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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/11/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 3414 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3414 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresento e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Antonio Ruva, con il quale è elettivamente domiciliato in Caulonia
Marina (RC), Via Giuseppe Moscati n. 1
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e
[...]
difeso dagli Avv.ti Fortunato Vitale, Teresa Vitale, Lucia Vitale e Pasquale
Simari, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Tevere n. 36
Resistente
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come in atti e nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/10/2022, l'opponente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
-che l Parte_2
ha ottenuto un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Locri sul
[...]
presupposto dell'omesso pagamento di contributi previdenziali relativi agli anni dal 2009 al 2017 (a titolo di contribuzione soggettiva) e dal 2014 al 2018 (a titolo di contribuzione integrativa);
-che il credito fatto valere in via monitoria non sussiste in quanto prescritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995; 3
-che, conseguentemente, la domanda è infondata e non meritevole di accoglimento.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia, l'On.le Tribunale del Lavoro, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa: - In via principale, nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare
l' intervenuta prescrizione del presunto credito vantato dall' - CP_2
Conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. Pt_1
all'ingiungente convenuto per le ragioni in premessa, tanto in fatto
[...]
quanto in diritto e per l' effetto accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto poiché infondato, ingiusto ed illegittimo, disponendone la revoca;
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario spese generali, nonché accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_2
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione in quanto generica ed esponendo:
- che la decorrenza del termine prescrizionale è soggetta ad una diversa modalità di calcolo;
- che, con riferimento alla contribuzione soggettiva, la prescrizione si compie con il decorso di cinque anni dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo quanto previsto dai Regolamenti di attuazione dell'Ente all'epoca vigente;
- che, con riferimento alla contribuzione integrativa, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17, L. n. 249/1991;
- che, con riferimento alle sanzioni, la prescrizione matura con il decorso di dieci anni dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo, secondo quanto stabilito dai Regolamenti di attuazione dell'Ente; 4
- che la prescrizione delle somme richieste non è maturata, in quanto regolarmente interrotta nei termini di legge;
- che, pertanto, il sig. è debitore della somma di € 21.565,02 Parte_1
a titolo di contribuzione soggettiva e sanzioni per gli anni dal 2009 al 2017, nonché a titolo di contribuzione integrativa e sanzioni per gli anni dal 2014 al
2018.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Istruita documentalmente la causa, con provvedimento del 28/10/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Con un unico motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995, dei crediti a titolo di contributi previdenziali obbligatori per i consulenti del lavoro vantati dall per gli anni 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 a CP_2
titolo di contribuzione soggettiva e per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 , 2018 a titolo di contribuzione integrativa.
Tale doglianza non è fondata, in quanto smentita dalle allegazioni offerte dall CP_2
Giova premettere che il Regolamento dell'ENPCAL, vigente negli anni cui si riferiscono i contributi azionati in sede monitoria e allegato dall'odierna resistente (all. n. 1 alla memoria di costituzione - art. 56 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal 2010 al 2012, art. 42 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal 2013 al 2017, art. 42 del Regolamento di 5
attuazione dell'Ente in vigore dal 2018 al 2019, art. 42 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore nel 2020 ed art. 42 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal 2021) individua il dies a quo della decorrenza della prescrizione che, con riferimento ai contributi dovuti all'ente e ad ogni relativo accessorio, si compie “ con il decorso di cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento…” .
Invece, con riferimento alla contribuzione integrativa, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 249 del 1991, la prescrizione si compie in dieci anni, decorrenti dalla data di trasmissione all'ente della comunicazione relativa al volume di affare ai fini IVA, di cui all'art. 17 della medesima legge.
Infine, quanto alle sanzioni, i regolamenti dell'ente vigenti nel tempo cui si riferiscono i contributi prevedono che “… La prescrizione delle sanzioni si compie con il decorso di dieci anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo …”
Orbene, nella specie, l'ente opposto ha allegato degli atti interruttivi della prescrizione, corredati dalla prova della notifica al ricorrente.
In particolare, l' ha allegato una nota prot. N. 60694, contenente CP_2
l'invito a versare i contributi relativi agli anni 2008, 2009, 2010, consegnata in data 11/12/2012 presso la residenza del ricorrente e ricevuta dalla madre, la domanda di rateizzazione del 6/07/2012, per gli anni 2009, 2010, 2011 trasmessa dal ricorrente in data 3/7/2017, con la relativa risposta dell'ente ricevuta dal ricorrente in data 20/05/2012, il piano di ratizzazione relativo agli anni 2006 – 2012, trasmesso mediante pec al ricorrente in data 4/09/2014, con la relativa risposta, la comunicazione di decadenza dal piano di ratizzazione
/ravvedimento operoso, per mancato pagamento di due rate, trasmessa al ricorrente tramite pec in data 7/09/2026; una pec di riepilogo della situazione debitoria, consegnata al ricorrente in data 7/09/2017 e, infine, una comunicazione relativa alla situazione debitoria dal 2009 al 2018, restituita per compiuta giacenza in data 6/09/2022, previo avviso del 4/08/2022. 6
Invero, il ricorrente ha contestato l'idoneità interruttiva della prescrizione della nota ricevuta dalla madre e dell'istanza di rateizzazione, lamentando che la stessa non può assumere valenza di una ricognizione del debito.
