CA
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1660/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 7.5.2025 e vertente
TRA
(c.f. ) e (cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio C.F._2 separato a margine della copia cartacea dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f. ), FABIO C.F._3
D'AURIA (c.f. ) e VALERIA D'AURIA (c.f. ) e C.F._4 C.F._5 con essi elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv.
Pasquale Mellone;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per notar di BA d'SC del Persona_1
2.5.2016 rep. n. 31575, dall'avv. GUIDO MARIA TALARICO (c.f. ) C.F._6 dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa
Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 19.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 21.7.2021, e convenivano in giudizio la onde Parte_1 Parte_2 Controparte_1
sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali – quantificati, a mezzo di CTP, in €
19.787,90 per il primo e in € 14.050,00 per il secondo - e di quelli morali e biologici per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, loro arrecati. Specificavano, nelle deduzioni in fatto, che, a seguito dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino, avvenuta in data 29.10.2015, si era verificata la rottura in più punti dell'argine sinistro, con conseguente allagamento e verificazione di danni ai fondi agricoli da essi coltivati, siti in Nocera Inferiore (Sa) alla località
“Cicalesi – San Mauro”, riportati in catasto: a) al foglio 8, part. 355, 356, 358 (di proprietà di
[...]
) di are 31.83; b) al foglio 8, part. 139 e 140 (di proprietà di di are 22.60. Pt_1 Parte_2
Assumevano i ricorrenti che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua melmosa e detriti vari si era riversata all'interno dei loro fondi, determinando l'allagamento degli stessi e provocando danni alle coltivazioni, ai terreni e ai mezzi tecnici. A sostegno della pretesa, depositavano consulenza tecnica di parte a firma dell'arch. , richiamata in Persona_2
ricorso, nonché visure catastali delle unità immobiliari in oggetto.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della CP_1
domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore del e, nel Controparte_2 merito, l'inesistenza dell'evento e la mancanza di prova in ordine ai danni subiti, nonché la genericità della domanda;
deduceva, altresì, il mancato rispetto dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini, nonché quello di rispetto delle fasce di distanza delle coltivazioni dall'argine ed, infine, la imprevedibilità dell'evento tale da integrare il caso fortuito.
Esperita la procedura di negoziazione assistita su istanza dei ricorrenti - a cui la pur CP_1
avendone proposto la relativa eccezione di improcedibilità, non si è presentata - ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 7.5.2025 la causa, trattata mediante il deposito di note scritte di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva dei ricorrenti, risultante sia dai documenti in atti (cfr. atto di donazione per Notar rep. 260038 del 31.7.1972, nonché visure catastali Per_3
per tutte le particelle di cui al ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi e Persona_2
i quali hanno dichiarato che i ricorrenti coltivavano direttamente gli Testimone_1
appezzamenti analiticamente indicati in ricorso.
2 La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1
verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, le domande sono solo parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 29.10.2015 l'Alveo Comune Nocerino esondava, provocando l'allagamento degli immobili per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno tutti confermato il capitolo B) di cui all'articolazione istruttoria della parte ricorrente. Sul punto va,
3 tuttavia, precisato che, sebbene i testi abbiano riferito inequivocamente che i fondi condotti dai ricorrenti sono rimasti allagati a seguito dell'evento esondativo, la generica dichiarazione degli stessi e l'estensione dei fondi non consente di ritenere provato con certezza che essi si siano allagati nella loro totalità.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, riferito che al momento dei fatti l'alveo si presentava in Controparte_3
stato di pessima manutenzione a causa della presenza di pezzi di erbacce, canne ed arbusti, nonché isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad essi in relazione a più anni - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, i ricorrenti, richiamando integralmente la perizia depositata, hanno lamentato danni alle coltivazioni in atto ( ) e danni al terreno (determinati dai Parte_3
costi per la disinfestazione, zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, fresatura con motocoltivatore ed erpicatura manuale con livellamento), quantificandoli in complessivi €
19.787,90 per ed € 14.050,00 per Parte_1 Parte_2
Orbene, quanto al danno alle colture, osserva il Collegio che il riferimento alle coltivazioni di cipolle presenti sui fondi e ai danni da esse riportati è stato formulato dai testi in modo generico, sì da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità: ad esempio, il teste si è limitato a riferire che “i terreni dei signori erano Tes_1 Pt_1
coltivati a cipollotto nocerino. I cipollotti sono stati ricoperti dall'acqua e dal fango e sono marciti”.
