Sentenza 8 agosto 2007
Massime • 5
La disciplina degli sgravi contributivi di cui all'art. 4 della legge n. 26 del 1986 è finalizzata a sostenere le imprese operanti nei territori delle province di Trieste e Gorizia e di incentivare l'occupazione nell'ambito degli stessi. Ne consegue che il diritto allo sgravio aggiuntivo previsto dalla richiamata disciplina in favore di imprese localizzate in quei territori non compete con riferimento ai dipendenti in servizio presso unità produttive decentrate in altri territori benché appartenenti ad impresa ubicata nel territorio di riferimento, essendo le unità produttive articolazioni dotate di autonomia.
Il diritto allo sgravio aggiuntivo di cui all'art. 4 della legge n. 26 del 1986, che è previsto in favore di imprese localizzate nei territori, delle province di Trieste e Gorizia compete a prescindere dal luogo di residenza dei lavoratori dipendenti dall'impresa in relazione ai quali è chiesto lo sgravio.
Ai fini della corretta applicazione dello sgravio aggiuntivo di cui all'art. 4 della legge n. 26 del 1986, per stabilire se all'interno di un'azienda si sia effettivamente verificato un incremento occupazionale rispetto alla situazione preesistente, occorre aver riguardo ad un concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle variazioni eventualmente intervenute nella titolarità dell'impresa.
Il diritto allo sgravio aggiuntivo di cui all'art. 4 della legge n. 26 del 1986 in favore di imprese localizzate in dati territori non può essere negato per quei lavoratori esterni che, pur essendo addetti ad imprese operanti in detti territori, svolgano, necessariamente e continuativamente, le proprie prestazioni lavorative anche al di fuori dei territori medesimi, in tutte le attività attraversate o raggiunte alla guida dei veicoli impiegati per il trasporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva negato il diritto agli sgravi chiesti con riferimento a lavoratori svolgenti mansioni di autisti alle dipendenze di una società esercente attività di trasporti in Trieste).
Lo sgravio previsto dall'art.4 secondo comma della legge 29 gennaio 1986 n. 26 alle imprese operanti nelle province di Trieste e Gorizia "per le assunzioni derivanti da nuove iniziative (e) condizionato al mantenimento dell'incremento occupazionale per tutta la durata del l'agevolazione concessa", compete nel caso di esercizio di nuove iniziative imprenditoriali per tutti i dipendenti, ancorché in passato dipendenti di aziende cessate. Tuttavia, ove la nuova attività iniziata si sia concretata solo nella mera acquisizione di un'azienda già esistente, non seguita dall'assunzione di unità ulteriori rispetto a quelle già in forza presso l'azienda ceduta, lo sgravio non compete, non essendo configurabile l'incremento occupazionale richiesto unitamente alla novità dell'impresa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2007, n. 17431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17431 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2007 |
Testo completo
1743 1.07 Aula 'B' 8 AGO. 2007 ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele DE LUCA -REL.e -Presidente - R.G.N. 18249/04 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron. .17431 Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 07/06/07 Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S.BA AUTAMAROCCHI,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMPAOLO GEI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA I.N.P.S. SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA 2007 1897 FREZZA 17, presso l'avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 33/04 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 30/04/04 R.G.N. 261/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/07 dal Consigliere Dott. MICHELE DE LUCA;
udito l'Avvocato MARESCA ARTURO usito l'avvocato CORRERA FABRIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Comousla Bott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto. -2- SI MAS Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di ST - in parziale riforma delle sentenze (non definitiva e definitiva) del Tribunale della stessa sede rigettava le - domande proposte dalla Autamarocchi S.p.a. contro l'INPS ed accoglieva la domanda proposta dall'Istituto contro la stessa società – condannandola al pagamento di quanto - dovuto, per contributi ed accessori (nella misura risultante dal “verbale ispettivo in data 19.51993"), in dipendenza della negazione del diritto della società allo sgravio aggiuntivo concesso (dall'articolo 4, secondo comma, legge 29 gennaio 1986, n. 39) alle imprese, operanti nei territori delle province di ST (come nella specie) o di ZI, “per le assunzioni derivanti da nuove iniziative (e) condizionato al mantenimento dell'incremento occupazionale per tutta la durata dell'agevolazione concessa" essenzialmente in base ai rilievi seguenti: "lo sgravio aggiuntivo (……...) compete per le nuove iniziative imprenditoriali solo se ad esse consegua un incremento occupazionale e non in caso di acquisizione di una azienda già esistente senza assunzioni ulteriori”; nella specie, “i dipendenti delle cessate società Autotrasporti Marocchi S.p.a., auta container service S.p.a. ed Alfalis S.p.a. (……..) sono confluiti nell'attrice (ed attuale ricorrente: n.d.e.), come è in sostanza pacifico tra le parti”; peraltro lo sgravio aggiuntivo non compete per “dipendenti residenti o prevalentemente operanti fuori dal territorio della provincia di ST” e per 2 ST “dipendenti che operavano in alcune unità operative site in diverse sedi portuali (Genova, La Spezia, Livorno .....)", in quanto è concesso soltanto per “attività localizzate nei territori provinciali di ZI e ST”; - in accoglimento dell'appello dell'INPS, la società va, di conseguenza, condannata a corrispondere all'Istituto quanto dovuto, in dipendenza della negazione del diritto della società stessa allo sgravio aggiuntivo. Avverso la sentenza d'appello, la Autamarocchi S.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'intimato INPS ha depositato procura speciale alle liti. Motivi della decisione.
