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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 23/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, all'esito della discussione orale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 887/2024 RG
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 d il cu o alla via Roma n.176 è eletto domicilio
– ricorrente – contro
1) (CF/PI: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tem esa dall' NI presso il cui studio in Udine alla via del Gelso n.15 è eletto domicilio
2) TE (C P.IVA_2 dall'avv BECCO e dall'avv. Alessandro LANATA presso il cui studio in genova alla via Porta d'Archi n.10/23 è eletto domicilio
– resistenti –
Ragioni della decisione
(1) abstract. quale moglie di con Parte_1 CP_3 ricorso ex art. 281decies Cpc, premesso che in quanto non più CP_3 autosufficiente, (i) veniva ricoverato presso la RSA Villa RA (struttura privata convenzionata con la , del gruppo sita in Parte_2 CP_1 CP_1
Sanremo alla via Goethe n.481, dove rimaneva dal 4 luglio 2023 al gennaio 2024, (ii) veniva dichiarato, in data 9.10.2023, invalido al 100%, osservato che in CP_3 quanto invalido al 100%, non doveva pagare la retta della struttura che lo ospitava che, invece, doveva essere corrisposta dal SSN, dedotto che la parte di retta sanitaria, da lei corrisposta nei mesi di ottobre/novembre/dicembre 2023 e gennaio 2024, doveva essere corrisposta dalla e dalla e che la Parte_2 Controparte_1 CP_1 le ave ente pa 0 a titolo
[...] evocava in giudizio la e la per sentirle Parte_2 Controparte_1 condannare, ciascuna per la quota di sua spettanza, al rimborso, in suo favore, della somma di € 10.058,00, e, la sola alla restituzione in suo favore Controparte_1 della somma di € 1.500,00, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. 1.1) Si costituiva in giudizio la TE
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che, rilevato che,
[...] il ricovero presso la Struttura VILLA SPERANZA era avvenuto in regime privatistico, antecedente all'ottenimento di un posto letto convenzionato, avvenuto nel febbraio
1 dott. Persona_1
[...] [...]
, ove non riceveva prestazioni socio/sanitarie di particolare rilevanza
[...] terapeutica/ad elevata integrazione sanitaria in quanto era stato inserito in regime di quale anziano parzialmente non autosufficiente abbisognevole di un Controparte_4 livello assistenziale di bassa intensità, osservato che l'inserimento in lista di attesa per un posto letto convenzionato non conferiva all'utente, o a chi ne faceva le veci, il diritto
Part ad ottenere dall' territorialmente competente un contributo economico per un ricovero già in essere in regime privatistico, dedotto che prima dell'inserimento in
Part regime di convenzione era preclusa l'erogazione da parte dell' della quota sanitaria e di quella alberghiera, e che, pertanto, nessun onere econ o era posto a carico
Part dell' instava per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 1.2) Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, che, rilevato l'assenza di leggi che pongono a carico della RSA privata (anche se convenzionata) l'intera retta o anche solo la quota alberghiera della retta della persona ospitata atteso che i livelli essenziali di assistenza erano a carico del SSR e delle
Part
osservato che non aveva beneficiato di un trattamento terapeutico CP_3 personalizzato, di talchè la prestazione erogata era estranea all'ambito di assistenza sanitaria obbligatoria, lamentato il mancato pagamento della somma di € 1.217,00, instava, in via principale, per il rigetto del ricorso, in via riconvenzionale, per la condanna della ricorrente al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.217,00 oltre interessi, in via subordinata, per essere manlevata dalla con vittoria di spese, ed Parte_2 onorari e condanna per lite temeraria 1.3) La causa veniva assunta a decisione nell'udienza del 10.01.2025, come da separato verbale.
(2) sul merito del ricorso. Premesso che nessuna legge pone carico della RSA privata (anche Part se convenzionata con l' l'intera retta o anche la sola quota alberghiera della retta, atteso che i livelli essenziali di assistenza, incluse le prestazioni sociosanitarie a elevata Part integrazione sanitaria, restano e a carico del Servizio Sanitario Regionale, delle (si veda il d.lgs 502/1992 e le conseguenti normative nazionali e regionali) o del comune («I costi del servizio di assistenza presso la RSA sono dalla legge ripartiti nel senso che il 50% deve essere Part pagato dalla (c.d. “quota sanitaria”), mentre il restante 50% deve essere pagato dal (c.d. CP_5
“quota sociale”) con la compartecipazione dell'utente in proporzione ai propri redditi», sentenza Trib. Firenze n. 2866/2012 citata dalla ricorrente a pag. 7), la domanda di restituzione della retta (o parte di essa) svolta nei confronti della
[...]
e della TE Controparte_1 pertanto, deve essere rigettata. 2.1) veniva preso in carico dalla Struttura Complessa Percorsi e CP_3
Residenzialità Anziani della a far data dal 02.10.2023 ovvero dalla data Parte_2 della consegna allo Sportello Distrettuale della domanda di inserimento in lista di attesa per posto letto convenzionato, firmata dalla moglie Parte_1 doc. n. 3 di parte convenuta ASL1).
