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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/10/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 880/2024 R.G., avente ad oggetto: “Risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051 c.c.” promossa da in persona dei Parte_1 suoi legali rappresentanti pro tempore, dott. e con sede in Controparte_1 Controparte_2
Bucarest (Romania), Sector 1, Bd. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_2 disgiuntamente, in virtù di procura in atti dagli avv.ti Saverio HI (CF ), C.F._1
NU HI (C.F. ) del Foro di Roma con i quali è elettivamente C.F._2 domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Belsiana, 71;
APPELLANTE (appellata incidentale) nei confronti di
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4 pro tempore, elettivamente domiciliato in , via Prefettura, n.14, presso l'Avvocatura dell'Ente, CP_3 rappresentata e difesa, in virtù di mandato reso su foglio separato, dall'avv. Nicola Antonino Alleruzzo
(C.F. ), che, ai sensi degli artt. 125 e 136, co. 3, c.p.c., dichiara di voler ricevere C.F._3 gli avvisi, le notifiche e le comunicazioni al seguente domicilio digitale:
Email_1
APPELLATA (appellante incidentale)
e di
1 , Partita IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 P.IVA_2 autorizzato a resistere con Deliberazione di Giunta Municipale n. 135 del 28.11.2024 rappresentato e difeso dall'Avvocato Alfredo Grasso, codice fiscale PEC CodiceFiscale_4
ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Email_2
, via Callipoli, 181, giusta procura in atti;
CP_5 con sede in Parte_3
Co Santa Venerina (CT), Traversa via Finocchiaro nr. 7, C.F. e P.I. , elettivamente P.IVA_3 domiciliata in Linera-Santa Venerina (CT) via Petrarca nr. 3/5 presso lo studio dell'Avv. Ivan Siragusa
(C.F. , Pec , che la rappresenta e C.F._5 Email_3 difende per mandato in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 7.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato il 15.07.2019, iscritto al n.11825/2019 R.G., l
[...]
(di seguito ) conveniva Parte_3 Parte_3 in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania il per ottenere il risarcimento del danno Controparte_5 asseritamente patito, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso: - accertare e dichiarare che il danno subito dall è Parte_3 riconducibile alla condotta del in violazione agli obblighi derivanti dall'art. 2043 Controparte_5
c.c. e 2051 c.c. e per l'effetto condannare quest'ultimo, al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente nella misura di €. 29.085,00 (salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia), oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal sorgere del credito all'effettivo soddisfo;
- Condannare, altresì, il al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_5 Pt_3 delle spese di CTU, nella misura liquidata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. pari a complessivi €.
2.840,68, posti a carico del soccombente (cfr. Decreto di liquidazione del Giudice, dott. F. CP_5
Pennisi); - Condannare infine il alla corresponsione delle spese e compensi di lite Controparte_5 relativi alla fase di accertamento tecnico preventivo nella complessiva misura di € 13.430,00, oltre spese generali, cpa e iva. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Con comparsa del 14.02.2020 si costituiva in giudizio il rassegnando le seguenti Controparte_5 conclusioni: “
P.Q.M.
il rappresentato e difeso come in atti, chiede in via Controparte_5 preliminare dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in subordine chiede l'integrazione
2 del contraddittorio nei confronti della (quale custode alla strada via S. Controparte_3
Maria del Rosario) in persona del legale rappresentante pro tempore, instando nel merito, per il rigetto di ogni avversa istanza, perché nulla, inammissibile, improcedibile, infondata in fatto e in diritto e del tutto improbata. Con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 3.11.2020 si costituiva in giudizio la , la quale, nel Controparte_3 chiedere il differimento della prima udienza per chiamare in causa la Compagnia con cui era assicurato per la responsabilità civile, contestava quanto ex adverso dedotto ed eccepito nell'avversato atto di citazione, rassegnando le seguenti conclusioni: “SI CHIEDE ritenere, per le ragioni sopra illustrate, inammissibile e/o improponibile l'azione risarcitoria oggi proposta, per le ragioni sopraesposte. In subordine rigettare nel merito la domanda attrice nei confronti della , Controparte_6
Con vittoria di spese e compensi ai danni di parte attrice e/o del Ancora in Controparte_5 subordine ritenere le richieste risarcitorie eccessive. Ancora in subordine in caso di accoglimento della domanda ritenere responsabile la Controparte_7
con sede legale a BUCAREST,VIA Grigore Alexandrescu n. 89/97, e sede operativa in
[...]
Italia presso la Società in Roma, via Torlonia, n. 16, tenuta a garantire, o CP_8 comunque tenuta a rivalsare la di ogni onere conseguente al sinistro o Controparte_6 comunque obbligate a tenere indenne la concludente di ogni eventuale pagamento, conseguente al predetto sinistro. In tale ultima ipotesi condannare la Compagnia Assicuratrice, al pagamento delle spese, competenze ed onorari legali, in favore della . Con vittoria di Controparte_6 spese e compensi del giudizio”.
Con comparsa dell'11.03.2022 si costituiva in giudizio la , rassegnando le seguenti Pt_1 conclusioni: “Voglia codesto l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: in via preliminare, dichiarare indenne la comparente compagnia assicurativa dall'obbligo di CP_7 risarcire il danno per cui è causa per i motivi di cui al punto A del presente atto e per l'effetto condannare la convenuta alla refusione delle spese e degli onorari di Controparte_3 causa, come per legge;
nel merito, rigettare la domanda avanzata nei riguardi della convenuta
[...]
in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui al Controparte_3 punto B del presente atto;
in ogni caso, rigettare ogni domanda avanzata nei riguardi della comparente compagnia assicurativa , in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto CP_7 per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A seguito di mutamento del rito da sommario ad ordinario, le parti depositavano memorie ex art.183, co. 6, c.p.c., formulando le proprie richieste istruttorie, al cui esito l'adito Giudice disponeva CTU e
3 con provvedimento del 13.05.2022 nominava all'uopo il dott. agr. , già nominato Persona_1 nell'ambito del procedimento di A.T.P. iscritto al n. 9604/2017 R.G. intercorso tra l' Parte_3
e il Controparte_5
Depositata la consulenza tecnica d'ufficio, veniva fissata ex art. 127 ter c.p.c. l'udienza del 2/02/2024 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito delle note di trattazione scritta, il Giudice poneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Con sentenza n. 2362/2024 pubblicata il 15.05.2024, il Giudice della Terza Sezione Civile del
Tribunale di Catania, così statuiva:
“1) In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna il al pagamento, a Controparte_5 titolo di risarcimento danni della somma di € €14.542,50, in favore dell' Parte_3 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla sentenza al
[...] saldo;
2) In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna la al Controparte_3 pagamento, a titolo di risarcimento danni della ulteriore somma di € €14.542,50, in favore dell' oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed Parte_3 interessi legali dalla sentenza al saldo;
3) Condanna in solido il e la alla rifusione delle Controparte_5 Controparte_3 spese di lite - comprensive dell'a.t.p. - in favore dell' Parte_3 che liquida in complessivi € 10.521,00 per compensi professionali, oltre € 545,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Condanna la : a tenere indenne la di quanto questa è CP_7 Controparte_3 obbligato a pagare all' a titolo di risarcimento Parte_3
(comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi) nonché a titolo di spese di c.t.u e processuali, secondo quanto previsto dalla polizza assicurativa n. 698 del rep. 2014, sottoscritta il 06.03.2014;
5) Pone le spese di CTU del presente giudizio, già liquidate con separato decreto, e quelle dell'a.t.p., definitivamente in solido a carico del e della ”. Controparte_5 Controparte_3
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello per i motivi che saranno di seguito Pt_1 esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita la
[...]
, aderendo ai primi due motivi dell'appello (rubricati alle lett. B e C) e Controparte_3 chiedendo il rigetto delle restanti doglianze. Ha formulato, altresì, appello incidentale, per le ragioni che saranno esposte nel prosieguo.
4 Si sono altresì costituiti in giudizio l' e il deducendo l'infondatezza Parte_3 Controparte_5 dell'impugnazione e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 7.10.2025 la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni rassegnate nelle note difensive conclusionali, come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo articolato motivo dell'appello principale (rubricato alla lett. B), al quale ha aderito la
[...]
, la compagnia assicurativa ha impugnato la sentenza “laddove il giudice di Controparte_3 prime cure erroneamente riconosce la responsabilità dei danni lamentati da parte attrice, imputandola al 50% al e per il restante 50% alla , incorrendo in Controparte_5 Controparte_3 violazione e/o falsa applicazione di legge dell'art. 2051 c.c., dell'art. 2043 c.c., del principio di causalità nonché dell'art. 1223 c.c.; difetto e/o carente motivazione”.
Con il secondo connesso motivo di appello (rubricato alla lett. C), la sentenza di primo grado è stata impugnata “laddove il giudice di prime cure condanna la al Controparte_3 pagamento, a titolo di risarcimento danni della ulteriore somma di € €14.542,50, in favore dell' oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed Parte_3 interessi legali dalla sentenza al saldo, sul presupposto di una sua responsabilità al 50%: omessa ed insufficiente motivazione;
carente istruttoria;
insufficienza delle prove riguardanti la strada provinciale;
violazione art. 1223 c.c.”.
Si deduce che la strada di pertinenza della (via S. Maria del Rosario, oggi via Controparte_3
Bellavista, come specificato dal CTU) si trova a monte del c.d. parcheggio Comunale , non è Parte_3 confinante con la proprietà dell' e i danni subiti da quest'ultima non sarebbero Parte_3 riconducibili alle acque piovane inerenti alla detta strada ma, esclusivamente, alla pregressa e totale mancanza di manutenzione da parte del delle strutture destinate al deflusso delle Controparte_5 acque piovane all'interno del parcheggio.
Secondo la difesa della compagnia assicurativa e della non ci sarebbero prove Controparte_3 sufficienti a dimostrare una correlazione tra la manutenzione della strada provinciale e i danni accertati dal Tribunale né ci sarebbero i presupposti per la solidale responsabilità della nella Controparte_3 misura del 50%.
I due connessi motivi non sono fondati alla luce dei chiari e inequivoci risultati dell'A.T.P. e della successiva CTU espletate dal Dott. e della compiuta motivazione del primo giudice. Per_1
In relazione al parcheggio comunale, il CTU - dopo avere nuovamente e attentamente esaminato gli atti e lo stato dei luoghi - ha accertato, come riportato in sentenza (pagg. 7 e 8), che: “all'epoca degli eventi dannosi verificatisi negli anni 2013 e 2014, l'area comunale di cui sopra era priva del suddetto
5 cordolo di protezione sia nella parte più a nord che nella parte più a sud. Non erano state allora ancora realizzate le porzioni di cordolo in blocchi di cemento e malta di cui si è detto sopra, che costituivano quindi, di fatto, due ampi varchi aperti comunicanti con la limitrofa strada. Dal varco più
a nord, in particolare, le acque di provenienza stradale si riversavano copiose nel sottostante parcheggio comunale attraverso una ripida scivola asfaltata. L'acqua del piazzale-parcheggio, quindi,
e quella di provenienza stradale si riversavano poi nel sottostante fondo rustico di parte ricorrente, e ciò anche in quanto erano assenti o mal funzionanti le opere realizzate per convogliare e fare defluire le acque a valle. E ciò in quanto sia il piazzale parcheggio che le caditoie, i canali, ecc., totalmente privi di manutenzione e intasati sia dalla copiosa cenere vulcanica caduta nel passato che dalla vegetazione spontanea invasiva (cfr. foto allegate nn. 4, 5, 6, 7), sono risultati del tutto insufficienti all'uso ed hanno così impedito il regolare deflusso dell'acqua, che nel passato si è riversata verso est sul terreno sottostante dell' e ha causato i danni dallo stesso Parte_3 scrivente già quantificati nell'anno 2018. Le caditoie ed i canali realizzati costituiscono infatti la rete di raccolta e di sgrondo dimensionata per smaltire l'acqua che si riversa nel parcheggio stesso e non certamente quella eccedente, a maggior ragione in quanto come detto sono già da anni privi di manutenzione e mal funzionanti. È stato già riferito in proposito che, a causa della scarsa efficienza di tali strutture, l'acqua si è riversata in grande quantità ed in tempi brevissimi sul fondo di parte ricorrente, causando inizialmente il cedimento di porzioni dei muri di contenimento e dei terrapieni dei primi terrazzamenti, che sono poi franati trascinando con sé anche i terrazzamenti più a valle, fino alla sottostante strada interpoderale comune. (pagg.
6-7 della consulenza)”.
In ordine, invece, al contestuale e concorrente apporto causale delle acque piovane provenienti dalla soprastante Via S. Maria del Rosario (oggi via Bellavista), rispetto ai danni già quantificati e accertati in sede di A.T.P., il CTU ha altresì chiaramente affermato (v. sentenza pagg. 8 e 9) che: “L'acqua che confluisce sulla strada (compresa quella di sgrondo proveniente dalle aree alla stessa limitrofe) e che scorre copiosa verso sud seguendo le pendenze, si riversava in parte nel parcheggio comunale (posto a quota inferiore rispetto all'asse stradale) che, all'epoca dei lamentati eventi (anni 2013/14), era parzialmente privo di cordolo di protezione, e precisamente nella parte iniziale a nord, per una lunghezza di metri 10,00 circa, e nella parte terminale più a sud, anche in questo caso per una lunghezza di metri 10,00 circa (cfr. foto allegate nn. 9, 10, 11, 12). Nella porzione centrale dello stesso confine, invece, lungo circa 30,00 metri lineari, era anche allora esistente il cordolo di protezione costituito da un piccolo muretto in pietrame e malta dell'altezza di cm. 40,00 circa. L'acqua che scorreva copiosa nella strada, si riversava in parte nel parcheggio comunale attraverso i due varchi presenti lungo il cordolo di confine con lo stesso (soprattutto da quello più a nord), aggravando la già
6 precaria situazione di smaltimento delle acque attraverso le caditoie ivi esistenti, il cui pessimo stato di manutenzione è stato ampiamente descritto nella prima consulenza d'ufficio depositata dallo scrivente nell'anno 2018” (pag. 8 dell'elaborato peritale).”
Il CTU, invero, dopo avere ribadito quanto già attentamente descritto e accertato in sede di A.T.P. (v. relazione in atti), ha risposto in modo esaustivo agli ulteriori quesiti posti dal Tribunale nel giudizio di merito, sulla scorta di approfondite indagini documentali e dei rilievi suoi luoghi, precisando che:
“Come già riferito nella relazione di ATP depositata nel febbraio 2018, la rete di sgrondo realizzata nel parcheggio comunale “ ” non è stata in grado di smaltire le acque piovane che si sono Parte_3 ivi riversate negli anni 2013/14 unitamente alle acque di provenienza dalla limitrofa strada provinciale… Le cause di quanto sopra sono quindi riconducibili, alla luce di quanto fin qui riferito, a condizioni negative di duplice origine: - la totale pregressa mancanza di manutenzione dell'opera comunale (parcheggio), che ha impedito il regolare deflusso delle acque piovane attraverso le strutture
a tale scopo realizzate (caditoie, ecc.), certamente poco efficienti all'epoca degli eventi lamentati;
-
l'acqua di provenienza stradale che si è in parte riversata nel parcheggio comunale a causa della mancanza di un'adeguata protezione, così come dettagliatamente spiegato nella parte descrittiva che precede”.
Rispondendo alle osservazioni dei tecnici di parte, il Dott. ha, altresì, precisato che: “negli Per_1 anni 2013/14 i danni causati dagli eventi alluvionali di forte intensità e durata allora verificatisi sono stati quindi causati sia dalla inefficienza della rete scolante del parcheggio comunale, parzialmente ostruita perché ormai da svariati anni assolutamente priva di interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sia dalla mancanza del cordolo sul margine est della strada ex provinciale, oggi via
Bellavista”.
Il CTU, in ordine alla diversa incidenza dello stato dei luoghi e delle condizioni del parcheggio comunale e della strada provinciale sugli eventi pregiudizievoli subiti dall' ha inoltre Parte_3 ritenuto che: “Gli effetti di tali condizioni sugli eventi lamentati, in assenza di dati certi che possano concorrere alla determinazione della precisa loro percentuale di incidenza, vengono attribuiti in pari misura ad ognuna delle due cause accertate. Secondo tale prospettazione, il risarcimento dei danni quantificati dallo scrivente nel corso dell'A.T.P. dallo stesso redatto e depositato nel marzo dell'anno
2018, pari a complessivi € 29.085,00, oltre eventuali oneri aggiuntivi in funzione del tempo trascorso, andrebbe posto a carico dell' e della Controparte_9 Controparte_3
, nella misura del 50% ciascuna” (pagg. 10 e 11).
[...]
Nel rispondere alle osservazioni del CTP della il Dott. ha altresì ribadito che: Pt_1 Per_1
“Non essendovi quindi alcun preciso elemento che possa indurre ad affermare che la percentuale di
7 CP_ responsabilità sia da attribuire in misura maggiore o minore a una o all'altra parte convenuta, è attribuita pari responsabilità ai due Enti ( e )” (pag. Controparte_5 Controparte_3
16).
