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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 619/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 982/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500020070000 IRPEF-DETRAZIONI DI
IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed insiste per la condanna alle spese per la soccombenza virtuale.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21.03.2025 all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in data 27.03.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Micale
ME, come difeso in atti, ricorreva avverso la COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO
AMMINISTRATIVO SU BENI MOBILI REGISTRATI n. 29680202500020070000 del 14/02/2025 dell'importo di complessivi € 3.549,99, comunicata a mezzo PEC in data 20/03/2025, di cui alla sottostante cartella n. 29620240053452632000 notificata il 18/09/2024, già impugnata dal ricorrente innanzi a Codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo con ricorso n. 4294/2024 per omesso versamento IRPEF e relativi interessi e sanzioni, asseritamente dovuti per l'anno di imposta
2020, oltre diritti di notifica.
Con la richiamata cartella di pagamento AdER, in esito al controllo formale eseguito ai sensi dell'art. 36- ter, d.P.R. n. 600 del 1973 sul Modello Unico/redditi 2020 del ricorrente, ha inteso recuperare a tassazione le detrazioni operate dal ricorrente per spese relative a interventi di risparmio energetico eseguiti nell'anno 2013, richiedendo così il pagamento della maggiore imposta IRPEF asseritamente dovuta di € 2.427,00 oltre sanzioni e interessi.
Ed infatti, la detta cartella di pagamento faceva seguito alla comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600 del 1973 (codice atto 03818031787) eseguito sulla dichiarazione dei redditi
2020, con cui l'Amministrazione finanziaria disconosceva la detrazione ai fini IRPEF dell'importo di
€ 1.022,00 (65% di € 13.530,00 + 65% di € 2.200) operata dal contribuente per l'anno 2020, quale rata annuale (pari ad 1/10) del 65% delle spese sostenute nel 2013 per interventi di risparmio energetico eseguiti nell'immobile sito in Indirizzo_1.
Il ricorrente nel contestare il fondamento e la legittimità del preavviso di fermo opposto per tutti i motivi esposti chiedeva, la sospensione cautelare dell'atto impugnato e degli atti presupposti, onde evitare un grave ed ingiusto pregiudizio a carico dello stesso.
Il Giudice in data 07.07.2025 accoglie la sospensione cautelare dell'atto impugnato.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato deducendo:
1. l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione, atteso che la cartella presupposta n. 29620240053452632000 è stata tempestivamente impugnata (RG 4294/2024), sicché non opera alcuna preclusione né violazione del principio del “ne bis in idem”;
2. il proprio diritto a beneficiare delle detrazioni fiscali IRPEF per interventi di riqualificazione energetica (ex L. 147/2013 e art. 1, commi 344 ss., L. 296/2006), nonostante la mancata comunicazione all'Società_1, adempimento che la Corte di Cassazione ha chiarito avere mera finalità statistica e non costituire causa di decadenza;
3. l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente, che ha trascritto al PRA il fermo amministrativo nonostante la sospensione cautelare disposta in data 14.07.2025;
4. la responsabilità dei resistenti per danno ex art. 96 c.p.c. a titolo di responsabilità aggravata. L'Amministrazione finanziaria si costituiva in giudizio il 18.04.2025 chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo l'inammissibilità dello stesso e difendendo la legittimità della propria pretesa.
In data 18.12.2025 il ricorrente presentava una memoria insistendo sui motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva che, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n. 5521/2025 di questa Corte che ha annullato la cartella di pagamento n. 29620240053452632000, atto su cui si fondava l'intero preavviso di fermo qui opposto.
L'annullamento definitivo dell'atto prodromico determina il venir meno dell'interesse delle parti a una decisione nel merito, poiché l'atto impugnato ha perso la sua base giuridica e, conseguentemente, la sua efficacia. Si configura, pertanto, un'ipotesi tipica di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'oggetto stesso della controversia e l'interesse a ricorrere.
In linea con l'orientamento giurisprudenziale consolidato, la cessata materia del contendere sussiste quando si verifica un mutamento della situazione di fatto o di diritto che elimina l'interesse delle parti a ottenere una pronuncia sul merito della pretesa tributaria, rendendo superflua ogni ulteriore attività processuale.
Con riferimento alle spese di lite, tenuto conto che la definizione della lite è dipesa da un evento esterno al presente procedimento (ovvero l'esito del giudizio sull'atto presupposto), si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. 2.
Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 982/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500020070000 IRPEF-DETRAZIONI DI
IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed insiste per la condanna alle spese per la soccombenza virtuale.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21.03.2025 all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in data 27.03.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Micale
ME, come difeso in atti, ricorreva avverso la COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO
AMMINISTRATIVO SU BENI MOBILI REGISTRATI n. 29680202500020070000 del 14/02/2025 dell'importo di complessivi € 3.549,99, comunicata a mezzo PEC in data 20/03/2025, di cui alla sottostante cartella n. 29620240053452632000 notificata il 18/09/2024, già impugnata dal ricorrente innanzi a Codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo con ricorso n. 4294/2024 per omesso versamento IRPEF e relativi interessi e sanzioni, asseritamente dovuti per l'anno di imposta
2020, oltre diritti di notifica.
Con la richiamata cartella di pagamento AdER, in esito al controllo formale eseguito ai sensi dell'art. 36- ter, d.P.R. n. 600 del 1973 sul Modello Unico/redditi 2020 del ricorrente, ha inteso recuperare a tassazione le detrazioni operate dal ricorrente per spese relative a interventi di risparmio energetico eseguiti nell'anno 2013, richiedendo così il pagamento della maggiore imposta IRPEF asseritamente dovuta di € 2.427,00 oltre sanzioni e interessi.
Ed infatti, la detta cartella di pagamento faceva seguito alla comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600 del 1973 (codice atto 03818031787) eseguito sulla dichiarazione dei redditi
2020, con cui l'Amministrazione finanziaria disconosceva la detrazione ai fini IRPEF dell'importo di
€ 1.022,00 (65% di € 13.530,00 + 65% di € 2.200) operata dal contribuente per l'anno 2020, quale rata annuale (pari ad 1/10) del 65% delle spese sostenute nel 2013 per interventi di risparmio energetico eseguiti nell'immobile sito in Indirizzo_1.
Il ricorrente nel contestare il fondamento e la legittimità del preavviso di fermo opposto per tutti i motivi esposti chiedeva, la sospensione cautelare dell'atto impugnato e degli atti presupposti, onde evitare un grave ed ingiusto pregiudizio a carico dello stesso.
Il Giudice in data 07.07.2025 accoglie la sospensione cautelare dell'atto impugnato.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato deducendo:
1. l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione, atteso che la cartella presupposta n. 29620240053452632000 è stata tempestivamente impugnata (RG 4294/2024), sicché non opera alcuna preclusione né violazione del principio del “ne bis in idem”;
2. il proprio diritto a beneficiare delle detrazioni fiscali IRPEF per interventi di riqualificazione energetica (ex L. 147/2013 e art. 1, commi 344 ss., L. 296/2006), nonostante la mancata comunicazione all'Società_1, adempimento che la Corte di Cassazione ha chiarito avere mera finalità statistica e non costituire causa di decadenza;
3. l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente, che ha trascritto al PRA il fermo amministrativo nonostante la sospensione cautelare disposta in data 14.07.2025;
4. la responsabilità dei resistenti per danno ex art. 96 c.p.c. a titolo di responsabilità aggravata. L'Amministrazione finanziaria si costituiva in giudizio il 18.04.2025 chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo l'inammissibilità dello stesso e difendendo la legittimità della propria pretesa.
In data 18.12.2025 il ricorrente presentava una memoria insistendo sui motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva che, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n. 5521/2025 di questa Corte che ha annullato la cartella di pagamento n. 29620240053452632000, atto su cui si fondava l'intero preavviso di fermo qui opposto.
L'annullamento definitivo dell'atto prodromico determina il venir meno dell'interesse delle parti a una decisione nel merito, poiché l'atto impugnato ha perso la sua base giuridica e, conseguentemente, la sua efficacia. Si configura, pertanto, un'ipotesi tipica di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'oggetto stesso della controversia e l'interesse a ricorrere.
In linea con l'orientamento giurisprudenziale consolidato, la cessata materia del contendere sussiste quando si verifica un mutamento della situazione di fatto o di diritto che elimina l'interesse delle parti a ottenere una pronuncia sul merito della pretesa tributaria, rendendo superflua ogni ulteriore attività processuale.
Con riferimento alle spese di lite, tenuto conto che la definizione della lite è dipesa da un evento esterno al presente procedimento (ovvero l'esito del giudizio sull'atto presupposto), si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. 2.
Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.