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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/04/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il giorno 3 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1436/2019 R.G.,
È comparso, per parte opponente, l'avv. Grazia Gringeri, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
È comparso, per parte opposta, l'avv. Nicola Andreozzi, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1436/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Parte_1 C.F._1
Gringeri; opponente contro
(c.f. e p.iva e, per essa, (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
; p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2 P.IVA_3
e difesa dall'avv. Nicola Andreozzi;
opposta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 11 marzo 2019, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1996/2018 del 12 dicembre 2018, con il quale il
Tribunale di Messina le aveva ingiunto (quale fideiussore delle obbligazioni assunte da
[...]
) il pagamento della somma di € 12.813,85, oltre interessi e spese della Controparte_3
fase monitoria, in favore di nella qualità di cessionaria del credito, a Controparte_1
titolo di saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 5210096, acceso presso il Credito Italiano in data 14 dicembre 2000. A fondamento dell'opposizione proposta, l'opponente ha eccepito la mancanza di prova del credito e dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la carenza di legittimazione attiva della cessionaria del credito per mancanza di prova dell'intervenuta cessione e la violazione dell'art. 1957 c.c. Ha, altresì, contestato l'applicazione al rapporto bancario in oggetto di interessi ultralegali, usurari, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e l'uso illegittimo dello ius variandi, nonché di valute fittizie. Ha, quindi, richiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_4 dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., espletata c.t.u. contabile sul rapporto in oggetto, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione dell'opponente relativa alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta e per essere il medesimo stato emesso dal
Tribunale in assenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass. Civ., sez. III,
15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”).
Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria.
Sempre preliminarmente, non può condividersi l'eccezione dell'opposta, secondo la quale la ricognizione del debito contenuta nel piano di rientro sottoscritto anche da in Parte_1
data 12 maggio 2008, precluderebbe al correntista di poter contestare dei profili di legittimità delle clausole contrattuali. Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, “in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti” (Cassazione civile., 31/01/2022, n. 2855, che richiama l'orientamento già assunto da Cass. Civ., 19/09/2014, n. 19792; conf. Cassazione civile sez. I, 19/12/2022, n. 37107, per la quale “anche in ipotesi in cui il correntista abbia sostanzialmente effettuato una ricognizione di debito, concordando un piano di rientro con la banca, tale dichiarazione non gli impedisce di TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
contestare la validità delle clausole negoziale del rapporto preesistente e ciò in quanto la ricognizione di debito, come la promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale (vedi ex multis Cass. 4019 del 2006), rispetto al quale mutano soltanto le regole dell'onere della prova mediante l'astrazione processuale, senza, tuttavia, modificazioni interne all'assetto negoziale preesistente”; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Catania sez. I, 11/01/2024, n. 220; Corte appello Venezia sez. I, 10/10/2023, n. 1983; Corte appello Napoli, 17/02/2023, n. 702; Tribunale
Messina sez. II, 13/02/2023, n. 295).
Tanto premesso l'opposizione svolta da è fondata e deve, pertanto, essere Parte_1
accolta.
Come noto, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore/opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico.
Nell'ambito delle controversie bancarie, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, è onere della banca opposta provare il proprio credito, depositando il contratto di conto corrente, dal quale ricavare l'applicazione delle clausole pattuite col correntista ed applicate al rapporto, oltre che, qualora sia stata esclusa la validità di talune pattuizioni contrattuali, gli estratti conto integrali dal sorgere del rapporto, potendo solo dai medesimi ricavarsi la corretta determinazione del saldo contabile alla data di scadenza del contratto e, pertanto, quantificare correttamente il credito preteso dalla banca, non potendo all'uopo quest'ultima dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710
c.c., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto (cfr. Cass. Civ., 4 aprile 2019, n. 9526; conf. Cass. Civ., sez. I, 16 aprile 2018,
n. 9365; Cass. Civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15142; Cass. Civ., sez. I, 13/10/2016, n. 20693; TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Cass. Civ., sez. I, 09 agosto 2016, n. 16829; Cass. Civ., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597; Cass.
Civ., sez. I, 19 settembre 2013, n. 21466; Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692).
Ebbene, nel caso di specie, la società opposta ha prodotto in atti copia del contratto di conto corrente n. 5210096 stipulato in data 14 dicembre 2000 e la fideiussione rilasciata da Parte_1
, nonché documentazione bancaria che consente di ricostruire il rapporto di conto corrente
[...]
senza soluzione di continuità a partire dalla data di accensione fino alla data di chiusura del rapporto del 31 marzo 2009 (v. pag. 4 della relazione del c.t.u. “In base alla documentazione prodotta in atti
è stato possibile ricostruire, senza soluzione di continuità, il rapporto di conto corrente dal 14 dicembre 2000, data di accensione, al 31 marzo 2009”).
Tanto premesso, andando ad analizzare i motivi di opposizione svolti da , va Parte_1 rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta, cessionaria del credito, per mancanza di prova in ordine all'intervenuta cessione.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, avuto modo di osservare “che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento
è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944).
Ritiene il presente Giudice che, nel caso di specie, la cessione del credito possa ritenersi provata da parte di essendo quest'ultima in possesso della documentazione Controparte_1
bancaria inerente il rapporto contrattuale intrattenuto da e da Controparte_3 Parte_1
con ed avendo la cessionaria depositato la relativa dichiarazione della società Controparte_5
cedente (allegata alla memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.), la quale (in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'odierna opponente) appare documento idoneo a provare la legittimazione attiva della opposta (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, n. 10200, per la quale “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello”; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Bologna sez. II, 05/08/2024, n. 1634; Tribunale Roma,
26/08/2024, n. 13474; Tribunale Ancona, 26/08/2024, n. 1499; Corte d'Appello Milano,
17/07/2024, n. 2119; Tribunale Palermo sez. VI, 29/01/2024, n. 540; Tribunale Napoli Nord sez.
III, 26/09/2023, n. 3815; Tribunale Napoli Nord sez. III, 19/05/2023, n. 2075; Tribunale Prato,
15/05/2023, n. 318).
Ne consegue che l'eccezione di difetto di titolarità del credito deve essere disattesa.
Deve, altresì, rigettarsi l'eccezione avanzata da ai sensi dell'art. 1957 c.c. sul Parte_1
presupposto che la Banca non avrebbe agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, considerato che il fideiussore ha sottoscritto la clausola contrattuale per la quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (cfr. per la validità della clausola Cassazione civile sez. VI, 04/12/2017, n. 28943; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Ancona sez. I,
21/07/2022, n. 972; Corte appello Bari sez. II, 03/12/2021, n. 2076) e che l'eccezione svolta dal fideiussore di invalidità della clausola contrattuale per contrasto con la normativa antitrust, per essere la fideiussione conforme allo schema redatto dall'Associazione Bancaria Italiana e sanzionato dalla Banca d'Italia, è rimasta sfornita di prova per omessa produzione del modello elaborato dall' nel 2003 e della pronuncia dell'Autorità di Vigilanza del 2 maggio 2005 (cfr. CP_6
Cass. Civ., sez. I, 14.10.2024, n. 26605; conf. Cass. Civ., sez. III, 09.10.2024, n. 26341 v. nella giurisprudenza di merito, Corte appello Firenze, sez. II, 21.04.2023, n. 862; Corte appello Milano, sez. IV, 24/02/2023, n. 641; Tribunale Salerno sez. I, 23.02.2022, n. 678; Corte d'Appello Catania, sez. I, 09.02.2022, n. 263; Tribunale Firenze, sez. III, 07.07.2020, n. 1609; Tribunale Napoli, sez. II,
19.05.2020, n. 3500; Tribunale Milano, 20.07.2022, n. 6441).
Va, altresì, rigettata l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per condivisibile orientamento giurisprudenziale, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
18.09.2020, n. 19597).