[...]
2.2) Dal contenuto della domanda si inferisce che, al momento della sua presentazione, in ragione della sottoscrizione da parte della in data 4.7.2013, di un Pt_1 contratto di accoglimento in regime privatistico, si trovava ricoverato in CP_3 regime privatistico presso la struttura denominata “VILLA SPERANZA”, ove rimaneva, previa comunicazione del recesso, come previsto dall'art.
9.1 del contratto (“ciascuna parte potrà recedere dal presente Contratto con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni (“periodo di preavviso”). L'Ospite/Contraente si impegna al pagamento della retta anche per l'intera durata del preavviso ed anche qualora l'ospite lasci la struttura prima della scadenza del predetto periodo di
2 dott. Pasquale LONGARINI prevviso”), sino al 15.2.2024, pagando mensilmente la retta pattuita, seppur con una differenza, e obbligandosi al pagamento della retta sino al 13.3.2024. 2.3) In forza dello scorrimento della graduatoria in lista di attesa, CP_3 Part otteneva il posto in convenzione (doc.5 di parte convenuta ), accettato Parte_2 dai familiari mediante mail inviata alla Struttura Complessa Percorsi e Residenzialità Anziani in data 12.02.2024, presso la Struttura “Le Palme” di Arma di Taggia, facendo ingresso nella medesima in data 15/02/2024, ove veniva inserito in regime di Residenza Protetta. La sin dall'ingresso in regime di convenzione presso la struttura “Le Pt_2
Palme”, regolarmente provvedeva al pagamento della cosiddetta quota sanitaria, restando la cosiddetta quota alberghiera alternativamente a carico dell'utente o dei suoi familiari o, ancora, del in presenza dei requisiti richiesti mentre non CP_5 corrispondeva alcun emolumento in relazione al periodo di ricovero presso la struttura
“Villa RA”. 2.4) Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, riguardo al periodo di ricovero oggetto del presente giudizio presso la struttura “VILLA SPERANZA”, ai sensi dell'art. 1, co. 3, D. Lvo 509/1992 (“Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente”), degli artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 14/02/2001 (che disciplinano la durata delle prestazioni socio-sanitarie e delineano tre distinte fasi di assistenza, statuendo che l'intensità assistenziale è stabilita in base a fasi temporali che caratterizzano il progetto personalizzato, definite intensiva, estensiva e di lungo assistenza) e dell'art. 3 del citato decreto (che definisce come prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria “tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza”), alcun emolumento era a carico della in quanto si era trattato di un ricovero in regime privatistico Pt_2 antecedente all'ottenimento di un posto letto convenzionato, avvenuto nel febbraio 2024 (prima dell'inserimento in regime di convenzione. Quando il paziente viene Part ricoverato in regime privatistico è preclusa l'erogazione da parte dell della quota sanitaria e tantomeno di quella alberghiera) e in ragione del fatto che, nte tutto il ricovero in regime privatistico presso la struttura sanitaria denominata VILLA SPERANZA e facente capo a non riceveva Controparte_1 CP_3 prestazioni di particolare rilevanza terapeutica. 2.5) L'inserimento in lista di attesa per un posto letto convenzionato non attribuisce Part all'utente, o a chi ne fa le veci, il diritto ad ottenere dall territorialmente competente un contributo economico per un ricovero già in essere in regime privatistico. Soltanto dal momento in cui l'utente, a seguito dello scorrimento della lista di attesa, ottenga un posto letto convenzionato, egli ha diritto di beneficiare da parte Part dell' territorialmente competente del pagamento della quota sanitaria pari al 50%
3 dott. Pasquale LONGARINI della retta di degenza oppure del pagamento dell'intera retta di degenza qualora al paziente, e non è il caso del vengano erogate prestazioni sociosanitarie
CP_3 qualificabili come di elevata integrazione sanitaria. 2.6) Del resto in ricorso non vengono indicate le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui il avrebbe avuto bisogno, affermazione,
CP_3 comunque, oltre che contestata d resistenti, rimasta priva di qualunque supporto probatorio, smentita dall'unica documentazione medica prodotta (la relazione del neurologo 17.6.2023) laddove si evince che il era in grado di deambulare,
CP_3 non era incontinente e che l'assistenza era necessaria «a partire dal mattino quando il sig. si sveglia, ad arrivare alla sera quando si corica per lavarsi, vestirsi ed essere mobilizzato»,
CP_3 attività di nessun rilievo sanitario o di monitoraggio della terapia di mantenimento, ma di mero accudimento dell'ospite nelle attività di vita quotidiana. 2.7) Nel periodo di permanenza presso VILLA SPERANZA, le prestazioni fornite dalla sono state prevalentemente di mero accudimento (igiene, taglio Controparte_1
e delle unghie, ecc), di cura (es. medicazione di un taglio) e di socializzazione con gli altri ospiti e il personale della struttura. Il non aveva CP_3 alcuna terapia particolare in corso e assumeva autonomamente la t scritta dal Medico di Medicina Generale (farmaci per la pressione alta), necessitava di adattamento al pasto (taglio degli alimenti) ma per il resto era totalmente autonomo nel mangiare, nel bere, nel mantenere la posizione da seduto, in piedi, ecc. Si spostava in autonomia fuori e dentro la struttura (dichiarazioni del direttore sanitario , CP_6 doc. n. 5 di parte convenuta ). Circostanza confermata CP_1 parte ricorrente laddove, a pagina 3 del ricorso, allega che il necessitava di CP_3 assistenza «per lavarsi, vestirsi ed essere mobilizzato». 2.8) Non è sufficiente il solo ottenimento del certificato di invalidità per convertire un Part contratto di natura privatistica in inserimento in regime di convenzione con l trattandosi di contributi pubblici, sono previste delle graduatorie e dei criteri di pr per l'accesso ai posti convenzionati che sia i cittadini sia la erano tenuti a CP_1 rispettare. Lo stesso certificato di invalidità prodotto dalla ricorrente specifica che «ai soli fini dell'eventuale diritto ad assegni, pensione e indennità a favore degli invalidi civili, si formula il seguente giudizio diagnostico – valutativo». 2.9) Ciò che connota la prestazione sanitaria integrata inscindibile da quella socio– assistenziale non è la situazione di limitata autonomia del soggetto destinatario, come vorrebbe parte ricorrente, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale, ma l'individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non possa essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio–assistenziale (cass. n. 28321/2017; cass. n. 27452/2018; cass. n. 31949/2018). Non avendo la parte ricorrente allegato alcun piano terapeutico, la prestazione resta estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria.
(3) sulla domanda riconvenzionale svolta dalla Controparte_1 3.1) La ricorrente non ha contestato la compiuta e continuativa erogazione delle prestazioni assistenziali, di accoglienza e di cura in favore del la cui degenza CP_3 presso la struttura gestita dalla , come già detto, si del 5.7.2023 al CP_1
15.2.2024, con conclusione del contratto il 13.3.2024. 3.2) Il pagamento della retta in favore di era sorretto dal contratto Controparte_1 di accoglimento e la non poteva che esigerne il pagamento, come da CP_1 contratto, da e dalla moglie CP_3 Parte_1 impegnatasi in tratto stipulato familiare bisognoso di prestazioni assistenziali presso una RSA non è “nullo per contrarietà
4 dott. Pasquale LONGARINI a norme imperative,” come ritenuto a pag. 6 del ricorso: è escluso pertanto qualunque profilo di invalidità del contratto e il rimborso di quanto legittimamente ricevuto in adempimento dell'impegno contrattuale. 3.3) La ricorrente ha pagato mensilmente la retta versando un importo leggermente inferiore al dovuto (estratto conto, doc. 4 di parte convenuta ): da agosto a CP_1 settembre 2023 ha omesso di pagare € 50,00 al mese;
da novem gennaio 2024 ha omesso di pagare € 105,00 al mese. Non è inoltre stata pagata la retta per il mese di febbraio pari a € 2.412,00, per un totale omesso pari a €. 2.717,00 somma dalla quale va detratto l'importo del deposito cauzionale pari a €. 1.500,00 per un totale ancora dovuto pari a €. 1.217.00. 3.3.1) Come specificato nel contratto, e come confermato dalla stessa parte convenuta, il deposito cauzionale deve essere restituito entro sessanta giorni dalla cessazione del contratto. dunque, va condannata alla restituzione, in favore di Controparte_1
della somma di € 1.500,00. Parte_1
3.4) La retta per il mese di febbraio è dovuta in quanto il è rimasto nella CP_3 struttura sino al 15.2.2024 e il periodo di 30 giorni di preavviso è iniziato a decorrere dalla richiesta di recesso del 12.2.2024. 3.5) La ricorrente non ha contestato le prestazioni erogate, né gli importi indicati nelle Part fatture, limitandosi a ritenere che fossero a carico dell' e della RSA stessa. 3.6) In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla e Controparte_1 della domanda svolta da nei soli confronti della Parte_1 detta RSA, la ricorrente va condannata al pagamento in favore dello CP_1 di € 1.217,00 relativo a quanto omesso da luglio 2023 a gennaio 202 febbraio 2024, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla notificazione dell'atto di citazione al saldo
(4) sulla richiesta di condanna per lite temeraria. A giudizio della convenuta CP_1
avrebbe agito in modo temerario, nella
