Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIII sezione civile
N.R.G. 16860 \2022
Codice CUI 0694R3R
Codice VESTANET
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente relatore dott.ssa Grazia Bisogni Giudice
dott.ssa Stefania Starace Giudice
sciogliendo la riserva del 12/02/2025, riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta n. 16860 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, aventi ad oggetto: impugnazione Unità Dublino UE 604\13, e vertente
TRA
, nata il [...] in [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Paola Sannino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Torre Annunziata, alla Piazza Ernesto Cesaro n.50, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
1
, Controparte_3
rapp.to e difeso dal Dirigente, dott.ssa Donatella Candura
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'8/6/2022 l'Unità Dublino, , Controparte_3
, avente sede a Roma, Controparte_3 CP_3
con provvedimento prot. N. IT-530706- A/NA0021735/0694R3R, notificato il
13.06.2022 alla ricorrente, disponeva il suo trasferimento in Spagna per la disamina della domanda di protezione internazionale, che aveva presentato in Italia il 20/1/2022.
Il decreto in questione rilevava che: l'istante in data 15/10/2021 aveva varcato illegalmente, in provenienza da un paese terzo, la frontiera della Spagna;
l'11/3/2022 lo
Stato italiano aveva rivolto allo Stato della Spagna una richiesta di presa in carico ai sensi dell'art. 13 e ss. Regolamento UE 604\13; con nota del 22/3/2022, lo Stato della Spagna aveva riconosciuto la propria competenza in virtù dei presupposti previsti dall'art. 13.1 del Regolamento;
lo Stato della Spagna era da considerare un Paese membro sicuro ai sensi dell'art.
3.2 del Regolamento e non si ravvisavano particolari motivi che avrebbero potuto indurre l'Italia ad assumere la competenza ai sensi dell'art. 17.1 del citato
Regolamento.
Con ricorso depositato in data 11/7/2022, la ricorrente, sistemata in un centro di accoglienza ubicato nel distretto di competenza dell'adita sezione specializzata del
Tribunale, dava inizio al presente giudizio impugnando la decisione, della cui efficacia esecutiva chiedeva la sospensione, e pretendendo “dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di trasferimento in Spagna, di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente presupposto o comunque connesso anche non comunicato o notificato e di
2 cui la ricorrente non sia a conoscenza”.
A fondamento della domanda lamentava: 1) un difetto d'istruttoria e di motivazione, violando l'art. 3 L.241/90, impedendo di poter approntare un'adeguata tutela non solo processuale, ma anche sostanziale dei propri diritti ed interessi;
2) la violazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento (UE) 603/13, in riferimento alle garanzie informative da parte dell'amministrazione intimata;
3) la violazione degli artt. 12 e 19 del
Regolamento (UE) 603/13, in quanto la ricorrente risultava titolare di un permesso di soggiorno provvisorio ex art. 4 co 3 d.lgs 142/2015 rilasciato dalla Questura di Napoli alla data del provvedimento di trasferimento;
4) la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 Regolamento (UE) 603/13, difatti il trasferimento non è stato eseguito nel termine di sei mesi previsto.
In via subordinata, la parte attrice lamentava la mancata applicazione della fattispecie prevista dall'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino, essendo l'istante, al momento della proposizione del ricorso, in stato di gravidanza e determinando, pertanto, l'applicazione della clausola umanitaria in questione.
Il 21/7/2022 il si costituiva in giudizio tramite il Dirigente Controparte_1
dell'Unità Dublino, che chiedeva il rigetto del ricorso per sua infondatezza.
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 22/9/2022, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il
25/10/2023.
Con nota del 9/7/2023 si costituiva in giudizio il nuovo avvocato difensore Maria
Biancamano, depositando l'atto di nomina sottoscritto dalla parte attrice e la rinuncia al mandato dell'avvocato Paola Sannino che aveva introdotto la causa.
All'udienza fissata compariva l'avvocato Biancamano che si riportava al ricorso e il giudice rinviava la causa al 25/01/2024. In detta udienza era presente l'avvocato della ricorrente, la quale, nel riportarsi agli scritti difensivi depositati in atti, chiedeva
3 l'accoglimento delle istanze ivi contenute, rappresentando che, nella fattispecie in esame, assume particolare rilievo la tutela dei diritti alla conservazione dell'unità familiare;
all'esito il giudice designato riservava al Collegio la decisione della causa.
