TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/07/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 6448/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Nicola Garofalo (C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Torre del Greco alla via S. Maria la Bruna 86, giusta procura agli atti
APPELLANTE – appellato incidentale contro
(C.F. rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Pasqualina Forsellino (C.F ) presso il cui studio elettivamente C.F._3
domicilia in San Marzano sul Sarno alla Via A. Gramsci, 157, giusta procura agli atti
- APPELLATA
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
, presso cui ope legis domicilia, in via Armando Diaz 11 C.F._4
APPELLATO – appellante incidentale pagina 1 di 8 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5644/2022 del Giudice di Pace di Torre Annunziata, dott.ssa Rita Iannone, depositata in cancelleria in data 27.10.2022, resa nel giudizio RG n.
853/2022; compensazione delle spese di lite
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
impugnava la sentenza n. 5644/2022 (relativa al procedimento n. 853/2022 Parte_1
R.G.), resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, depositata in cancelleria in data 27.10.2022, con la quale veniva accolta la domanda di primo grado, promossa dallo stesso, di annullamento della cartella esattoriale n 0712020083296438000 per il mancato pagamento delle spese di giustizia relative all'anno 2018 pari ad euro 264,28, evocando in giudizio l' Controparte_1
e il .
[...] Controparte_2
In particolare, con ricorso notificato proponeva opposizione deducendo la mancata notifica dell'invito al pagamento in quanto non era mai stato parte del giudizio pendente presso il
Tribunale di Torino e la mancata notifica della sentenza di condanna n. 3132 del 13.07.2018.
L' e il non si costituivano. Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice di primo grado con sentenza n. 5644/2022 accoglieva la domanda e compensava le spese di lite.
, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 06.12.2022, impugnava Parte_1
la sentenza in ordine alla statuizione delle spese laddove il giudice di prime cure compensava le stesse lamentando la erroneità della sentenza nella parte in cui disponeva la compensazione dei compensi professionali, illogica e mancanza di una valida motivazione, falsa applicazione degli artt. 91-92 e ss cpc.
Concludeva chiedendo di accogliere l'appello e di riformare la sentenza impugnata limitatamente al capo con cui il Giudice di Pace disponeva la compensazione delle spese e per l'effetto chiedeva la condanna sia del primo che del secondo grado di giudizio con attribuzione.
In data 06.03.2023 si costituiva il con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta contenente appello incidentale. Eccepiva: 1) la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio con il . La sentenza impugnata è nulla Controparte_2
perché la controversia non si è svolta nel regolare contraddittorio con il . Controparte_2
E invero, non risulta che l'atto di citazione sia mai stato ritualmente notificato presso all' pagina 2 di 8 Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 144 c.p.c. in relazione all'art. 11 R.D.1611/33; 2) erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha dichiarato l'illegittimità della cartella esattoriale sul presupposto della mancanza di prove relative alla fase prodromica.
Invero è del tutto infondata l'avversa censura avente ad oggetto la mancata notifica del titolo esecutivo, e cioè dell'invito al pagamento di cui all'art 212 del d.p.r. n. 115/2002, considerato che quest'ultima norma non è più in vigore, in quanto abrogata dalla successiva novella del
Legislatore con l'introduzione degli artt. 227 bis e ss. del medesimo testo unico. Di conseguenza,
l'obbligo di notificare l'invito al pagamento, previsto dall' art. 212 del testo unico, deve ritenersi superato per tutte le tipologie di spese elencate nel titolo II bis, tenendo presente la collocazione sistematica dell'art. 227 ter, che è operante per la riscossione delle suddette spese. Le nuove norme sono applicabili ai crediti dell'erario relativi a procedimenti definiti dall' 01.01.2008 ovvero a quelli definiti anteriormente, per i quali, alla data di entrata in vigore, non fosse stato notificato dagli uffici giudiziari l'invito al pagamento di cui al D.P.R. n. 115 del 2002. Pertanto, considerato che la cartella impugnata aveva ad oggetto, per stessa ammissione di parte attrice, crediti scaturenti da “spese di giustizia risalenti all'anno 2018”, ad esse andava certamente applicata la novella appena descritta. Ciò senza contare che, proprio in quanto afferente a spese di giustizia, e non a infrazioni del Codice della Strada, l'avversa domanda andava proposta con atto di citazione ex artt. 615 e 617 c.p.c. e non certo con ricorso ex art. 7 d.lgs 150/11; 3) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso appello principale, chiedeva la condanna della sola al pagamento delle spese di lite. La cartella di Controparte_3
pagamento è atto predisposto dall' ed è, quindi, quest'ultimo a dover Controparte_4
rispondere in ordine ad eventuali suoi vizi. L'eventuale accoglimento dell'avverso gravame non può comportare la condanna alle spese di lite dell'Amministrazione convenuta, atteso che l'eventuale illegittimità della cartella esattoriale è ascrivibile non già a questa, ma all'Agente della
Riscossione e, pertanto, il non può essere considerato soccombente in senso CP_2
sostanziale ai fini della condanna alle spese di giudizio.
Concludeva chiedendo: “in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare la nullità della notifica del ricorso di primo grado e, per l'effetto, dichiarare nulla la sentenza impugnata, rimettendo la causa al primo giudice. In subordine, rigettare la domanda di primo grado, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente riforma della sentenza impugnata. In via pagina 3 di 8 ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello di controparte, condannare la sola al pagamento delle spese di lite”. Controparte_3
In data 27.03.2023 si costituiva l' impugnando l'appello in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto. La decisione emessa in primo grado dal Giudice di Pace di
Torre Annunziata è da ritenersi, giusta e legittima, essendo sufficientemente motivata in rito e nel merito, ed adeguatamente adottata sulla base dei principi sanciti nelle disposizioni di legge che regolano la materia oggetto della controversia. Tenuto conto del valore della causa, e in ragione della emplicità della stessa, considerando anche la “serialità” di tali giudizi, può ritenersi senz'altro corretta la determinazione del compenso effettuata dal Giudice di prime cure.
Concludeva per il rigetto del gravame proposto, in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.
Con ordinanza del 11.03.2025 il Giudice, letto il provvedimento del 20.08.2024 con il quale veniva disposto lo svolgimento dell'udienza del 25.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente comunicato alle parti, preso atto dell'avvenuto deposito delle note da parte del procuratore costituito del , assegnava la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Parte_1
decorrenti dal 30.3.2025.
Deve, innanzitutto, sottolinearsi che i motivi di impugnazione proposti dall'appellante risultano essere adeguatamente esplicitati.
Nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, l'appellante ha l'onere di enucleare specifici motivi rispetto ai quali resta circoscritta la cognizione del giudice. La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata si contrappongano quelle proposte dall'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Non si ravvisa la violazione dell'art. 339 c.p.c., che al comma terzo recita “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”, in quanto Parte_1
pagina 4 di 8 lamenta la diretta violazione del D.M. 10 marzo 2014, N. 55, regolamento recante la Pt_1
determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, disposizione che ben può configurarsi in termini di “norma sul procedimento”, risultando pertanto l'appello proposto conforme all'art. 339 c.p.c..
Va nondimeno esaminato preliminarmente l'appello incidentale proposto dal Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli stante il potenziale carattere assorbente dell'intero decisum.
