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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.10802/2022 R.G. tra
rapp.ta e difesa dall'Avv. Massimo Lorenzo come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Salvatore Graziuso e CP_1 Controparte_2 come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l con CP_1 provvedimento del 16.06.2022, le aveva comunicato di averle indebitamente pagato la somma di €
3.537,09 in più sulla sua pensione cat. INV.CIV. n. 07123702 nel periodo da novembre 2021 a luglio
2022.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, avendo percepito in buona fede le somme in questione, chiedeva accertarsi l'irripetibilità dell'indebito, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda precisando che l'indebito CP_1 scaturiva da revoca della maggiorazione sociale per il venir meno del requisito sanitario necessario per poter godere della stessa (titolarità di pensione di inabilità totale), come accertato nel corso della visita medica di revisione del 05.10.2021.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio
1 di diritto: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso di specie, la richiesta restitutoria trova titolo nella revoca della maggiorazione sociale corrisposta sulla pensione di inabilità erogata alla ricorrente, pur se in conseguenza della perdita del requisito sanitario necessario per ottenere la pensione e non per ragioni reddituali, come dichiarato in sede amministrativa
(“E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione spettante a causa del possesso di redditi di importo superore ai limiti stabiliti dalla legge”).
Ciò posto, il ricorso è infondato.
Il verbale di visita medica del 05.10.2021, con cui la percentuale di invalidità della ricorrente è stata ridotta dal 100% al 75%, risulta regolarmente notificato alla ricorrente in data 23.10.2021 (cfr. all. n.4 della memoria difensiva).
A tal riguardo deve essere richiamato il principio di diritto secondo cui “Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n.
425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente “regolamentare” dettata dall'art.5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti
e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”(Cass. Sez. L., sent. n.16260/2003).
Inoltre, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. L., ord.
n.26096/2010: “In tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa
2 previsione normativa, “dalla data della visita di verifica” e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Da ultimo la Corte di Cassazione ha ribadito tali principi, affermando che “In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebìtabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per
l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018 - cfr. Cass. Sez. L., sent. n. 13916/21).
Sulla scorta di tali principi si ritiene che l'affidamento della ricorrente, la quale ha invocato la propria buona fede, non possa essere tutelato.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Lecce, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.10802/2022 R.G. tra
rapp.ta e difesa dall'Avv. Massimo Lorenzo come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Salvatore Graziuso e CP_1 Controparte_2 come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l con CP_1 provvedimento del 16.06.2022, le aveva comunicato di averle indebitamente pagato la somma di €
3.537,09 in più sulla sua pensione cat. INV.CIV. n. 07123702 nel periodo da novembre 2021 a luglio
2022.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, avendo percepito in buona fede le somme in questione, chiedeva accertarsi l'irripetibilità dell'indebito, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda precisando che l'indebito CP_1 scaturiva da revoca della maggiorazione sociale per il venir meno del requisito sanitario necessario per poter godere della stessa (titolarità di pensione di inabilità totale), come accertato nel corso della visita medica di revisione del 05.10.2021.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio
1 di diritto: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso di specie, la richiesta restitutoria trova titolo nella revoca della maggiorazione sociale corrisposta sulla pensione di inabilità erogata alla ricorrente, pur se in conseguenza della perdita del requisito sanitario necessario per ottenere la pensione e non per ragioni reddituali, come dichiarato in sede amministrativa
(“E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione spettante a causa del possesso di redditi di importo superore ai limiti stabiliti dalla legge”).
Ciò posto, il ricorso è infondato.
Il verbale di visita medica del 05.10.2021, con cui la percentuale di invalidità della ricorrente è stata ridotta dal 100% al 75%, risulta regolarmente notificato alla ricorrente in data 23.10.2021 (cfr. all. n.4 della memoria difensiva).
A tal riguardo deve essere richiamato il principio di diritto secondo cui “Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n.
425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente “regolamentare” dettata dall'art.5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti
e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”(Cass. Sez. L., sent. n.16260/2003).
Inoltre, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. L., ord.
n.26096/2010: “In tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa
2 previsione normativa, “dalla data della visita di verifica” e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Da ultimo la Corte di Cassazione ha ribadito tali principi, affermando che “In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebìtabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per
l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018 - cfr. Cass. Sez. L., sent. n. 13916/21).
Sulla scorta di tali principi si ritiene che l'affidamento della ricorrente, la quale ha invocato la propria buona fede, non possa essere tutelato.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Lecce, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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