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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4824 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4298/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4298/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio ELavv. LUCA Parte_1 C.F._1
DONATI (p.e.c. ) Email_1
-attore-
contro
(C.F. , con il patrocinio ELavv. FABRIZIO Controparte_1 P.IVA_1
BENINTENDI (p.e.c. e ALESSANDRO Email_2
MARSICO (p.e.c. Email_3
e nei confronti di
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
-convenuti-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertate le circostanze di cui in narrativa e previe le declaratorie tutte del caso
- in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva ELopposto atto di precetto ex art. 615 c.p.c. sussistendone i gravi motivi per come esposto in narrativa;
- in via principale e nel merito, accogliere la presente opposizione ai sensi ELart. 615 c.p.c. e, per
l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il precetto opposto alla luce ELintervenuto estinzione per prescrizione ex art. 2880 c.c. ELipoteca;
- sempre in via principale e nel merito, accertata l'intervenuto estinzione per prescrizione ELipoteca ex art. 2880 c.c., ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di cancellare l'ipoteca iscritta in favore di sugli immobili di cui in premessa. CP_1
Riservata una più articolata difesa ed ogni istanza istruttoria alle memorie all'uopo destinate.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra dedotti,
In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione ELefficacia esecutiva ELatto di precetto qui opposto in quanto infondata e sprovvista dei presupposti di cui all'art. 624 c.p.c.;
In via principale: rigettare l'opposizione avanzata dalla sig.ra siccome del tutto CP_3 destituita di fondamento, tanto in fatto che in diritto. Con riserva di dedurre, replicare e documentare nei termini di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
pagina 2 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
L'odierna attrice è proprietaria di tre unità immobiliari site a Parte_1
Cernusco Sul Naviglio, Via Firenze 22 e Via Lomellina 14, identificate catastalmente al foglio 49, part. 52, sub. 2-501-502. Gli immobili in questione sono stati edificati sul terreno in comproprietà tra la e l'ex marito e, all'epoca, ricadevano nella Pt_1 Controparte_4 comunione legale tra i due coniugi.
Nel lontano 1994, sulla quota di comproprietà di è stata iscritta Controparte_4 ipoteca giudiziale da parte della CA CO IL, in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 30903 del 9.07.1993.
Nel 1995, i due coniugi si sono separati consensualmente, prevedendo in quella sede il trasferimento della quota di comproprietà del marito alla moglie. La separazione è stata omologata dal Tribunale di Milano con provvedimento del 3.11.1995, trascritto in data
20.11.1995 (doc. 2 attrice).
Con atto di precetto notificato ai sensi ELart. 140 c.p.c. in data 8.01.2025,
[...]
in qualità di cessionaria del credito portato dal citato decreto ingiuntivo, ha CP_1 intimato al Ministero ELMI , quale erede universale di Controparte_2 [...] ex art. 586 c.c., il pagamento della somma di € 39.033,12. Con il medesimo atto, CP_4 ha preannunciato il pignoramento ex art. 602 c.p.c. dei predetti immobili attualmente di proprietà esclusiva di Parte_1
Con l'atto di citazione introduttivo di questo giudizio, notificato il 28.01.2025 a
[...]
.A. e al la ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, CP_5 CP_6 Pt_1 comma I c.p.c., eccependo l'intervenuta prescrizione ex art. 2880 c.c. ELipoteca vantata sugli immobili oggetto di esecuzione.
Con il decreto ex art. 171-bis c.p.c., il giudice ha dichiarato contumaci i convenuti e disposto il mutamento del rito ordinario in rito semplificato. Nondimeno, nel termine concesso per le memorie integrative, si è costituita tardivamente in Controparte_1 giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree. In particolare, deduce:
1) l'inapplicabilità del regime prescrizionale ELart. 2880 c.c., non potendosi qualificare l'attrice come “terza acquirente” ai sensi della norma citata;
2) in ogni caso, l'interruzione della prescrizione avvenuta in forza delle diverse procedure esecutive immobiliari coltivate sino almeno al 2007.
All'udienza EL11.06.2025, parte attrice ha eccepito la tardività della costituzione e ha chiesto la condanna della convenuta ai sensi ELart. 96 c.p.c.. Alla stessa udienza, la causa
è stata immediatamente trattenuta in decisione.
2.- Sull'applicabilità ELart. 2880 c.c.
pagina 3 di 6 In via preliminare, si pone la questione circa l'applicabilità o meno del regime prescrizionale previsto dall'art. 2880 c.c., che prevede una deroga all'imprescrittibilità del diritto di ipoteca a tutela del terzo acquirente del bene gravato. Più specificatamente, la norma stabilisce che, in ordine ai beni acquistati dai terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione entro il termine di venti anni, decorrenti dalla data di trascrizione del titolo di acquisto, salvo l'intervento di cause sospensive o interruttive.
