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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/04/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 3111/2021 promosso
Da
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Corleone, Via Ugo Triolo n. 1 presso lo studio dell'Avv. Antonino Iannazzo che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21
1 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: disoccupazione agricola-assegno per il nucleo familiare
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 25.11.2021, Parte_1
conveniva in giudizio l' esponendo di avere prestato attività quale CP_1
lavoratore dipendente in agricoltura e di avere presentato domanda per avere riconosciuto il diritto alla corresponsione della disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo familiare per l'anno 2019. l' tuttavia, con nota del CP_1
30.05.2020 rigettava la domanda di disoccupazione sull'assunto che il ricorrente risultava iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti.
Con riferimento al diniego della disoccupazione agricola, il ricorrente ne contestava la legittimità deducendo:
- di avere cessato l'attività di coltivatore diretto a far data dal 31.01.2014 e di avere provveduto alla relativa comunicazione unica all' alla CCIAA e CP_1
pag. 2 all'Agenzia delle Entrate;
- di essersi dedicato ad altra attività lavorativa;
- di non aveva la disponibilità per l'anno 2019 di alcun terreno agricolo da coltivare;
- che la CCIAA di Palermo aveva provveduto a cancellarlo dal relativo elenco per cessazione dell'attività, a far data dal 31 gennaio 2014;
- che la partita IVA era stata chiusa per cessazione dell'attività, a far data dal 31
gennaio 2014;
- di avere provveduto a depositare all' la domanda di cancellazione. CP_1
Inoltre, il ricorrente ha denunciato che il diniego dell' relativo alla CP_1
comunicazione unica, è tardivo e illegittimo, atteso che lo stesso è intervenuto dopo la formazione del silenzio assenso sulla cancellazione, e ne ha chiesto la consequenziale disapplicazione.
Concludeva chiedendo accertarsi l'avvenuta cessazione dell'attività quale coltivatore diretto a far data dal 31 gennaio 2014 e l'illegittimità del provvedimento di diniego, con condanna dell' al pagamento CP_1
dell'indennità di disoccupazione agricola e degli assegni nucleo familiare per l'anno 2019.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
pag. 3 All'udienza del 18.12.2023 celebratasi secondo le modalità previste dall'articolo
83 del D.L. 17/03/2020 n. 18, comma 7, lett. h) è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come esposto nelle note di trattazione scritta del 16.12.2023 la questione relativa alla cessazione dell'attività di coltivatore diretto del ricorrente dal 31 gennaio
2014, è stata già esaminata dal Tribunale di Termini Imerese che, in relazione ad un avviso di addebito per il pagamento dei contributi previdenziali relativi al ricorrente quale coltivatore diretto, con sentenza n. 1011/2023 del 12.10.2023 ha annullato il predetto avviso, accertando e dichiarando “..cessata l'attività di
coltivatore cessata l'attività di coltivatore diretto del sig. a far data dal Parte_1
31/01/2014…”.
Alla luce della suddetta pronuncia l'unico motivo addotto dall' per il CP_1
rigetto della domanda relativa all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019 e per gli assegni familiari appare illegittimo.
Come anticipato nella parte narrativa della presente decisione il ricorrente reclama innanzitutto il pagamento della indennità di disoccupazione agricola e degli assegni nucleo familiare per l'anno 2019, disoccupazione che, giova ribadirlo, è stata negata dall' non sulla base dell'asserita inesistenza dei CP_1
rapporti di lavoro denunciati nell'anno 2019, ma per il fatto che il ricorrente nell'anno 2019 sarebbe comunque iscritto nella gestione coltivatori diretti, sicché
pag. 4 non avrebbe avuto diritto a percepire la disoccupazione agricola.
L'estratto contributivo per il periodo 01.01.2019/31.12.2019 recava la CP_1
indicazione di 71 giornate di lavoro come Agricolo giornaliero oltre alle 156
giornate come coltivatore diretto.
Tale precisazione si impone perché la pronuncia di accoglimento oggi resa sulla domanda formulata dal ricorrente e relativa alla indennità di disoccupazione e assegno nucleo familiare anno 2019 non implica alcun accertamento del rapporto di lavoro agricolo sottostante la predetta domanda, rapporto che,
come abbiamo anticipato, non è stato posto in discussione dall' CP_1
Nella specie, pertanto, l'accoglimento della domanda di disoccupazione agricola consegue unicamente all'accertamento della insussistenza dell'attività di coltivatore diretto da parte del ricorrente per l'anno 2019 e non all'accertamento della effettiva esistenza dei rapporti di lavoro agricolo denunciati per il predetto anno.
Ciò premesso il ricorrente ha dato prova documentale della insussistenza della iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti per l'anno 2019 avendo provveduto alla relativa comunicazione unica all' ed essendo stata CP_1
accertata e dichiarata con la citata sentenza del Tribunale di Termini Imerese n.
1011/2023 del 12.10.2023 “..cessata l'attività di coltivatore cessata l'attività di
coltivatore diretto del sig. a far data dal 31/01/2014…”. Parte_1
pag. 5 Pertanto, non essendo posta in discussione dall' l'attività di lavoratore CP_1
agricolo denunciata per il predetto anno, la domanda, per come proposta, va pienamente accolta.
In definitiva va annullato il provvedimento di reiezione della domanda di disoccupazione agricola e ANF e va affermato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennità di disoccupazione agricola e gli assegni nucleo familiare per l'anno 2019, oltre gli accessori come per legge.
In mancanza della costituzione dell' non si hanno ulteriori notizie circa il CP_1
motivo del mancato pagamento ne sussiste contestazione sul loro ammontare.
Questo è sufficiente all'accoglimento della domanda.
Per quanto riguarda la richiesta di dichiarare l'avvenuta cessazione dell'attività
del ricorrente quale coltivatore diretto a far data dal 31.01.2014 e di dichiarare incidentalmente illegittimo e quindi disapplicare il provvedimento di diniego tardivo dalla cancellazione degli elenchi dei coltivatori diretti di Pt_1
va invece dichiarata cessata la materia del contendere.
[...]
E' infatti documentato in atti che con la citata sentenza del Tribunale di Termini
Imerese n. 1011/2023 del 12.10.2023 ha dichiarato “...cessata l'attività di coltivatore cessata l'attività di coltivatore diretto del sig. a far Parte_1
data dal 31.01.2014…”. Tale provvedimento fa venir meno l'attuale interesse ad agire del ricorrente che ha già ottenuto quanto richiesto giudizialmente.
pag. 6 Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano in € 1.000,00 oltre CP_1
IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, ponendo il pagamento in favore dell'Erario essendo parte ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato
dal COA di Termini Imerese.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, accogliendo il ricorso
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di di cessazione dell'attività del ricorrente quale coltivatore diretto a far data dal
31.01.2014 e disapplicazione del provvedimento di diniego tardivo dalla cancellazione degli elenchi dei coltivatori diretti;
- accoglie per il resto la domanda proposta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della indennità di disoccupazione agricola e degli assegni nucleo familiare per l'anno 2019 oltre gli accessori come per legge;
- condanna l' al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in CP_1
€ 1.000,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, ponendo il pag. 7 pagamento in favore dell'Erario.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Termini Imerese in data 7 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 3111/2021 promosso
Da
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Corleone, Via Ugo Triolo n. 1 presso lo studio dell'Avv. Antonino Iannazzo che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21
1 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: disoccupazione agricola-assegno per il nucleo familiare
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 25.11.2021, Parte_1
conveniva in giudizio l' esponendo di avere prestato attività quale CP_1
lavoratore dipendente in agricoltura e di avere presentato domanda per avere riconosciuto il diritto alla corresponsione della disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo familiare per l'anno 2019. l' tuttavia, con nota del CP_1
30.05.2020 rigettava la domanda di disoccupazione sull'assunto che il ricorrente risultava iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti.
Con riferimento al diniego della disoccupazione agricola, il ricorrente ne contestava la legittimità deducendo:
- di avere cessato l'attività di coltivatore diretto a far data dal 31.01.2014 e di avere provveduto alla relativa comunicazione unica all' alla CCIAA e CP_1
pag. 2 all'Agenzia delle Entrate;
- di essersi dedicato ad altra attività lavorativa;
- di non aveva la disponibilità per l'anno 2019 di alcun terreno agricolo da coltivare;
- che la CCIAA di Palermo aveva provveduto a cancellarlo dal relativo elenco per cessazione dell'attività, a far data dal 31 gennaio 2014;
- che la partita IVA era stata chiusa per cessazione dell'attività, a far data dal 31
gennaio 2014;
- di avere provveduto a depositare all' la domanda di cancellazione. CP_1
Inoltre, il ricorrente ha denunciato che il diniego dell' relativo alla CP_1
comunicazione unica, è tardivo e illegittimo, atteso che lo stesso è intervenuto dopo la formazione del silenzio assenso sulla cancellazione, e ne ha chiesto la consequenziale disapplicazione.
Concludeva chiedendo accertarsi l'avvenuta cessazione dell'attività quale coltivatore diretto a far data dal 31 gennaio 2014 e l'illegittimità del provvedimento di diniego, con condanna dell' al pagamento CP_1
dell'indennità di disoccupazione agricola e degli assegni nucleo familiare per l'anno 2019.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
pag. 3 All'udienza del 18.12.2023 celebratasi secondo le modalità previste dall'articolo
83 del D.L. 17/03/2020 n. 18, comma 7, lett. h) è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come esposto nelle note di trattazione scritta del 16.12.2023 la questione relativa alla cessazione dell'attività di coltivatore diretto del ricorrente dal 31 gennaio
2014, è stata già esaminata dal Tribunale di Termini Imerese che, in relazione ad un avviso di addebito per il pagamento dei contributi previdenziali relativi al ricorrente quale coltivatore diretto, con sentenza n. 1011/2023 del 12.10.2023 ha annullato il predetto avviso, accertando e dichiarando “..cessata l'attività di
coltivatore cessata l'attività di coltivatore diretto del sig. a far data dal Parte_1
31/01/2014…”.
Alla luce della suddetta pronuncia l'unico motivo addotto dall' per il CP_1
rigetto della domanda relativa all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019 e per gli assegni familiari appare illegittimo.
Come anticipato nella parte narrativa della presente decisione il ricorrente reclama innanzitutto il pagamento della indennità di disoccupazione agricola e degli assegni nucleo familiare per l'anno 2019, disoccupazione che, giova ribadirlo, è stata negata dall' non sulla base dell'asserita inesistenza dei CP_1
rapporti di lavoro denunciati nell'anno 2019, ma per il fatto che il ricorrente nell'anno 2019 sarebbe comunque iscritto nella gestione coltivatori diretti, sicché
pag. 4 non avrebbe avuto diritto a percepire la disoccupazione agricola.
L'estratto contributivo per il periodo 01.01.2019/31.12.2019 recava la CP_1
indicazione di 71 giornate di lavoro come Agricolo giornaliero oltre alle 156
giornate come coltivatore diretto.
Tale precisazione si impone perché la pronuncia di accoglimento oggi resa sulla domanda formulata dal ricorrente e relativa alla indennità di disoccupazione e assegno nucleo familiare anno 2019 non implica alcun accertamento del rapporto di lavoro agricolo sottostante la predetta domanda, rapporto che,
come abbiamo anticipato, non è stato posto in discussione dall' CP_1
Nella specie, pertanto, l'accoglimento della domanda di disoccupazione agricola consegue unicamente all'accertamento della insussistenza dell'attività di coltivatore diretto da parte del ricorrente per l'anno 2019 e non all'accertamento della effettiva esistenza dei rapporti di lavoro agricolo denunciati per il predetto anno.
Ciò premesso il ricorrente ha dato prova documentale della insussistenza della iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti per l'anno 2019 avendo provveduto alla relativa comunicazione unica all' ed essendo stata CP_1
accertata e dichiarata con la citata sentenza del Tribunale di Termini Imerese n.
1011/2023 del 12.10.2023 “..cessata l'attività di coltivatore cessata l'attività di
coltivatore diretto del sig. a far data dal 31/01/2014…”. Parte_1
pag. 5 Pertanto, non essendo posta in discussione dall' l'attività di lavoratore CP_1
agricolo denunciata per il predetto anno, la domanda, per come proposta, va pienamente accolta.
In definitiva va annullato il provvedimento di reiezione della domanda di disoccupazione agricola e ANF e va affermato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennità di disoccupazione agricola e gli assegni nucleo familiare per l'anno 2019, oltre gli accessori come per legge.
In mancanza della costituzione dell' non si hanno ulteriori notizie circa il CP_1
motivo del mancato pagamento ne sussiste contestazione sul loro ammontare.
Questo è sufficiente all'accoglimento della domanda.
Per quanto riguarda la richiesta di dichiarare l'avvenuta cessazione dell'attività
del ricorrente quale coltivatore diretto a far data dal 31.01.2014 e di dichiarare incidentalmente illegittimo e quindi disapplicare il provvedimento di diniego tardivo dalla cancellazione degli elenchi dei coltivatori diretti di Pt_1
va invece dichiarata cessata la materia del contendere.
[...]
E' infatti documentato in atti che con la citata sentenza del Tribunale di Termini
Imerese n. 1011/2023 del 12.10.2023 ha dichiarato “...cessata l'attività di coltivatore cessata l'attività di coltivatore diretto del sig. a far Parte_1
data dal 31.01.2014…”. Tale provvedimento fa venir meno l'attuale interesse ad agire del ricorrente che ha già ottenuto quanto richiesto giudizialmente.
pag. 6 Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano in € 1.000,00 oltre CP_1
IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, ponendo il pagamento in favore dell'Erario essendo parte ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato
dal COA di Termini Imerese.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, accogliendo il ricorso
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di di cessazione dell'attività del ricorrente quale coltivatore diretto a far data dal
31.01.2014 e disapplicazione del provvedimento di diniego tardivo dalla cancellazione degli elenchi dei coltivatori diretti;
- accoglie per il resto la domanda proposta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della indennità di disoccupazione agricola e degli assegni nucleo familiare per l'anno 2019 oltre gli accessori come per legge;
- condanna l' al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in CP_1
€ 1.000,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, ponendo il pag. 7 pagamento in favore dell'Erario.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Termini Imerese in data 7 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 8