Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3061 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 18.04.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9539/2024
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Moretto e dall'avv. Parte_1
Carlo Maione ed elettivamente domiciliata in Napoli al C.so Meridionale nr. 51, giusta procura in atti;
opponente e
, con sede legale in Roma in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi, ed elettivamente domiciliato in Napoli Via A. De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente, giusta procura in atti;
opposto
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 20.04.2024 e ritualmente notificato, l'istante chiedeva accertarsi l'irripetibilità dell'indebito pari ad € 527,16 relativamente alla prestazione assistenziale n 044-510407658698 Cat. INVCIV per il mese di agosto 2023 e contestato con comunicazione del 20.07.23, mai notificata, con conseguenziale non ripetibilità delle somme richieste in restituzione e condanna alla restituzione delle somme medio tempore trattenute. Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di:
1) in via preliminare, previa sospensione di qualsivoglia attività di recupero coattivo da parte dell' , accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del provvedimento CP_1 opposto per vizi formali e/o sostanziali;
2) accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito in quanto determinato in assenza di dolo del ricorrente e per esclusiva responsabilità del convenuto atteso che la CP_1
4) condannare il convenuto alla restituzione delle somme che eventualmente CP_1 saranno nelle more recuperate;
5) condannare, infine, il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari CP_1 del presente giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario;
6) nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, ai sensi dell'art.152 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. n.269 del 2003, art.42, comma 11, (convertito nella L.n.326 del 2003), il ricorrente dichiara con la sottoscrizione della dichiarazione in calce resa su foglio separato e da ritenersi come parte integrante delle presenti conclusioni, di trovarsi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali, impegnandosi altresì a comunicare le eventuali variazioni di reddito intervenute in corso di giudizio. Si costituiva l' che, in via preliminare, chiedeva di dichiarare CP_1
l'improcedibilità del ricorso;
in subordine, e nel merito, di respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio. La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante e poi decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente. Il ricorso va accolto.
E' pacifico che, successivamente a visita di revisione del 20/07/2023, la Commissione medica per le invalidità civili giudicò la ricorrente non abbisognevole di indennità di accompagnamento ( beneficio di cui aveva goduto sino a quel momento unitamente alla pensione di invalidità civile) per cui, con verbale domus 6113917000005, le riconobbe la sola pensione quale invalido totale a decorrere dal mese di agosto 2023, ossia dal mese successivo alla data della decorrenza specificata nel verbale. Tale atto, contrassegnato come domus 6113917000005, secondo quanto documentato dall' ente previdenziale convenuto ed ammesso in seno allo stesso ricorso, venne correttamente notificato all' interessata a mezzo raccomandata solo in data 24/08/2023 ( cfr all n. 3 produz. . CP_1
Ne sarebbe scaturito l' indebito di euro 527,16 relativamente alla rata dell'indennità di accompagnamento di agosto 2023 riscossa e non dovuta oggetto di impugnativa in questa sede. ( vedasi missiva del 27 luglio 2023 in atti). La comunicazione di indebito , tuttavia, che la ricorrente ha negato di aver mai ricevuto, non emerge effettivamente con certezza che sia mai stata portata a conoscenza della destinataria o, meglio dalla ricevuta di ritorno della raccomandata prodotta dal convenuto il timbro di ricezione è assolutamente illeggibile ditalchè non è dato stabilire l' esatta epoca di consegna presso l' indirizzo della destinataria. Pertanto, va ritenuto che la SI.ra ebbe legale conoscenza della revoca della Pt_2 prestazione previdenziale ( indennità di accompagnamento) solo il 24.8.2023 allorchè apprese dell' esito della visita eseguita presso la Commissione medica . Ciò premesso, in punto di diritto si osserva quanto segue. L'indebito per cui è causa si è determinato con riferimento ad una prestazione di natura assistenziale. Invero, i benefici previsti per gli invalidi civili rientrano nella categoria delle prestazioni assistenziali che fanno riferimento, cioè, a quelle erogazioni in danaro o servizi che sono poste a carico della finanza statale e vanno a favore della generalità dei cittadini, e non solo dei lavoratori, che si trovino in condizioni fisiche, familiari o reddituali in stato di bisogno. In tale materia, quindi, non trovano applicazione le regole dettate con riferimento alle pensioni o agli altri trattamenti previdenziali, non potendo esse applicarsi in via analogica né estensiva, stante il carattere tassativo delle relative previsioni. La Corte di Cassazione ha, invero, compiutamente esaminato la questione relativa alla ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente corrisposte esponendo le seguenti esaustive argomentazioni. " Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni
(pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994). Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolati del diritto. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto dell'art. 9, comma 1, d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, circa la rettificabilità degli errori commessi dall nell'attribuzione di prestazione entro CP_2 il termine massimo di dieci anni).
Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione. Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione ... e nei limiti ... della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica ... ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere ... le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le q.l.c, in riferimento agli art. 3 e 38 comma 1 cost., dell'art. 1, commi 260 - 265, l. 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989, n. 88, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dall'art. 4 d.l n. 323 del 1996 e dall'art. 37, comma 8, l. 23 dicembre 1998, n. 448, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 comma 1 Cost. (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264).
[...] 10. In tema di ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate agli invalidi civili, prima delle norme di disciplina specifica da considerare è l'art.
3-ter del d.l. 23 dicembre 1976, n. 850, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1977,
n. 29: Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. Non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
L'effettiva portata normativa della disposizione si comprende alla stregua della natura della fattispecie come sopra precisata: la norma, nella parte in cui stabilisce che l'amministrazione che accerti l'inesistenza dell'obbligazione deve dichiararlo con atto formale, denominato "revoca", e che la soppressione dei benefici economici opera dal primo giorno del mese successivo alla data dell'atto, intende incidere proprio sulle obbligazioni nascenti dall'art. 2033 c.c., impedendo l'assoggettamento a ripetizione di tutte le erogazioni effettuate prima della data indicata (e comunque prima dell'entrata in vigore della disposizione).
Una nuova regolamentazione dell'indebito è stata dettata dell'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa. La nuova disciplina, dunque, ha sostituito il riferimento al tempo di adozione del formale atto di revoca dei benefici con la data (anteriore) dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, al fine di segnare i confini dell'irripetibilità, rendendo peraltro ripetibili anche i ratei percepiti nell'anno precedente la data stessa ove il beneficiario non intenda adeguarsi all'accertamento sfavorevole. Avendo la nuova legge regolato l'intera materia della ripetizione dei ratei riscossi indebitamente, ne è risultata, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.c., l'abrogazione delle disposizioni recate dall'art.
3-ter d.l. 865/1976. Il principio del riferimento alla data dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente versati, è rimasto fermo nei successivi sviluppi della legislazione in materia, che si è limitata ad eliminare la sanzione, per più versi atipica, dell'estensione della ripetibilità per l'interessato che intenda contestare risultati dell'accertamento, e a dettare ulteriori regole sui comportamenti che l'amministrazione deve tenere.
Infatti, il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, all'art. 4, comma 1-ter, ha disposto che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari (ad opera della commissione sanitaria prevista dallo stesso testo normativo), la Direzione generale del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica;
il comma 3-nonies dello stesso articolo reca poi l'abrogazione espressa del comma 4 dell'art. 11, l. 24 dicembre 1993, n. 537.
Altra fonte normativa è costituita dalle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (c.d. di "delegificazione"), avente ad esclusivo oggetto, giusta i criteri di delega contenuti nell'art. 11, comma 1, l.
537/1993, il riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo. Secondo queste disposizioni, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti, si dà luogo all'immediata sospensione cautelativa del pagamento delle prestazioni, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, mentre il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. Vi sono, poi, le norme in tema di Piano straordinario di verifica delle invalidità civili dettate dall'art. 52 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, nel testo successivamente modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca, nelle parti che interessano, le seguenti disposizioni:
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attua, dal 1° giugno 1998 al 31 dicembre 2000, un piano straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti prioritariamente dei titolari di benefici economici di invalidità civile che non hanno presentato l'autocertificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto - legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. 2. In caso ai mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto - legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 1996, n. 425, il Ministero del Tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - provvede entro e non oltre 120 giorni alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze economiche indicate nel citato comma rimanendo impregiudicate le azioni dell'amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e 2946 del codice civile.
Ulteriori disposizioni in materia sono state dettate, infine, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, il cui art. 37, comma 8, prevede che, caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.
In conclusione, non è mutata l'impostazione di fondo, preordinata ad escludere la restituzione di prestazioni indebitamente ricevute prima dell'accertamento in sede amministrativa della mancanza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti, derogata solo, in peius per gli assistiti, dalla norma contenuta nell'art. 11, comma 4, l. 537/1993, peraltro abrogata in tempi relativamente brevi. Nondimeno, a cominciare dall'intervento legislativo del 1993, il quadro normativo precedente risulta innovato perché l'accertamento amministrativo dell'insussistenza dell'obbligazione è stato fatto coincidere con quello eseguito dagli organi tecnici (le apposite commissioni competenti per la visita di revisione) e non più con il provvedimento formale di revoca (il quale, appunto, come ha precisato il d.l. 325/1996, retroagisce alla data della verifica).
La ricognizione della normativa ed i principi generali precisati consentono agevolmente di concludere nel senso che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c. Per affermare il contrario, in presenza, appunto, di deroghe al principio generale, sarebbe necessaria l'individuazione di una norma che in tal senso disponga. Ma, come si è constatato, le norme contemplano, in linea di massima, l'irripetibilità delle sole prestazioni effettuate fino alla data dell'accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti. In conclusione, poiché nella specie emerge dagli atti che la parte ricorrente ricevette in buona fede e senza aver posto in essere alcun contegno doloso i ratei di indennità di accompagnamento oggetto della comunicazione di indebito, sino al momento in cui le venne comunicata la revoca del beneficio o comunque allorchè ricevette l' esito della visita eseguita in sede amministrativa ( 24 agosto 2023) alcun rateo poteva essere recuperato dall' CP_1
Pertanto l'importo di euro 527,16 relativamente alla rata dell'indennità di accompagnamento di agosto 2023 va considerata irripetibile e l' indebito deve essere annullato.
Invero, la comunicazione con cui in sede amministrativa venne revocata l' indennità di accompagnamento a seguito della visita di revisione risulta recapitata all' interessata solo il 24.8.2023 ragion per cui la rata di agosto già riscossa in buona fede dall' invalida non poteva essere oggetto di recupero. Il ricorso va conseguentemente accolto e l' indebito annullato.
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l' effetto, annulla l' indebito di euro 527,16 relativamente alla rata dell'indennità di accompagnamento di agosto 2023 incamerata dalla ricorrente.
Condanna il convenuto alle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.400,00, comprese spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione. Si comunichi. Napoli, il 18.4.2025. IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero