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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 314/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9130/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250067699639 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 14.5.2025 e costituzione in giudizio effettuata in pari data, impugna:
- la cartella di pagamento n. 07120250067699639000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente creditore: Regione Campania;
- anno d'imposta: 2019;
- tributo: Tasse auto;
- data di notifica atto: 31.3.2025;
- importo complessivo: € 239,11;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica accertamento prodromico;
-) prescrizione triennale;
-) in via istruttoria dichiara di disconoscere la documentazione prodotta in fotocopia.
Il dì 11.11.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni rivolte avverso le incombenze di competenza della Regione, contesta nel resto e chiede il rigetto del ricorso.
Con memoria del 12.11.2025 la difesa attorea insiste per l'accoglimento del ricorso, la condanna alle spese in solido e con attribuzione;
per la condanna in solido cita l'Ordinanza Cass. n. 13537/2018.
La Regione Campania resta contumace.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Regione non si è costituita ma il ricorrente ha esibito la documentazione ottenuta in seguito ad istanza di accesso agli atti e, segnatamente, l'atto di accertamento n. 964322750452/2019, richiamato a pagina 5 della cartella;
questo, trasmesso con postalizzazione diretta a mezzo racc. n. AINIM220729CC0078461 di operatore postale privato (CRC POST), risulta restituito per compiuta giacenza ma non è corredato dalla
CAD, obbligatoria anche nel caso di postalizzazione diretta (Cass. S.U. 10012/2021).
Si impone, pertanto, l'accoglimento del ricorso, essendo fondate entrambe le eccezioni attoree.
In ordine alle spese di lite la ricorrente insiste per la condanna in solido ma sul punto esiste più recente giurisprudenza di diverso orientamento (Cass.4765/2022) che, in virtù di un principio di causalità non automatico, esclude la solidarietà se la colpa è di uno solo dei convenuti;
nel caso di specie è evidente la colpa della sola Regione Campania che non ha validamente notificato l'atto prodromico, pertanto è solamente questa che va condannata alle spese come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e compensa le spese tra il ricorrente e l'ADER; condanna la Regione Campania alle spese per € 278,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut, con attribuzione al difensore del ricorrente,
Avv. Difensore_1.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9130/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250067699639 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 14.5.2025 e costituzione in giudizio effettuata in pari data, impugna:
- la cartella di pagamento n. 07120250067699639000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente creditore: Regione Campania;
- anno d'imposta: 2019;
- tributo: Tasse auto;
- data di notifica atto: 31.3.2025;
- importo complessivo: € 239,11;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica accertamento prodromico;
-) prescrizione triennale;
-) in via istruttoria dichiara di disconoscere la documentazione prodotta in fotocopia.
Il dì 11.11.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni rivolte avverso le incombenze di competenza della Regione, contesta nel resto e chiede il rigetto del ricorso.
Con memoria del 12.11.2025 la difesa attorea insiste per l'accoglimento del ricorso, la condanna alle spese in solido e con attribuzione;
per la condanna in solido cita l'Ordinanza Cass. n. 13537/2018.
La Regione Campania resta contumace.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Regione non si è costituita ma il ricorrente ha esibito la documentazione ottenuta in seguito ad istanza di accesso agli atti e, segnatamente, l'atto di accertamento n. 964322750452/2019, richiamato a pagina 5 della cartella;
questo, trasmesso con postalizzazione diretta a mezzo racc. n. AINIM220729CC0078461 di operatore postale privato (CRC POST), risulta restituito per compiuta giacenza ma non è corredato dalla
CAD, obbligatoria anche nel caso di postalizzazione diretta (Cass. S.U. 10012/2021).
Si impone, pertanto, l'accoglimento del ricorso, essendo fondate entrambe le eccezioni attoree.
In ordine alle spese di lite la ricorrente insiste per la condanna in solido ma sul punto esiste più recente giurisprudenza di diverso orientamento (Cass.4765/2022) che, in virtù di un principio di causalità non automatico, esclude la solidarietà se la colpa è di uno solo dei convenuti;
nel caso di specie è evidente la colpa della sola Regione Campania che non ha validamente notificato l'atto prodromico, pertanto è solamente questa che va condannata alle spese come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e compensa le spese tra il ricorrente e l'ADER; condanna la Regione Campania alle spese per € 278,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut, con attribuzione al difensore del ricorrente,
Avv. Difensore_1.