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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 26/11/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BELLUNO
Sezione Civile - Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
della causa iscritta al N. 35/2022
Oggi 26.11.2025, innanzi alla dott.ssa FR OR, hanno depositato note scritte: per la parte ricorrente l'avv. SANDRI MAURO, con atto 21.11.2025, depositato in PCT nella medesima data. Il giudice rileva che con istanza d.d. 25.11.2025 il patrocinio di parte ricorrente chiedeva un rinvio dell'udienza a fronte di un ricovero in PS il 4.11.2025; a questo proposito il Giudice rileva che l'udienza è stata tenuta con forme cartolari, e che peraltro l'istante aveva depositato le proprie note prima della richiesta di rinvio. Rigetta pertanto l'istanza.
Per la parte resistente venivano depositate note scritte, nonché giurisprudenza a sostegno della tesi del CP_1
All'esito dell'udienza tenuta con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. si deposita a PCT la sentenza che segue.
Si comunichi. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Belluno, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
FR OR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 35/2022 R.L. promossa da C.F. 1 ) Parte_2 Parte_1
), rappresentate e difese dall'avv. SANDRI MAURO C.F. 2
-ricorrente-
contro
,in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_2
difeso ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e succ. modificaz., congiuntamente e disgiuntamente dal dott. Controparte_3 (C.F.: C.F. 3 ), dirigente dell'UAT di CP 4 , e dal dott. Controparte_5 (C.F.
C.F._4 ), funzionario del Controparte_6
,come da delega del Direttore Generale dell'Ufficio Controparte_7
-resistente -
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
1. in via cautelare, anche inaudita altera parte
1) sospendere i provvedimenti impugnati di sospensione non retribuita dal servizio dei ricorrenti per i motivi sopraesposti, disponendo, l'accesso ai locali scolastici dei medesimi previa effettuazione, da parte di tutti i lavoratori, del tampone rapido e/o molecolare ogni 48-72 ore con costo a carico della parte resistente;
2) in ogni caso ordinare alla parte resistente la corresponsione di tutti gli stipendi dovuti alla parte ricorrente dalla sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto;
3) ordinare, in via subordinata eventuale, la corresponsione degli importi ex art. 82 DEL DPR
N.3/1957.
2. In via principale di merito
Previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato di sospensione per la mancata esecuzione dell'obbligo di tentare il ricollocamento dei ricorrenti, prima di procedere con la loro sospensione, revocarsi il medesimo, ordinando la reintegrazione in servizio dei ricorrenti, eventualmente anche in diverse mansioni idonee a evitare il contagio da CP_8 e la corresponsione a loro favore di tutti gli stipendi dovuti alla parte ricorrente dalla sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto.
3. In via principale di merito ulteriore
1) Previo accertamento che le persone vaccinate contagiano e sono contagiate dal virus SARS-CoV-
2 e contraggono la malattia COVID-19 fino a possibili esiti mortali e, pertanto, la vaccinazione non solo non garantisce la sicurezza del luogo di lavoro in cui opera la parte ricorrente, ma, anzi, per le modalità attuative, come analiticamente descritte nella narrativa, amplifica a dismisura e senza alcun possibile controllo, la circolazione del medesimo;
2) previo accertamento che la tecnologia in vitreo tampone antigienico e/o Rt PCR consente una diagnosi precisa della presenza o meno del virus SARS-CoV-2 e, quindi, rappresenta un sistema diagnostico preventivo idoneo a garantire che ciascun lavoratore entri in un luogo di lavoro sicuro e che vi permanga costantemente, salvaguardando quest'ultimo dalla possibilità di divenire un ambiente favorevole alla circolazione del virus SARS-CoV-2;
3) ordinare alla parte resistente di effettuare la diagnostica con tamponi a ciascun lavoratore al momento dell'ingresso nel luogo di lavoro, assumendosi il costo dei medesimi, in quanto strumento indispensabile di garanzia di sicurezza ai sensi del coordinato disposto di cui agli artt. 17 e 28
Decreto Legislativo n. 81/2008;
4) disapplicare l'art. 2 del DL n. 172/2021, nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 perché non imponendo al datore di lavoro l'effettuazione ai vaccinati dei tamponi all'ingresso del luogo di lavoro, determina la gravissima insicurezza di quest'ultimo ed espone tutti i lavoratori alla diffusione del virus
SARSCOV-2 in violazione del principio di precauzione ed in contrasto insanabile con le fonti di diritto europeo di grado superiore analiticamente prospettate, annullando conseguentemente il provvedimento impugnato in quanto illegittimo;
5) previo accertamento che la vaccinazione non determina alcuna variazione migliorativa del luogo di lavoro che, invece, è garantita integralmente dalla tecnologia in vitreo dei tamponi antigienici o molecolari, che può essere svolta sia da vaccinati che da noi vaccinati;
6) previo accertamento che i lavoratori vaccinati e non vaccinati, qualora si sottopongano alla diagnosi con tamponi antigienici o molecolari, garantiscono, nella medesima massima misura possibile, sulla base delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, la sicurezza del luogo di lavoro;
7) dichiarare illegittima la sperequazione di trattamento tra vaccinati e non vaccinati sui luoghi di lavoro in quanto essa non realizza l'interesse pubblico della sicurezza del luogo di lavoro che la possa giustificare tra lavoratori in posizioni similari;
8) disapplicare l'art. 2 del DL n.172 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 perché in contrasto con le norme di diritto europeo richiamate in narrativa, annullando il provvedimento impugnato;
9) previo accertamento che il provvedimento impugnato viola i principi in materia di proporzionalità espressi dalla giurisprudenza della Corte dei Diritti dell'Uomo;
10) disapplicare l'art.2 del DL n.172 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 annullando il provvedimento impugnato.
4. In tutte le ipotesi
14) Dichiarare che la parte ricorrente è assente giustificata dal luogo di lavoro ai sensi dell'art. 44
D.Lgs. n. 81/2008 in quanto, sino all'applicazione della richiesta misura di effettuazione di tampone antigienico o molecolare a tutti i lavoratori indistintamente, esso presenta rischi gravissimi di contaminazione dal virus SARS-CoV-2 e di possibile contrazione della malattia COVID-19, dovuta alla presenza di lavoratori vaccinati non tamponati, per cui deve trovare applicazione l'ipotesi prevista espressamente di legittimo allontanamento dal luogo di lavoro che presenti rischi di danno alla salute;
15) ordinare alla resistente l'immediata riassunzione delle parti ricorrenti nei rispettivi posti di lavoro e nelle mansioni svolte e l'accesso delle medesime ai luoghi di lavoro con contestuale svolgimento della diagnostica da attuarsi con tecnologia in vitreo tamponi antigienici e/o molecolari;
16) condannare la parte resistente alla corresponsione delle retribuzioni a favore della parte ricorrente dalla data di sospensione alla data di effettiva riassunzione, oltre gli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto;
17) condannare la parte resistente al pagamento del danno non patrimoniale per l'ingiusta discriminazione attuata nei confronti della parte ricorrente da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 15.000 o di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
5. In via subordinata Condannarsi controparte al pagamento ex art 82 del DPR n.3/1957 dell'assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
Per la parte resistente: Nel merito in via principale:
- rigettare il ricorso ex art.414 c.p.c., in quanto infondato per tutti i motivi sopra esposti;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle relative differenze retributive, nonché l'applicazione del divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria;
- con vittoria delle spese del giudizio cautelare, da liquidarsi, in sede di merito, a norma dell'art. 152 bis disp. Att. c.p.c. e, in subordine, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 e 700 c.p.c. depositato in data 08/03/2022, le ricorrenti indicate in epigrafe adivano il Giudice del lavoro di Belluno, esponendo di essere dipendenti del in qualità di docenti e di essere state Controparte_6
sospese, senza retribuzione, dal 10.12.2021 poiché prive della cd. "certificazione verde COVID-19" all'epoca prevista anche per i docenti. A fronte di un tanto le insegnati proponevano ricorso, anche le domande cautelari indicate in epigrafe, valutando irragionevole l'obbligo vaccinale, ritenendo che i vaccinati siano comunque contagiosi e contagiabili, con conseguente insicurezza dei luoghi di lavoro e aggravamento della diffusione del virus proprio in ragione della circolazione di soggetti vaccinati, che subirebbero peraltro contagi più gravi;
riteneva che esistessero mezzi controllo (tamponi) e cura, e che gli obblighi di sicurezza del luogo di lavoro gravanti sul CP_1 avrebbero dovuto imporre l'effettuazione di test diagnostici sistematici. Per quanto sopra chiedevano la disapplicazione della normativa di settore che imponeva l'obbligo vaccinale, argomentando anche in merito alla violazione dell'art. 191 TFUE (principio di precauzione), dell'art. 35 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, della direttiva n. 2000/54/CE e della norma di recepimento (D.L. 81/2008) relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
riteneva altresì violato l'art. 3 co. 3 del TUE,
l'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e la risoluzione 2361/21
del Consiglio d'Europa, in relazione al principio di non discriminazione;
ancora riteneva violate le direttive 2000/78/CE e 2000/43/CE, relative alla parità di trattamento, nonché della giurisprudenza CEDU, il tutto con la conseguente necessità di disapplicare la normativa interna contrastante. Da un tanto sarebbero discesi la legittimità dell'assenza, che non poteva pertanto considerarsi ingiustificata, il diritto alla reintegra e alla retribuzione, nonché quello al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'illegittima discriminazione delle ricorrenti, alle quali peraltro non era neppure stato proposto un ricollocamento come considerato necessario da parte attrice - ; in subordine veniva poi formulata domanda di assegno alimentare ex art. 82 D.P.R.
3/1957.
1. Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto. Precisava in particolare che le ricorrenti erano assistenti amministrative a tempo indeterminato, non insegnanti.
Quanto a Pt_1 a partire dal 02/12/2021 la stessa non si era più presentata in servizio, risultando assente giustificata dal giorno 03/12/2021. Il 03/12/2021
l'Istituto "P.F. Calvi” contestava l'assenza ingiustificata con Raccomandata A/R
n.153366658657, anticipata via PEO, ricevuta il 09/12/2021 (All. 1 di parte resistente). Il riscontro perveniva il 15/12/2021 (All. 2 di parte resistente) con raccomandata A/R n. 200445916825 con cui Pt_1 affermava di essere
"assente discriminata”. Con Nota prot. n. 12089 del 28/12/2021 la Dirigente metteva in evidenza gli obblighi di legge riferiti alla regolarità del green pass nella situazione di emergenza pandemica (All. 3 parte resistente). Il 9/12/2021
l'istituto scolastico inviava tramite PEO alla dipendente Parte_1 la comunicazione Prot. n. 11570 avente a oggetto l'esito negativo della verifica della Certificazione verde COVID-19 (All. 4 di parte ricorrente). Non essendo pervenuto nessun riscontro, la scuola disponeva il giorno 11/12/2021 la sospensione del rapporto di lavoro. Situazione sostanzialmente analoga si verificava per Pt_2 , per la quale risultava inoltre una difficoltà, anche economica, di effettuare tamponi periodici. Il CP_1 argomentava poi sulla ragionevolezza dell'obbligo vaccinale e sulla sua piena compatibilità con i principi costituzionali e con la normativa eurounitaria. Contestava la dichiarazione attorea circa l'esistenza di strumenti diagnostici e cure idonei a garantire la totale sicurezza dei luoghi di lavoro, precisando altresì che proprio la vaccinazione sarebbe misura idonea a garantire l'integrità fisica dei lavoratori e la sicurezza sul luogo di lavoro. Contestava infine il diritto alla retribuzione, attesa la sua sospensione proprio in ragione del dettato normativo, nonché tutte le altre pretese e deduzione attoree.
2. A seguito del rientro delle ricorrenti in servizio, emersa con nota congiunta del
7.4.2022, veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere per la fase cautelare.
1. La causa veniva istruita con successive udienze cartolari nonché con l'esecuzione di una CTU (che per vero subiva dei ritardi in ragione della rinuncia di diversi CT) avente come quesito "esaminati gli atti e i documenti di causa, assunta ogni informazione utile o necessaria presso enti pubblici o privati, accerti il CTU: 1) se la tecnologia in vitreo dei tamponi antigienici o molecolari era in grado di garantire integralmente la sicurezza del luogo di lavoro;
2) se i lavoratori vaccinati e non vaccinati, se sottoposti alla diagnosi con tamponi antigienici o molecolari, garantissero integralmente sulla base delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, la sicurezza del luogo di lavoro".
La CTU depositata il 12.1.2024 concludeva affermando che "In conclusione, i vaccini anti covid-19 hanno dimostrato un'efficacia elevata nel prevenire la malattia in sperimentazioni cliniche su larga scala, ma ci sono anche alcuni limiti associati all'uso di questi vaccini, come sopra esposto, non ultimo la velocità di mutamento del virus, che modificando soprattutto gli antigeni di superficie (Spike), hanno ridotto le capacità di protezione della vaccinazione di massa. Anche l'associazione tra vaccinazione e controlli, pur se frequenti, con tamponi molecolari od antigenici, come precedentemente descritto, non sarebbe stata in grado di poter garantire integralmente, sulla base delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, la sicurezza sul lavoro. Saranno necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio l'efficacia dei vaccini contro le nuove varianti del virus e per capire meglio come la composizione genetica individuale e l'età influenzino la risposta al vaccino". Le ricorrenti richiedevano poi la valutazione di ulteriori osservazioni, ritenute tardive;
veniva in ogni caso disposta integrazione del quesito alla CTU al fine di verificare se all'epoca dei fatti per cui è causa sussistessero terapie idonee alla cura della patologia COVID
19 e ad evitare il ricovero ospedaliero, il ricovero in terapia intensiva ed il decesso. A seguito di ulteriori scambi di memorie sostitutive di udienze la causa veniva ritenuta sufficientemente istruita e discussa all'udienza del 26.11.2025 (a ridosso della quale l'avv. Taraldsen rinunciava al mandato, a differenza dell'avv.
Sandri che depositava memorie scritte), all'esito della quale veniva pronunciata la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato per i motivi che di seguito vengono specificati.
2. Occorre anzitutto perimetrare l'ambito della decisione, alla luce del rientro in servizio delle ricorrenti a circa un mese dal deposito del ricorso: va infatti fin d'ora dichiarata cessata la materia del contendere anche in questa sede di merito con riguardo alla domanda di reintegra e alla richiesta di ordinare a parte datoriale l'esecuzione dei tamponi.
3. Procedendo con ordine in relazione alle residue domande attoree, va dunque rilevato che, con conclusioni condivisibili poiché scevre da incongruenze logiche, la CTU ha chiarito che “i vaccini anti covid-19 hanno dimostrato un'efficacia elevata nel prevenire la malattia in sperimentazioni cliniche su larga scala, ma ci sono anche alcuni limiti associati all'uso di questi vaccini, come sopra esposto, non ultimo la velocità di mutamento del virus, che modificando soprattutto gli antigeni di superficie (Spike), hanno ridotto le capacità di protezione della vaccinazione di massa. Anche l'associazione tra vaccinazione e controlli, pur se frequenti, con tamponi molecolari od antigenici, come precedentemente descritto, non sarebbe stata in grado di poter garantire integralmente, sulla base delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, la sicurezza sul lavoro. Saranno necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio l'efficacia dei vaccini contro le nuove varianti del virus e per capire meglio come la composizione genetica individuale e l'età influenzino la risposta al vaccino". Da quanto sopra discende che, se è pur vero che le persone vaccinate possono comunque contagiarsi e contagiare, il vaccino ha dimostrato efficacia nel prevenire la malattia, mentre il test diagnostico non permetterebbe comunque una protezione certa ed integrale sul luogo di lavoro. Quanto ai dati prodotti dal ricorrente (infografiche, mappe, informazioni tratte da siti internet) occorre sottolineare che i risultati numerici devono essere valutati tenendo conto del numero di vaccinati e di tamponi (più sono i vaccinati e i tamponi, più in termini assoluti essi sono contagiati, così come meno sono i tamponi meno appare che il virus circoli), oltre che della maggiore o minore capacità di sorveglianza sanitaria dei diversi sistemi di cura, così che è erronea la conclusione di parte ricorrente laddove deduce che “I continenti con il maggior numero di vaccinati al mondo, L'Europa e l'America del nord, sono quelli con il maggior numero di casi contagiati", p. 12 ricorso;
analogamente deve concludersi laddove afferma poi che "sia il continente africano che il sub continente indiano, pur partendo da condizioni di enorme svantaggio igienico ed ambientale, hanno pressoché azzerato la diffusione del virus, i ricoveri, la mortalità", da ciò traendo la conseguenza che sia proprio il vaccino a favorire la permanenza della circolazione del virus Sars-CoV2, p. 13 ricorso introduttivo.
Il vaccino, in ipotesi attorea, renderebbe i luoghi di lavoro ancora più insicuri, posto che a distanza di tempo l'efficacia dello stesso va calando (elemento, comunque, che suggerisce la necessità di richiami). Tale ipotesi però non è corretta, basandosi su un esame dei dati non condivisibile, come sopra chiarito.
4. Quanto all'esistenza di strumenti di controllo e cura idonei a garantire la totale sicurezza del luogo di lavoro, la prima CTU già aveva risposto negativamente in merito alla possibilità di controllare il luogo di lavoro con i soli tamponi (p. 4, dalla quale è graficamente evidente che il tampone può rilevare la carica virale in un momento specifico, senza poter in alcun modo garantire l'assenza di virus nel soggetto, che quindi anche poche ore dopo potrebbe risultare positivo - e portatore di virus: non è quindi vero che il soggetto non vaccinano ma sottoposto a tampone “entra non contagiato, e, pertanto, non contagia e rimane tale per le
48 ore successive garantendo l'immunità all'intera società oltre che a sé stesso”, p. 22 ricorso introduttivo); quanto all'esistenza di cure, ora e allora, e fermo restando che per sua natura ogni cura è successiva all'infezione (così che certamente essa presuppone la malattia, con l'ulteriore conseguenza logica che la cura non può rendere sicuro il posto di lavoro) l'integrazione alla CTU ha comunque permesso di chiarire che i farmaci disponibili avevano non trascurabili controindicazioni (p. 37 e ss. della CTU). Ne consegue che il luogo di lavoro non poteva essere reso totalmente sicuro né dai tamponi né dalle cure, mentre proprio il vaccino è una misura idonea, anche ai sensi dell'art. 2087 c.c.,
a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.
5. Quanto all'asserita discriminazione tra soggetti vaccinati e non vaccinati, preliminarmente essa va esclusa con riguardo ai soggetti provenienti da stato estero, posto non solo che si tratta di situazioni certamente non comparabili, ma considerato altresì che essi erano comunque soggetti all'obbligo di produrre certificazione verde, seppur tramite tampone. Il principio di precauzione risulta rispettato, dal momento che gli stessi sono stati preceduti dalle autorizzazioni delle autorità competenti;
quanto al tema della possibile discriminazione con riguardo alla disciplina europea (e.g. risoluzione n. 2361/21 del Consiglio
d'Europa, contenente appunto indicazioni relative alla distribuzione e alla somministrazione dei vaccini contro il COVID-19 in Europa, art. 3 co. 3 TUE, art. 21 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea), deve rammentarsi che non può essere chiesta al Giudice la disapplicazione di norme dello Stato italiano sulla base di pretese difformità da atti convenzionali quali quelli appena richiamati, non rientrando la materia concernente gli obblighi vaccinali tra quelle di competenza dell'Unione Europea, da ciò derivando l'impossibilità di un'applicazione diretta del diritto dell'Unione, legittimata esclusivamente per materie rientranti nelle attribuzioni dell'Unione, come statuito sul punto dalla
Suprema Corte (Sez. 5, Sentenza n. 23272 del 27/09/2018): "Ai fini dell'applicabilità dei diritti fondamentali dell'Unione europea, una norma nazionale, per rientrare nella nozione di "attuazione del diritto dell'unione", ai sensi dell'articolo 51, § 1, della Carta di Nizza, deve avere un collegamento di una certa consistenza con il diritto europeo che vada al di là dell'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza esercitata da una materia sull'altra, occorrendo verificare se essa risponda allo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere, e se persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto unionale, quand'anche sia in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa unionale che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa." Alla luce di tale condivisibile pronuncia, deve altresì ritenersi insussistente anche la violazione da parte della legislazione impositiva dell'obbligo vaccinale dell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali
dell'Unione Europea, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, dal momento che la mancata adesione alla vaccinazione contro la malattia COVID- 2000/54/CE, 2000/78/CE e 2000/43/CE, deve evidenziarsi come la prima risulta essere stata modificata dalla Commissione con la direttiva n. 2020/739/UE del 3
giugno 2020, nell'allegato III, con l'inserimento del virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3 dell'elenco degli agenti biologici, che possono causare malattie infettive nell'uomo, fondando ulteriormente la scelta del legislatore nel senso dell'obbligatorietà del vaccino come misura di prevenzione individuale e collettiva, tanto che la stessa direttiva risulta recepita nel Decreto legislativo n.
81/2008, e quanto alle due direttive sulla parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro, ovvero accesso all'occupazione ed al lavoro e condizioni dello stesso, quali retribuzione, carriera e licenziamento, deve rammentarsi come le stesse vietino discriminazioni tra lavoratori nelle medesime condizioni ovvero in condizioni assimilabili, certamente non ravvisabili tra lavoratori vaccinati e non vaccinati.
6. Da quanto sopra consegue che le ricorrenti non erano assenti giustificate, né ad esse sono pertanto dovute le retribuzioni per il periodo di assenza o il risarcimento del danno non patrimoniale per l'asserita discriminazione.
7. Neppure per le stesse era possibile il ricollocamento, posto non ricadevano nell'ipotesi di cui all'art. 4 co. 2 del D.L. 44/2021 (soggetti non vaccinati per pericolo alla salute); la giurisprudenza sul repêchage si è formata sulla fattispecie del licenziamento, ben diversa da quella in oggetto, nella quale il posto di lavoro è stato conservato, e non può pertanto trovare applicazione laddove vi sia una disciplina specifica, come nel caso di specie: qui la norma indica chiaramente come procedere in caso di mancata vaccinazione, là la
Giurisprudenza ha enucleato i principi distributivi dell'onere della prova in caso di licenziamento. Le due fattispecie sono diverse quanto a presupposti e quanto a beni giuridici protetti.
