Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n.1665/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL RD -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1665 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza dell' 11 giugno 2025 avente ad oggetto divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Aversa alla via E. Parte_1 C.F._1
Corcioni, 58 presso lo studio dell'avv. Rosa Abbate che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in OL alla via Controparte_1 C.F._2
Bosco di Capodimonte, 10 presso lo studio dell'avv. Veronica Bianco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL RD
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 giugno 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/4/2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Aversa il 5 luglio 1997, dal quale è nato un figlio (nato ad [...] l' 8.6.1998), attualmente maggiorenne e non Per_1
economicamente autosufficiente- alle condizioni indicate.
All'udienza del 5 giugno 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza dell' 11 giugno
2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “dodici mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di OL RD (avvenuta il 15.2.2022) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza del Tribunale di OL RD n. 5177/2023, passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni di seguito riportate:
- obbligo, a carico di , di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, al figlio Controparte_1
, maggiorenne, ma attualmente non economicamente autonomo, la somma di € 800,00 Per_1
a titolo di concorso per il mantenimento dello stesso, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'1.1.24, oltre al 50% delle spese straordinarie per quest'ultimo, come previste e disciplinate dal protocollo d'intesa di questo Tribunale con il locale Ordine forense sottoscritto il 25.10.2019; per il resto si confermano le medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione giudiziale
n. 5177/2023 – Tribunale di OL RD
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
2 V.G. n.1665/2025
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Aversa il 5 luglio 1997
(atto n. 130, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1997) tra Parte_1
(nata ad [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) alle Controparte_1
condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AVERSA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio dell' 11 giugno 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con la Dott.ssa MOT Ludovica Diodato
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