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Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/10/2024, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2852/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2852/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MARIA DOMENICA CAMBONI C.F._2
ATTORI contro
col patrocinio dell'avv. PATRIZIA CAMPUS CP_1
, col patrocinio dell'avv. PATRIZIA CERAULO CP_2
CONVENUTI
, in proprio e quale titolare della ditta individuale l'Arte di Costruire Controparte_3
CONVENUTO- contumace
Oggetto: appalto privato
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Piaccia al Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU - nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo rubricato al n. 2835/2020 R.G. dall'intestato Tribunale - in merito ai danni riscontrati ed alle responsabilità degli odierni convenuti – ma non anche le valutazioni in punto di quantificazione del danno diretto ed indiretto: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in relazione ai gravi difetti strutturali e sostanziali manifestatisi nell'immobile di proprietà degli attori di cui al presente atto e, per l'effetto, 2) condannarli in solido tra loro al pagamento, in favore degli attori, delle somme corrispondenti al costo delle opere necessarie a risanare l'immobile quantomeno nella misura quantificata nell'elaborato peritale a firma del CTU Ing. (danno diretto in Euro Per_1
14.471,01 al netto degli oneri di legge e danno indiretto in Euro 3.500,00 al netto dell'Iva e accessori) o nella veriore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sul capitale originario, dal dì dell'evento al saldo;
3) in ogni caso con vittoria di spese del giudizio e della procedura di accertamento tecnico preventivo ivi compresi i compensi del CTU, liquidati con decreto n. cronol. 5552/2022 del 11.08.2022 nella misura di euro
3.553,41 – comprensiva degli oneri di legge e posta a carico delle parti nella misura di ¼ - e del CTP
Ing. come portate dalla fattura n. FPR 2/22 emessa per l'importo di euro 1.583,46; Per_2
pagina 1 di 5 PER “Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza eccezione deduzione: CP_1
IN VIA PRELIMINARE: disporre l'estromissione di per difetto di legittimazione passiva CP_1 in quanto estraneo ai fatti di cui è causa per le motivazioni suesposte;
NEL MERITO: accertare che la domanda è infondata, in fatto ed in diritto, e per l'effetto dichiarare che nessuna responsabilità possa essere imputata a avendo svolto unicamente il ruolo di responsabile della sicurezza sul CP_1 luogo della lavoro. Con vittoria di spese, diritti e onorari”. PER NU AV: “IN VIA PRELIMINARE: a) Previo accertamento della prescrizione della domanda attorea per violazione dell'art 1667 c.c., dichiarare la stessa improcedibile e, per l'effetto, respingerla integralmente b) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio per
Atp RG 2835/2020 Trib SS;
NEL MERITO: a) Dichiarare che l'azione è infondata, in fatto ed in diritto, e per l'effetto dichiarare che nessuna responsabilità possa essere attribuita all'architetto per i fatti ascrittigli, avendo egli agito con diligenza e perizia adeguate CP_2 nell'espletamento del mandato ricevuto;
c) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio per Atp RG 2835/2020 Trib SS”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19/21 settembre 2022, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio , quale titolare della ditta appaltatrice “L'arte di costruire”, Controparte_3 nonché e , quali direttori dei lavori, per ottenerne la condanna, in solido fra CP_1 CP_2 loro, al pagamento delle somme che assumevano dovute in conseguenza del loro inadempimento.