Nel caso di specie, parte convenuta contesta l'applicabilità della disposizione in esame, sia perché l'acquisto in sede di separazione consensuale non sarebbe avvenuto a titolo oneroso, sia perché il coniuge in comunione dei beni non sarebbe a tutti gli effetti un
“terzo” rispetto al dante causa.
Il Tribunale ritiene che l'interpretazione offerta dalla convenuta non sia condivisibile, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto previsto per altri istituti
(emblematica la disciplina ELazione revocatoria), l'art. 2880 c.c. non distingue fra acquisti a titolo oneroso e acquisti a titolo gratuito ai fini della sua operatività.
In secondo luogo, la ratio della deroga al principio di imprescrittibilità del diritto reale di garanzia in esame va rinvenuta nell'esigenza di favorire la circolazione dei beni, garantendo al terzo acquirente la possibilità di consolidare il proprio diritto, libero da pesi, trascorso un ragionevole lasso di tempo. Tale ricostruzione può considerarsi corroborata, sul piano sistematico, dalla disciplina prevista dall'art. 563 c.c.: in quel caso, il legislatore pone un limite all'accoglimento ELazione di restituzione, esperita dai legittimari vittoriosi in riduzione, nei confronti di terzi che abbiano acquistato a qualsiasi titolo dai donatari del de cuius. Difatti, una volta trascorso il ventennio dalla data di trascrizione del titolo di acquisto, i terzi acquirenti vedono stabilizzarsi il proprio diritto, salvo l'intervento di atto di opposizione da parte dei legittimari.
Pertanto, il regime ELart. 2880 c.c. deve ritenersi applicabile al caso di specie.
In ogni caso, tale conclusione resterebbe valida anche laddove si volesse aderire alla ricostruzione offerta da parte convenuta, per la quale la norma sarebbe applicabile solo in presenza di un acquisto a titolo oneroso. Da un esame ELaccordo di separazione, infatti, emerge che il trasferimento della quota di 1/2 degli immobili già in comproprietà fra i coniugi è avvenuto “in pagamento di assegni di mantenimento non corrisposti, canoni derivanti dalla locazione di cose comuni, ed oneri vari nonché in sostituzione ELassegno di mantenimento spettante” (doc. 2 di parte attrice). Deve, dunque, concludersi che l'atto di trasferimento abbia natura onerosa.
Per quanto riguarda, invece, l'asserita non terzietà del coniuge in comunione dei beni,
è sufficiente osservare che, ai sensi del combinato disposto degli art. 757 e 1116 c.c., la pagina 4 di 6 divisione ha effetto retroattivo e quindi la può considerarsi piena proprietaria sin Pt_1 dal momento del primo acquisto.
3.- Sull'intervenuta prescrizione
Constatata l'applicabilità ELart. 2880 c.c., occorre interrogarsi sull'effettivo decorso del termine prescrizionale ventennale.
Sul punto, parte convenuta eccepisce l'intervento dei seguenti atti interruttivi:
A) atto di pignoramento immobiliare trascritto in data 28.04.1994 - Registro Particolare
22806 Registro Generale 36397, da contro (Doc. 8 Persona_1 Parte_1 di parte convenuta);
B) atto di pignoramento immobiliare trascritto in data 03.07.1995 - Registro Particolare
36019 Registro Generale 58633, da Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.A. contro (Doc. 9 di parte convenuta); Controparte_4
C) atto di pignoramento immobiliare trascritto in data 27.05.1996 - Registro Particolare
27744 - Registro Generale 44860, da CA CO IL S.p.A. (BPM) contro
(Doc. 10, 11 di parte convenuta); Controparte_4
D) atto di pignoramento immobiliare trascritto in data 25.10.2004 - Registro generale n.
152469 - Registro particolare n. 80274, da S.G.C. – Società gestione crediti (Doc. 12 di parte convenuta).
Parte convenuta allega altresì che le suddette procedure siano state riunite in quella
R.G.E. n. 38224/1995, la quale sarebbe stata dichiarata estinta nell'anno 2010.
Sennonché, di tutti i pignoramenti citati, solo il primo risulterebbe eseguito nei confronti di viceversa, con particolare riferimento all'esecuzione Parte_1 promossa dalla CA CO IL (originaria titolare del credito oggi vantato da
, si osserva che l'esecuzione è stata promossa per evidente errore nei CP_1 confronti del solo sebbene alla data del pignoramento egli non fosse Controparte_4 già più proprietario.