8. Queste le domande che residuano, dopo la dichiarata cessata materia del contendere in sede cautelare, alla luce dell'esame del ricorso introduttivo;
esse vanno rigettate anche poiché fondate sull'erroneo presupposto secondo cui unica e formale finalità della normativa criticata sarebbe quella di prevenire l'infezione da SARS-Co-V-2. Al contrario, la complessiva lettura del dato normativo consente di comprendere come il legislatore, nell'ambito dell'unitaria azione di contrasto alla diffusione della epidemia da Covid-19, sia ripetutamente intervenuto delineando un quadro normativo certamente complesso in ragione della precarietà della situazione sanitaria complessiva e della sua evoluzione nel tempo, non solo al fine di contenere la diffusione del contagio e della malattia, ma anche con l'ulteriore fine, altrettanto chiaro, di assicurare anche nel periodo emergenziale il corretto funzionamento di strutture destinate alla erogazione di servizi pubblici giudicati essenziali e particolarmente bisognosi di continuità e di salvaguardia. Se già l'art. 4 co. 1 DL 44/2021 richiamava infatti il "fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, è evidente che la limitazione, per quanto possibile, della circolazione del virus, ed anche la riduzione delle ipotesi di sviluppo della malattia in forme gravi (in particolare, quelle comportarti l'ospedalizzazione del contagiato), soprattutto nell'ambito dei lavoratori di servizi pubblici essenziali, consente di salvaguardare nella misura maggiore possibile il funzionamento continuativo di tali servizi, nell'intuibile interesse pubblico e collettivo della comunità: ciò non vale solo per i servizi sanitari, ma anche per quelli scolastici, fondamentali da frequentare anche in presenza per gli studenti, per l'altissimo valore non solo formativo ma anche socializzante che essi ricoprono. Smentito che l'unica finalità legislativa sia il mero contenimento del contagio in quanto tale, tutte le argomentazioni della ricorrente, ivi comprese quelle con cui si denuncia la radicale sproporzionalità dell'obbligo in ragione degli obiettivi perseguiti, perdono consistenza. Allo stesso modo va chiarito che l'efficacia non totale dei vaccini nel prevenire l'insorgere della malattia e/o la trasmissibilità della stessa, che la scienza deve ammettere in forza del rigoroso rispetto del principio di verità che deve fondarne le affermazioni, non può tradursi in un'affermazione diametralmente contraria circa l'inutilità o addirittura la dannosità dei vaccini,
tanto più se la stessa non si fonda, a sua volta, su rigorose e ineccepibili valutazioni.
9. Fermo restando dunque che tutto quanto aggiunto dalle parti ricorrenti nelle diverse memorie depositate non può essere ritenuto ammissibile laddove amplia il petitum e la causa petendi oltre i termini legislativamente previsti, anche ai fini di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. si rileva comunque che la Corte di
Cassazione, con pronuncia del 5/12/2024 n. 31216 si sia abbondantemente spesa su temi analoghi, precisando in particolare che "È indubbio che la norma (art.
4-ter D.L. n. 44 del 2021) facesse riferimento all'obbligo vaccinale come funzionale alla "prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2", ma ciò altro non significa se non che l'immunizzazione del singolo aveva un effetto di limitazione della trasmissione idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge) e dunque il risultato avuto di mira dal legislatore attraverso la campagna vaccinale. In questa logica non hanno pregio altre distinzioni ed è il rifiuto a sottoporsi alle vaccinazioni esistenti ed autorizzate, che rileva. Né vi è luogo a pensare che il vaccino abbia avuto una utilizzazione diversa da quella autorizzata. Anche a voler seguire il ragionamento di cui al secondo motivo, l'utilizzo del vaccino, rispetto al singolo, sarebbe quello suo proprio e l'effetto di prevenzione deriverebbe dall'immunizzazione del singolo e non da un'utilizzazione del presidio sanitario per scopi diversi. (...) Il terzo motivo assume la violazione dell'art. 8, co. 4, del D.L. n. 24 del 2022, e sostiene che la modifica da esso apportata al D.L. n. 44 del 2021, con la previsione di un obbligo di repêchage in mansioni di supporto all'istituzione scolastica, sarebbe da intendere come di natura retroattiva, con effetto quindi dal 15.12.2021. La tesi è priva di appiglio testuale ed infondata. L'art.
4-ter2, come introdotto dall'art. 8, co. 4, del D.L. n. 24 del 2022, al comma 3, ultimo inciso ha stabilito che "l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica". È poi vero che il co. 1 del menzionato art.
4-ter2 fissava l'obbligo vaccinale per il personale scolastico dal 15.12.2021 al 15.6.2022, ma ciò non significa che si sia intervenuti con efficacia retroattiva sull'assetto dei rapporti riguardanti il personale scolastico. Fino all'intervenire del D.L. n. 24 del 2022, infatti, l'art.
4-ter del D.L. n. 44 del 2021, stabiliva l'obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, dal 15.12.2021, senza prevedere, salvo che il personale c.d. esentato, alcun repêchage in mansioni di supporto. È del resto evidente che la normativa emergenziale disciplinava di tempo in tempo le misure ritenute adeguate ad affrontare l'epidemia e dunque non vi è ragione, anche al di là del normale effetto solo per il futuro delle nuove norme (art. 11 delle c.d. preleggi), perché essa disponesse con portata retroattiva, alterando l'assetto dei rapporti quale regolato dalla disciplina preesistente. Con il D.L. n. 24 del 2022 è stato introdotto per il personale scolastico già soggetto ad obbligo di vaccinazione fin dal 15.12.2021, il diritto alla collocazione in mansioni di supporto e da allora è quanto avvenuto rispetto ai ricorrenti, come dato atto dalla sentenza impugnata, che dunque è pienamente condivisibile sul punto.
3. Il quarto motivo afferma la violazione dell'art.
4-ter, co. 2, del D.L. n. 44 del 2021 e con esso si sostiene che, sebbene la norma nulla prevedesse, se non per quanto riguardava il personale con diritto di differimento o esenzione, poiché non era escluso il repêchage anche per gli altri soggetti non vaccinati, tale salvaguardia era da ritenere spettante in espressione di un principio generale con riferimento ai lavoratori in caso di sopravvenuta inidoneità, anche solo parziale-temporanea, alle mansioni, come sancito da Cass., S.U., 7 agosto 1998, n. 7755. Quest'ultima pronuncia, concernendo la sopravvenuta infermità permanente del lavoratore,
è inconferente e non può riguardare un caso del tutto speciale, come quello di specie, di inabilità rispetto alle mansioni cagionata dal rifiuto volontario di sottoposizione ad un obbligo vaccinale nel corso di una pandemia da virus. La normativa riguardante quest'ultima vicenda è del tutto specifica e integralmente regolativa di ogni conseguenza giuridica di tempo in tempo prevista in ragione dell'evolversi della situazione sanitaria.".
10. Quanto alla domanda di rinvio alla Corte Costituzionale, formulata con memoria del 20.9.2024 e ribadita il 21.11.2025, essa deve ritenersi manifestamente irrilevante poiché avente ad oggetto l'art. 4 del D.L. 44/2021 (norma diversa da quella applicata nel caso di specie, ossia l'art. 4 ter. 1) e comunque infondata, poiché si basa su presupposti fattuali indimostrati, così come inammissibili sono i documenti depositati dopo il deposito della CTU, e le ulteriori documentazioni, deduzioni e/o perimetrazioni della domanda formulate nelle memorie di parte ricorrente al di fuori dei termini legislativi come sopra chiarito, con la conseguenza che la domanda e il tema della decisione devono ritenersi cristallizzati alla memoria di costituzione, ai sensi dell'art. 416 co. 2 c.p.c.
11.Quanto, infine, ai possibili reati commessi dai più vari soggetti a vario titolo coinvolti, al di là del fatto che tutte le vicende di cui è causa, comunque, sono note e pubbliche, oltre ad essere già state ampiamente dibattute nelle più varie sedi giudiziarie, non si ritiene di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica
(ex art. 361 c.p., e non c.p.p. come più volte indicato da parte ricorrente), posto che non si condivide la ricostruzione attorea sul punto. Non occorre dunque sospendere il presente processo.
12.La particolarità della materia suggerisce la compensazione delle spese di lite.
Nulla sulla CTU.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate, nulla sulla CTU.
Belluno, 27/11/2025
La Giudice
dott.ssa FR OR 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
19 non rientra in nessuna delle categorie tutelate, non potendo essere riconducibile ad “opinione politica o di qualsiasi altra natura” una scelta in materia sanitaria, come in precedenza esposto esclusa dalla competenza esclusiva e concorrente dell'Unione. Quanto alle asserite violazioni da parte della legislazione che ha imposto l'obbligo vaccinale delle direttive n.