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III, 28/07/2017, n. 18753), “In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva valenza causale di una di esse. In particolare in riferimento al caso in cui una delle cause consiste in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurre le conseguenze, né può esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale (Cass., 3, 13/5/2008 n.
11903; Cass., L, 30/11/2009 n. 25236; Cass., 3, 02/02/2010n. 2360; Cass., sez. 6-3, ordinanza
14/07/2011 n. 15537)”.
Ed ancora, sul punto, la Suprema Corte (v. Cass. Sez. III, 06/09/2023, n. 25970) ha affermato che: “E' principio consolidato quello secondo il quale l'art. 2055 c.c. detta una norma sulla causalità materiale
- integrata alla luce dei principi di cui all'art. 41 c.p. - per la cui applicazione è sufficiente
l'accertamento circa la riconducibilità causale del medesimo "fatto dannoso" ad una pluralità di condotte. In particolare, la configurabilità di una forma di responsabilità solidale nel caso in cui più condotte abbiano concorso alla produzione del medesimo evento di danno rinviene la propria ratio nell'esigenza di tutelare la posizione del danneggiato, che potrà avanzare richiesta di risarcimento dell'intero danno patito a ciascuno dei condebitori solidali. La ratio sottesa alla disposizione in esame consente quindi di affermare come, ai fini della sua applicazione, sia sufficiente accertare il nesso di causalità materiale tra la pluralità di condotte colpose e l'unico "fatto dannoso"; irrilevante risulta, viceversa, che l'evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo (contrattuale e/o extracontrattuale) ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale
(cfr., tra le più recenti, Cass., S.U., n. 13143/2022)”.
Tenendo conto degli esiti degli accertamenti tecnici effettuati dal CTU, della documentazione allegata dalle parti e della complessiva attività istruttoria, in mancanza di prove contrarie, il Tribunale, nel rispetto dell'art. 2055 comma 3 c.c., ha correttamente attribuito la responsabilità dei danni ai due enti pubblici nella medesima misura del 50% ciascuno.
8 Le generiche considerazioni dei tecnici della , in parte riportate nella comparsa di Controparte_3 costituzione dell'ente, secondo le quali la ex e la ex S.R. Macchia-Guddi- Parte_4
Miscarello” non abbiano subito modifiche plano altimetriche o delle originali sagome geometriche nel tempo, che detta strada era già presente prima che venisse realizzato il parcheggio e le opere dell' che sussiste una cattiva gestione del territorio da parte dei proprietari dei fondi Parte_3 limitrofi che riversano in maniera abusiva le acque lungo le strade senza aver realizzato opere di canalizzazione e/o di salvaguardia dei propri fondi, non sono idonee ad escludere o a ridurre la percentuale di concorrente responsabilità della né, tanto meno, a incidere sulle Controparte_3 ampie e corrette valutazioni del CTU e dello stesso Tribunale.
Quanto sopra dedotto dalla difesa dell'appellante principale e ribadito dalla Controparte_3
non trova, pertanto, riscontro nelle approfondite indagini del CTU, in parte sopra richiamate,
[...] avendo il Tribunale fatto corretta applicazione degli artt. 1223 e 2051 c.c., delle regole sulla prova del nesso di causalità e di eventuale concorso di più fattori nella causazione del danno (cfr. Cass. Sez. III,
26.04.2023 n. 10978).
Con il terzo motivo dell'appello principale si impugna la sentenza laddove “il giudice di prime cure erroneamente ha così statuito: la ha però diritto di essere manlevata Controparte_3
Pt_ dalla propria assicurazione . dato che l'arco temporale in cui è stato cagionato il Pt_1 fenomeno lesivo appare perfettamente riconducibile al periodo di garanzia previsto dalla polizza
(novembre 2013-marzo 2014) travisamento dei fatti;
omesso esame di fatto decisivo;
omesso esame di prove documentali;
difetto e/o omessa nonché contraddittoria motivazione”.
Parte appellante deduce che la maggiore parte dei danni lamentati dall' ed accertati Parte_3 dal CTU sarebbero conseguenza degli eventi metereologici verificatisi in data 4.10.2014 e, di conseguenza, non sarebbero coperti dalla polizza assicurativa stipulata con la Controparte_3
( ) per il periodo 1.11.2013 – 31.03.2014 (v. polizza RCT-
[...] Controparte_11
RCO Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'opera n. 10859 in atti).
Anche tale motivo non può trovare accoglimento.
Seppure l' , nelle date del 7.10.2014 e del 27.10.2014 ha reiterato al Parte_3 Controparte_5 le richieste risarcitorie già avanzate nei mesi precedenti (v. comunicazioni in atti del 20.02.2014, del
27.03.2014 e del 25.05.2014) e ha lamentato un aggravamento dei danni già subiti a seguito di ulteriori eventi metereologici verificatisi il 4.10.2014 (v. anche verbale di sopralluogo del , Controparte_5 non sono emersi elementi certi che i danni accertati e quantificati dal CTU in complessivi euro
29.085,00 siano in tutto o in parte riconducibili agli ulteriori eventi dell'autunno del 2014.
9 Il danno è stato accertato dal CTU nella sua complessità, pur specificando che il maggior danno, consistente nel cedimento dei muri di contenimento dei terrapieni dei primi terrazzamenti (che sono franati trascinando anche i terrazzamenti più a valle) e della recinzione del terreno di proprietà dell' risale agli eventi metereologici del periodo invernale 2013/2014 (coperti dalla polizza Pt_3 assicurativa), aggiungendo genericamente che, a seguito, dell'evento dell'ottobre 2014 vi sarebbe stato un mero aggravamento dei danni di che trattasi.
Come dedotto dalla difesa della , l'esito dell'istruttoria non ha consentito di separare Controparte_3 il mero aggravamento del danno dai danni principali e più consistenti dettagliatamente lamentati e già quantificati dall' nei primi mesi del 2014 (v. diffide in atti). Parte_3
Passando ad esaminare l'appello incidentale della , con il primo motivo Controparte_3 si deduce “la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 1917, co. 3, c.c. relativamente alla CP_ mancata condanna della compagnia alle spese di resistenza in favore della Controparte_3
”.
[...]
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Invero, il primo giudice, nonostante la avesse fatto espressa richiesta nei Controparte_3 confronti della compagnia assicuratrice di “pagamento delle spese, competenze ed onorari legali” in suo favore (v. comparsa di costituzione con chiamata di terzo in garanzia - pag. 8) e la società terza chiamata in giudizio non abbia mai sollevato alcun questione sul punto, ha invece ritenuto che: “alla luce degli accordi contrattuali fra le parti (in particolar modo, l'art. 4.2, ultimo comma, della polizza versata in atti), non possono invece gravare sugli assicuratori le spese di resistenza affrontate dalla
stessa”; ha altresì chiarito che tali spese rientrano: “entro il limite stabilito Controparte_3 dall'art.1917, comma 3, c.c.”, “nel "genus" delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore” e ha precisato, infine, che, invece: “le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, n.18076)”.
Ha poi concluso affermando che: “quanto a tali ultime spese di resistenza, tuttavia, deve considerarsi valida la clausola contrattuale che esclude il suddetto rimborso laddove l'assicurato decida, come nella fattispecie, di non avvalersi della difesa tecnica offerta dalla compagnia assicuratrice (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, n.4202)”.
La Corte non condivide la superiore motivazione, ritenendo che l'ente assicurato meriti l'integrale rifusione sia delle spese di resistenza che di chiamata in garanzia dell'assicuratore, alla luce della più
10 recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità di cui si dirà appresso, che ha chiarito la natura e i presupposti di dette spese.
Come dedotto dalla difesa dell'appellante incidentale, nella fattispecie nessuna scelta è stata operata dall'Amministrazione assicurata di non avvalersi della difesa tecnica della Compagnia, la quale, tra l'altro, costituendosi in giudizio non ha formulato alcuna offerta al riguardo, in virtù della clausola contrattuale, che stabilisce che “la Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' stesso”. Parte_5
Piuttosto, invece, la Compagnia, nel costituirsi in giudizio - su chiamata dell'assicurato -, non solo non ha dichiarato di voler assumere la controversia “a nome dell' ”, ma ha anche preliminarmente Parte_5 eccepito l'inoperatività della polizza, ponendosi così in evidente “conflitto di interessi” con lo stesso assicurato.
D'altra parte, anche nell'odierno giudizio di gravame, l'appellante società assicurativa ha impugnato la decisione nella parte in cui il primo Giudice ha riconosciuto operante la polizza di assicurazione, con condanna della stessa a manlevare l'assicurato di ogni spesa.
