Sentenza 31 luglio 2006
Massime • 2
A norma dell'art. 384, primo comma cod. proc. civ., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche se nel frattempo sono intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità. D'altra parte, anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dal principio di diritto precedentemente enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al già enunciato principio di diritto risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "jus superveniens", comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Non si ha omessa pronuncia qualora la sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, emessa in primo grado, sia impugnata solo in relazione all'ammontare del debito, e tale ammontare sia diversamente rideterminato dalla sentenza di appello in una somma maggiore o minore senza contenere anche la pronuncia di condanna del debitore al pagamento. In questo caso, infatti, le due sentenze si integrano l'una con l'altra, dovendo complessivamente essere intese come sentenza di condanna al pagamento della maggior somma liquidata dal giudice di secondo grado.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 22679 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 11/08/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 11/08/2021), n.22679 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TORRICE Amelia – Presidente – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. TRICOMI Irene – Consigliere – Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere – Dott. BELLE' Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13053-2015 proposto da: C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 36, presso lo studio dell'avvocato SIMONA GHIONNI, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELE SALVATORE; – ricorrente – contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2006, n. 17442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17442 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere -
Dott. FEDERICO VA - Consigliere -
Dott. LEVI UL - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI SP, DI AR NC, DI AR ND, DI AR BE elettivamente domiciliati in Roma, via della Giuliana n. 73, presso l'avv. Massimo Antinucci, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DI AR NI e DI AR IU, elettivamente domiciliati in Roma, via Innocenzo XI n. 8, presso l'avv. Alberto Galati, e rappresentati e difesi giusta delega in atti dall'avv. Carla Salvatori;
- controricorrenti ricorrenti incidentali -
nonché
DI AR NA
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione specializzata agraria, n. 4396 del 16.12.2002 - 7.2.2003. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 maggio 2006 dal Relatore Cons. dott. Sabatini Francesco;
Udito l'avv. Salvatori per i controricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marinelli Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento p.q.r. del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 28.11.1988 la sezione specializzata agraria del Tribunale di Civitavecchia, provvedendo, per quel che qui ancora interessa, sulla domanda riconvenzionale proposta da VA Di AR e SE Di AR, affittuari di un fondo rustico, nei confronti dei concedenti Di AR UL CE ed Di AR AL nonché di CE NI, condannò costoro al pagamento di L. 23.044.800 a titolo di premio di coltivazione non. percepito, e di ulteriori L. 42.820.617, oltre interessi legali, avendo accertato che, a partire dall'annata agraria 1963-64, gli attori in riconvenzione avevano pagato un canone superiore al dovuto.
La sentenza del 3.6.1993, con la quale la sezione specializzata agraria della Corte di appello aveva respinto l'impugnazione proposta dai medesimi affittuari avverso la suindicata decisione, fu cassata con rinvio da questa Corte la quale - accolto, con sentenza n. 2282/96, il primo motivo del ricorso degli stessi, e respinto invece il ricorso incidentale dei concedenti affermò che la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 429 c.p.c. in tema di rivalutazione ed interessi deve essere osservata anche nelle controversie relative a rapporti di affitto a coltivatore diretto di cui all'art. 409 c.p.c., n.
2. Con sentenza n. 3908/96 del 6.12.1996-24.3.1997 la sezione specializzata agraria della stessa Corte di appello, giudice del rinvio, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Civitavecchia sopra menzionata, condannò i concedenti al pagamento delle somme di cui al dispositivo di detta sentenza, rivalutate, secondi gli indici Istat, quella per restituzione premio di produzione dal 28.11.1998 e quella per differenze canoni versati a decorrere dai singoli versamenti.