Tali dichiarazioni, pur dimostrando chiaramente per entrambi i ricorrenti la perdita del raccolto in atto, non consentono di ritenere provata la distruzione dell'intera quantità così come indicata in ricorso e nella perizia di parte ad esso allegata. Né una prova più puntuale dei danni subiti dai ricorrenti può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, arch. , il Persona_2 quale, sentito come testimone, ha genericamente riferito che “i terreni sono coltivati a cipollotto nocerino…sono stati invasi da acqua e fango…e la coltivazione è interamente marcita”.
Inoltre, nelle dichiarazioni di tutti i testi e nella stessa relazione redatta dal consulente manca qualsiasi riferimento allo stato pregresso dei fondi.
Le generiche dichiarazioni rese e la mancata descrizione analitica nella perizia dei danni
4 riscontrati, la cui valutazione è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione dei fondi, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto di semi o bulbi ovvero ad altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli altri beni presenti su ciascuno di essi, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia, dei beni effettivamente presenti sui fondi, della loro tipologia, del loro stato di usura e dell'effettiva quantità al momento dell'allagamento.
Tali dichiarazioni, così come la perizia redatta, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti e ciò considerata la presumibile attività imprenditoriale svolta da entrambi i ricorrenti e in particolare dal ricorrente , proprietario e conduttore di un fondo di notevole Persona_4
estensione.
Giova evidenziare, altresì, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Né la prova dell'esatta consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni
5 caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Inoltre, per quanto concerne i danni alle colture, la valutazione del CTP, per entrambi i ricorrenti, risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei “prezzi all'ingrosso dell'anno 2015 della Camera di Commercio di Salerno” (cfr. pag. 3), senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto, che sono cose ben diverse dalla praticata riduzione per i costi di raccolto e commercializzazione.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (19.10.2020) e quella di verificazione dell'evento (29.10.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento dei fondi dei ricorrenti e che, in base a quanto riferito dai testi, può presumersi che le coltivazioni ivi presenti abbiano comunque riportato dei danni, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti alle colture di cipollotto nocerino.
Tale liquidazione, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate, è ritenuta congrua nella misura del 25% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia al 25% di € 9.284,00 pari ad €
2.321,00 per e al 25% di € 6.592,00 pari ad € 1.648,00 per . La Parte_1 Parte_2
liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura e lavorazione del prodotto che i ricorrenti avrebbero sopportato in mancanza del danno, nonché del presumibile sfrido.
In ordine, invece, ai danni per la bonifica e per il ripristino della fertilità dei terreni, il
6 consulente di parte, a cui il ricorso ha fatto integrale rinvio, ha calcolato i seguenti costi:
per : Parte_1
- € 6.684,30 per la disinfestazione del terreno, prevedendo l'esecuzione di zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph del terreno di mq 3183 a € 2,10 al mq;
- € 1.973,46 per la fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm per la superficie di mq 3183 a € 0,62 al mq;
- € 1.846,14 per l'erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura per la superficie di mq 3.183 a € 0,58 al mq;
e per Parte_2
- € 4.746,00 per la disinfestazione del terreno, prevedendo l'esecuzione di zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph del terreno mq 2.260 a € 2,10 al mq;
- € 1.401,20 per la fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm per la superficie di mq 2.260 a € 0,62 al mq;
- € 1.310,80 per l'erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura per la superficie di mq 2.260 a € 0,58 al mq.
Con riferimento a tali specifiche attività, osserva il collegio che il perito non ha rappresentato ex ante le caratteristiche fisiche del terreno e le ragioni tecniche e agronomiche per le quali è stata preventivata l'attività di correzione del ph e l'esecuzione delle operazioni di zappatura, assolcatura e fresatura alle profondità indicate;
a ciò va aggiunto che non vi è nessuna menzione nella perizia di parte dei prodotti eventualmente occorrenti e/o utilizzati per il compimento dell'attività di disinfestazione del terreno. Sebbene si tratti di attività indicate dal perito come necessarie per la ripresa dell'attività agricola, va, tuttavia, rilevato che i ricorrenti non hanno depositato nessuna documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere indicate (fatture o altri documenti).
Tale deficit probatorio non è colmato neppure dalle dichiarazioni testimoniali, atteso che il teste ha genericamente dichiarato “successivamente i signori hanno dovuto Testimone_1 Pt_1 rimuovere il fango e le piante marce e hanno dovuto ripiantare”, senza specificare quali e che tipo di attività abbiano concretamente posto in essere i ricorrenti per la pulizia e il ripristino dei fondi.