Procedendo alla disamina del ricorso e, a fronte del su riportato coacervo di ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione della lite nel merito, seguendo il principio della cd. ragione più liquida (cass. 693\2024), il Collegio accoglie la domanda dell'attrice per fondatezza della censura incentrata sulla violazione degli obblighi informativi previsti dalla speciale disciplina dettata dagli artt. 4 e 5 del Reg. come interpretati dalla CGUE nella recente sentenza n. 228 del 30.11.2023.
Come rammentato dall'ordinanza resa dalla Corte di Cassazione, sez. I -
24/07/2024, n. 20480, La Corte di Giustizia, nella recente sentenza n. 228 del 30/11/2023, nel pronunciarsi su di una serie di questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte di Cassazione (causa C -
228/2021) e da vari giudici di merito nazionali (Cause C - 254/2021, C - 297/2021, C -
315/2021, C - 328/2021), nell'ambito di controversie vertenti sulla legittimità delle decisioni di trasferimento emesse, in forza del Regolamento Dublino III, art.18, lett. b) (ipotesi che concerne la ripresa in carico di persona che ha presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro in cui essa è in corso d'esame) o d) (ipotesi relativa alla ripresa in carico di persona che ha presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro in cui essa è stata respinta), dal Ministro dell'Interno, al fine della ripresa in carico degli interessati da parte dello Stato membro richiesto, ha affermato i seguenti principi, in relazione alle questioni pregiudiziali concernenti gli obblighi informativi (che interessano il presente giudizio): a) "80...
l'articolo 4 del regolamento Dublino III richiede la consegna dell'opuscolo comune non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che si tratti, o meno, di una prima domanda", dovendo tale consegna intervenire "al più tardi", in base all'art. 29 del
Regolamento Eurodac, al momento della trasmissione delle impronte digitali acquisite al sistema centrale
"indipendentemente dalla questione se tale persona abbia, o meno, presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro" (par. 84); b) l'opuscolo comune contenuto nell'allegato X al regolamento Eurodac è volto a informare "tutti" i richiedenti protezione
4 internazionale in merito alle disposizioni del regolamento Dublino III e sul regolamento Eurodac ed è suddiviso in due parti, ossia la parte A e la parte B (par. 87), entrambe da consegnare (par. 90); c) la consegna dell'opuscolo comune è prescritta anche nella procedura di ripresa in carico, in quanto "la questione della determinazione dello Stato membro competente non è necessariamente definitivamente chiusa" in detta fase (par. 94) e l'interessato potrebbe (par. 97) offrire elementi di prova utili (relativi, ad es., ad una cessazione delle competenze dello Stato membro richiesto o al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di ripresa in carico o al mancato rispetto da parte dello Stato richiedente del termine di trasferimento o all'esistenza di carenze sistemiche nello Stato membro richiesto o all'esistenza, tenuto conto dello stato di salute dell'interessato, di un rischio reale e acclarato di trattamenti inumani o degradanti in caso di trasferimento nello Stato membro richiesto) così da modificare la determinazione dello Stato membro competente avvenuta in precedenza in un altro Stato membro o influire su una siffatta determinazione (par. 100); d) "l'articolo 4 del regolamento Dublino
III e l'articolo 29 del regolamento Eurodac devono essere interpretati nel senso che l'obbligo di fornire le informazioni in essi contemplate, in particolare l'opuscolo comune, si impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dall'articolo 20, paragrafo 1, e dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino
III, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Eurodac, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dall'articolo 23, paragrafo 1, e dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Dublino III" (punto 102); e) quanto al colloquio personale, prescritto dall'art. 5, esso, a differenza dell'opuscolo comune che è volto a informare l'interessato in merito all'applicazione del regolamento Dublino III, "costituisce il modo per verificare che tale interessato comprenda le informazioni contenute in tale opuscolo e rappresenta un'occasione privilegiata, se non la garanzia, per esso, di poter comunicare all'autorità competente elementi d'informazione che possono portare lo Stato membro interessato a non rivolgere a un altro Stato membro una richiesta di ripresa in carico e persino, se del caso, a impedire il trasferimento di detta persona" (par. 105); f) l'obbligo di svolgere il colloquio personale contemplato nell'art. 5 "si impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dall'articolo 20, paragrafo
1, e dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, quanto nell'ambito di una domanda di
5 protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Eurodac, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dall'articolo 23, paragrafo 1, e dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Dublino III" (par. 106).
