Versione
1 gennaio 1993
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19 dicembre 1996
19 dicembre 1996
Art. 146.
(Attraversamenti ciclabili)
1. Gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo per garantire la continuita' delle piste ciclabili nelle aree di intersezione.
2. Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche discontinue, di larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la distanza minima tra i bordi interni delle due strisce trasversali e' di 1 m per gli attraversamenti a senso unico e di 2 m per gli attraversamenti a doppio senso (fig.II.437). ((In caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale e' sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale.))
3. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 145, comma 4, sulle strade ove e' consentita la sosta, per migliorare la visibilita', da parte dei conducenti, nei confronti dei ((velocipedi)) che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti ciclabili possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilita'.
Su tale striscia e' vietata la sosta.
(Attraversamenti ciclabili)
1. Gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo per garantire la continuita' delle piste ciclabili nelle aree di intersezione.
2. Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche discontinue, di larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la distanza minima tra i bordi interni delle due strisce trasversali e' di 1 m per gli attraversamenti a senso unico e di 2 m per gli attraversamenti a doppio senso (fig.II.437). ((In caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale e' sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale.))
3. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 145, comma 4, sulle strade ove e' consentita la sosta, per migliorare la visibilita', da parte dei conducenti, nei confronti dei ((velocipedi)) che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti ciclabili possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilita'.
Su tale striscia e' vietata la sosta.
Commentari • 2
- 1. L’assistenza spirituale e la tutela del diritto di libertà religiosa nelle strutture segregantiAvv. Alessandro Palma · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 87.150116
[…] La sua disciplina all'interno delle carceri è disciplinata attualmente dalla legge n. 345 del 1975 e dal D.P.R. n. 230 del 2000 –Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, […] In ogni caso, le realtà penitenziarie cercano comunque di dare attuazione alla disposizione in esame con l'introduzione di circolari interne che tenendo pur sempre in considerazione la grandezza dei posti a disposizione e stabiliscono una turnazione per le preghiere acattoliche[23]. […] infine, con la l'art. 11 del Nuovo Concordato che ha comportato il superamento dell'articolo 4 della legge n. 68 del 1982[67]. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Forli, sentenza 10/06/2024, n. 541Provvedimento: […] Inoltre, l'art. 146 D.P.R. n. 495/1992 recante “Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada” prevede come gli attraversamenti ciclabili debbano essere previsti per assicurare la continuità delle piste nelle aree di intersezione e quindi in luoghi analoghi rispetto a quello ove si è verificato il sinistro per cui è causa. […]Leggi di più...
- prova della responsabilità·
- appello civile·
- art. 91 c.p.c.·
- concorso di colpa·
- contributo unificato·
- art. 96 c.p.c.·
- art. 342 c.p.c.·
- responsabilità civile·
- art. 2054 c.c.·
- art. 345 c.p.c.