Orbene, con riferimento all'atto ricevuto dalla madre, quale familiare del destinatario presso il domicilio/residenza dello stesso, non è sufficiente, ai fini della contestazione dell'effettiva ricezione della notifica, la censura, contenuta nelle note depositate dal ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., secondo cui, se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Nella specie, parte ricorrente contesta che, sulla busta, non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, sicché il consegnatario avrebbe dovuto sottoscrivere una ricevuta e il messo avrebbe dovuto dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Invero, nella specie, dalla ricevuta allegata, di evince il riferimento al numero di protocollo dell'atto notificato.
Inoltre, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, contenente principi che certamente possono trovare applicazione anche nel caso di specie, in tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2,
c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del 7
tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (Cass.
Sez. 5 - , Ordinanza n. 11815 del 18/06/2020; Sez. 1 - , Ordinanza n. 11228 del
28/04/2021).
Nella specie, nessuna prova è stata offerta dal ricorrente in ordine all'insussistenza del vincolo di parentela né alla presenza causale della persona qualificatasi come madre che ha ricevuto l'atto, avendo egli genericamente eccepito la nullità della notifica.
Ritiene, dunque, il giudicante che, dalla documentazione versata in atti, si evinca il perfezionamento della notifica, sicché è possibile attribuire valenza interruttiva della prescrizione, con riferimento 2008, 2009, 2020 2011, alla nota ricevuta in data 11/2/2012.
Quanto all'istanza di rateizzazione, che, secondo le contestazioni sollevate dal ricorrente con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., non potrebbe assumere valenza interruttiva della prescrizione, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza
n. 3414 del 06/02/2024; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 16797 del 23/06/2025) la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti.
Inoltre, finché la richiesta avanzata in tal senso dal contribuente abbia avuto seguito (con versamenti eseguiti alle previste scadenza), il decorso della prescrizione - già interrotta dalla predetta domanda - subisce uno spostamento in avanti in ragione di ciascun adempimento parziale: ne consegue che l'agente della riscossione non può procedere ad atti interruttivi della prescrizione, che riprenderà il suo decorso al momento in cui, secondo la specifica disciplina dell'istituto, avrebbe potuto farsi valere l'inadempimento del contribuente. 8
In ogni caso, anche volendo valorizzare la circostanza, eccepita dal ricorrente nelle medesime note, secondo cui la richiesta di rateizzazione non risulta firmata dal ricorrente, osserva il giudicante che l'ente resistente ha allegato anche la risposta alla richiesta di rateizzazione trasmessa dall'ente al ricorrente e consegnata in data 20/05/2012, il piano di rateizzazione, inviato al ricorrente tramite pec in data 4/09/2014 e, infine, la comunicazione di decadenza dal ravvedimento operoso per omesso pagamento di due ratei, inviata al ricorrente con pec consegnata in data 8/04/2016.
Tali atti non sono stati espressamente confutati dal ricorrente né in termini di contenuto né in termini di perfezionamento della notifica e comprovano l'effettiva sussistenza di un piano di rateizzazione, dal quale poi il ricorrente è decaduto per omesso versamento di due ratei.
Pertanto, con riferimento ai crediti derivanti da contributi oggetto del procedimento monitorio, la prescrizione è stata validamente interrotta in data
11/2/2012, in data 20/05/2012 (risposta al piano di rateizzazione, su richiesta del
6/07/2012), in data 4/09/2014 (piano di rateizzazione inviato al ricorrente tramite pec), in data 8/04/2016 (pec con la quale è stata comunicata la decadenza dal piano di rateizzazione per mancato pagamento di due rate), in data 7/09/2016
(pec contenente l'estratto contributivo con gli inadempimenti dal 2009 al 2016) in data 7/09/2017 (pec contenente il riepilogo della situazione debitoria) sicché, alla data del 28/07/2022, quando è stato azionato il procedimento monitorio, la prescrizione non era maturata.
Pertanto, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua parte, che acquista efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 653
c.p.c.
Le spese di lite relative al presente procedimento seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell'opponente. 9
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3414 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 166/2022;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite relative del presente giudizio, che liquida in € 1865,00, oltre accessori, come per legge.