[...] Parte_1 consapevolezza dell'infondatezza della domanda. 4.1) L'istituto della responsabilità processuale aggravata, disciplinato dall'art. 96 Cpc, tutela l'interesse della parte a non subire pregiudizi per effetto dell'azione o della resistenza dolosa o colposa del contraddittore. La c.d. responsabilità aggravata per temerarietà della lite, abbracciando in sé tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali delle parti e coprendo ogni effetto pregiudiziale che da questi ne derivi, contempla tutti gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo. Disciplinata dall'art. 96 Cpc, la suddetta responsabilità costituisce una ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana extracontrattuale di cui all'art. 2043 Cc, rispetto alla quale si atteggia con carattere di specialità in modo che “pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 Cpc” (cfr. cass, n.12029/2017; cass, n.3573/2002). Fra i presupposti onde ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 Cpc vi è il carattere temerario della lite ovvero la coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (cass, n.9060/2003) o l'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (cass, n.327/2010; cass, n. 13071/2003). 4.2) La lite temeraria ex art. 961 Cpc disciplina una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale. L'archetipo di tale illecito è sicuramente aquiliano: verte sull'impulso della parte danneggiata che deve assolvere all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, anche se equitativa, del danno cha assume patito. La temerarietà, nel bilanciamento
5 dott. Pasquale LONGARINI degli interessi in gioco tra le parti contendenti, è ravvisabile tutte le volte in cui si ha non solo coscienza dell'infondatezza della lite intrapresa, ma anche quando vi è difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. Il danno aquiliano, secondo questa prospettiva, è dato dal pregiudizio eziologicamente determinato (causa-effetto) dell'instaurazione del processo. In linea di principio, secondo la prevalente giurisprudenza, il presupposto per l'applicabilità della norma di cui all'art. 96 Cpc - nel rispetto del principio secondo cui la responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie - è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 di detta norma. In particolare, si richiede: a) un requisito oggettivo costituito dalla soccombenza (totale), con la conseguente condanna alle spese;
b) un requisito soggettivo costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente, il verificarsi di un conseguente danno a carico del vincitore. L'ampia formulazione del comma 3 consente, inoltre, al giudice di emettere condanna anche d'ufficio della parte soccombente (e quindi a prescindere da una specifica domanda in tal senso) al pagamento, a favore della controparte, di una
“somma equitativamente determinata” e quindi sganciata dalla prova del quantum del danno riportato dalla parte vittoriosa. 4.3) Quanto al regime probatorio per l'accoglimento della domanda per lite temeraria, avendo la responsabilità per lite temeraria natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 961 Cpc richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. 4.4) Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta della ricorrente, peraltro vittoriosa quanto alla domanda di restituzione del deposito cauzionale, e non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice (cass, n.19298/2016; cass. n.3376/2016; cass. n.15030/2015), non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cass. n.21570/2010).
(5) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono
6 dott. Pasquale LONGARINI ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale».
. In ragione della soccombenza, deve essere 5.1) Parte_1 dichiarata tenuta e condannata a rimborsare all'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese di TE lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché del disputatum e del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 ad € 26.000: _ per la fase di studio, € 460,00 _ per la fase introduttiva, € 389,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 840,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo pari ad € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare, euro 381 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
. In ragione della soccombenza, deve essere 5.2) Parte_1 dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché del disputatum e del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 ad € 26.000: _ per la fase di studio, € 460,00 _ per la fase introduttiva, € 389,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 840,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo pari ad € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare, euro 381 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) respinge la domanda svolta da nei confronti di Parte_1 e Parte_2 CP_1 n riconvenzionale svolta dalla e Parte_3 della domanda svolta da a Parte_1
, cond al pagamento, in CP_1 Parte_1
pro-tempore, della Controparte_1 residua som ressi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla notificazione dell'atto di citazione al saldo 3) respinge la domanda di condanna per lite temeraria svolta dalla CP_1
nei confronti di
[...] Parte_1 condanna amento in favore dell' Parte_1 [...]
in person TE
2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare, euro 381 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge 5) condanna al pagamento in favore della Parte_1 ro-tempore, delle spese di giudizio Controparte_1
7 dott. Pasquale LONGARINI che liquida in € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare, euro 381 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge 6) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 22.01.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
8 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, all'esito della discussione orale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 887/2024 RG
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 d il cu o alla via Roma n.176 è eletto domicilio
– ricorrente – contro
1) (CF/PI: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tem esa dall' NI presso il cui studio in Udine alla via del Gelso n.15 è eletto domicilio
2) TE (C P.IVA_2 dall'avv BECCO e dall'avv. Alessandro LANATA presso il cui studio in genova alla via Porta d'Archi n.10/23 è eletto domicilio
– resistenti –
Ragioni della decisione
(1) abstract. quale moglie di con Parte_1 CP_3 ricorso ex art. 281decies Cpc, premesso che in quanto non più CP_3 autosufficiente, (i) veniva ricoverato presso la RSA Villa RA (struttura privata convenzionata con la , del gruppo sita in Parte_2 CP_1 CP_1
Sanremo alla via Goethe n.481, dove rimaneva dal 4 luglio 2023 al gennaio 2024, (ii) veniva dichiarato, in data 9.10.2023, invalido al 100%, osservato che in CP_3 quanto invalido al 100%, non doveva pagare la retta della struttura che lo ospitava che, invece, doveva essere corrisposta dal SSN, dedotto che la parte di retta sanitaria, da lei corrisposta nei mesi di ottobre/novembre/dicembre 2023 e gennaio 2024, doveva essere corrisposta dalla e dalla e che la Parte_2 Controparte_1 CP_1 le ave ente pa 0 a titolo
[...] evocava in giudizio la e la per sentirle Parte_2 Controparte_1 condannare, ciascuna per la quota di sua spettanza, al rimborso, in suo favore, della somma di € 10.058,00, e, la sola alla restituzione in suo favore Controparte_1 della somma di € 1.500,00, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. 1.1) Si costituiva in giudizio la TE
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che, rilevato che,
[...] il ricovero presso la Struttura VILLA SPERANZA era avvenuto in regime privatistico, antecedente all'ottenimento di un posto letto convenzionato, avvenuto nel febbraio
1 dott. Persona_1
[...] [...]
, ove non riceveva prestazioni socio/sanitarie di particolare rilevanza
[...] terapeutica/ad elevata integrazione sanitaria in quanto era stato inserito in regime di quale anziano parzialmente non autosufficiente abbisognevole di un Controparte_4 livello assistenziale di bassa intensità, osservato che l'inserimento in lista di attesa per un posto letto convenzionato non conferiva all'utente, o a chi ne faceva le veci, il diritto
Part ad ottenere dall' territorialmente competente un contributo economico per un ricovero già in essere in regime privatistico, dedotto che prima dell'inserimento in
Part regime di convenzione era preclusa l'erogazione da parte dell' della quota sanitaria e di quella alberghiera, e che, pertanto, nessun onere econ o era posto a carico
Part dell' instava per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 1.2) Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, che, rilevato l'assenza di leggi che pongono a carico della RSA privata (anche se convenzionata) l'intera retta o anche solo la quota alberghiera della retta della persona ospitata atteso che i livelli essenziali di assistenza erano a carico del SSR e delle
Part
osservato che non aveva beneficiato di un trattamento terapeutico CP_3 personalizzato, di talchè la prestazione erogata era estranea all'ambito di assistenza sanitaria obbligatoria, lamentato il mancato pagamento della somma di € 1.217,00, instava, in via principale, per il rigetto del ricorso, in via riconvenzionale, per la condanna della ricorrente al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.217,00 oltre interessi, in via subordinata, per essere manlevata dalla con vittoria di spese, ed Parte_2 onorari e condanna per lite temeraria 1.3) La causa veniva assunta a decisione nell'udienza del 10.01.2025, come da separato verbale.
(2) sul merito del ricorso. Premesso che nessuna legge pone carico della RSA privata (anche Part se convenzionata con l' l'intera retta o anche la sola quota alberghiera della retta, atteso che i livelli essenziali di assistenza, incluse le prestazioni sociosanitarie a elevata Part integrazione sanitaria, restano e a carico del Servizio Sanitario Regionale, delle (si veda il d.lgs 502/1992 e le conseguenti normative nazionali e regionali) o del comune («I costi del servizio di assistenza presso la RSA sono dalla legge ripartiti nel senso che il 50% deve essere Part pagato dalla (c.d. “quota sanitaria”), mentre il restante 50% deve essere pagato dal (c.d. CP_5
“quota sociale”) con la compartecipazione dell'utente in proporzione ai propri redditi», sentenza Trib. Firenze n. 2866/2012 citata dalla ricorrente a pag. 7), la domanda di restituzione della retta (o parte di essa) svolta nei confronti della
[...]
e della TE Controparte_1 pertanto, deve essere rigettata. 2.1) veniva preso in carico dalla Struttura Complessa Percorsi e CP_3
Residenzialità Anziani della a far data dal 02.10.2023 ovvero dalla data Parte_2 della consegna allo Sportello Distrettuale della domanda di inserimento in lista di attesa per posto letto convenzionato, firmata dalla moglie Parte_1 doc. n. 3 di parte convenuta ASL1).
