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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/11/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
GI LI Presidente est.
IC NO DI
Valentina Prudente DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 755 Reg. Gen. anno 2025 e promossa da
( ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato nello studio dell'Avv. M. Cristina Mattugini, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
( , non costituito. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 14.11.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:
“Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni: quanto alla regolamentazione della frequentazione tra il sig. e il figlio prevedendo quanto segue: CP_1 il padre prenderà con sé il figlio nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 21,00 e a fine settimana alternati, dal sabato alle 09,00 alla domenica alle ore
21,00; le festività natalizie, prima non disciplinate, verranno così regolate: dal 2025 il minore trascorrerà sempre il giorno di Natale con la madre, mentre sempre CP_2
pagina 1 di 4 con il padre il 31 dicembre con la madre e Capodanno con il padre, Epifania 2026 con la madre;
il sig. preferisce che tale regolamentazione non venga modificata a suo favore CP_1 nell'interesse del figlio anche se sa che avrebbe potuto optare per il criterio dell'alternanza; i compleanni del minore verranno festeggiati con la madre sempre per scelta del sig. nell'interesse del figlio, che potrà partecipare;
anche le festività CP_1 pasquali, a decorrere dalla Pasqua 2026, il minore le trascorrerà con la madre salvo che il padre, compatibilmente con gli impegni possa trascorrere una sera con il figlio e previo preavviso alla madre;
le festività ed i giorni di vacanza intermedi seguiranno il criterio del calendario di visite fissato, salvo diverso accordo fra i genitori;
durante le vacanze estive ed invernali i genitori potranno trascorrere con i figli un periodo di vacanza rispettivamente di 7 giorni in estate e 7 in inverno anche non consecutivi, fornendo i recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura, se intendono portarli in vacanza altrimenti verrà rispettato il calendario di visite fissato. I ricorrenti concordano che entro il 30 maggio per le vacanze estive e entro il 30 ottobre per quelle invernali comunicheranno rispettivamente per scritto i periodi di vacanza scelti, le località di vacanza, i riferimenti anche telefonici. Resta inteso che durante i periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, anche legati all'alternanza settimanale, l'altro potrà contattarli al telefono quotidianamente e non andare a trovarli o chiedere di vederli quando sono con l'altro genitore. Le relative spese faranno esclusivo e totale carico al genitore che porterà in vacanza il figlio. In difetto di rispetto dei giorni stabiliti, come sopra disciplinati, il sig. dovrà farsi carico, delle spese della baby per coprire gli orari e i giorni previsti CP_1 quando non garantisca il prelievo del minore nei tempi previsti;
quanto al contributo al mantenimento del figlio a carico del padre: disponga a beneficio della madre ed a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario di € 347,06 fermo restando l'importo oggi ponendo a carico della sig.ra le spese straordinarie nella Parte_1 misura del 70% e del sig. nella restante misura del 30% ivi comprese le seguenti CP_1 spese: tasse scolastiche, materiale scolastico, l'abbigliamento, mensa, pre-scuola, le visite specialistiche e le attività sportive da considerare pertanto come spese straordinarie anziché ordinarie come da protocollo. Il rimborso pro quota di queste spese, come da protocollo, dovrà avvenire entro il mese successivo alla richiesta previa esibizione della documentazione entro un mese dalla stessa;
ad eccezione delle modifiche di cui sopra resta fermo quanto regolamentato con decreto del Presidente del Tribunale di Massa del
16.03.2021”. pagina 2 di 4 FATTO E DIRITTO
1.
con ricorso ritualmente depositato, esponeva che essa Parte_1
ricorrente aveva intrattenuto una relazione more uxorio con;
Controparte_1
che da tale relazione era nato il figlio (6.1.2019); che con decreto Persona_1
del 30.3.2021 il Tribunale di Massa aveva provveduto, dietro ricorso dietro ricorso di essa attrice, in ordine all'affidamento e al contributo al mantenimento del figlio;
che era necessario modificare quanto stabilito nel richiamato decreto, in ragione del mutamento delle condizioni di fatto;
tanto premesso, conveniva dinanzi al Tribunale di Massa, onde sentir modificare le Controparte_1
condizioni relative alla frequentazione padre – figlio e al contributo al mantenimento
All'udienza del 14.11.2025, compariva il resistente e le parti raggiungevano un accordo, riflesso nelle precisate conclusioni.
2.
Vanno integralmente recepite le conclusioni rassegnate, come riportate in epigrafe.
A modifica delle statuizioni contenute nel decreto del Tribunale di Massa emesso in data 30.3.2021 nella causa iscritta al n. 2348/2020, va regolata la frequentazione padre – figlio in coerenza agli accordi, siccome rispondenti all'interesse del minore, così come i profili in punto di contributo al mantenimento, nonché in ordine al regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie;
rimangono ferme le ulteriori statuizioni.
3.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 3 di 4 recepisce integralmente le modifiche di cui alle trascritte conclusioni in punto di frequentazione padre – figlio e in punto di contributo al mantenimento, nonché in ordine al regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie, come da motivazione;
spese compensate.
Così deciso in Lucca il 18.11.2025
Il Pres. est.
GI LI
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
GI LI Presidente est.
IC NO DI
Valentina Prudente DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 755 Reg. Gen. anno 2025 e promossa da
( ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato nello studio dell'Avv. M. Cristina Mattugini, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
( , non costituito. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 14.11.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:
“Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni: quanto alla regolamentazione della frequentazione tra il sig. e il figlio prevedendo quanto segue: CP_1 il padre prenderà con sé il figlio nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 21,00 e a fine settimana alternati, dal sabato alle 09,00 alla domenica alle ore
21,00; le festività natalizie, prima non disciplinate, verranno così regolate: dal 2025 il minore trascorrerà sempre il giorno di Natale con la madre, mentre sempre CP_2
pagina 1 di 4 con il padre il 31 dicembre con la madre e Capodanno con il padre, Epifania 2026 con la madre;
il sig. preferisce che tale regolamentazione non venga modificata a suo favore CP_1 nell'interesse del figlio anche se sa che avrebbe potuto optare per il criterio dell'alternanza; i compleanni del minore verranno festeggiati con la madre sempre per scelta del sig. nell'interesse del figlio, che potrà partecipare;
anche le festività CP_1 pasquali, a decorrere dalla Pasqua 2026, il minore le trascorrerà con la madre salvo che il padre, compatibilmente con gli impegni possa trascorrere una sera con il figlio e previo preavviso alla madre;
le festività ed i giorni di vacanza intermedi seguiranno il criterio del calendario di visite fissato, salvo diverso accordo fra i genitori;
durante le vacanze estive ed invernali i genitori potranno trascorrere con i figli un periodo di vacanza rispettivamente di 7 giorni in estate e 7 in inverno anche non consecutivi, fornendo i recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura, se intendono portarli in vacanza altrimenti verrà rispettato il calendario di visite fissato. I ricorrenti concordano che entro il 30 maggio per le vacanze estive e entro il 30 ottobre per quelle invernali comunicheranno rispettivamente per scritto i periodi di vacanza scelti, le località di vacanza, i riferimenti anche telefonici. Resta inteso che durante i periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, anche legati all'alternanza settimanale, l'altro potrà contattarli al telefono quotidianamente e non andare a trovarli o chiedere di vederli quando sono con l'altro genitore. Le relative spese faranno esclusivo e totale carico al genitore che porterà in vacanza il figlio. In difetto di rispetto dei giorni stabiliti, come sopra disciplinati, il sig. dovrà farsi carico, delle spese della baby per coprire gli orari e i giorni previsti CP_1 quando non garantisca il prelievo del minore nei tempi previsti;
quanto al contributo al mantenimento del figlio a carico del padre: disponga a beneficio della madre ed a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario di € 347,06 fermo restando l'importo oggi ponendo a carico della sig.ra le spese straordinarie nella Parte_1 misura del 70% e del sig. nella restante misura del 30% ivi comprese le seguenti CP_1 spese: tasse scolastiche, materiale scolastico, l'abbigliamento, mensa, pre-scuola, le visite specialistiche e le attività sportive da considerare pertanto come spese straordinarie anziché ordinarie come da protocollo. Il rimborso pro quota di queste spese, come da protocollo, dovrà avvenire entro il mese successivo alla richiesta previa esibizione della documentazione entro un mese dalla stessa;
ad eccezione delle modifiche di cui sopra resta fermo quanto regolamentato con decreto del Presidente del Tribunale di Massa del
16.03.2021”. pagina 2 di 4 FATTO E DIRITTO
1.
con ricorso ritualmente depositato, esponeva che essa Parte_1
ricorrente aveva intrattenuto una relazione more uxorio con;
Controparte_1
che da tale relazione era nato il figlio (6.1.2019); che con decreto Persona_1
del 30.3.2021 il Tribunale di Massa aveva provveduto, dietro ricorso dietro ricorso di essa attrice, in ordine all'affidamento e al contributo al mantenimento del figlio;
che era necessario modificare quanto stabilito nel richiamato decreto, in ragione del mutamento delle condizioni di fatto;
tanto premesso, conveniva dinanzi al Tribunale di Massa, onde sentir modificare le Controparte_1
condizioni relative alla frequentazione padre – figlio e al contributo al mantenimento
All'udienza del 14.11.2025, compariva il resistente e le parti raggiungevano un accordo, riflesso nelle precisate conclusioni.
2.
Vanno integralmente recepite le conclusioni rassegnate, come riportate in epigrafe.
A modifica delle statuizioni contenute nel decreto del Tribunale di Massa emesso in data 30.3.2021 nella causa iscritta al n. 2348/2020, va regolata la frequentazione padre – figlio in coerenza agli accordi, siccome rispondenti all'interesse del minore, così come i profili in punto di contributo al mantenimento, nonché in ordine al regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie;
rimangono ferme le ulteriori statuizioni.
3.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 3 di 4 recepisce integralmente le modifiche di cui alle trascritte conclusioni in punto di frequentazione padre – figlio e in punto di contributo al mantenimento, nonché in ordine al regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie, come da motivazione;
spese compensate.
Così deciso in Lucca il 18.11.2025
Il Pres. est.
GI LI
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