1.Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 4 legge 29 gennaio 1986, n. 26), nonché vizio di motivazione (art.360, n. 3 e 1 5, c.p.c.) Autamarocchi S.p.a. censura la sentenza impugnata per averle negato il diritto allo sgravio aggiuntivo concesso (dal secondo comma dell'articolo 4 legge 29 gennaio 1986, n. 39. cit.) alle imprese, operanti nei territori delle province di ST (come nella specie) o di ZI, “per le assunzioni derivanti da nuove iniziative (e) condizionato al mantenimento dell'incremento occupazionale per tutta la durata dell'agevolazione concessa" sebbene la stessa società ricorrente fosse stata - costituita ex novo dopo l'entrata in vigore di detta legge (n, 39 del 1986) - ed avesse - assunto dipendenti di imprese cessate, senza che fosse, tuttavia, "intervenuta nessuna delle vicende negoziali (trasferimento, trasformazione, fusione ecc. ), che (.....) attestano la permanenza della originaria struttura aziendale". Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1 e 4 legge 29 gennaio 1986, n. 26), nonché vizio di motivazione (art.360, n. 3 e 5, c.p.c.) la società ricorrente censura la sentenza impugnata - per averle negato il diritto allo sgravio aggiuntivo concesso (dal secondo comma dell'articolo 4 legge 29 gennaio 1986, n. 39. cit.) per "dipendenti residenti o prevalentemente operanti fuori dal territorio della provincia di ST" sebbene il beneficio contributivo preteso, da un lato, prescinda dalla residenza dei lavoratori e, dall'altro, debbano considerarsi “operanti nei territori” delle province di ST (come nella specie) o di ZI anche in considerazione della ratio legis (che consiste nel "contribuire alla rimozione delle condizioni di marginalità e di squilibrio socio-economico conseguenti alla particolare collocazione territoriale”: art. 1 legge n. 26 del 1986, cit.) - le prestazioni lavorative di propri dipendenti (quali gli autisti) - operanti al di fuori di tali territori (analogamente a quanto stabilito, con riferimento agli sgravi in favore delle imprese operanti nel mezzogiorno, per l'equipaggio di “"navi iscritte nei compartimenti ubicati nei territori del mezzogiorno", indipendentemente dalle rotte percorse: articolo 1, comma 6 bis, decreto- legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1984, n. 430) - nonché le sedi locali, prive di qualsiasi autonomia – parimenti ubicate al di fuori - degli stessi territori - tanto più ove si consideri che “passa proprio per l'estensione della rete di trasporti al di là dei confini di tale territorio” il fine perseguito (ratio legis) di "contribuire alla rimozione delle condizioni di marginalità e di squilibrio socio-economico conseguenti alla particolare collocazione territoriale". Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1 decreto - legge n. 369/1991, convertito in legge n. 17/1992; 18, secondo comma, decreto legge n. 299/1994, convertito in legge n. 451/1994; 2, dodicesimo comma, - 2 decreto-legge n. 510/1996, convertito in legge n. 608/1996; 1 e 4 legge 29 gennaio 1986, n. 26), nonché vizio di motivazione (art.360, n. 3 e 5, c.p.c.) – la società ricorrente censura la sentenza impugnata per averle negato, sotto profili diversi, la legittimità della compensazione operata dalla stessa ricorrente tra le somme da corrispondere - una volta cessata la sospensione dei pagamenti (ai sensi dell'articolo 1 decreto - legge n. 369/1991, convertito in legge n. 17/1992, cit.) - e le "somme a credito derivanti dallo sgravio a cui l'impresa ha titolo ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge n. 26/1986". All'esito dell'esame congiunto - suggerito dalla reciproca connessione logico-giuridica - risulta fondato il primo motivo e per quanto di ragione - anche il secondo motivo di - ricorso. L'accoglimento che ne consegue - assorbe, all'evidenza, il terzo motivo, che suppone, appunto, la decisione circa la spettanza dello sgravio aggiuntivo (di cui all'articolo 4, secondo comma della legge n. 26 del 1996, cit.) – investita dai primi due - motivi.
2.Invero le disposizioni (articolo 4, secondo comma in relazione al primo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 26, Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di ST e ZI) che disciplinano lo sgravio aggiuntivo (di cui al secondo comma, - appunto), preteso nel presente giudizio - sanciscono testualmente: "1. Alle imprese operanti nei territori di cui all'articolo 1 e che fruiscono di sgravi degli oneri sociali è concesso, per la durata di quattro anni a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, uno sgravio aggiuntivo di due punti per ciascuna delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali.
2.In relazione a nuove assunzioni che si verifichino a decorrere dal 1° giugno 1985 fino al 31 dicembre 1991 e che comportino incrementi delle unità effettivamente occupate alla medesima data del 1° giugno 1985 lo sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma è concesso in ragione di 7,5 punti per ciascuna delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali. Tale agevolazione è concessa altresì per le assunzioni derivanti da nuove iniziative. Essa è comunque condizionata al mantenimento dell'incremento occupazionale per tutta la durata dell'agevolazione concessa (……………..)”. E la disposizione richiamata (articolo 1 della stessa legge 29 gennaio 1986, n. 26, cit.) sancisce, a sua volta, testualmente: 3 "1.Al fine di contribuire alla rimozione delle condizioni di marginalità e di squilibrio socio- economico conseguenti alla particolare collocazione territoriale sono istituite le provvidenze previste dalla presente legge per l'incentivazione ed il rilancio di attività economiche localizzate nei territori delle province di ST e ZI e concernenti: a)la produzione industriale, ivi compresa quella attinente al settore edilizio;
b)la ricerca scientifica e tecnologica;
c)i settori della produzione e dei servizi connessi con le attività portuali ed i trasporti esclusi gli istituti di credito e le imprese di assicurazione. (……...)”. ― ad3.Ne risulta stabilito, quindi, che un incremento occupazionale deve concorrere integrare la fattispecie costitutiva del diritto allo sgravio aggiuntivo (di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 26 del 1986, cit.) – sia nell'ipotesi di nuove assunzioni alle dipendenze di imprese già esistenti, sia nella ipotesi che qui interessa di nuove iniziative imprenditoriali, parimenti rispetto alla stessa data (del 1° giugno 1985).. In questa ultima ipotesi, tuttavia, un incremento occupazionale risulta, all'evidenza, in re ipsa - come questa Corte ha già avuto occasione di ritenere (vedine la sentenza n. 2290 del 15 marzo 1999) - "in considerazione dell'inesistenza, alla data suddetta, di un qualsiasi livello occupazionale riferibile alle medesime iniziative". Coerentemente, lo sgravio aggiuntivo non compete – secondo la stessa giurisprudenza (vedi Cass. n. 2290 del 15 marzo 1999, cit.) – solo se la nuova iniziativa imprenditoriale si - sia concretata nella mera “acquisizione di un'azienda già esistente, non seguita dall'assunzione di unità ulteriori rispetto a quelle già in forza presso l'azienda ceduta”. Con riferimento alla azienda in senso oggettivo a prescindere, cioè, da eventuali - variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa deve essere, quindi, accertata - - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 14429, 9283, 4064/84, 6807, 7695, 68073207/2003, 10055), relativa allo stesso requisito per l'accesso agli sgravi contributivi in favore delle imprese operanti nel mezzogiorno (di cui all'art. 18 d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito nella I. 25 ottobre 1968 n. 1089, ora trasfuso nell'art. 59 D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 e successive modificazioni) – la sussistenza del requisito dell'incremento occupazionale, che concorre ad integrare – per quanto si è detto – (anche) - la fattispecie costitutiva del diritto allo sgravio aggiuntivo (di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 26 del 1986, cit.), in entrambe le ipotesi prospettate. Né può sfuggirne la coerenza con la ratio legis - sottesa alla concessione dello stesso sgravio aggiuntivo, come alle altre provvidenze previste contestualmente - che consiste, - 4 appunto, nel "contribuire alla rimozione delle condizioni di marginalità e di squilibrio socio- economico conseguenti alla particolare collocazione territoriale" (art. 1 della legge n. 26 del 1986, cit.). La realizzazione dell'obiettivo perseguito risulta affidato, infatti, ad un "modello di sviluppo non unilaterale, ma fondato sulla sinergia dell'accrescimento dei posti di lavoro e dall'espansione delle attività produttive, nell'intento di attivare quella circolarità che caratterizza il rapporto reciproco fra aumento della capacità di consumo, e quindi della domanda, ed aumento della produzione” (così, testualmente, Cass. n. 2290/99, cit.).