Locri, 28/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 3414 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3414 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresento e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Antonio Ruva, con il quale è elettivamente domiciliato in Caulonia
Marina (RC), Via Giuseppe Moscati n. 1
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e
[...]
difeso dagli Avv.ti Fortunato Vitale, Teresa Vitale, Lucia Vitale e Pasquale
Simari, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Tevere n. 36
Resistente
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come in atti e nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/10/2022, l'opponente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
-che l Parte_2
ha ottenuto un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Locri sul
[...]
presupposto dell'omesso pagamento di contributi previdenziali relativi agli anni dal 2009 al 2017 (a titolo di contribuzione soggettiva) e dal 2014 al 2018 (a titolo di contribuzione integrativa);
-che il credito fatto valere in via monitoria non sussiste in quanto prescritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995; 3
-che, conseguentemente, la domanda è infondata e non meritevole di accoglimento.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia, l'On.le Tribunale del Lavoro, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa: - In via principale, nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare
l' intervenuta prescrizione del presunto credito vantato dall' - CP_2
Conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. Pt_1
all'ingiungente convenuto per le ragioni in premessa, tanto in fatto
[...]
quanto in diritto e per l' effetto accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto poiché infondato, ingiusto ed illegittimo, disponendone la revoca;
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario spese generali, nonché accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_2
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione in quanto generica ed esponendo:
- che la decorrenza del termine prescrizionale è soggetta ad una diversa modalità di calcolo;
- che, con riferimento alla contribuzione soggettiva, la prescrizione si compie con il decorso di cinque anni dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo quanto previsto dai Regolamenti di attuazione dell'Ente all'epoca vigente;
- che, con riferimento alla contribuzione integrativa, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17, L. n. 249/1991;
- che, con riferimento alle sanzioni, la prescrizione matura con il decorso di dieci anni dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo, secondo quanto stabilito dai Regolamenti di attuazione dell'Ente; 4
- che la prescrizione delle somme richieste non è maturata, in quanto regolarmente interrotta nei termini di legge;
- che, pertanto, il sig. è debitore della somma di € 21.565,02 Parte_1
a titolo di contribuzione soggettiva e sanzioni per gli anni dal 2009 al 2017, nonché a titolo di contribuzione integrativa e sanzioni per gli anni dal 2014 al
2018.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Istruita documentalmente la causa, con provvedimento del 28/10/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Con un unico motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995, dei crediti a titolo di contributi previdenziali obbligatori per i consulenti del lavoro vantati dall per gli anni 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 a CP_2
titolo di contribuzione soggettiva e per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 , 2018 a titolo di contribuzione integrativa.
Tale doglianza non è fondata, in quanto smentita dalle allegazioni offerte dall CP_2
Giova premettere che il Regolamento dell'ENPCAL, vigente negli anni cui si riferiscono i contributi azionati in sede monitoria e allegato dall'odierna resistente (all. n. 1 alla memoria di costituzione - art. 56 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal 2010 al 2012, art. 42 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal 2013 al 2017, art. 42 del Regolamento di 5
attuazione dell'Ente in vigore dal 2018 al 2019, art. 42 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore nel 2020 ed art. 42 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal 2021) individua il dies a quo della decorrenza della prescrizione che, con riferimento ai contributi dovuti all'ente e ad ogni relativo accessorio, si compie “ con il decorso di cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento…” .
Invece, con riferimento alla contribuzione integrativa, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 249 del 1991, la prescrizione si compie in dieci anni, decorrenti dalla data di trasmissione all'ente della comunicazione relativa al volume di affare ai fini IVA, di cui all'art. 17 della medesima legge.
Infine, quanto alle sanzioni, i regolamenti dell'ente vigenti nel tempo cui si riferiscono i contributi prevedono che “… La prescrizione delle sanzioni si compie con il decorso di dieci anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo …”
Orbene, nella specie, l'ente opposto ha allegato degli atti interruttivi della prescrizione, corredati dalla prova della notifica al ricorrente.
In particolare, l' ha allegato una nota prot. N. 60694, contenente CP_2
l'invito a versare i contributi relativi agli anni 2008, 2009, 2010, consegnata in data 11/12/2012 presso la residenza del ricorrente e ricevuta dalla madre, la domanda di rateizzazione del 6/07/2012, per gli anni 2009, 2010, 2011 trasmessa dal ricorrente in data 3/7/2017, con la relativa risposta dell'ente ricevuta dal ricorrente in data 20/05/2012, il piano di ratizzazione relativo agli anni 2006 – 2012, trasmesso mediante pec al ricorrente in data 4/09/2014, con la relativa risposta, la comunicazione di decadenza dal piano di ratizzazione
/ravvedimento operoso, per mancato pagamento di due rate, trasmessa al ricorrente tramite pec in data 7/09/2026; una pec di riepilogo della situazione debitoria, consegnata al ricorrente in data 7/09/2017 e, infine, una comunicazione relativa alla situazione debitoria dal 2009 al 2018, restituita per compiuta giacenza in data 6/09/2022, previo avviso del 4/08/2022. 6
Invero, il ricorrente ha contestato l'idoneità interruttiva della prescrizione della nota ricevuta dalla madre e dell'istanza di rateizzazione, lamentando che la stessa non può assumere valenza di una ricognizione del debito.
Orbene, con riferimento all'atto ricevuto dalla madre, quale familiare del destinatario presso il domicilio/residenza dello stesso, non è sufficiente, ai fini della contestazione dell'effettiva ricezione della notifica, la censura, contenuta nelle note depositate dal ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., secondo cui, se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Nella specie, parte ricorrente contesta che, sulla busta, non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, sicché il consegnatario avrebbe dovuto sottoscrivere una ricevuta e il messo avrebbe dovuto dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Invero, nella specie, dalla ricevuta allegata, di evince il riferimento al numero di protocollo dell'atto notificato.
Inoltre, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, contenente principi che certamente possono trovare applicazione anche nel caso di specie, in tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2,
c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del 7
tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (Cass.
Sez. 5 - , Ordinanza n. 11815 del 18/06/2020; Sez. 1 - , Ordinanza n. 11228 del
28/04/2021).
Nella specie, nessuna prova è stata offerta dal ricorrente in ordine all'insussistenza del vincolo di parentela né alla presenza causale della persona qualificatasi come madre che ha ricevuto l'atto, avendo egli genericamente eccepito la nullità della notifica.
Ritiene, dunque, il giudicante che, dalla documentazione versata in atti, si evinca il perfezionamento della notifica, sicché è possibile attribuire valenza interruttiva della prescrizione, con riferimento 2008, 2009, 2020 2011, alla nota ricevuta in data 11/2/2012.
Quanto all'istanza di rateizzazione, che, secondo le contestazioni sollevate dal ricorrente con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., non potrebbe assumere valenza interruttiva della prescrizione, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza
n. 3414 del 06/02/2024; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 16797 del 23/06/2025) la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti.
Inoltre, finché la richiesta avanzata in tal senso dal contribuente abbia avuto seguito (con versamenti eseguiti alle previste scadenza), il decorso della prescrizione - già interrotta dalla predetta domanda - subisce uno spostamento in avanti in ragione di ciascun adempimento parziale: ne consegue che l'agente della riscossione non può procedere ad atti interruttivi della prescrizione, che riprenderà il suo decorso al momento in cui, secondo la specifica disciplina dell'istituto, avrebbe potuto farsi valere l'inadempimento del contribuente. 8
In ogni caso, anche volendo valorizzare la circostanza, eccepita dal ricorrente nelle medesime note, secondo cui la richiesta di rateizzazione non risulta firmata dal ricorrente, osserva il giudicante che l'ente resistente ha allegato anche la risposta alla richiesta di rateizzazione trasmessa dall'ente al ricorrente e consegnata in data 20/05/2012, il piano di rateizzazione, inviato al ricorrente tramite pec in data 4/09/2014 e, infine, la comunicazione di decadenza dal ravvedimento operoso per omesso pagamento di due ratei, inviata al ricorrente con pec consegnata in data 8/04/2016.
Tali atti non sono stati espressamente confutati dal ricorrente né in termini di contenuto né in termini di perfezionamento della notifica e comprovano l'effettiva sussistenza di un piano di rateizzazione, dal quale poi il ricorrente è decaduto per omesso versamento di due ratei.
Pertanto, con riferimento ai crediti derivanti da contributi oggetto del procedimento monitorio, la prescrizione è stata validamente interrotta in data
11/2/2012, in data 20/05/2012 (risposta al piano di rateizzazione, su richiesta del
6/07/2012), in data 4/09/2014 (piano di rateizzazione inviato al ricorrente tramite pec), in data 8/04/2016 (pec con la quale è stata comunicata la decadenza dal piano di rateizzazione per mancato pagamento di due rate), in data 7/09/2016
(pec contenente l'estratto contributivo con gli inadempimenti dal 2009 al 2016) in data 7/09/2017 (pec contenente il riepilogo della situazione debitoria) sicché, alla data del 28/07/2022, quando è stato azionato il procedimento monitorio, la prescrizione non era maturata.
Pertanto, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua parte, che acquista efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 653
c.p.c.
Le spese di lite relative al presente procedimento seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell'opponente. 9
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3414 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 166/2022;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite relative del presente giudizio, che liquida in € 1865,00, oltre accessori, come per legge.
Locri, 28/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci