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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato alla pubblica udienza del 16.4.2025 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8363/2023 R.G. promossa da
, , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
nata a [...] il [...], CF. ed ivi deceduta il
[...] C.F._1
13/10/2023, rappresentati e difesi dall'avv. IERVOLINO FLORIDA e avv.
ZAMBARDINO PIER PAOLO come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03/07/2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) CP_1
accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa dal 22/03/1966 al
14/08/1968 quale lavoratrice dipendente privata della società "UPIM Srl" di Fuorigrotta (n. iscrizione reg. imprese Venezia 378007, codice fiscale e partita iva e dal P.IVA_1
01/08/1970 al 06/11/1970 quale lavoratrice dipendente privata della IC RO & C."
(P. IVA ); b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi inseriti e P.IVA_2 annotati i periodi sub a) sul proprio montante contributivo al fine del ricalcolo della misura
e degli importi della prestazione n. 36528845 cat. VOCOM;
c) condannare l' al CP_1 ricalcolo ed alla riliquidazione della pensione computando i periodi sub a) dal dì della decorrenza della pensione - 01/07/2021 - in poi oltre interessi maturati e maturandi sino all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- di aver ottenuto la liquidazione della pensione di vecchiaia - Gestione
Commercianti in data 13/09/2022, con decorrenza 01/07/2021 ed ammontante ad €
360,90, con prima erogazione mensile a partire dal 01/10/2022;
- che, per la determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, erano stati computati nn. 559 contributi settimanali fino al 31/12/2011 (pari a 10,75 anni) e nn. 494 contributi settimanali dal 01/01/2012 al 30/06/2021 (pari a 9,5 anni), per un totale di n.
1.053 contributi utili (pari a 20,25 anni) versati validamente dal 01/04/2001 al 30/06/2021;
- che doveva aggiungersi un'ulteriore contribuzione riguardante il lasso temporale
22/03/1966 - 06/11/1970;
- di aver proposto in data 27/02/2023 ricorso amministrativo lamentando di aver più volte tentato di far inserire e accreditare i contributi versati tra il 22/03/1966 ed il 06/11/1970 con istanze presentate il 29/01/2019, il 01/12/2021 ed ancora in data
23/11/2022.
2 L' costituitosi in giudizio, ha eccepito la carenza di interesse rispetto alla CP_1
domanda avente ad oggetto l'accertamento degli ulteriori contributi e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere deducendo che “Solo in data
03.07.2023 (il ricorso è stato depositato il 04/07/2023 e notificato il 06.03.2024),
l'Ufficio ha acquisito la tessera della ricorrente, come dimostra il suo precedente accesso del giugno 2023, a seguito del quale le sono state inviate le informazioni pensionistiche richieste” e che il periodo contributivo acquisito era visibile da estratto conto previdenziale (dal 22.03.1966 al 06.11.1970 pari a 138 settimane).
L' ha eccepito in relazione alla domanda di riliquidazione della pensione CP_1
l'inammissibilità per carenza di una specifica domanda amministrativa ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
2. La difesa di parte ricorrente nelle note di trattazione del 24.3.2025 si è associata alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la decisione limitatamente al profilo delle spese di lite alla luce della circostanza che “con la liquidazione del 05/09/2024 (melius: riliquidazione, anche se l' ha difettato di CP_2 precisione) che ha determinato arretrati lordi per € 2.335,90 ed un aumento della rata mensile da ottobre/24 della SOCOM n. 023-510538514014 da € 234,54 ad € 350,02: ciò per effetto proprio del novero sopraggiunto dei contributi omessi sul montante contributivo sulla pensione primigenia del dante causa che ha indi determinato l'istituzione della pensione di reversibilità nell'ottobre/23 al coniuge e la successiva riliquidazione appena menzionata”.
3. Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza
3 giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso (cfr. comunicazione di liquidazione del 31.10.2023 in atti alla produzione della parte ricorrente sulla base della richiesta presentata il 23.10.2023 e successiva comunicazione di liquidazione del 5.9.2024 in atti alla produzione di parte ricorrente).
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere
4. Le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura del 50%, in considerazione della circostanza che la prima comunicazione di liquidazione è intervenuta prima della notifica del ricorso (notifica effettuata precisamente il 6.3.2024); la restante parte segue la soccombenza e si liquida nella misura già ridotta ed indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento del 50% delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1
che liquida in complessivi € 750,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- compensa per il resto le spese di lite.
Aversa, 16.4.2025 IL GIUDICE
d.ssa STEFANIA COPPO
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