Sul punto la stessa giurisprudenza richiamata dal Tribunale (cfr. Cass. civ., sez. III, 13/05/2020,
n.8896) statuisce che: “le spese effettuate per resistere in giudizio, in realtà, sono spese che
l'assicuratore si impegna (nel contratto) o comunque è tenuto nei limiti di cui all'art.1917 c.c., solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità, perché evocato in giudizio, di affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore lo abbia o meno sostenuto, ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato”.
La , convenuta dal terzo danneggiato, si è dovuta, innanzitutto, costituire in giudizio Controparte_3
e, in quella sede, ha chiamato la propria assicurazione (le spese per la chiamata, pur non rientrando - come afferma la Corte di Cassazione - nel genus delle spese di salvataggio a carico dell'assicurazione, sono state, comunque, sostenute dall'assicurato); una volta, poi, costituitasi in giudizio la compagnia di assicurazione, l'assicurato si è visto costretto a resistere nei confronti di quest'ultima, che ha eccepito l'inoperatività della polizza, disattendendo così l'obbligo contrattuale di assumere la lite “a nome dell'Assicurato”.
Anche l'ulteriore decisione, richiamata dal primo giudice (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19/02/2020, n.4202), non è perfettamente inerente al caso in esame, atteso che, anche in quel giudizio, il diniego di rimborso da parte dell'assicuratore è giustificato, diversamente che dal caso di specie, dalla provata circostanza che l'assicurato decideva “di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia”, evidenziando che “l'assicurato si sia posto volontariamente al di fuori della previsione pattizia,
11 esponendosi così al legittimo rifiuto del rimborso, in quanto si accerti che la compagnia ne avesse effettivamente assunto (o offerto di assumere) la difesa in giudizio”.
Nel caso di specie, l'Ente resistente, ricevuta la notificazione dell'atto di citazione, in applicazione dell'art.1917, ult. comma, c.c., ha legittimamente chiamato in manleva la propria assicurazione per la responsabilità civile, non sussistendo alcuna azione diretta da parte del terzo danneggiato.
La disposizione contrattuale citata dal Tribunale prevede, inoltre, che “sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato” e, quindi, anche le spese sostenute dall'Ente convenuto in primo grado per costituirsi legittimamente in giudizio con un proprio difensore;
mentre andrebbero escluse eventuali spese per legali o tecnici designati successivamente alla costituzione in giudizio, designazione che nel caso di specie non c'è stata.
Detta clausola contrattuale, come eccepito dalla , alla luce della recente e Controparte_3 condivisibile giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoga (cfr. Cass. Sez. III, 5/07/2022,
n.21220), deve ritenersi nulla e, quindi, non applicabile al caso in esame, atteso che: “La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art.1932 c.c., dal momento che deroga "in peius" al disposto dell'art.1917, comma 3, c.c.”.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l'art. 1917, comma 3, c.c. dispone che le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'impresa di assicurazione;
tale norma non pone condizioni al diritto dell'assicurato di ottenere il rimborso delle suddette spese di lite di resistenza.
L'art. 1932, comma 1, c.c. a sua volta dispone che la disposizione dell'art. 1917, comma 3, c.c. non può essere derogata se non in senso più favorevole all'assicurato; la clausola contrattuale che subordina la rifusione delle spese di lite di resistenza sostenute dall'assicurato al placet dell'impresa di assicurazione
è una derogain pejus all'art. 1917, comma 3, c.c. e, pertanto, è nulla.
Sulla natura delle spese giudiziali sostenute dall'assicurato, in fattispecie analoga, la Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Sez. III, 16/02/2024, n.4275) si è pronunciata nel senso che: “L'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa;
questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art.91 c.p.c.; b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare
l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del
12 quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art.1917, comma terzo, c.c.; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art.1917, comma primo, c.c.”.
In ragione del pieno accoglimento delle difese svolte dalla convenuta in primo Controparte_3 grado e autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa e della piena e completa operatività della polizza nel periodo in cui si sono verificati i danni accertati dal Tribunale, l'ente appellante incidentale ha diritto alla rifusione di tutte le spese sostenute in primo grado e, così pure, in appello per essersi difeso in giudizio dal terzo danneggiato e per avere chiamato in causa l'assicuratore.
Con il secondo motivo di appello incidentale la lamenta di aver subito Controparte_3 ingiustamente la condanna alle spese legali e di consulenza tecnica inerenti al procedimento di A.T.P. intercorso tra l' e il Parte_3 Controparte_5
Il motivo è fondato atteso che dette spese sono state poste in solido a carico anche della
[...]
che non è stata citata nel detto procedimento di istruzione preventiva né vi ha CP_3 partecipato.
Di conseguenza, la solidale condanna di cui al capo 3) del dispositivo della sentenza impugnata permane esclusivamente per le spese di lite del giudizio di primo grado sostenute dall' Pt_3
attrice che ammontano a euro 7.521,00 per compensi ed euro 406,50 per spese vive, mentre le
[...] spese di lite inerenti all'A.T.P., pari a complessivi euro 3.138,50 (di cui euro 3.000,00 per compensi ed euro 138,50 per spese vive) vanno poste esclusivamente a carico del unico resistente CP_12 nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 9604/2017 R.G.
Analoghe considerazioni valgono per le spese dell'A.T.P. liquidate in favore del Dott. , le quali Per_1 vanno poste esclusivamente a carico del mentre le spese della C.T.U. espletata in Controparte_5 primo grado rimangono solidalmente e definitivamente a carico del e della Controparte_5 [...]
. Controparte_3
Quanto alle spese processuali sussiste il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e ciò in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
In ragione del pieno accoglimento della domanda di garanzia e di manleva avanzata dalla
[...]
, le spese legali di resistenza e di chiamata in garanzia in entrambi i gradi del Controparte_3
13 giudizio vanno poste a carico di Controparte_13
e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'effettivo valore della causa nel rapporto tra assicurato e assicuratore (scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00), secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), con applicazione del parametro minimo per la sola fase di trattazione nel giudizio di appello, in mancanza di attività a contenuto istruttorio diversa dalla produzione documentale (cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
Le spese del presente giudizio di appello sostenute dalle altre parti appellate seguono la totale soccombenza della società appellante principale e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), tenendo conto del medesimo valore sopra indicato (scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), dell'attività difensiva effettivamente svolta e della media complessità della vicenda processuale nel presente grado, applicando i parametri minimi per la sola fase istruttoria/trattazione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio diversa dalla produzione documentale (cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 880/2024 R.G., rigetta l'appello principale proposto da Controparte_13 avverso la sentenza n. 2362/2024 pubblicata il 15.05.2024 dalla Terza Sezione Civile
[...] del Tribunale di Catania (resa nella causa civile iscritta al n. 11282/2019 R.G.), nei confronti della
[...]
, del e dell' Controparte_3 Controparte_5 Parte_3
[...]
In accoglimento dell'appello incidentale avanzato dalla avverso la Controparte_3 medesima sentenza condanna Controparte_13 alla rifusione di tutte le spese legali sostenute in primo grado dalla che si Controparte_3 liquidano per l'intero in complessivi euro 5.336,00 di cui euro 259,00 per spese vive, euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase di trattazione ed euro
1.701,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali (15%).
Condanna in solido il e la alla rifusione delle spese di Controparte_5 Controparte_3 lite del giudizio di primo grado in favore dell' Parte_3
che liquida in euro 7.521,00 per compensi professionali, oltre euro 406,50 per
[...] spese vive, IVA e CPA come per legge e oltre spese generali (15%).
Condanna il alla rifusione delle spese di lite del procedimento di A.T.P. iscritto al n. Controparte_5
9604/2017 R.G. in favore dell' Parte_3
14 che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre euro 138,50 per spese vive, IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali (15%).
Pone le spese di CTU del presente giudizio, già liquidate con separato decreto, definitivamente in solido a carico del e della e quelle dell' Controparte_5 Controparte_3 CP_14 liquidate in favore del Dott. definitivamente a carico del . Per_1 Controparte_5
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Condanna alla rifusione delle Controparte_13 spese del presente giudizio di appello in favore della che si liquidano per Controparte_3
l'intero in complessivi euro 5.692,00 di cui euro 804,00 per spese vive, euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali (15%).