Reputa il Tribunale che la
contro
-impugnazione esperita dal vada Controparte_2
qualificata in termini di appello incidentale c.d. “autonomo”, intendendosi per tale quello con cui si impugni un capo della sentenza diverso da quello oggetto di appello principale (secondo talune interpretazioni, più recenti, la qualifica riguarderebbe anche l'appello incidentale che verta sulle medesime parti della sentenza di primo grado impugnate con quello principale, ma per motivi diversi: cfr. Cass. Civ., ord. n. 17614/2020). Invero, tale peculiare categoria di appello incidentale si caratterizza per la contestazione di capi della sentenza gravata diversi da quelli censurati con l'appello principale;
nel caso in cui contro la stessa sentenza vengano proposti, nello stesso processo, un appello principale e un appello incidentale non di contro impugnazione, ma contenente doglianze autonome e del tutto indipendenti rispetto al primo, l'appello incidentale, essendo sostenuto da un interesse che non dipende dall'impugnativa principale, viene definito per l'appunto come "improprio o autonomo", in quanto l'appellante incidentale improprio è sollecitato da un autonomo interesse ad impugnare, non accessorio, né subordinato a quello dell'appellante principale (Cass. Civ., sent. n. 781/2023). Per l'appello incidentale, stante la sua peculiare ratio e la connessa attitudine a sopravvivere al venir meno dell'appello principale (a differenza del comune appello incidentale), si richiede il rispetto dei medesimi termini per proporre appello in via principale, ai sensi degli artt. 325 e 327 c.p.c..
Dunque, qualificata correttamente come appello incidentale autonomo, tempestivamente esperito, l'impugnazione attuata da del va accolta in quanto fondata. Controparte_2
Il eccepisce preliminarmente la nullità della sentenza per omessa Controparte_2
integrazione del contraddittorio. Il ricorso di primo grado non è stato ritualmente notificato presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 144 c.p.c. in relazione all'art. 11 R.D. 1611/33.
Il Tribunale osserva. pagina 5 di 8 Va rilevata l'erroneità della decisione di prime cure, nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto correttamente instaurato nei confronti dell'Amministrazione il contraddittorio: ed infatti, come sostiene l'amministrazione appellata e costituita in grado di appello con domanda incidentale, il ricorso è stato erroneamente notificato direttamente in data 21.02.2022 alle ore 13.23.12 all'indirizzo p.e.c. del “prot.dag.@giustiziacert.it”, e non presso Controparte_5
l'Avvocatura dello Stato, tenuta alla rappresentanza ex lege dell'ente, come previsto dagli artt. 144
c.p.c. e 11 R.D. n. 1611/33, con ciò impedendo una rituale costituzione in giudizio.
Sul punto vale rammentare che, ai sensi dell'art. 144 c.p.c., per le notificazioni che devono essere eseguite nei confronti della amministrazioni dello Stato, si osservano le disposizioni delle leggi speciali, che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.
Segnatamente, in base al combinato disposto degli art. 144, comma 1, c.p.c. e 11, comma 3 r.d.
30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall'art. 1 l. 25 marzo 1958, n. 260), tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, vanno notificati, a pena di nullità, a dette amministrazioni ed agli enti presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto abbia sede l'autorità giudiziaria adita.
Del resto, come condivisibilmente rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la notifica dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato….non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza bensì – secondo quanto disposto dalla citata norma – da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria nel caso in cui l'amministrazione si sia costituita” (Cass. Civ. 5212/2008; Cass. Civ. SS.UU. 9654/1997).
Peraltro, tale nullità è rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 11, del r.d. 30 ottobre 1933 n.
1611, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260.
Vieppiù che, “all'interno di una controversia con pluralità di convenuti in qualità di litisconsorti necessari, la nullità dell'atto di citazione o della notifica di esso in primo grado nei confronti di uno soltanto dei litisconsorti, che non si sia costituito, riduce un vizio dell'integrità del contraddittorio in primo grado che può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, ove rilevato, giustifica la rimessione del giudizio al primo giudice, ex art. 354, secondo comma, c.p.c.” (Cass. n. 17519/2003).
pagina 6 di 8 Ciò posto, facendo applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali testé richiamati, va detto che, nella fattispecie concreta, non può che essere dichiarata la nullità della notifica del ricorso, eseguita, in primo grado, a mezzo pec direttamente all'indirizzo dell'amministrazione competente e non già presso l' Avvocatura dello Stato.
Ne deriva che, a causa della nullità della notifica, non sanata dalla costituzione della convenuta, il
Giudice di Pace erroneamente ha dichiarato la contumacia della P.A. nel giudizio di primo grado.
Stante la declaratoria di nullità della notifica, deve disporsi la conseguente rimessione, ex art. 354. c.p.c., della presente causa al primo Giudice, onde garantire il rispetto del doppio grado di giudizio.
La presente declaratoria comporta, altresì, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado.
Invero, ex art. 336, comma primo, c.p.c., la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), con conseguente caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse.
Del resto, nell'ottica di un favor decisionale per la cognizione del Giudice superiore, anche l'eventuale rimessione della causa al Giudice di primo grado operata, ex art. 354 c.p.c., dal
Giudice d'appello, non esime quest'ultimo dal pronunciarsi sulle spese del primo grado (ex multis, Cass. Civ. 15360/2010).
Tuttavia, sussistono validi motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto del fatto che, a fronte della nullità del ricorso (rilevabile d'ufficio – effettuata dalla cancelleria del Giudice di Pace di Torre Annunziata), il Giudice di Pace non ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, concorrendo a determinare, con l'omesso rilievo officioso del vizio invalidante, la declaratoria di nullità della sentenza emessa in primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-dichiara la nullità, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., della notifica del ricorso, dell'intero giudizio di primo grado e della sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 5644/2022 depositata in data 27.10.2022, nella causa civile recante R.G. n. 853/2022; pagina 7 di 8 -per l'effetto, rimette la causa al primo giudice, con riassunzione nel termine ex art. 353 c.p.c.;
-compensa interamente le spese di lite del doppio grado di giudizio
Torre Annunziata, così deciso il 18.07.2025
Il Giudice
dott. Emanuela Musi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 6448/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Nicola Garofalo (C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Torre del Greco alla via S. Maria la Bruna 86, giusta procura agli atti
APPELLANTE – appellato incidentale contro
(C.F. rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Pasqualina Forsellino (C.F ) presso il cui studio elettivamente C.F._3
domicilia in San Marzano sul Sarno alla Via A. Gramsci, 157, giusta procura agli atti
- APPELLATA
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
, presso cui ope legis domicilia, in via Armando Diaz 11 C.F._4
APPELLATO – appellante incidentale pagina 1 di 8 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5644/2022 del Giudice di Pace di Torre Annunziata, dott.ssa Rita Iannone, depositata in cancelleria in data 27.10.2022, resa nel giudizio RG n.
853/2022; compensazione delle spese di lite
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
impugnava la sentenza n. 5644/2022 (relativa al procedimento n. 853/2022 Parte_1
R.G.), resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, depositata in cancelleria in data 27.10.2022, con la quale veniva accolta la domanda di primo grado, promossa dallo stesso, di annullamento della cartella esattoriale n 0712020083296438000 per il mancato pagamento delle spese di giustizia relative all'anno 2018 pari ad euro 264,28, evocando in giudizio l' Controparte_1
e il .
[...] Controparte_2
In particolare, con ricorso notificato proponeva opposizione deducendo la mancata notifica dell'invito al pagamento in quanto non era mai stato parte del giudizio pendente presso il
Tribunale di Torino e la mancata notifica della sentenza di condanna n. 3132 del 13.07.2018.
L' e il non si costituivano. Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice di primo grado con sentenza n. 5644/2022 accoglieva la domanda e compensava le spese di lite.
, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 06.12.2022, impugnava Parte_1
la sentenza in ordine alla statuizione delle spese laddove il giudice di prime cure compensava le stesse lamentando la erroneità della sentenza nella parte in cui disponeva la compensazione dei compensi professionali, illogica e mancanza di una valida motivazione, falsa applicazione degli artt. 91-92 e ss cpc.