Con sentenza n. 11856/98 del 23.11.1998 questa Corte, accolti i primi tre motivi del ricorso proposto da VA Di AR e SE Di AR avverso tale decisione, la cassò con rinvio osservando che la decisione impugnata aveva bensì rivalutato la somma liquidata dal Tribunale, ma non aveva tuttavia applicato il principio di diritto enunciato da questa Corte giacché non aveva proceduto al calcolo della rivalutazione e degli interessi con decorrenza dalla data di maturazione del credito.
Con sentenza n. 4396/02 del 6.12.2002 - 7.2.2003 la medesima sezione specializzata agraria della Corte di appello di Roma, giudice del rinvio, ha determinato in L. 111.000.000 (pari ad Euro 57.330/00) il credito dei conduttori, oltre interessi legali a decorrere dalla stessa sentenza al saldo.
Premesso che il giudizio era limitato al solo mancato conferimento dei premi di produzione, la Corte ha accertato, facendo propria la consulenza tecnica a tal fine disposta, che detto credito ascendeva, con la rivalutazione e gli interessi legali, a L. 309.824.730, da ridurre a L. 228.071.570 in considerazione degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado e relativi interessi e rivalutazione.
Da tale somma dovevano essere ulteriormente detratte L. 122.711.937, pari alla somma di L. 42.820.617, di cui sopra, e relativi interessi e rivalutazione.
Il saldo creditorio di L. 105.359.633 doveva essere elevato a L. 111.000.000 in considerazione dell'ulteriore deprezzamento monetario e degli interessi legali maturati dopo l'accertamento peritale.
Per la cassazione di tale decisione ER CO e CO, ES e CE Di AR, eredi di Di AR UL CE, hanno proposto ricorso, affidato a quattro motivi VA e SE Di AR resistono con controricorso e contestuale ricorso incidentale affidato a tre motivi . Con ordinanza del 24 ottobre 2005 la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di AL Di AR.
L'adempimento risulta adempiuto ma l'intimato non ha svolto attività difensiva. I ricorrenti principali hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, iscritti con numeri di ruolo diversi, devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.) perché investono la medesima sentenza.
2. Con il primo motivo del proprio ricorso i ricorrenti principali nel dedurre "violazione dell'art. 2033 c.c., art. 1224 c.c., comma 2, art. 2697 c.c., comma 1, c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
3 - ripetizione del premio di coltivazione. Indebito.
Maggior danno non provato. Non si applica la rivalutazione", osservano di aver chiesto al giudice del - secondo - rinvio di non conformarsi al principio di diritto enunciato da questa Corte con le citate sentenze n. 2282/96 e n. 11856/98 essendo stato esso successivamente abbandonato dalla medesima Corte con le sentenze n. 15033 del 2001 e n. 11259 del 2002, e chiedono conclusivamente dichiararsi non applicabile alla specie l'art. 429 c.p.c., comma 3. Con il quarto (erroneamente indicato come VI) motivo del medesimo ricorso i ricorrenti, nell'allegare "violazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
3 - interessi non dovuti dalla maturazione del credito ma decorrenti dalla domanda giudiziale", osservano che la sentenza impugnata ha liquidato gli interessi sul credito rivalutato con decorrenza dalla data di maturazione - coincidente, annata per annata, con il giorno in cui il premio era stato pagato - invece che dalla data della domanda riconvenzionale (dicembre 1973), e richiamano al riguardo le stesse sentenze n. 15033/01 e n. 11259/02 di questa Corte. I due motivi - i quali, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente - sono inammissibili.
