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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/03/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1341/2024 R.G., vertente tra
assistito e difeso dall'Avv. Stanislao Scognamiglio, dal quale è Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
e
contumace CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n.
69 Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
La legittimazione è dimostrata dalla documentazione versata in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento. La causa deve essere decisa attraverso una lettura dell'art. 1455 c.c. La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione si fonda su un criterio oggettivo e su un criterio soggettivo. Il primo ha riguardo all'entità oggettiva dell'inadempimento; il secondo, invece, tenendo in considerazione l'interesse che la parte creditrice intende realizzare con il contratto, dà rilievo alle modalità e alle circostanze dello svolgimento concreto del rapporto al fine di verificare se l'inadempimento abbia, in concreto,
generato un'alterazione notevole dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto
(Cass. 1773/01; C. 15167/00; C. 11784/00; C. 9800/00; C. 3669/95; C. 3156/91; C. 5755/88. La
giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice è obbligato a valutare, anche d'ufficio, la gravità dell'inadempimento (Cass. 1507/94; C. 2345/87; C. 3353/86). La non scarsa importanza della prestazione non adempiuta costituisce una condizione dell'azione di risoluzione e,
pertanto, ex art. 2697 è onere della parte attrice provarne l'esistenza a meno che la non scarsa importanza sia in re ipsa attenendo l'inadempimento ad obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (Cass. 5658/95; C. 2616/90, 19652/04).
L'art. 1455 c.c. pone una regola di proporzionalità, in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è collegata unicamente all'inadempimento delle obbligazioni che abbiano una notevole rilevanza nell'economia del rapporto, per la cui valutazione occorre tener conto dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di eguale peso, talchè l'importanza dell'inadempimento non deve essere intesa in senso subiettivo, in relazione alla stima che la parte creditrice abbia potuto far del proprio interesse violato, ma in senso obiettivo, in relazione, cioè,
all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale. Cass. civ. Sez. III 14.06.2001 n. 8063. Il principio sancito dall'art. 1455 c.c. secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare,
ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonchè al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione.
In base al principio consacrato nell'art. 2697 c.c. “onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat”, l'attore che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento. Mentre l'onere della prova incombente sul creditore secondo la regola dell'art. 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità
dell'inadempimento. Cass., Sez. Unite, n. 13533/2001.
Il caso prospettato da parte attrice porta necessariamente alla risoluzione del contratto. Nella
successiva fase ordinaria vi sono gli elementi sopra indicati e previsti dalla giurisprudenza per la risoluzione del contratto. Onere e principale obbligo del conduttore è il pagamento del canone di locazione ed è onere di questi dimostrare l'avvenuto adempimento estinzione o modifica dell'obbligazione principale e ciò non è avvenuto. Parte convenuta non ha dimostrato l'effettivo pagamento. La contumacia, poi, viene rilevata come argomento di prova ex art 116 c.p.c... Deve
essere, inoltre, accolta la domanda di pagamento delle somme relative ai canoni di locazione dalla data della richiesta fino all'effettivo rilascio
Spese come da dispositivo in ossequio del principio della soccombenza
P.Q.M.
l giudice definitivamente pronunciandosi, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1)
dichiara la risoluzione del contratto di locazione tra le parti per inadempimento del convenuto;
2) Condanna il convenuto al rilascio dell'immobile indicato in atto introduttivo libero e vuoto da persone e cose
3) Fissa l'esecuzione alla data del 20.04.2025 ore 10.00 col prosieguo ove non già rilasciato;
4) Condanna il convenuto al pagamento dei canoni non pagati come da atto introduttivo oltre quelli fino al rilascio oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo
5) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 70,00 per le spese ed euro 1500,00 per le varie fasi del giudizio oltre iva e c.p.a. e 15% spese generali
Il Giudice
Dott. Salvatore Nasti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1341/2024 R.G., vertente tra
assistito e difeso dall'Avv. Stanislao Scognamiglio, dal quale è Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
e
contumace CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n.
69 Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
La legittimazione è dimostrata dalla documentazione versata in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento. La causa deve essere decisa attraverso una lettura dell'art. 1455 c.c. La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione si fonda su un criterio oggettivo e su un criterio soggettivo. Il primo ha riguardo all'entità oggettiva dell'inadempimento; il secondo, invece, tenendo in considerazione l'interesse che la parte creditrice intende realizzare con il contratto, dà rilievo alle modalità e alle circostanze dello svolgimento concreto del rapporto al fine di verificare se l'inadempimento abbia, in concreto,
generato un'alterazione notevole dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto
(Cass. 1773/01; C. 15167/00; C. 11784/00; C. 9800/00; C. 3669/95; C. 3156/91; C. 5755/88. La
giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice è obbligato a valutare, anche d'ufficio, la gravità dell'inadempimento (Cass. 1507/94; C. 2345/87; C. 3353/86). La non scarsa importanza della prestazione non adempiuta costituisce una condizione dell'azione di risoluzione e,
pertanto, ex art. 2697 è onere della parte attrice provarne l'esistenza a meno che la non scarsa importanza sia in re ipsa attenendo l'inadempimento ad obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (Cass. 5658/95; C. 2616/90, 19652/04).
L'art. 1455 c.c. pone una regola di proporzionalità, in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è collegata unicamente all'inadempimento delle obbligazioni che abbiano una notevole rilevanza nell'economia del rapporto, per la cui valutazione occorre tener conto dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di eguale peso, talchè l'importanza dell'inadempimento non deve essere intesa in senso subiettivo, in relazione alla stima che la parte creditrice abbia potuto far del proprio interesse violato, ma in senso obiettivo, in relazione, cioè,
all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale. Cass. civ. Sez. III 14.06.2001 n. 8063. Il principio sancito dall'art. 1455 c.c. secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare,
ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonchè al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione.
In base al principio consacrato nell'art. 2697 c.c. “onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat”, l'attore che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento. Mentre l'onere della prova incombente sul creditore secondo la regola dell'art. 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità
dell'inadempimento. Cass., Sez. Unite, n. 13533/2001.
Il caso prospettato da parte attrice porta necessariamente alla risoluzione del contratto. Nella
successiva fase ordinaria vi sono gli elementi sopra indicati e previsti dalla giurisprudenza per la risoluzione del contratto. Onere e principale obbligo del conduttore è il pagamento del canone di locazione ed è onere di questi dimostrare l'avvenuto adempimento estinzione o modifica dell'obbligazione principale e ciò non è avvenuto. Parte convenuta non ha dimostrato l'effettivo pagamento. La contumacia, poi, viene rilevata come argomento di prova ex art 116 c.p.c... Deve
essere, inoltre, accolta la domanda di pagamento delle somme relative ai canoni di locazione dalla data della richiesta fino all'effettivo rilascio
Spese come da dispositivo in ossequio del principio della soccombenza
P.Q.M.
l giudice definitivamente pronunciandosi, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1)
dichiara la risoluzione del contratto di locazione tra le parti per inadempimento del convenuto;
2) Condanna il convenuto al rilascio dell'immobile indicato in atto introduttivo libero e vuoto da persone e cose
3) Fissa l'esecuzione alla data del 20.04.2025 ore 10.00 col prosieguo ove non già rilasciato;
4) Condanna il convenuto al pagamento dei canoni non pagati come da atto introduttivo oltre quelli fino al rilascio oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo
5) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 70,00 per le spese ed euro 1500,00 per le varie fasi del giudizio oltre iva e c.p.a. e 15% spese generali
Il Giudice
Dott. Salvatore Nasti