che ne giustificano la concessione (titolo esecutivo già formato, in luogo del fumus boni iuris;
inadempimento dell'obbligato, in luogo del periculum in mora) e la revoca (sopravvenienza di giustificativi motivi, prevista dall'articolo 156, ult. Co., c.c., in luogo dei motivi d'inefficacia previsti dagli articoli 669 novies e 675 c.p.c.)” (Corte di Cass., sez. I, 19.02.2003, n. 2479). Ebbene, nel caso di specie, vi è un titolo esecutivo a fondamento della misura richiesta, costituito dal decreto cron n. 6334/2015 emesso dal Tribunale di Ravenna che ha posto in capo al sig. un CP_1 obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli pari alla somma mensile di euro 400,00, oltre al 50
pagina 3 di 4 % delle spese straordinarie. L'attrice ha dedotto l'inadempimento per un importo complessivo pari all'attualità ad euro 13.559,67 e il convenuto non si è costituito nel procedimento al fine di provare, come era suo onere, di aver adempiuto all'obbligo di mantenimento dei figli. Deve altresì rilevarsi come negli anni passati la sig.ra abbia dovuto promuovere plurime Pt_1 iniziative giudiziarie nei confronti del sig. al fine di ottenere le somme dovute, come risulta dalla CP_1 documentazione agli atti, di talché si inferisce che l'inadempimento del sig. all'obbligo di CP_1 contribuzione non ha carattere saltuario od episodico ma perdura da un lungo periodo. Posto che la quantificazione del credito operata dall'attrice appare corretta, in applicazione dell'art. 473-bis.36, terzo comma, c.p.c. deve pertanto essere autorizzato il sequestro del trattamento di fine rapporto del sig. sino alla concorrenza dell'importo di euro 13.559,67. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014, nella versione emendata dal d.m. 147/2022, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sul ricorso per sequestro ex art. 473-bis.36, terzo comma, c.p.c. promosso da nei confronti di così decide: Parte_1 CP_1
- AUTORIZZA il sequestro del trattamento di fine rapporto dovuto dalla EC S.p.A. al sig. alla cessazione del rapporto di lavoro sino alla concorrenza dell'importo di euro CP_1
13.559,67;
- CONDANNA a rifondere a le spese del procedimento, liquidate in CP_1 Parte_1 euro 2500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 03.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
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