La citata sentenza n. 2282/96 di questa Corte, nell'accogliere il primo motivo del ricorso proposto dagli odierni controricorrenti avverso la sentenza del 1993 della Corte di appello romana, osservò infatti che essa aveva errato "nell'escludere l'applicabilità al rapporto in questione della norma sulla rivalutazione monetaria stabilita dal terzo comma dell'art. 429 c.p.c. e, conseguentemente, nel non procedere, anche d'ufficio, a tale attribuzione in base al calcolo prescritto dall'art. 150 disp. att. c.p.c.", e quindi, nel dichiarare assorbiti gli altri motivi dello stesso ricorso, aggiunse tra l'altro che "l'applicazione dell'art. 429 c.p.c., comma 3, comporta, d'ufficio, l'attribuzione non solo della rivalutazione monetaria ma anche degli interessi sul credito rivalutato, a far tempo dalla maturazione del credito stesso". Ai principi di diritto così enunciati - e poi ribaditi dalla pure citata sentenza n. 11856/98 di questa Corte - si è attenuta la decisione ora impugnata, e la pretesa dei ricorrenti, basata su un diverso e successivo orientamento giurisprudenziale, è, come già accennato, inammissibile, giacché, a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 1, l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi anche se nel frattempo siano intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità . Ugualmente la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunciata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dal medesimo principio di diritto precedentemente enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo neppure sulla base di un nuovo orientamento della stessa Corte (in tal senso, Cass., n. 12701 del 1999), salvo che - ma tale profilo non viene nella specie in considerazione - la norma da applicare in relazione al già enunciato principio di diritto risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens, comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Cass. n. 14022 del 2002; vedasi anche, da ultimo, Cass. n. 6208 del 2004).
3. Con il secondo e terzo motivo, strettamente connessi e, pertanto, da esaminare congiuntamente, i ricorrenti principali, nel denunciare la violazione dell'art. 1176 c.c., art. 1224 c.c., comma 2 e art. 1277 c.c., comma 1, l'impossibilità di rivalutazione di un debito estinto nonché vizi di motivazione, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui - in adesione alla disposta c.t.u., ed accertato in complessive L.
4.750.852 l'ammontare del premio di coltivazione dovuto ai conduttori per ciascuna annata agraria dal 1956 al 1963 - lo ha rivalutato a L. 94.269.000 fino alla data di deposito della c.t.u. (gennaio 2001), ed ha quindi sottratto da tale importo le somme pagate dai concedenti nel 1989 e nel 1998 ed anch'esse rivalutate fino alla stessa data: osservano infatti che la somma rivalutata di L. 24.044.800, liquidata nel 1988 dal Tribunale di Civitavecchia, fu da loro pagata l'8 gennaio 1989, e che la somma liquidata nel 1997 dalla Corte di appello fu pagata il 6 agosto 1998, e sostengono che i crediti, così estinti, non potevano essere rivalutati. Le censura sono in parte inammissibili ed in parte infondate perché da un lato si pongono nuovamente in contrasto, pur sotto diverso profilo, con il principio di diritto enunciato dalla più volte citata sentenza rescindente, e dall'altro sono contraddette dalla ampia ed analitica consulenza tecnica, che la Corte territoriale ha recepita e fatta propria.
Dire infatti, come fanno i ricorrenti, che il pagamento, da essi effettuato, delle somme riconosciute da loro dovute dalle sentenze di merito di cui sopra equivale alla estinzione dei relativi debiti, è come dire che gli ulteriori gradi di giudizio, attivati dagli affittuari al fine di ottenere una liquidazione di importo maggiore, sono stati del tutto vani, laddove costoro sono invece risultati vittoriosi (sentenze n. 2282/96 e n. 11856/98 di questa Corte) sulla base dei già richiamati e non più contestabili principi di diritto, dei quali la sentenza ora gravata ha fatto retta applicazione, giovandosi, in punto di quantificazione, della espletata c.t.u.
4. Con il primo motivo del proprio ricorso i ricorrenti incidentali addebitano alla sentenza impugnata omessa pronuncia nel punto in cui il relativo dispositivo ha determinato in L. 111 milioni l'importo del loro credito, senza pronuncia di condanna, da loro richiesta nelle precisate conclusioni, al pagamento di tale somma.
