Art. 278.
(Risarcimento di danni per avaria, deperimento o ritardo; distruzione).
Non e' dovuto risarcimento per danni derivati da avaria, deperimento o ritardo a merci, che, trovata a bordo di aeromobili civili nemici o neutrali catturati, non siano state requisite, sequestrate, catturate o confiscate.
Si fa luogo a risarcimento di danni, qualora sia stata ordinata la distruzione delle merci suindicate, tranne che essa sia stata imposta da ragioni di sanita' o di sicurezza, o da altra necessita'.
(Risarcimento di danni per avaria, deperimento o ritardo; distruzione).
Non e' dovuto risarcimento per danni derivati da avaria, deperimento o ritardo a merci, che, trovata a bordo di aeromobili civili nemici o neutrali catturati, non siano state requisite, sequestrate, catturate o confiscate.
Si fa luogo a risarcimento di danni, qualora sia stata ordinata la distruzione delle merci suindicate, tranne che essa sia stata imposta da ragioni di sanita' o di sicurezza, o da altra necessita'.