Concludeva chiedendo di accogliere l'appello e di riformare la sentenza impugnata limitatamente al capo con cui il Giudice di Pace disponeva la compensazione delle spese e per l'effetto chiedeva la condanna sia del primo che del secondo grado di giudizio con attribuzione.
In data 06.03.2023 si costituiva il con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta contenente appello incidentale. Eccepiva: 1) la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio con il . La sentenza impugnata è nulla Controparte_2
perché la controversia non si è svolta nel regolare contraddittorio con il . Controparte_2
E invero, non risulta che l'atto di citazione sia mai stato ritualmente notificato presso all' pagina 2 di 8 Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 144 c.p.c. in relazione all'art. 11 R.D.1611/33; 2) erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha dichiarato l'illegittimità della cartella esattoriale sul presupposto della mancanza di prove relative alla fase prodromica.
Invero è del tutto infondata l'avversa censura avente ad oggetto la mancata notifica del titolo esecutivo, e cioè dell'invito al pagamento di cui all'art 212 del d.p.r. n. 115/2002, considerato che quest'ultima norma non è più in vigore, in quanto abrogata dalla successiva novella del
Legislatore con l'introduzione degli artt. 227 bis e ss. del medesimo testo unico. Di conseguenza,
l'obbligo di notificare l'invito al pagamento, previsto dall' art. 212 del testo unico, deve ritenersi superato per tutte le tipologie di spese elencate nel titolo II bis, tenendo presente la collocazione sistematica dell'art. 227 ter, che è operante per la riscossione delle suddette spese. Le nuove norme sono applicabili ai crediti dell'erario relativi a procedimenti definiti dall' 01.01.2008 ovvero a quelli definiti anteriormente, per i quali, alla data di entrata in vigore, non fosse stato notificato dagli uffici giudiziari l'invito al pagamento di cui al D.P.R. n. 115 del 2002. Pertanto, considerato che la cartella impugnata aveva ad oggetto, per stessa ammissione di parte attrice, crediti scaturenti da “spese di giustizia risalenti all'anno 2018”, ad esse andava certamente applicata la novella appena descritta. Ciò senza contare che, proprio in quanto afferente a spese di giustizia, e non a infrazioni del Codice della Strada, l'avversa domanda andava proposta con atto di citazione ex artt. 615 e 617 c.p.c. e non certo con ricorso ex art. 7 d.lgs 150/11; 3) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso appello principale, chiedeva la condanna della sola al pagamento delle spese di lite. La cartella di Controparte_3
pagamento è atto predisposto dall' ed è, quindi, quest'ultimo a dover Controparte_4
rispondere in ordine ad eventuali suoi vizi. L'eventuale accoglimento dell'avverso gravame non può comportare la condanna alle spese di lite dell'Amministrazione convenuta, atteso che l'eventuale illegittimità della cartella esattoriale è ascrivibile non già a questa, ma all'Agente della
Riscossione e, pertanto, il non può essere considerato soccombente in senso CP_2
sostanziale ai fini della condanna alle spese di giudizio.
Concludeva chiedendo: “in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare la nullità della notifica del ricorso di primo grado e, per l'effetto, dichiarare nulla la sentenza impugnata, rimettendo la causa al primo giudice. In subordine, rigettare la domanda di primo grado, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente riforma della sentenza impugnata. In via pagina 3 di 8 ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello di controparte, condannare la sola al pagamento delle spese di lite”. Controparte_3
In data 27.03.2023 si costituiva l' impugnando l'appello in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto. La decisione emessa in primo grado dal Giudice di Pace di
Torre Annunziata è da ritenersi, giusta e legittima, essendo sufficientemente motivata in rito e nel merito, ed adeguatamente adottata sulla base dei principi sanciti nelle disposizioni di legge che regolano la materia oggetto della controversia. Tenuto conto del valore della causa, e in ragione della emplicità della stessa, considerando anche la “serialità” di tali giudizi, può ritenersi senz'altro corretta la determinazione del compenso effettuata dal Giudice di prime cure.