La citata ordinanza prosegue evidenziando che “Una volta precisati il contenuto e le finalità degli obblighi informativi prescritti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino III, la Corte UE, sulla questione delle conseguenze da trarre dalla violazione dei suddetti obblighi, ha chiarito che il diritto della persona destinataria di un trasferimento ad un ricorso effettivo avverso tale decisione, ai sensi dell'art. 27, par. 1, del Regolamento in esame, "deve poter avere ad oggetto tanto il rispetto delle norme che assegnano la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale quanto le garanzie procedurali stabilite dal regolamento medesimo (sentenza del 15 aprile 2021, État belge
(Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C - 194/19, EU:C:2021:270, punto 34 e giurisprudenza ivi citata)" e quindi anche la mancata consegna dell'opuscolo comune, nonché il mancato svolgimento del colloquio personale, in violazione degli obblighi previsti dagli artt. 4 e 5, (par. da 107 a
110). La Corte di Giustizia, rispetto alle conseguenze che possono discendere dalla violazione degli obblighi informativi, ha precisato che: a) quanto alla mancanza del colloquio personale, fatta eccezione per le ipotesi descritte al par. 2 dell'art. 5 (nelle quali l'obbligo di effettuare il colloquio è escluso), la decisione di trasferimento deve essere annullata "a seguito di ricorso presentato avverso quest'ultima ai sensi dell'articolo 27 di detto regolamento e che contesta la mancanza del colloquio personale previsto da detto articolo 5, a meno che la normativa nazionale consenta all'interessato, nell'ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate in quest'ultimo articolo, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione" (par. 124 - 128); b) qualora invece il colloquio personale sia stato svolto ma non sia stato consegnato "prima dello svolgimento di detto colloquio" l'opuscolo comune, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento Dublino III o dall'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Eurodac, "il giudice nazionale incaricato di valutare la legittimità della decisione di trasferimento può pronunciare l'annullamento di tale decisione solo se ritiene, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, che, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, la mancata consegna dell'opuscolo comune abbia effettivamente privato tale persona della
6 possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto condurre a un risultato diverso" (par. 125 - 128)”.
L'ordinanza in disamina conclude precisando che Dunque, mentre l'opuscolo comune è volto a informare l'interessato in merito all'applicazione del regolamento Dublino III, il colloquio personale costituisce il modo per verificare che tale interessato comprenda le informazioni contenute in tale opuscolo e rappresenta un'occasione privilegiata, e nel contempo una garanzia, per poter comunicare all'autorità competente elementi d'informazione che possono portare lo Stato membro interessato a non rivolgere a un altro Stato membro una richiesta di ripresa in carico e persino, se del caso, a impedire il trasferimento del migrante.
Tali statuizioni della sentenza della CGUE, riprodotte e ribadite nella cit. ordinanza dal Supremo Collegio, permettono di respingere, in primo luogo, le osservazioni del convenuto, secondo le quali il Tribunale non possa rilevare violazione formali riguardanti la procedura Dublino che attiene al Paese competente a decidere della domanda di protezione internazionale … il Tribunale [deve: n.d.r.] verificare quale lesione del diritto di difesa, o in generale nel suo rapporto con l'Autorità, il ricorrente abbia subito, in concreto, con l'asserita violazione delle garanzie informative…le informazioni previste, nonché l'opuscolo redatto dalla Commissione a questo fine, [devono: n.d.r.] essere fornite al richiedente dal primo paese in cui viene formulata la richiesta di protezione internazionale…il Reg. UE 604/13 non prevede alcuna sanzione di nullità o inefficacia dei provvedimenti adottati in violazione degli obblighi informativi dallo stesso sanciti.
Per ciò che concerne l'adempimento degli obblighi informativi disciplinati dagli artt. 4 e 5 del cit. Reg. 603, la parte ricorrente ha specificamente lamentato di non aver ricevuto l'opuscolo informativo e di non aver sostenuto il colloquio con la p.a.