Lo stesso CTP, sentito come testimone, si è limitato a riferire genericamente che “sono state necessarie attività di ripristino dei terreni, tra cui rimozione rifiuti, zappatura, livellamento del fondo e concimazione”, senza nulla precisare in merito alle attività concretamente compiute e dichiarando altrettanto genericamente di aver constatato l'effettuazione dei lavori “abitando in zona”. Nessuno dei testi, peraltro, ha riferito di aver visto mezzi meccanici a lavoro sui fondi de quibus per eseguire le suddette operazioni di ripristino alle profondità indicate ovvero ha esplicitato i prodotti utilizzati per la fertilizzazione e la correzione del ph.
7 Il siffatto deficit probatorio non è colmato neppure dalla valutazione del perito, basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per le operazioni eseguite con mezzi meccanici, per il trasporto e smaltimento a discarica dei materiali ovvero per l'acquisto di concimi e fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario dell'OO.PP. della CP_1 per l'analisi dei costi, senza specificare le attività concretamente compiute rispetto a
[...]
quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Attesa, tuttavia, la prova dell'allagamento dei fondi e del deposito su di essi di fango e detriti
(comunque riferita dai testi), deve presumersi che alcuni lavori di pulizia dei fondi siano stati eseguiti, sebbene in economia. Né risultano agli atti fatture relative all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti, documenti ancor più necessari considerata la notevole estensione dei terreni coltivati e la presumibile attività imprenditoriale svolta da entrambi i ricorrenti.
Sulla base delle argomentazioni svolte, ritiene, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base delle anzidette carenze probatorie, del 25% del valore indicato nella consulenza di parte, pari a complessivi € 2.625,97 per ed € 1.864,50 Parte_1
per Parte_2
Per completezza va dato atto che, seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato chiesto anche il risarcimento per il danno morale per violazione del diritto al lavoro subito dai ricorrenti, la richiesta del riconoscimento di tale voce di danno non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve, quindi, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, osserva il Collegio che non solo il danno risulta richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza nessuna allegazione in ordine ai fatti costitutivi, ma non risulta neppure provato, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
Va anche precisato che, al fine di escludere la risarcibilità del danno, non può essere accolta l'eccezione della resistente di violazione dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini e della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD 523/1904, atteso che le circostanze, seppure astrattamente rilevanti, non risultano idoneamente dedotte e dimostrate.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli
8 argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo) in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente, su cui incombeva il relativo onere della prova anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non ha fornito nessuna prova documentale della distanza delle colture per cui è causa dagli argini del fiume, né ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad eccepire genericamente il mancato rispetto della distanza normativamente imposta.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno deve rispondere la attesi i principi già espressi da questo Controparte_1
Tribunale (cfr. sentenza n. 612/2020; sentenza n. 2444/2021; sentenza n. 4306/2022), dai quali non CP_ vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente.
Ed infatti l'alveo è un canale che collega al i torrenti Cavaiola e Controparte_3 CP_2
Solofrana, inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Essendo un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione convenuta, ne consegue che va fatta applicazione dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè, in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90 lett. e) del DPR 616/1977 e dell'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, sono state attribuite alle
Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico
(e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia,
9 fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non Controparte_1
hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1
custode delle acque fluviali e risponde, pertanto, dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1 sono stati recentemente affermati dal TSAP: “la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale” (TSAP sent. n. 110/2019).
Va aggiunto che, alla luce della duplice natura di acqua pubblica e di opera di bonifica dell'alveo in questione, certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse comunque non escludono la concorrente responsabilità della CP_1
Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla e che, quindi, quest'ultima risponde dei danni derivanti Controparte_1 dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al risarcimento Controparte_1 del danno in favore di nella somma complessiva di € 4.946,97 e in favore di Parte_1 Pt_2 nella complessiva somma di € 3.512,50.
[...]
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei
10 prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite esse seguono interamente la soccombenza, con condanna della al rimborso, in favore dei ricorrenti, tenuto conto anche della mancata Controparte_1 partecipazione della alla procedura di negoziazione assistita nonostante l'eccezione di CP_1
improcediblità da essa formulata, liquidate nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'assistenza in un unico giudizio di due parti aventi sostanzialmente posizione processuale sovrapponibile, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei Parte_1 Parte_2
confronti della in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore Controparte_1
eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 4.946,97 e in favore di della somma di € Parte_1 Parte_2
3.512,50, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (29 ottobre
2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 1.415,70 per compensi professionali, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1660/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 7.5.2025 e vertente
TRA
(c.f. ) e (cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio C.F._2 separato a margine della copia cartacea dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f. ), FABIO C.F._3
D'AURIA (c.f. ) e VALERIA D'AURIA (c.f. ) e C.F._4 C.F._5 con essi elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv.