Condanna alla rifusione delle Controparte_13 spese del presente giudizio di appello in favore del e dell' Controparte_5 [...] che si liquidano per ciascuna parte in complessivi Parte_3 euro 4.888,00 di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro
922,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali (15%).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Così deciso in Catania il 16.10.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DOTT. MASSIMO LO TRUGLIO DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 880/2024 R.G., avente ad oggetto: “Risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051 c.c.” promossa da in persona dei Parte_1 suoi legali rappresentanti pro tempore, dott. e con sede in Controparte_1 Controparte_2
Bucarest (Romania), Sector 1, Bd. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_2 disgiuntamente, in virtù di procura in atti dagli avv.ti Saverio HI (CF ), C.F._1
NU HI (C.F. ) del Foro di Roma con i quali è elettivamente C.F._2 domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Belsiana, 71;
APPELLANTE (appellata incidentale) nei confronti di
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4 pro tempore, elettivamente domiciliato in , via Prefettura, n.14, presso l'Avvocatura dell'Ente, CP_3 rappresentata e difesa, in virtù di mandato reso su foglio separato, dall'avv. Nicola Antonino Alleruzzo
(C.F. ), che, ai sensi degli artt. 125 e 136, co. 3, c.p.c., dichiara di voler ricevere C.F._3 gli avvisi, le notifiche e le comunicazioni al seguente domicilio digitale:
Email_1
APPELLATA (appellante incidentale)
e di
1 , Partita IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 P.IVA_2 autorizzato a resistere con Deliberazione di Giunta Municipale n. 135 del 28.11.2024 rappresentato e difeso dall'Avvocato Alfredo Grasso, codice fiscale PEC CodiceFiscale_4
ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Email_2
, via Callipoli, 181, giusta procura in atti;
CP_5 con sede in Parte_3
Co Santa Venerina (CT), Traversa via Finocchiaro nr. 7, C.F. e P.I. , elettivamente P.IVA_3 domiciliata in Linera-Santa Venerina (CT) via Petrarca nr. 3/5 presso lo studio dell'Avv. Ivan Siragusa
(C.F. , Pec , che la rappresenta e C.F._5 Email_3 difende per mandato in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 7.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato il 15.07.2019, iscritto al n.11825/2019 R.G., l
[...]
(di seguito ) conveniva Parte_3 Parte_3 in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania il per ottenere il risarcimento del danno Controparte_5 asseritamente patito, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso: - accertare e dichiarare che il danno subito dall è Parte_3 riconducibile alla condotta del in violazione agli obblighi derivanti dall'art. 2043 Controparte_5
c.c. e 2051 c.c. e per l'effetto condannare quest'ultimo, al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente nella misura di €. 29.085,00 (salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia), oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal sorgere del credito all'effettivo soddisfo;
- Condannare, altresì, il al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_5 Pt_3 delle spese di CTU, nella misura liquidata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. pari a complessivi €.
2.840,68, posti a carico del soccombente (cfr. Decreto di liquidazione del Giudice, dott. F. CP_5
Pennisi); - Condannare infine il alla corresponsione delle spese e compensi di lite Controparte_5 relativi alla fase di accertamento tecnico preventivo nella complessiva misura di € 13.430,00, oltre spese generali, cpa e iva. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Con comparsa del 14.02.2020 si costituiva in giudizio il rassegnando le seguenti Controparte_5 conclusioni: “
P.Q.M.
il rappresentato e difeso come in atti, chiede in via Controparte_5 preliminare dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in subordine chiede l'integrazione
2 del contraddittorio nei confronti della (quale custode alla strada via S. Controparte_3
Maria del Rosario) in persona del legale rappresentante pro tempore, instando nel merito, per il rigetto di ogni avversa istanza, perché nulla, inammissibile, improcedibile, infondata in fatto e in diritto e del tutto improbata. Con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 3.11.2020 si costituiva in giudizio la , la quale, nel Controparte_3 chiedere il differimento della prima udienza per chiamare in causa la Compagnia con cui era assicurato per la responsabilità civile, contestava quanto ex adverso dedotto ed eccepito nell'avversato atto di citazione, rassegnando le seguenti conclusioni: “SI CHIEDE ritenere, per le ragioni sopra illustrate, inammissibile e/o improponibile l'azione risarcitoria oggi proposta, per le ragioni sopraesposte. In subordine rigettare nel merito la domanda attrice nei confronti della , Controparte_6
Con vittoria di spese e compensi ai danni di parte attrice e/o del Ancora in Controparte_5 subordine ritenere le richieste risarcitorie eccessive. Ancora in subordine in caso di accoglimento della domanda ritenere responsabile la Controparte_7
con sede legale a BUCAREST,VIA Grigore Alexandrescu n. 89/97, e sede operativa in
[...]
Italia presso la Società in Roma, via Torlonia, n. 16, tenuta a garantire, o CP_8 comunque tenuta a rivalsare la di ogni onere conseguente al sinistro o Controparte_6 comunque obbligate a tenere indenne la concludente di ogni eventuale pagamento, conseguente al predetto sinistro. In tale ultima ipotesi condannare la Compagnia Assicuratrice, al pagamento delle spese, competenze ed onorari legali, in favore della . Con vittoria di Controparte_6 spese e compensi del giudizio”.
Con comparsa dell'11.03.2022 si costituiva in giudizio la , rassegnando le seguenti Pt_1 conclusioni: “Voglia codesto l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: in via preliminare, dichiarare indenne la comparente compagnia assicurativa dall'obbligo di CP_7 risarcire il danno per cui è causa per i motivi di cui al punto A del presente atto e per l'effetto condannare la convenuta alla refusione delle spese e degli onorari di Controparte_3 causa, come per legge;
nel merito, rigettare la domanda avanzata nei riguardi della convenuta
[...]
in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui al Controparte_3 punto B del presente atto;
in ogni caso, rigettare ogni domanda avanzata nei riguardi della comparente compagnia assicurativa , in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto CP_7 per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A seguito di mutamento del rito da sommario ad ordinario, le parti depositavano memorie ex art.183, co. 6, c.p.c., formulando le proprie richieste istruttorie, al cui esito l'adito Giudice disponeva CTU e
3 con provvedimento del 13.05.2022 nominava all'uopo il dott. agr. , già nominato Persona_1 nell'ambito del procedimento di A.T.P. iscritto al n. 9604/2017 R.G. intercorso tra l' Parte_3
e il Controparte_5
Depositata la consulenza tecnica d'ufficio, veniva fissata ex art. 127 ter c.p.c. l'udienza del 2/02/2024 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito delle note di trattazione scritta, il Giudice poneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Con sentenza n. 2362/2024 pubblicata il 15.05.2024, il Giudice della Terza Sezione Civile del
Tribunale di Catania, così statuiva:
“1) In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna il al pagamento, a Controparte_5 titolo di risarcimento danni della somma di € €14.542,50, in favore dell' Parte_3 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla sentenza al
[...] saldo;
2) In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna la al Controparte_3 pagamento, a titolo di risarcimento danni della ulteriore somma di € €14.542,50, in favore dell' oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed Parte_3 interessi legali dalla sentenza al saldo;
3) Condanna in solido il e la alla rifusione delle Controparte_5 Controparte_3 spese di lite - comprensive dell'a.t.p. - in favore dell' Parte_3 che liquida in complessivi € 10.521,00 per compensi professionali, oltre € 545,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Condanna la : a tenere indenne la di quanto questa è CP_7 Controparte_3 obbligato a pagare all' a titolo di risarcimento Parte_3
(comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi) nonché a titolo di spese di c.t.u e processuali, secondo quanto previsto dalla polizza assicurativa n. 698 del rep. 2014, sottoscritta il 06.03.2014;
5) Pone le spese di CTU del presente giudizio, già liquidate con separato decreto, e quelle dell'a.t.p., definitivamente in solido a carico del e della ”. Controparte_5 Controparte_3
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello per i motivi che saranno di seguito Pt_1 esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita la
[...]
, aderendo ai primi due motivi dell'appello (rubricati alle lett. B e C) e Controparte_3 chiedendo il rigetto delle restanti doglianze. Ha formulato, altresì, appello incidentale, per le ragioni che saranno esposte nel prosieguo.
4 Si sono altresì costituiti in giudizio l' e il deducendo l'infondatezza Parte_3 Controparte_5 dell'impugnazione e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 7.10.2025 la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni rassegnate nelle note difensive conclusionali, come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo articolato motivo dell'appello principale (rubricato alla lett. B), al quale ha aderito la
[...]
, la compagnia assicurativa ha impugnato la sentenza “laddove il giudice di Controparte_3 prime cure erroneamente riconosce la responsabilità dei danni lamentati da parte attrice, imputandola al 50% al e per il restante 50% alla , incorrendo in Controparte_5 Controparte_3 violazione e/o falsa applicazione di legge dell'art. 2051 c.c., dell'art. 2043 c.c., del principio di causalità nonché dell'art. 1223 c.c.; difetto e/o carente motivazione”.
Con il secondo connesso motivo di appello (rubricato alla lett. C), la sentenza di primo grado è stata impugnata “laddove il giudice di prime cure condanna la al Controparte_3 pagamento, a titolo di risarcimento danni della ulteriore somma di € €14.542,50, in favore dell' oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed Parte_3 interessi legali dalla sentenza al saldo, sul presupposto di una sua responsabilità al 50%: omessa ed insufficiente motivazione;
carente istruttoria;
insufficienza delle prove riguardanti la strada provinciale;
violazione art. 1223 c.c.”.
Si deduce che la strada di pertinenza della (via S. Maria del Rosario, oggi via Controparte_3
Bellavista, come specificato dal CTU) si trova a monte del c.d. parcheggio Comunale , non è Parte_3 confinante con la proprietà dell' e i danni subiti da quest'ultima non sarebbero Parte_3 riconducibili alle acque piovane inerenti alla detta strada ma, esclusivamente, alla pregressa e totale mancanza di manutenzione da parte del delle strutture destinate al deflusso delle Controparte_5 acque piovane all'interno del parcheggio.
Secondo la difesa della compagnia assicurativa e della non ci sarebbero prove Controparte_3 sufficienti a dimostrare una correlazione tra la manutenzione della strada provinciale e i danni accertati dal Tribunale né ci sarebbero i presupposti per la solidale responsabilità della nella Controparte_3 misura del 50%.
I due connessi motivi non sono fondati alla luce dei chiari e inequivoci risultati dell'A.T.P. e della successiva CTU espletate dal Dott. e della compiuta motivazione del primo giudice. Per_1
In relazione al parcheggio comunale, il CTU - dopo avere nuovamente e attentamente esaminato gli atti e lo stato dei luoghi - ha accertato, come riportato in sentenza (pagg. 7 e 8), che: “all'epoca degli eventi dannosi verificatisi negli anni 2013 e 2014, l'area comunale di cui sopra era priva del suddetto
5 cordolo di protezione sia nella parte più a nord che nella parte più a sud. Non erano state allora ancora realizzate le porzioni di cordolo in blocchi di cemento e malta di cui si è detto sopra, che costituivano quindi, di fatto, due ampi varchi aperti comunicanti con la limitrofa strada. Dal varco più
a nord, in particolare, le acque di provenienza stradale si riversavano copiose nel sottostante parcheggio comunale attraverso una ripida scivola asfaltata. L'acqua del piazzale-parcheggio, quindi,
e quella di provenienza stradale si riversavano poi nel sottostante fondo rustico di parte ricorrente, e ciò anche in quanto erano assenti o mal funzionanti le opere realizzate per convogliare e fare defluire le acque a valle. E ciò in quanto sia il piazzale parcheggio che le caditoie, i canali, ecc., totalmente privi di manutenzione e intasati sia dalla copiosa cenere vulcanica caduta nel passato che dalla vegetazione spontanea invasiva (cfr. foto allegate nn. 4, 5, 6, 7), sono risultati del tutto insufficienti all'uso ed hanno così impedito il regolare deflusso dell'acqua, che nel passato si è riversata verso est sul terreno sottostante dell' e ha causato i danni dallo stesso Parte_3 scrivente già quantificati nell'anno 2018. Le caditoie ed i canali realizzati costituiscono infatti la rete di raccolta e di sgrondo dimensionata per smaltire l'acqua che si riversa nel parcheggio stesso e non certamente quella eccedente, a maggior ragione in quanto come detto sono già da anni privi di manutenzione e mal funzionanti. È stato già riferito in proposito che, a causa della scarsa efficienza di tali strutture, l'acqua si è riversata in grande quantità ed in tempi brevissimi sul fondo di parte ricorrente, causando inizialmente il cedimento di porzioni dei muri di contenimento e dei terrapieni dei primi terrazzamenti, che sono poi franati trascinando con sé anche i terrazzamenti più a valle, fino alla sottostante strada interpoderale comune. (pagg.
6-7 della consulenza)”.
In ordine, invece, al contestuale e concorrente apporto causale delle acque piovane provenienti dalla soprastante Via S. Maria del Rosario (oggi via Bellavista), rispetto ai danni già quantificati e accertati in sede di A.T.P., il CTU ha altresì chiaramente affermato (v. sentenza pagg. 8 e 9) che: “L'acqua che confluisce sulla strada (compresa quella di sgrondo proveniente dalle aree alla stessa limitrofe) e che scorre copiosa verso sud seguendo le pendenze, si riversava in parte nel parcheggio comunale (posto a quota inferiore rispetto all'asse stradale) che, all'epoca dei lamentati eventi (anni 2013/14), era parzialmente privo di cordolo di protezione, e precisamente nella parte iniziale a nord, per una lunghezza di metri 10,00 circa, e nella parte terminale più a sud, anche in questo caso per una lunghezza di metri 10,00 circa (cfr. foto allegate nn. 9, 10, 11, 12). Nella porzione centrale dello stesso confine, invece, lungo circa 30,00 metri lineari, era anche allora esistente il cordolo di protezione costituito da un piccolo muretto in pietrame e malta dell'altezza di cm. 40,00 circa. L'acqua che scorreva copiosa nella strada, si riversava in parte nel parcheggio comunale attraverso i due varchi presenti lungo il cordolo di confine con lo stesso (soprattutto da quello più a nord), aggravando la già
6 precaria situazione di smaltimento delle acque attraverso le caditoie ivi esistenti, il cui pessimo stato di manutenzione è stato ampiamente descritto nella prima consulenza d'ufficio depositata dallo scrivente nell'anno 2018” (pag. 8 dell'elaborato peritale).”
Il CTU, invero, dopo avere ribadito quanto già attentamente descritto e accertato in sede di A.T.P. (v. relazione in atti), ha risposto in modo esaustivo agli ulteriori quesiti posti dal Tribunale nel giudizio di merito, sulla scorta di approfondite indagini documentali e dei rilievi suoi luoghi, precisando che:
“Come già riferito nella relazione di ATP depositata nel febbraio 2018, la rete di sgrondo realizzata nel parcheggio comunale “ ” non è stata in grado di smaltire le acque piovane che si sono Parte_3 ivi riversate negli anni 2013/14 unitamente alle acque di provenienza dalla limitrofa strada provinciale… Le cause di quanto sopra sono quindi riconducibili, alla luce di quanto fin qui riferito, a condizioni negative di duplice origine: - la totale pregressa mancanza di manutenzione dell'opera comunale (parcheggio), che ha impedito il regolare deflusso delle acque piovane attraverso le strutture
a tale scopo realizzate (caditoie, ecc.), certamente poco efficienti all'epoca degli eventi lamentati;
-
l'acqua di provenienza stradale che si è in parte riversata nel parcheggio comunale a causa della mancanza di un'adeguata protezione, così come dettagliatamente spiegato nella parte descrittiva che precede”.
Rispondendo alle osservazioni dei tecnici di parte, il Dott. ha, altresì, precisato che: “negli Per_1 anni 2013/14 i danni causati dagli eventi alluvionali di forte intensità e durata allora verificatisi sono stati quindi causati sia dalla inefficienza della rete scolante del parcheggio comunale, parzialmente ostruita perché ormai da svariati anni assolutamente priva di interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sia dalla mancanza del cordolo sul margine est della strada ex provinciale, oggi via
Bellavista”.
Il CTU, in ordine alla diversa incidenza dello stato dei luoghi e delle condizioni del parcheggio comunale e della strada provinciale sugli eventi pregiudizievoli subiti dall' ha inoltre Parte_3 ritenuto che: “Gli effetti di tali condizioni sugli eventi lamentati, in assenza di dati certi che possano concorrere alla determinazione della precisa loro percentuale di incidenza, vengono attribuiti in pari misura ad ognuna delle due cause accertate. Secondo tale prospettazione, il risarcimento dei danni quantificati dallo scrivente nel corso dell'A.T.P. dallo stesso redatto e depositato nel marzo dell'anno
2018, pari a complessivi € 29.085,00, oltre eventuali oneri aggiuntivi in funzione del tempo trascorso, andrebbe posto a carico dell' e della Controparte_9 Controparte_3
, nella misura del 50% ciascuna” (pagg. 10 e 11).
[...]
Nel rispondere alle osservazioni del CTP della il Dott. ha altresì ribadito che: Pt_1 Per_1
“Non essendovi quindi alcun preciso elemento che possa indurre ad affermare che la percentuale di
7 CP_ responsabilità sia da attribuire in misura maggiore o minore a una o all'altra parte convenuta, è attribuita pari responsabilità ai due Enti ( e )” (pag. Controparte_5 Controparte_3
16).