Sezione Civile - Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
della causa iscritta al N. 35/2022
Oggi 26.11.2025, innanzi alla dott.ssa FR OR, hanno depositato note scritte: per la parte ricorrente l'avv. SANDRI MAURO, con atto 21.11.2025, depositato in PCT nella medesima data. Il giudice rileva che con istanza d.d. 25.11.2025 il patrocinio di parte ricorrente chiedeva un rinvio dell'udienza a fronte di un ricovero in PS il 4.11.2025; a questo proposito il Giudice rileva che l'udienza è stata tenuta con forme cartolari, e che peraltro l'istante aveva depositato le proprie note prima della richiesta di rinvio. Rigetta pertanto l'istanza.
Per la parte resistente venivano depositate note scritte, nonché giurisprudenza a sostegno della tesi del CP_1
All'esito dell'udienza tenuta con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. si deposita a PCT la sentenza che segue.
Si comunichi. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Belluno, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
FR OR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 35/2022 R.L. promossa da C.F. 1 ) Parte_2 Parte_1
), rappresentate e difese dall'avv. SANDRI MAURO C.F. 2
-ricorrente-
contro
,in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_2
difeso ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e succ. modificaz., congiuntamente e disgiuntamente dal dott. Controparte_3 (C.F.: C.F. 3 ), dirigente dell'UAT di CP 4 , e dal dott. Controparte_5 (C.F.
C.F._4 ), funzionario del Controparte_6
,come da delega del Direttore Generale dell'Ufficio Controparte_7
-resistente -
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
1. in via cautelare, anche inaudita altera parte
1) sospendere i provvedimenti impugnati di sospensione non retribuita dal servizio dei ricorrenti per i motivi sopraesposti, disponendo, l'accesso ai locali scolastici dei medesimi previa effettuazione, da parte di tutti i lavoratori, del tampone rapido e/o molecolare ogni 48-72 ore con costo a carico della parte resistente;
2) in ogni caso ordinare alla parte resistente la corresponsione di tutti gli stipendi dovuti alla parte ricorrente dalla sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto;
3) ordinare, in via subordinata eventuale, la corresponsione degli importi ex art. 82 DEL DPR
N.3/1957.
2. In via principale di merito
Previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato di sospensione per la mancata esecuzione dell'obbligo di tentare il ricollocamento dei ricorrenti, prima di procedere con la loro sospensione, revocarsi il medesimo, ordinando la reintegrazione in servizio dei ricorrenti, eventualmente anche in diverse mansioni idonee a evitare il contagio da CP_8 e la corresponsione a loro favore di tutti gli stipendi dovuti alla parte ricorrente dalla sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto.
3. In via principale di merito ulteriore
1) Previo accertamento che le persone vaccinate contagiano e sono contagiate dal virus SARS-CoV-
2 e contraggono la malattia COVID-19 fino a possibili esiti mortali e, pertanto, la vaccinazione non solo non garantisce la sicurezza del luogo di lavoro in cui opera la parte ricorrente, ma, anzi, per le modalità attuative, come analiticamente descritte nella narrativa, amplifica a dismisura e senza alcun possibile controllo, la circolazione del medesimo;
2) previo accertamento che la tecnologia in vitreo tampone antigienico e/o Rt PCR consente una diagnosi precisa della presenza o meno del virus SARS-CoV-2 e, quindi, rappresenta un sistema diagnostico preventivo idoneo a garantire che ciascun lavoratore entri in un luogo di lavoro sicuro e che vi permanga costantemente, salvaguardando quest'ultimo dalla possibilità di divenire un ambiente favorevole alla circolazione del virus SARS-CoV-2;
3) ordinare alla parte resistente di effettuare la diagnostica con tamponi a ciascun lavoratore al momento dell'ingresso nel luogo di lavoro, assumendosi il costo dei medesimi, in quanto strumento indispensabile di garanzia di sicurezza ai sensi del coordinato disposto di cui agli artt. 17 e 28
Decreto Legislativo n. 81/2008;
4) disapplicare l'art. 2 del DL n. 172/2021, nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 perché non imponendo al datore di lavoro l'effettuazione ai vaccinati dei tamponi all'ingresso del luogo di lavoro, determina la gravissima insicurezza di quest'ultimo ed espone tutti i lavoratori alla diffusione del virus
SARSCOV-2 in violazione del principio di precauzione ed in contrasto insanabile con le fonti di diritto europeo di grado superiore analiticamente prospettate, annullando conseguentemente il provvedimento impugnato in quanto illegittimo;
5) previo accertamento che la vaccinazione non determina alcuna variazione migliorativa del luogo di lavoro che, invece, è garantita integralmente dalla tecnologia in vitreo dei tamponi antigienici o molecolari, che può essere svolta sia da vaccinati che da noi vaccinati;
6) previo accertamento che i lavoratori vaccinati e non vaccinati, qualora si sottopongano alla diagnosi con tamponi antigienici o molecolari, garantiscono, nella medesima massima misura possibile, sulla base delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, la sicurezza del luogo di lavoro;
7) dichiarare illegittima la sperequazione di trattamento tra vaccinati e non vaccinati sui luoghi di lavoro in quanto essa non realizza l'interesse pubblico della sicurezza del luogo di lavoro che la possa giustificare tra lavoratori in posizioni similari;
8) disapplicare l'art. 2 del DL n.172 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 perché in contrasto con le norme di diritto europeo richiamate in narrativa, annullando il provvedimento impugnato;
9) previo accertamento che il provvedimento impugnato viola i principi in materia di proporzionalità espressi dalla giurisprudenza della Corte dei Diritti dell'Uomo;
10) disapplicare l'art.2 del DL n.172 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 annullando il provvedimento impugnato.
4. In tutte le ipotesi
14) Dichiarare che la parte ricorrente è assente giustificata dal luogo di lavoro ai sensi dell'art. 44
D.Lgs. n. 81/2008 in quanto, sino all'applicazione della richiesta misura di effettuazione di tampone antigienico o molecolare a tutti i lavoratori indistintamente, esso presenta rischi gravissimi di contaminazione dal virus SARS-CoV-2 e di possibile contrazione della malattia COVID-19, dovuta alla presenza di lavoratori vaccinati non tamponati, per cui deve trovare applicazione l'ipotesi prevista espressamente di legittimo allontanamento dal luogo di lavoro che presenti rischi di danno alla salute;
15) ordinare alla resistente l'immediata riassunzione delle parti ricorrenti nei rispettivi posti di lavoro e nelle mansioni svolte e l'accesso delle medesime ai luoghi di lavoro con contestuale svolgimento della diagnostica da attuarsi con tecnologia in vitreo tamponi antigienici e/o molecolari;
16) condannare la parte resistente alla corresponsione delle retribuzioni a favore della parte ricorrente dalla data di sospensione alla data di effettiva riassunzione, oltre gli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto;
17) condannare la parte resistente al pagamento del danno non patrimoniale per l'ingiusta discriminazione attuata nei confronti della parte ricorrente da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 15.000 o di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
5. In via subordinata Condannarsi controparte al pagamento ex art 82 del DPR n.3/1957 dell'assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
Per la parte resistente: Nel merito in via principale:
- rigettare il ricorso ex art.414 c.p.c., in quanto infondato per tutti i motivi sopra esposti;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle relative differenze retributive, nonché l'applicazione del divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria;
- con vittoria delle spese del giudizio cautelare, da liquidarsi, in sede di merito, a norma dell'art. 152 bis disp. Att. c.p.c. e, in subordine, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 e 700 c.p.c. depositato in data 08/03/2022, le ricorrenti indicate in epigrafe adivano il Giudice del lavoro di Belluno, esponendo di essere dipendenti del in qualità di docenti e di essere state Controparte_6
sospese, senza retribuzione, dal 10.12.2021 poiché prive della cd. "certificazione verde COVID-19" all'epoca prevista anche per i docenti. A fronte di un tanto le insegnati proponevano ricorso, anche le domande cautelari indicate in epigrafe, valutando irragionevole l'obbligo vaccinale, ritenendo che i vaccinati siano comunque contagiosi e contagiabili, con conseguente insicurezza dei luoghi di lavoro e aggravamento della diffusione del virus proprio in ragione della circolazione di soggetti vaccinati, che subirebbero peraltro contagi più gravi;
riteneva che esistessero mezzi controllo (tamponi) e cura, e che gli obblighi di sicurezza del luogo di lavoro gravanti sul CP_1 avrebbero dovuto imporre l'effettuazione di test diagnostici sistematici. Per quanto sopra chiedevano la disapplicazione della normativa di settore che imponeva l'obbligo vaccinale, argomentando anche in merito alla violazione dell'art. 191 TFUE (principio di precauzione), dell'art. 35 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, della direttiva n. 2000/54/CE e della norma di recepimento (D.L. 81/2008) relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
riteneva altresì violato l'art. 3 co. 3 del TUE,
l'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e la risoluzione 2361/21
del Consiglio d'Europa, in relazione al principio di non discriminazione;
ancora riteneva violate le direttive 2000/78/CE e 2000/43/CE, relative alla parità di trattamento, nonché della giurisprudenza CEDU, il tutto con la conseguente necessità di disapplicare la normativa interna contrastante. Da un tanto sarebbero discesi la legittimità dell'assenza, che non poteva pertanto considerarsi ingiustificata, il diritto alla reintegra e alla retribuzione, nonché quello al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'illegittima discriminazione delle ricorrenti, alle quali peraltro non era neppure stato proposto un ricollocamento come considerato necessario da parte attrice - ; in subordine veniva poi formulata domanda di assegno alimentare ex art. 82 D.P.R.
3/1957.
1. Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto. Precisava in particolare che le ricorrenti erano assistenti amministrative a tempo indeterminato, non insegnanti.
Quanto a Pt_1 a partire dal 02/12/2021 la stessa non si era più presentata in servizio, risultando assente giustificata dal giorno 03/12/2021. Il 03/12/2021
l'Istituto "P.F. Calvi” contestava l'assenza ingiustificata con Raccomandata A/R
n.153366658657, anticipata via PEO, ricevuta il 09/12/2021 (All. 1 di parte resistente). Il riscontro perveniva il 15/12/2021 (All. 2 di parte resistente) con raccomandata A/R n. 200445916825 con cui Pt_1 affermava di essere
"assente discriminata”. Con Nota prot. n. 12089 del 28/12/2021 la Dirigente metteva in evidenza gli obblighi di legge riferiti alla regolarità del green pass nella situazione di emergenza pandemica (All. 3 parte resistente). Il 9/12/2021
l'istituto scolastico inviava tramite PEO alla dipendente Parte_1 la comunicazione Prot. n. 11570 avente a oggetto l'esito negativo della verifica della Certificazione verde COVID-19 (All. 4 di parte ricorrente). Non essendo pervenuto nessun riscontro, la scuola disponeva il giorno 11/12/2021 la sospensione del rapporto di lavoro. Situazione sostanzialmente analoga si verificava per Pt_2 , per la quale risultava inoltre una difficoltà, anche economica, di effettuare tamponi periodici. Il CP_1 argomentava poi sulla ragionevolezza dell'obbligo vaccinale e sulla sua piena compatibilità con i principi costituzionali e con la normativa eurounitaria. Contestava la dichiarazione attorea circa l'esistenza di strumenti diagnostici e cure idonei a garantire la totale sicurezza dei luoghi di lavoro, precisando altresì che proprio la vaccinazione sarebbe misura idonea a garantire l'integrità fisica dei lavoratori e la sicurezza sul luogo di lavoro. Contestava infine il diritto alla retribuzione, attesa la sua sospensione proprio in ragione del dettato normativo, nonché tutte le altre pretese e deduzione attoree.
2. A seguito del rientro delle ricorrenti in servizio, emersa con nota congiunta del
7.4.2022, veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere per la fase cautelare.
1. La causa veniva istruita con successive udienze cartolari nonché con l'esecuzione di una CTU (che per vero subiva dei ritardi in ragione della rinuncia di diversi CT) avente come quesito "esaminati gli atti e i documenti di causa, assunta ogni informazione utile o necessaria presso enti pubblici o privati, accerti il CTU: 1) se la tecnologia in vitreo dei tamponi antigienici o molecolari era in grado di garantire integralmente la sicurezza del luogo di lavoro;
2) se i lavoratori vaccinati e non vaccinati, se sottoposti alla diagnosi con tamponi antigienici o molecolari, garantissero integralmente sulla base delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, la sicurezza del luogo di lavoro".
La CTU depositata il 12.1.2024 concludeva affermando che "In conclusione, i vaccini anti covid-19 hanno dimostrato un'efficacia elevata nel prevenire la malattia in sperimentazioni cliniche su larga scala, ma ci sono anche alcuni limiti associati all'uso di questi vaccini, come sopra esposto, non ultimo la velocità di mutamento del virus, che modificando soprattutto gli antigeni di superficie (Spike), hanno ridotto le capacità di protezione della vaccinazione di massa. Anche l'associazione tra vaccinazione e controlli, pur se frequenti, con tamponi molecolari od antigenici, come precedentemente descritto, non sarebbe stata in grado di poter garantire integralmente, sulla base delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, la sicurezza sul lavoro. Saranno necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio l'efficacia dei vaccini contro le nuove varianti del virus e per capire meglio come la composizione genetica individuale e l'età influenzino la risposta al vaccino". Le ricorrenti richiedevano poi la valutazione di ulteriori osservazioni, ritenute tardive;
veniva in ogni caso disposta integrazione del quesito alla CTU al fine di verificare se all'epoca dei fatti per cui è causa sussistessero terapie idonee alla cura della patologia COVID
19 e ad evitare il ricovero ospedaliero, il ricovero in terapia intensiva ed il decesso. A seguito di ulteriori scambi di memorie sostitutive di udienze la causa veniva ritenuta sufficientemente istruita e discussa all'udienza del 26.11.2025 (a ridosso della quale l'avv. Taraldsen rinunciava al mandato, a differenza dell'avv.
Sandri che depositava memorie scritte), all'esito della quale veniva pronunciata la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato per i motivi che di seguito vengono specificati.
2. Occorre anzitutto perimetrare l'ambito della decisione, alla luce del rientro in servizio delle ricorrenti a circa un mese dal deposito del ricorso: va infatti fin d'ora dichiarata cessata la materia del contendere anche in questa sede di merito con riguardo alla domanda di reintegra e alla richiesta di ordinare a parte datoriale l'esecuzione dei tamponi.
3. Procedendo con ordine in relazione alle residue domande attoree, va dunque rilevato che, con conclusioni condivisibili poiché scevre da incongruenze logiche, la CTU ha chiarito che “i vaccini anti covid-19 hanno dimostrato un'efficacia elevata nel prevenire la malattia in sperimentazioni cliniche su larga scala, ma ci sono anche alcuni limiti associati all'uso di questi vaccini, come sopra esposto, non ultimo la velocità di mutamento del virus, che modificando soprattutto gli antigeni di superficie (Spike), hanno ridotto le capacità di protezione della vaccinazione di massa. Anche l'associazione tra vaccinazione e controlli, pur se frequenti, con tamponi molecolari od antigenici, come precedentemente descritto, non sarebbe stata in grado di poter garantire integralmente, sulla base delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, la sicurezza sul lavoro. Saranno necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio l'efficacia dei vaccini contro le nuove varianti del virus e per capire meglio come la composizione genetica individuale e l'età influenzino la risposta al vaccino". Da quanto sopra discende che, se è pur vero che le persone vaccinate possono comunque contagiarsi e contagiare, il vaccino ha dimostrato efficacia nel prevenire la malattia, mentre il test diagnostico non permetterebbe comunque una protezione certa ed integrale sul luogo di lavoro. Quanto ai dati prodotti dal ricorrente (infografiche, mappe, informazioni tratte da siti internet) occorre sottolineare che i risultati numerici devono essere valutati tenendo conto del numero di vaccinati e di tamponi (più sono i vaccinati e i tamponi, più in termini assoluti essi sono contagiati, così come meno sono i tamponi meno appare che il virus circoli), oltre che della maggiore o minore capacità di sorveglianza sanitaria dei diversi sistemi di cura, così che è erronea la conclusione di parte ricorrente laddove deduce che “I continenti con il maggior numero di vaccinati al mondo, L'Europa e l'America del nord, sono quelli con il maggior numero di casi contagiati", p. 12 ricorso;
analogamente deve concludersi laddove afferma poi che "sia il continente africano che il sub continente indiano, pur partendo da condizioni di enorme svantaggio igienico ed ambientale, hanno pressoché azzerato la diffusione del virus, i ricoveri, la mortalità", da ciò traendo la conseguenza che sia proprio il vaccino a favorire la permanenza della circolazione del virus Sars-CoV2, p. 13 ricorso introduttivo.
Il vaccino, in ipotesi attorea, renderebbe i luoghi di lavoro ancora più insicuri, posto che a distanza di tempo l'efficacia dello stesso va calando (elemento, comunque, che suggerisce la necessità di richiami). Tale ipotesi però non è corretta, basandosi su un esame dei dati non condivisibile, come sopra chiarito.
4. Quanto all'esistenza di strumenti di controllo e cura idonei a garantire la totale sicurezza del luogo di lavoro, la prima CTU già aveva risposto negativamente in merito alla possibilità di controllare il luogo di lavoro con i soli tamponi (p. 4, dalla quale è graficamente evidente che il tampone può rilevare la carica virale in un momento specifico, senza poter in alcun modo garantire l'assenza di virus nel soggetto, che quindi anche poche ore dopo potrebbe risultare positivo - e portatore di virus: non è quindi vero che il soggetto non vaccinano ma sottoposto a tampone “entra non contagiato, e, pertanto, non contagia e rimane tale per le
48 ore successive garantendo l'immunità all'intera società oltre che a sé stesso”, p. 22 ricorso introduttivo); quanto all'esistenza di cure, ora e allora, e fermo restando che per sua natura ogni cura è successiva all'infezione (così che certamente essa presuppone la malattia, con l'ulteriore conseguenza logica che la cura non può rendere sicuro il posto di lavoro) l'integrazione alla CTU ha comunque permesso di chiarire che i farmaci disponibili avevano non trascurabili controindicazioni (p. 37 e ss. della CTU). Ne consegue che il luogo di lavoro non poteva essere reso totalmente sicuro né dai tamponi né dalle cure, mentre proprio il vaccino è una misura idonea, anche ai sensi dell'art. 2087 c.c.,
a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.
5. Quanto all'asserita discriminazione tra soggetti vaccinati e non vaccinati, preliminarmente essa va esclusa con riguardo ai soggetti provenienti da stato estero, posto non solo che si tratta di situazioni certamente non comparabili, ma considerato altresì che essi erano comunque soggetti all'obbligo di produrre certificazione verde, seppur tramite tampone. Il principio di precauzione risulta rispettato, dal momento che gli stessi sono stati preceduti dalle autorizzazioni delle autorità competenti;
quanto al tema della possibile discriminazione con riguardo alla disciplina europea (e.g. risoluzione n. 2361/21 del Consiglio
d'Europa, contenente appunto indicazioni relative alla distribuzione e alla somministrazione dei vaccini contro il COVID-19 in Europa, art. 3 co. 3 TUE, art. 21 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea), deve rammentarsi che non può essere chiesta al Giudice la disapplicazione di norme dello Stato italiano sulla base di pretese difformità da atti convenzionali quali quelli appena richiamati, non rientrando la materia concernente gli obblighi vaccinali tra quelle di competenza dell'Unione Europea, da ciò derivando l'impossibilità di un'applicazione diretta del diritto dell'Unione, legittimata esclusivamente per materie rientranti nelle attribuzioni dell'Unione, come statuito sul punto dalla
Suprema Corte (Sez. 5, Sentenza n. 23272 del 27/09/2018): "Ai fini dell'applicabilità dei diritti fondamentali dell'Unione europea, una norma nazionale, per rientrare nella nozione di "attuazione del diritto dell'unione", ai sensi dell'articolo 51, § 1, della Carta di Nizza, deve avere un collegamento di una certa consistenza con il diritto europeo che vada al di là dell'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza esercitata da una materia sull'altra, occorrendo verificare se essa risponda allo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere, e se persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto unionale, quand'anche sia in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa unionale che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa." Alla luce di tale condivisibile pronuncia, deve altresì ritenersi insussistente anche la violazione da parte della legislazione impositiva dell'obbligo vaccinale dell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali
dell'Unione Europea, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, dal momento che la mancata adesione alla vaccinazione contro la malattia COVID- 2000/54/CE, 2000/78/CE e 2000/43/CE, deve evidenziarsi come la prima risulta essere stata modificata dalla Commissione con la direttiva n. 2020/739/UE del 3
giugno 2020, nell'allegato III, con l'inserimento del virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3 dell'elenco degli agenti biologici, che possono causare malattie infettive nell'uomo, fondando ulteriormente la scelta del legislatore nel senso dell'obbligatorietà del vaccino come misura di prevenzione individuale e collettiva, tanto che la stessa direttiva risulta recepita nel Decreto legislativo n.
81/2008, e quanto alle due direttive sulla parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro, ovvero accesso all'occupazione ed al lavoro e condizioni dello stesso, quali retribuzione, carriera e licenziamento, deve rammentarsi come le stesse vietino discriminazioni tra lavoratori nelle medesime condizioni ovvero in condizioni assimilabili, certamente non ravvisabili tra lavoratori vaccinati e non vaccinati.
6. Da quanto sopra consegue che le ricorrenti non erano assenti giustificate, né ad esse sono pertanto dovute le retribuzioni per il periodo di assenza o il risarcimento del danno non patrimoniale per l'asserita discriminazione.
7. Neppure per le stesse era possibile il ricollocamento, posto non ricadevano nell'ipotesi di cui all'art. 4 co. 2 del D.L. 44/2021 (soggetti non vaccinati per pericolo alla salute); la giurisprudenza sul repêchage si è formata sulla fattispecie del licenziamento, ben diversa da quella in oggetto, nella quale il posto di lavoro è stato conservato, e non può pertanto trovare applicazione laddove vi sia una disciplina specifica, come nel caso di specie: qui la norma indica chiaramente come procedere in caso di mancata vaccinazione, là la
Giurisprudenza ha enucleato i principi distributivi dell'onere della prova in caso di licenziamento. Le due fattispecie sono diverse quanto a presupposti e quanto a beni giuridici protetti.
8. Queste le domande che residuano, dopo la dichiarata cessata materia del contendere in sede cautelare, alla luce dell'esame del ricorso introduttivo;
esse vanno rigettate anche poiché fondate sull'erroneo presupposto secondo cui unica e formale finalità della normativa criticata sarebbe quella di prevenire l'infezione da SARS-Co-V-2. Al contrario, la complessiva lettura del dato normativo consente di comprendere come il legislatore, nell'ambito dell'unitaria azione di contrasto alla diffusione della epidemia da Covid-19, sia ripetutamente intervenuto delineando un quadro normativo certamente complesso in ragione della precarietà della situazione sanitaria complessiva e della sua evoluzione nel tempo, non solo al fine di contenere la diffusione del contagio e della malattia, ma anche con l'ulteriore fine, altrettanto chiaro, di assicurare anche nel periodo emergenziale il corretto funzionamento di strutture destinate alla erogazione di servizi pubblici giudicati essenziali e particolarmente bisognosi di continuità e di salvaguardia. Se già l'art. 4 co. 1 DL 44/2021 richiamava infatti il "fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, è evidente che la limitazione, per quanto possibile, della circolazione del virus, ed anche la riduzione delle ipotesi di sviluppo della malattia in forme gravi (in particolare, quelle comportarti l'ospedalizzazione del contagiato), soprattutto nell'ambito dei lavoratori di servizi pubblici essenziali, consente di salvaguardare nella misura maggiore possibile il funzionamento continuativo di tali servizi, nell'intuibile interesse pubblico e collettivo della comunità: ciò non vale solo per i servizi sanitari, ma anche per quelli scolastici, fondamentali da frequentare anche in presenza per gli studenti, per l'altissimo valore non solo formativo ma anche socializzante che essi ricoprono. Smentito che l'unica finalità legislativa sia il mero contenimento del contagio in quanto tale, tutte le argomentazioni della ricorrente, ivi comprese quelle con cui si denuncia la radicale sproporzionalità dell'obbligo in ragione degli obiettivi perseguiti, perdono consistenza. Allo stesso modo va chiarito che l'efficacia non totale dei vaccini nel prevenire l'insorgere della malattia e/o la trasmissibilità della stessa, che la scienza deve ammettere in forza del rigoroso rispetto del principio di verità che deve fondarne le affermazioni, non può tradursi in un'affermazione diametralmente contraria circa l'inutilità o addirittura la dannosità dei vaccini,
tanto più se la stessa non si fonda, a sua volta, su rigorose e ineccepibili valutazioni.
9. Fermo restando dunque che tutto quanto aggiunto dalle parti ricorrenti nelle diverse memorie depositate non può essere ritenuto ammissibile laddove amplia il petitum e la causa petendi oltre i termini legislativamente previsti, anche ai fini di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. si rileva comunque che la Corte di
Cassazione, con pronuncia del 5/12/2024 n. 31216 si sia abbondantemente spesa su temi analoghi, precisando in particolare che "È indubbio che la norma (art.
4-ter D.L. n. 44 del 2021) facesse riferimento all'obbligo vaccinale come funzionale alla "prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2", ma ciò altro non significa se non che l'immunizzazione del singolo aveva un effetto di limitazione della trasmissione idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge) e dunque il risultato avuto di mira dal legislatore attraverso la campagna vaccinale. In questa logica non hanno pregio altre distinzioni ed è il rifiuto a sottoporsi alle vaccinazioni esistenti ed autorizzate, che rileva. Né vi è luogo a pensare che il vaccino abbia avuto una utilizzazione diversa da quella autorizzata. Anche a voler seguire il ragionamento di cui al secondo motivo, l'utilizzo del vaccino, rispetto al singolo, sarebbe quello suo proprio e l'effetto di prevenzione deriverebbe dall'immunizzazione del singolo e non da un'utilizzazione del presidio sanitario per scopi diversi. (...) Il terzo motivo assume la violazione dell'art. 8, co. 4, del D.L. n. 24 del 2022, e sostiene che la modifica da esso apportata al D.L. n. 44 del 2021, con la previsione di un obbligo di repêchage in mansioni di supporto all'istituzione scolastica, sarebbe da intendere come di natura retroattiva, con effetto quindi dal 15.12.2021. La tesi è priva di appiglio testuale ed infondata. L'art.
4-ter2, come introdotto dall'art. 8, co. 4, del D.L. n. 24 del 2022, al comma 3, ultimo inciso ha stabilito che "l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica". È poi vero che il co. 1 del menzionato art.
4-ter2 fissava l'obbligo vaccinale per il personale scolastico dal 15.12.2021 al 15.6.2022, ma ciò non significa che si sia intervenuti con efficacia retroattiva sull'assetto dei rapporti riguardanti il personale scolastico. Fino all'intervenire del D.L. n. 24 del 2022, infatti, l'art.
4-ter del D.L. n. 44 del 2021, stabiliva l'obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, dal 15.12.2021, senza prevedere, salvo che il personale c.d. esentato, alcun repêchage in mansioni di supporto. È del resto evidente che la normativa emergenziale disciplinava di tempo in tempo le misure ritenute adeguate ad affrontare l'epidemia e dunque non vi è ragione, anche al di là del normale effetto solo per il futuro delle nuove norme (art. 11 delle c.d. preleggi), perché essa disponesse con portata retroattiva, alterando l'assetto dei rapporti quale regolato dalla disciplina preesistente. Con il D.L. n. 24 del 2022 è stato introdotto per il personale scolastico già soggetto ad obbligo di vaccinazione fin dal 15.12.2021, il diritto alla collocazione in mansioni di supporto e da allora è quanto avvenuto rispetto ai ricorrenti, come dato atto dalla sentenza impugnata, che dunque è pienamente condivisibile sul punto.
3. Il quarto motivo afferma la violazione dell'art.
4-ter, co. 2, del D.L. n. 44 del 2021 e con esso si sostiene che, sebbene la norma nulla prevedesse, se non per quanto riguardava il personale con diritto di differimento o esenzione, poiché non era escluso il repêchage anche per gli altri soggetti non vaccinati, tale salvaguardia era da ritenere spettante in espressione di un principio generale con riferimento ai lavoratori in caso di sopravvenuta inidoneità, anche solo parziale-temporanea, alle mansioni, come sancito da Cass., S.U., 7 agosto 1998, n. 7755. Quest'ultima pronuncia, concernendo la sopravvenuta infermità permanente del lavoratore,
è inconferente e non può riguardare un caso del tutto speciale, come quello di specie, di inabilità rispetto alle mansioni cagionata dal rifiuto volontario di sottoposizione ad un obbligo vaccinale nel corso di una pandemia da virus. La normativa riguardante quest'ultima vicenda è del tutto specifica e integralmente regolativa di ogni conseguenza giuridica di tempo in tempo prevista in ragione dell'evolversi della situazione sanitaria.".
10. Quanto alla domanda di rinvio alla Corte Costituzionale, formulata con memoria del 20.9.2024 e ribadita il 21.11.2025, essa deve ritenersi manifestamente irrilevante poiché avente ad oggetto l'art. 4 del D.L. 44/2021 (norma diversa da quella applicata nel caso di specie, ossia l'art. 4 ter. 1) e comunque infondata, poiché si basa su presupposti fattuali indimostrati, così come inammissibili sono i documenti depositati dopo il deposito della CTU, e le ulteriori documentazioni, deduzioni e/o perimetrazioni della domanda formulate nelle memorie di parte ricorrente al di fuori dei termini legislativi come sopra chiarito, con la conseguenza che la domanda e il tema della decisione devono ritenersi cristallizzati alla memoria di costituzione, ai sensi dell'art. 416 co. 2 c.p.c.
11.Quanto, infine, ai possibili reati commessi dai più vari soggetti a vario titolo coinvolti, al di là del fatto che tutte le vicende di cui è causa, comunque, sono note e pubbliche, oltre ad essere già state ampiamente dibattute nelle più varie sedi giudiziarie, non si ritiene di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica
(ex art. 361 c.p., e non c.p.p. come più volte indicato da parte ricorrente), posto che non si condivide la ricostruzione attorea sul punto. Non occorre dunque sospendere il presente processo.
12.La particolarità della materia suggerisce la compensazione delle spese di lite.
Nulla sulla CTU.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate, nulla sulla CTU.
Belluno, 27/11/2025
La Giudice
dott.ssa FR OR 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
19 non rientra in nessuna delle categorie tutelate, non potendo essere riconducibile ad “opinione politica o di qualsiasi altra natura” una scelta in materia sanitaria, come in precedenza esposto esclusa dalla competenza esclusiva e concorrente dell'Unione. Quanto alle asserite violazioni da parte della legislazione che ha imposto l'obbligo vaccinale delle direttive n.