Concludeva per il rigetto del gravame proposto, in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.
Con ordinanza del 11.03.2025 il Giudice, letto il provvedimento del 20.08.2024 con il quale veniva disposto lo svolgimento dell'udienza del 25.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente comunicato alle parti, preso atto dell'avvenuto deposito delle note da parte del procuratore costituito del , assegnava la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Parte_1
decorrenti dal 30.3.2025.
Deve, innanzitutto, sottolinearsi che i motivi di impugnazione proposti dall'appellante risultano essere adeguatamente esplicitati.
Nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, l'appellante ha l'onere di enucleare specifici motivi rispetto ai quali resta circoscritta la cognizione del giudice. La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata si contrappongano quelle proposte dall'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Non si ravvisa la violazione dell'art. 339 c.p.c., che al comma terzo recita “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”, in quanto Parte_1
pagina 4 di 8 lamenta la diretta violazione del D.M. 10 marzo 2014, N. 55, regolamento recante la Pt_1
determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, disposizione che ben può configurarsi in termini di “norma sul procedimento”, risultando pertanto l'appello proposto conforme all'art. 339 c.p.c..
Va nondimeno esaminato preliminarmente l'appello incidentale proposto dal Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli stante il potenziale carattere assorbente dell'intero decisum.
Reputa il Tribunale che la
contro
-impugnazione esperita dal vada Controparte_2
qualificata in termini di appello incidentale c.d. “autonomo”, intendendosi per tale quello con cui si impugni un capo della sentenza diverso da quello oggetto di appello principale (secondo talune interpretazioni, più recenti, la qualifica riguarderebbe anche l'appello incidentale che verta sulle medesime parti della sentenza di primo grado impugnate con quello principale, ma per motivi diversi: cfr. Cass. Civ., ord. n. 17614/2020). Invero, tale peculiare categoria di appello incidentale si caratterizza per la contestazione di capi della sentenza gravata diversi da quelli censurati con l'appello principale;
nel caso in cui contro la stessa sentenza vengano proposti, nello stesso processo, un appello principale e un appello incidentale non di contro impugnazione, ma contenente doglianze autonome e del tutto indipendenti rispetto al primo, l'appello incidentale, essendo sostenuto da un interesse che non dipende dall'impugnativa principale, viene definito per l'appunto come "improprio o autonomo", in quanto l'appellante incidentale improprio è sollecitato da un autonomo interesse ad impugnare, non accessorio, né subordinato a quello dell'appellante principale (Cass. Civ., sent. n. 781/2023). Per l'appello incidentale, stante la sua peculiare ratio e la connessa attitudine a sopravvivere al venir meno dell'appello principale (a differenza del comune appello incidentale), si richiede il rispetto dei medesimi termini per proporre appello in via principale, ai sensi degli artt. 325 e 327 c.p.c..
Dunque, qualificata correttamente come appello incidentale autonomo, tempestivamente esperito, l'impugnazione attuata da del va accolta in quanto fondata. Controparte_2
Il eccepisce preliminarmente la nullità della sentenza per omessa Controparte_2
integrazione del contraddittorio. Il ricorso di primo grado non è stato ritualmente notificato presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 144 c.p.c. in relazione all'art. 11 R.D. 1611/33.
Il Tribunale osserva. pagina 5 di 8 Va rilevata l'erroneità della decisione di prime cure, nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto correttamente instaurato nei confronti dell'Amministrazione il contraddittorio: ed infatti, come sostiene l'amministrazione appellata e costituita in grado di appello con domanda incidentale, il ricorso è stato erroneamente notificato direttamente in data 21.02.2022 alle ore 13.23.12 all'indirizzo p.e.c. del “prot.dag.@giustiziacert.it”, e non presso Controparte_5
l'Avvocatura dello Stato, tenuta alla rappresentanza ex lege dell'ente, come previsto dagli artt. 144
c.p.c. e 11 R.D. n. 1611/33, con ciò impedendo una rituale costituzione in giudizio.