La censura è infondata: la condanna era stata infatti già pronunciata dalla sentenza di primo grado, che è stata riformata dalla decisione ora impugnata nel solo punto, l'unico che era in discussione, relativo all'importo dovuto, talché le due pronunce si integrano tra loro e devono complessivamente essere intese come sentenza di condanna al pagamento della maggior somma liquidata dal giudice del - secondo - rinvio. In tal senso, del resto, aveva già deciso la sentenza n. 11856/98 di questa Corte, la quale aveva appunto rimesso a detto giudice la sola determinazione (pag. 12) dell'importo dovuto agli affittuari.
5. Con il secondo motivo del proprio ricorso i ricorrenti incidentali - sulla premessa che la sentenza impugnata ha deciso sul solo credito concernente il mancato conferimento dei premi di produzione, e che tale credito rivalutato è stato legittimamente determinato in L. 228.071.570 al netto delle somme riguardo ad esso versate dai concedenti ed anch'esse attualizzate addebitano alla stessa sentenza contraddittoria ed illogica motivazione nel punto in cui essa ha poi sottratto da tale importo la somma di L. 42.820.617, e relativi accessori, osservando che tale importo si riferisce al diverso e non più in discussione credito di restituzione di canoni pagati in eccesso.
La censura è fondata.
Deve premettersi che la sentenza ora impugnata ha precisato (a pag. 8) - ed il punto non forma oggetto di doglianze - che il giudizio di rinvio riguardava il solo mancato conferimento dei premi di produzione e non anche la differenza dei canoni pagati in misura eccedente.
Orbene, l'importo determinato dalla stessa sentenza in L. 228.071.570, che i predetti ricorrenti reputano legittimo, è stato erroneamente poi ridotto a L. 105.359.633, giacché da esso è stato indebitamente sottratto l'importo rivalutato di L. 66.226.366, di cui alla tabella n. 5 della c.t.u., e relativi interessi di L. 56.485.571: indebitamente perché la somma di L. 42.820.617, rivalutata appunto in L. 66.226.366 (con i relativi interessi conteggiati) è stata bensì corrisposta dai concedenti, ma al diverso titolo di "differenza degli equi canoni pagati in più dal 1964 in poi", come la stessa relazione di consulenza precisa a pagina 5, diverso titolo che non poteva pertanto venire in considerazione essendo il giudizio di rinvio limitato ai soli premi di coltivazione.
6. Il terzo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. ed investe la disposta compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio, escluso quello del secondo rinvio, per il quale è stata pronunciata condanna della parte soccombente.
Il motivo è inammissibile perché attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, del quale è stata data sufficiente motivazione.
7. L'accoglimento del solo secondo motivo del ricorso incidentale comporta la cassazione, in parte qua, della sentenza impugnata, peraltro senza rinvio potendosi provvedere, ex art. 384 c.p.c., comma 1 seconda parte, alla decisione nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti.
La somma come sopra effettivamente dovuta di L. 228.071.570, ed erroneamente ridotta a L. 105.359.633, è stata poi definitivamente fissata in L. 111 milioni in via equitativa in considerazione del deprezzamento monetario e degli interessi legali maturati dopo l'accertamento peritale.
Orbene, applicando gli stessi criteri equitativi, che non formano oggetto di ricorso, adottati dalla sentenza impugnata nel calcolare tale ultimo aumento di L. ( 111.000.000 - 105. 359.6 33) 5.640.367, il credito in questione va elevato, fino alla data odierna, a L. 240.000.000 (pari ad Euro 123.949,65), somma dalla quale, in sede esecutiva, andranno detratte le ulteriori somme, eventualmente versate dai concedenti dopo la sentenza impugnata, con la rivalutazione e gli interessi legali.
Il rigetto del ricorso principale e di due dei tre motivi di quello incidentale comporta l'equa compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte
riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale nonché il primo e terzo motivo del ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale, cassa in relazione, senza rinvio, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, determina in L. 240.000.000 (pari ad Euro 123.949,65) l'importo della condanna di cui alla sentenza impugnata;
compensa le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, l'11 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2006