Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 29/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4421/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -Giudice dott. Nicola Del Vecchio -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 4421/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: trasfertista reddito: euro 2.600,00 al mese con l'Avv. Maria Alessandra Labia presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaia reddito: euro 1.600,00 al mese con l'Avv. Valeria Targa presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a SI (RO) il 6-11-2010 (anno 2010, Numero 1, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno concordemente le scelte educative, scolastiche, sanitarie e ludico/sportive della figlia minore, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (per esempio interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. La figlia continuerà ad abitare presso la madre anche ai fini della Per_1 residenza;
con obbligo del SInor di formalizzare il trasferimento della Pt_1 propria residenza presso altro immobile entro il giorno 31.12.2024 e di prelevare i beni personali entro la medesima data.
4. In ragione ed in funzione della convivenza della figlia minorenne on la Per_1 madre, la casa familiare sita a SI (Ro) in via Ceresolo Santa Lucia n. 609 verrà assegnata alla SI , con tutti gli arredi, ad eccezione del divano Parte_2 di colore grigio e del televisore da 42 pollici che verranno asportati dal SInor
unitamente ai propri beni personali entro il giorno 31.12.2024. Pt_1
5. Il SInor potrà vedere e tenere con sé la figlia gni qualvolta Pt_1 Per_1 lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque, due giorni ovvero un giorno (a seconda della durata della permanenza in Italia di tre ovvero due giorni) nei week-end in cui egli non sarà impegnato all'estero per motivi di lavoro. Durante le vacanze natalizie e di fine/inizio anno, il SInor potrà Pt_1 trascorrere con la figlia sette giorni, alternando con la SI il giorno di PT
Natale, il giorno di Santo Stefano, San Silvestro e Capodanno. Inoltre, il SInor
potrà trascorrere con tre giorni durante le vacanze pasquali, Pt_1 Per_1 alternando con l'ex moglie i giorni di Pasqua e Pasquetta. Durante le vacanze estive, da concordare preventivamente tra i genitori e, comunque, entro il mese di maggio di ogni anno, il SInor potrà tenere presso di sé er Pt_1 Per_1 quindici giorni, anche non consecutivi, tenendo sempre conto dei bisogni e delle eSIenze della minore. In occasione del compleanno di i genitori potranno Per_1 accordarsi per trascorrere con la figlia alternativamente il pranzo o la cena. Il calendario delle visite del padre sarà in ogni caso suscettibile di modifiche e variazioni dettate dalle eSIenze della figlia e/o dei genitori e tali variazioni saranno direttamente concordate tra i medesimi. I genitori si impegnano a concordare entro il giorno 31 maggio di ogni anno i rispettivi periodi di ferie.
6. Il SInor si obbliga a corrispondere alla SI Parte_1 PT
, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro
[...] il giorno 5 (cinque) di ogni mese, l'importo mensile di euro 600,00 a titolo di
2 contributo ordinario, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita.
7. Le parti concordano la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge, da rifondersi a favore del genitore che le ha sostenute entro 15 giorni dalla richiesta di rimborso, mediante bonifico bancario e previa esibizione della relativa documentazione attestante i pagamenti eseguiti, secondo le seguenti modalità: Spese mediche A. che non richiedono il preventivo accordo (cd. obbligatorie): a) visite specialistiche ed esami diagnostici/prelievi prescritti dal medico curante ed effettuati in regime di convenzione o S.S.N.; b) farmaci e presidi - diversi da quelli da banco - prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche e ortodontiche nel limite di € 100,00 annui complessivi;
d) spese per occhiali e/o lenti a contatto nel limite euro 100,00 annui complessivi;
e) trattamenti sanitari urgenti e indifferibili non erogati dal f) ticket sanitari;
g) spese di degenza presso strutture CP_1 convenzionate per interventi urgenti e indifferibili;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche che superano il costo di euro 100,00 annui;
b) spese per occhiali e/o lenti a contatto superiore ad euro 100,00 annui;
c) esami diagnostici/prelievi effettuati privatamente;
d) cure termali e fisioterapiche;
e) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
f) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
g) spese di degenza presso strutture private/convenzionate per interventi chirurgici programmati. Spese scolastiche A. che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici (scuola media inferiore/scuola media superiore); b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) spese di trasporto da e verso la scuola se necessario ad entrambi i genitori;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e tasse universitarie;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) conservatorio;
g) spese per la preparazione di esami e concorsi. Spese extrascolastiche A. che non richiedono il preventivo accordo: a) bollo e assicurazione motocicli/auto comprato di comune accordo tra i genitori;
b) ricarica telefono cellulare;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive e pertinenti abbigliamento ed attrezzatura;
b) attività artistiche, ricreative e ludiche e pertinente attrezzatura;
c) viaggi e vacanze senza i genitori;
d) motociclo/auto; e) spese per l'organizzazione di ricevimenti/feste privati in occasione dei compleanni;
f) campi scuola / centri estivi;
f) soggiorni di studio all'estero, viaggi di studio e formazione;
g) corsi di istruzione e / o formazione;
h) acquisto telefono cellullare. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro per iscritto, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese (qualora
3 concordate), e cha ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro 15 giorni dalla richiesta di rimborso corredata dalla relativa pezza giustificativa.
8. I genitori godranno delle detrazioni fiscali nella misura del 50% ciascuno o comunque nella misura nella quale avranno sostenuto la spesa detraibile.
9. La SI godrà integralmente dell'assegno unico INPS per la Parte_2 figlia (ovvero di ogni altro assegno e/o emolumento, sostitutivo e/o Per_1 integrativo della misura attualmente vigente, dovesse essere introdotto dalla data del deposito del presente ricorso e funzionale alla copertura forfettaria, con fondi pubblici, dalle spese sostenute per la minore).
10. Le parti, a definizione dei loro reciproci rapporti economici, accordano che: a) la somma giacente sul conto corrente cointestato n. 47000043640 acceso presso BVR Banca del Veneto Centrale – Credito Cooperativo venga suddivisa, entro il termine di 30 giorni dal deposito del presente ricorso, in ragione della metà a favore di ciascun coniuge, avendo cura di lasciare ivi depositata la somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per le ragioni sopra indicate;
le parti concordano, altresì, che il predetto conto corrente cointestato dovrà essere da loro utilizzato esclusivamente per il pagamento della rata del mutuo gravante sull'immobile in comproprietà e, pertanto, le relative carte bancomat attualmente in essere dovranno essere disattivate, impegnandosi le parti a recarsi presso l'Istituto di Credito a tal fine entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso;
b) ogni parte, entro il giorno 15 di ogni mese, provvederà a versare sul conto corrente cointestato un importo pari al 50% del rateo di mutuo e così sino all'estinzione del finanziamento (27/09/2034), salvo chiusura anticipata, oltre al 50% delle spese di gestione del conto corrente;
c) ogni parte provvederà entro e non oltre il giorno 20.11.2024 a trasferire presso il proprio conto corrente personale ogni spesa di carattere individuale attualmente addebitata in automatico sul conto corrente cointestato;
altresì la SI PT provvederà a trasferire i pagamenti delle utenze addebitate sul predetto conto, nel proprio c/c esclusivo (su cui il SI. verserà il mantenimento mensile per Pt_1
nonché a sottoscrivere nuovo contratto di telefonia per uso di internet, Per_1 mentre il SI. provvederà a far cessare quello attualmente a sé intestato;
Pt_1
d) il SI. cederà a titolo gratuito la proprietà del veicolo marca Kia, Pt_1 modello Sportage, targata EV831GA, a sé intestata a favore della SI , PT con tutti i costi di pratica (es. tributi, imposte, costi passaggio proprietà, eventuali competenze agenzia, etc.) a carico esclusivo della predetta SI.ra , da PT eseguirsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
e) la SI si obbliga a corrispondere, entro e non oltre il termine di 30 PT giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, al SInor la quota di Pt_1 competenza per i rimborsi 730 percepiti con la busta paga di giugno pari ad euro 936,50 al netto dei premi per polizze personali pagati utilizzando le giacenze del conto corrente cointestato (mensilità di agosto, settembre ed ottobre); f) le parti divideranno in parti uguali i costi di manutenzione straordinaria che saranno sostenuti, previo accordo tra le stesse, per la casa coniugale, compreso l'intervento annuale di potatura della siepe;
mentre, le spese di manutenzione ordinaria rimarranno a carico esclusivo della parte assegnataria dell'immobile;
4 g) il motociclo mod. 908ML tg. Cg31134 viene Controparte_2 assegnato in proprietà esclusiva al SI. e la SI.ra dichiara di Pt_1 PT rinunciare, come in effetti rinuncia, alla liquidazione della quota di propria spettanza pari al 50%, dichiarando altresì di non avere più nulla a pretendere dal SI. a tal titolo;
Pt_1
h) il conto corrente n. 715835 aperto presso Banca Annia Società Cooperativa in data 02/05/2024 intestato alla SI.ra e i denari ivi giacenti rimangono in PT proprietà esclusiva della predetta e il SI. dichiara di nulla pretendere in Pt_1 relazione allo stesso;
i) il conto corrente n. 00900053389 aperto presso BVR Banca del Veneto Centrale in data 30.04.2024 dal SI. e i denari ivi giacenti rimangono in proprietà Pt_1 esclusiva del predetto e la SI.ra dichiara di nulla pretendere in relazione PT allo stesso;
l) le polizze/piani di accumulo e le somme ivi giacenti intestate a ciascuno dei due coniugi sopra indicate rimangono in proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari e i coniugi dichiarano reciprocamente di nulla pretendere in relazione alle stesse all'altro intestate;
m) la polizza n.25827534 aperta presso a favore della Controparte_3 minore potrà essere incrementata annualmente da ciascuna parte, Per_1 compatibilmente con le rispettive possibilità economiche;
con impegno ed obbligo reciproco di non utilizzare le somme ivi depositate in assenza di accordo congiunto.
11. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
12. Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni eventuale azione risarcitoria conseguente e/o connessa con l'evento separativo e con la sottoscrizione del presente ricorso accettano la rinuncia dell'altro coniuge.
13. I coniugi prestano fin d'ora il reciproco consenso (qualora ve ne fosse necessità) al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio e di analoghi documenti (es. documento d'identità) per la figlia minore.
14. Spese legali compensate tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18-11-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
5 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia non Per_1 siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.4421/2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a SI (RO) il 6-11- Parte_2
2010, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 29 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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