Sul punto vale rammentare che, ai sensi dell'art. 144 c.p.c., per le notificazioni che devono essere eseguite nei confronti della amministrazioni dello Stato, si osservano le disposizioni delle leggi speciali, che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.
Segnatamente, in base al combinato disposto degli art. 144, comma 1, c.p.c. e 11, comma 3 r.d.
30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall'art. 1 l. 25 marzo 1958, n. 260), tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, vanno notificati, a pena di nullità, a dette amministrazioni ed agli enti presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto abbia sede l'autorità giudiziaria adita.
Del resto, come condivisibilmente rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la notifica dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato….non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza bensì – secondo quanto disposto dalla citata norma – da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria nel caso in cui l'amministrazione si sia costituita” (Cass. Civ. 5212/2008; Cass. Civ. SS.UU. 9654/1997).
Peraltro, tale nullità è rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 11, del r.d. 30 ottobre 1933 n.
1611, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260.
Vieppiù che, “all'interno di una controversia con pluralità di convenuti in qualità di litisconsorti necessari, la nullità dell'atto di citazione o della notifica di esso in primo grado nei confronti di uno soltanto dei litisconsorti, che non si sia costituito, riduce un vizio dell'integrità del contraddittorio in primo grado che può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, ove rilevato, giustifica la rimessione del giudizio al primo giudice, ex art. 354, secondo comma, c.p.c.” (Cass. n. 17519/2003).
pagina 6 di 8 Ciò posto, facendo applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali testé richiamati, va detto che, nella fattispecie concreta, non può che essere dichiarata la nullità della notifica del ricorso, eseguita, in primo grado, a mezzo pec direttamente all'indirizzo dell'amministrazione competente e non già presso l' Avvocatura dello Stato.
Ne deriva che, a causa della nullità della notifica, non sanata dalla costituzione della convenuta, il
Giudice di Pace erroneamente ha dichiarato la contumacia della P.A. nel giudizio di primo grado.
Stante la declaratoria di nullità della notifica, deve disporsi la conseguente rimessione, ex art. 354. c.p.c., della presente causa al primo Giudice, onde garantire il rispetto del doppio grado di giudizio.
La presente declaratoria comporta, altresì, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado.
Invero, ex art. 336, comma primo, c.p.c., la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), con conseguente caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse.
Del resto, nell'ottica di un favor decisionale per la cognizione del Giudice superiore, anche l'eventuale rimessione della causa al Giudice di primo grado operata, ex art. 354 c.p.c., dal
Giudice d'appello, non esime quest'ultimo dal pronunciarsi sulle spese del primo grado (ex multis, Cass. Civ. 15360/2010).
Tuttavia, sussistono validi motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto del fatto che, a fronte della nullità del ricorso (rilevabile d'ufficio – effettuata dalla cancelleria del Giudice di Pace di Torre Annunziata), il Giudice di Pace non ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, concorrendo a determinare, con l'omesso rilievo officioso del vizio invalidante, la declaratoria di nullità della sentenza emessa in primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-dichiara la nullità, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., della notifica del ricorso, dell'intero giudizio di primo grado e della sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 5644/2022 depositata in data 27.10.2022, nella causa civile recante R.G. n. 853/2022; pagina 7 di 8 -per l'effetto, rimette la causa al primo giudice, con riassunzione nel termine ex art. 353 c.p.c.;
-compensa interamente le spese di lite del doppio grado di giudizio
Torre Annunziata, così deciso il 18.07.2025
Il Giudice
dott. Emanuela Musi
pagina 8 di 8