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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/08/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 30.1.2025, all'esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 77/2024
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv.ti Roberto Pierro e Alessandro Ferrini contro
- appellato - Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_2
-
[...] appellati -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 933/2023 del Tribunale di Firenze, giudice del lavoro, pubblicata il 27.10.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La vicenda giudiziaria che oppone la professoressa PT
, docente a tempo indeterminato nella scuola pubblica,
[...] all'amministrazione scolastica (il Controparte_1 merito, l' e l'istituto Controparte_2 comprensivo e che è sottoposta alla cognizione di CP_2 questa Corte in esito all'appello, proposto dalla lavoratrice avverso la sentenza 27.10.2023 del Tribunale di Firenze, può riassumersi nei termini che seguono.
2. L'originaria ricorrente aveva partecipato al concorso, indetto dal il 23.11.2017, per il reclutamento Controparte_1 di dirigenti scolastici, si era collocata utilmente nella relativa graduatoria e aveva quindi sottoscritto con l'amministrazione il contratto di assunzione a tempo indeterminato nei ruoli della dirigenza scolastica della , essendo assegnata CP_2 dal 1.9.2019 all'istituto comprensivo Come disposto CP_2 dalla legge, il contratto prevedeva un periodo di formazione e prova della durata di un anno scolastico.
3. E' pacifico che il 5.8.2020 l'amministrazione avesse comunicato alla dirigente scolastica l'avvio del procedimento relativo al mancato superamento del periodo di prova e che, il successivo 25 agosto, con decreto del direttore generale dell' , avesse CP_2 Controparte_2 effettivamente posto termine al rapporto, ritenendo l'esito negativo dell'esperimento. La lavoratrice era stata di conseguenza reimmessa nel ruolo di provenienza. Il recesso
(doc. 16 dell'amministrazione) era motivato in relazione agli esiti di due indagini ispettive, relativa l'una generalmente all'andamento gestionale dell'istituto (conclusa con CP_2 relazione del 9.7.2020), l'altra avente a oggetto più specificamente le attività di chiusura dell'anno scolastico
2019/2020 presso lo stesso istituto (indagine conclusasi con relazione del 25.6.2020), oltre che sul parere non favorevole al superamento della prova, espresso dal tutor della prof.
[...]
, prof. . PT Per_1
4. La lavoratrice aveva impugnato il recesso davanti al Tribunale di Firenze, assumendone l'illegittimità, innanzi tutto perché ella non avrebbe avuto, nel corso dell'esperimento, alcuna
2 attività di supporto da parte del tutor, che sarebbe stato nominato nel dicembre 2019 e avrebbe preso contatto con lei solo nel marzo dell'anno successivo. Inoltre, secondo la prospettazione attrice, l'amministrazione non avrebbe tenuto conto delle particolari difficoltà incontrate dalla lavoratrice nella gestione dell'istituto a causa dall'emergenza pandemica, come pure delle condizioni svantaggiate della scuola, sita alla periferia di Firenze e priva di personale in numero congruo, delle tensioni createsi con il presidente del consiglio di istituto, nonché delle condizioni di salute della Parte_1 riconosciuta persona portatrice di handicap in condizioni di gravità (è pacifico che l'odierna appellante avesse chiesto inutilmente l'assegnazione a una sede più vicina alla sua residenza, ex lege 104/1992 e che il diniego del ministero sia stato ritenuto legittimo, nel giudizio introdotto dalla lavoratrice per contestarlo).
5. aveva chiesto quindi al Tribunale di: “a) Accertare Parte_1
e dichiarare il positivo superamento del periodo di prova da parte della ricorrente;
b) accertare e dichiarare Parte_1
l'illegittimità / nullità / inefficacia del Decreto Direttoriale del
25.08.2020 (protocollo nr. 389) con cui l'
[...]
disponeva la mancata Controparte_3 conferma in ruolo della ricorrente e per l'effetto la risoluzione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato il 29 agosto 2019, con restituzione al ruolo di provenienza;
-In subordine venga disposto il rinnovo del periodo di prova per ulteriore anno non essendo stato maturato il periodo minimo di sei mesi di effettivo servizio prestato. - In ulteriore subordine venga disposto il risarcimento del danno da quantificarsi nella misura di legge. In ogni caso con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed
3 oltre alle spese successive occorrende e con distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari”.