[...]
2.2) Dal contenuto della domanda si inferisce che, al momento della sua presentazione, in ragione della sottoscrizione da parte della in data 4.7.2013, di un Pt_1 contratto di accoglimento in regime privatistico, si trovava ricoverato in CP_3 regime privatistico presso la struttura denominata “VILLA SPERANZA”, ove rimaneva, previa comunicazione del recesso, come previsto dall'art.
9.1 del contratto (“ciascuna parte potrà recedere dal presente Contratto con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni (“periodo di preavviso”). L'Ospite/Contraente si impegna al pagamento della retta anche per l'intera durata del preavviso ed anche qualora l'ospite lasci la struttura prima della scadenza del predetto periodo di
2 dott. Pasquale LONGARINI prevviso”), sino al 15.2.2024, pagando mensilmente la retta pattuita, seppur con una differenza, e obbligandosi al pagamento della retta sino al 13.3.2024. 2.3) In forza dello scorrimento della graduatoria in lista di attesa, CP_3 Part otteneva il posto in convenzione (doc.5 di parte convenuta ), accettato Parte_2 dai familiari mediante mail inviata alla Struttura Complessa Percorsi e Residenzialità Anziani in data 12.02.2024, presso la Struttura “Le Palme” di Arma di Taggia, facendo ingresso nella medesima in data 15/02/2024, ove veniva inserito in regime di Residenza Protetta. La sin dall'ingresso in regime di convenzione presso la struttura “Le Pt_2
Palme”, regolarmente provvedeva al pagamento della cosiddetta quota sanitaria, restando la cosiddetta quota alberghiera alternativamente a carico dell'utente o dei suoi familiari o, ancora, del in presenza dei requisiti richiesti mentre non CP_5 corrispondeva alcun emolumento in relazione al periodo di ricovero presso la struttura
“Villa RA”. 2.4) Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, riguardo al periodo di ricovero oggetto del presente giudizio presso la struttura “VILLA SPERANZA”, ai sensi dell'art. 1, co. 3, D. Lvo 509/1992 (“Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente”), degli artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 14/02/2001 (che disciplinano la durata delle prestazioni socio-sanitarie e delineano tre distinte fasi di assistenza, statuendo che l'intensità assistenziale è stabilita in base a fasi temporali che caratterizzano il progetto personalizzato, definite intensiva, estensiva e di lungo assistenza) e dell'art. 3 del citato decreto (che definisce come prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria “tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza”), alcun emolumento era a carico della in quanto si era trattato di un ricovero in regime privatistico Pt_2 antecedente all'ottenimento di un posto letto convenzionato, avvenuto nel febbraio 2024 (prima dell'inserimento in regime di convenzione. Quando il paziente viene Part ricoverato in regime privatistico è preclusa l'erogazione da parte dell della quota sanitaria e tantomeno di quella alberghiera) e in ragione del fatto che, nte tutto il ricovero in regime privatistico presso la struttura sanitaria denominata VILLA SPERANZA e facente capo a non riceveva Controparte_1 CP_3 prestazioni di particolare rilevanza terapeutica. 2.5) L'inserimento in lista di attesa per un posto letto convenzionato non attribuisce Part all'utente, o a chi ne fa le veci, il diritto ad ottenere dall territorialmente competente un contributo economico per un ricovero già in essere in regime privatistico. Soltanto dal momento in cui l'utente, a seguito dello scorrimento della lista di attesa, ottenga un posto letto convenzionato, egli ha diritto di beneficiare da parte Part dell' territorialmente competente del pagamento della quota sanitaria pari al 50%
3 dott. Pasquale LONGARINI della retta di degenza oppure del pagamento dell'intera retta di degenza qualora al paziente, e non è il caso del vengano erogate prestazioni sociosanitarie
CP_3 qualificabili come di elevata integrazione sanitaria. 2.6) Del resto in ricorso non vengono indicate le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui il avrebbe avuto bisogno, affermazione,
CP_3 comunque, oltre che contestata d resistenti, rimasta priva di qualunque supporto probatorio, smentita dall'unica documentazione medica prodotta (la relazione del neurologo 17.6.2023) laddove si evince che il era in grado di deambulare,
CP_3 non era incontinente e che l'assistenza era necessaria «a partire dal mattino quando il sig. si sveglia, ad arrivare alla sera quando si corica per lavarsi, vestirsi ed essere mobilizzato»,
CP_3 attività di nessun rilievo sanitario o di monitoraggio della terapia di mantenimento, ma di mero accudimento dell'ospite nelle attività di vita quotidiana. 2.7) Nel periodo di permanenza presso VILLA SPERANZA, le prestazioni fornite dalla sono state prevalentemente di mero accudimento (igiene, taglio Controparte_1