4.La conclusione raggiunta - in coerenza con la lettera, appunto, e con la ratio della legge (n. 26 del 1986, cit.) non consente, tuttavia, di commisurare al livello - occupazionale (alla data del 1° giugno 1985) del mercato del lavoro nei territori interessati (delle province di ST, come nella specie, o di ZI) - anziché agli organici (alla stessa data) di aziende in senso oggettivo operanti nei medesimi territori - l'incremento occupazionale, che concorre ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto allo sgravio aggiuntivo (di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 26 del 1986, cit.), anche nella ipotesi - che qui interessa - di nuove iniziative imprenditoriali. In tale ipotesi - che non può risolversi, per quanto si è detto, nella mera sostituzione del titolare di imprese già esistenti (quale che ne sia lo strumento giuridico, in concreto impiegato) tutte le unità effettivamente occupate costituiscono l'incremento occupazionale prospettato, ancorché si tratti di lavoratori precedentemente occupati - in ipotesi, anche senza soluzione di continuità – alle dipendenze di altri datori di lavoro. Infatti il diritto allo sgravio aggiuntivo (di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 26 del 1986, cit.) - (anche) nella ipotesi, che qui interessa, di nuove iniziative imprenditoriali - prescinde dalla assunzione di lavoratori – precedentemente inoccupati o - disoccupati - e, comunque, dall'incremento del tasso di occupazione nel mercato del lavoro dei territori interessati (delle province di ST, come nella specie, o di ZI). In altri termini, il diritto allo sgravio aggiuntivo (di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 26 del 1986, cit.) non può essere negato alle nuove imprese, che - senza risolversi nella mera sostituzione del titolate di imprese già esistenti ne assumano, - tuttavia, i dipendenti. Alla luce dei principi di diritto enunciati, lo sgravio aggiuntivo (di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 26 del 1986, cit.), pertanto, compete alla società ricorrente - in dipendenza della nuova iniziativa, avviata nel territorio della provincia di ST (dopo il 1° 5 giugno 1985) - per i dipendenti di società cessate, che sono confluiti alle dipendenze della stessa società. La sentenza impugnata si discosta da tali principi e merita, quindi, le censure che le vengono mosse con il primo motivo di ricorso. Tanto basta per accogliere lo stesso motivo, perché fondato. -Parimenti fondato, per quanto di ragione - come pure è stato anticipato risulta il secondo motivo.