6. L'amministrazione si era costituita per resistere. Il primo giudice, ascoltati diversi testimoni, respinte le questioni pregiudiziali sollevate dal (non ulteriormente CP_1 coltivate in questo grado), ha respinto nel merito il ricorso, ritenendo che la lavoratrice non avesse assolto all'onere, che le competeva, di dimostrare l'esito positivo della prova. In contrario dalle indagini ispettive del giugno e del luglio 2020 sarebbero emerse significative criticità nei rapporti di
[...]
praticamente con tutte le altre componenti della PT comunità scolastica, come pure ritardi e omissioni, da parte sua, nel compimento di attività dovute (quali la convocazione del consiglio di istituto) e anche nei diversi, e sempre urgenti, adempimenti necessari ad assicurare in qualche misura la continuità della didattica durante la pandemia. Per tali ritardi
(in particolare relativi alla consegna agli allievi dei dispositivi elettronici per la didattica a distanza), oltre che per il compimento di un atto estraneo alla sua competenza
(l'annullamento in autotutela di una seduta del consiglio di istituto), la dirigente scolastica era stata anche disciplinarmente sanzionata e la legittimità della sanzione era stata confermata dal Tribunale di Firenze.
7. Inoltre, secondo il primo giudice, dall'istruttoria testimoniale non sarebbe emersa alcuna prova dell'assenza di supporto e affiancamento da parte del tutor. In contrario sarebbe stato documentato lo svolgimento, da parte di delle Parte_1 attività di accompagnamento e formazione, previste per i dirigenti scolastici neo assunti dal D.M. 956/2019, seppure con le peculiari modalità stabilite dall'amministrazione nel periodo pandemico.
4 8. Sarebbe stato poi raggiunto il periodo minimo di servizio (sei mesi) considerato dalla contrattazione collettivo sufficiente a far ritenere l'esperimento effettivo. Nella specie infatti, secondo il Tribunale, l'amministrazione avrebbe tenuto conto del solo periodo di servizio effettivo, detratti quindi i giorni di assenza della lavoratrice per malattia, mentre sarebbe stata destituita di fondamento la pretesa della ricorrente di neutralizzare, ai fini del superamento della prova, il periodo
1.9.2019-2.3.2020, nel quale, a suo dire, non Parte_1 avrebbe avuto alcun supporto dal tutor, circostanza questa, secondo il Tribunale, smentita dal materiale istruttorio di causa.
9. La lavoratrice impugna la decisione davanti a questa Corte e ne chiede la riforma e quindi l'accoglimento delle conclusioni già svolte in primo grado, affidando le proprie ragioni a un solo, articolato motivo, con cui lamenta che il primo giudice abbia fatto malgoverno del materiale istruttorio in atti.
10. In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente apprezzato le risultanze di causa quanto alla posizione del tutor di il quale non avrebbe mai Parte_1 contattato l'attrice fino al marzo del 2020 (non prestandole quindi alcuna assistenza nella fase di avvio dell'anno scolastico, come invece avrebbe dovuto fare, secondo le previsioni del D.M. 956/2019) e non l'avrebbe poi mai effettivamente supportata, pur a fronte delle difficoltà straordinarie affrontate da tutto il personale scolastico nel periodo pandemico.
11. Il Tribunale non avrebbe poi considerato come l'emergenza pandemica avesse imposto anche diverse modalità di svolgimento delle attività di affiancamento e formative dei dirigenti scolastici neoassunti rispetto a quelle
5 ordinarie, che, secondo la difesa attrice, ne avrebbero limitato l'effettiva utilità.
12. Del pari il primo giudice avrebbe trascurato l'incidenza che aveva avuto, sul lavoro dell'attrice, il contrasto con il presidente del consiglio di istituto. Come pure non avrebbe tenuto in alcun conto le deposizioni, secondo la sua difesa favorevoli alle ragioni della lavoratrice, del DSGA dell'istituto e dell'ispettrice che aveva redatto la relazione del CP_2 giugno 2020, relativa agli adempimenti di chiusura dell'anno scolastico 2019/2020, mentre avrebbe considerato l'esistenza, in danno dell'attrice, di una sanzione disciplinare, la cui legittimità era ancora sub judice.
13. Più generalmente, secondo l'appellante, il parere sfavorevole del tutor, posto dall'amministrazione a fondamento del recesso, sarebbe stato “viziato dalla situazione emergenziale, giacché l'operato della ricorrente” sarebbe stato
“valutato come se si fosse svolto in una situazione lavorativa normale, mentre la dirigente neo assunta” avrebbe affrontato
“novità normative, procedurali, (ad esempio per l'acquisto e la consegna dei dispostivi device), estranee ai corsi di formazione seguiti precedentemente e senza il doveroso supporto” (così testualmente l'atto di appello).