e delle unghie, ecc), di cura (es. medicazione di un taglio) e di socializzazione con gli altri ospiti e il personale della struttura. Il non aveva CP_3 alcuna terapia particolare in corso e assumeva autonomamente la t scritta dal Medico di Medicina Generale (farmaci per la pressione alta), necessitava di adattamento al pasto (taglio degli alimenti) ma per il resto era totalmente autonomo nel mangiare, nel bere, nel mantenere la posizione da seduto, in piedi, ecc. Si spostava in autonomia fuori e dentro la struttura (dichiarazioni del direttore sanitario , CP_6 doc. n. 5 di parte convenuta ). Circostanza confermata CP_1 parte ricorrente laddove, a pagina 3 del ricorso, allega che il necessitava di CP_3 assistenza «per lavarsi, vestirsi ed essere mobilizzato». 2.8) Non è sufficiente il solo ottenimento del certificato di invalidità per convertire un Part contratto di natura privatistica in inserimento in regime di convenzione con l trattandosi di contributi pubblici, sono previste delle graduatorie e dei criteri di pr per l'accesso ai posti convenzionati che sia i cittadini sia la erano tenuti a CP_1 rispettare. Lo stesso certificato di invalidità prodotto dalla ricorrente specifica che «ai soli fini dell'eventuale diritto ad assegni, pensione e indennità a favore degli invalidi civili, si formula il seguente giudizio diagnostico – valutativo». 2.9) Ciò che connota la prestazione sanitaria integrata inscindibile da quella socio– assistenziale non è la situazione di limitata autonomia del soggetto destinatario, come vorrebbe parte ricorrente, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale, ma l'individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non possa essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio–assistenziale (cass. n. 28321/2017; cass. n. 27452/2018; cass. n. 31949/2018). Non avendo la parte ricorrente allegato alcun piano terapeutico, la prestazione resta estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria.
(3) sulla domanda riconvenzionale svolta dalla Controparte_1 3.1) La ricorrente non ha contestato la compiuta e continuativa erogazione delle prestazioni assistenziali, di accoglienza e di cura in favore del la cui degenza CP_3 presso la struttura gestita dalla , come già detto, si del 5.7.2023 al CP_1
15.2.2024, con conclusione del contratto il 13.3.2024. 3.2) Il pagamento della retta in favore di era sorretto dal contratto Controparte_1 di accoglimento e la non poteva che esigerne il pagamento, come da CP_1 contratto, da e dalla moglie CP_3 Parte_1 impegnatasi in tratto stipulato familiare bisognoso di prestazioni assistenziali presso una RSA non è “nullo per contrarietà
4 dott. Pasquale LONGARINI a norme imperative,” come ritenuto a pag. 6 del ricorso: è escluso pertanto qualunque profilo di invalidità del contratto e il rimborso di quanto legittimamente ricevuto in adempimento dell'impegno contrattuale. 3.3) La ricorrente ha pagato mensilmente la retta versando un importo leggermente inferiore al dovuto (estratto conto, doc. 4 di parte convenuta ): da agosto a CP_1 settembre 2023 ha omesso di pagare € 50,00 al mese;
da novem gennaio 2024 ha omesso di pagare € 105,00 al mese. Non è inoltre stata pagata la retta per il mese di febbraio pari a € 2.412,00, per un totale omesso pari a €. 2.717,00 somma dalla quale va detratto l'importo del deposito cauzionale pari a €. 1.500,00 per un totale ancora dovuto pari a €. 1.217.00. 3.3.1) Come specificato nel contratto, e come confermato dalla stessa parte convenuta, il deposito cauzionale deve essere restituito entro sessanta giorni dalla cessazione del contratto. dunque, va condannata alla restituzione, in favore di Controparte_1
della somma di € 1.500,00. Parte_1
3.4) La retta per il mese di febbraio è dovuta in quanto il è rimasto nella CP_3 struttura sino al 15.2.2024 e il periodo di 30 giorni di preavviso è iniziato a decorrere dalla richiesta di recesso del 12.2.2024. 3.5) La ricorrente non ha contestato le prestazioni erogate, né gli importi indicati nelle Part fatture, limitandosi a ritenere che fossero a carico dell' e della RSA stessa. 3.6) In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla e Controparte_1 della domanda svolta da nei soli confronti della Parte_1 detta RSA, la ricorrente va condannata al pagamento in favore dello CP_1 di € 1.217,00 relativo a quanto omesso da luglio 2023 a gennaio 202 febbraio 2024, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla notificazione dell'atto di citazione al saldo
(4) sulla richiesta di condanna per lite temeraria. A giudizio della convenuta CP_1
avrebbe agito in modo temerario, nella