5.E' ben vero, infatti, che lo sgravio aggiuntivo (di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 26 del 1986, cit.) – al pari delle altre provvidenze, previste contestualmente compete soltanto per “attività economiche localizzate nei territori delle province di ST e ZI" (art. 1, richiamato dall'art. 2 della stessa legge), Né può sfuggire la coerenza della delimitazione prospettata dell'ambito territoriale di localizzazione delle imprese ai fini dell'accesso a detto beneficio contributivo. con la -per quanto si è detto ratio legis, che consiste nel "contribuire alla rimozione delle - condizioni di marginalità e di squilibrio socio-economico conseguenti alla particolare collocazione territoriale", appunto, delle due province interessate (ST, come nella specie, e ZI). Pertanto il diritto allo sgravio aggiuntivo (di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 26 del 1986, cit.) prescinde - dalla residenza dei lavoratori occupati - in difetto di qualsiasi previsione in tal senso (siccome ribadito espressamente, peraltro, dall'art. 38, comma 5, legge n. 488 del 1999, con riferimento agli sgravi in favore delle imprese operanti nel mezzogiorno, per disattende il principio di diritto, enunciato dalla sentenza 25 ottobre 1999, n. 753 delle sezioni unite di questa Corte: sul punto, vedi Cass. n. 5636/2006, 27915/2005, anche in motivazione, nonché 14129/2004, 18347, 23/2003). Il diritto allo stesso sgravio aggiuntivo, invece, non compete per le attività di impresa - che non siano localizzate nei territori delle province di ST e ZI" - a prescindere dalla imputazione delle stesse attività ad unità produttive decentrate - come tali, dotate di autonomia (vedi, per tutte, Cass. n. 9636/2000, 9881/2001, 17919, 17221, 17207/2002, 19837/2004, 11103/2006) - di impresa ubicata in detti territori. -che faLa conclusione ora prospettata, all'evidenza, riposa sulla lettera della legge riferimento esplicito, quanto univoco, alle “attività economiche localizzate nei territori delle province di ST e ZI” – e risulta coerente, peraltro, con la ratio legis, che consiste, 6 appunto, nel "contribuire alla rimozione delle condizioni di marginalità e di squilibrio socio- economico (....)" dei medesimi territori.
6.Tuttavia lo sgravio aggiuntivo (di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 26 del 1986, cit.) non può essere negato per quei lavoratori esterni (quali, nella specie, autisti), che pure essendo addetti ad imprese operanti in detti territori (quale, nella - specie, la società ricorrente, esercente attività di trasporti in ST) svolgano, necessariamente e continuativamente, le proprie prestazioni lavorative, anche al di fuori dei territori medesimi, in tutte le località attraversate o raggiunte alla guida dei veicoli impiegati per il trasporto (vedi, per casi analoghi, Cass. n. 5636/2006, 27915/2005, cit., anche in motivazione). -La conclusione, ora proposta, risulta coerente con la lettera della legge che fa riferimento esplicito, infatti, alla localizzazione delle “attività economiche" dell'impresa mentre tace circa l'ubicazione dei mercati di destinazione dei prodotti, nonché circa il luogo delle prestazioni lavorative dei dipendenti. Ma, soprattutto, pare imposta dalla ratio della stessa legge. Infatti la "rimozione delle condizioni di marginalità e di squilibrio socio-economico conseguenti alla particolare collocazione territoriale" che ne risulta perseguita - mal si - concilia con la limitazione ai territori delle province di ST, appunto, o di ZI - - della rete di trasporti (come nella specie) - ed, in genere, delle località di destinazione dei prodotti – di imprese operanti negli stessi territori. - Né può esserne trascurata la significativa analogia – prospettata dalla società ricorrente - con la concessione degli sgravi contributivi in favore pelle imprese operanti nel - mezzogiorno per l'equipaggio di "navi iscritte nei compartimenti ubicati nei territori del - mezzogiorno" (ai sensi dell'articolo 1, comma 6 bis, decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1984, n. 430) - indipendentemente dalle rotte percorse dalle stesse navi (vedi, per tutte, Cass. n. 7193/91, 5795/90, 5572/88). La sentenza impugnata non pare rispettosa del principio di diritto ora enunciato e merita, quindi le censure, che - sotto tale profilo - le vengono mosse con il secondo motivo di ricorso- Tanto basta per accogliere - per quanto di ragione – lo stesso motivo.
7 -7.Pertanto deve essere accolto il primo motivo e per quanto di ragione -anche il secondo motivo di ricorso, mentre va dichiarato assorbito il terzo motivo. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata - in relazione ai motivi accolti - con rinvio ad altro giudice d'appello – designato in dispositivo – perché proceda al riesame - della controversia uniformandosi ai principi di diritto enunciati e provveda, - - contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, 3° comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e-per quanto di ragione - anche il secondo motivo di ricorso;
Dichiara assorbito il terzo motivo;
Cassa la sentenza impugnata - in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, anche per il regolamento delle - spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2007. Il Presidente estensore Mahle be AL CANCELLIERE zore . Rou leunable Depositato in Cancelleris oggi, 8 AGO. 2007 12000 BBanwellтом IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 8