14. L'amministrazione si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia impugnata.
15. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito deve innanzi tutto rilevarsi come costituisca affermazione consolidata in giurisprudenza quella secondo cui
“nel corso del periodo di prova ciascuna delle parti è libera di recedere dal contratto di lavoro senza obbligo di preavviso e di motivazione: in caso di licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova incombe al lavoratore stesso, che
6 deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale stabilita dall'art. 2697
c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova” (Cass. 14 ottobre 2009, n.
21784; Cass. 18 gennaio 2017, n. 1180; Cass. nn. 18268 e
31159 del 2018; Cass. n. 23927 del 2020 e da ultimo Cass.
13514/2024).
16. Un principio che si applica anche nell'impiego pubblico, nonostante la contrattazione di comparto obblighi le pubbliche amministrazioni a motivare il recesso nel periodo di prova. Secondo la Corte di legittimità infatti “anche il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione deve allegare e provare l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, restando escluso che l'obbligo di motivazione contrattualmente previsto possa far gravare l'onere della prova sul datore di lavoro e che la valutazione discrezionale dell'amministrazione possa essere oggetto di un sindacato tale da omologare il mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo” (così Cass. 26679/2018, citata anche dal
Tribunale).
17. Facendo applicazione di tali principi nella specie, deve rilevarsi come neppure l'attrice alleghi che vi sia stato, a fondamento del recesso, un motivo illecito o estraneo all'esperimento, così che ella era certamente onerata di provare di avere superato positivamente la prova o di non averla potuta in effetti sostenere, in ragione dell'inadeguatezza
7 delle modalità con cui l'amministrazione aveva inteso svolgerla.
18. Ora la seconda evenienza certamente non risulta, dato che la prova si è svolta per almeno sei mesi di servizio effettivo
(depurato cioè delle assenze per malattia) e ha avuto a oggetto le attività proprie del profilo professionale attribuito a
[...]
: l'esperimento mirava a saggiare l'adeguatezza della PT prestazione della lavoratrice alle mansioni di dirigente scolastico e quelle mansioni sono state da lei certamente svolte, per quanto in una situazione di fatto del tutto eccezionale, quale quella determinata dalla pandemia da
Covid 19.
19. Deve allora valutarsi piuttosto se, alla luce delle risultanze di causa, possa dirsi che la prova sia stata superata. Sul punto il collegio concorda sulla conclusione raggiunta dal Tribunale e ritiene che non vi sia prova in atti dell'esito positivo dell'esperimento.
20. In contrario, soprattutto dalla relazione ispettiva del
9.7.2020 (allegato 13 del ), emergono criticità CP_1 significative nella gestione dell'istituto scolastico da parte di
. Si legge infatti nella relazione ispettiva che “Tutte Parte_1 le figure istituzionali interne alla scuola concordano sostanzialmente nel segnalare le criticità della gestione amministrativa e istituzionale della Dirigente Scolastica;
in particolare tutti i collaboratori del Dirigente Scolastico, tutte le
Funzioni Strumentali e i referenti, …. Dalle componenti interne
(48 docenti, 386 genitori, Presidente del CdI, Presidente del
Comitato Genitori) sono pervenute considerazioni sulla difficile situazione creatasi. IL DSGA ha segnalato criticità della DS relative a regolamento e compiti del CdI, ritenendo che dovrebbe farsi affiancare da un DS con almeno 5 anni di esperienza. I
8 rappresentanti degli enti locali (Presidente del Quartiere 5) hanno manifestato forte preoccupazione per la gestione della scuola e per l'indebolimento del forte legame con il territorio stabilito nelle precedenti gestioni, a causa della gestione amministrativa e istituzionale della DS De Angelis. Emerge una preoccupazione diffusa sia da parte delle componenti interne che da parte degli enti locali competenti al fine di avere un interlocutore certo e stabile ai fini della progettazione della riapertura delle attività scolastiche di settembre. Sono emerse criticità documentate della Dirigente Scolastica in relazione all'esercizio delle competenze gestionali, organizzative, relazionali e per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane, delle competenze concernenti i rapporti con la comunità scolastica, con gli organi collegiali, il territorio ed i referenti istituzionali, delle competenze concernenti l'analisi della realtà scolastica di assegnazione, nonché della progettazione delle iniziative volte al suo consolidamento e miglioramento”.