L'onere di provare l'esecuzione di tali prestazioni, cui è dedicata, come visto, un'apposita ed analitica disciplina regolamentare, ricade sul convenuto, sul quale incombe il relativo obbligo (cfr. cass. 12162\2024).
Ebbene, la prova non è stata raggiunta.
7 Quanto alla consegna dell'opuscolo informativo, destituite di fondamento sono le argomentazioni sostenute dal , secondo cui contrariamente a quanto affermato in sede CP_1
di ricorso, la competente amministrazione ha totalmente assolto ai suoi oneri istruttori attraverso l'assunzione delle dichiarazioni verbalizzate in fase di colloquio personale (ai sensi dell'art.5 Reg.
604/2013) e di compilazione del modello C3 (allegati al presente atto), che contiene le stesse informazioni del modulo sul colloquio personale più altre rilevanti in fase di formalizzazione della richiesta di protezione internazionale. Inoltre, è stata garantita la consegna dell'opuscolo informativo come previsto dall'art.4 Reg. 604/2013, opuscolo Allegato X Reg. 1560/2003 (allegato al presente atto) (come confermato in calce al modello C3 allegato, sottoscritto dal ricorrente).
Il convenuto si è spinto fino al punto da sostenere che con la dicitura “opuscolo informativo” rilasciato al ricorrente e quindi nella sua disponibilità, ci si riferisce a tutte le informazioni relative al caso concreto e pertanto ancorchè declinato al singolare non sta ad indicare la consegna, in via esclusiva, dell'opuscolo previsto dal D.lgs. 25/2008, ma di tutte le informazioni necessarie, ivi incluse – nel caso che ci occupa – quelle di cui all'art.4 del Reg. 604/2013, poiché unica è la procedura attivata dal ricorrente come chiarito dalla giurisprudenza (Sez. Un. 8044/18). È infatti prassi consolidata delle
Questure, nei casi Dublino, fornire al richiedente, oltre all'opuscolo già previsto in ogni caso di richiesta protezione internazionale (ai sensi del D.Lgs. 25/08), gli Opuscoli approvati dalla Commissione
Europea e allegati al Reg. 1560/2003 come previsto dall'art.4 Reg. 604/2013 (cfr., per tutto, memoria di costituzione del resistente).
Per dimostrare siffatto assunto il resistente ha ritenuto utile depositare il modello
C3 di formulazione della domanda di protezione internazionale avanzata da parte del ricorrente il 20/1/2022 alla Questura di Napoli, che contiene una serie di richiami alle leggi che hanno dato attuazione alla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 ed alle direttive UE in tema di protezione internazionale e di accoglienza dei richiedenti asilo.
La sua lettura rende evidente che le informazioni in quella sede raccolte hanno riguardato soltanto le basilari notizie utili alla disamina della suddetta domanda. Emerge, inoltre, che l'istante, nel modello, firmò per consegna di copia del verbale delle dichiarazioni in quell'occasione rese, degli allegati e dell'opuscolo informativo.
8 L'opuscolo in questione è uno degli strumenti, contemplati dall'art. 10 d.lgs.
25\2008, attraverso i quali il richiedente protezione internazionale è informato, nel suo interesse ed a sua tutela, sulla procedura cui la sua domanda ha dato luogo ed il suo contenuto, dettagliato al comma 2 della cit. disposizione, è affatto diverso da quello che caratterizza l'Allegato X del reg. 1560\2003, tracciato, invece, dall'art. 4, par. 1, Reg. 603 cit.
È, dunque, evidente che il richiedente protezione abbia diritto a ricevere due diversi opuscoli informativi.
Ciò, del resto, si ricava agevolmente dalla lettura del modello di opuscolo corrispondente all'Allegato X menzionato, depositato dalla parte resistente, il quale reca, in calce, anche uno spazio appositamente dedicato alla dichiarazione, da parte del richiedente protezione, di eseguita lettura e spiegazione, a suo favore ed in lingua a lui nota, del suo contenuto e di avvenuta ricezione di copia di tale documento, con firma del medesimo, dell'interprete e del mediatore.