Pasquale Mellone;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per notar di BA d'SC del Persona_1
2.5.2016 rep. n. 31575, dall'avv. GUIDO MARIA TALARICO (c.f. ) C.F._6 dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa
Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 19.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 21.7.2021, e convenivano in giudizio la onde Parte_1 Parte_2 Controparte_1
sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali – quantificati, a mezzo di CTP, in €
19.787,90 per il primo e in € 14.050,00 per il secondo - e di quelli morali e biologici per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, loro arrecati. Specificavano, nelle deduzioni in fatto, che, a seguito dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino, avvenuta in data 29.10.2015, si era verificata la rottura in più punti dell'argine sinistro, con conseguente allagamento e verificazione di danni ai fondi agricoli da essi coltivati, siti in Nocera Inferiore (Sa) alla località
“Cicalesi – San Mauro”, riportati in catasto: a) al foglio 8, part. 355, 356, 358 (di proprietà di
[...]
) di are 31.83; b) al foglio 8, part. 139 e 140 (di proprietà di di are 22.60. Pt_1 Parte_2
Assumevano i ricorrenti che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua melmosa e detriti vari si era riversata all'interno dei loro fondi, determinando l'allagamento degli stessi e provocando danni alle coltivazioni, ai terreni e ai mezzi tecnici. A sostegno della pretesa, depositavano consulenza tecnica di parte a firma dell'arch. , richiamata in Persona_2
ricorso, nonché visure catastali delle unità immobiliari in oggetto.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della CP_1
domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore del e, nel Controparte_2 merito, l'inesistenza dell'evento e la mancanza di prova in ordine ai danni subiti, nonché la genericità della domanda;
deduceva, altresì, il mancato rispetto dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini, nonché quello di rispetto delle fasce di distanza delle coltivazioni dall'argine ed, infine, la imprevedibilità dell'evento tale da integrare il caso fortuito.
Esperita la procedura di negoziazione assistita su istanza dei ricorrenti - a cui la pur CP_1
avendone proposto la relativa eccezione di improcedibilità, non si è presentata - ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 7.5.2025 la causa, trattata mediante il deposito di note scritte di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva dei ricorrenti, risultante sia dai documenti in atti (cfr. atto di donazione per Notar rep. 260038 del 31.7.1972, nonché visure catastali Per_3
per tutte le particelle di cui al ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi e Persona_2
i quali hanno dichiarato che i ricorrenti coltivavano direttamente gli Testimone_1
appezzamenti analiticamente indicati in ricorso.
2 La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1
verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, le domande sono solo parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 29.10.2015 l'Alveo Comune Nocerino esondava, provocando l'allagamento degli immobili per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno tutti confermato il capitolo B) di cui all'articolazione istruttoria della parte ricorrente. Sul punto va,
3 tuttavia, precisato che, sebbene i testi abbiano riferito inequivocamente che i fondi condotti dai ricorrenti sono rimasti allagati a seguito dell'evento esondativo, la generica dichiarazione degli stessi e l'estensione dei fondi non consente di ritenere provato con certezza che essi si siano allagati nella loro totalità.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, riferito che al momento dei fatti l'alveo si presentava in Controparte_3
stato di pessima manutenzione a causa della presenza di pezzi di erbacce, canne ed arbusti, nonché isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad essi in relazione a più anni - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, i ricorrenti, richiamando integralmente la perizia depositata, hanno lamentato danni alle coltivazioni in atto ( ) e danni al terreno (determinati dai Parte_3
costi per la disinfestazione, zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, fresatura con motocoltivatore ed erpicatura manuale con livellamento), quantificandoli in complessivi €
19.787,90 per ed € 14.050,00 per Parte_1 Parte_2
Orbene, quanto al danno alle colture, osserva il Collegio che il riferimento alle coltivazioni di cipolle presenti sui fondi e ai danni da esse riportati è stato formulato dai testi in modo generico, sì da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità: ad esempio, il teste si è limitato a riferire che “i terreni dei signori erano Tes_1 Pt_1
coltivati a cipollotto nocerino. I cipollotti sono stati ricoperti dall'acqua e dal fango e sono marciti”.