21. E le dichiarazioni allegate alla relazione (si vedano in particolare quelle del vice preside e del prof. , Per_2 Per_3 animatore digitale) danno evidenza di questa conclusione, in particolare della difficoltà di docenti e insegnanti di comunicare con la dirigente scolastica (che sarebbe stata disponibile solo su appuntamento e in un solo giorno la settimana), della sua assenza in occasione di momenti qualificanti per l'organizzazione scolastica (come gli Open day), ma anche nella vita quotidiana degli studenti e delle studenti, sia prima che durante il lock down, dell'adozione, da parte sua, di adempimenti e formalità cui era obiettivamente difficile conformarsi per molte famiglie di studenti in una scuola di periferia, particolarmente per quelle più svantaggiate, molte delle quali straniere e specie durante il
9 lock down (così per esempio la determinazione della dirigente di richiedere alle famiglie, ai fini della consegna dei dispositivi elettronici per la didattica a distanza, dichiarazioni da stampare e inviare su moduli redatti solo in italiano, senza considerare il fatto che, nell'ambito della comunità scolastica dell'istituto molte famiglie non disponessero di mezzi CP_2 per la stampa e senza seguire la prassi, in essere nella scuola, di scrivere, le comunicazioni per le famiglie anche in lingua cinese, data la composizione di quella comunità). Come pure da quelle dichiarazioni risulta l'estrema variabilità e imprevedibilità della determinazioni di che Parte_1 rendevano complicato il lavoro dei suoi collaboratori e anche i rapporti con i genitori (così ancora le dichiarazioni di e Per_2
), il rapporto conflittuale con il presidente del collegio Per_3 dei docenti (ammesso dalla stessa appellante), esitato nell'adozione di un provvedimento, l'annullamento di una seduta del collegio, che è pacifico non rientrasse nelle sue competenze. Ed è pure pacifico che l'attrice sia stata sanzionata disciplinarmente per questo, come pure per avere ritardato la consegna agli allievi, che ne avevano bisogno, dei dispositivi indispensabili per la didattica a distanza e di cui la scuola disponeva.
22. La relazione ispettiva rivela quindi una conflittualità diffusa della dirigente con le diverse componenti della comunità scolastica, più grave in quanto, nelle dichiarazioni da lei rese all'ispettore, l'attrice non sembrava consapevole di una simile criticità.
23. Analoga conclusione si rinviene poi anche nella relazione del giugno 2020 (doc. 14 dell'amministrazione), diretta alla verifica delle attività di chiusura dell'anno scolastico 2019/2020 presso la scuola che pure dà CP_2
10 conto di un clima interno di conflittualità e delle difficoltà di rapporto della dirigente scolastica con l'amministrazione locale.
24. Pare allora al collegio che da entrambe le indagini ispettive emerga l'evidenza di deficit molto significativi nella prestazione dell'odierna appellante (si pensi solo alla determinazione di annullare una seduta del collegio dei docenti, che rivela una conoscenza quanto meno approssimativa della regolamentazione dell'istituto, ma anche alla vicenda della documentazione necessaria alla consegna dei tablet, con una certa evidenza espressiva di una sostanziale incomprensione delle condizioni reali delle famiglie e degli studenti). Deficit che non vi è alcuna prova potessero essere impediti dall'attività di supporto del tutor, di cui dice l'appellante (attività che è comunque di ausilio a soggetti che, pur privi di esperienza, hanno comunque superato un concorso per l'accesso al ruolo dei dirigenti scolastici e si presume abbiano di conseguenza una conoscenza adeguata della normativa scolastica).
25. Sul punto peraltro merita aggiungere come, atteso il regime dell'onere della prova che governa la fattispecie di causa, non fosse certo l'amministrazione a dover dimostrare la “solerzia” (così testualmente l'atto di appello) dell'attività del tutor, ma semmai la prof. a dover provare di avere Parte_1 concretamente richiesto il suo ausilio, senza esito, circostanza questa che non è nemmeno allegata.
26. Infine, pare al collegio che le criticità rilevate attengano ad aspetti della prestazione dell'attrice (le competenze, ma anche le modalità di relazione con le diverse componenti della comunità scolastica) di obiettiva insufficienza, che la situazione straordinaria rappresentata dalla pandemia può
11 aver rivelato con più evidenza, ma che non appaiono legate a quella contingenza e come tali l'amministrazione le ha correttamente valutate.
27. Come pure correttamente ha tenuto conto delle condizioni di salute dell'attrice, per come documentate, neutralizzando i periodi di assenza, ai fini dell'esito dell'esperimento.
28. L'appello è quindi infondato e va respinto, confermandosi integralmente la decisione impugnata.
29. Le spese del grado, come infra liquidate, seguono la soccombenza.
30. Deve infine dichiararsi che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR 30.5.2002
n. 115, introdotto dall'art.1, comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado, che liquida in € 3.473,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. Dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art.1, comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
12