[...] Parte_1 consapevolezza dell'infondatezza della domanda. 4.1) L'istituto della responsabilità processuale aggravata, disciplinato dall'art. 96 Cpc, tutela l'interesse della parte a non subire pregiudizi per effetto dell'azione o della resistenza dolosa o colposa del contraddittore. La c.d. responsabilità aggravata per temerarietà della lite, abbracciando in sé tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali delle parti e coprendo ogni effetto pregiudiziale che da questi ne derivi, contempla tutti gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo. Disciplinata dall'art. 96 Cpc, la suddetta responsabilità costituisce una ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana extracontrattuale di cui all'art. 2043 Cc, rispetto alla quale si atteggia con carattere di specialità in modo che “pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 Cpc” (cfr. cass, n.12029/2017; cass, n.3573/2002). Fra i presupposti onde ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 Cpc vi è il carattere temerario della lite ovvero la coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (cass, n.9060/2003) o l'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (cass, n.327/2010; cass, n. 13071/2003). 4.2) La lite temeraria ex art. 961 Cpc disciplina una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale. L'archetipo di tale illecito è sicuramente aquiliano: verte sull'impulso della parte danneggiata che deve assolvere all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, anche se equitativa, del danno cha assume patito. La temerarietà, nel bilanciamento
5 dott. Pasquale LONGARINI degli interessi in gioco tra le parti contendenti, è ravvisabile tutte le volte in cui si ha non solo coscienza dell'infondatezza della lite intrapresa, ma anche quando vi è difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. Il danno aquiliano, secondo questa prospettiva, è dato dal pregiudizio eziologicamente determinato (causa-effetto) dell'instaurazione del processo. In linea di principio, secondo la prevalente giurisprudenza, il presupposto per l'applicabilità della norma di cui all'art. 96 Cpc - nel rispetto del principio secondo cui la responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie - è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 di detta norma. In particolare, si richiede: a) un requisito oggettivo costituito dalla soccombenza (totale), con la conseguente condanna alle spese;
b) un requisito soggettivo costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente, il verificarsi di un conseguente danno a carico del vincitore. L'ampia formulazione del comma 3 consente, inoltre, al giudice di emettere condanna anche d'ufficio della parte soccombente (e quindi a prescindere da una specifica domanda in tal senso) al pagamento, a favore della controparte, di una
“somma equitativamente determinata” e quindi sganciata dalla prova del quantum del danno riportato dalla parte vittoriosa. 4.3) Quanto al regime probatorio per l'accoglimento della domanda per lite temeraria, avendo la responsabilità per lite temeraria natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 961 Cpc richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. 4.4) Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta della ricorrente, peraltro vittoriosa quanto alla domanda di restituzione del deposito cauzionale, e non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice (cass, n.19298/2016; cass. n.3376/2016; cass. n.15030/2015), non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cass. n.21570/2010).
(5) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono
6 dott. Pasquale LONGARINI ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale».
. In ragione della soccombenza, deve essere 5.1) Parte_1 dichiarata tenuta e condannata a rimborsare all'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese di TE lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché del disputatum e del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 ad € 26.000: _ per la fase di studio, € 460,00 _ per la fase introduttiva, € 389,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 840,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo pari ad € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare, euro 381 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
. In ragione della soccombenza, deve essere 5.2) Parte_1 dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché del disputatum e del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 ad € 26.000: _ per la fase di studio, € 460,00 _ per la fase introduttiva, € 389,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 840,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo pari ad € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare, euro 381 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) respinge la domanda svolta da nei confronti di Parte_1 e Parte_2 CP_1 n riconvenzionale svolta dalla e Parte_3 della domanda svolta da a Parte_1
, cond al pagamento, in CP_1 Parte_1
pro-tempore, della Controparte_1 residua som ressi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla notificazione dell'atto di citazione al saldo 3) respinge la domanda di condanna per lite temeraria svolta dalla CP_1
nei confronti di
[...] Parte_1 condanna amento in favore dell' Parte_1 [...]
in person TE
2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare, euro 381 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge 5) condanna al pagamento in favore della Parte_1 ro-tempore, delle spese di giudizio Controparte_1
7 dott. Pasquale LONGARINI che liquida in € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare, euro 381 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge 6) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 22.01.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
8 dott. Pasquale LONGARINI