A sostegno della propria domanda esponevano che il 13 settembre 2012 avevano conferito al CP_2
, architetto e a geometra, incarico professionale per la progettazione di un
[...] CP_1
“ampliamento pertinenziale” dell'immobile di loro proprietà, sito in Sassari, S.V. Cabu d'Ispiga n. 18, mediante la realizzazione di un corpo di fabbrica da adibire ad abitazione. Con scrittura privata del 29 giugno 2015 ne avevano affidato la realizzazione a , titolare dell'impresa "L'arte di Controparte_3
Costruire". Lamentavano che l'immobile edificato aveva disvelato innumerevoli difettosità e cedimenti strutturali, tanto che il 1° settembre 2020 essi esponenti avevano incaricato una terza impresa, la “DMO
Impermeabilizzazioni Sassari” per la messa in sicurezza della costruzione. Dopo aver inutilmente diffidato ad intervenire, l'8 settembre 2020, la parte convenuta, rivolgendole altresì un invito alla negoziazione assistita, gli esponenti avevano quindi avviato un procedimento per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 c.p.c., diretto ad accertare lo stato dei luoghi, gli interventi urgenti e indifferibili di messa in sicurezza, le cause dei difetti lamentati in relazione al pregresso operato dei convenuti, nonché la quantificazione dei danni subiti. In esito al procedimento, la relazione del consulente d'ufficio aveva dato conto dell'imputabilità di buona parte degli ammaloramenti denunciati alla negligenza ed imperizia dei convenuti, riconducibili essenzialmente alla mancata fornitura di componenti edilizi, all'inadeguatezza dei componenti edilizi, ad evidenti errori di posa in opera, nonché a carenze nella direzione dei lavori.
Tanto premesso, chiedevano la condanna dei convenuti, in solido tra loro, ex art. 1669 c.c., al pagamento delle somme corrispondenti al costo delle opere necessarie a risanare l'immobile nella misura quantificata dal consulente tecnico d'ufficio, come riportato in epigrafe.
Si costituivano e contestando la domanda e invocandone il rigetto. In CP_1 CP_2 particolare, il sosteneva la propria estraneità ai fatti di causa, avendo egli svolto unicamente il CP_1
pagina 2 di 5 ruolo di responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro dall'8 settembre 2014 al 30 dicembre 2015, data di interruzione dell'incarico per la mancanza di rinnovo del titolo autorizzativo. Il eccepiva preliminarmente la decadenza di parte attrice dall'azione, nonché l'intervenuta CP_2 prescrizione biennale, ex art. 1667, c.c., sottolineando che l'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale si era interrotta nel dicembre 2015 (in concomitanza con la scadenza di validità della D.I.A.) e che la prima denuncia di vizio e difetto risaliva all'8 settembre 2020. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, basata su un accertamento tecnico effettuato su un immobile il cui stato di fatto, dal momento dell'interruzione dei lavori (dicembre 2015), era stato profondamente modificato dall'incidenza di agenti atmosferici, dall'intervento di soggetti terzi che vi avevano eseguito numerose ulteriori opere – in mancanza, peraltro, di rinnovo del titolo autorizzativo – e dal massiccio intervento demolitorio operato nel settembre 2020 dagli stessi attori che, peraltro, avevano iniziato a vivere stabilmente nell'immobile, sebbene non ancora abitabile, contribuendo così a causare i danni lamentati. Quanto alla “non perfetta direzione dei lavori” di cui alla consulenza tecnica d'ufficio, rilevava che le manchevolezze lamentate vertevano su aspetti secondari e insignificanti, come tali non riconducibili ad una sua non regolare presenza in cantiere. Stante la carenza di qualunque prova oggettiva idonea a ricondurre vizi e difetti dell'immobile alla propria responsabilità, concludeva come riportato in epigrafe.
, pur ritualmente citato, non si costituiva e ne era dichiarata la contumacia. Controparte_3
La causa, istruita mediante produzioni documentali e con l'acquisizione del fascicolo della fase preventiva, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 13 giugno 2024, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
La domanda attrice è fondata e dev'essere accolta, nei limiti di cui alle seguenti motivazioni.