Le contestazioni avanzate dalla parte opponente appaiono, invero, generiche, essendosi quest'ultima limitata a sostenere la natura usuraria della relativa clausola contrattuale senza allegare quale sarebbe il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale ovvero il tasso soglia ratione temporis vigente, né specificamente indicare in che termini si sarebbe verificata l'usurarietà contestata, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale accertamento (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530, per il quale “in questa situazione processuale non può essere disposta ctu contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa”; conf. Corte appello
Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880).
Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487;
Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887;
Tribunale Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”).
Non può, ancora, accogliersi la domanda relativa alla dedotta illegittima applicazione da parte dell'istituto bancario di interessi ultralegali, risultando i medesimi espressamente pattuiti con il contratto sottoscritto in data 14 dicembre 2000 (tasso creditore sui saldi 0,06250%; tasso debitore
14,6250%).
Deve, altresì, rigettarsi la domanda di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione di interessi anatocistici dall'1 gennaio 2014 (a seguito della modifica intervenuta con L. n. 147/2013), considerato che il conto corrente – così come già supra evidenziato – è stato chiuso in data antecedente all'intervenuto mutamento giurisprudenziale (31 marzo 2009).
Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di parte opponente di applicazione da parte della banca di spese non pattutite e di valute fittizie e dell'illegittimo esercizio dello ius variandi, avendo la stessa formulato le proprie deduzioni e richieste in termini generici, senza specificamente indicare in che termini e quando ciò sarebbe avvenuto, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, ma limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico.
L'eccezione di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto è, invece, fondata.
Deve, infatti, ritenersi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto “indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca”, con la conseguenza che non è “legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
calcolata tale percentuale” (Cass. Civ., sez. I, 20.06.2022, n. 19825; conf. Cass. Civ., sez. I,
15.01.2024, n. 1373).
Ebbene, nel caso di specie, il c.t.u. ha accertato che emerge dalla documentazione prodotta dalla parte attrice che la commissione di massimo scoperto è stata determinata solo in termini percentuali, ma che “nulla dice il contratto in ordine al periodo di riferimento e alle modalità di calcolo della stessa commissione” (v. pag. 4), provvedendo al ricalcolo del conto corrente, escludendo la commissione applicata.
Alla luce di quanto esposto, il consulente tecnico d'ufficio (dalle cui risultanze non vi è motivo di discostarsi avendo il medesimo attentamente analizzato la documentazione in atti e compiutamente risposto ai rilievi di parte opposta, con la conseguenza che possono accogliersi le conclusioni cui è pervenuto con la consulenza in atti), ha effettuato il ricalcolo del saldo contabile relativo al conto corrente oggetto di lite, rilevando che il conto corrente presentava alla data del 31 marzo 2009, un saldo a credito per il correntista pari ad € 4.147,34.
Per quanto fin qui dedotto, in accoglimento dell'opposizione proposta, va revocato il decreto ingiuntivo n. 1996/2018, emesso dal Tribunale di Messina in data 12 dicembre 2018.
Passando ad analizzare la domanda riconvenzionale svolta da di ripetizione Parte_1
di indebito, la medesima deve essere rigettata.
Prescindendo dall'eccezione di legittimazione passiva della cessionaria del credito in ordine alle domande di ripetizione di indebito, va, infatti, osservato che non può disporsi la condanna al pagamento dell'indebito nei confronti del fideiussore in assenza di allegazione e deduzione in ordine all'avvenuto pagamento da parte di quest'ultimo dell'importo dovuto a titolo di saldo debitore (a seguito dell'escussione delle fideiussioni da parte della Banca), alla luce dell'orientamento giurisprudenziale per il quale “il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, desumibile dagli artt. 1939 e 1945 c.c., consente (…) al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva ai fini della proposizione delle azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 c.p.c., secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio, in via di azione ed in nome proprio, è solo il titolare dell'interesse leso” (Cassazione civile TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
sez. I, 04/12/2019, n. 31653, la quale ha evidenziato che “non può pertanto condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, avendo accertato che per effetto del ricalcolo degl'interessi con esclusione della capitalizzazione trimestrale e rettifica delle valute il saldo finale del conto corrente risultava in attivo, ha condannato la Banca alla restituzione del relativo importo, senza considerare che, a seguito della dichiarazione di fallimento della correntista, unica legittimata alla riproposizione della domanda, il curatore non aveva proseguito il giudizio. Non poteva d'altronde ritenersi che gli appellanti vantassero un autonomo titolo alla restituzione, non essendo stato allegato nè provato che essi avessero provveduto al pagamento dell'importo dovuto a titolo di saldo debitore, a seguito dell'escussione delle fideiussioni da parte della Banca, e dovendosi quindi escludere che fossero legittimati in proprio all'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito”; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Brescia sez. I, 15/06/2020, n. 623).