Tali dichiarazioni, pur dimostrando chiaramente per entrambi i ricorrenti la perdita del raccolto in atto, non consentono di ritenere provata la distruzione dell'intera quantità così come indicata in ricorso e nella perizia di parte ad esso allegata. Né una prova più puntuale dei danni subiti dai ricorrenti può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, arch. , il Persona_2 quale, sentito come testimone, ha genericamente riferito che “i terreni sono coltivati a cipollotto nocerino…sono stati invasi da acqua e fango…e la coltivazione è interamente marcita”.
Inoltre, nelle dichiarazioni di tutti i testi e nella stessa relazione redatta dal consulente manca qualsiasi riferimento allo stato pregresso dei fondi.
Le generiche dichiarazioni rese e la mancata descrizione analitica nella perizia dei danni
4 riscontrati, la cui valutazione è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione dei fondi, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto di semi o bulbi ovvero ad altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli altri beni presenti su ciascuno di essi, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia, dei beni effettivamente presenti sui fondi, della loro tipologia, del loro stato di usura e dell'effettiva quantità al momento dell'allagamento.
Tali dichiarazioni, così come la perizia redatta, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti e ciò considerata la presumibile attività imprenditoriale svolta da entrambi i ricorrenti e in particolare dal ricorrente , proprietario e conduttore di un fondo di notevole Persona_4
estensione.
Giova evidenziare, altresì, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Né la prova dell'esatta consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni
5 caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Inoltre, per quanto concerne i danni alle colture, la valutazione del CTP, per entrambi i ricorrenti, risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei “prezzi all'ingrosso dell'anno 2015 della Camera di Commercio di Salerno” (cfr. pag. 3), senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto, che sono cose ben diverse dalla praticata riduzione per i costi di raccolto e commercializzazione.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (19.10.2020) e quella di verificazione dell'evento (29.10.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento dei fondi dei ricorrenti e che, in base a quanto riferito dai testi, può presumersi che le coltivazioni ivi presenti abbiano comunque riportato dei danni, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti alle colture di cipollotto nocerino.
Tale liquidazione, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate, è ritenuta congrua nella misura del 25% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia al 25% di € 9.284,00 pari ad €
2.321,00 per e al 25% di € 6.592,00 pari ad € 1.648,00 per . La Parte_1 Parte_2
liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura e lavorazione del prodotto che i ricorrenti avrebbero sopportato in mancanza del danno, nonché del presumibile sfrido.
In ordine, invece, ai danni per la bonifica e per il ripristino della fertilità dei terreni, il
6 consulente di parte, a cui il ricorso ha fatto integrale rinvio, ha calcolato i seguenti costi:
per : Parte_1
- € 6.684,30 per la disinfestazione del terreno, prevedendo l'esecuzione di zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph del terreno di mq 3183 a € 2,10 al mq;
- € 1.973,46 per la fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm per la superficie di mq 3183 a € 0,62 al mq;
- € 1.846,14 per l'erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura per la superficie di mq 3.183 a € 0,58 al mq;
e per Parte_2
- € 4.746,00 per la disinfestazione del terreno, prevedendo l'esecuzione di zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph del terreno mq 2.260 a € 2,10 al mq;
- € 1.401,20 per la fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm per la superficie di mq 2.260 a € 0,62 al mq;
- € 1.310,80 per l'erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura per la superficie di mq 2.260 a € 0,58 al mq.
Con riferimento a tali specifiche attività, osserva il collegio che il perito non ha rappresentato ex ante le caratteristiche fisiche del terreno e le ragioni tecniche e agronomiche per le quali è stata preventivata l'attività di correzione del ph e l'esecuzione delle operazioni di zappatura, assolcatura e fresatura alle profondità indicate;
a ciò va aggiunto che non vi è nessuna menzione nella perizia di parte dei prodotti eventualmente occorrenti e/o utilizzati per il compimento dell'attività di disinfestazione del terreno. Sebbene si tratti di attività indicate dal perito come necessarie per la ripresa dell'attività agricola, va, tuttavia, rilevato che i ricorrenti non hanno depositato nessuna documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere indicate (fatture o altri documenti).
Tale deficit probatorio non è colmato neppure dalle dichiarazioni testimoniali, atteso che il teste ha genericamente dichiarato “successivamente i signori hanno dovuto Testimone_1 Pt_1 rimuovere il fango e le piante marce e hanno dovuto ripiantare”, senza specificare quali e che tipo di attività abbiano concretamente posto in essere i ricorrenti per la pulizia e il ripristino dei fondi.
Lo stesso CTP, sentito come testimone, si è limitato a riferire genericamente che “sono state necessarie attività di ripristino dei terreni, tra cui rimozione rifiuti, zappatura, livellamento del fondo e concimazione”, senza nulla precisare in merito alle attività concretamente compiute e dichiarando altrettanto genericamente di aver constatato l'effettuazione dei lavori “abitando in zona”. Nessuno dei testi, peraltro, ha riferito di aver visto mezzi meccanici a lavoro sui fondi de quibus per eseguire le suddette operazioni di ripristino alle profondità indicate ovvero ha esplicitato i prodotti utilizzati per la fertilizzazione e la correzione del ph.
7 Il siffatto deficit probatorio non è colmato neppure dalla valutazione del perito, basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per le operazioni eseguite con mezzi meccanici, per il trasporto e smaltimento a discarica dei materiali ovvero per l'acquisto di concimi e fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario dell'OO.PP. della CP_1 per l'analisi dei costi, senza specificare le attività concretamente compiute rispetto a
[...]
quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Attesa, tuttavia, la prova dell'allagamento dei fondi e del deposito su di essi di fango e detriti
(comunque riferita dai testi), deve presumersi che alcuni lavori di pulizia dei fondi siano stati eseguiti, sebbene in economia. Né risultano agli atti fatture relative all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti, documenti ancor più necessari considerata la notevole estensione dei terreni coltivati e la presumibile attività imprenditoriale svolta da entrambi i ricorrenti.
Sulla base delle argomentazioni svolte, ritiene, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base delle anzidette carenze probatorie, del 25% del valore indicato nella consulenza di parte, pari a complessivi € 2.625,97 per ed € 1.864,50 Parte_1
per Parte_2
Per completezza va dato atto che, seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato chiesto anche il risarcimento per il danno morale per violazione del diritto al lavoro subito dai ricorrenti, la richiesta del riconoscimento di tale voce di danno non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve, quindi, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, osserva il Collegio che non solo il danno risulta richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza nessuna allegazione in ordine ai fatti costitutivi, ma non risulta neppure provato, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
Va anche precisato che, al fine di escludere la risarcibilità del danno, non può essere accolta l'eccezione della resistente di violazione dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini e della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD 523/1904, atteso che le circostanze, seppure astrattamente rilevanti, non risultano idoneamente dedotte e dimostrate.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli
8 argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo) in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente, su cui incombeva il relativo onere della prova anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non ha fornito nessuna prova documentale della distanza delle colture per cui è causa dagli argini del fiume, né ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad eccepire genericamente il mancato rispetto della distanza normativamente imposta.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno deve rispondere la attesi i principi già espressi da questo Controparte_1
Tribunale (cfr. sentenza n. 612/2020; sentenza n. 2444/2021; sentenza n. 4306/2022), dai quali non CP_ vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente.
Ed infatti l'alveo è un canale che collega al i torrenti Cavaiola e Controparte_3 CP_2
Solofrana, inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Essendo un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione convenuta, ne consegue che va fatta applicazione dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè, in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90 lett. e) del DPR 616/1977 e dell'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, sono state attribuite alle
Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico
(e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia,
9 fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non Controparte_1
hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1
custode delle acque fluviali e risponde, pertanto, dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1 sono stati recentemente affermati dal TSAP: “la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale” (TSAP sent. n. 110/2019).
Va aggiunto che, alla luce della duplice natura di acqua pubblica e di opera di bonifica dell'alveo in questione, certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse comunque non escludono la concorrente responsabilità della CP_1
Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla e che, quindi, quest'ultima risponde dei danni derivanti Controparte_1 dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al risarcimento Controparte_1 del danno in favore di nella somma complessiva di € 4.946,97 e in favore di Parte_1 Pt_2 nella complessiva somma di € 3.512,50.
[...]
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei
10 prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite esse seguono interamente la soccombenza, con condanna della al rimborso, in favore dei ricorrenti, tenuto conto anche della mancata Controparte_1 partecipazione della alla procedura di negoziazione assistita nonostante l'eccezione di CP_1
improcediblità da essa formulata, liquidate nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'assistenza in un unico giudizio di due parti aventi sostanzialmente posizione processuale sovrapponibile, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei Parte_1 Parte_2
confronti della in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore Controparte_1
eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 4.946,97 e in favore di della somma di € Parte_1 Parte_2
3.512,50, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (29 ottobre
2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 1.415,70 per compensi professionali, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
11