Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2007, n. 17431
CASS
Sentenza 8 agosto 2007

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La disciplina degli sgravi contributivi di cui all'art. 4 della legge n. 26 del 1986 è finalizzata a sostenere le imprese operanti nei territori delle province di Trieste e Gorizia e di incentivare l'occupazione nell'ambito degli stessi. Ne consegue che il diritto allo sgravio aggiuntivo previsto dalla richiamata disciplina in favore di imprese localizzate in quei territori non compete con riferimento ai dipendenti in servizio presso unità produttive decentrate in altri territori benché appartenenti ad impresa ubicata nel territorio di riferimento, essendo le unità produttive articolazioni dotate di autonomia.

Il diritto allo sgravio aggiuntivo di cui all'art. 4 della legge n. 26 del 1986, che è previsto in favore di imprese localizzate nei territori, delle province di Trieste e Gorizia compete a prescindere dal luogo di residenza dei lavoratori dipendenti dall'impresa in relazione ai quali è chiesto lo sgravio.

Ai fini della corretta applicazione dello sgravio aggiuntivo di cui all'art. 4 della legge n. 26 del 1986, per stabilire se all'interno di un'azienda si sia effettivamente verificato un incremento occupazionale rispetto alla situazione preesistente, occorre aver riguardo ad un concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle variazioni eventualmente intervenute nella titolarità dell'impresa.

Il diritto allo sgravio aggiuntivo di cui all'art. 4 della legge n. 26 del 1986 in favore di imprese localizzate in dati territori non può essere negato per quei lavoratori esterni che, pur essendo addetti ad imprese operanti in detti territori, svolgano, necessariamente e continuativamente, le proprie prestazioni lavorative anche al di fuori dei territori medesimi, in tutte le attività attraversate o raggiunte alla guida dei veicoli impiegati per il trasporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva negato il diritto agli sgravi chiesti con riferimento a lavoratori svolgenti mansioni di autisti alle dipendenze di una società esercente attività di trasporti in Trieste).

Lo sgravio previsto dall'art.4 secondo comma della legge 29 gennaio 1986 n. 26 alle imprese operanti nelle province di Trieste e Gorizia "per le assunzioni derivanti da nuove iniziative (e) condizionato al mantenimento dell'incremento occupazionale per tutta la durata del l'agevolazione concessa", compete nel caso di esercizio di nuove iniziative imprenditoriali per tutti i dipendenti, ancorché in passato dipendenti di aziende cessate. Tuttavia, ove la nuova attività iniziata si sia concretata solo nella mera acquisizione di un'azienda già esistente, non seguita dall'assunzione di unità ulteriori rispetto a quelle già in forza presso l'azienda ceduta, lo sgravio non compete, non essendo configurabile l'incremento occupazionale richiesto unitamente alla novità dell'impresa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2007, n. 17431
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17431
    Data del deposito : 8 agosto 2007

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