Va, infine, rigettata anche la domanda di accertamento in ordine all'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi, considerato che la medesima appare generica e che l'opponente non ha fornito prova dell'avvenuta segnalazione del suo nominativo presso la Centrale Rischi da parte dell'odierna opposta.
Le spese di giudizio, considerato l'accoglimento dell'opposizione ed il rigetto della domanda riconvenzionale dell'opponente, visto l'art. 92 c.p.c., devono essere integralmente compensate tra le parti (v. Cass. Civ., sez. III, 22.02.2016, n. 3438, nonché Cass. Civ., sez. VI, 07.01.2019, n.169).
Le spese di c.t.u. devono, invece, essere poste definitivamente a carico di parte opposta che l'ha resa necessaria applicando ai rapporti delle clausole invalide.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1436/2019 R.G., così provvede:
1. accoglie per i motivi di cui in parte motiva l'opposizione svolta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 1996/2018, emesso dal Tribunale di
Messina in data 12 dicembre 2018;
2. rigetta le domande riconvenzionali svolte da;
Parte_1
3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
4. pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte opposta e ne ordina la rifusione in favore dell'opponente, ove da questi anticipate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 3 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il giorno 3 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1436/2019 R.G.,
È comparso, per parte opponente, l'avv. Grazia Gringeri, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
È comparso, per parte opposta, l'avv. Nicola Andreozzi, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1436/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Parte_1 C.F._1
Gringeri; opponente contro
(c.f. e p.iva e, per essa, (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
; p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2 P.IVA_3
e difesa dall'avv. Nicola Andreozzi;
opposta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 11 marzo 2019, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1996/2018 del 12 dicembre 2018, con il quale il
Tribunale di Messina le aveva ingiunto (quale fideiussore delle obbligazioni assunte da
[...]
) il pagamento della somma di € 12.813,85, oltre interessi e spese della Controparte_3
fase monitoria, in favore di nella qualità di cessionaria del credito, a Controparte_1
titolo di saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 5210096, acceso presso il Credito Italiano in data 14 dicembre 2000. A fondamento dell'opposizione proposta, l'opponente ha eccepito la mancanza di prova del credito e dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la carenza di legittimazione attiva della cessionaria del credito per mancanza di prova dell'intervenuta cessione e la violazione dell'art. 1957 c.c. Ha, altresì, contestato l'applicazione al rapporto bancario in oggetto di interessi ultralegali, usurari, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e l'uso illegittimo dello ius variandi, nonché di valute fittizie. Ha, quindi, richiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_4 dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., espletata c.t.u. contabile sul rapporto in oggetto, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione dell'opponente relativa alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta e per essere il medesimo stato emesso dal
Tribunale in assenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass. Civ., sez. III,
15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”).
Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria.
Sempre preliminarmente, non può condividersi l'eccezione dell'opposta, secondo la quale la ricognizione del debito contenuta nel piano di rientro sottoscritto anche da in Parte_1
data 12 maggio 2008, precluderebbe al correntista di poter contestare dei profili di legittimità delle clausole contrattuali. Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, “in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti” (Cassazione civile., 31/01/2022, n. 2855, che richiama l'orientamento già assunto da Cass. Civ., 19/09/2014, n. 19792; conf. Cassazione civile sez. I, 19/12/2022, n. 37107, per la quale “anche in ipotesi in cui il correntista abbia sostanzialmente effettuato una ricognizione di debito, concordando un piano di rientro con la banca, tale dichiarazione non gli impedisce di TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
contestare la validità delle clausole negoziale del rapporto preesistente e ciò in quanto la ricognizione di debito, come la promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale (vedi ex multis Cass. 4019 del 2006), rispetto al quale mutano soltanto le regole dell'onere della prova mediante l'astrazione processuale, senza, tuttavia, modificazioni interne all'assetto negoziale preesistente”; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Catania sez. I, 11/01/2024, n. 220; Corte appello Venezia sez. I, 10/10/2023, n. 1983; Corte appello Napoli, 17/02/2023, n. 702; Tribunale
Messina sez. II, 13/02/2023, n. 295).
Tanto premesso l'opposizione svolta da è fondata e deve, pertanto, essere Parte_1
accolta.
Come noto, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore/opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico.
Nell'ambito delle controversie bancarie, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, è onere della banca opposta provare il proprio credito, depositando il contratto di conto corrente, dal quale ricavare l'applicazione delle clausole pattuite col correntista ed applicate al rapporto, oltre che, qualora sia stata esclusa la validità di talune pattuizioni contrattuali, gli estratti conto integrali dal sorgere del rapporto, potendo solo dai medesimi ricavarsi la corretta determinazione del saldo contabile alla data di scadenza del contratto e, pertanto, quantificare correttamente il credito preteso dalla banca, non potendo all'uopo quest'ultima dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710
c.c., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto (cfr. Cass. Civ., 4 aprile 2019, n. 9526; conf. Cass. Civ., sez. I, 16 aprile 2018,
n. 9365; Cass. Civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15142; Cass. Civ., sez. I, 13/10/2016, n. 20693; TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Cass. Civ., sez. I, 09 agosto 2016, n. 16829; Cass. Civ., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597; Cass.
Civ., sez. I, 19 settembre 2013, n. 21466; Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692).
Ebbene, nel caso di specie, la società opposta ha prodotto in atti copia del contratto di conto corrente n. 5210096 stipulato in data 14 dicembre 2000 e la fideiussione rilasciata da Parte_1
, nonché documentazione bancaria che consente di ricostruire il rapporto di conto corrente
[...]
senza soluzione di continuità a partire dalla data di accensione fino alla data di chiusura del rapporto del 31 marzo 2009 (v. pag. 4 della relazione del c.t.u. “In base alla documentazione prodotta in atti
è stato possibile ricostruire, senza soluzione di continuità, il rapporto di conto corrente dal 14 dicembre 2000, data di accensione, al 31 marzo 2009”).
Tanto premesso, andando ad analizzare i motivi di opposizione svolti da , va Parte_1 rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta, cessionaria del credito, per mancanza di prova in ordine all'intervenuta cessione.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, avuto modo di osservare “che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento
è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944).
Ritiene il presente Giudice che, nel caso di specie, la cessione del credito possa ritenersi provata da parte di essendo quest'ultima in possesso della documentazione Controparte_1
bancaria inerente il rapporto contrattuale intrattenuto da e da Controparte_3 Parte_1
con ed avendo la cessionaria depositato la relativa dichiarazione della società Controparte_5
cedente (allegata alla memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.), la quale (in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'odierna opponente) appare documento idoneo a provare la legittimazione attiva della opposta (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, n. 10200, per la quale “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello”; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Bologna sez. II, 05/08/2024, n. 1634; Tribunale Roma,
26/08/2024, n. 13474; Tribunale Ancona, 26/08/2024, n. 1499; Corte d'Appello Milano,
17/07/2024, n. 2119; Tribunale Palermo sez. VI, 29/01/2024, n. 540; Tribunale Napoli Nord sez.
III, 26/09/2023, n. 3815; Tribunale Napoli Nord sez. III, 19/05/2023, n. 2075; Tribunale Prato,
15/05/2023, n. 318).
Ne consegue che l'eccezione di difetto di titolarità del credito deve essere disattesa.
Deve, altresì, rigettarsi l'eccezione avanzata da ai sensi dell'art. 1957 c.c. sul Parte_1
presupposto che la Banca non avrebbe agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, considerato che il fideiussore ha sottoscritto la clausola contrattuale per la quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (cfr. per la validità della clausola Cassazione civile sez. VI, 04/12/2017, n. 28943; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Ancona sez. I,
21/07/2022, n. 972; Corte appello Bari sez. II, 03/12/2021, n. 2076) e che l'eccezione svolta dal fideiussore di invalidità della clausola contrattuale per contrasto con la normativa antitrust, per essere la fideiussione conforme allo schema redatto dall'Associazione Bancaria Italiana e sanzionato dalla Banca d'Italia, è rimasta sfornita di prova per omessa produzione del modello elaborato dall' nel 2003 e della pronuncia dell'Autorità di Vigilanza del 2 maggio 2005 (cfr. CP_6
Cass. Civ., sez. I, 14.10.2024, n. 26605; conf. Cass. Civ., sez. III, 09.10.2024, n. 26341 v. nella giurisprudenza di merito, Corte appello Firenze, sez. II, 21.04.2023, n. 862; Corte appello Milano, sez. IV, 24/02/2023, n. 641; Tribunale Salerno sez. I, 23.02.2022, n. 678; Corte d'Appello Catania, sez. I, 09.02.2022, n. 263; Tribunale Firenze, sez. III, 07.07.2020, n. 1609; Tribunale Napoli, sez. II,
19.05.2020, n. 3500; Tribunale Milano, 20.07.2022, n. 6441).
Va, altresì, rigettata l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per condivisibile orientamento giurisprudenziale, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
18.09.2020, n. 19597).
Le contestazioni avanzate dalla parte opponente appaiono, invero, generiche, essendosi quest'ultima limitata a sostenere la natura usuraria della relativa clausola contrattuale senza allegare quale sarebbe il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale ovvero il tasso soglia ratione temporis vigente, né specificamente indicare in che termini si sarebbe verificata l'usurarietà contestata, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale accertamento (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530, per il quale “in questa situazione processuale non può essere disposta ctu contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa”; conf. Corte appello
Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880).
Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487;
Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887;
Tribunale Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”).
Non può, ancora, accogliersi la domanda relativa alla dedotta illegittima applicazione da parte dell'istituto bancario di interessi ultralegali, risultando i medesimi espressamente pattuiti con il contratto sottoscritto in data 14 dicembre 2000 (tasso creditore sui saldi 0,06250%; tasso debitore
14,6250%).
Deve, altresì, rigettarsi la domanda di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione di interessi anatocistici dall'1 gennaio 2014 (a seguito della modifica intervenuta con L. n. 147/2013), considerato che il conto corrente – così come già supra evidenziato – è stato chiuso in data antecedente all'intervenuto mutamento giurisprudenziale (31 marzo 2009).
Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di parte opponente di applicazione da parte della banca di spese non pattutite e di valute fittizie e dell'illegittimo esercizio dello ius variandi, avendo la stessa formulato le proprie deduzioni e richieste in termini generici, senza specificamente indicare in che termini e quando ciò sarebbe avvenuto, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, ma limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico.
L'eccezione di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto è, invece, fondata.
Deve, infatti, ritenersi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto “indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca”, con la conseguenza che non è “legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
calcolata tale percentuale” (Cass. Civ., sez. I, 20.06.2022, n. 19825; conf. Cass. Civ., sez. I,
15.01.2024, n. 1373).
Ebbene, nel caso di specie, il c.t.u. ha accertato che emerge dalla documentazione prodotta dalla parte attrice che la commissione di massimo scoperto è stata determinata solo in termini percentuali, ma che “nulla dice il contratto in ordine al periodo di riferimento e alle modalità di calcolo della stessa commissione” (v. pag. 4), provvedendo al ricalcolo del conto corrente, escludendo la commissione applicata.
Alla luce di quanto esposto, il consulente tecnico d'ufficio (dalle cui risultanze non vi è motivo di discostarsi avendo il medesimo attentamente analizzato la documentazione in atti e compiutamente risposto ai rilievi di parte opposta, con la conseguenza che possono accogliersi le conclusioni cui è pervenuto con la consulenza in atti), ha effettuato il ricalcolo del saldo contabile relativo al conto corrente oggetto di lite, rilevando che il conto corrente presentava alla data del 31 marzo 2009, un saldo a credito per il correntista pari ad € 4.147,34.
Per quanto fin qui dedotto, in accoglimento dell'opposizione proposta, va revocato il decreto ingiuntivo n. 1996/2018, emesso dal Tribunale di Messina in data 12 dicembre 2018.
Passando ad analizzare la domanda riconvenzionale svolta da di ripetizione Parte_1
di indebito, la medesima deve essere rigettata.
Prescindendo dall'eccezione di legittimazione passiva della cessionaria del credito in ordine alle domande di ripetizione di indebito, va, infatti, osservato che non può disporsi la condanna al pagamento dell'indebito nei confronti del fideiussore in assenza di allegazione e deduzione in ordine all'avvenuto pagamento da parte di quest'ultimo dell'importo dovuto a titolo di saldo debitore (a seguito dell'escussione delle fideiussioni da parte della Banca), alla luce dell'orientamento giurisprudenziale per il quale “il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, desumibile dagli artt. 1939 e 1945 c.c., consente (…) al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva ai fini della proposizione delle azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 c.p.c., secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio, in via di azione ed in nome proprio, è solo il titolare dell'interesse leso” (Cassazione civile TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
sez. I, 04/12/2019, n. 31653, la quale ha evidenziato che “non può pertanto condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, avendo accertato che per effetto del ricalcolo degl'interessi con esclusione della capitalizzazione trimestrale e rettifica delle valute il saldo finale del conto corrente risultava in attivo, ha condannato la Banca alla restituzione del relativo importo, senza considerare che, a seguito della dichiarazione di fallimento della correntista, unica legittimata alla riproposizione della domanda, il curatore non aveva proseguito il giudizio. Non poteva d'altronde ritenersi che gli appellanti vantassero un autonomo titolo alla restituzione, non essendo stato allegato nè provato che essi avessero provveduto al pagamento dell'importo dovuto a titolo di saldo debitore, a seguito dell'escussione delle fideiussioni da parte della Banca, e dovendosi quindi escludere che fossero legittimati in proprio all'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito”; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Brescia sez. I, 15/06/2020, n. 623).
Va, infine, rigettata anche la domanda di accertamento in ordine all'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi, considerato che la medesima appare generica e che l'opponente non ha fornito prova dell'avvenuta segnalazione del suo nominativo presso la Centrale Rischi da parte dell'odierna opposta.
Le spese di giudizio, considerato l'accoglimento dell'opposizione ed il rigetto della domanda riconvenzionale dell'opponente, visto l'art. 92 c.p.c., devono essere integralmente compensate tra le parti (v. Cass. Civ., sez. III, 22.02.2016, n. 3438, nonché Cass. Civ., sez. VI, 07.01.2019, n.169).
Le spese di c.t.u. devono, invece, essere poste definitivamente a carico di parte opposta che l'ha resa necessaria applicando ai rapporti delle clausole invalide.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1436/2019 R.G., così provvede:
1. accoglie per i motivi di cui in parte motiva l'opposizione svolta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 1996/2018, emesso dal Tribunale di
Messina in data 12 dicembre 2018;
2. rigetta le domande riconvenzionali svolte da;
Parte_1
3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
4. pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte opposta e ne ordina la rifusione in favore dell'opponente, ove da questi anticipate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 3 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli