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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/12/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1556/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De BA, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1556/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato G. Natalucci
e
CP_1
rappresentato dall'avv V. Salvati
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo 402/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La pretesa dell si riferisce al pagamento di contributi (asseritamente) dovuti CP_1
dal padre dell'opponente, il quale deduce di non esserne erede, per effetto di documentato testamento (doc.2 allegato al ricorso) in favore esclusivo della propria madre CP_2
2. In ordine alla eredità di quest'ultima (nel frattempo a sua volta deceduta), come eccepito dal ricorrente, e da quanto documentato dallo stesso Istituto (doc.4), egli risulta essere mero «chiamato all'eredità» (art.460 cc): come tale non (ancora) legittimato passivo rispetto alle obbligazioni del de cuius (v Cass.10197/00).
3. L non allega elementi per sostenere il contrario ovvero l'accettazione della CP_1
pagina 1 di 2 eredità.
4. Per completezza si rileva che per la nomina di un curatore ex art.528 cc, è necessaria la sussistenza di determinati presupposti, quali (v Cass. 5113/00)
l'assenza di altri chiamati (il contrario si desume dal citato doc.2, da cui si evince l'esistenza di una sorella dell'opponente), ovvero la mancata accettazione anche da parte di ciascuno di essi: presupposti che devono esse allegati dalla parte interessata ( cfr Cass. 3959/25).
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
REVOCA il decreto in giuntivo
CONDANNA l in favore dell'opponente, al pagamento delle spese di lite, CP_1
che liquida in complessivi € 2.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 26/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De BA
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De BA, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1556/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato G. Natalucci
e
CP_1
rappresentato dall'avv V. Salvati
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo 402/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La pretesa dell si riferisce al pagamento di contributi (asseritamente) dovuti CP_1
dal padre dell'opponente, il quale deduce di non esserne erede, per effetto di documentato testamento (doc.2 allegato al ricorso) in favore esclusivo della propria madre CP_2
2. In ordine alla eredità di quest'ultima (nel frattempo a sua volta deceduta), come eccepito dal ricorrente, e da quanto documentato dallo stesso Istituto (doc.4), egli risulta essere mero «chiamato all'eredità» (art.460 cc): come tale non (ancora) legittimato passivo rispetto alle obbligazioni del de cuius (v Cass.10197/00).
3. L non allega elementi per sostenere il contrario ovvero l'accettazione della CP_1
pagina 1 di 2 eredità.
4. Per completezza si rileva che per la nomina di un curatore ex art.528 cc, è necessaria la sussistenza di determinati presupposti, quali (v Cass. 5113/00)
l'assenza di altri chiamati (il contrario si desume dal citato doc.2, da cui si evince l'esistenza di una sorella dell'opponente), ovvero la mancata accettazione anche da parte di ciascuno di essi: presupposti che devono esse allegati dalla parte interessata ( cfr Cass. 3959/25).
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
REVOCA il decreto in giuntivo
CONDANNA l in favore dell'opponente, al pagamento delle spese di lite, CP_1
che liquida in complessivi € 2.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 26/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De BA
pagina 2 di 2