Le obbligazioni assunte dall'impresa appaltatrice e dalla direzione dei lavori, affidata all'architetto
, risultano documentate dalle scritture private in atti. CP_2
In particolare, il contratto d'appalto, affidato all'impresa del con scrittura privata da Controparte_3 aversi per legalmente riconosciuta dal contumace (art. 215, n.1, c.p.c.), prevedeva l'edificazione del manufatto di cui in espositiva e l'esecuzione di una serie di lavorazioni, meglio descritte nel contratto stesso e nel relativo preventivo redatto dall'impresa (doc. 3, allegato al ricorso per atp), prodotti da parte attrice. Le opere appaltate comprendevano la completa realizzazione del fabbricato, dalle fondazioni alle murature portanti, nonché la sua impermeabilizzazione e, per quanto allegato dagli attori, erano state ultimate dall'impresa, sebbene con difetti e manchevolezze consistenti essenzialmente in carenze nei materiali impiegati e, soprattutto, nelle tecniche costruttive che avevano col tempo dato luogo a cedimenti, ad ammaloramenti delle strutture e a consistenti infiltrazioni d'umidità, diffuse e interessanti estese parti dell'edificio, come si evince anche dal copioso corredo fotografico allegato dagli esponenti Parte_3
Deve subito rilevarsi, quanto alle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, come entrambi si siano costituiti tardivamente, ossia oltre i venti giorni precedenti l'udienza del 16 febbraio 2023, indicata nella citazione (la comparsa del Conti è stata depositata il 15 febbraio '23 e quella del il 9 CP_2 febbraio '23), come prescritto dall'art.166, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, con conseguente decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni in senso proprio, quali sono quelle di decadenza e prescrizione sollevate da entrambi. pagina 3 di 5 Nel merito, la relazione del consulente d'ufficio nominato nel procedimento di accertamento preventivo ha invero evidenziato, con accurata motivazione supportata dai documentati rilievi attestanti lo stato del manufatto, una serie di carenze concretantesi, in estrema sintesi (e rimandandosi all'articolata illustrazione dell'elaborato peritale circa la descrizione delle manchevolezze riscontrate e dei rimedi individuati per il relativo ripristino), nell'esistenza di molteplici ammaloramenti (ossia in fenomeni di complessivo degrado e marcescenza molto avanzati) nella terrazza autoportante “a sbalzo”, dove si era verificato il sollevamento della piastrellatura per carenze nella sua realizzazione, nel lastrico solare, nelle murature “contro terra”, nelle fondazioni e nel cappotto sulle facciate esterne.
Ha inoltre riscontrato la mancata produzione delle certificazioni dei materiali impiegati e della relazione di calcoli strutturali, importanti carenze nell'impermeabilizzazione esterna che avevano pregiudicato la complessiva tenuta all'acqua dell'intero manufatto, interessato, come detto, da diffusi ed evidenti fenomeni d'infiltrazione dal lastrico solare verso l'interno dell'abitazione, nonché da umidità e muffe interessanti le pareti interne, i controsoffitti, il cavedio, accompagnate da fenomeni di
“risalita capillare” insistenti sulla base dei paramenti murari. Ha, ancora, accertato la presenza di
“cavillature e fessure” dovute ad errori di posa in opera delle pannellature. Vizi e difetti interessavano, infine, le facciate esterne e il cappotto termico, che si presentava lesionato.
Il CTU ha quindi fornito un quadro esauriente dei lavori occorrenti per il superamento dei rilevati fenomeni ed inconvenienti, consistenti essenzialmente nel rifacimento degli strati di finitura dell'intero lastrico solare;
nel rifacimento completo della terrazza “a sbalzo”; nell'impermeabilizzazione delle murature contro terra;
nell'aggiustare e ritinteggiare le lesioni sui cartongessi interni e sul cappotto esterno. Risulta congrua anche l'indicazione dell'ammontare complessivo delle spese da sostenere per le lavorazioni in senso stretto, stimate, al netto degli oneri fiscali, in € 14.471,01, oltre ad € 3.500
(sempre al netto dell'I.V.A.) occorrenti per i costi indiretti inerenti alla direzione dei lavori e agli oneri di sicurezza.
