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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 30/10/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.1803/2024 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
, nato in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. PREVOSTO C.F._1
ALDO del Foro di Imperia
E
, nato in [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
. CONTUMACE IRREPERIBILE C.F._2
1 Motivi della decisione
Con ricorso datato 21.11.2024 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio civile a LA (CS) il 10.9.1994 con , che non Controparte_1 erano nati figli e che era intervenuta tra di loro separazione personale, pronunciata da questo Tribunale il 19.4.2017, chiese la pronuncia di scioglimento del matrimonio, sussistendone i presupposti di legge, non essendo intervenuta riconciliazione e ripresa dei rapporti, senza ulteriori richieste.
non si è costituito in giudizio e non è comparso Controparte_1 all'udienza del 22.10.2025.
In detta udienza, poiché non vi erano provvedimenti provvisori e urgenti da adottare, né attività istruttoria da compiersi, il difensore della ricorrente, come da sua richiesta, ha rinunciato al deposito della comparsa conclusionale e ha precisato le conclusioni, chiedendo soltanto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
La causa è stata trattenuta a decisione.
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Il Tribunale ravvisa la propria giurisdizione e competenza territoriale, ex artt. 473 bis.11 e
47 c.c., risultando competente a provvedere qualunque Tribunale dello Stato, atteso che la ricorrente è residente all'estero, il marito è irreperibile e non vi sono figli.
Ciò posto, sussistono i presupposti di legge per accogliere la domanda di Pt_1
di scioglimento del matrimonio.
[...]
E' decorso infatti il periodo minimo, previsto dalla legge, decorrente dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente di questo Tribunale nel procedimento per separazione personale e non risulta che la convivenza coniugale sia stata ripresa e, quindi, che la separazione sia stata interrotta.
D'altra parte, la durata della separazione, la mancanza di contatti tra i coniugi e la volontà della ricorrente di porre fine al rapporto matrimoniale, sono elementi che dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Attesa la non contestazione della domanda da parte del resistente, si ravvisano giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese processuali sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, visto l'art. 3 n. 2, lettera b, legge 1° dicembre 1970 n. 898 e succ. mod., pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a LA (CS) il 10.9.1994 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di anno 1994, parte I, atto n. 3) tra e Parte_1 [...]
. CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di LA (CS), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Dichiara non ripetibili le spese processuali sostenute dalla ricorrente.
Imperia, 30 ottobre 2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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