In ogni caso, anche se si volesse valorizzare la riunione di tutte le procedure e così considerare sospeso il termine prescrizionale per tutta la durata ELesecuzione, resta il fatto che la stessa convenuta afferma che il processo esecutivo sia stato dichiarato estinto nel 2010. Pertanto, viene in rilievo il disposto ELart. 2945, comma III c.c., in forza del quale, in caso di estinzione del processo, rileva il solo effetto interruttivo della prescrizione, non anche quello sospensivo. Pertanto, l'ultimo atto interruttivo coinciderebbe con l'atto di pignoramento del 25.10.2004 (sopra indicato al punto D), peraltro notificato da diverso creditore. Da quella data sono trascorsi oltre venti anni prima della notificazione del precetto.
pagina 5 di 6 4.- Sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Nel caso in esame, non potendosi dire che la pretesa ELopposta sia stata fondata su premesse manifestamente infondate o su presupposti fattuali manifestamente falsi, non risultano integrati i presupposti per l'applicazione della responsabilità aggravata ai sensi ELart. 96 c.p.c.
5.- Sulle spese legali
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 4358,00 oltre accessori di legge, con applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022 con riferimento alle fasi di studio e introduzione;
non viene invece riconosciuta la fase istruttoria in quanto non effettivamente svolta;
viene liquidato il compenso minimo per la fase decisionale, considerato che la causa è stata trattenuta in decisione direttamente all'esito della prima udienza senza necessità di ulteriore attività difensiva processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA estinta, per intervenuta prescrizione ai sensi ELart. 2880 c.c., l'ipoteca iscritta presso la Conservatoria di Milano 2 il 2.12.1994, nn. 98527 Reg. Gen. e 19602
Reg. Part., rinnovata il 25.11.2014, nn. 105882 Reg. Gen. e 18344 Reg. Part.;
2) DICHIARA, per l'effetto, che non ha diritto di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata sugli immobili di proprietà di come individuati Parte_1 nell'atto di precetto;
3) ORDINA al conservatore dei registri immobiliari di Milano 2 di cancellare la predetta ipoteca giudiziale;
4) CONDANNA la parte soccombente a rifondere le spese legali, liquidate in € 4358,00 oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
Milano, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4298/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio ELavv. LUCA Parte_1 C.F._1
DONATI (p.e.c. ) Email_1
-attore-
contro
(C.F. , con il patrocinio ELavv. FABRIZIO Controparte_1 P.IVA_1
BENINTENDI (p.e.c. e ALESSANDRO Email_2
MARSICO (p.e.c. Email_3
e nei confronti di
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
-convenuti-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertate le circostanze di cui in narrativa e previe le declaratorie tutte del caso
- in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva ELopposto atto di precetto ex art. 615 c.p.c. sussistendone i gravi motivi per come esposto in narrativa;
- in via principale e nel merito, accogliere la presente opposizione ai sensi ELart. 615 c.p.c. e, per
l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il precetto opposto alla luce ELintervenuto estinzione per prescrizione ex art. 2880 c.c. ELipoteca;
- sempre in via principale e nel merito, accertata l'intervenuto estinzione per prescrizione ELipoteca ex art. 2880 c.c., ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di cancellare l'ipoteca iscritta in favore di sugli immobili di cui in premessa. CP_1
Riservata una più articolata difesa ed ogni istanza istruttoria alle memorie all'uopo destinate.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra dedotti,
In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione ELefficacia esecutiva ELatto di precetto qui opposto in quanto infondata e sprovvista dei presupposti di cui all'art. 624 c.p.c.;
In via principale: rigettare l'opposizione avanzata dalla sig.ra siccome del tutto CP_3 destituita di fondamento, tanto in fatto che in diritto. Con riserva di dedurre, replicare e documentare nei termini di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
pagina 2 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
L'odierna attrice è proprietaria di tre unità immobiliari site a Parte_1
Cernusco Sul Naviglio, Via Firenze 22 e Via Lomellina 14, identificate catastalmente al foglio 49, part. 52, sub. 2-501-502. Gli immobili in questione sono stati edificati sul terreno in comproprietà tra la e l'ex marito e, all'epoca, ricadevano nella Pt_1 Controparte_4 comunione legale tra i due coniugi.
Nel lontano 1994, sulla quota di comproprietà di è stata iscritta Controparte_4 ipoteca giudiziale da parte della CA CO IL, in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 30903 del 9.07.1993.
Nel 1995, i due coniugi si sono separati consensualmente, prevedendo in quella sede il trasferimento della quota di comproprietà del marito alla moglie. La separazione è stata omologata dal Tribunale di Milano con provvedimento del 3.11.1995, trascritto in data
20.11.1995 (doc. 2 attrice).
Con atto di precetto notificato ai sensi ELart. 140 c.p.c. in data 8.01.2025,
[...]
in qualità di cessionaria del credito portato dal citato decreto ingiuntivo, ha CP_1 intimato al Ministero ELMI , quale erede universale di Controparte_2 [...] ex art. 586 c.c., il pagamento della somma di € 39.033,12. Con il medesimo atto, CP_4 ha preannunciato il pignoramento ex art. 602 c.p.c. dei predetti immobili attualmente di proprietà esclusiva di Parte_1
Con l'atto di citazione introduttivo di questo giudizio, notificato il 28.01.2025 a
[...]
.A. e al la ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, CP_5 CP_6 Pt_1 comma I c.p.c., eccependo l'intervenuta prescrizione ex art. 2880 c.c. ELipoteca vantata sugli immobili oggetto di esecuzione.
Con il decreto ex art. 171-bis c.p.c., il giudice ha dichiarato contumaci i convenuti e disposto il mutamento del rito ordinario in rito semplificato. Nondimeno, nel termine concesso per le memorie integrative, si è costituita tardivamente in Controparte_1 giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree. In particolare, deduce:
1) l'inapplicabilità del regime prescrizionale ELart. 2880 c.c., non potendosi qualificare l'attrice come “terza acquirente” ai sensi della norma citata;
2) in ogni caso, l'interruzione della prescrizione avvenuta in forza delle diverse procedure esecutive immobiliari coltivate sino almeno al 2007.
All'udienza EL11.06.2025, parte attrice ha eccepito la tardività della costituzione e ha chiesto la condanna della convenuta ai sensi ELart. 96 c.p.c.. Alla stessa udienza, la causa
è stata immediatamente trattenuta in decisione.
2.- Sull'applicabilità ELart. 2880 c.c.
pagina 3 di 6 In via preliminare, si pone la questione circa l'applicabilità o meno del regime prescrizionale previsto dall'art. 2880 c.c., che prevede una deroga all'imprescrittibilità del diritto di ipoteca a tutela del terzo acquirente del bene gravato. Più specificatamente, la norma stabilisce che, in ordine ai beni acquistati dai terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione entro il termine di venti anni, decorrenti dalla data di trascrizione del titolo di acquisto, salvo l'intervento di cause sospensive o interruttive.
Nel caso di specie, parte convenuta contesta l'applicabilità della disposizione in esame, sia perché l'acquisto in sede di separazione consensuale non sarebbe avvenuto a titolo oneroso, sia perché il coniuge in comunione dei beni non sarebbe a tutti gli effetti un
“terzo” rispetto al dante causa.
Il Tribunale ritiene che l'interpretazione offerta dalla convenuta non sia condivisibile, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto previsto per altri istituti
(emblematica la disciplina ELazione revocatoria), l'art. 2880 c.c. non distingue fra acquisti a titolo oneroso e acquisti a titolo gratuito ai fini della sua operatività.
In secondo luogo, la ratio della deroga al principio di imprescrittibilità del diritto reale di garanzia in esame va rinvenuta nell'esigenza di favorire la circolazione dei beni, garantendo al terzo acquirente la possibilità di consolidare il proprio diritto, libero da pesi, trascorso un ragionevole lasso di tempo. Tale ricostruzione può considerarsi corroborata, sul piano sistematico, dalla disciplina prevista dall'art. 563 c.c.: in quel caso, il legislatore pone un limite all'accoglimento ELazione di restituzione, esperita dai legittimari vittoriosi in riduzione, nei confronti di terzi che abbiano acquistato a qualsiasi titolo dai donatari del de cuius. Difatti, una volta trascorso il ventennio dalla data di trascrizione del titolo di acquisto, i terzi acquirenti vedono stabilizzarsi il proprio diritto, salvo l'intervento di atto di opposizione da parte dei legittimari.
Pertanto, il regime ELart. 2880 c.c. deve ritenersi applicabile al caso di specie.
In ogni caso, tale conclusione resterebbe valida anche laddove si volesse aderire alla ricostruzione offerta da parte convenuta, per la quale la norma sarebbe applicabile solo in presenza di un acquisto a titolo oneroso. Da un esame ELaccordo di separazione, infatti, emerge che il trasferimento della quota di 1/2 degli immobili già in comproprietà fra i coniugi è avvenuto “in pagamento di assegni di mantenimento non corrisposti, canoni derivanti dalla locazione di cose comuni, ed oneri vari nonché in sostituzione ELassegno di mantenimento spettante” (doc. 2 di parte attrice). Deve, dunque, concludersi che l'atto di trasferimento abbia natura onerosa.
Per quanto riguarda, invece, l'asserita non terzietà del coniuge in comunione dei beni,
è sufficiente osservare che, ai sensi del combinato disposto degli art. 757 e 1116 c.c., la pagina 4 di 6 divisione ha effetto retroattivo e quindi la può considerarsi piena proprietaria sin Pt_1 dal momento del primo acquisto.
3.- Sull'intervenuta prescrizione
Constatata l'applicabilità ELart. 2880 c.c., occorre interrogarsi sull'effettivo decorso del termine prescrizionale ventennale.
Sul punto, parte convenuta eccepisce l'intervento dei seguenti atti interruttivi:
A) atto di pignoramento immobiliare trascritto in data 28.04.1994 - Registro Particolare
22806 Registro Generale 36397, da contro (Doc. 8 Persona_1 Parte_1 di parte convenuta);
B) atto di pignoramento immobiliare trascritto in data 03.07.1995 - Registro Particolare
36019 Registro Generale 58633, da Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.A. contro (Doc. 9 di parte convenuta); Controparte_4
C) atto di pignoramento immobiliare trascritto in data 27.05.1996 - Registro Particolare
27744 - Registro Generale 44860, da CA CO IL S.p.A. (BPM) contro
(Doc. 10, 11 di parte convenuta); Controparte_4
D) atto di pignoramento immobiliare trascritto in data 25.10.2004 - Registro generale n.
152469 - Registro particolare n. 80274, da S.G.C. – Società gestione crediti (Doc. 12 di parte convenuta).
Parte convenuta allega altresì che le suddette procedure siano state riunite in quella
R.G.E. n. 38224/1995, la quale sarebbe stata dichiarata estinta nell'anno 2010.
Sennonché, di tutti i pignoramenti citati, solo il primo risulterebbe eseguito nei confronti di viceversa, con particolare riferimento all'esecuzione Parte_1 promossa dalla CA CO IL (originaria titolare del credito oggi vantato da
, si osserva che l'esecuzione è stata promossa per evidente errore nei CP_1 confronti del solo sebbene alla data del pignoramento egli non fosse Controparte_4 già più proprietario.
In ogni caso, anche se si volesse valorizzare la riunione di tutte le procedure e così considerare sospeso il termine prescrizionale per tutta la durata ELesecuzione, resta il fatto che la stessa convenuta afferma che il processo esecutivo sia stato dichiarato estinto nel 2010. Pertanto, viene in rilievo il disposto ELart. 2945, comma III c.c., in forza del quale, in caso di estinzione del processo, rileva il solo effetto interruttivo della prescrizione, non anche quello sospensivo. Pertanto, l'ultimo atto interruttivo coinciderebbe con l'atto di pignoramento del 25.10.2004 (sopra indicato al punto D), peraltro notificato da diverso creditore. Da quella data sono trascorsi oltre venti anni prima della notificazione del precetto.
pagina 5 di 6 4.- Sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Nel caso in esame, non potendosi dire che la pretesa ELopposta sia stata fondata su premesse manifestamente infondate o su presupposti fattuali manifestamente falsi, non risultano integrati i presupposti per l'applicazione della responsabilità aggravata ai sensi ELart. 96 c.p.c.
5.- Sulle spese legali
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 4358,00 oltre accessori di legge, con applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022 con riferimento alle fasi di studio e introduzione;
non viene invece riconosciuta la fase istruttoria in quanto non effettivamente svolta;
viene liquidato il compenso minimo per la fase decisionale, considerato che la causa è stata trattenuta in decisione direttamente all'esito della prima udienza senza necessità di ulteriore attività difensiva processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA estinta, per intervenuta prescrizione ai sensi ELart. 2880 c.c., l'ipoteca iscritta presso la Conservatoria di Milano 2 il 2.12.1994, nn. 98527 Reg. Gen. e 19602
Reg. Part., rinnovata il 25.11.2014, nn. 105882 Reg. Gen. e 18344 Reg. Part.;
2) DICHIARA, per l'effetto, che non ha diritto di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata sugli immobili di proprietà di come individuati Parte_1 nell'atto di precetto;
3) ORDINA al conservatore dei registri immobiliari di Milano 2 di cancellare la predetta ipoteca giudiziale;
4) CONDANNA la parte soccombente a rifondere le spese legali, liquidate in € 4358,00 oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
Milano, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 6 di 6