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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/04/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4355/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4355/2022 tra
Parte_1
Ricorrente
e
COoparte_1
Resistente
Oggi 28 aprile 2025 ad ore 13,54 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per nessuno compare. Parte_1
Per il Dott. COoparte_1 CP_2 il quale si riporta integralmente alle note depositate ed alle conclusioni rassegnate ed insiste per il rigetto del ricorso.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di .motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 18,55, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 28 aprile 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 4352/2022 promossa da:
, c.f. nato a [...], il [...], residente in [...] C.F._1
Sferracavalli s.n.c., Cassino, Frosinone, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Vittorio Lepri, PEC: del foro di Pistoia ed elettivamente Email_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Valerio Lupini in Gubbio (PG), Via Madonna dei Perugini
Snc.
- Ricorrente
contro
, cod. fisc. in persona del Dirigente, COoparte_1 P.IVA_1
Dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo stesso COoparte_3 C.F._2
, via Palermo n.° 106, rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 6, comma COoparte_1
9, del D. Lgs. 150/2011, per delega dai Funzionari dell'Ente.
-Resistente
Conclusioni parte ricorrente: “a) in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte,
l'esecutorietà dell'ordinanza – ingiunzione in epigrafe indicata;
b) nel merito, accertare e dichiarare la genuinità dei contratti di appalto intercorsi fra
[...]
ed ed oggetto di Parte_2 COoparte_4 COoparte_5 accertamento ispettivo;
c) per l'effetto, annullare l'ordinanza – ingiunzione impugnata;
d) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.”
pagina 2 di 15 Conclusioni parte resistente: “… ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n.
318/22 del 27.07.2022 resa nei confronti di e gli atti pregressi, in quanto Parte_1 risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso
e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”
oggetto: Ricorso ex art. art. 6 del D. Lgs. 150/2011 e 22 L. 689/1981 – Opposizione ad
Ordinanza di Ingiunzione
Fatto.
Con ricorso in opposizione ad Ordinanza Ingiunzione depositato il 19.09.2022, il IG. Pt_1
ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 318/22 del 27/7/2022,
[...] chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'esecutorietà dell'Ordinanza Ingiunzione opposta e nel merito, di accertare e dichiarare la genuinità dei contratti di appalto intercorsi fra e e, per l'effetto, di annullare COoparte_6 COoparte_5
l'Ordinanza ingiunzione opposta.
Il provvedimento era stato emanato per la seguente violazione: “1) art. 18 comma 5 bis
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art. 1, comma 1, D.
Lgs. N. 8/2016 - utilizzazione illecita di manodopera - punto 1) della notificazione d'illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento, per aver utilizzato lavoratori somministrati abusivamente da da , come meglio specificato CP_4 COoparte_7 nelle risultanze dell'accertamento (sanzione pecuniaria amministrativa di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. La suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad € 50.000,00 ex art. 18 comma
5bis, D. Lgs n. 276/03 ed art. 1, commi 1 e 6, D. Lgs. N. 8/2016)” con applicazione della sanzione ammnistrativa di € 16.701,57, comprensiva di spese di notifica.
Il ricorrente deduce la carente motivazione dell'Ordinanza Ingiunzione, emessa dall , nonché la mancanza di prova della COoparte_1 sussistenza della violazione, in particolare riferita alla presunta illiceità degli appalti intervenuti tra la società della quale il ricorrente era legale rappresentante fp.t. sino al Parte_2
24.7.17 e la COoparte_8
pagina 3 di 15 Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che contestava in toto il contenuto del ricorso e concludeva per l'integrale rigetto delle opposizioni.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti ed alle prove testimoniali esperite, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di un termine per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L' opposizione è fondata e deve essere accolta ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N.
150 /2011, per i motivi di seguito indicati.
La resistente Amministrazione oppone alle avverse deduzioni che la violazione contestata debba essere ricondotta ad un'ipotesi di somministrazione illecita, nonostante la sussistenza CO dei contratti di appalto stipulati dalla società con le società e Parte_2 CP_4
CP_5
C La contestazione di addebito faceva seguito a numerosi controlli effettuati dall sull'intero territorio nazionale riferiti alla verifica dell'attività di somministrazione di personale posta in CO essere dalle società del gruppo , aventi ad oggetto numerosi contratti, sia di somministrazione che di appalto, conclusi con varie società e tra queste quello con la CO società in esito al quale era stato accertato che la , acquisita la gestione Parte_2 del reparto macelleria nei punti vendita Penny Market, sedi di TI BR e di , CP_1 aveva fornito numerosi lavoratori da impiegare nell'attività di commercio (banco gastronomia) e lavorazione carni (disossatura, porzionamento, macinazione, confezionamento).
All'esito del controllo gli accertatori avevano ritenuto sussistente un'illecita somministrazione CO di manodopera da parte della soc. in favore della limitata alla mera Parte_2 assunzione di personale destinato a lavorare nei reparti predetti con mansioni di commesso.
CO La soc. si sarebbe infatti limitata ad assumere personale in concomitanza ed in funzione dell'inizio gestione del reparto macelleria del supermercato Penny da parte di
[...]
ad inviarlo a lavorare nel reparto con mansioni di commesso e ciò era emerso, oltre Pt_2 che dalle evidenze documentali, dalla contestuale assunzione dei lavoratori in vista dell'apertura del reparto, avvenuta nell'ottobre 2015.
Peraltro, l'oggetto sociale della consisteva, come emerge dalla visura versata in CP_4 atti, nella mera “somministrazione di personale” e “fornitura di lavoro temporaneo interinale pagina 4 di 15 Cod. ateco 2007 n. 78.2.” e lo stesso ricorrente, , aveva affermato in proposito Parte_1 che: “La a ricevuto in affitto dalla Penny Market di TI BR il solo reparto di Parte_2 macelleria che stato consegnato senza dipendenti. Il personale che è stato impiegato CO all'interno della macelleria era dipendente della cooperativa e di recente è stato assunto dalla società . Parte_2
Dunque, la mera assunzione di personale effettuata al momento, per le eIGenze della
[...] ovvero per reperire commessi da applicare nel reparto macelleria, configurava Pt_2 un'ipotesi di somministrazione personale illecita, anziché di un servizio autonomamente CO appaltato ed eseguito con i propri mezzi da .
CO Del resto la non disponeva di un'organizzazione imprenditoriale idonea allo svolgimento dell'appalto, pur di servizio, atteso che il “servizio” consiste in un “fare” da parte dell'appaltatore imprenditore e, nel caso di specie, non è ravvisabile quando l'attività dedotta nell'appalto non conserva una propria unità ed interezza, consistendo semplicemente nel fornire del personale con mansioni di commesso.
Il vero e proprio “servizio” che avrebbe potuto essere conferito in caso di appalto/subappalto, sarebbe risultato sussistente solo nell'ipotesi di gestione complessiva del reparto, attività di competenza della non nella mera fornitura di commessi. Parte_2
Risultava dunque di tutta evidenza, secondo la resistente, che il “risultato finale” dell'appalto non poteva coincidere con il profitto d'impresa del committente, ma avrebbe dovuto avere una propria consistenza ed autonomia ed essere il “prodotto” dell'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore.
Aggiungeva, richiamando la ampia giurisprudenza sul punto, che il rischio d'impresa consiste nella mancata certezza di assicurarsi in ogni caso un profitto o di evitare una perdita e che, tale condizione, non sussisteva nel caso di specie, in quanto il corrispettivo dell'appalto era parametrato al costo del materiale lavorato, non meglio specificato.
Inoltre, quanto al potere di direzione e controllo dei lavoratori, dalle dichiarazioni assunte, era emerso che questo era stato esercitato dalla ella persona di Parte_2 Parte_3 che si è anche occupato dell'assunzione del personale e dalla IG.ra , che Parte_4
i lavoratori in questione, come si evince dalle dichiarazioni prodotte in atti, consideravano CO (peraltro) una dipendente di 500 non invece della . Pt_2
Con riferimento alla IG.ra , che la parte ricorrente aveva indicato, a conferma della Pt_4
CO genuinità dell'appalto, quale diretta referente di , la quale avrebbe fornito ai lavoratori pagina 5 di 15 le necessarie direttive datoriali, eccepiva che anch'essa era stata dapprima dipendente di CO CO 500 che dal 22.4.14 era stata assunta dalla e ciò a conferma che la non Pt_2 si avvalesse di una propria organizzazione - di fatto inesistente - ma reclutava personale dalle stesse imprese utilizzatrici della prestazione per poi inviarle in somministrazione, il tutto all'evidente fine di realizzare un illecita interposizione.
Ciò chiariva anche perché i lavoratori intervistati in fase ispettiva considerassero la IG.ra CO
una dipendente della anziché della , oltre a dichiarare di non Pt_4 Parte_2 conoscere nessuno della cooperativa.
Contestava in sintesi, la resistente, la genuinità del contratto di appalto ipotizzando una somministrazione illecita di manodopera, ipotesi la cui dimostrazione, come è noto, compete all'Amministrazione, che deve fornire la prova dei fatti posti a fondamento della propria pretesa sanzionatoria.
Ciò premesso deve ricordarsi che il contratto di appalto di manodopera, oltre all'art. 1655
c.c., è disciplinato dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 276/2003, per il quale il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'esistenza di una organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore e per l'assunzione, da parte di quest'ultimo, del rischio d'impresa: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle eIGenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”.
Da un lato infatti l'art. 1655 c.c. dispone che: “L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”, mentre nel contratto di somministrazione di lavoro, disciplinato dal D. Lgs. n. 81/2015, l'agenzia interinale si obbliga a mettere a disposizione dell'utilizzatore un determinato numero di lavoratori, nei confronti dei quali la somministratrice assume la qualità di datore di lavoro, che erogano la propria attività lavorativa nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore medesimo.
pagina 6 di 15 Può quindi essere evidenziata sin da ora una prima differenza tra lavoratore somministrato e lavoratore dipendente della società appaltatrice: nel primo caso la direzione del lavoratore
è riservata alla sola società utilizzatrice, mentre nel secondo caso il controllo dovrà essere esercitato direttamente dalla appaltatrice: “7. Preliminarmente, va rammentato che il d.lgs.
10 settembre 2003, n. 276 ha ribadito il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (già previsto dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369), dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interposizione (appalti, somministrazione, distacco), nonché quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino.
8. In particolare, l'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - nel definire il contratto di appalto(genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro - richiama i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 cod.civ. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio
d'impresa.
9. Questa Corte ha affermato (con orientamento formatosi già nella vigenza della legge n.
1369 del 1960), che, qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d'impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto (Cass. n. 12664 del 2003); sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletatili come prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto (Cass. n
8643 del 2001).” Cass. Civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 1403 del 22 Gennaio 2021.
Oltre a ciò, la genuinità dell'appalto, come nel caso di specie consistente in un appalto ad alta intensità di manodopera (labour intensive), pretende comunque che l'appaltatrice sia in possesso di una sufficiente organizzazione dei mezzi necessari ed assuma a proprio rischio il compimento dell'opera concordata con la appaltante/committente: “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che
pagina 7 di 15 all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro.” Cass. Civ. Sez. 6 -
Lavoro, Ordinanza n. 12551 25/06/2020.
Ma la necessità che l'appalto genuino presupponga la sussistenza di un'adeguata organizzazione dei mezzi necessari, oltre all'assunzione del rischio d'impresa, che in passato costituiva una presunzione assoluta di illegittimità dell'appalto, nei casi di prestazioni ad alta intensità di manodopera ha progressivamente perso la sua importanza dirimente, per cui anche la circostanza che, nel caso di specie, l'appaltatrice utilizzasse le macchine e le attrezzature del committente, non costituisce più il presupposto indefettibile della illegittimità dell'appalto.
Il richiamato art. 29, comma 1, del D. Lgs. 276/2003, quanto alla sussistenza della necessaria organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera, ha stabilito come si è visto che tale requisito: “… può anche risultare, in relazione alle eIGenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”
In pratica il Legislatore e conseguentemente la Giurisprudenza di legittimità, hanno operato una netta distinzione l'obbligo di “dare” proprio del contratto di somministrazione lavoro e l'obbligo di "fare" proprio del contratto di appalto “labour intensive”, che deve essere individuata nell'esercizio di quel potere, squisitamente datoriale, organizzativo e direttivo proprio dell'appaltatore, nell'ottica dell'assunzione di una specifica obbligazione di risultato, che assorbe anche l'altro requisito del rischio d'impresa: “L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della
"organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n.
276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la pagina 8 di 15 confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore.” Cass. Civ. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 15557 del 10/06/2019.
Quanto poi al rischio d'impresa va detto che, pur trattandosi di un requisito di minore rilievo rispetto al precedente, è comunque necessario che, al fine della distinzione del contratto di appalto dallla somministrazione di manodopera, debba effettivamente sussistere e non può che essere riferito alla tipologia di corrispettivo che caratterizza il contratto di appalto.
È evidente che un corrispettivo dell'appalto individuato in base al mero computo delle ore di lavoro erogate dai dipendenti, solo formalmente assunti dall'appaltatore, unitamente agli altri oneri contributivi, non potrà che essere ricondotto ad una ipotesi di somministrazione anziché di appalto, mentre deve ritenersi consentita la pattuizione di un corrispettivo calcolato interamente a corpo piuttosto che a misura in base alla quantità di prodotto lavorato.
Nell'ipotesi di corrispettivo corrisposto in base alle ore erogate comprensivo dei costi di contribuzione e assicurativi non si potrà configurare, in genere, alcun rischio si impresa, mentre negli altri casi se la produzione non risulterà sufficiente a garantire adeguati utili, le eventuali perdite di esercizio non potranno che gravare sulla appaltatrice, come nell'ipotesi in cui il risultato della quantità di prodotti realizzati non copra i costi della manodopera assunta per far fronte agli obblighi connessi all'appalto e delle altre spese di gestione.
Da quanto detto emerge in maniera evidente che il discrimine che deve ritenersi davvero rilevante al fine di distinguere le due figure (appalto e somministrazione) è la sussistenza o meno della c.d. eterodirezione in capo all'appaltatore, costituendo notoriamente, la direzione e l'organizzazione dell'imprenditore nei confronti dei lavoratori (eterodirezione), uno dei capisaldi fondamentali, insieme alla pattuizione e/o alla corresponsione della retribuzione, della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c..
La c.d. “eterodirezione” è infatti sicuro indice di subordinazione come da sempre ribadito dalla Suprema Corte: “…. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal Giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la
pagina 9 di 15 cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi tra le tante Cass.
n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004).” Cass. civ. Sez. lavoro, 14-04-2008, n. 9812.
Cosicché, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra due soggetti coincide con la sussistenza di un requisito fondamentale (decisivo), quale l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo, da parte di quel datore di lavoro che in concreto abbia esercitato tali prerogative.
Nel caso in esame, nonostante gli elementi di prova raccolti nella fase di accertamento, le prove orali acquisite in corso di causa hanno offerto una versione in contrasto con alla tesi sostenuta dalla resistente.
Già in fase di accertamento, del resto, le dichiarazioni rese dei dipendenti apparivano non del tutto univoche e coerenti con la contestazione di addebito.
CO La lavoratrice dipendente di , aveva dichiarato di organizzare lei i turni di Tes_1 lavoro dei dipendenti, che poi trasmetteva alla IG.ra telematicamente e Parte_4 soprattutto aggiungeva di fare riferimento per le questioni di lavoro a quest'ultima CO responsabile di e già tale affermazione fornisce indicazioni di rilievo sulla eterodirezione del personale, mentre il i occupava degli ordini della carne. Pt_3
Inoltre, il lavoratore affermava che sia il che la , e dunque non il Per_1 Pt_3 Pt_4 solo gli impartivano le direttive di lavoro, a conferma del fatto che la tesi della Pt_3 gestione diretta del personale da parte della 500 Carni quantomeno non era esclusiva.
Anche il lavoratore indicava quali responsabili della 500 Carni sia il che la CP_9 Pt_3 IG.ra , precisando che pur essendo stato assunto dalla Coop. M&G Multiservice, aveva Pt_4 parlato preventivamente con i responsabili della 500 Carni individuati in e Parte_3 Pt_4
( ). Pt_3 Pt_4
Confermava altresì quanto riferito dalla collega quanto alla gestione dei turni di Pt_5 lavoro: “Il mio orario di lavoro, permessi, ferie e assenze vengono stabiliti dalla IG.ra Pt_5 che a sua volta relaziona tutto ad e che li consideriamo i nostri Parte_3 Pt_4 responsabili. Io li considero miei capi. Non conosco nessuno della cooperativa…”.
La lavoratrice invece dichiarava di relazionarsi con il IG. che peraltro Pt_6 Pt_3
l'aveva selezionata per l'assunzione, che le dava le direttive di lavoro e di confrontarsi con lui in caso di problemi, aggiungeva di non conoscere nessuno della Coop. M&G Multiservice.
pagina 10 di 15 Ma va osservato sin da ora che, come i predetti, anche la IG.ra e la stessa Pt_4 Tes_1
CO erano dipendenti della , tenendo conto che quest'ultima aveva chiaramente indicato, salvo attribuire a sé il compito di organizzare i turni dei lavoratori, che la funzione espletata dal titolare del esercizio commerciale era solo quella di sovraintendere agli ordinativi Pt_3
CO delle Carni, mentre la non aveva assunto nessun obbligo in tal senso, avendo assunto solamente l'onere della gestione del reparto.
Inoltre, tutti costoro, ad eccezione della IG.ra ritenevano che la IG.ra , che si Pt_6 Pt_4 ripete era dipendente di M&G, fosse, da sola considerata o in parallelo con il la loro Pt_3 referente responsabile.
Anzi, il i occupava degli ordinativi delle Carni, funzione invero non di competenza Pt_3
CO della , mentre la , magari pur attraverso la collega si occupava della Pt_4 Tes_1 vera e propria gestione del personale, esercitando così la specifica funzione datoriale di eterodirezione.
CO Che la avesse effettivamente esercitato il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto è stato anche confermato dalla prova testimoniale indotta dalla società ricorrente.
La IG.ra confermava infatti in udienza che, nella sua qualità di Parte_4
CO dipendente e socia di , aveva esercitato il potere direttivo sul personale addetto, anche in occasione di visite settimanali in loco, controllando il lavoro e disponendo quanto CO necessario per la corretta esecuzione dell'appalto: “Seguivo il lavoro dei dipendenti CO
[…]. A livello tecnico ero io che davo istruzioni lavorative ai dipendenti e mi recavo lì all'incirca una volta alla settimana, poi quando ero lì i dipendenti mi sottoponevano un piano di lavoro della carne settimanale che io approvavo”.
Aggiungeva poi, quanto alle ferie ed ai permessi del personale, che approvava lei stessa le proposte formulate da un addetto (la IG.ra robabilmente), il quale raccoglieva sul Tes_1 posto le eventuali necessità dei colleghi: “Si è vero. Quanto alle ferie e le assenze queste venivano concordate tra i dipendenti e poi me le comunicavano” e che il si Pt_3 occupava soltanto degli ordini della carne.
Quanto alla sua pregressa permanenza alle dipendenze della 500 Carni aggiungeva che:
“Sono stata dipendente della 500 carni per pochi mesi non ricordo in quale anno, forse nel
2014, ma poi dalla 500 carni passammo tutti alla M&G”.
pagina 11 di 15 Di segno contrario è risultata invece la prova testimoniale resa dalla dipendente (sempre CO della ) impiegata nell'appalto OI LE RI, indotta dalla parte resistente, dalla quale l'Amministrazione trae argomenti a sostegno della propria tesi, ritenendola “in linea” con tutte le altre dichiarazioni assunte nel corso delle verifiche ispettive e tale da CO risultare idonea a smentire ogni preteso esercizio da parte della dei poteri datoriali e a confermare l'illiceità dell'appalto sottoscritto con la Parte_2
CO Ma le dichiarazioni della lavoratrice dipendente di non possono essere ritenute, come vorrebbe la resistente Amministrazione, decisive al fine della determinazione della sussistenza Part CO della eterodirezione in capo alla Carni anziché alla .
Quest'ultima affermava infatti in udienza:
- di essere stata addetta, insieme ai colleghi al bancone delle carni, compresa la lavorazione delle stesse che consisteva nella disossatura, porzionamento, macinazione e confezionamento della carne;
- che le direttive sul lavoro venivano date dal IG. ella Pt_3 Parte_2
CO
- di non aver mai interloquito con i rappresentanti di , in quanto le eIGenze insorte nello svolgimento del lavoro e le connesse problematiche venivano risolte da mentre Parte_2
CO
si occupava soltanto degli aspetti formali connessi alla gestione del rapporto di lavoro quali ferie, permessi ecc …;
- che il controllo sul lavoro svolto ed i richiami venivano effettuati dalla 500 Carni;
- che l'attività nel reparto macelleria veniva svolta con mezzi, macchinari e strumenti della
500 Carni;
- che il reparto funzionava secondo l'organizzazione e gli orari stabiliti dalla 500 Pt_2
Tuttavia, non consta a questo giudicante che, come anche osservato dalla difesa ricorrente, la IG.ra OI avesse fornito in fase di accertamento indicazioni dello stesso tenore di quelle rese in sede di prova testimoniale, essendosi limitata al tempo a sollecitare, con la
Richiesta di Intervento del 12/02/2016, il controllo della propria posizione lavorativa, dovendo percepire ancora le mensilità di dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016, oltre agli assegni familiari da ottobre 2015.
Nulla riferiva invece in quella sede quanto alle direttive datoriali che invece, in corso di causa, riteneva esserle state impartite solo dalla 500 Pt_2
Del resto, appare molto improbabile che, nonostante la convinzione (errata) manifestata in CO udienza di non aver mai interloquito con i rappresentanti di , non avesse mai avuto pagina 12 di 15 rapporti con costoro ed in particolare con la IG.ra , che secondo quanto emerso in Pt_4 corso di causa si occupava delle sue ferie e del suo orario di lavoro, nonché con la IG.ra CO che, allo stesso modo dipendente di , svolgeva la sua attività lavorativa in Tes_1 loco, anche di organizzazione dei turni di lavoro dei dipendenti in luogo della , al fine di Pt_4 trasmetterli a quest'ultima, per l'approvazione.
Dunque, le prove testimoniali esperite, unitamente alle dichiarazioni acquisite in corso di accertamento, hanno fornito un esito quantomeno incerto, se non favorevole alla tesi attorea, avendo, nella maggior parte dei casi, avvalorato la circostanza che fosse proprio la CO
ad esercitare il necessario potere di organizzazione e controllo sul proprio personale dipendente.
Ed è noto che l'onere della prova del fondamento della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione resistente, grava sulla medesima parte, che ha l'onere di dimostrare in giudizio, in maniera inconfutabile ed univoca, la legittimità delle sanzioni applicate ai ricorrenti, stante il principio contenuto nell'art. 23, penultimo comma, della Legge 689/81, poi sostituito dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150 /2011 per il quale: “Il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.”.
Per tale motivo non può escludersi, con sufficiente certezza, che chi impartiva le direttive di lavoro ai lavoratori impiegati nell'appalto era la società appaltatrice in luogo dell'appaltante, cosicché, come ampiamente dedotto dalla difesa ricorrente, deve ritenersi non sufficientemente provata, nel caso di specie, la sussistenza di uno pseudo-appalto formulata dalla resistente Amministrazione
Il motivo di ricorso in esame, da considerarsi assorbente rispetto a tutti gli altri proposti dalla ricorrente, deve pertanto essere accolto per insufficienza della necessaria prova.
Né può assumere alcun rilievo la dedotta assenza in capo all'appaltatore del rischio d'impresa, attesa la particolare forma di individuazione del corrispettivo che, nel contratto di appalto (punto n. 5.2) veniva quantificato, non in base alle ore di lavoro prestate dai CO dipendenti della , ma in € 1,86 per ogni chilogrammo di prodotto lavorato, modalità che, per quanto detto in precedenza, può essere considerata quale indice della sussistenza del rischio di impresa.
Se la produzione si fosse rivelata inferiore alle previsioni, i costi tutti del personale impegnato nel reparto e delle altre spese di gestione societaria non sarebbero stati adeguatamente pagina 13 di 15 coperti e pertanto l'appaltatrice, in linea teorica, avrebbe potuto subire delle perdite o un mancato utile, tali da giustificare la sussistenza di un rischio di impresa.
Irrilevante poi, per gli stessi motivi indicati in precedenza, anche la censura di parte resistente CO riferita alle caratteristiche proprie del contratto di appalto, ove si afferma che , proprio perché vocata alla somministrazione di personale ed alla fornitura di lavoro temporaneo interinale, non fosse in alcun modo strutturata per poter fornire un servizio di gestione dei reparti di macelleria della società ricorrente con i propri mezzi, in luogo di una mera somministrazione di manodopera resa in favore della Parte_2
CO Ci si riferisce in particolare al mancato possesso da parte di di un'organizzazione imprenditoriale idonea all'espletamento del servizio appaltato, risultando la medesima priva di un'autonoma organizzazione e dei mezzi necessari per l'esecuzione del servizio di appalto, ivi incluso il know how necessario.
La prospettazione che precede trova tuttavia smentita nella circostanza, rappresentata dalla stessa parte resistente, per la quale la aveva assunto dipendenti già in forza Pt_7 presso la e dunque già in precedenza formati, tenendo conto che si trattava di Parte_2 una prestazione contrattuale caratterizzata da un prevalente apporto di manodopera.
Né il riferimento della parte resistente all'oggetto sociale della circoscritto alla CP_4 sola “somministrazione di personale” ed alla “fornitura di lavoro temporaneo interinale Cod. ateco 2007 n. 78.2.”, può risultare rilevante ai fini della presente decisione, poiché l'eventuale consapevolezza in capo alla società appaltante, peraltro indimostrata, di tali informazioni avrebbe dovuto configurare un'ipotesi di concorso nelle violazioni contestate e non un obbligo meramente solidale.
In definitiva, la tesi sostenuta dalla parte ricorrente non ha trovato idoneo e integrale riscontro in giudizio e non rimane pertanto che accogliere il ricorso, sebbene la complessità dell'accertamento, connesso alla rilevanza nazionale dell'attività poste in essere, l'originaria coerenza dell'accertamento in relazione alle dichiarazioni acquisite nella fase ispettiva ed infine la formula dubitativa utilizzata per la decisone della causa impongono, tutte cumulativamente considerate, la totale compensazione tra le parti delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− accoglie, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150 /2011, il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza di ingiunzione n. 318/22 emanata il 27/7/2022 dall
[...]
nei confronti di . COoparte_1 Parte_1
− Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Perugia, 28 aprile 2025
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4355/2022 tra
Parte_1
Ricorrente
e
COoparte_1
Resistente
Oggi 28 aprile 2025 ad ore 13,54 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per nessuno compare. Parte_1
Per il Dott. COoparte_1 CP_2 il quale si riporta integralmente alle note depositate ed alle conclusioni rassegnate ed insiste per il rigetto del ricorso.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di .motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 18,55, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 28 aprile 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 4352/2022 promossa da:
, c.f. nato a [...], il [...], residente in [...] C.F._1
Sferracavalli s.n.c., Cassino, Frosinone, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Vittorio Lepri, PEC: del foro di Pistoia ed elettivamente Email_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Valerio Lupini in Gubbio (PG), Via Madonna dei Perugini
Snc.
- Ricorrente
contro
, cod. fisc. in persona del Dirigente, COoparte_1 P.IVA_1
Dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo stesso COoparte_3 C.F._2
, via Palermo n.° 106, rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 6, comma COoparte_1
9, del D. Lgs. 150/2011, per delega dai Funzionari dell'Ente.
-Resistente
Conclusioni parte ricorrente: “a) in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte,
l'esecutorietà dell'ordinanza – ingiunzione in epigrafe indicata;
b) nel merito, accertare e dichiarare la genuinità dei contratti di appalto intercorsi fra
[...]
ed ed oggetto di Parte_2 COoparte_4 COoparte_5 accertamento ispettivo;
c) per l'effetto, annullare l'ordinanza – ingiunzione impugnata;
d) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.”
pagina 2 di 15 Conclusioni parte resistente: “… ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n.
318/22 del 27.07.2022 resa nei confronti di e gli atti pregressi, in quanto Parte_1 risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso
e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”
oggetto: Ricorso ex art. art. 6 del D. Lgs. 150/2011 e 22 L. 689/1981 – Opposizione ad
Ordinanza di Ingiunzione
Fatto.
Con ricorso in opposizione ad Ordinanza Ingiunzione depositato il 19.09.2022, il IG. Pt_1
ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 318/22 del 27/7/2022,
[...] chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'esecutorietà dell'Ordinanza Ingiunzione opposta e nel merito, di accertare e dichiarare la genuinità dei contratti di appalto intercorsi fra e e, per l'effetto, di annullare COoparte_6 COoparte_5
l'Ordinanza ingiunzione opposta.
Il provvedimento era stato emanato per la seguente violazione: “1) art. 18 comma 5 bis
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art. 1, comma 1, D.
Lgs. N. 8/2016 - utilizzazione illecita di manodopera - punto 1) della notificazione d'illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento, per aver utilizzato lavoratori somministrati abusivamente da da , come meglio specificato CP_4 COoparte_7 nelle risultanze dell'accertamento (sanzione pecuniaria amministrativa di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. La suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad € 50.000,00 ex art. 18 comma
5bis, D. Lgs n. 276/03 ed art. 1, commi 1 e 6, D. Lgs. N. 8/2016)” con applicazione della sanzione ammnistrativa di € 16.701,57, comprensiva di spese di notifica.
Il ricorrente deduce la carente motivazione dell'Ordinanza Ingiunzione, emessa dall , nonché la mancanza di prova della COoparte_1 sussistenza della violazione, in particolare riferita alla presunta illiceità degli appalti intervenuti tra la società della quale il ricorrente era legale rappresentante fp.t. sino al Parte_2
24.7.17 e la COoparte_8
pagina 3 di 15 Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che contestava in toto il contenuto del ricorso e concludeva per l'integrale rigetto delle opposizioni.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti ed alle prove testimoniali esperite, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di un termine per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L' opposizione è fondata e deve essere accolta ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N.
150 /2011, per i motivi di seguito indicati.
La resistente Amministrazione oppone alle avverse deduzioni che la violazione contestata debba essere ricondotta ad un'ipotesi di somministrazione illecita, nonostante la sussistenza CO dei contratti di appalto stipulati dalla società con le società e Parte_2 CP_4
CP_5
C La contestazione di addebito faceva seguito a numerosi controlli effettuati dall sull'intero territorio nazionale riferiti alla verifica dell'attività di somministrazione di personale posta in CO essere dalle società del gruppo , aventi ad oggetto numerosi contratti, sia di somministrazione che di appalto, conclusi con varie società e tra queste quello con la CO società in esito al quale era stato accertato che la , acquisita la gestione Parte_2 del reparto macelleria nei punti vendita Penny Market, sedi di TI BR e di , CP_1 aveva fornito numerosi lavoratori da impiegare nell'attività di commercio (banco gastronomia) e lavorazione carni (disossatura, porzionamento, macinazione, confezionamento).
All'esito del controllo gli accertatori avevano ritenuto sussistente un'illecita somministrazione CO di manodopera da parte della soc. in favore della limitata alla mera Parte_2 assunzione di personale destinato a lavorare nei reparti predetti con mansioni di commesso.
CO La soc. si sarebbe infatti limitata ad assumere personale in concomitanza ed in funzione dell'inizio gestione del reparto macelleria del supermercato Penny da parte di
[...]
ad inviarlo a lavorare nel reparto con mansioni di commesso e ciò era emerso, oltre Pt_2 che dalle evidenze documentali, dalla contestuale assunzione dei lavoratori in vista dell'apertura del reparto, avvenuta nell'ottobre 2015.
Peraltro, l'oggetto sociale della consisteva, come emerge dalla visura versata in CP_4 atti, nella mera “somministrazione di personale” e “fornitura di lavoro temporaneo interinale pagina 4 di 15 Cod. ateco 2007 n. 78.2.” e lo stesso ricorrente, , aveva affermato in proposito Parte_1 che: “La a ricevuto in affitto dalla Penny Market di TI BR il solo reparto di Parte_2 macelleria che stato consegnato senza dipendenti. Il personale che è stato impiegato CO all'interno della macelleria era dipendente della cooperativa e di recente è stato assunto dalla società . Parte_2
Dunque, la mera assunzione di personale effettuata al momento, per le eIGenze della
[...] ovvero per reperire commessi da applicare nel reparto macelleria, configurava Pt_2 un'ipotesi di somministrazione personale illecita, anziché di un servizio autonomamente CO appaltato ed eseguito con i propri mezzi da .
CO Del resto la non disponeva di un'organizzazione imprenditoriale idonea allo svolgimento dell'appalto, pur di servizio, atteso che il “servizio” consiste in un “fare” da parte dell'appaltatore imprenditore e, nel caso di specie, non è ravvisabile quando l'attività dedotta nell'appalto non conserva una propria unità ed interezza, consistendo semplicemente nel fornire del personale con mansioni di commesso.
Il vero e proprio “servizio” che avrebbe potuto essere conferito in caso di appalto/subappalto, sarebbe risultato sussistente solo nell'ipotesi di gestione complessiva del reparto, attività di competenza della non nella mera fornitura di commessi. Parte_2
Risultava dunque di tutta evidenza, secondo la resistente, che il “risultato finale” dell'appalto non poteva coincidere con il profitto d'impresa del committente, ma avrebbe dovuto avere una propria consistenza ed autonomia ed essere il “prodotto” dell'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore.
Aggiungeva, richiamando la ampia giurisprudenza sul punto, che il rischio d'impresa consiste nella mancata certezza di assicurarsi in ogni caso un profitto o di evitare una perdita e che, tale condizione, non sussisteva nel caso di specie, in quanto il corrispettivo dell'appalto era parametrato al costo del materiale lavorato, non meglio specificato.
Inoltre, quanto al potere di direzione e controllo dei lavoratori, dalle dichiarazioni assunte, era emerso che questo era stato esercitato dalla ella persona di Parte_2 Parte_3 che si è anche occupato dell'assunzione del personale e dalla IG.ra , che Parte_4
i lavoratori in questione, come si evince dalle dichiarazioni prodotte in atti, consideravano CO (peraltro) una dipendente di 500 non invece della . Pt_2
Con riferimento alla IG.ra , che la parte ricorrente aveva indicato, a conferma della Pt_4
CO genuinità dell'appalto, quale diretta referente di , la quale avrebbe fornito ai lavoratori pagina 5 di 15 le necessarie direttive datoriali, eccepiva che anch'essa era stata dapprima dipendente di CO CO 500 che dal 22.4.14 era stata assunta dalla e ciò a conferma che la non Pt_2 si avvalesse di una propria organizzazione - di fatto inesistente - ma reclutava personale dalle stesse imprese utilizzatrici della prestazione per poi inviarle in somministrazione, il tutto all'evidente fine di realizzare un illecita interposizione.
Ciò chiariva anche perché i lavoratori intervistati in fase ispettiva considerassero la IG.ra CO
una dipendente della anziché della , oltre a dichiarare di non Pt_4 Parte_2 conoscere nessuno della cooperativa.
Contestava in sintesi, la resistente, la genuinità del contratto di appalto ipotizzando una somministrazione illecita di manodopera, ipotesi la cui dimostrazione, come è noto, compete all'Amministrazione, che deve fornire la prova dei fatti posti a fondamento della propria pretesa sanzionatoria.
Ciò premesso deve ricordarsi che il contratto di appalto di manodopera, oltre all'art. 1655
c.c., è disciplinato dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 276/2003, per il quale il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'esistenza di una organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore e per l'assunzione, da parte di quest'ultimo, del rischio d'impresa: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle eIGenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”.
Da un lato infatti l'art. 1655 c.c. dispone che: “L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”, mentre nel contratto di somministrazione di lavoro, disciplinato dal D. Lgs. n. 81/2015, l'agenzia interinale si obbliga a mettere a disposizione dell'utilizzatore un determinato numero di lavoratori, nei confronti dei quali la somministratrice assume la qualità di datore di lavoro, che erogano la propria attività lavorativa nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore medesimo.
pagina 6 di 15 Può quindi essere evidenziata sin da ora una prima differenza tra lavoratore somministrato e lavoratore dipendente della società appaltatrice: nel primo caso la direzione del lavoratore
è riservata alla sola società utilizzatrice, mentre nel secondo caso il controllo dovrà essere esercitato direttamente dalla appaltatrice: “7. Preliminarmente, va rammentato che il d.lgs.
10 settembre 2003, n. 276 ha ribadito il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (già previsto dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369), dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interposizione (appalti, somministrazione, distacco), nonché quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino.
8. In particolare, l'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - nel definire il contratto di appalto(genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro - richiama i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 cod.civ. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio
d'impresa.
9. Questa Corte ha affermato (con orientamento formatosi già nella vigenza della legge n.
1369 del 1960), che, qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d'impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto (Cass. n. 12664 del 2003); sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletatili come prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto (Cass. n
8643 del 2001).” Cass. Civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 1403 del 22 Gennaio 2021.
Oltre a ciò, la genuinità dell'appalto, come nel caso di specie consistente in un appalto ad alta intensità di manodopera (labour intensive), pretende comunque che l'appaltatrice sia in possesso di una sufficiente organizzazione dei mezzi necessari ed assuma a proprio rischio il compimento dell'opera concordata con la appaltante/committente: “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che
pagina 7 di 15 all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro.” Cass. Civ. Sez. 6 -
Lavoro, Ordinanza n. 12551 25/06/2020.
Ma la necessità che l'appalto genuino presupponga la sussistenza di un'adeguata organizzazione dei mezzi necessari, oltre all'assunzione del rischio d'impresa, che in passato costituiva una presunzione assoluta di illegittimità dell'appalto, nei casi di prestazioni ad alta intensità di manodopera ha progressivamente perso la sua importanza dirimente, per cui anche la circostanza che, nel caso di specie, l'appaltatrice utilizzasse le macchine e le attrezzature del committente, non costituisce più il presupposto indefettibile della illegittimità dell'appalto.
Il richiamato art. 29, comma 1, del D. Lgs. 276/2003, quanto alla sussistenza della necessaria organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera, ha stabilito come si è visto che tale requisito: “… può anche risultare, in relazione alle eIGenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”
In pratica il Legislatore e conseguentemente la Giurisprudenza di legittimità, hanno operato una netta distinzione l'obbligo di “dare” proprio del contratto di somministrazione lavoro e l'obbligo di "fare" proprio del contratto di appalto “labour intensive”, che deve essere individuata nell'esercizio di quel potere, squisitamente datoriale, organizzativo e direttivo proprio dell'appaltatore, nell'ottica dell'assunzione di una specifica obbligazione di risultato, che assorbe anche l'altro requisito del rischio d'impresa: “L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della
"organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n.
276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la pagina 8 di 15 confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore.” Cass. Civ. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 15557 del 10/06/2019.
Quanto poi al rischio d'impresa va detto che, pur trattandosi di un requisito di minore rilievo rispetto al precedente, è comunque necessario che, al fine della distinzione del contratto di appalto dallla somministrazione di manodopera, debba effettivamente sussistere e non può che essere riferito alla tipologia di corrispettivo che caratterizza il contratto di appalto.
È evidente che un corrispettivo dell'appalto individuato in base al mero computo delle ore di lavoro erogate dai dipendenti, solo formalmente assunti dall'appaltatore, unitamente agli altri oneri contributivi, non potrà che essere ricondotto ad una ipotesi di somministrazione anziché di appalto, mentre deve ritenersi consentita la pattuizione di un corrispettivo calcolato interamente a corpo piuttosto che a misura in base alla quantità di prodotto lavorato.
Nell'ipotesi di corrispettivo corrisposto in base alle ore erogate comprensivo dei costi di contribuzione e assicurativi non si potrà configurare, in genere, alcun rischio si impresa, mentre negli altri casi se la produzione non risulterà sufficiente a garantire adeguati utili, le eventuali perdite di esercizio non potranno che gravare sulla appaltatrice, come nell'ipotesi in cui il risultato della quantità di prodotti realizzati non copra i costi della manodopera assunta per far fronte agli obblighi connessi all'appalto e delle altre spese di gestione.
Da quanto detto emerge in maniera evidente che il discrimine che deve ritenersi davvero rilevante al fine di distinguere le due figure (appalto e somministrazione) è la sussistenza o meno della c.d. eterodirezione in capo all'appaltatore, costituendo notoriamente, la direzione e l'organizzazione dell'imprenditore nei confronti dei lavoratori (eterodirezione), uno dei capisaldi fondamentali, insieme alla pattuizione e/o alla corresponsione della retribuzione, della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c..
La c.d. “eterodirezione” è infatti sicuro indice di subordinazione come da sempre ribadito dalla Suprema Corte: “…. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal Giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la
pagina 9 di 15 cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi tra le tante Cass.
n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004).” Cass. civ. Sez. lavoro, 14-04-2008, n. 9812.
Cosicché, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra due soggetti coincide con la sussistenza di un requisito fondamentale (decisivo), quale l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo, da parte di quel datore di lavoro che in concreto abbia esercitato tali prerogative.
Nel caso in esame, nonostante gli elementi di prova raccolti nella fase di accertamento, le prove orali acquisite in corso di causa hanno offerto una versione in contrasto con alla tesi sostenuta dalla resistente.
Già in fase di accertamento, del resto, le dichiarazioni rese dei dipendenti apparivano non del tutto univoche e coerenti con la contestazione di addebito.
CO La lavoratrice dipendente di , aveva dichiarato di organizzare lei i turni di Tes_1 lavoro dei dipendenti, che poi trasmetteva alla IG.ra telematicamente e Parte_4 soprattutto aggiungeva di fare riferimento per le questioni di lavoro a quest'ultima CO responsabile di e già tale affermazione fornisce indicazioni di rilievo sulla eterodirezione del personale, mentre il i occupava degli ordini della carne. Pt_3
Inoltre, il lavoratore affermava che sia il che la , e dunque non il Per_1 Pt_3 Pt_4 solo gli impartivano le direttive di lavoro, a conferma del fatto che la tesi della Pt_3 gestione diretta del personale da parte della 500 Carni quantomeno non era esclusiva.
Anche il lavoratore indicava quali responsabili della 500 Carni sia il che la CP_9 Pt_3 IG.ra , precisando che pur essendo stato assunto dalla Coop. M&G Multiservice, aveva Pt_4 parlato preventivamente con i responsabili della 500 Carni individuati in e Parte_3 Pt_4
( ). Pt_3 Pt_4
Confermava altresì quanto riferito dalla collega quanto alla gestione dei turni di Pt_5 lavoro: “Il mio orario di lavoro, permessi, ferie e assenze vengono stabiliti dalla IG.ra Pt_5 che a sua volta relaziona tutto ad e che li consideriamo i nostri Parte_3 Pt_4 responsabili. Io li considero miei capi. Non conosco nessuno della cooperativa…”.
La lavoratrice invece dichiarava di relazionarsi con il IG. che peraltro Pt_6 Pt_3
l'aveva selezionata per l'assunzione, che le dava le direttive di lavoro e di confrontarsi con lui in caso di problemi, aggiungeva di non conoscere nessuno della Coop. M&G Multiservice.
pagina 10 di 15 Ma va osservato sin da ora che, come i predetti, anche la IG.ra e la stessa Pt_4 Tes_1
CO erano dipendenti della , tenendo conto che quest'ultima aveva chiaramente indicato, salvo attribuire a sé il compito di organizzare i turni dei lavoratori, che la funzione espletata dal titolare del esercizio commerciale era solo quella di sovraintendere agli ordinativi Pt_3
CO delle Carni, mentre la non aveva assunto nessun obbligo in tal senso, avendo assunto solamente l'onere della gestione del reparto.
Inoltre, tutti costoro, ad eccezione della IG.ra ritenevano che la IG.ra , che si Pt_6 Pt_4 ripete era dipendente di M&G, fosse, da sola considerata o in parallelo con il la loro Pt_3 referente responsabile.
Anzi, il i occupava degli ordinativi delle Carni, funzione invero non di competenza Pt_3
CO della , mentre la , magari pur attraverso la collega si occupava della Pt_4 Tes_1 vera e propria gestione del personale, esercitando così la specifica funzione datoriale di eterodirezione.
CO Che la avesse effettivamente esercitato il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto è stato anche confermato dalla prova testimoniale indotta dalla società ricorrente.
La IG.ra confermava infatti in udienza che, nella sua qualità di Parte_4
CO dipendente e socia di , aveva esercitato il potere direttivo sul personale addetto, anche in occasione di visite settimanali in loco, controllando il lavoro e disponendo quanto CO necessario per la corretta esecuzione dell'appalto: “Seguivo il lavoro dei dipendenti CO
[…]. A livello tecnico ero io che davo istruzioni lavorative ai dipendenti e mi recavo lì all'incirca una volta alla settimana, poi quando ero lì i dipendenti mi sottoponevano un piano di lavoro della carne settimanale che io approvavo”.
Aggiungeva poi, quanto alle ferie ed ai permessi del personale, che approvava lei stessa le proposte formulate da un addetto (la IG.ra robabilmente), il quale raccoglieva sul Tes_1 posto le eventuali necessità dei colleghi: “Si è vero. Quanto alle ferie e le assenze queste venivano concordate tra i dipendenti e poi me le comunicavano” e che il si Pt_3 occupava soltanto degli ordini della carne.
Quanto alla sua pregressa permanenza alle dipendenze della 500 Carni aggiungeva che:
“Sono stata dipendente della 500 carni per pochi mesi non ricordo in quale anno, forse nel
2014, ma poi dalla 500 carni passammo tutti alla M&G”.
pagina 11 di 15 Di segno contrario è risultata invece la prova testimoniale resa dalla dipendente (sempre CO della ) impiegata nell'appalto OI LE RI, indotta dalla parte resistente, dalla quale l'Amministrazione trae argomenti a sostegno della propria tesi, ritenendola “in linea” con tutte le altre dichiarazioni assunte nel corso delle verifiche ispettive e tale da CO risultare idonea a smentire ogni preteso esercizio da parte della dei poteri datoriali e a confermare l'illiceità dell'appalto sottoscritto con la Parte_2
CO Ma le dichiarazioni della lavoratrice dipendente di non possono essere ritenute, come vorrebbe la resistente Amministrazione, decisive al fine della determinazione della sussistenza Part CO della eterodirezione in capo alla Carni anziché alla .
Quest'ultima affermava infatti in udienza:
- di essere stata addetta, insieme ai colleghi al bancone delle carni, compresa la lavorazione delle stesse che consisteva nella disossatura, porzionamento, macinazione e confezionamento della carne;
- che le direttive sul lavoro venivano date dal IG. ella Pt_3 Parte_2
CO
- di non aver mai interloquito con i rappresentanti di , in quanto le eIGenze insorte nello svolgimento del lavoro e le connesse problematiche venivano risolte da mentre Parte_2
CO
si occupava soltanto degli aspetti formali connessi alla gestione del rapporto di lavoro quali ferie, permessi ecc …;
- che il controllo sul lavoro svolto ed i richiami venivano effettuati dalla 500 Carni;
- che l'attività nel reparto macelleria veniva svolta con mezzi, macchinari e strumenti della
500 Carni;
- che il reparto funzionava secondo l'organizzazione e gli orari stabiliti dalla 500 Pt_2
Tuttavia, non consta a questo giudicante che, come anche osservato dalla difesa ricorrente, la IG.ra OI avesse fornito in fase di accertamento indicazioni dello stesso tenore di quelle rese in sede di prova testimoniale, essendosi limitata al tempo a sollecitare, con la
Richiesta di Intervento del 12/02/2016, il controllo della propria posizione lavorativa, dovendo percepire ancora le mensilità di dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016, oltre agli assegni familiari da ottobre 2015.
Nulla riferiva invece in quella sede quanto alle direttive datoriali che invece, in corso di causa, riteneva esserle state impartite solo dalla 500 Pt_2
Del resto, appare molto improbabile che, nonostante la convinzione (errata) manifestata in CO udienza di non aver mai interloquito con i rappresentanti di , non avesse mai avuto pagina 12 di 15 rapporti con costoro ed in particolare con la IG.ra , che secondo quanto emerso in Pt_4 corso di causa si occupava delle sue ferie e del suo orario di lavoro, nonché con la IG.ra CO che, allo stesso modo dipendente di , svolgeva la sua attività lavorativa in Tes_1 loco, anche di organizzazione dei turni di lavoro dei dipendenti in luogo della , al fine di Pt_4 trasmetterli a quest'ultima, per l'approvazione.
Dunque, le prove testimoniali esperite, unitamente alle dichiarazioni acquisite in corso di accertamento, hanno fornito un esito quantomeno incerto, se non favorevole alla tesi attorea, avendo, nella maggior parte dei casi, avvalorato la circostanza che fosse proprio la CO
ad esercitare il necessario potere di organizzazione e controllo sul proprio personale dipendente.
Ed è noto che l'onere della prova del fondamento della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione resistente, grava sulla medesima parte, che ha l'onere di dimostrare in giudizio, in maniera inconfutabile ed univoca, la legittimità delle sanzioni applicate ai ricorrenti, stante il principio contenuto nell'art. 23, penultimo comma, della Legge 689/81, poi sostituito dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150 /2011 per il quale: “Il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.”.
Per tale motivo non può escludersi, con sufficiente certezza, che chi impartiva le direttive di lavoro ai lavoratori impiegati nell'appalto era la società appaltatrice in luogo dell'appaltante, cosicché, come ampiamente dedotto dalla difesa ricorrente, deve ritenersi non sufficientemente provata, nel caso di specie, la sussistenza di uno pseudo-appalto formulata dalla resistente Amministrazione
Il motivo di ricorso in esame, da considerarsi assorbente rispetto a tutti gli altri proposti dalla ricorrente, deve pertanto essere accolto per insufficienza della necessaria prova.
Né può assumere alcun rilievo la dedotta assenza in capo all'appaltatore del rischio d'impresa, attesa la particolare forma di individuazione del corrispettivo che, nel contratto di appalto (punto n. 5.2) veniva quantificato, non in base alle ore di lavoro prestate dai CO dipendenti della , ma in € 1,86 per ogni chilogrammo di prodotto lavorato, modalità che, per quanto detto in precedenza, può essere considerata quale indice della sussistenza del rischio di impresa.
Se la produzione si fosse rivelata inferiore alle previsioni, i costi tutti del personale impegnato nel reparto e delle altre spese di gestione societaria non sarebbero stati adeguatamente pagina 13 di 15 coperti e pertanto l'appaltatrice, in linea teorica, avrebbe potuto subire delle perdite o un mancato utile, tali da giustificare la sussistenza di un rischio di impresa.
Irrilevante poi, per gli stessi motivi indicati in precedenza, anche la censura di parte resistente CO riferita alle caratteristiche proprie del contratto di appalto, ove si afferma che , proprio perché vocata alla somministrazione di personale ed alla fornitura di lavoro temporaneo interinale, non fosse in alcun modo strutturata per poter fornire un servizio di gestione dei reparti di macelleria della società ricorrente con i propri mezzi, in luogo di una mera somministrazione di manodopera resa in favore della Parte_2
CO Ci si riferisce in particolare al mancato possesso da parte di di un'organizzazione imprenditoriale idonea all'espletamento del servizio appaltato, risultando la medesima priva di un'autonoma organizzazione e dei mezzi necessari per l'esecuzione del servizio di appalto, ivi incluso il know how necessario.
La prospettazione che precede trova tuttavia smentita nella circostanza, rappresentata dalla stessa parte resistente, per la quale la aveva assunto dipendenti già in forza Pt_7 presso la e dunque già in precedenza formati, tenendo conto che si trattava di Parte_2 una prestazione contrattuale caratterizzata da un prevalente apporto di manodopera.
Né il riferimento della parte resistente all'oggetto sociale della circoscritto alla CP_4 sola “somministrazione di personale” ed alla “fornitura di lavoro temporaneo interinale Cod. ateco 2007 n. 78.2.”, può risultare rilevante ai fini della presente decisione, poiché l'eventuale consapevolezza in capo alla società appaltante, peraltro indimostrata, di tali informazioni avrebbe dovuto configurare un'ipotesi di concorso nelle violazioni contestate e non un obbligo meramente solidale.
In definitiva, la tesi sostenuta dalla parte ricorrente non ha trovato idoneo e integrale riscontro in giudizio e non rimane pertanto che accogliere il ricorso, sebbene la complessità dell'accertamento, connesso alla rilevanza nazionale dell'attività poste in essere, l'originaria coerenza dell'accertamento in relazione alle dichiarazioni acquisite nella fase ispettiva ed infine la formula dubitativa utilizzata per la decisone della causa impongono, tutte cumulativamente considerate, la totale compensazione tra le parti delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− accoglie, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150 /2011, il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza di ingiunzione n. 318/22 emanata il 27/7/2022 dall
[...]
nei confronti di . COoparte_1 Parte_1
− Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Perugia, 28 aprile 2025
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci
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