In nessun punto del modello C3 di formulazione della domanda di protezione internazionale del ricorrente, depositato in giudizio dalla parte resistente, è scritto che l'istante abbia ricevuto, oltre all'opuscolo informativo previsto dall'art. 10 d.lgs. 25 cit., anche quello disciplinato dall'art. 4, par. 1, Reg. 603; ed al contrario di ciò che ha voluto sostenere il Ministero, proprio l'utilizzo della parola “opuscolo” al singolare e non anche al plurale esclude che sia stata raggiunta prova sufficiente dell'avvenuta consegna di entrambi i diversi opuscoli informativi. Inoltre, nessuna parte del modello C3 autorizza ad asserire che parte istante sia stata adeguatamente informata anche in merito alla procedura di determinazione dello Stato competente ad esaminare la sua domanda di protezione, pure a prescindere dalla consegna dell'apposito opuscolo.
Quanto allo svolgimento del colloquio previsto dall'art. 5 cit. Reg. 603, giova premettere che il Considerando 18 del cit. Reg. prevede che È opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro
9 competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Non appena sia presentata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato dell'applicazione del presente regolamento e della possibilità, nel corso del colloquio, di fornire informazioni sulla presenza negli Stati membri di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela, al fine di agevolare il processo di determinazione dello Stato membro competente. La CGUE, nella menzionata sentenza, ha chiarito al par. 105 che mentre l'opuscolo comune è volto a informare l'interessato in merito all'applicazione del regolamento Dublino III, il colloquio personale costituisce il modo per verificare che tale interessato comprenda le informazioni contenute in tale opuscolo e rappresenta un'occasione privilegiata, se non la garanzia, per esso, di poter comunicare all'autorità competente elementi d'informazione che possono portare lo Stato membro interessato a non rivolgere a un altro Stato membro una richiesta di ripresa incarico e persino, se del caso, a impedire il trasferimento di detta persona.
Nel caso di specie, la p.a. ha omesso di condurre il colloquio personale previsto dall'art. 5 cit. Reg., nonostante la ricorrente si sia sempre resa disponibile per darvi corso, in quanto ospite presso il centro di accoglienza a Napoli.
Il provvedimento impugnato da ciascuno dei ricorrenti, pertanto, deve essere annullato perché adottato in violazione degli artt. 4 e 5 Reg. 603 cit. (cfr. Cass. 20480\24, per la quale “l'art. 27 Reg. UE 604/2013, nel prevedere che il richiedente asilo ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale, stabilisce pure che gli Stati membri individuano un termine ragionevole entro il quale l'interessato può esercitare questo diritto, onde consentire di definire in tempi brevi e certi la procedura di presa o ripresa in carico. Per questa ragione l'art. 3, comma 3 - decies,
D.Lgs. 25/2008 prevede che la controversia avente a oggetto la decisione di trasferimento "è trattata in ogni grado in via di urgenza".
Ne discende che la funzione sussidiaria del giudice nel porre rimedio alla violazione degli obblighi informativi previsti dagli artt. 4 e 5 Reg. UE 604/2013 può essere espletata solo nel caso in cui un simile intervento risulti compatibile con le strette cadenze temporali che devono necessariamente caratterizzare il giudizio di impugnazione del provvedimento di trasferimento. 10 A questa Corte rimane così preclusa l'opzione di una cassazione con rinvio del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., perché nel caso in cui il tribunale non abbia esercitato la propria funzione sussidiaria in sequenza con l'impugnazione del provvedimento, ponendo immediato rimedio alla violazione degli obblighi informativi, lo svolgimento di una simile attività a distanza di anni dall'adozione dell'atto di trasferimento sarebbe incompatibile con le peculiari caratteristiche di celerità del procedimento.
Non resta altro che prendere atto del fatto che in sede di merito l'Unità Dublino non ha fornito la prova di aver assolto pienamente gli obblighi di informazione e colloquio personale a cui era tenuta, vizio a cui, oramai, non è più possibile porre rimedio”).
Proprio sulla base delle predette condivisibili affermazioni della Corte Suprema, il giudice designato non ha proceduto ad effettuare il colloquio informativo atteso il lungo tempo trascorso dalla instaurazione della procedura.
Tenuto conto della natura del giudizio e della circostanza che sulle questioni trattate sono emersi solo di recente gli indirizzi giurisprudenziali citati, soccorrono i presupposti per dichiarare compensate le spese processuali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
• dichiara compensate le spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 19/03/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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