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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/07/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3809/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Civitavecchia, Parte_1 C.F._1 via Doria n. 24, con l'avv. TAGLIAFERRI PAOLO ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 La Spezia con l'avv.
ORNATI ANDREA ( e l'avv. ZURLO RAFFAELE, dai quali C.F._3 rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 952/2022, emesso Parte_1 dal Tribunale di Civitavecchia il 14.9.2022, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di quale cessionaria, della somma di € 18.035,40, oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio, in virtù del rapporto contrattuale n. 314521.
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto nel decreto ingiuntivo sono riportati dati identificativi (data di nascita e codice fiscale) diversi dai propri.
Si è costituita eccependo la nullità dell'atto di citazione in opposizione per Controparte_1 difetto dei requisiti di cui all'art. 163 comma III nn. 3) e 4) c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione.
Con ordinanza del 31.1.2023, è tata convessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
le parti hanno espletato il tentativo di mediazione con esito negativo e la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 27.3.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, va anzitutto rigettata l'eccezione preliminare di nullità della citazione spiegata dalla convenuta.
Infatti, l'art. 164 comma IV c.p.c. prevede la nullità della citazione qualora sia omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda ovvero se manca l'esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa.
Nel caso di specie, parte attrice individua correttamente il petitum (revoca del decreto ingiuntivo) e la causa petendi dell'opposizione (difetto di legittimazione passiva), consentendo alla controparte di spiegare compiutamente le proprie difese nel merito.
L'eventuale mancata allegazione di circostanze di fatto da cui desumere la fondatezza della domanda, come sostenuto dalla convenuta, ove riscontrata, non si risolverebbe in una questione di nullità della domanda, bensì in una questione di merito determinando il rigetto della domanda stessa.
3. Sempre in via preliminare, va ricordato che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
La questione sollevata dall'opponente, relativa alla difformità tra i dati personali del debitore indicati nel ricorso e nel decreto ingiuntivo rispetto ai propri, se intesa da un punto di vista meramente formale, non vale dunque a condurre alla revoca del decreto opposto, dovendosi comunque procedere al vaglio della sussistenza della pretesa creditoria avanzata.
4. Nel merito, la questione controversa riguarda la riconducibilità del contratto di finanziamento sotteso al ricorso monitorio alla persona dell'odierno opponente, atteso che i dati identificativi del debitore inseriti in contratto non corrispondono a quelli dell'odierno opponente, con riferimento al codice fiscale e alla data di nascita.
In particolare, il codice fiscale risulta indicato in , in luogo di C.F._4 quello corretto , e la data di nascita risulta indicata nel 6.10.1962 in luogo C.F._1 di quella corretta 16.10.1962.
Ciò posto, nonostante l'evidente errore da cui risulta affetto il contratto, va osservato che non può porsi in dubbio il fatto che l'odierno opponente lo abbia comunque sottoscritto e ne abbi dato esecuzione: invero, l'opponente non ha disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto, che quindi deve ritenersi a lui attribuibile, né ha negato di aver beneficiato dell'erogazione del prestito.
Inoltre, egli risulta aver ricevuto l'atto di messa in mora presso il proprio indirizzo di residenza, correttamente indicato in contratto, senza aver sollevato contestazioni.
Nessun rilievo è stato poi sollevato in ordine al quantum ingiunto.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 952/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 14.9.2022, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di lite, che liquida in € 2.547,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 9 luglio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3809/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Civitavecchia, Parte_1 C.F._1 via Doria n. 24, con l'avv. TAGLIAFERRI PAOLO ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 La Spezia con l'avv.
ORNATI ANDREA ( e l'avv. ZURLO RAFFAELE, dai quali C.F._3 rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 952/2022, emesso Parte_1 dal Tribunale di Civitavecchia il 14.9.2022, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di quale cessionaria, della somma di € 18.035,40, oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio, in virtù del rapporto contrattuale n. 314521.
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto nel decreto ingiuntivo sono riportati dati identificativi (data di nascita e codice fiscale) diversi dai propri.
Si è costituita eccependo la nullità dell'atto di citazione in opposizione per Controparte_1 difetto dei requisiti di cui all'art. 163 comma III nn. 3) e 4) c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione.
Con ordinanza del 31.1.2023, è tata convessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
le parti hanno espletato il tentativo di mediazione con esito negativo e la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 27.3.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, va anzitutto rigettata l'eccezione preliminare di nullità della citazione spiegata dalla convenuta.
Infatti, l'art. 164 comma IV c.p.c. prevede la nullità della citazione qualora sia omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda ovvero se manca l'esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa.
Nel caso di specie, parte attrice individua correttamente il petitum (revoca del decreto ingiuntivo) e la causa petendi dell'opposizione (difetto di legittimazione passiva), consentendo alla controparte di spiegare compiutamente le proprie difese nel merito.
L'eventuale mancata allegazione di circostanze di fatto da cui desumere la fondatezza della domanda, come sostenuto dalla convenuta, ove riscontrata, non si risolverebbe in una questione di nullità della domanda, bensì in una questione di merito determinando il rigetto della domanda stessa.
3. Sempre in via preliminare, va ricordato che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre
2 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
La questione sollevata dall'opponente, relativa alla difformità tra i dati personali del debitore indicati nel ricorso e nel decreto ingiuntivo rispetto ai propri, se intesa da un punto di vista meramente formale, non vale dunque a condurre alla revoca del decreto opposto, dovendosi comunque procedere al vaglio della sussistenza della pretesa creditoria avanzata.
4. Nel merito, la questione controversa riguarda la riconducibilità del contratto di finanziamento sotteso al ricorso monitorio alla persona dell'odierno opponente, atteso che i dati identificativi del debitore inseriti in contratto non corrispondono a quelli dell'odierno opponente, con riferimento al codice fiscale e alla data di nascita.
In particolare, il codice fiscale risulta indicato in , in luogo di C.F._4 quello corretto , e la data di nascita risulta indicata nel 6.10.1962 in luogo C.F._1 di quella corretta 16.10.1962.
Ciò posto, nonostante l'evidente errore da cui risulta affetto il contratto, va osservato che non può porsi in dubbio il fatto che l'odierno opponente lo abbia comunque sottoscritto e ne abbi dato esecuzione: invero, l'opponente non ha disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto, che quindi deve ritenersi a lui attribuibile, né ha negato di aver beneficiato dell'erogazione del prestito.
Inoltre, egli risulta aver ricevuto l'atto di messa in mora presso il proprio indirizzo di residenza, correttamente indicato in contratto, senza aver sollevato contestazioni.
Nessun rilievo è stato poi sollevato in ordine al quantum ingiunto.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 952/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 14.9.2022, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di lite, che liquida in € 2.547,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 9 luglio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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