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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4606 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in persona del g.o.t. Sonia Suppressa, in funzione di giudice unico, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al NRG 30537 dell'anno 2022 di opposizione - al decreto ingiuntivo n. 3016/2022, pubblicato telematicamente in data 21.02.2022, munito di formula esecutiva in data 02.03.2022 e notificato a mezzo del servizio postale in data 08.03.2022, congiuntamente all'atto di precetto reso all'esito della procedura monitoria di R.G. 8855/2022,dal Tribunale Ordinario di Roma - promossa da:
C.F. , residente in [...] C.F._1
Podere Migliorini n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Guarciariello
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Roma (RM) in Via Controparte_1 C.F._2
Gaspare Spontini n. 24 a Roma, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ciciarelli
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: quelle trascritte nel verbale di udienza del 23.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo il Professor chiedeva di ingiungersi al Signor Controparte_1 il pagamento della somma di Euro 17.441,59, oltre spese di procedura e Parte_1 accessori di legge per compensi dovuti in esecuzione di mandato professionale e ritenuti congrui con parere rilasciato dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
Con citazione tempestivamente notificata la parte ingiunta proponeva opposizione a tale decreto già munito della clausola di provvisoria esecutorietà, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, in accoglimento della proposta opposizione e contrariis reictiis, IN VIA CAUTELARE - Sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3016/2022 reso all'esito del procedimento di RG 8855/2022, sussistendo i gravi motivi calendati nel presente atto, in ragione dell'esecuzione già intrapresa in danno del Sig. su credito inesistente, non provato e comunque prescritto, il cui importo è stato Parte_1 quantificato sulla base di una errata valutazione del valore dell'incarico asseritamente ricevuto. NEL MERITO 1) In via preliminare accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'asserito credito vantato dall'opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2956 n. 2 c.c. 2) In ogni caso, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutti ovvero alcuni dei motivi indicati nel presente atto, stante l'assoluta incertezza del credito vantato, oltre alla comprovata contestazione dello stesso da parte dell'opponente e l'errata quantificazione del valore dell'incarico asseritamente ricevuto. 3) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento del conferimento dell'incarico professionale da parte del Sig. al Dott. , ridurre i compensi professionali ingiunti con il decreto ingiuntivo in Parte_1 CP_1 maniera proporzionale al valore dell'incarico ricevuto e riparametrarli sulla base del valore effettivo ammontante ad € 7.000,00; 4) Sempre in via subordinata compensare gli eventuali importi dovuti dal Sig. con il danno cagionato dal Dott. , del quale si chiede l'accertamento, Parte_1 CP_1 derivante dall'erronea valutazione della quota sociale oggetto dell'asserito incarico ricevuto con condanna, con condanna al conseguente risarcimento del danno in via riconvenzionale. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex art. 14 T.P.”
Costituitasi ritualmente in contraddittorio parte opposta contestava tutti i motivi di opposizione;
produceva ulteriore documentazione e concludeva chiedendo: ”Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: a) In via preliminare, rigettare la domanda cautelare così come proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, non ricorrendone i presupposti di legge stante l'inesistenza di gravi motivi e la palese insussistenza del fumus boni juris quanto ai motivi dell'opposizione; b) nel merito, in via principale, rigettare in toto l'avversa opposizione, poiché totalmente infondata in fatto e in diritto, oltre che del tutto carente di prova, per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 3016/2022 (n. RG 8855/2022) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma;
c) sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento dell'avversa opposizione, condannare il Sig. al Parte_1 pagamento in favore del Prof. della somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
Controparte_1
d) ancora nel merito, rigettare tutte le richieste formulate dalla controparte, spiegate in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto;
e) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore Avv. Alessandro Ciciarelli, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..”.
Respinta con ordinanza resa all'esito dell'udienza di prima comparizione l'istanza avanzata da parte opponente di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto, la causa era istruita sui documenti prodotti e rinviata per la precisazione delle conclusioni ad udienza a trattazione scritta.
Nelle more la causa era assegnata ad altro giudice, il quale ha rinviato la causa ex art. 281 sexies cpc disponendo udienza cartolare e assegnando termine per “note scritte” fino al giorno dell'udienza.
All'esito dell'udienza svoltasi in data 23 marzo 2025 la causa viene trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte a verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di opposizione - come noto - ha la duplice funzione: di accertare l'ammissibilità e la validità del procedimento monitorio (giudizio rescindente) e di accertare la fondatezza della domanda fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. per tutte Cass. 18 aprile 2000, n.4974).
L'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore in senso sostanziale.
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo risulta essere stato legittimamente emesso sulla scorta di documenti che costituiscono prova sufficiente per l'emissione del monitorio. E difatti risulta che unitamente al ricorso sono stati depositati:
1. e-mail del Sig. inviata al Prof. e Parte_1 CP_1 all'Avv. Ciciarelli in data 5.12.2014 avente ad oggetto “budget ristorante 20123 dicembre”;
2. e-mail del Sig. nviata al Prof. e per conoscenza all'Avv. Ciciarelli in data 9.12.2014; 3. Parte_1 CP_1
e-mail del Sig. inviata al Prof. e per conoscenza all'Avv. Ciciarelli in data Parte_1 CP_1
10.12.2014; 4. e-mail del Sig. nviata al Prof. e per conoscenza all'Avv. Ciciarelli Parte_1 CP_1 in data 7.01.2015 e riscontro del Prof. ;
5. e-mail del Sig. nviata all'Avv. Ciciarelli CP_1 Parte_1 in data 9.01.2015 avente ad oggetto “Vertenza Ciprian George Maria Sile” parte I e II;
6. e-mail del Sig. nviata al Prof. e per conoscenza all'Avv. Ciciarelli in data 12.01.2015 e riscontro Parte_1 CP_1 del Prof. ;
7. lettera e-mail dell'Avv. Ciciarelli inviata via pec alla , alla dott.ssa CP_1 Parte_2
e al Sig. in data 22.01.2015 e allegata perizia di stima del Prof. Controparte_2 Parte_1
;
8. e-mail dell'Avv. Ciciarelli inviata alla , alla dott.ssa , al Sig. CP_1 Parte_2 Controparte_2
e al Prof. in data 31.01.2015;9. e-mail del Sig. inviata all'Avv. Parte_1 CP_1 Parte_1
Ciciarelli in data 17.02.2015; 10. lettera raccomandata del 14 gennaio 2020 inerente il sollecito di pagamento inviato al debitore, ricevuta dal Sig. il 20/01/2020;11. richiesta di parere di Parte_1 congruità inoltrato dal Prof. del 30 luglio 2021 con relativa ricevuta di pagamento per Controparte_1
€uro 221,44 ed i relativi n. 3 (tre) allegati;
12. determina n. 133/2021 emessa dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Roma del 28 settembre 2021 con parere di congruità per l'importo richiesto di €uro 13.672,03 oltre Cassa ed IVA.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte opposta (docc. da 1 a 4 del monitorio, in part. il doc.4) si desume -ex art.2729 c.c.- l'effettivo conferimento dell'incarico da parte dell'opponente.
Venendo, quindi, all'esame dell'eccepita prescrizione del credito occorre evidenziare che, al fine di verificare l'applicabilità alla fattispecie concreta dell'istituto della prescrizione presuntiva ex art. 2956, n. 2 c.c., il giudice deve limitarsi a verificare prima di tutto l'esistenza dell'incarico professionale, e, in seguito, l'assenza di un accordo scritto, senza potersi addentrare nelle valutazioni di merito del rapporto, in particolare in relazione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione o delle caratteristiche del credito. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15566 del 2024, ha ritenuto applicabile la prescrizione presuntiva in assenza di un accordo scritto per il compenso professionale.
Con la richiamata pronuncia la Suprema Corte ha ribadito che l'applicazione della prescrizione presuntiva è pacificamente esclusa soltanto in presenza di un incarico formalizzato per iscritto. In assenza di tale modalità di pattuizione, il rapporto rientra nel campo di applicazione della prescrizione presuntiva, che esonera il debitore dalla prova dell'avvenuto pagamento, imponendo invece al creditore di dimostrare che il pagamento del compenso professionale non sia stato soddisfatto.
