Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/05/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 07/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 3346/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luigi Parte_1
Mazza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ottaviano, via Piediterra n. 24;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
condannare in ogni caso l' convenuto al CP_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art.
42, comma 3, del D.L. 30.9.2003 n° 269 convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione. e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome destituita di fondamento;
f) dichiarare l''infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
g) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 17.05.2024, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati, anche a mezzo di note medico-legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP, dott. non avrebbe correttamente valutato la gravità del quadro patologico Persona_1 obbiettivato, avendo, in particolare, sottovalutato le ripercussioni funzionali delle singole infermità sofferte – specie della patologia oncologica – sulla propria autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita.
3. Ciò nonostante, il ricorso non può trovare accoglimento. Il consulente nominato, sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata e dell'esame obiettivo effettuato, formulava la seguente diagnosi: “carcinoma del retto trattato con radioterapia
e chemioterapia neoadiuvante ed intervento chirurgico di resezione anteriore del retto con confezionamento di ileostomia e successivo ciclo adiuvante di chemioterapia per via orale, in attuale follow-up; deficit motorio-posturale di grado moderato in soggetto con artrosi ed osteoporosi polidistrettuale;
note di cardiopatia sclerotico-ipertensiva; gastropatia ipersecretiva ed ernia iatale da scivolamento in soggetto con esiti di colecistectomia;
esiti ditiroidectomia sub-totale in terapia ormonale sostitutiva;
disturbo depressivo reattivo di grado lieve”, precisando che “le suddette patologie erano tutte già presenti all'epoca di inoltro della domanda amministrativa del
26.09.2022 e nessuna di esse risulta essere poi andata incontro ad aggravamento nel corso del tempo, anche tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia evidenza anamnestica, clinica o documentale di eventuali manifestazioni di recidiva della patologia neoplastica dell'apparato enterico”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il consulente osservava: “Con specifico riferimento alle tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992, la valutazione del grado percentuale di invalidità derivante dalle affezioni descritte, singolarmente considerate, è la seguente:
• Carcinoma del retto trattato con radioterapia e chemioterapia neoadiuvante ed intervento chirurgico di resezione anteriore del retto con confezionamento di ileostomia e successivo ciclo adiuvante di chemioterapia per via orale, in attuale follow-up: 100%. Infatti, pur in assenza di evidenza clinica o documentale di successiva recidiva e/o progressione di malattia, ma tenuto comunque conto del breve periodo di tempo trascorso dal trattamento chirurgico definitivo, nel caso in esame si ritiene applicabile il codice tabellare 9325, che valuta in misura fissa al 100% le
“neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante l'asportazione chirurgica”.
• Deficitmotorio-posturale di grado moderato in soggetto con artrosi ed osteoporosi polidistrettuale: 60%. Valutazione effettuata per analogia in quanto, debitamente considerata la presenza di lieve claudicatio, di rallentamento dei passaggi posturali e di limitazione di grado lieve-moderato della motilità attiva e passiva del tronco e di alcuni distretti articolari, e tenuto conto che, pur se con ausilio di singolo appoggio, la deambulazione ed i passaggi posturali risultano comunque eseguibili in piena autonomia, tale quadro morboso, considerato in tutta la sua globalità, può essere ritenuto responsabile di ripercussioni funzionali sovrapponibili nel complesso
a quelle previste in misura massima per l'infermità “paraparesi condeficit di forza medio (codice
7335, valutazione indicata in misura compresa tra 51%e 60%)”.
• Note di cardiopatia sclerotico-ipertensiva: 21%. Valutazione effettuata per analogia in quanto, tenuto conto del buon compenso emodinamico e pressorio rilevato clinicamente all'atto della visita peritale, con totale assenza di angor, cianosi, dispnea ed edemideclivi, ed in assenza di eventuale evidenza documentale di un danno d'organo di particolare rilevanza funzionale, per tale patologia risulta congruamente applicabile la misura percentuale minima prevista per l'infermità
“miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe NYHA) (codice 6441, valutazione indicata in misura compresa tra 21% e 30%)”. • Gastropatia ipersecretiva ed ernia iatale da scivolamento in soggetto con esiti di colecistectomia: 10%. In assenza sia di evidenza clinica o strumentale di rilevanti attuali alterazioni a carico dell'apparato digerente, che di attuali particolari disturbi funzionali soggettivamente riferiti dalla periziata, e tenuto altresì conto delle sue buone condizioni di nutrizione generale, nel caso in esame, globalmente considerato, si ritiene applicabile per analogia il codice tabellare 6454 che valuta nella misura fissa del 10% l'infermità “ulcera gastrica o duodenale (II classe)”.
• Esiti di tiroidectomia sub-totale in terapia ormonale sostitutiva: 0%. Tenuto conto che si tratta di patologia che è stata a suo tempo efficacemente trattata chirurgicamente e che, in virtù della terapia ormonale sostitutiva praticata per via orale (“eutirox cpr”), in atto non risulta responsabile di particolari ripercussioni clinico-funzionali, si può a giusta ragione affermare che essa non incide significativamente né sulle abituali attività della periziata, né tantopiù sulla sua autonomia personale.
• Disturbo depressivo reattivo di grado lieve: 10%, così come indicato in misura fissa dal codice tabellare 2204, relativo all'infermità “sindrome depressiva endoreattiva lieve (codice 2204, valutazione indicata nella misura fissa del 10%)”. Che l'entità clinica di tale quadro morboso sia del tutto modesto, risulta avvalorato dal fatto che, al colloquio psichico condotto dallo scrivente
CTU, è stata rilevata a carico della ricorrente solo una lieve deflessione del tono dell'umore, da correlare ad una certa preoccupazione per il suo stato di salute, senza alcuna evidenza di eventuali difficoltà relazionali o di disturbi fobico-ossessivi. A tal proposito, vi è altresì da rilevare che, né dall'esame degli atti, né da quanto riferito in prima persona dalla periziata, risulta che la stessa abbia mai avuto la necessità di sottoporsi a controlli psichiatrici specialistici e/o di praticare abituale specifica terapia psicofarmacologica.
Considerando nella loro globalità le varie ripercussioni funzionali determinate da tutte le suddette patologie, si può affermare che la ricorrente presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età a decorrere sin dall'epoca della domanda amministrativa del 26.09.2022.
In ogni caso, tenuto debitamente conto che, nonostante la presenza di una patologia neoplastica intestinale che ha richiesto, oltre ad una resezione chirurgica, anche un trattamento chemioterapico pre- e post-operatorio, durante la visita peritale è stata accertata la sussistenza di condizioni cliniche generali soddisfacenti, di un buon compenso cardiorespiratorio, di abilità cognitive tali da garantire una efficace vita di relazione e l'interazione con la realtà esterna, nonché di una conservata autonomia nella stazione eretta, nella deambulazione e nei passaggi posturali, si può comunque senz'altro affermare che la sig.ra non si trova in Parte_1 condizioni di impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, né ha necessità di assistenza continua in quanto risulta in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita globalmente intesi.
Dall'esame degli atti, inoltre, neanche in riferimento al periodo precedente alle operazioni peritali, è emersa alcuna evidenza documentale che, a causa delle patologie sofferte o in conseguenza dei possibili effetti collaterali dei trattamenti chemioterapici praticati, la ricorrente si sia mai trovata allora nell'impossibilità a deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore, né che nello stesso periodo avesse avuto mai bisogno di assistenza continua in quanto persona non più in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita globalmente intesi”.
4. Ciò posto, venendo ora alle doglianze di parte ricorrente, si rileva come la parte abbia contestato le conclusioni del perito, senza tuttavia fornire argomentazioni scientifiche di segno contrario a sostegno dei propri assunti. È evidente come le censure di parte, nella misura in cui contestano la scarsa considerazione della gravità del quadro patologico obbiettivato e come risultante dalla documentazione sanitaria disponibile, si esauriscono in una diversa valutazione della stessa, senza tuttavia imputare al consulente tecnico specifici errori od omissioni.
In altri termini, le doglianze espresse nell'opposizione si sostanziano a ben vedere in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal c.t.u., che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e/o lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
A tanto si aggiunge che non risulta segnalata in ricorso l'omessa valutazione della certificazione medica versata agli atti;
dette censure, invero, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n.
7341/2004, Cass. 3519/2001; Cass, n. 2151/2004, Cass. n. 7273/2011).
Di contro, le valutazioni sopra riportate risultano esaustive e corrette sotto il profilo metodologico, atteso che il giudizio espresso è conforme ai criteri da applicare ai fini dell'accertamento della prestazione richiesta, e, pertanto, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
5. In relazione, poi, alla documentazione sanitaria sopravvenuta, deve rilevarsi che l'istante non ha puntualmente allegato se ed in che modo la documentazione prodotta sia in grado di comprovare un peggioramento delle proprie condizioni di salute, e di incidere sulle valutazioni già rese dal c.t.u. in sede di ATP, in modo tale da comportare un quadro invalidante che determini il raggiungimento della soglia invalidante necessaria per la concessione della prestazione previdenziale richiesta.
Si osserva che è principio consolidato quello per l'obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che l'assicurato, tenuto a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o nuove infermità; e tale onere non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l'eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n. 6428/1994; Cass. n. 12187/1995; Cass. n.
4095/1999).
La parte deve fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 13959 del 2012; Cass. n. 21151 del 2010; Cass. n.
14968 del 2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000).
In ogni caso deve rilevarsi come, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non è dato rinvenirsi nessun aggravamento del suo complessivo stato di salute, trattandosi di un certificato medico il cui contenuto ricalca sostanzialmente quello dei documenti già adeguatamente vagliati dal consulente sanitario.
6. In definitiva, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal c.t.u. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
per tutte le motivazioni esposte, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale. L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
7. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite di entrambe le fasi di giudizio. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 07/05/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno