Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 779
CS
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 22, 24, 25 L. 241/90 e art. 7 D.P.R. 184/2006

    Il diritto di accesso trova un limite nella disponibilità dei documenti da parte dell'amministrazione. L'esistenza o la detenzione del documento è un presupposto del diritto di accesso. L'appellante non ha fornito elementi idonei a inficiare la dichiarazione del Comune di non possedere gli atti richiesti.

  • Rigettato
    Violazione artt. 3, 24, 97, 98 e 113 Costituzione

    La Corte ha ritenuto che la decisione del TAR fosse immune da critiche, confermando la correttezza nell'applicazione delle regole sull'onere della prova in materia di accesso agli atti.

  • Rigettato
    Illegittimità della sentenza per diniego di giustizia, difetto di istruttoria e motivazione

    La Corte ha ritenuto corretta la decisione del TAR, che ha applicato le regole sull'onere della prova, ritenendo dimostrata l'impossibilità oggettiva del Comune di consentire l'accesso.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'attestazione di inesistenza dei documenti

    L'appellante non ha fornito elementi idonei a inficiare, neanche sul piano logico e indiziario, la valenza probatoria della dichiarazione del Comune.

  • Rigettato
    Sussistenza del diritto ad ottenere i documenti

    Il diritto di accesso è limitato ai documenti detenuti dall'amministrazione. L'appellante non ha assolto all'onere probatorio circa l'esistenza e la detenzione dei documenti da parte del Comune.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari2

  • 1Accesso agli atti ed inesistenza del documento
    Raffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 10 febbraio 2026

    Il diritto di accesso è configurabile soltanto ove l'istanza abbia a oggetto documenti venuti ad esistenza che si trovino nell'effettiva disponibilità dell'amministrazione, altrimenti versandosi in un caso di c.d. “accesso impossibile”, in ragione di un fattore radicalmente ostativo, da un lato, all'accoglimento dell'istanza rivolta dal privato all'amministrazione e, dall'altro, all'esecuzione dell'ordine di esibizione impartito dal giudice, anche alla luce del principio generale di inesigibilità per cui ad impossibilia nemo tenetur. L'esistenza (o la detenzione) del documento oggetto dell'actio ad exibendum, quindi, è un elemento costitutivo del diritto di accesso ex art. 2697, comma 1, …

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  • 2Diritto Amministrativo
    https://www.ildirittoamministrativo.it/

    Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 29 gennaio 2026, n. 779. Dal combinato disposto dell'art. 22 comma. 1, lett. d e dell'art. 25, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si evince che il diritto di accesso è configurabile soltanto ove l'istanza abbia a oggetto documenti venuti ad esistenza che si trovino nell'effettiva disponibilità dell'amministrazione, altrimenti versandosi in un caso di c.d. “accesso impossibile”, in ragione di un fattore radicalmente ostativo, da un lato, all'accoglimento dell'istanza rivolta dal privato all'amministrazione e, dall'altro, all' esecuzione dell'ordine di esibizione impartito dal giudice, anche alla luce del principio generale di inesigibilità per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 779
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 779
Data del deposito : 29 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

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