Alla luce del richiamato principio di diritto e delle considerazioni che precedono deve concludersi che l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte opponente sia infondata. L'odierna parte attrice, sostanzialmente convenuta in giudizio per l'ottenimento della sua condanna al pagamento dovuto in virtù del rapporto contrattuale di cui si è detto innanzi, ha eccepito l'inesatto adempimento della prestazione creditoria ex art 1460 c.c..
Da qui – secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Sez VI con l'ordinanza n. 16324 del 10 giugno 2021 è conseguita l'inversione dell'onere probatorio che obbliga il creditore a provare i fatti che dimostrino il suo corretto adempimento.
Ebbene sotto tale profilo va evidenziato che costituisce prova dell'esatta esecuzione da parte dell'odierna parte ricorrente/opposta delle prestazioni contrattualmente previste tutta la documentazione in possesso della parte ricorrente/opposta e versata in atti e cioè :riepilogo relativo alla società Lanificio Performing Arts Srl, Bilancio di esercizio 2011 PI Burò Srl, Bilancio di esercizio 2012 PI Burò Srl, Atto di trasferimento di partecipazioni della PI Burò Srl, statuto costitutivo e visure PI Burò S.r.l.; invio in data 27 ottobre 2014 di documentazione relativa alla società nonché di Le (società da quest'ultima controllata), e-mail al Prof. Parte_2 Controparte_3
ai fini della commissionata perizia, in data 05 dicembre 2014 - oggetto: “budget ristorante CP_1
2013 dicembre” con allegata documentazione (doc. 1 fascicolo monitorio); in data 09 dicembre 2014 - oggetto: “ristorante Lanificio”; relazione di stima del valore della propria quota di proprietà rappresentativa del 20% del capitale sociale della PI Burò S.r.l., al fine di ottenere una valutazione economica, prodromica alla eventuale cessione a terzi nel rispetto delle prelazioni di cui allo statuto;
(doc. 2 fascicolo monitorio); in data 10 dicembre 2014 - oggetto: “Re: ristorante lanificio totali” (doc. 3 fascicolo monitorio); email del 09 gennaio 2015 con cui sottoponeva all'attenzione del proprio legale un'ulteriore problematica attinente all'annunciata vertenza di alcuni ex dipendenti della Parte_2
(doc. 5 fascicolo monitorio), nuovamente trasmessa il 12 gennaio 2015 anche allo studio CP_1
(doc. 6 fascicolo monitorio); raccomandata inviata a mezzo pec il 22 gennaio 2015, e con cui l'Avv. Alessandro Ciciarelli notificava alla PI Burò S.r.l. la perizia di stima a cura del Prof. (doc. CP_1
7 fascicolo monitorio), invitando l'intera compagine sociale unitamente alla commercialista Dott.ssa ad un incontro presso il proprio studio, che aveva di fatto luogo il successivo 06 Controparte_2 febbraio alle ore 15.00 (doc. 8 fascicolo monitorio).
Nella perizia il consulente incaricato ha stimato il valore economico della quota del 20% detenuta nel capitale sociale di PI Burò S.r.l. dall'opponente, comprensivo dello sconto di minoranza, nell'importo di euro 296.017,00.
Vi è da aggiungere che la consulenza svolta ha portato al risultato sperato dal committente, atteso che In data 04 maggio 2015 vi è stata la definitiva cessione della quota di proprietà rappresentativa del 20% del capitale sociale della PI Burò S.r.l. (doc. 9 fascicolo monitorio).
Per quanto sopra esposto risulta l'infondatezza dell'opposizione in ogni suo motivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo. Spese da distrarsi in favore dell'Avvocato Alessandro Ciciarelli, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nella causa di opposizione iscritta al NRG 30537 dell'anno 2022 avverso il decreto ingiuntivo n. 3016/2022 così provvede: 1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto;
2) condanna a pagare le spese di giudizio, liquidate d'ufficio in Parte_1
Euro 4237,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA. Spese da distrarsi in favore dell' Avvocato Alessandro Ciciarelli, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, Roma, 23.3.2025
Si comunichi
Il giudice o.t.
Sonia Suppressa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in persona del g.o.t. Sonia Suppressa, in funzione di giudice unico, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al NRG 30537 dell'anno 2022 di opposizione - al decreto ingiuntivo n. 3016/2022, pubblicato telematicamente in data 21.02.2022, munito di formula esecutiva in data 02.03.2022 e notificato a mezzo del servizio postale in data 08.03.2022, congiuntamente all'atto di precetto reso all'esito della procedura monitoria di R.G. 8855/2022,dal Tribunale Ordinario di Roma - promossa da:
C.F. , residente in [...] C.F._1
Podere Migliorini n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Guarciariello
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Roma (RM) in Via Controparte_1 C.F._2
Gaspare Spontini n. 24 a Roma, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ciciarelli
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: quelle trascritte nel verbale di udienza del 23.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo il Professor chiedeva di ingiungersi al Signor Controparte_1 il pagamento della somma di Euro 17.441,59, oltre spese di procedura e Parte_1 accessori di legge per compensi dovuti in esecuzione di mandato professionale e ritenuti congrui con parere rilasciato dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
Con citazione tempestivamente notificata la parte ingiunta proponeva opposizione a tale decreto già munito della clausola di provvisoria esecutorietà, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, in accoglimento della proposta opposizione e contrariis reictiis, IN VIA CAUTELARE - Sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3016/2022 reso all'esito del procedimento di RG 8855/2022, sussistendo i gravi motivi calendati nel presente atto, in ragione dell'esecuzione già intrapresa in danno del Sig. su credito inesistente, non provato e comunque prescritto, il cui importo è stato Parte_1 quantificato sulla base di una errata valutazione del valore dell'incarico asseritamente ricevuto. NEL MERITO 1) In via preliminare accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'asserito credito vantato dall'opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2956 n. 2 c.c. 2) In ogni caso, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutti ovvero alcuni dei motivi indicati nel presente atto, stante l'assoluta incertezza del credito vantato, oltre alla comprovata contestazione dello stesso da parte dell'opponente e l'errata quantificazione del valore dell'incarico asseritamente ricevuto. 3) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento del conferimento dell'incarico professionale da parte del Sig. al Dott. , ridurre i compensi professionali ingiunti con il decreto ingiuntivo in Parte_1 CP_1 maniera proporzionale al valore dell'incarico ricevuto e riparametrarli sulla base del valore effettivo ammontante ad € 7.000,00; 4) Sempre in via subordinata compensare gli eventuali importi dovuti dal Sig. con il danno cagionato dal Dott. , del quale si chiede l'accertamento, Parte_1 CP_1 derivante dall'erronea valutazione della quota sociale oggetto dell'asserito incarico ricevuto con condanna, con condanna al conseguente risarcimento del danno in via riconvenzionale. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex art. 14 T.P.”
Costituitasi ritualmente in contraddittorio parte opposta contestava tutti i motivi di opposizione;
produceva ulteriore documentazione e concludeva chiedendo: ”Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: a) In via preliminare, rigettare la domanda cautelare così come proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, non ricorrendone i presupposti di legge stante l'inesistenza di gravi motivi e la palese insussistenza del fumus boni juris quanto ai motivi dell'opposizione; b) nel merito, in via principale, rigettare in toto l'avversa opposizione, poiché totalmente infondata in fatto e in diritto, oltre che del tutto carente di prova, per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 3016/2022 (n. RG 8855/2022) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma;
c) sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento dell'avversa opposizione, condannare il Sig. al Parte_1 pagamento in favore del Prof. della somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
Controparte_1
d) ancora nel merito, rigettare tutte le richieste formulate dalla controparte, spiegate in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto;
e) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore Avv. Alessandro Ciciarelli, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..”.
Respinta con ordinanza resa all'esito dell'udienza di prima comparizione l'istanza avanzata da parte opponente di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto, la causa era istruita sui documenti prodotti e rinviata per la precisazione delle conclusioni ad udienza a trattazione scritta.
Nelle more la causa era assegnata ad altro giudice, il quale ha rinviato la causa ex art. 281 sexies cpc disponendo udienza cartolare e assegnando termine per “note scritte” fino al giorno dell'udienza.
All'esito dell'udienza svoltasi in data 23 marzo 2025 la causa viene trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte a verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di opposizione - come noto - ha la duplice funzione: di accertare l'ammissibilità e la validità del procedimento monitorio (giudizio rescindente) e di accertare la fondatezza della domanda fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. per tutte Cass. 18 aprile 2000, n.4974).
L'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore in senso sostanziale.
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo risulta essere stato legittimamente emesso sulla scorta di documenti che costituiscono prova sufficiente per l'emissione del monitorio. E difatti risulta che unitamente al ricorso sono stati depositati:
1. e-mail del Sig. inviata al Prof. e Parte_1 CP_1 all'Avv. Ciciarelli in data 5.12.2014 avente ad oggetto “budget ristorante 20123 dicembre”;
2. e-mail del Sig. nviata al Prof. e per conoscenza all'Avv. Ciciarelli in data 9.12.2014; 3. Parte_1 CP_1
e-mail del Sig. inviata al Prof. e per conoscenza all'Avv. Ciciarelli in data Parte_1 CP_1
10.12.2014; 4. e-mail del Sig. nviata al Prof. e per conoscenza all'Avv. Ciciarelli Parte_1 CP_1 in data 7.01.2015 e riscontro del Prof. ;
5. e-mail del Sig. nviata all'Avv. Ciciarelli CP_1 Parte_1 in data 9.01.2015 avente ad oggetto “Vertenza Ciprian George Maria Sile” parte I e II;
6. e-mail del Sig. nviata al Prof. e per conoscenza all'Avv. Ciciarelli in data 12.01.2015 e riscontro Parte_1 CP_1 del Prof. ;
7. lettera e-mail dell'Avv. Ciciarelli inviata via pec alla , alla dott.ssa CP_1 Parte_2
e al Sig. in data 22.01.2015 e allegata perizia di stima del Prof. Controparte_2 Parte_1
;
8. e-mail dell'Avv. Ciciarelli inviata alla , alla dott.ssa , al Sig. CP_1 Parte_2 Controparte_2
e al Prof. in data 31.01.2015;9. e-mail del Sig. inviata all'Avv. Parte_1 CP_1 Parte_1
Ciciarelli in data 17.02.2015; 10. lettera raccomandata del 14 gennaio 2020 inerente il sollecito di pagamento inviato al debitore, ricevuta dal Sig. il 20/01/2020;11. richiesta di parere di Parte_1 congruità inoltrato dal Prof. del 30 luglio 2021 con relativa ricevuta di pagamento per Controparte_1
€uro 221,44 ed i relativi n. 3 (tre) allegati;
12. determina n. 133/2021 emessa dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Roma del 28 settembre 2021 con parere di congruità per l'importo richiesto di €uro 13.672,03 oltre Cassa ed IVA.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte opposta (docc. da 1 a 4 del monitorio, in part. il doc.4) si desume -ex art.2729 c.c.- l'effettivo conferimento dell'incarico da parte dell'opponente.
Venendo, quindi, all'esame dell'eccepita prescrizione del credito occorre evidenziare che, al fine di verificare l'applicabilità alla fattispecie concreta dell'istituto della prescrizione presuntiva ex art. 2956, n. 2 c.c., il giudice deve limitarsi a verificare prima di tutto l'esistenza dell'incarico professionale, e, in seguito, l'assenza di un accordo scritto, senza potersi addentrare nelle valutazioni di merito del rapporto, in particolare in relazione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione o delle caratteristiche del credito. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15566 del 2024, ha ritenuto applicabile la prescrizione presuntiva in assenza di un accordo scritto per il compenso professionale.
Con la richiamata pronuncia la Suprema Corte ha ribadito che l'applicazione della prescrizione presuntiva è pacificamente esclusa soltanto in presenza di un incarico formalizzato per iscritto. In assenza di tale modalità di pattuizione, il rapporto rientra nel campo di applicazione della prescrizione presuntiva, che esonera il debitore dalla prova dell'avvenuto pagamento, imponendo invece al creditore di dimostrare che il pagamento del compenso professionale non sia stato soddisfatto.
Alla luce del richiamato principio di diritto e delle considerazioni che precedono deve concludersi che l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte opponente sia infondata. L'odierna parte attrice, sostanzialmente convenuta in giudizio per l'ottenimento della sua condanna al pagamento dovuto in virtù del rapporto contrattuale di cui si è detto innanzi, ha eccepito l'inesatto adempimento della prestazione creditoria ex art 1460 c.c..
Da qui – secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Sez VI con l'ordinanza n. 16324 del 10 giugno 2021 è conseguita l'inversione dell'onere probatorio che obbliga il creditore a provare i fatti che dimostrino il suo corretto adempimento.
Ebbene sotto tale profilo va evidenziato che costituisce prova dell'esatta esecuzione da parte dell'odierna parte ricorrente/opposta delle prestazioni contrattualmente previste tutta la documentazione in possesso della parte ricorrente/opposta e versata in atti e cioè :riepilogo relativo alla società Lanificio Performing Arts Srl, Bilancio di esercizio 2011 PI Burò Srl, Bilancio di esercizio 2012 PI Burò Srl, Atto di trasferimento di partecipazioni della PI Burò Srl, statuto costitutivo e visure PI Burò S.r.l.; invio in data 27 ottobre 2014 di documentazione relativa alla società nonché di Le (società da quest'ultima controllata), e-mail al Prof. Parte_2 Controparte_3
ai fini della commissionata perizia, in data 05 dicembre 2014 - oggetto: “budget ristorante CP_1
2013 dicembre” con allegata documentazione (doc. 1 fascicolo monitorio); in data 09 dicembre 2014 - oggetto: “ristorante Lanificio”; relazione di stima del valore della propria quota di proprietà rappresentativa del 20% del capitale sociale della PI Burò S.r.l., al fine di ottenere una valutazione economica, prodromica alla eventuale cessione a terzi nel rispetto delle prelazioni di cui allo statuto;
(doc. 2 fascicolo monitorio); in data 10 dicembre 2014 - oggetto: “Re: ristorante lanificio totali” (doc. 3 fascicolo monitorio); email del 09 gennaio 2015 con cui sottoponeva all'attenzione del proprio legale un'ulteriore problematica attinente all'annunciata vertenza di alcuni ex dipendenti della Parte_2
(doc. 5 fascicolo monitorio), nuovamente trasmessa il 12 gennaio 2015 anche allo studio CP_1
(doc. 6 fascicolo monitorio); raccomandata inviata a mezzo pec il 22 gennaio 2015, e con cui l'Avv. Alessandro Ciciarelli notificava alla PI Burò S.r.l. la perizia di stima a cura del Prof. (doc. CP_1
7 fascicolo monitorio), invitando l'intera compagine sociale unitamente alla commercialista Dott.ssa ad un incontro presso il proprio studio, che aveva di fatto luogo il successivo 06 Controparte_2 febbraio alle ore 15.00 (doc. 8 fascicolo monitorio).
Nella perizia il consulente incaricato ha stimato il valore economico della quota del 20% detenuta nel capitale sociale di PI Burò S.r.l. dall'opponente, comprensivo dello sconto di minoranza, nell'importo di euro 296.017,00.
Vi è da aggiungere che la consulenza svolta ha portato al risultato sperato dal committente, atteso che In data 04 maggio 2015 vi è stata la definitiva cessione della quota di proprietà rappresentativa del 20% del capitale sociale della PI Burò S.r.l. (doc. 9 fascicolo monitorio).
Per quanto sopra esposto risulta l'infondatezza dell'opposizione in ogni suo motivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo. Spese da distrarsi in favore dell'Avvocato Alessandro Ciciarelli, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nella causa di opposizione iscritta al NRG 30537 dell'anno 2022 avverso il decreto ingiuntivo n. 3016/2022 così provvede: 1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto;
2) condanna a pagare le spese di giudizio, liquidate d'ufficio in Parte_1
Euro 4237,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA. Spese da distrarsi in favore dell' Avvocato Alessandro Ciciarelli, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, Roma, 23.3.2025
Si comunichi
Il giudice o.t.
Sonia Suppressa