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III, 28/07/2017, n. 18753), “In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva valenza causale di una di esse. In particolare in riferimento al caso in cui una delle cause consiste in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurre le conseguenze, né può esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale (Cass., 3, 13/5/2008 n.
11903; Cass., L, 30/11/2009 n. 25236; Cass., 3, 02/02/2010n. 2360; Cass., sez. 6-3, ordinanza
14/07/2011 n. 15537)”.
Ed ancora, sul punto, la Suprema Corte (v. Cass. Sez. III, 06/09/2023, n. 25970) ha affermato che: “E' principio consolidato quello secondo il quale l'art. 2055 c.c. detta una norma sulla causalità materiale
- integrata alla luce dei principi di cui all'art. 41 c.p. - per la cui applicazione è sufficiente
l'accertamento circa la riconducibilità causale del medesimo "fatto dannoso" ad una pluralità di condotte. In particolare, la configurabilità di una forma di responsabilità solidale nel caso in cui più condotte abbiano concorso alla produzione del medesimo evento di danno rinviene la propria ratio nell'esigenza di tutelare la posizione del danneggiato, che potrà avanzare richiesta di risarcimento dell'intero danno patito a ciascuno dei condebitori solidali. La ratio sottesa alla disposizione in esame consente quindi di affermare come, ai fini della sua applicazione, sia sufficiente accertare il nesso di causalità materiale tra la pluralità di condotte colpose e l'unico "fatto dannoso"; irrilevante risulta, viceversa, che l'evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo (contrattuale e/o extracontrattuale) ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale
(cfr., tra le più recenti, Cass., S.U., n. 13143/2022)”.
Tenendo conto degli esiti degli accertamenti tecnici effettuati dal CTU, della documentazione allegata dalle parti e della complessiva attività istruttoria, in mancanza di prove contrarie, il Tribunale, nel rispetto dell'art. 2055 comma 3 c.c., ha correttamente attribuito la responsabilità dei danni ai due enti pubblici nella medesima misura del 50% ciascuno.
8 Le generiche considerazioni dei tecnici della , in parte riportate nella comparsa di Controparte_3 costituzione dell'ente, secondo le quali la ex e la ex S.R. Macchia-Guddi- Parte_4
Miscarello” non abbiano subito modifiche plano altimetriche o delle originali sagome geometriche nel tempo, che detta strada era già presente prima che venisse realizzato il parcheggio e le opere dell' che sussiste una cattiva gestione del territorio da parte dei proprietari dei fondi Parte_3 limitrofi che riversano in maniera abusiva le acque lungo le strade senza aver realizzato opere di canalizzazione e/o di salvaguardia dei propri fondi, non sono idonee ad escludere o a ridurre la percentuale di concorrente responsabilità della né, tanto meno, a incidere sulle Controparte_3 ampie e corrette valutazioni del CTU e dello stesso Tribunale.
Quanto sopra dedotto dalla difesa dell'appellante principale e ribadito dalla Controparte_3
non trova, pertanto, riscontro nelle approfondite indagini del CTU, in parte sopra richiamate,
[...] avendo il Tribunale fatto corretta applicazione degli artt. 1223 e 2051 c.c., delle regole sulla prova del nesso di causalità e di eventuale concorso di più fattori nella causazione del danno (cfr. Cass. Sez. III,
26.04.2023 n. 10978).
Con il terzo motivo dell'appello principale si impugna la sentenza laddove “il giudice di prime cure erroneamente ha così statuito: la ha però diritto di essere manlevata Controparte_3
Pt_ dalla propria assicurazione . dato che l'arco temporale in cui è stato cagionato il Pt_1 fenomeno lesivo appare perfettamente riconducibile al periodo di garanzia previsto dalla polizza
(novembre 2013-marzo 2014) travisamento dei fatti;
omesso esame di fatto decisivo;
omesso esame di prove documentali;
difetto e/o omessa nonché contraddittoria motivazione”.
Parte appellante deduce che la maggiore parte dei danni lamentati dall' ed accertati Parte_3 dal CTU sarebbero conseguenza degli eventi metereologici verificatisi in data 4.10.2014 e, di conseguenza, non sarebbero coperti dalla polizza assicurativa stipulata con la Controparte_3
( ) per il periodo 1.11.2013 – 31.03.2014 (v. polizza RCT-
[...] Controparte_11
RCO Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'opera n. 10859 in atti).
Anche tale motivo non può trovare accoglimento.
Seppure l' , nelle date del 7.10.2014 e del 27.10.2014 ha reiterato al Parte_3 Controparte_5 le richieste risarcitorie già avanzate nei mesi precedenti (v. comunicazioni in atti del 20.02.2014, del
27.03.2014 e del 25.05.2014) e ha lamentato un aggravamento dei danni già subiti a seguito di ulteriori eventi metereologici verificatisi il 4.10.2014 (v. anche verbale di sopralluogo del , Controparte_5 non sono emersi elementi certi che i danni accertati e quantificati dal CTU in complessivi euro
29.085,00 siano in tutto o in parte riconducibili agli ulteriori eventi dell'autunno del 2014.
9 Il danno è stato accertato dal CTU nella sua complessità, pur specificando che il maggior danno, consistente nel cedimento dei muri di contenimento dei terrapieni dei primi terrazzamenti (che sono franati trascinando anche i terrazzamenti più a valle) e della recinzione del terreno di proprietà dell' risale agli eventi metereologici del periodo invernale 2013/2014 (coperti dalla polizza Pt_3 assicurativa), aggiungendo genericamente che, a seguito, dell'evento dell'ottobre 2014 vi sarebbe stato un mero aggravamento dei danni di che trattasi.
Come dedotto dalla difesa della , l'esito dell'istruttoria non ha consentito di separare Controparte_3 il mero aggravamento del danno dai danni principali e più consistenti dettagliatamente lamentati e già quantificati dall' nei primi mesi del 2014 (v. diffide in atti). Parte_3
Passando ad esaminare l'appello incidentale della , con il primo motivo Controparte_3 si deduce “la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 1917, co. 3, c.c. relativamente alla CP_ mancata condanna della compagnia alle spese di resistenza in favore della Controparte_3
”.
[...]
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Invero, il primo giudice, nonostante la avesse fatto espressa richiesta nei Controparte_3 confronti della compagnia assicuratrice di “pagamento delle spese, competenze ed onorari legali” in suo favore (v. comparsa di costituzione con chiamata di terzo in garanzia - pag. 8) e la società terza chiamata in giudizio non abbia mai sollevato alcun questione sul punto, ha invece ritenuto che: “alla luce degli accordi contrattuali fra le parti (in particolar modo, l'art. 4.2, ultimo comma, della polizza versata in atti), non possono invece gravare sugli assicuratori le spese di resistenza affrontate dalla
stessa”; ha altresì chiarito che tali spese rientrano: “entro il limite stabilito Controparte_3 dall'art.1917, comma 3, c.c.”, “nel "genus" delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore” e ha precisato, infine, che, invece: “le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, n.18076)”.
Ha poi concluso affermando che: “quanto a tali ultime spese di resistenza, tuttavia, deve considerarsi valida la clausola contrattuale che esclude il suddetto rimborso laddove l'assicurato decida, come nella fattispecie, di non avvalersi della difesa tecnica offerta dalla compagnia assicuratrice (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, n.4202)”.
La Corte non condivide la superiore motivazione, ritenendo che l'ente assicurato meriti l'integrale rifusione sia delle spese di resistenza che di chiamata in garanzia dell'assicuratore, alla luce della più
10 recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità di cui si dirà appresso, che ha chiarito la natura e i presupposti di dette spese.
Come dedotto dalla difesa dell'appellante incidentale, nella fattispecie nessuna scelta è stata operata dall'Amministrazione assicurata di non avvalersi della difesa tecnica della Compagnia, la quale, tra l'altro, costituendosi in giudizio non ha formulato alcuna offerta al riguardo, in virtù della clausola contrattuale, che stabilisce che “la Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' stesso”. Parte_5
Piuttosto, invece, la Compagnia, nel costituirsi in giudizio - su chiamata dell'assicurato -, non solo non ha dichiarato di voler assumere la controversia “a nome dell' ”, ma ha anche preliminarmente Parte_5 eccepito l'inoperatività della polizza, ponendosi così in evidente “conflitto di interessi” con lo stesso assicurato.
D'altra parte, anche nell'odierno giudizio di gravame, l'appellante società assicurativa ha impugnato la decisione nella parte in cui il primo Giudice ha riconosciuto operante la polizza di assicurazione, con condanna della stessa a manlevare l'assicurato di ogni spesa.
Sul punto la stessa giurisprudenza richiamata dal Tribunale (cfr. Cass. civ., sez. III, 13/05/2020,
n.8896) statuisce che: “le spese effettuate per resistere in giudizio, in realtà, sono spese che
l'assicuratore si impegna (nel contratto) o comunque è tenuto nei limiti di cui all'art.1917 c.c., solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità, perché evocato in giudizio, di affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore lo abbia o meno sostenuto, ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato”.
La , convenuta dal terzo danneggiato, si è dovuta, innanzitutto, costituire in giudizio Controparte_3
e, in quella sede, ha chiamato la propria assicurazione (le spese per la chiamata, pur non rientrando - come afferma la Corte di Cassazione - nel genus delle spese di salvataggio a carico dell'assicurazione, sono state, comunque, sostenute dall'assicurato); una volta, poi, costituitasi in giudizio la compagnia di assicurazione, l'assicurato si è visto costretto a resistere nei confronti di quest'ultima, che ha eccepito l'inoperatività della polizza, disattendendo così l'obbligo contrattuale di assumere la lite “a nome dell'Assicurato”.
Anche l'ulteriore decisione, richiamata dal primo giudice (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19/02/2020, n.4202), non è perfettamente inerente al caso in esame, atteso che, anche in quel giudizio, il diniego di rimborso da parte dell'assicuratore è giustificato, diversamente che dal caso di specie, dalla provata circostanza che l'assicurato decideva “di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia”, evidenziando che “l'assicurato si sia posto volontariamente al di fuori della previsione pattizia,
11 esponendosi così al legittimo rifiuto del rimborso, in quanto si accerti che la compagnia ne avesse effettivamente assunto (o offerto di assumere) la difesa in giudizio”.
Nel caso di specie, l'Ente resistente, ricevuta la notificazione dell'atto di citazione, in applicazione dell'art.1917, ult. comma, c.c., ha legittimamente chiamato in manleva la propria assicurazione per la responsabilità civile, non sussistendo alcuna azione diretta da parte del terzo danneggiato.
La disposizione contrattuale citata dal Tribunale prevede, inoltre, che “sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato” e, quindi, anche le spese sostenute dall'Ente convenuto in primo grado per costituirsi legittimamente in giudizio con un proprio difensore;
mentre andrebbero escluse eventuali spese per legali o tecnici designati successivamente alla costituzione in giudizio, designazione che nel caso di specie non c'è stata.
Detta clausola contrattuale, come eccepito dalla , alla luce della recente e Controparte_3 condivisibile giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoga (cfr. Cass. Sez. III, 5/07/2022,
n.21220), deve ritenersi nulla e, quindi, non applicabile al caso in esame, atteso che: “La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art.1932 c.c., dal momento che deroga "in peius" al disposto dell'art.1917, comma 3, c.c.”.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l'art. 1917, comma 3, c.c. dispone che le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'impresa di assicurazione;
tale norma non pone condizioni al diritto dell'assicurato di ottenere il rimborso delle suddette spese di lite di resistenza.
L'art. 1932, comma 1, c.c. a sua volta dispone che la disposizione dell'art. 1917, comma 3, c.c. non può essere derogata se non in senso più favorevole all'assicurato; la clausola contrattuale che subordina la rifusione delle spese di lite di resistenza sostenute dall'assicurato al placet dell'impresa di assicurazione
è una derogain pejus all'art. 1917, comma 3, c.c. e, pertanto, è nulla.
Sulla natura delle spese giudiziali sostenute dall'assicurato, in fattispecie analoga, la Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Sez. III, 16/02/2024, n.4275) si è pronunciata nel senso che: “L'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa;
questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art.91 c.p.c.; b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare
l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del
12 quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art.1917, comma terzo, c.c.; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art.1917, comma primo, c.c.”.
In ragione del pieno accoglimento delle difese svolte dalla convenuta in primo Controparte_3 grado e autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa e della piena e completa operatività della polizza nel periodo in cui si sono verificati i danni accertati dal Tribunale, l'ente appellante incidentale ha diritto alla rifusione di tutte le spese sostenute in primo grado e, così pure, in appello per essersi difeso in giudizio dal terzo danneggiato e per avere chiamato in causa l'assicuratore.
Con il secondo motivo di appello incidentale la lamenta di aver subito Controparte_3 ingiustamente la condanna alle spese legali e di consulenza tecnica inerenti al procedimento di A.T.P. intercorso tra l' e il Parte_3 Controparte_5
Il motivo è fondato atteso che dette spese sono state poste in solido a carico anche della
[...]
che non è stata citata nel detto procedimento di istruzione preventiva né vi ha CP_3 partecipato.
Di conseguenza, la solidale condanna di cui al capo 3) del dispositivo della sentenza impugnata permane esclusivamente per le spese di lite del giudizio di primo grado sostenute dall' Pt_3
attrice che ammontano a euro 7.521,00 per compensi ed euro 406,50 per spese vive, mentre le
[...] spese di lite inerenti all'A.T.P., pari a complessivi euro 3.138,50 (di cui euro 3.000,00 per compensi ed euro 138,50 per spese vive) vanno poste esclusivamente a carico del unico resistente CP_12 nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 9604/2017 R.G.
Analoghe considerazioni valgono per le spese dell'A.T.P. liquidate in favore del Dott. , le quali Per_1 vanno poste esclusivamente a carico del mentre le spese della C.T.U. espletata in Controparte_5 primo grado rimangono solidalmente e definitivamente a carico del e della Controparte_5 [...]
. Controparte_3
Quanto alle spese processuali sussiste il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e ciò in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
In ragione del pieno accoglimento della domanda di garanzia e di manleva avanzata dalla
[...]
, le spese legali di resistenza e di chiamata in garanzia in entrambi i gradi del Controparte_3
13 giudizio vanno poste a carico di Controparte_13
e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'effettivo valore della causa nel rapporto tra assicurato e assicuratore (scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00), secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), con applicazione del parametro minimo per la sola fase di trattazione nel giudizio di appello, in mancanza di attività a contenuto istruttorio diversa dalla produzione documentale (cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
Le spese del presente giudizio di appello sostenute dalle altre parti appellate seguono la totale soccombenza della società appellante principale e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), tenendo conto del medesimo valore sopra indicato (scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), dell'attività difensiva effettivamente svolta e della media complessità della vicenda processuale nel presente grado, applicando i parametri minimi per la sola fase istruttoria/trattazione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio diversa dalla produzione documentale (cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 880/2024 R.G., rigetta l'appello principale proposto da Controparte_13 avverso la sentenza n. 2362/2024 pubblicata il 15.05.2024 dalla Terza Sezione Civile
[...] del Tribunale di Catania (resa nella causa civile iscritta al n. 11282/2019 R.G.), nei confronti della
[...]
, del e dell' Controparte_3 Controparte_5 Parte_3
[...]
In accoglimento dell'appello incidentale avanzato dalla avverso la Controparte_3 medesima sentenza condanna Controparte_13 alla rifusione di tutte le spese legali sostenute in primo grado dalla che si Controparte_3 liquidano per l'intero in complessivi euro 5.336,00 di cui euro 259,00 per spese vive, euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase di trattazione ed euro
1.701,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali (15%).
Condanna in solido il e la alla rifusione delle spese di Controparte_5 Controparte_3 lite del giudizio di primo grado in favore dell' Parte_3
che liquida in euro 7.521,00 per compensi professionali, oltre euro 406,50 per
[...] spese vive, IVA e CPA come per legge e oltre spese generali (15%).
Condanna il alla rifusione delle spese di lite del procedimento di A.T.P. iscritto al n. Controparte_5
9604/2017 R.G. in favore dell' Parte_3
14 che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre euro 138,50 per spese vive, IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali (15%).
Pone le spese di CTU del presente giudizio, già liquidate con separato decreto, definitivamente in solido a carico del e della e quelle dell' Controparte_5 Controparte_3 CP_14 liquidate in favore del Dott. definitivamente a carico del . Per_1 Controparte_5
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Condanna alla rifusione delle Controparte_13 spese del presente giudizio di appello in favore della che si liquidano per Controparte_3
l'intero in complessivi euro 5.692,00 di cui euro 804,00 per spese vive, euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali (15%).
Condanna alla rifusione delle Controparte_13 spese del presente giudizio di appello in favore del e dell' Controparte_5 [...] che si liquidano per ciascuna parte in complessivi Parte_3 euro 4.888,00 di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro
922,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali (15%).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Così deciso in Catania il 16.10.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DOTT. MASSIMO LO TRUGLIO DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
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