Tanto osservato, e condividendosi le motivazioni e conclusioni illustrate nell'elaborato peritale, deve, invero, escludersi, in difetto di una prova specifica in tal senso, non fornita da parte convenuta e contraddetta dai rilievi al riguardo desumibili dalla CTU, che l'intervento della terza impresa menzionata dagli stessi attori avesse concorso a determinare o comunque ad aggravare le condizioni del fabbricato, anche considerato che le manchevolezze riscontrate dall'ausiliario non appaiono riconducibili a detto intervento, bensì a carenze strutturali nelle tecniche costruttive, direttamente ascrivibili all'originario assetto dell'opera, anche perché inerenti a lavorazioni espressamente contemplate nell'appalto. Né, ancora, il fatto che gli attori avessero dimorato per un quinquennio, dalla conclusione dei lavori, nell'edificio realizzato di per sé pare suscettibile di dar luogo alle vistose e gravi problematiche denunciate e sin qui descritte, o a cagionarne un significativo aggravamento, rammentandosi che un edificio è, per sua natura, opera destinata a durare nel tempo e a resistere alle intemperie e all'uso. Inoltre, parte convenuta non ha specificamente ricondotto a detto comportamento dei committenti un'accettazione tacita dell'opera, i cui difetti, peraltro e per quanto emerso, si erano progressivamente manifestati in tutta la loro portata nel corso del tempo.
Quanto alla responsabilità dei convenuti e secondo il documentato assetto contrattuale CP_2 CP_1 di cui alla lettera d'incarico professionale datata 13 settembre 2012 (all.6 al ricorso), sembrerebbe che entrambi avessero assunto l'incarico di progettazione, anche esecutiva, delle opere da realizzare
(progettazione che, tuttavia, risulta poi curata dal solo architetto v. doc.5, con la mera CP_2 pagina 4 di 5 collaborazione del geometra), nonché di “direzione e assistenza ai lavori in esecuzione”, oltre CP_1 all'incarico specifico di coordinamento della sicurezza, come previsto dal punto 6 della lettera d'incarico. Deve tuttavia rilevarsi come il CTU nominato, nel ricostruire (nel contraddittorio delle parti) l'attuazione degli impegni contrattuali, abbia ricondotto la funzione di direzione dei lavori esclusivamente al progettista, architetto , mentre il avrebbe rivestito solamente il ruolo CP_2 CP_1 di responsabile della sicurezza nel cantiere non assumendo quindi alcuna effettiva responsabilità in ordine ai danni riscontrati. Al riguardo, invero, parte attrice nulla contesta né argomenta, sostenendo, anzi, di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio in merito “ai danni riscontrati e alle responsabilità degli odierni convenuti” (v. nota depositata il 4 settembre 2024), senza muovere alcun rilievo specifico alla conclusione dell'ausiliario circa la mancata assunzione da parte del Conti del ruolo e della funzione di direttore dei lavori. Alla stregua di tali considerazioni si ritiene, pertanto, di dover disattendere la domanda proposta nei confronti del geometra CP_1
Il titolare dell'impresa edile e il devono pertanto reputarsi corresponsabili dei danni CP_2 conseguenti alle evidenziate carenze nell'esecuzione dell'opera e segnatamente, il DL, per non aver adeguatamente vigilato sull'attuazione dell'appalto nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, tesi ad assicurare che l'edificio fosse progettato e realizzato in conformità non solo al progetto e al capitolato ma anche alle regole della buona tecnica costruttiva. Entrambi rispondono dunque, in solido, dei danni cagionati ai committenti.
Le spese di lite, così come quelle anticipate per il procedimento di accertamento preventivo e per la
CTU espletata, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico del e del P_
, mentre quelle sostenute dal saranno rifuse da parte attrice. CP_2 CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, condanna in solido i convenuti
, anche quale titolare dell'impresa individuale “l'Arte di Costruire”, e al Controparte_3 CP_2 pagamento in favore degli attori e della complessiva Parte_1 Parte_2 somma di € 17971,00, oltre oneri fiscali, per la causale di cui in parte motiva, nonché alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi €3500,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, per il presente giudizio, e in ulteriori € 2300,00, oltre oneri di legge, per la fase di accertamento tecnico preventivo, ed oltre ad € 3553,41 (di cui € 15,00 per spese), per i compensi liquidati al CTU.
Rigetta la domanda proposta contro e condanna gli attori alla rifusione nei suoi confronti CP_1 delle spese processali, liquidate in complessivi € 3.400,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge.
Sassari, 21 ottobre 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2852/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MARIA DOMENICA CAMBONI C.F._2
ATTORI contro
col patrocinio dell'avv. PATRIZIA CAMPUS CP_1
, col patrocinio dell'avv. PATRIZIA CERAULO CP_2
CONVENUTI
, in proprio e quale titolare della ditta individuale l'Arte di Costruire Controparte_3
CONVENUTO- contumace
Oggetto: appalto privato
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Piaccia al Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU - nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo rubricato al n. 2835/2020 R.G. dall'intestato Tribunale - in merito ai danni riscontrati ed alle responsabilità degli odierni convenuti – ma non anche le valutazioni in punto di quantificazione del danno diretto ed indiretto: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in relazione ai gravi difetti strutturali e sostanziali manifestatisi nell'immobile di proprietà degli attori di cui al presente atto e, per l'effetto, 2) condannarli in solido tra loro al pagamento, in favore degli attori, delle somme corrispondenti al costo delle opere necessarie a risanare l'immobile quantomeno nella misura quantificata nell'elaborato peritale a firma del CTU Ing. (danno diretto in Euro Per_1
14.471,01 al netto degli oneri di legge e danno indiretto in Euro 3.500,00 al netto dell'Iva e accessori) o nella veriore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sul capitale originario, dal dì dell'evento al saldo;
3) in ogni caso con vittoria di spese del giudizio e della procedura di accertamento tecnico preventivo ivi compresi i compensi del CTU, liquidati con decreto n. cronol. 5552/2022 del 11.08.2022 nella misura di euro
3.553,41 – comprensiva degli oneri di legge e posta a carico delle parti nella misura di ¼ - e del CTP
Ing. come portate dalla fattura n. FPR 2/22 emessa per l'importo di euro 1.583,46; Per_2
pagina 1 di 5 PER “Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza eccezione deduzione: CP_1
IN VIA PRELIMINARE: disporre l'estromissione di per difetto di legittimazione passiva CP_1 in quanto estraneo ai fatti di cui è causa per le motivazioni suesposte;
NEL MERITO: accertare che la domanda è infondata, in fatto ed in diritto, e per l'effetto dichiarare che nessuna responsabilità possa essere imputata a avendo svolto unicamente il ruolo di responsabile della sicurezza sul CP_1 luogo della lavoro. Con vittoria di spese, diritti e onorari”. PER NU AV: “IN VIA PRELIMINARE: a) Previo accertamento della prescrizione della domanda attorea per violazione dell'art 1667 c.c., dichiarare la stessa improcedibile e, per l'effetto, respingerla integralmente b) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio per
Atp RG 2835/2020 Trib SS;
NEL MERITO: a) Dichiarare che l'azione è infondata, in fatto ed in diritto, e per l'effetto dichiarare che nessuna responsabilità possa essere attribuita all'architetto per i fatti ascrittigli, avendo egli agito con diligenza e perizia adeguate CP_2 nell'espletamento del mandato ricevuto;
c) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio per Atp RG 2835/2020 Trib SS”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19/21 settembre 2022, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio , quale titolare della ditta appaltatrice “L'arte di costruire”, Controparte_3 nonché e , quali direttori dei lavori, per ottenerne la condanna, in solido fra CP_1 CP_2 loro, al pagamento delle somme che assumevano dovute in conseguenza del loro inadempimento.
A sostegno della propria domanda esponevano che il 13 settembre 2012 avevano conferito al CP_2
, architetto e a geometra, incarico professionale per la progettazione di un
[...] CP_1
“ampliamento pertinenziale” dell'immobile di loro proprietà, sito in Sassari, S.V. Cabu d'Ispiga n. 18, mediante la realizzazione di un corpo di fabbrica da adibire ad abitazione. Con scrittura privata del 29 giugno 2015 ne avevano affidato la realizzazione a , titolare dell'impresa "L'arte di Controparte_3
Costruire". Lamentavano che l'immobile edificato aveva disvelato innumerevoli difettosità e cedimenti strutturali, tanto che il 1° settembre 2020 essi esponenti avevano incaricato una terza impresa, la “DMO
Impermeabilizzazioni Sassari” per la messa in sicurezza della costruzione. Dopo aver inutilmente diffidato ad intervenire, l'8 settembre 2020, la parte convenuta, rivolgendole altresì un invito alla negoziazione assistita, gli esponenti avevano quindi avviato un procedimento per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 c.p.c., diretto ad accertare lo stato dei luoghi, gli interventi urgenti e indifferibili di messa in sicurezza, le cause dei difetti lamentati in relazione al pregresso operato dei convenuti, nonché la quantificazione dei danni subiti. In esito al procedimento, la relazione del consulente d'ufficio aveva dato conto dell'imputabilità di buona parte degli ammaloramenti denunciati alla negligenza ed imperizia dei convenuti, riconducibili essenzialmente alla mancata fornitura di componenti edilizi, all'inadeguatezza dei componenti edilizi, ad evidenti errori di posa in opera, nonché a carenze nella direzione dei lavori.
Tanto premesso, chiedevano la condanna dei convenuti, in solido tra loro, ex art. 1669 c.c., al pagamento delle somme corrispondenti al costo delle opere necessarie a risanare l'immobile nella misura quantificata dal consulente tecnico d'ufficio, come riportato in epigrafe.
Si costituivano e contestando la domanda e invocandone il rigetto. In CP_1 CP_2 particolare, il sosteneva la propria estraneità ai fatti di causa, avendo egli svolto unicamente il CP_1
pagina 2 di 5 ruolo di responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro dall'8 settembre 2014 al 30 dicembre 2015, data di interruzione dell'incarico per la mancanza di rinnovo del titolo autorizzativo. Il eccepiva preliminarmente la decadenza di parte attrice dall'azione, nonché l'intervenuta CP_2 prescrizione biennale, ex art. 1667, c.c., sottolineando che l'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale si era interrotta nel dicembre 2015 (in concomitanza con la scadenza di validità della D.I.A.) e che la prima denuncia di vizio e difetto risaliva all'8 settembre 2020. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, basata su un accertamento tecnico effettuato su un immobile il cui stato di fatto, dal momento dell'interruzione dei lavori (dicembre 2015), era stato profondamente modificato dall'incidenza di agenti atmosferici, dall'intervento di soggetti terzi che vi avevano eseguito numerose ulteriori opere – in mancanza, peraltro, di rinnovo del titolo autorizzativo – e dal massiccio intervento demolitorio operato nel settembre 2020 dagli stessi attori che, peraltro, avevano iniziato a vivere stabilmente nell'immobile, sebbene non ancora abitabile, contribuendo così a causare i danni lamentati. Quanto alla “non perfetta direzione dei lavori” di cui alla consulenza tecnica d'ufficio, rilevava che le manchevolezze lamentate vertevano su aspetti secondari e insignificanti, come tali non riconducibili ad una sua non regolare presenza in cantiere. Stante la carenza di qualunque prova oggettiva idonea a ricondurre vizi e difetti dell'immobile alla propria responsabilità, concludeva come riportato in epigrafe.
, pur ritualmente citato, non si costituiva e ne era dichiarata la contumacia. Controparte_3
La causa, istruita mediante produzioni documentali e con l'acquisizione del fascicolo della fase preventiva, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 13 giugno 2024, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
La domanda attrice è fondata e dev'essere accolta, nei limiti di cui alle seguenti motivazioni.
Le obbligazioni assunte dall'impresa appaltatrice e dalla direzione dei lavori, affidata all'architetto
, risultano documentate dalle scritture private in atti. CP_2
In particolare, il contratto d'appalto, affidato all'impresa del con scrittura privata da Controparte_3 aversi per legalmente riconosciuta dal contumace (art. 215, n.1, c.p.c.), prevedeva l'edificazione del manufatto di cui in espositiva e l'esecuzione di una serie di lavorazioni, meglio descritte nel contratto stesso e nel relativo preventivo redatto dall'impresa (doc. 3, allegato al ricorso per atp), prodotti da parte attrice. Le opere appaltate comprendevano la completa realizzazione del fabbricato, dalle fondazioni alle murature portanti, nonché la sua impermeabilizzazione e, per quanto allegato dagli attori, erano state ultimate dall'impresa, sebbene con difetti e manchevolezze consistenti essenzialmente in carenze nei materiali impiegati e, soprattutto, nelle tecniche costruttive che avevano col tempo dato luogo a cedimenti, ad ammaloramenti delle strutture e a consistenti infiltrazioni d'umidità, diffuse e interessanti estese parti dell'edificio, come si evince anche dal copioso corredo fotografico allegato dagli esponenti Parte_3
Deve subito rilevarsi, quanto alle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, come entrambi si siano costituiti tardivamente, ossia oltre i venti giorni precedenti l'udienza del 16 febbraio 2023, indicata nella citazione (la comparsa del Conti è stata depositata il 15 febbraio '23 e quella del il 9 CP_2 febbraio '23), come prescritto dall'art.166, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, con conseguente decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni in senso proprio, quali sono quelle di decadenza e prescrizione sollevate da entrambi. pagina 3 di 5 Nel merito, la relazione del consulente d'ufficio nominato nel procedimento di accertamento preventivo ha invero evidenziato, con accurata motivazione supportata dai documentati rilievi attestanti lo stato del manufatto, una serie di carenze concretantesi, in estrema sintesi (e rimandandosi all'articolata illustrazione dell'elaborato peritale circa la descrizione delle manchevolezze riscontrate e dei rimedi individuati per il relativo ripristino), nell'esistenza di molteplici ammaloramenti (ossia in fenomeni di complessivo degrado e marcescenza molto avanzati) nella terrazza autoportante “a sbalzo”, dove si era verificato il sollevamento della piastrellatura per carenze nella sua realizzazione, nel lastrico solare, nelle murature “contro terra”, nelle fondazioni e nel cappotto sulle facciate esterne.
Ha inoltre riscontrato la mancata produzione delle certificazioni dei materiali impiegati e della relazione di calcoli strutturali, importanti carenze nell'impermeabilizzazione esterna che avevano pregiudicato la complessiva tenuta all'acqua dell'intero manufatto, interessato, come detto, da diffusi ed evidenti fenomeni d'infiltrazione dal lastrico solare verso l'interno dell'abitazione, nonché da umidità e muffe interessanti le pareti interne, i controsoffitti, il cavedio, accompagnate da fenomeni di
“risalita capillare” insistenti sulla base dei paramenti murari. Ha, ancora, accertato la presenza di
“cavillature e fessure” dovute ad errori di posa in opera delle pannellature. Vizi e difetti interessavano, infine, le facciate esterne e il cappotto termico, che si presentava lesionato.
Il CTU ha quindi fornito un quadro esauriente dei lavori occorrenti per il superamento dei rilevati fenomeni ed inconvenienti, consistenti essenzialmente nel rifacimento degli strati di finitura dell'intero lastrico solare;
nel rifacimento completo della terrazza “a sbalzo”; nell'impermeabilizzazione delle murature contro terra;
nell'aggiustare e ritinteggiare le lesioni sui cartongessi interni e sul cappotto esterno. Risulta congrua anche l'indicazione dell'ammontare complessivo delle spese da sostenere per le lavorazioni in senso stretto, stimate, al netto degli oneri fiscali, in € 14.471,01, oltre ad € 3.500
(sempre al netto dell'I.V.A.) occorrenti per i costi indiretti inerenti alla direzione dei lavori e agli oneri di sicurezza.
Tanto osservato, e condividendosi le motivazioni e conclusioni illustrate nell'elaborato peritale, deve, invero, escludersi, in difetto di una prova specifica in tal senso, non fornita da parte convenuta e contraddetta dai rilievi al riguardo desumibili dalla CTU, che l'intervento della terza impresa menzionata dagli stessi attori avesse concorso a determinare o comunque ad aggravare le condizioni del fabbricato, anche considerato che le manchevolezze riscontrate dall'ausiliario non appaiono riconducibili a detto intervento, bensì a carenze strutturali nelle tecniche costruttive, direttamente ascrivibili all'originario assetto dell'opera, anche perché inerenti a lavorazioni espressamente contemplate nell'appalto. Né, ancora, il fatto che gli attori avessero dimorato per un quinquennio, dalla conclusione dei lavori, nell'edificio realizzato di per sé pare suscettibile di dar luogo alle vistose e gravi problematiche denunciate e sin qui descritte, o a cagionarne un significativo aggravamento, rammentandosi che un edificio è, per sua natura, opera destinata a durare nel tempo e a resistere alle intemperie e all'uso. Inoltre, parte convenuta non ha specificamente ricondotto a detto comportamento dei committenti un'accettazione tacita dell'opera, i cui difetti, peraltro e per quanto emerso, si erano progressivamente manifestati in tutta la loro portata nel corso del tempo.
Quanto alla responsabilità dei convenuti e secondo il documentato assetto contrattuale CP_2 CP_1 di cui alla lettera d'incarico professionale datata 13 settembre 2012 (all.6 al ricorso), sembrerebbe che entrambi avessero assunto l'incarico di progettazione, anche esecutiva, delle opere da realizzare
(progettazione che, tuttavia, risulta poi curata dal solo architetto v. doc.5, con la mera CP_2 pagina 4 di 5 collaborazione del geometra), nonché di “direzione e assistenza ai lavori in esecuzione”, oltre CP_1 all'incarico specifico di coordinamento della sicurezza, come previsto dal punto 6 della lettera d'incarico. Deve tuttavia rilevarsi come il CTU nominato, nel ricostruire (nel contraddittorio delle parti) l'attuazione degli impegni contrattuali, abbia ricondotto la funzione di direzione dei lavori esclusivamente al progettista, architetto , mentre il avrebbe rivestito solamente il ruolo CP_2 CP_1 di responsabile della sicurezza nel cantiere non assumendo quindi alcuna effettiva responsabilità in ordine ai danni riscontrati. Al riguardo, invero, parte attrice nulla contesta né argomenta, sostenendo, anzi, di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio in merito “ai danni riscontrati e alle responsabilità degli odierni convenuti” (v. nota depositata il 4 settembre 2024), senza muovere alcun rilievo specifico alla conclusione dell'ausiliario circa la mancata assunzione da parte del Conti del ruolo e della funzione di direttore dei lavori. Alla stregua di tali considerazioni si ritiene, pertanto, di dover disattendere la domanda proposta nei confronti del geometra CP_1
Il titolare dell'impresa edile e il devono pertanto reputarsi corresponsabili dei danni CP_2 conseguenti alle evidenziate carenze nell'esecuzione dell'opera e segnatamente, il DL, per non aver adeguatamente vigilato sull'attuazione dell'appalto nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, tesi ad assicurare che l'edificio fosse progettato e realizzato in conformità non solo al progetto e al capitolato ma anche alle regole della buona tecnica costruttiva. Entrambi rispondono dunque, in solido, dei danni cagionati ai committenti.
Le spese di lite, così come quelle anticipate per il procedimento di accertamento preventivo e per la
CTU espletata, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico del e del P_
, mentre quelle sostenute dal saranno rifuse da parte attrice. CP_2 CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, condanna in solido i convenuti
, anche quale titolare dell'impresa individuale “l'Arte di Costruire”, e al Controparte_3 CP_2 pagamento in favore degli attori e della complessiva Parte_1 Parte_2 somma di € 17971,00, oltre oneri fiscali, per la causale di cui in parte motiva, nonché alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi €3500,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, per il presente giudizio, e in ulteriori € 2300,00, oltre oneri di legge, per la fase di accertamento tecnico preventivo, ed oltre ad € 3553,41 (di cui € 15,00 per spese), per i compensi liquidati al CTU.
Rigetta la domanda proposta contro e condanna gli attori alla rifusione nei suoi confronti CP_1 delle spese processali, liquidate in complessivi € 3.400,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge.
Sassari, 21 ottobre 2024
Il giudice
Stefania Deiana
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